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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 25/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N.198/2024 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
• dott. Guido CAMPLI
- Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.198/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) ed ivi residente alla via A. Gramsci;
[...]
e nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 [...]
e residente in [...]; C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonio MARASCIA, del Foro di Chieti, e dall'avv. Stefania ROCCI, del Foro di Pescara, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale di quest'ultima, sito in Pescara alla via Trento n.91, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
1 MOTIVAZIONE
vista la domanda cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente depositata in data 7 febbraio 2024 da e Parte_1 Controparte_1 considerato che la sentenza n.10/2024 che ha omologato la separazione tra i suddetti coniugi, pubblicata in data 11 marzo 2024, è passata in giudicato;
vista l'istanza di riassunzione depositata telematicamente dalle parti in data 17 ottobre 2024;
rilevato che all'udienza del 13 gennaio 2025, tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale, in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Guardiagrele in data 11 settembre 1993 secondo le modalità di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Guardiagrele di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.34 – Parte II – Serie A – Anno 1993.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 25 gennaio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
• dott. Guido CAMPLI
- Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.198/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) ed ivi residente alla via A. Gramsci;
[...]
e nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 [...]
e residente in [...]; C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonio MARASCIA, del Foro di Chieti, e dall'avv. Stefania ROCCI, del Foro di Pescara, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale di quest'ultima, sito in Pescara alla via Trento n.91, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
1 MOTIVAZIONE
vista la domanda cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente depositata in data 7 febbraio 2024 da e Parte_1 Controparte_1 considerato che la sentenza n.10/2024 che ha omologato la separazione tra i suddetti coniugi, pubblicata in data 11 marzo 2024, è passata in giudicato;
vista l'istanza di riassunzione depositata telematicamente dalle parti in data 17 ottobre 2024;
rilevato che all'udienza del 13 gennaio 2025, tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale, in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Guardiagrele in data 11 settembre 1993 secondo le modalità di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Guardiagrele di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.34 – Parte II – Serie A – Anno 1993.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 25 gennaio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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