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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/05/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 721/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 22/05/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.12), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 721 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di TE, e vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Enea Ciri ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo studio sito in TE Viale Cesare Battisti n. 119, giusta delega in atti
ATTORI
E
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Silvia Bartollini ed elettivamente domiciliato presso il cui Studio, sito in TE (TR) via Barbarasa nr. 23, giusta delega in atti
CONVENUTO
OGGETTO: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI: Come precisate in atti e all'udienza del 22.5.3025, da intendersi nella presente sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri E Parte_1
hanno citato in giudizio il sig. chiedendo: Parte_2 Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di TE adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - In via principale, accertato il grave inadempimento del convenuto al contratto Controparte_1
preliminare formatosi giusta accettazione della proposta di acquisto immobiliare sottoscritta dal convenuto in data 08 febbraio 2021, dichiarare il contratto risolto tra le parti e condannare il convenuto alla restituzione, ex art. 1385 c.c., in favore degli attori, della Controparte_1 somma di € 18.000,00 pari al doppio della caparra confirmatoria ricevuta all'atto di accettazione della proposta di acquisto;
- Sempre in via principale, dichiarata la risoluzione contrattuale per inadempimento del convenuto, come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento condannare al pagamento, in favore degli attori, delle spese sopportate e Controparte_1 provate per l'intermediazione immobiliare della società Tecnorete – Mediazioni Valenza srl pari alla somma di ulteriori € 4.880,00; - Sempre in via principale, e come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del convenuto, condannare al risarcimento dei Controparte_1 danni morali tutti subiti dagli attori che si quantificano in via equitativa in € 3.000,00 complessivi;
- In via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande proposte in via principale, dichiarare l'inadempimento contrattuale del sig. Controparte_1
e per gli effetti: - condannare il convenuto alla restituzione in favore degli attori della somma di €
9.000,00 percepita contestualmente alla sottoscrizione della proposta di acquisto;
- condannare il convenuto alla restituzione della somma ulteriore complessiva di € 13.702,30 per le spese sopportate dagli attori giuste fatture EO nn. 14 e 46 del 2021 (€ 5.738,30), fattura Ing. Per_1
Castellani n. 5 del 2022 (€ 882,00), fattura Kiron Mediazione Creditizia n. 15719/CL (€ 2.202,00) e fattura Mediazioni Valenza srl n. 31/2021 (€ 4.880,00); - condannare il convenuto, come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, al risarcimento dei danni morali tutti subiti dagli attori che si quantificano in via equitativa in € 3.000,00 complessivi. In ogni caso, con integrale condanna del convenuto alla refusione, in favore degli attori, delle spese e competenze professionali del presente giudizio e tenendo in considerazione il verbale negativo dell'accordo di mediazione svolta tra le parti”.
A sostegno della domanda hanno dedotto quanto segue:
- nel febbraio 2021 gli attori hanno iniziato una trattativa di compravendita in relazione all'immobile sito in TE Via Malnati n. 18/16 composto da appartamento e garage individuato catastalmente al Fg. 127, p.lla 39, sub 6 e sub 7, cl. A12 e C16 di proprietà del sig. ; Controparte_1 - in data 05/02/2021, dopo alcuni incontri congiunti tra le parti, è stata sottoscritta una proposta d'acquisto immobiliare con una offerta di acquisto per l'importo di € 85.000,00 e termine per la stipula del rogito entro il giorno 30/06/2021, nella proposta non figura il nome del sig. a fronte di richiesta in tal senso da parte del convenuto e Parte_2 dell'agente immobiliare;
- la proposta di acquisto è stata accompagnata da una caparra confirmatoria rilasciata ex art. 1385 c.c. tramite assegno circolare di € 9.000,00 n. 3205795128-03 tratto su banca Intesa
San Paolo, Filiale di TE Via Narni, facente capo al conto corrente intestato a Parte_2
in data 26/01/2021, è avvenuto l'accredito dell'importo in favore del sig.
[...] CP_1
, pertanto, quest'ultimo, in data 08/02/2021, ha accettato e sottoscritto la proposta
[...] di acquisto, conferendo all'atto valore di preliminare di vendita come da art. 3 della proposta stessa;
- l'immobile presentava abusi edilizi da sanare, era sprovvisto dell'allaccio alla pubblica fognatura degli scarichi delle acque nere e mancava della certificazione di agibilità, pertanto,
a fronte di irregolarità (comunicate agli acquirenti), le parti hanno deciso di raggiungere un accordo ulteriore e separato dal preliminare di compravendita, ovvero, la scrittura privata datata 05/02/2021 con cui il sig. subordinava l'acquisto dell'immobile alla Parte_1 esecuzione a carico del proprietario (sig. dei lavori per l'allaccio alla pubblica CP_1
fognatura, in particolare, gli attori hanno stabilito con il convenuto che sarebbero state a loro carico le spese per le relazioni tecniche e le pratiche edilizie per sanare gli abusi dell'immobile, mentre sarebbero rimaste a carico del venditore la sistemazione dell'allaccio dell'immobile alla fogna pubblica;
- gli odierni attori si sono, quindi, adoperati per mettere assieme le competenze tecniche per le sanatorie e per dare esecuzione ai propri impegni contrattuali col (dalla CP_1
documentazione risulta quale committente dei lavori in sanatoria il proprietario sig.
[...]
mentre le spese necessarie sono state sostenute da entrambi i futuri acquirenti che CP_1
risultano destinatari dei documenti fiscali);
- con formale procura del 3.5.2021, rilasciata dal convenuto al tecnico EO. Persona_2
del 03/05/2021, quest'ultimo è stato incaricato di preparare, gestire e depositare la SCIA in sanatoria necessaria per le regolarizzazioni dell'immobile, la spesa per l'attività tecnico/professionale è stata sopportata dagli odierni attori (con fatture intestate a
) per una somma complessiva di € 5.738,30 di cui alle fatture nn. 14 e 46 Parte_2
del 2021; - il Comune di TE, con comunicazione datata 17/02/2022, ha inviato al committente
[...]
i costi da sostenere e le sanzioni dovute per gli abusi rilevati nell'appartamento per CP_1 un totale complessivo pari ad € 6.170,48 e, contestualmente, è stato incaricato l'Ing.
[...]
per la Valutazione della sicurezza (VDS) per interventi in sanatoria Per_3 sull'immobile, all'esito della quale la Regione Umbria ha comunicato il proprio nulla osta, anche la spesa per questa attività tecnico/professionale è stata sopportata dagli odierni attori
(fattura intestata sempre a ) per la somma di € 882,00; Parte_2
- Durante tutto questo periodo, il sig. non ha mai provveduto ad iniziare alcuna CP_1
pratica o attività amministrativa per regolarizzare il proprio appartamento dal punto di vista dell'allaccio alla pubblica fognatura, rendendosi inadempiente all'impegno preso con i futuri acquirenti che, nelle more, hanno inoltrato anche richiesta di mutuo ipotecario al Monte dei
Paschi di Siena nel giugno 2021 per finanziare l'operazione di compravendita;
- a fronte dei ritardi nella regolarizzazione dell'immobile, il convenuto ha richiesto due proroghe (concesse in accordo dal e dal per la data per la stipula Parte_1 Parte_2
del rogito: la prima proroga con scrittura del 22/07/2021 per la posticipazione del rogito al
31/12/2021 e la seconda del 28/12/2021 per un ulteriore slittamento del rogito al
28/02/2022;
- nel frattempo, la perdurante inattività del convenuto, ha costretto il sig. ad Parte_1 interessarsi direttamente dell'allaccio alla pubblica fognatura per capire le criticità dello stato di fatto che il non aveva minimamente affrontato, nonostante si fosse CP_1
impegnato in tal senso;
- nel mese di novembre 2021, con e-mail datata 29 novembre ed indirizzata alla ditta
MM di TE (specializzata in impianti e spurghi fognari), il ha chiesto il Parte_1
video dell'ispezione fognaria fatta sull'immobile nel giugno 2021, a cui ha fatto seguito la richiesta di un preventivo per la realizzazione di un impianto privato per il collegamento alla pubblica fognatura quantificato in € 12.850,00 oltre iva;
- la persistente inerzia del sig. ad adempiere alla propria obbligazione, Controparte_1
ha indotto il sig. nel febbraio 2022, a prendere contatti diretti anche con Parte_1
l' per avere informazioni sulla possibilità di collegare l'immobile del CP_2 [...]
al collettore di proprietà , ricevendo risposta negativa;
CP_1 CP_2
- dopo oltre un anno dalla stipula del preliminare, nonostante le gravose spese sostenute dagli attori, preso atto del fatto che il convenuto non avrebbe mai assolto alle proprie CP_1
obbligazioni, hanno deciso di risolvere il contratto con missiva legale del 15 marzo 2022, intimando la restituzione del doppio della caparra incassata;
- il convenuto, pur non contestando mai la missiva e la messa in mora, il 13.4.2022, ha inviato raccomandata al solo sig. con cui invitava lo stesso, ritenendo Parte_1
ancora valido il contratto preliminare, a recarsi il 20 aprile 2022, presso lo studio del Notaio
Dott. per il rogito della compravendita;
Per_4
- in data 13/04/2022 gli attori sono stati costretti a chiudere anche la pratica per l'erogazione del mutuo ipotecario con il MPS;
- al gravissimo danno economico subito dagli attori si sono aggiunte le provvigioni di intermediazione immobiliare pari ad ulteriori € 4.880,00 i.i. saldate con assegno circolare
Unicredit n. B7405179158-00 datato 05/08/2021 cui è seguita relativa fattura;
- in data 29/04/2022 il sig. è stato invitato dagli attori innanzi all' di CP_1 CP_3
TE per il tentativo di mediazione obbligatoria ex D.Lgs n. 28/2010 e, all'esito dell'unico incontro innanzi al mediatore, il ha manifestato di non voler raggiungere alcun CP_1
accordo.
Con ordinanza del 20.6.2023, emessa in esito alla prima udienza svoltasi in pari data, è stato disposto il rinnovo della notifica dell'atto di citazione al convenuto stante la nullità della stessa.
Il convenuto si è costituito con comparsa del 27.11.2023 in cui ha dedotto quanto segue:
- carenza di legittimazione attiva da parte del poiché il preliminare di Parte_2
vendita è stato stipulato e sottoscritto solo dal e dal Parte_1 Controparte_1
, il sig. non risulta essere parte della scrittura privata datata 05 Febbraio
[...] Parte_2
2021 intercorsa sempre tra il ed il quest'ultimo non ha mai intrapreso Pt_1 CP_1
trattative di alcun tipo con il Parte_2
- la richiesta di risoluzione del preliminare di vendita con restituzione del doppio della caparra non risulta fondata perché, in primo luogo, come si evince dal contenuto dell'accordo del 30
Aprile 2021, l'acquirente era perfettamente a conoscenza delle difformità urbanistiche e catastali dell'immobile, tantoché riconosceva, nella scrittura in questione, che le predette difformità non sarebbero state motivo di recesso dalla proposta d'acquisto e si obbligava a farsi carico degli oneri relativi alle modifiche urbanistiche e catastali, Il di CP_1 contro, si impegnava a sottoscrivere tutta la documentazione propedeutica all'adeguamento delle difformità, impegno che è stato onorato dal convenuto, inoltre, nella relazione rilasciata dal EOetra si legge che “la sanatoria delle difformità riscontrate era Per_1
possibile in quanto vi era conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione edilizia non comportando aumenti di SUC, modifica delle condizioni igieniche o della sicurezza o altri parametri che regolano il settore”; - in relazione all'allegato inadempimento del sig. riguardo all'esecuzione CP_1 dell'allaccio in fogna (quale intervento necessario per il rilascio dell'agibilità dell'immobile da eseguirsi prima della stipula del rogito), la mancanza di agibilità per l'assenza dell'allaccio alla pubblica fognatura non costituisce motivo di risoluzione del contratto preliminare, trattandosi di edificio costruito anteriormente al primo Settembre 1967, inoltre, la problematica era ben nota all'acquirente;
- il preliminare oggetto di causa era privo di termine essenziale alla stipula del definitivo, tantoché le parti, più volte, hanno deciso di prorogare la data del rogito stabilita in contratto, consapevoli entrambe della necessità di regolarizzare la situazione urbanistica e catastale, proprio in relazione a questo aspetto, quindi, si evince la malafede del sig. il Parte_1
quale, dapprima nel Dicembre 2021, ha prorogato la data del rogito al 28 Febbraio 2022 per poi comunicare, inspiegabilmente, il recesso il 15 Marzo 2022;
- il ha sempre operato in buona fede, sottostando a tutte le richieste dell'attore e, CP_1 ritenendo il preliminare valido ed efficace, ha proposto all'attore l'invito al rogito notarile per la data del 20 Aprile 2022, invito rimasto disatteso;
tale condotta inadempiente comporta, quindi, il diritto del al trattenimento della caparra ed alla restituzione CP_1 delle somme dallo stesso versate all'Agenzia Immobiliare per la mediazione.
Dopo l'assegnazione della causa allo scrivente Giudice, all'udienza del 27.6.2024, è stata formulata proposta conciliativa non accettata dagli attori.
La causa è stata istruita sia in via documentale che mediante l'escussione di diversi testimoni.
All'udienza del 13.02.2025, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 22.5.2025 per la discussione orale e la decisione ex art 281 sexies cpc.
All'udienza del 22.5.2025, ascoltate le conclusioni della parte costituita ed esaurita la discussione orale, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio.
Le domande proposte dagli attori trovono accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
In punto di diritto, occorre ricordare che il preliminare di vendita è un contratto, con cui le parti, intenzionate a concludere una futura compravendita, si obbligano a stipularla in un momento successivo ed ha, pertanto, effetti obbligatori, determinando l'obbligo per i contraenti di prestare il consenso in occasione della futura vendita.
La stipula del preliminare, infatti, consente di soddisfare due distinte esigenze, da un lato, permette alle parti di vincolarsi reciprocamente per il futuro (garantendo cioè che nessuna di esse possa sottrarsi alla stipula del contratto definitivo senza che sia necessario concluderlo immediatamente) e, dall'altro, consente di sfruttare l'intervallo temporale intercorrente tra il preliminare e il definitivo, per mettere a punto gli adempimenti prodromici e funzionali alla vendita.
Ai sensi dell'art 1351 c.c., il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo, inoltre, per essere valido deve contenere tutti gli elementi essenziali (bene o prestazione oggetto del contratto;
corrispettivo, salvo gratuità), i quali devono essere determinati o determinabili (anche aliunde) in base a criteri oggettivi (essendovi altrimenti una mera minuta o puntuazione, priva di valore vincolante).
Le parti possono arricchire il contenuto minimo del preliminare attraverso l'inserimento di clausole accessorie che sono solitamente previste a tutela di una o entrambe le parti contraenti.
Le più frequenti sono:
- il termine per la stipula del contratto definitivo: solitamente le parti indicano la data entro cui sottoscrivere il successivo contratto di compravendita, in modo da circoscrivere temporalmente il proprio impegno reciproco, di regola il termine previsto nel preliminare non è da considerarsi essenziale, salvo che dalle espressioni utilizzate, dall'oggetto e dalla natura del contratto, non emerga la volontà inequivocabile delle parti di qualificarlo in tal senso;
- la caparra (art. 1385 c.c.): non è infrequente che il promittente venditore chieda al promissario acquirente il versamento di una somma di denaro per confermare la serietà dell'impegno assunto, la caparra viene restituita o imputata al pagamento del prezzo al momento della stipula del definitivo se, invece, una delle parti è inadempiente alle obbligazioni previste dal preliminare, l'altra parte potrà recedere dal contratto, trattenendo la caparra ricevuta o esigendo il doppio dell'importo versato. La caparra può essere prevista anche a titolo di corrispettivo della facoltà di recesso dal contratto. In tal caso, una volta corrisposta, la parte potrà scegliere se adempiere le obbligazioni previste oppure recedere dal contratto: se opta per il recesso dovrà rinunciare alla caparra versata o restituire un importo doppio;
- la clausola penale (art. 1382 c.c.): le parti possono anche prevedere che, in caso di inadempimento totale o parziale di una di esse, quella inadempiente sia tenuta a pagare una determinata somma di denaro a titolo di risarcimento del danno, la penale può essere prevista anche per il solo ritardo nell'adempimento della prestazione.
Nell'ipotesi in cui una delle parti rifiuti di sottoscrivere il contratto definitivo, la parte “non inadempiente” può agire giudizialmente, ai sensi dell'art. 2932 c.c., per ottenere una sentenza che tenga luogo del contratto definitivo non concluso, oppure, in caso di grave inadempimento, è possibile agire per ottenere la risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.) e per il risarcimento del danno.
Ai fini della pronuncia di risoluzione, il Giudice deve procedere alla valutazione sinergica del comportamento delle parti, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente, ma esige un apprezzamento collettivo.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, quindi, è evidente che il contratto preliminare stipulato tra le parti debba andare incontro a risoluzione a fronte del grave inadempimento del convenuto.
Dalla documentazione versata in atti, invero, risulta provato che il convenuto ha accettato la proposta di acquisto dell'immobile di sua proprietà, sito in TE Via Malnati n. 18, formulata da entrambi gli attori e Parte_1 Parte_2
Infatti, sebbene la proposta risulta sottoscritta solo dal primo, l'effettivo coinvolgimento nella compravendita anche del sig. si evince in maniera indiscutibile dal fatto che egli abbia Parte_2 provveduto ad affrontare tutte le spese afferenti all'operazione, in primo luogo, il versamento della caparra di € 9.000,00 al momento della sottoscrizione del preliminare, circostanza che conduce, quindi, al rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva del sig. sollevata dal Parte_2
convenuto.
Inoltre, risulta provata, anche in virtù di mancata specifica contestazione di parte convenuta, la sottoscrizione di una scrittura privata in data 05/02/2021 (lo stesso giorno della proposta di acquisto), con la quale gli attori hanno subordinato l'acquisto dell'immobile all'impegno del sig.
[...]
alla esecuzione a suo carico dei lavori per l'allaccio alla pubblica fognatura di Controparte_1 cui l'immobile risultava sprovvisto.
Il fatto che l'immobile non fosse allacciato alla pubblica fognatura può dirsi riscontrato con certezza all'esito dell'istruttoria svolta del presente giudizio, a tal proposito, si vedano le testimonianze rese dal EO. e dal sig. della ditta MM di TE che, alla udienza Persona_2 Testimone_1
del 07 novembre 2024, hanno dichiarato che i liquami venivano sversati nel terreno adiacente che non era della stessa proprietà.
Invero, il mancato allaccio alla pubblica fognatura è stato riconosciuto dallo stesso convenuto nella comparsa di risposta nella parte in cui afferma che tale circostanza era nota agli attori prima della stipulazione del preliminare, statuizione che implica, quindi, l'esplicito riconoscimento di questa mancanza dell'immobile. Inoltre, è indiscutibile che la scrittura privata del 05 febbraio 2021 sottoscritta dal convenuto
[...]
non sia mai stata disconosciuta formalmente dallo stesso, né dal punto di vista della CP_1 autografia della firma apposta, né dal punto di vista dell'impegno contratto con la stessa, ragione per cui deve ritenersi accertato e non contestato il vincolo giuridico a cui il si è CP_1 impegnato. È evidente, quindi, l'indiscutibile collegamento negoziale intercorrente tra il preliminare di vendita e la scrittura privata in questione, in quanto quest'ultima è stata sottoscritta contestualmente allo stesso ed era finalizzata a chiarire i reciproci impegni delle parti in vista della stipulazione del definitivo.
L'inadempimento del sig. alla realizzazione dell'allaccio alla pubblica fognatura deve CP_1
ritenersi accertato: non è possibile attribuire alcun valore probatorio al documento (depositato dal convenuto con la memoria 171ter n.2 cpc) “verbale di sopralluogo del 21.11.2021” riportante l'intestazione del SII – Servizio Idrico Integrato di TE che, tuttavia, risulta privo di attestazione di autenticità sulla provenienza, di protocollazione dell'Ente emittente, della data effettiva di formazione, inoltre, dalla lettura dello stesso non si comprende nemmeno quale attività sarebbe stata svolta al momento del sopralluogo.
Del resto, non può non sottolinearsi il fatto che il EO. , indicato come presente al CP_4
sopralluogo di novembre 2021, chiamato a testimoniare alla udienza del 23 gennaio 2025, si sia contraddetto numerose volte proprio in relazione alle domande riguardanti questo ipotetico sopralluogo, svalutando ulteriormente il contenuto del documento. Inizialmente, non ha ricordato di aver svolto il sopralluogo in data 11 novembre 2021, poi ha modificato le proprie dichiarazioni dopo aver letto la data sul documento e, da ultimo, ha riferito di non ricordare come sia stato materialmente accertato l'allaccio alla pubblica fognatura, elemento che rende ancora più contraddittoria e lacunosa la sua testimonianza poiché, trattandosi di un esperto della materia, avrebbe dovuto quanto meno ricordare il tipo di attività effettuata.
Al riguardo, inoltre, non possono venire in ausilio le testimonianze rese dalla sig.ra _2
(sorella del convenuto) e dal sig. marito di quest'ultima, i quali non sono
[...] Testimone_3
stati in grado di rispondere alla maggioranza delle domande che gli sono state formulate.
Al contrario, deve ritenersi significativa la testimonianza resa dal sig. , titolare di Testimone_1
un'azienda specializzata nel settore, che ha riferito di essere stato chiamato per dei lavori che riguardavano l'allaccio del fabbricato alla fognatura che ne era sprovvisto, di aver fornito un preventivo, ma di non aver eseguito il lavoro.
Allo stesso modo, occorre valorizzare la testimonianza del EO. il quale ha Persona_2
confermato sia che l'immobile non risultava allacciato alla pubblica fognatura e sversava le acque nere nel terreno adiacente che non era della stessa proprietà, sia la presenza degli abusi edilizi. Pertanto, ritenuto provato che l'immobile non risultava allacciato alla pubblica fognatura, non risulta versata in atti alcuna documentazione che attesti l'effettiva esecuzione dei lavori da parte del sig. successivamente al giugno del 2021, in quanto, per le ragioni già evidenziate, deve CP_1 essere esclusa l'efficacia probatoria del “verbale di sopralluogo del 21.11.2021”, cristallizzandosi, dunque, l'inadempimento del convenuto.
Quanto alle altre richieste formulate dall'attore giova sottolineare quanto segue.
Devi ritenersi fondata la domanda alla restituzione del doppio della caparra versata, chiarendo che la condanna al versamento di tale somma si palesa quale unica ed esaustiva conseguenza risarcitoria dell'inadempimento, stante la sua funzione di liquidazione convenzionale del danno a favore della parte non inadempiente ex art. 1385 c.2 c.c. e l'alternatività e non cumulabilità con ulteriori richieste risarcitorie (cfr. Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 5854 del 5 marzo
2024) con conseguente rigetto delle ulteriori domande risarcitorie avanzate dagli attori.
Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di TE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da E nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
- accertato l'inadempimento del sig. per le ragioni di cui in Controparte_1
motivazione, dichiara la risoluzione del contratto preliminare stipulato in data 05/02/2021 avente ad oggetto l'immobile sito TE Via Malnati n. 18/16 composto da appartamento e garage individuato catastalmente al Fg. 127, p.lla 39, sub 6 e sub 7, cl. A12 e C16;
- condanna al versamento a favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro di 18.000,00, pari al doppio Parte_3
della somma versata a titolo di caparra, oltre gli interessi legali dalla scadenza al saldo;
- rigetta le ulteriori domande risarcitorie avanzate dagli attori nei confronti del convenuto;
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto nei confronti degli attori;
- spese integralmente compensate.
TE, 22.5.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 22/05/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.12), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 721 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di TE, e vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Enea Ciri ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo studio sito in TE Viale Cesare Battisti n. 119, giusta delega in atti
ATTORI
E
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Silvia Bartollini ed elettivamente domiciliato presso il cui Studio, sito in TE (TR) via Barbarasa nr. 23, giusta delega in atti
CONVENUTO
OGGETTO: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI: Come precisate in atti e all'udienza del 22.5.3025, da intendersi nella presente sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri E Parte_1
hanno citato in giudizio il sig. chiedendo: Parte_2 Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di TE adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - In via principale, accertato il grave inadempimento del convenuto al contratto Controparte_1
preliminare formatosi giusta accettazione della proposta di acquisto immobiliare sottoscritta dal convenuto in data 08 febbraio 2021, dichiarare il contratto risolto tra le parti e condannare il convenuto alla restituzione, ex art. 1385 c.c., in favore degli attori, della Controparte_1 somma di € 18.000,00 pari al doppio della caparra confirmatoria ricevuta all'atto di accettazione della proposta di acquisto;
- Sempre in via principale, dichiarata la risoluzione contrattuale per inadempimento del convenuto, come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento condannare al pagamento, in favore degli attori, delle spese sopportate e Controparte_1 provate per l'intermediazione immobiliare della società Tecnorete – Mediazioni Valenza srl pari alla somma di ulteriori € 4.880,00; - Sempre in via principale, e come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del convenuto, condannare al risarcimento dei Controparte_1 danni morali tutti subiti dagli attori che si quantificano in via equitativa in € 3.000,00 complessivi;
- In via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande proposte in via principale, dichiarare l'inadempimento contrattuale del sig. Controparte_1
e per gli effetti: - condannare il convenuto alla restituzione in favore degli attori della somma di €
9.000,00 percepita contestualmente alla sottoscrizione della proposta di acquisto;
- condannare il convenuto alla restituzione della somma ulteriore complessiva di € 13.702,30 per le spese sopportate dagli attori giuste fatture EO nn. 14 e 46 del 2021 (€ 5.738,30), fattura Ing. Per_1
Castellani n. 5 del 2022 (€ 882,00), fattura Kiron Mediazione Creditizia n. 15719/CL (€ 2.202,00) e fattura Mediazioni Valenza srl n. 31/2021 (€ 4.880,00); - condannare il convenuto, come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, al risarcimento dei danni morali tutti subiti dagli attori che si quantificano in via equitativa in € 3.000,00 complessivi. In ogni caso, con integrale condanna del convenuto alla refusione, in favore degli attori, delle spese e competenze professionali del presente giudizio e tenendo in considerazione il verbale negativo dell'accordo di mediazione svolta tra le parti”.
A sostegno della domanda hanno dedotto quanto segue:
- nel febbraio 2021 gli attori hanno iniziato una trattativa di compravendita in relazione all'immobile sito in TE Via Malnati n. 18/16 composto da appartamento e garage individuato catastalmente al Fg. 127, p.lla 39, sub 6 e sub 7, cl. A12 e C16 di proprietà del sig. ; Controparte_1 - in data 05/02/2021, dopo alcuni incontri congiunti tra le parti, è stata sottoscritta una proposta d'acquisto immobiliare con una offerta di acquisto per l'importo di € 85.000,00 e termine per la stipula del rogito entro il giorno 30/06/2021, nella proposta non figura il nome del sig. a fronte di richiesta in tal senso da parte del convenuto e Parte_2 dell'agente immobiliare;
- la proposta di acquisto è stata accompagnata da una caparra confirmatoria rilasciata ex art. 1385 c.c. tramite assegno circolare di € 9.000,00 n. 3205795128-03 tratto su banca Intesa
San Paolo, Filiale di TE Via Narni, facente capo al conto corrente intestato a Parte_2
in data 26/01/2021, è avvenuto l'accredito dell'importo in favore del sig.
[...] CP_1
, pertanto, quest'ultimo, in data 08/02/2021, ha accettato e sottoscritto la proposta
[...] di acquisto, conferendo all'atto valore di preliminare di vendita come da art. 3 della proposta stessa;
- l'immobile presentava abusi edilizi da sanare, era sprovvisto dell'allaccio alla pubblica fognatura degli scarichi delle acque nere e mancava della certificazione di agibilità, pertanto,
a fronte di irregolarità (comunicate agli acquirenti), le parti hanno deciso di raggiungere un accordo ulteriore e separato dal preliminare di compravendita, ovvero, la scrittura privata datata 05/02/2021 con cui il sig. subordinava l'acquisto dell'immobile alla Parte_1 esecuzione a carico del proprietario (sig. dei lavori per l'allaccio alla pubblica CP_1
fognatura, in particolare, gli attori hanno stabilito con il convenuto che sarebbero state a loro carico le spese per le relazioni tecniche e le pratiche edilizie per sanare gli abusi dell'immobile, mentre sarebbero rimaste a carico del venditore la sistemazione dell'allaccio dell'immobile alla fogna pubblica;
- gli odierni attori si sono, quindi, adoperati per mettere assieme le competenze tecniche per le sanatorie e per dare esecuzione ai propri impegni contrattuali col (dalla CP_1
documentazione risulta quale committente dei lavori in sanatoria il proprietario sig.
[...]
mentre le spese necessarie sono state sostenute da entrambi i futuri acquirenti che CP_1
risultano destinatari dei documenti fiscali);
- con formale procura del 3.5.2021, rilasciata dal convenuto al tecnico EO. Persona_2
del 03/05/2021, quest'ultimo è stato incaricato di preparare, gestire e depositare la SCIA in sanatoria necessaria per le regolarizzazioni dell'immobile, la spesa per l'attività tecnico/professionale è stata sopportata dagli odierni attori (con fatture intestate a
) per una somma complessiva di € 5.738,30 di cui alle fatture nn. 14 e 46 Parte_2
del 2021; - il Comune di TE, con comunicazione datata 17/02/2022, ha inviato al committente
[...]
i costi da sostenere e le sanzioni dovute per gli abusi rilevati nell'appartamento per CP_1 un totale complessivo pari ad € 6.170,48 e, contestualmente, è stato incaricato l'Ing.
[...]
per la Valutazione della sicurezza (VDS) per interventi in sanatoria Per_3 sull'immobile, all'esito della quale la Regione Umbria ha comunicato il proprio nulla osta, anche la spesa per questa attività tecnico/professionale è stata sopportata dagli odierni attori
(fattura intestata sempre a ) per la somma di € 882,00; Parte_2
- Durante tutto questo periodo, il sig. non ha mai provveduto ad iniziare alcuna CP_1
pratica o attività amministrativa per regolarizzare il proprio appartamento dal punto di vista dell'allaccio alla pubblica fognatura, rendendosi inadempiente all'impegno preso con i futuri acquirenti che, nelle more, hanno inoltrato anche richiesta di mutuo ipotecario al Monte dei
Paschi di Siena nel giugno 2021 per finanziare l'operazione di compravendita;
- a fronte dei ritardi nella regolarizzazione dell'immobile, il convenuto ha richiesto due proroghe (concesse in accordo dal e dal per la data per la stipula Parte_1 Parte_2
del rogito: la prima proroga con scrittura del 22/07/2021 per la posticipazione del rogito al
31/12/2021 e la seconda del 28/12/2021 per un ulteriore slittamento del rogito al
28/02/2022;
- nel frattempo, la perdurante inattività del convenuto, ha costretto il sig. ad Parte_1 interessarsi direttamente dell'allaccio alla pubblica fognatura per capire le criticità dello stato di fatto che il non aveva minimamente affrontato, nonostante si fosse CP_1
impegnato in tal senso;
- nel mese di novembre 2021, con e-mail datata 29 novembre ed indirizzata alla ditta
MM di TE (specializzata in impianti e spurghi fognari), il ha chiesto il Parte_1
video dell'ispezione fognaria fatta sull'immobile nel giugno 2021, a cui ha fatto seguito la richiesta di un preventivo per la realizzazione di un impianto privato per il collegamento alla pubblica fognatura quantificato in € 12.850,00 oltre iva;
- la persistente inerzia del sig. ad adempiere alla propria obbligazione, Controparte_1
ha indotto il sig. nel febbraio 2022, a prendere contatti diretti anche con Parte_1
l' per avere informazioni sulla possibilità di collegare l'immobile del CP_2 [...]
al collettore di proprietà , ricevendo risposta negativa;
CP_1 CP_2
- dopo oltre un anno dalla stipula del preliminare, nonostante le gravose spese sostenute dagli attori, preso atto del fatto che il convenuto non avrebbe mai assolto alle proprie CP_1
obbligazioni, hanno deciso di risolvere il contratto con missiva legale del 15 marzo 2022, intimando la restituzione del doppio della caparra incassata;
- il convenuto, pur non contestando mai la missiva e la messa in mora, il 13.4.2022, ha inviato raccomandata al solo sig. con cui invitava lo stesso, ritenendo Parte_1
ancora valido il contratto preliminare, a recarsi il 20 aprile 2022, presso lo studio del Notaio
Dott. per il rogito della compravendita;
Per_4
- in data 13/04/2022 gli attori sono stati costretti a chiudere anche la pratica per l'erogazione del mutuo ipotecario con il MPS;
- al gravissimo danno economico subito dagli attori si sono aggiunte le provvigioni di intermediazione immobiliare pari ad ulteriori € 4.880,00 i.i. saldate con assegno circolare
Unicredit n. B7405179158-00 datato 05/08/2021 cui è seguita relativa fattura;
- in data 29/04/2022 il sig. è stato invitato dagli attori innanzi all' di CP_1 CP_3
TE per il tentativo di mediazione obbligatoria ex D.Lgs n. 28/2010 e, all'esito dell'unico incontro innanzi al mediatore, il ha manifestato di non voler raggiungere alcun CP_1
accordo.
Con ordinanza del 20.6.2023, emessa in esito alla prima udienza svoltasi in pari data, è stato disposto il rinnovo della notifica dell'atto di citazione al convenuto stante la nullità della stessa.
Il convenuto si è costituito con comparsa del 27.11.2023 in cui ha dedotto quanto segue:
- carenza di legittimazione attiva da parte del poiché il preliminare di Parte_2
vendita è stato stipulato e sottoscritto solo dal e dal Parte_1 Controparte_1
, il sig. non risulta essere parte della scrittura privata datata 05 Febbraio
[...] Parte_2
2021 intercorsa sempre tra il ed il quest'ultimo non ha mai intrapreso Pt_1 CP_1
trattative di alcun tipo con il Parte_2
- la richiesta di risoluzione del preliminare di vendita con restituzione del doppio della caparra non risulta fondata perché, in primo luogo, come si evince dal contenuto dell'accordo del 30
Aprile 2021, l'acquirente era perfettamente a conoscenza delle difformità urbanistiche e catastali dell'immobile, tantoché riconosceva, nella scrittura in questione, che le predette difformità non sarebbero state motivo di recesso dalla proposta d'acquisto e si obbligava a farsi carico degli oneri relativi alle modifiche urbanistiche e catastali, Il di CP_1 contro, si impegnava a sottoscrivere tutta la documentazione propedeutica all'adeguamento delle difformità, impegno che è stato onorato dal convenuto, inoltre, nella relazione rilasciata dal EOetra si legge che “la sanatoria delle difformità riscontrate era Per_1
possibile in quanto vi era conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione edilizia non comportando aumenti di SUC, modifica delle condizioni igieniche o della sicurezza o altri parametri che regolano il settore”; - in relazione all'allegato inadempimento del sig. riguardo all'esecuzione CP_1 dell'allaccio in fogna (quale intervento necessario per il rilascio dell'agibilità dell'immobile da eseguirsi prima della stipula del rogito), la mancanza di agibilità per l'assenza dell'allaccio alla pubblica fognatura non costituisce motivo di risoluzione del contratto preliminare, trattandosi di edificio costruito anteriormente al primo Settembre 1967, inoltre, la problematica era ben nota all'acquirente;
- il preliminare oggetto di causa era privo di termine essenziale alla stipula del definitivo, tantoché le parti, più volte, hanno deciso di prorogare la data del rogito stabilita in contratto, consapevoli entrambe della necessità di regolarizzare la situazione urbanistica e catastale, proprio in relazione a questo aspetto, quindi, si evince la malafede del sig. il Parte_1
quale, dapprima nel Dicembre 2021, ha prorogato la data del rogito al 28 Febbraio 2022 per poi comunicare, inspiegabilmente, il recesso il 15 Marzo 2022;
- il ha sempre operato in buona fede, sottostando a tutte le richieste dell'attore e, CP_1 ritenendo il preliminare valido ed efficace, ha proposto all'attore l'invito al rogito notarile per la data del 20 Aprile 2022, invito rimasto disatteso;
tale condotta inadempiente comporta, quindi, il diritto del al trattenimento della caparra ed alla restituzione CP_1 delle somme dallo stesso versate all'Agenzia Immobiliare per la mediazione.
Dopo l'assegnazione della causa allo scrivente Giudice, all'udienza del 27.6.2024, è stata formulata proposta conciliativa non accettata dagli attori.
La causa è stata istruita sia in via documentale che mediante l'escussione di diversi testimoni.
All'udienza del 13.02.2025, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 22.5.2025 per la discussione orale e la decisione ex art 281 sexies cpc.
All'udienza del 22.5.2025, ascoltate le conclusioni della parte costituita ed esaurita la discussione orale, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio.
Le domande proposte dagli attori trovono accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
In punto di diritto, occorre ricordare che il preliminare di vendita è un contratto, con cui le parti, intenzionate a concludere una futura compravendita, si obbligano a stipularla in un momento successivo ed ha, pertanto, effetti obbligatori, determinando l'obbligo per i contraenti di prestare il consenso in occasione della futura vendita.
La stipula del preliminare, infatti, consente di soddisfare due distinte esigenze, da un lato, permette alle parti di vincolarsi reciprocamente per il futuro (garantendo cioè che nessuna di esse possa sottrarsi alla stipula del contratto definitivo senza che sia necessario concluderlo immediatamente) e, dall'altro, consente di sfruttare l'intervallo temporale intercorrente tra il preliminare e il definitivo, per mettere a punto gli adempimenti prodromici e funzionali alla vendita.
Ai sensi dell'art 1351 c.c., il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo, inoltre, per essere valido deve contenere tutti gli elementi essenziali (bene o prestazione oggetto del contratto;
corrispettivo, salvo gratuità), i quali devono essere determinati o determinabili (anche aliunde) in base a criteri oggettivi (essendovi altrimenti una mera minuta o puntuazione, priva di valore vincolante).
Le parti possono arricchire il contenuto minimo del preliminare attraverso l'inserimento di clausole accessorie che sono solitamente previste a tutela di una o entrambe le parti contraenti.
Le più frequenti sono:
- il termine per la stipula del contratto definitivo: solitamente le parti indicano la data entro cui sottoscrivere il successivo contratto di compravendita, in modo da circoscrivere temporalmente il proprio impegno reciproco, di regola il termine previsto nel preliminare non è da considerarsi essenziale, salvo che dalle espressioni utilizzate, dall'oggetto e dalla natura del contratto, non emerga la volontà inequivocabile delle parti di qualificarlo in tal senso;
- la caparra (art. 1385 c.c.): non è infrequente che il promittente venditore chieda al promissario acquirente il versamento di una somma di denaro per confermare la serietà dell'impegno assunto, la caparra viene restituita o imputata al pagamento del prezzo al momento della stipula del definitivo se, invece, una delle parti è inadempiente alle obbligazioni previste dal preliminare, l'altra parte potrà recedere dal contratto, trattenendo la caparra ricevuta o esigendo il doppio dell'importo versato. La caparra può essere prevista anche a titolo di corrispettivo della facoltà di recesso dal contratto. In tal caso, una volta corrisposta, la parte potrà scegliere se adempiere le obbligazioni previste oppure recedere dal contratto: se opta per il recesso dovrà rinunciare alla caparra versata o restituire un importo doppio;
- la clausola penale (art. 1382 c.c.): le parti possono anche prevedere che, in caso di inadempimento totale o parziale di una di esse, quella inadempiente sia tenuta a pagare una determinata somma di denaro a titolo di risarcimento del danno, la penale può essere prevista anche per il solo ritardo nell'adempimento della prestazione.
Nell'ipotesi in cui una delle parti rifiuti di sottoscrivere il contratto definitivo, la parte “non inadempiente” può agire giudizialmente, ai sensi dell'art. 2932 c.c., per ottenere una sentenza che tenga luogo del contratto definitivo non concluso, oppure, in caso di grave inadempimento, è possibile agire per ottenere la risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.) e per il risarcimento del danno.
Ai fini della pronuncia di risoluzione, il Giudice deve procedere alla valutazione sinergica del comportamento delle parti, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente, ma esige un apprezzamento collettivo.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, quindi, è evidente che il contratto preliminare stipulato tra le parti debba andare incontro a risoluzione a fronte del grave inadempimento del convenuto.
Dalla documentazione versata in atti, invero, risulta provato che il convenuto ha accettato la proposta di acquisto dell'immobile di sua proprietà, sito in TE Via Malnati n. 18, formulata da entrambi gli attori e Parte_1 Parte_2
Infatti, sebbene la proposta risulta sottoscritta solo dal primo, l'effettivo coinvolgimento nella compravendita anche del sig. si evince in maniera indiscutibile dal fatto che egli abbia Parte_2 provveduto ad affrontare tutte le spese afferenti all'operazione, in primo luogo, il versamento della caparra di € 9.000,00 al momento della sottoscrizione del preliminare, circostanza che conduce, quindi, al rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva del sig. sollevata dal Parte_2
convenuto.
Inoltre, risulta provata, anche in virtù di mancata specifica contestazione di parte convenuta, la sottoscrizione di una scrittura privata in data 05/02/2021 (lo stesso giorno della proposta di acquisto), con la quale gli attori hanno subordinato l'acquisto dell'immobile all'impegno del sig.
[...]
alla esecuzione a suo carico dei lavori per l'allaccio alla pubblica fognatura di Controparte_1 cui l'immobile risultava sprovvisto.
Il fatto che l'immobile non fosse allacciato alla pubblica fognatura può dirsi riscontrato con certezza all'esito dell'istruttoria svolta del presente giudizio, a tal proposito, si vedano le testimonianze rese dal EO. e dal sig. della ditta MM di TE che, alla udienza Persona_2 Testimone_1
del 07 novembre 2024, hanno dichiarato che i liquami venivano sversati nel terreno adiacente che non era della stessa proprietà.
Invero, il mancato allaccio alla pubblica fognatura è stato riconosciuto dallo stesso convenuto nella comparsa di risposta nella parte in cui afferma che tale circostanza era nota agli attori prima della stipulazione del preliminare, statuizione che implica, quindi, l'esplicito riconoscimento di questa mancanza dell'immobile. Inoltre, è indiscutibile che la scrittura privata del 05 febbraio 2021 sottoscritta dal convenuto
[...]
non sia mai stata disconosciuta formalmente dallo stesso, né dal punto di vista della CP_1 autografia della firma apposta, né dal punto di vista dell'impegno contratto con la stessa, ragione per cui deve ritenersi accertato e non contestato il vincolo giuridico a cui il si è CP_1 impegnato. È evidente, quindi, l'indiscutibile collegamento negoziale intercorrente tra il preliminare di vendita e la scrittura privata in questione, in quanto quest'ultima è stata sottoscritta contestualmente allo stesso ed era finalizzata a chiarire i reciproci impegni delle parti in vista della stipulazione del definitivo.
L'inadempimento del sig. alla realizzazione dell'allaccio alla pubblica fognatura deve CP_1
ritenersi accertato: non è possibile attribuire alcun valore probatorio al documento (depositato dal convenuto con la memoria 171ter n.2 cpc) “verbale di sopralluogo del 21.11.2021” riportante l'intestazione del SII – Servizio Idrico Integrato di TE che, tuttavia, risulta privo di attestazione di autenticità sulla provenienza, di protocollazione dell'Ente emittente, della data effettiva di formazione, inoltre, dalla lettura dello stesso non si comprende nemmeno quale attività sarebbe stata svolta al momento del sopralluogo.
Del resto, non può non sottolinearsi il fatto che il EO. , indicato come presente al CP_4
sopralluogo di novembre 2021, chiamato a testimoniare alla udienza del 23 gennaio 2025, si sia contraddetto numerose volte proprio in relazione alle domande riguardanti questo ipotetico sopralluogo, svalutando ulteriormente il contenuto del documento. Inizialmente, non ha ricordato di aver svolto il sopralluogo in data 11 novembre 2021, poi ha modificato le proprie dichiarazioni dopo aver letto la data sul documento e, da ultimo, ha riferito di non ricordare come sia stato materialmente accertato l'allaccio alla pubblica fognatura, elemento che rende ancora più contraddittoria e lacunosa la sua testimonianza poiché, trattandosi di un esperto della materia, avrebbe dovuto quanto meno ricordare il tipo di attività effettuata.
Al riguardo, inoltre, non possono venire in ausilio le testimonianze rese dalla sig.ra _2
(sorella del convenuto) e dal sig. marito di quest'ultima, i quali non sono
[...] Testimone_3
stati in grado di rispondere alla maggioranza delle domande che gli sono state formulate.
Al contrario, deve ritenersi significativa la testimonianza resa dal sig. , titolare di Testimone_1
un'azienda specializzata nel settore, che ha riferito di essere stato chiamato per dei lavori che riguardavano l'allaccio del fabbricato alla fognatura che ne era sprovvisto, di aver fornito un preventivo, ma di non aver eseguito il lavoro.
Allo stesso modo, occorre valorizzare la testimonianza del EO. il quale ha Persona_2
confermato sia che l'immobile non risultava allacciato alla pubblica fognatura e sversava le acque nere nel terreno adiacente che non era della stessa proprietà, sia la presenza degli abusi edilizi. Pertanto, ritenuto provato che l'immobile non risultava allacciato alla pubblica fognatura, non risulta versata in atti alcuna documentazione che attesti l'effettiva esecuzione dei lavori da parte del sig. successivamente al giugno del 2021, in quanto, per le ragioni già evidenziate, deve CP_1 essere esclusa l'efficacia probatoria del “verbale di sopralluogo del 21.11.2021”, cristallizzandosi, dunque, l'inadempimento del convenuto.
Quanto alle altre richieste formulate dall'attore giova sottolineare quanto segue.
Devi ritenersi fondata la domanda alla restituzione del doppio della caparra versata, chiarendo che la condanna al versamento di tale somma si palesa quale unica ed esaustiva conseguenza risarcitoria dell'inadempimento, stante la sua funzione di liquidazione convenzionale del danno a favore della parte non inadempiente ex art. 1385 c.2 c.c. e l'alternatività e non cumulabilità con ulteriori richieste risarcitorie (cfr. Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 5854 del 5 marzo
2024) con conseguente rigetto delle ulteriori domande risarcitorie avanzate dagli attori.
Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di TE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da E nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
- accertato l'inadempimento del sig. per le ragioni di cui in Controparte_1
motivazione, dichiara la risoluzione del contratto preliminare stipulato in data 05/02/2021 avente ad oggetto l'immobile sito TE Via Malnati n. 18/16 composto da appartamento e garage individuato catastalmente al Fg. 127, p.lla 39, sub 6 e sub 7, cl. A12 e C16;
- condanna al versamento a favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro di 18.000,00, pari al doppio Parte_3
della somma versata a titolo di caparra, oltre gli interessi legali dalla scadenza al saldo;
- rigetta le ulteriori domande risarcitorie avanzate dagli attori nei confronti del convenuto;
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto nei confronti degli attori;
- spese integralmente compensate.
TE, 22.5.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)