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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/03/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9642/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9642/2021 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Parte_1 C.F._1
Palmieri del Foro di Milano, presso il cui studio dichiara di eleggere domicilio in in Milano via Monte Nero 17, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
( ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ) entrambi residenti in [...], C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Barzaghi del Foro di Monza ed elettivamente domiciliati nello studio del predetto difensore in Monza Via C.B. Cavour n. 2, giusta procura in atti
APPELLATI
OGGETTO del giudizio: prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data Parte_1
10.10.2024):
“conclusioni
- Pronunciare la nullità della sentenza del Giudice di Pace di Monza n. 10/2015 per i motivi esposti in tutti gli atti del processo, per essere stata pronunciata nonostante l'evento interruttivo e di conseguenza accertati i fatti di cui alla parte narrativa, il conferimento
pagina 1 di 6 dell'incarico e lo svolgimento delle prestazioni professionali, e pertanto confermare il pagamento dei convenuti del saldo del compenso dovuto nella misura di € 196,00 oltre accessori di legge con gli interessi legali maturati a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado sino a quella del saldo effettivo. Con refusione delle spese legali di tutti i gradi di giudizio. In via istruttoria Si chiede, se necessario, di ammettere il seguente capitolo di prova per testimoni e interrogatorio formale: Cap 2 vero o non vero che l'assegno di 700 euro fu pagato in data 8 giugno 2004 ed imputato alla pratica causa 2000 R.G. Controparte_3
296272002 Tr - dr – come da fattura che viene esibita al testimone.” Per_1 Per_2
Per e (come da foglio di precisazione delle conclusioni Controparte_1 CP_2 depositato in data 09.10.2024):
“Nel merito in via principale
1. Rigettare le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in atti
2. quanto al giudizio di primo grado, per i motivi dedotti in atti condannare l'avv. alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti da Parte_1 liquidarsi in una somma non inferiore a € 800,00 oltre accessori ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia
3. quanto al giudizio di secondo grado, per i motivi addotti in atti condannare l'avv. alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti nella Parte_1 misura che sarà ritenuta di giustizia
4. quanto al presente giudizio, per tutti i motivi addotti in atti condannare l'avv. alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti nella Parte_1 misura che sarà ritenuta di giustizia
5. quanto al giudizio di legittimità, per tutti i motivi addotti in atti, nulla disporre sulle spese Nel merito in via subordinata,
6. Rigettare le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in atti
7. quanto al giudizio di primo grado, per i motivi addotti in atti condannare l'avv. alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti da Parte_1 liquidarsi in una somma non inferiore a € 800,00 oltre accessori ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia
8. sussistendo la presenza di gravi ed eccezionali ragioni come dedotti in atti, disporre la compensazione delle spese di lite per il secondo grado di giudizio, per quello celebrato dinanzi alla Corte di Cassazione e per il giudizio di rinvio
pagina 2 di 6 Sempre nel merito in via subordinata denegata,
9. Rigettare le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa
10. sussistendo la presenza di gravi ed eccezionali ragioni come dedotti in atti, disporre per tutti i gradi di giudizio la compensazione delle spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con l'atto introduttivo del giudizio, l'avv. ha riassunto il presente Parte_1 procedimento a seguito di annullamento della sentenza n. 381/2016 del Tribunale di Monza, con ordinanza della Corte di Cassazione n. 23132/2021 del 19.08.2021 e limitatamente al primo e al secondo motivo del ricorso presentato dal medesimo avverso la sentenza summenzionata. Con atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di , l'avv. ha Per_1 Parte_1 chiesto che e venissero condannati al pagamento della Controparte_1 Parte_2 somma di euro 1322,00, oltre spese generali, Iva e cpa come per legge e di euro 354,00 per spese non imponibili, a seguito dell'attività professionale svolta dal medesimo a favore dei convenuti. Nel 2015, il GdP ha emesso la sentenza n. 10/2015 con la quale ha rigettato la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente condanna di
[...] alla refusione delle spese processuali in favore dei convenuti che erano state Pt_1 liquidate in complessivi euro 800,00, oltre oneri fiscali di legge. Avverso tale sentenza l'avv. ha proposto appello dinanzi al Tribunale di Parte_1
Monza chiedendo che venisse pronunciata la nullità della sentenza del Giudice di Pace di Monza suindicata, in quanto pronunciata nonostante l'esistenza di un evento interruttivo, ossia la perdita dello jus postulandi, per essere stato cautelarmente sospeso dall'esercizio della professione forense dal competente Consiglio dell'Ordine, e che venisse accertato il conferimento dell'incarico, lo svolgimento delle prestazioni professionali e la misura del compenso dovuto identificato nell'importo di euro 1322,00, oltre spese generali. Iva e cpa come per legge e di euro 354,00 per spese non imponibili. Dopo la costituzione dei convenuti nel grado di appello, il Giudice del Tribunale di Monza ha accolto parzialmente la domanda promossa dall'avv. dichiarando la Pt_1 nullità della sentenza di primo grado, condannando i convenuti al pagamento in favore del medesimo della somma pari ad euro 196,00 oltre accessori di legge, confermando la statuizione del GdP in merito alle spese di lite del primo grado di giudizio e compensando le spese del secondo grado. ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 381/2016 Parte_1 emessa dal Tribunale di Monza in funzione di Giudice d'appello, proponendo nove motivi. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23132/2021, ha accolto esclusivamente il primo e il secondo motivo con i quali ha lamentato la violazione degli Parte_1
pagina 3 di 6 articoli 156 e seguenti e 91 c.p.c. in relazione all'articolo 360 primo comma n. 3, 4 e 5 così motivando “il Tribunale dopo aver riconosciuto la nullità della sentenza di primo grado ha deciso la causa nel merito confermandone tuttavia nel dispositivo la prima decisione e compensando le spese del grado di appello” e inoltre si legge che “Il Tribunale avrebbe erroneamente confermato le statuizioni di una sentenza nulla, anche relativamente al governo operato dal giudice di prima istanza” e, pertanto, ha cassato la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte rinviando la causa al Tribunale di Monza. Parte attrice, pertanto, ha riassunto il presente procedimento al fine di sentire pronunciare la nullità della sentenza del Giudice di Pace di Monza n. 10/2015 e di accertare il conferimento dell'incarico, lo svolgimento delle prestazioni professionali e la misura del compenso dovuto identificato nella somma pari ad euro 1322,00, oltre spese generali, Iva e cpa come per legge e ad euro 354,00 per spese non imponibili;
con conseguente condanna al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, del ricorso in Cassazione e del presente procedimento. e si sono costituiti in data 15.03.2022 e hanno rilevato Controparte_1 CP_2 che il thema decidendum del presente procedimento, ossia le spese di lite dei diversi gradi di giudizio, è stato individuato e delineato dalla Corte di Cassazione, chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e la condanna dell'avv. alla refusione delle spese di lite del primo, del secondo Pt_1 grado e del presente giudizio senza nulla disporre in merito alle spese del giudizio di legittimità. All'udienza del 17 marzo 2022, l'avv. eccepiva la tardività della costituzione Pt_1 degli odierni convenuti e chiedeva l'acquisizione dei fascicoli di entrambi i gradi del giudizio Il Giudice si riservava e con ordinanza, emessa in data 17 marzo 2022, chiedeva l'acquisizione dei fascicoli suindicati. All'udienza del 30 giugno 2022 i legali delle parti chiedevano la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Il Giudice rinviava, pertanto, all'udienza del 19 gennaio 2023, all'esito della quale, a seguito dell'assenza di alcuni documenti tra cui la sentenza di rinvio, fissava nuova udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 02 marzo 2023, nella quale veniva consegnati i documenti richiesti e la causa veniva rinviata alla data del 19 ottobre 2023 a seguito del legittimo impedimento dell'avv. Pt_1
A seguito del mutamento nella persona fisica titolare del fascicolo, stante la necessaria riorganizzazione del ruolo, il presente procedimento veniva rinviato all'udienza del 16 aprile 2024, all'esito della quale, dopo l'invito del Giudice a valutare una soluzione transattiva della controversia, i legali delle parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni con le modalità della trattazione scritta. Il Giudice, pertanto, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 15 ottobre 2024, nella quale la causa veniva trattenuta in decisione previo decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi. pagina 4 di 6 II. Preliminarmente, è necessario individuare il thema decidendum del giudizio. Il presente procedimento è stato riassunto da parte appellante a seguito del rinvio da parte della Suprema Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 23132/2021, ha cassato la sentenza n. 381/2016, emessa dal Tribunale di Monza in funzione di Giudice d'appello, limitatamente ai primi due motivi del ricorso.
con i primi due motivi del ricorso, ha lamentato la violazione degli Parte_1 articoli 156 e seguenti e 91 c.p.c. in relazione all'articolo 360, primo comma n. 3, 4 e 5 c.p.c. in quanto “il Tribunale dopo aver riconosciuto la nullità della sentenza di primo grado ha deciso la causa nel merito confermandone tuttavia nel dispositivo la prima decisione e compensando le spese del grado di appello” e che “Il Tribunale avrebbe erroneamente confermato le statuizioni di una sentenza nulla, anche relativamente al governo operato dal giudice di prima istanza”. Invero, dalla semplice lettura della pronuncia della Suprema Corte risulta che “il Tribunale di Monza, pertanto, dovrà procedere ad una nuova statuizione sulle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, nonché del presente giudizio di legittimità e di quello di rinvio.”e la limitazione del presente giudizio alla statuizione delle sole spese di lite di tutti i gradi di giudizio affrontati è altresì confermata sia dall'ordinanza emessa dal dott. in data 03.08.2022, sia dal verbale d'udienza, datato 16.04.2024, nel Pt_3 quale si legge “…come dichiarato anche dalle parti, la controversia verterebbe ormai unicamente sulle spese.” Ne consegue, pertanto, che devono ritenersi assorbite le ulteriori questioni inerenti il merito. Ritiene il Giudicante che dall'esame complessivo dello svolgimento dei vari gradi di giudizio che costituiscono antecedente temporale del presente emerge che nelle diverse fasi svoltesi tra le parti diversi e numerosi sono stati i tentativi di conciliazione intrapresi, senza esito positivo. Tale considerazione rileva ai fini della determinazione delle spese di lite relative ai vari gradi di giudizio che si ritengono di considerare nel modo che segue. Quanto al giudizio svoltosi davanti al GdP, l'esito dello stesso, per lo più condiviso dal Giudice dell'Appello, come si legge chiaramente dalla motivazione della sentenza, induce a porre le spese stesse a carico dell'avv. risultato soccombente così Pt_1 confermandosi la decisione del GdP sul punto. Occorre, altresì, evidenziare che, come emerge chiaramente dagli atti per cui è causa, l'avv. a fronte della proposta formulata da controparte, peraltro già anche in Pt_1 sede stragiudiziale, non ha manifestato spirito conciliativo così come evidenziato anche dalla Suprema Corte di Cassazione nella cui ordinanza ha fornito indicazioni al Tribunale a cui ha rimesso la causa in ordine alla statuizione sulle spese, così leggendosi
“… il complessivo esito della lite ed apprezzando, nel modo che riterrà opportuno, la condotta processuale delle parti, anche con riferimento al rifiuto, opposto dal Pt_1 nel corso del giudizio di merito, di un'offerta conciliativa proveniente dagli odierni intimati, che prevedeva il pagamento, in favore del professionista di un importo
pagina 5 di 6 addirittura superiore a quello che gli è stato riconosciuto all'esito dell'esame del merito”. (cfr. pag. 4 ordinanza Cassazione) Per contro, devono ritenersi compensate le spese di lite relative al giudizio di appello e quelle inerenti il presente giudizio poiché come noto, la decisione in merito è rimessa al libero apprezzamento del giudice, il quale, oltre alla valutazione del comportamento processuale delle parti, ha ritenuto esistente una notevole sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste. Si evidenzia, infine, che le spese del giudizio innanzi la Corte di Cassazione devono dichiararsi non ripetibili stante l'esito dello stesso e la mancata costituzione degli odierni appellati. Pertanto, alla luce di quanto esposto, la domanda di parte appellante deve intendersi rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in riassunzione a seguito dell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione Seconda Sezione Civile n.23132-21 depositata in data 19.08.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna l'avv. a rifondere le spese di lite del giudizio innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Monza a favore di e che si Parte_2 Controparte_1 liquidano nei complessivi euro 800,00 oltre il 15% di spese generali, iva e cpa se dovute;
2. compensa interamente tra le parti le spese di lite del giudizio davanti al giudice di secondo grado e le spese del presente giudizio;
3. dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità svoltosi innanzi la Corte di
Cassazione. Monza, 18 marzo 2025 Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9642/2021 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Parte_1 C.F._1
Palmieri del Foro di Milano, presso il cui studio dichiara di eleggere domicilio in in Milano via Monte Nero 17, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
( ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ) entrambi residenti in [...], C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Barzaghi del Foro di Monza ed elettivamente domiciliati nello studio del predetto difensore in Monza Via C.B. Cavour n. 2, giusta procura in atti
APPELLATI
OGGETTO del giudizio: prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data Parte_1
10.10.2024):
“conclusioni
- Pronunciare la nullità della sentenza del Giudice di Pace di Monza n. 10/2015 per i motivi esposti in tutti gli atti del processo, per essere stata pronunciata nonostante l'evento interruttivo e di conseguenza accertati i fatti di cui alla parte narrativa, il conferimento
pagina 1 di 6 dell'incarico e lo svolgimento delle prestazioni professionali, e pertanto confermare il pagamento dei convenuti del saldo del compenso dovuto nella misura di € 196,00 oltre accessori di legge con gli interessi legali maturati a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado sino a quella del saldo effettivo. Con refusione delle spese legali di tutti i gradi di giudizio. In via istruttoria Si chiede, se necessario, di ammettere il seguente capitolo di prova per testimoni e interrogatorio formale: Cap 2 vero o non vero che l'assegno di 700 euro fu pagato in data 8 giugno 2004 ed imputato alla pratica causa 2000 R.G. Controparte_3
296272002 Tr - dr – come da fattura che viene esibita al testimone.” Per_1 Per_2
Per e (come da foglio di precisazione delle conclusioni Controparte_1 CP_2 depositato in data 09.10.2024):
“Nel merito in via principale
1. Rigettare le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in atti
2. quanto al giudizio di primo grado, per i motivi dedotti in atti condannare l'avv. alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti da Parte_1 liquidarsi in una somma non inferiore a € 800,00 oltre accessori ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia
3. quanto al giudizio di secondo grado, per i motivi addotti in atti condannare l'avv. alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti nella Parte_1 misura che sarà ritenuta di giustizia
4. quanto al presente giudizio, per tutti i motivi addotti in atti condannare l'avv. alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti nella Parte_1 misura che sarà ritenuta di giustizia
5. quanto al giudizio di legittimità, per tutti i motivi addotti in atti, nulla disporre sulle spese Nel merito in via subordinata,
6. Rigettare le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in atti
7. quanto al giudizio di primo grado, per i motivi addotti in atti condannare l'avv. alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti da Parte_1 liquidarsi in una somma non inferiore a € 800,00 oltre accessori ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia
8. sussistendo la presenza di gravi ed eccezionali ragioni come dedotti in atti, disporre la compensazione delle spese di lite per il secondo grado di giudizio, per quello celebrato dinanzi alla Corte di Cassazione e per il giudizio di rinvio
pagina 2 di 6 Sempre nel merito in via subordinata denegata,
9. Rigettare le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa
10. sussistendo la presenza di gravi ed eccezionali ragioni come dedotti in atti, disporre per tutti i gradi di giudizio la compensazione delle spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con l'atto introduttivo del giudizio, l'avv. ha riassunto il presente Parte_1 procedimento a seguito di annullamento della sentenza n. 381/2016 del Tribunale di Monza, con ordinanza della Corte di Cassazione n. 23132/2021 del 19.08.2021 e limitatamente al primo e al secondo motivo del ricorso presentato dal medesimo avverso la sentenza summenzionata. Con atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di , l'avv. ha Per_1 Parte_1 chiesto che e venissero condannati al pagamento della Controparte_1 Parte_2 somma di euro 1322,00, oltre spese generali, Iva e cpa come per legge e di euro 354,00 per spese non imponibili, a seguito dell'attività professionale svolta dal medesimo a favore dei convenuti. Nel 2015, il GdP ha emesso la sentenza n. 10/2015 con la quale ha rigettato la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente condanna di
[...] alla refusione delle spese processuali in favore dei convenuti che erano state Pt_1 liquidate in complessivi euro 800,00, oltre oneri fiscali di legge. Avverso tale sentenza l'avv. ha proposto appello dinanzi al Tribunale di Parte_1
Monza chiedendo che venisse pronunciata la nullità della sentenza del Giudice di Pace di Monza suindicata, in quanto pronunciata nonostante l'esistenza di un evento interruttivo, ossia la perdita dello jus postulandi, per essere stato cautelarmente sospeso dall'esercizio della professione forense dal competente Consiglio dell'Ordine, e che venisse accertato il conferimento dell'incarico, lo svolgimento delle prestazioni professionali e la misura del compenso dovuto identificato nell'importo di euro 1322,00, oltre spese generali. Iva e cpa come per legge e di euro 354,00 per spese non imponibili. Dopo la costituzione dei convenuti nel grado di appello, il Giudice del Tribunale di Monza ha accolto parzialmente la domanda promossa dall'avv. dichiarando la Pt_1 nullità della sentenza di primo grado, condannando i convenuti al pagamento in favore del medesimo della somma pari ad euro 196,00 oltre accessori di legge, confermando la statuizione del GdP in merito alle spese di lite del primo grado di giudizio e compensando le spese del secondo grado. ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 381/2016 Parte_1 emessa dal Tribunale di Monza in funzione di Giudice d'appello, proponendo nove motivi. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23132/2021, ha accolto esclusivamente il primo e il secondo motivo con i quali ha lamentato la violazione degli Parte_1
pagina 3 di 6 articoli 156 e seguenti e 91 c.p.c. in relazione all'articolo 360 primo comma n. 3, 4 e 5 così motivando “il Tribunale dopo aver riconosciuto la nullità della sentenza di primo grado ha deciso la causa nel merito confermandone tuttavia nel dispositivo la prima decisione e compensando le spese del grado di appello” e inoltre si legge che “Il Tribunale avrebbe erroneamente confermato le statuizioni di una sentenza nulla, anche relativamente al governo operato dal giudice di prima istanza” e, pertanto, ha cassato la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte rinviando la causa al Tribunale di Monza. Parte attrice, pertanto, ha riassunto il presente procedimento al fine di sentire pronunciare la nullità della sentenza del Giudice di Pace di Monza n. 10/2015 e di accertare il conferimento dell'incarico, lo svolgimento delle prestazioni professionali e la misura del compenso dovuto identificato nella somma pari ad euro 1322,00, oltre spese generali, Iva e cpa come per legge e ad euro 354,00 per spese non imponibili;
con conseguente condanna al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, del ricorso in Cassazione e del presente procedimento. e si sono costituiti in data 15.03.2022 e hanno rilevato Controparte_1 CP_2 che il thema decidendum del presente procedimento, ossia le spese di lite dei diversi gradi di giudizio, è stato individuato e delineato dalla Corte di Cassazione, chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e la condanna dell'avv. alla refusione delle spese di lite del primo, del secondo Pt_1 grado e del presente giudizio senza nulla disporre in merito alle spese del giudizio di legittimità. All'udienza del 17 marzo 2022, l'avv. eccepiva la tardività della costituzione Pt_1 degli odierni convenuti e chiedeva l'acquisizione dei fascicoli di entrambi i gradi del giudizio Il Giudice si riservava e con ordinanza, emessa in data 17 marzo 2022, chiedeva l'acquisizione dei fascicoli suindicati. All'udienza del 30 giugno 2022 i legali delle parti chiedevano la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Il Giudice rinviava, pertanto, all'udienza del 19 gennaio 2023, all'esito della quale, a seguito dell'assenza di alcuni documenti tra cui la sentenza di rinvio, fissava nuova udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 02 marzo 2023, nella quale veniva consegnati i documenti richiesti e la causa veniva rinviata alla data del 19 ottobre 2023 a seguito del legittimo impedimento dell'avv. Pt_1
A seguito del mutamento nella persona fisica titolare del fascicolo, stante la necessaria riorganizzazione del ruolo, il presente procedimento veniva rinviato all'udienza del 16 aprile 2024, all'esito della quale, dopo l'invito del Giudice a valutare una soluzione transattiva della controversia, i legali delle parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni con le modalità della trattazione scritta. Il Giudice, pertanto, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 15 ottobre 2024, nella quale la causa veniva trattenuta in decisione previo decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi. pagina 4 di 6 II. Preliminarmente, è necessario individuare il thema decidendum del giudizio. Il presente procedimento è stato riassunto da parte appellante a seguito del rinvio da parte della Suprema Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 23132/2021, ha cassato la sentenza n. 381/2016, emessa dal Tribunale di Monza in funzione di Giudice d'appello, limitatamente ai primi due motivi del ricorso.
con i primi due motivi del ricorso, ha lamentato la violazione degli Parte_1 articoli 156 e seguenti e 91 c.p.c. in relazione all'articolo 360, primo comma n. 3, 4 e 5 c.p.c. in quanto “il Tribunale dopo aver riconosciuto la nullità della sentenza di primo grado ha deciso la causa nel merito confermandone tuttavia nel dispositivo la prima decisione e compensando le spese del grado di appello” e che “Il Tribunale avrebbe erroneamente confermato le statuizioni di una sentenza nulla, anche relativamente al governo operato dal giudice di prima istanza”. Invero, dalla semplice lettura della pronuncia della Suprema Corte risulta che “il Tribunale di Monza, pertanto, dovrà procedere ad una nuova statuizione sulle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, nonché del presente giudizio di legittimità e di quello di rinvio.”e la limitazione del presente giudizio alla statuizione delle sole spese di lite di tutti i gradi di giudizio affrontati è altresì confermata sia dall'ordinanza emessa dal dott. in data 03.08.2022, sia dal verbale d'udienza, datato 16.04.2024, nel Pt_3 quale si legge “…come dichiarato anche dalle parti, la controversia verterebbe ormai unicamente sulle spese.” Ne consegue, pertanto, che devono ritenersi assorbite le ulteriori questioni inerenti il merito. Ritiene il Giudicante che dall'esame complessivo dello svolgimento dei vari gradi di giudizio che costituiscono antecedente temporale del presente emerge che nelle diverse fasi svoltesi tra le parti diversi e numerosi sono stati i tentativi di conciliazione intrapresi, senza esito positivo. Tale considerazione rileva ai fini della determinazione delle spese di lite relative ai vari gradi di giudizio che si ritengono di considerare nel modo che segue. Quanto al giudizio svoltosi davanti al GdP, l'esito dello stesso, per lo più condiviso dal Giudice dell'Appello, come si legge chiaramente dalla motivazione della sentenza, induce a porre le spese stesse a carico dell'avv. risultato soccombente così Pt_1 confermandosi la decisione del GdP sul punto. Occorre, altresì, evidenziare che, come emerge chiaramente dagli atti per cui è causa, l'avv. a fronte della proposta formulata da controparte, peraltro già anche in Pt_1 sede stragiudiziale, non ha manifestato spirito conciliativo così come evidenziato anche dalla Suprema Corte di Cassazione nella cui ordinanza ha fornito indicazioni al Tribunale a cui ha rimesso la causa in ordine alla statuizione sulle spese, così leggendosi
“… il complessivo esito della lite ed apprezzando, nel modo che riterrà opportuno, la condotta processuale delle parti, anche con riferimento al rifiuto, opposto dal Pt_1 nel corso del giudizio di merito, di un'offerta conciliativa proveniente dagli odierni intimati, che prevedeva il pagamento, in favore del professionista di un importo
pagina 5 di 6 addirittura superiore a quello che gli è stato riconosciuto all'esito dell'esame del merito”. (cfr. pag. 4 ordinanza Cassazione) Per contro, devono ritenersi compensate le spese di lite relative al giudizio di appello e quelle inerenti il presente giudizio poiché come noto, la decisione in merito è rimessa al libero apprezzamento del giudice, il quale, oltre alla valutazione del comportamento processuale delle parti, ha ritenuto esistente una notevole sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste. Si evidenzia, infine, che le spese del giudizio innanzi la Corte di Cassazione devono dichiararsi non ripetibili stante l'esito dello stesso e la mancata costituzione degli odierni appellati. Pertanto, alla luce di quanto esposto, la domanda di parte appellante deve intendersi rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in riassunzione a seguito dell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione Seconda Sezione Civile n.23132-21 depositata in data 19.08.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna l'avv. a rifondere le spese di lite del giudizio innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Monza a favore di e che si Parte_2 Controparte_1 liquidano nei complessivi euro 800,00 oltre il 15% di spese generali, iva e cpa se dovute;
2. compensa interamente tra le parti le spese di lite del giudizio davanti al giudice di secondo grado e le spese del presente giudizio;
3. dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità svoltosi innanzi la Corte di
Cassazione. Monza, 18 marzo 2025 Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
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