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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 09/12/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1002/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337quinquies cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1002/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Gianfranco Gigli parte ricorrente e nata a [...] [...] CP_1
(C.F. ) C.F._2 parte resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero in cui le parti hanno precisato le conclusioni parte ricorrente: come da verbale dell'udienza del 16.10.2025
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
e hanno avuto una more uxorio da Parte_1 CP_1
Per_ cui è nata , a [...] il [...].
Con decreto del 15.11.2018, a conclusione del processo n. V.G.1519/18, Per_ questo Tribunale regolamentava l'affido ed il mantenimento di nel senso di disporsi il suo affido condiviso;
il suo collocamento presso la madre in
Cremona; un diritto di visita paterno da esercitarsi in Muggiò (MB), nuovo luogo di residenza del padre, tutti i mercoledì pomeriggio e i fine settimana della seconda, terza e quarta settimana del mese.
Con ricorso del 4.6.2024 il ha chiesto una modifica delle condizioni del Pt_1
Per_ decreto del 15.11.2018, chiedendo disporsi l'affido esclusivo di e, in via urgente, ex art. 473bis.15 cod. proc. civ., anche di disporsi il collocamento della figlia presso di sé.
Era infatti accaduto che la notte del 28.5.2024 la in stato di ebbrezza, CP_1 dopo avere avuto un furioso litigio con il suo attuale compagno, tale
[...]
Per_
, con presente in casa, avesse chiamato al telefono il Per_2 Pt_1
(il quale si trovava in Muggiò), dichiarando all'ex compagno la propria Per_ intenzione di allontanarsi da casa e di lasciare a vivere con il nuovo compagno;
che il , quella notte, fosse riuscito a mettersi in contatto con Pt_1
Per_
, la quale dichiarava di avere molta paura della madre dopo averla vista in stato di alterazione e dopo il litigio (per un racconto dettagliato dei convulsi avvenimenti di quella notte, vedi p. 3- 5 del ricorso e, a parziale Pt_1 conferma dell'accaduto, la relazione di servizio dei Carabinieri intervenuti). Per_ Altresì, era accaduto che il corpo insegnante di , nei giorni successivi a quell'episodio, aveva raccolto delle dichiarazioni della minore nel senso che la stessa si sentisse stanca di assistere ai comportamenti inadeguati ed arrabbiati della madre, come quelli successi il 28.5.2024, dovuti ad un suo abuso di sostanze alcoliche. Il ricorso. 15 veniva istruito dando immediatamente incarico ai Servizi Sociali del Comune di Cremona, per una relazione urgente sulla condizione della minore.
Fortunatamente, non si rendeva necessario adottare alcun provvedimento di Per_ allontanamento di dalla madre e da Cremona: da un lato, i Servizi Sociali incaricati relazionavano come, nel giro di poche settimane a far data dal 28.5.2024, apparisse che la situazione in casa della Per_ del compagno e di si fosse sostanzialmente normalizzata e, a tal CP_1 fine, avevano attivato un servizio di educativa domiciliare, che potesse vigilare sulle dinamiche familiari e offrire alla madre uno strumento per riconoscere eventuali propri comportamenti disfunzionali (cfr. la relazione dei Servizi
Sociali del 11.7.2024); dall'altro lato la pur non costituendosi in giudizio, compariva CP_1 personalmente alle udienze, spiegando di avere fatto uso di alcolici solo sporadicamente nel mese di maggio 2024, in quanto affranta dal dolore della morte del padre, ma di essere disponibile a sottoporsi all'esame del capello (cfr. il verbale dell'udienza del 17.10.2025).
Per_ Venuta meno l'urgenza di provvedere ad un eventuale allontanamento di dalla madre, sorgeva però un'altra urgenza, ossia quella di affrontare alcuni Per_ comportamenti disfunzionali di , quali lo scappare da casa per incontrare il proprio fidanzatino ed i propri amici e di rendersi irreperibile dai genitori, tanto da rendere necessario attivare i Carabinieri per trovarla (così accadeva più volte fra novembre e marzo 2025: cfr. la relazione dei Servizi del 19.12.2024 e del 21.3.2025), essendosi a tal fine rivelata inutile anche la convocazione di Per_
in udienza per invitarla a non tenere più questi comportamenti (cfr. il verbale dell'udienza del 30.1.2025). Per_ Fortunatamente anche questa ulteriore preoccupante condizione (di ) cessava.
Aveva quindi inizio la fase di merito del presente giudizio. Dopo un monitoraggio della situazione familiare durata per circa un anno, Per_ visto il rientrare di ogni situazione preoccupante, sia della sia di , CP_1 all'udienza del 16.10.2025 il rinunciava alla domanda di affido esclusivo Pt_1
Per_ e di collocamento di presso di sé e il ricorrente chiedeva di definire il giudizio solo apportando una modifica alla frequenza del suo diritto di visita, richiesta rispetto alla quale la non muoveva obiezioni (cfr. i verbali CP_1 dell'udienza del 26.2.2025 e del 16.10.2025).
Parte chiedeva però la rifusione delle spese di lite. Pt_1
La causa era quindi trattenuta in decisione il 16.10.2025.
Nel merito dell'unica domanda residua del , va disposto in conformità, Pt_1
Per_ non essendo tale richiesta contraria all'interesse di , ed essendo la stessa dovuta all'oggettiva impossibilità del padre di garantire un diritto di visita alla frequenza concordata nel 2018.
Quanto alle altre domande di causa, di là dalla rinuncia formale del , Pt_1 non si rende più necessario valutare uno spostamento del collocamento di Per_
o una modifica del suo regime di affido:
è infatti dal luglio 2024 che non viene più segnalato l'uso di alcool da parte della per quanto la stessa ad oggi non sia più disponibile a sottoporsi ad CP_1 un esame del capello, come lo fu in passato (vedi il verbale dell'udienza dell'8.5.2025), si deve ritenere che, se la stessa avesse fatto uso di alcolici, sicuramente sarebbero pervenute segnalazioni dai Servizi Sociali che stanno seguendo il nucleo familiare;
cosa che non è avvenuta;
è dal marzo 2025 che non sono più dati comportamenti disfunzionali da parte Per_ di .
Prudenzialmente, va comunque mantenuto il servizio di educativa domiciliare in essere, rimettendo tuttavia ai Servizi Sociali incaricati di decidere di cessare tale servizio quando apparirà ormai del tutto inutile ogni monitoraggio del nucleo familiare.
Quanto alla domanda di rifusione delle spese di lite avanzata da parte ricorrente, la stessa va rigettata. Uno dei principi cardine ed ispiratori della disciplina delle spese di lite nel nostro ordinamento è il principio di causalità, per una chiara esposizione del quale si rinvia alla motivazione della sentenza a SS.UU. 32061/2022 (par. 2.5.)
“E' proprio l'esistenza di siffatte ipotesi ad aver indotto parte della dottrina ad individuare il fondamento della condanna alle spese in un principio più generale, quello di causalità, in virtù del quale i costi del processo devono essere fatti gravare, in definitiva, sulla parte che avrebbe potuto evitare la lite e che invece vi ha dato causa: tale principio, del quale il criterio della soccombenza costituirebbe soltanto un'applicazione o un indice rivelatore, implica una valutazione della condotta tenuta dalla parte sia prima che nello ambito del processo, al fine di verificare se la stessa vi abbia dato origine, lasciando insoddisfatta un pretesa della quale sia stata poi accertata la fondatezza o azionando una pretesa della quale sia stata riconosciuta l'infondatezza, o ne abbia prolungato la durata, resistendovi in forme o con argomenti non conformi al diritto (cfr. nella giurisprudenza di legittimità, Cass.,
Sez. III, 30/03/2010, n. 7625, riguardante un genitore, convenuto in riconvenzionale nella qualità di legale rappresentante del figlio minore, che, a seguito del rigetto della domanda riconvenzionale in primo grado, si era costituito in appello unitamente al figlio, divenuto maggiorenne nelle more del giudizio di primo grado, resistendo all'impugnazione della controparte;
15/10/2004, n. 20335, relativa al caso in cui un attore aveva dedotto, in via alternativa o solidale, come fatti costitutivi di un medesimo evento dannoso ed in funzione di un'unica domanda di risarcimento dei danni, comportamenti illeciti di soggetti diversi;
Cass., Sez. II, 26/01/2006, n. 1513, avente ad oggetto una controversia relativa all'estinzione del processo).
La necessità che i costi del processo siano sopportati dalla parte che con il suo comportamento ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento è stata riconosciuta anche dalla Corte costituzionale
(cfr. sent. n. 135 del 1987 quale, tuttavia, pur desumendone l'irragionevolezza della disciplina dettata dall'art. 13, comma primo, del d.l. 13 n. 132 del 2014, nonché il contrasto della stessa con i canoni del giusto processo e del diritto alla tutela giurisdizionale, nella parte in cui escludeva la facoltà del giudice di compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, anche nell'ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti o in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla medesima disposizione, ha tenuto a ribadire la portata generale del principio di soccombenza, affermando che «l'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite, non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente», ed aggiungendo che «è giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa»; in proposito, essa ha posto in risalto anche l'accessorietà della regolamentazione delle spese rispetto alla pronuncia che definisce il giudizio, nonché il carattere funzionalmente servente di tale regolamentazione rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito, precisando che, sebbene non costituisca una regola assoluta, la liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa costituisce il normale complemento dell'accoglimento della domanda (cfr. sent. n. 77 del 2018; v. anche sent. n. 303 del 1986)”.
Applicando il principio di causalità al caso di specie, deve osservarsi come il presente giudizio non possa essere imputato causalmente alla a fronte di CP_1 quanto accaduto il 28.5.2024, il non poteva che adire l'A.G. per Pt_1
Per_ valutare se fossero date le condizioni per mutare il collocamento di;
la non poteva evitare l'incardinarsi del presente processo portando da sé la CP_1 figlia presso il padre, senza alcuna autorizzazione dell' CP_2
Neanche il prolungarsi del presente giudizio si può imputare causalmente alla o a una sua attività difensiva gratuita e defatigatoria, perché la stessa è CP_1 rimasta contumace, perché il prolungarsi del giudizio è stato dovuto alla Per_ necessità di monitorare che non commettesse altri agiti irresponsabili.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa N. R.G.
1002/2024, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di questo Tribunale del 15.11.2018 reso all'esito del giudizio V.G. 1591/2018, ferme le altre condizioni di cui al decreto,
DISPONE che il padre eserciti il proprio diritto di visita Parte_1 ordinario verso la figlia a week end alterni, dal venerdì sera sino Per_1 alla domenica sera;
la prosecuzione del servizio di educativa domiciliare in essere a favore della minore presso l'abitazione della madre rimettendo CP_1 ai Servizi Sociali incaricati il decidere quando cessare tale servizio;
DICHIARA cessata la materia del contendere sulle altre domande di parte ricorrente;
RIGETTA la richiesta di parte ricorrente di rifusione delle spese di lite;
così deciso in Cremona, il 27.11.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente ai Servizi Sociali del Comune di Cremona;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337quinquies cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1002/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Gianfranco Gigli parte ricorrente e nata a [...] [...] CP_1
(C.F. ) C.F._2 parte resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero in cui le parti hanno precisato le conclusioni parte ricorrente: come da verbale dell'udienza del 16.10.2025
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
e hanno avuto una more uxorio da Parte_1 CP_1
Per_ cui è nata , a [...] il [...].
Con decreto del 15.11.2018, a conclusione del processo n. V.G.1519/18, Per_ questo Tribunale regolamentava l'affido ed il mantenimento di nel senso di disporsi il suo affido condiviso;
il suo collocamento presso la madre in
Cremona; un diritto di visita paterno da esercitarsi in Muggiò (MB), nuovo luogo di residenza del padre, tutti i mercoledì pomeriggio e i fine settimana della seconda, terza e quarta settimana del mese.
Con ricorso del 4.6.2024 il ha chiesto una modifica delle condizioni del Pt_1
Per_ decreto del 15.11.2018, chiedendo disporsi l'affido esclusivo di e, in via urgente, ex art. 473bis.15 cod. proc. civ., anche di disporsi il collocamento della figlia presso di sé.
Era infatti accaduto che la notte del 28.5.2024 la in stato di ebbrezza, CP_1 dopo avere avuto un furioso litigio con il suo attuale compagno, tale
[...]
Per_
, con presente in casa, avesse chiamato al telefono il Per_2 Pt_1
(il quale si trovava in Muggiò), dichiarando all'ex compagno la propria Per_ intenzione di allontanarsi da casa e di lasciare a vivere con il nuovo compagno;
che il , quella notte, fosse riuscito a mettersi in contatto con Pt_1
Per_
, la quale dichiarava di avere molta paura della madre dopo averla vista in stato di alterazione e dopo il litigio (per un racconto dettagliato dei convulsi avvenimenti di quella notte, vedi p. 3- 5 del ricorso e, a parziale Pt_1 conferma dell'accaduto, la relazione di servizio dei Carabinieri intervenuti). Per_ Altresì, era accaduto che il corpo insegnante di , nei giorni successivi a quell'episodio, aveva raccolto delle dichiarazioni della minore nel senso che la stessa si sentisse stanca di assistere ai comportamenti inadeguati ed arrabbiati della madre, come quelli successi il 28.5.2024, dovuti ad un suo abuso di sostanze alcoliche. Il ricorso. 15 veniva istruito dando immediatamente incarico ai Servizi Sociali del Comune di Cremona, per una relazione urgente sulla condizione della minore.
Fortunatamente, non si rendeva necessario adottare alcun provvedimento di Per_ allontanamento di dalla madre e da Cremona: da un lato, i Servizi Sociali incaricati relazionavano come, nel giro di poche settimane a far data dal 28.5.2024, apparisse che la situazione in casa della Per_ del compagno e di si fosse sostanzialmente normalizzata e, a tal CP_1 fine, avevano attivato un servizio di educativa domiciliare, che potesse vigilare sulle dinamiche familiari e offrire alla madre uno strumento per riconoscere eventuali propri comportamenti disfunzionali (cfr. la relazione dei Servizi
Sociali del 11.7.2024); dall'altro lato la pur non costituendosi in giudizio, compariva CP_1 personalmente alle udienze, spiegando di avere fatto uso di alcolici solo sporadicamente nel mese di maggio 2024, in quanto affranta dal dolore della morte del padre, ma di essere disponibile a sottoporsi all'esame del capello (cfr. il verbale dell'udienza del 17.10.2025).
Per_ Venuta meno l'urgenza di provvedere ad un eventuale allontanamento di dalla madre, sorgeva però un'altra urgenza, ossia quella di affrontare alcuni Per_ comportamenti disfunzionali di , quali lo scappare da casa per incontrare il proprio fidanzatino ed i propri amici e di rendersi irreperibile dai genitori, tanto da rendere necessario attivare i Carabinieri per trovarla (così accadeva più volte fra novembre e marzo 2025: cfr. la relazione dei Servizi del 19.12.2024 e del 21.3.2025), essendosi a tal fine rivelata inutile anche la convocazione di Per_
in udienza per invitarla a non tenere più questi comportamenti (cfr. il verbale dell'udienza del 30.1.2025). Per_ Fortunatamente anche questa ulteriore preoccupante condizione (di ) cessava.
Aveva quindi inizio la fase di merito del presente giudizio. Dopo un monitoraggio della situazione familiare durata per circa un anno, Per_ visto il rientrare di ogni situazione preoccupante, sia della sia di , CP_1 all'udienza del 16.10.2025 il rinunciava alla domanda di affido esclusivo Pt_1
Per_ e di collocamento di presso di sé e il ricorrente chiedeva di definire il giudizio solo apportando una modifica alla frequenza del suo diritto di visita, richiesta rispetto alla quale la non muoveva obiezioni (cfr. i verbali CP_1 dell'udienza del 26.2.2025 e del 16.10.2025).
Parte chiedeva però la rifusione delle spese di lite. Pt_1
La causa era quindi trattenuta in decisione il 16.10.2025.
Nel merito dell'unica domanda residua del , va disposto in conformità, Pt_1
Per_ non essendo tale richiesta contraria all'interesse di , ed essendo la stessa dovuta all'oggettiva impossibilità del padre di garantire un diritto di visita alla frequenza concordata nel 2018.
Quanto alle altre domande di causa, di là dalla rinuncia formale del , Pt_1 non si rende più necessario valutare uno spostamento del collocamento di Per_
o una modifica del suo regime di affido:
è infatti dal luglio 2024 che non viene più segnalato l'uso di alcool da parte della per quanto la stessa ad oggi non sia più disponibile a sottoporsi ad CP_1 un esame del capello, come lo fu in passato (vedi il verbale dell'udienza dell'8.5.2025), si deve ritenere che, se la stessa avesse fatto uso di alcolici, sicuramente sarebbero pervenute segnalazioni dai Servizi Sociali che stanno seguendo il nucleo familiare;
cosa che non è avvenuta;
è dal marzo 2025 che non sono più dati comportamenti disfunzionali da parte Per_ di .
Prudenzialmente, va comunque mantenuto il servizio di educativa domiciliare in essere, rimettendo tuttavia ai Servizi Sociali incaricati di decidere di cessare tale servizio quando apparirà ormai del tutto inutile ogni monitoraggio del nucleo familiare.
Quanto alla domanda di rifusione delle spese di lite avanzata da parte ricorrente, la stessa va rigettata. Uno dei principi cardine ed ispiratori della disciplina delle spese di lite nel nostro ordinamento è il principio di causalità, per una chiara esposizione del quale si rinvia alla motivazione della sentenza a SS.UU. 32061/2022 (par. 2.5.)
“E' proprio l'esistenza di siffatte ipotesi ad aver indotto parte della dottrina ad individuare il fondamento della condanna alle spese in un principio più generale, quello di causalità, in virtù del quale i costi del processo devono essere fatti gravare, in definitiva, sulla parte che avrebbe potuto evitare la lite e che invece vi ha dato causa: tale principio, del quale il criterio della soccombenza costituirebbe soltanto un'applicazione o un indice rivelatore, implica una valutazione della condotta tenuta dalla parte sia prima che nello ambito del processo, al fine di verificare se la stessa vi abbia dato origine, lasciando insoddisfatta un pretesa della quale sia stata poi accertata la fondatezza o azionando una pretesa della quale sia stata riconosciuta l'infondatezza, o ne abbia prolungato la durata, resistendovi in forme o con argomenti non conformi al diritto (cfr. nella giurisprudenza di legittimità, Cass.,
Sez. III, 30/03/2010, n. 7625, riguardante un genitore, convenuto in riconvenzionale nella qualità di legale rappresentante del figlio minore, che, a seguito del rigetto della domanda riconvenzionale in primo grado, si era costituito in appello unitamente al figlio, divenuto maggiorenne nelle more del giudizio di primo grado, resistendo all'impugnazione della controparte;
15/10/2004, n. 20335, relativa al caso in cui un attore aveva dedotto, in via alternativa o solidale, come fatti costitutivi di un medesimo evento dannoso ed in funzione di un'unica domanda di risarcimento dei danni, comportamenti illeciti di soggetti diversi;
Cass., Sez. II, 26/01/2006, n. 1513, avente ad oggetto una controversia relativa all'estinzione del processo).
La necessità che i costi del processo siano sopportati dalla parte che con il suo comportamento ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento è stata riconosciuta anche dalla Corte costituzionale
(cfr. sent. n. 135 del 1987 quale, tuttavia, pur desumendone l'irragionevolezza della disciplina dettata dall'art. 13, comma primo, del d.l. 13 n. 132 del 2014, nonché il contrasto della stessa con i canoni del giusto processo e del diritto alla tutela giurisdizionale, nella parte in cui escludeva la facoltà del giudice di compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, anche nell'ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti o in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla medesima disposizione, ha tenuto a ribadire la portata generale del principio di soccombenza, affermando che «l'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite, non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente», ed aggiungendo che «è giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa»; in proposito, essa ha posto in risalto anche l'accessorietà della regolamentazione delle spese rispetto alla pronuncia che definisce il giudizio, nonché il carattere funzionalmente servente di tale regolamentazione rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito, precisando che, sebbene non costituisca una regola assoluta, la liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa costituisce il normale complemento dell'accoglimento della domanda (cfr. sent. n. 77 del 2018; v. anche sent. n. 303 del 1986)”.
Applicando il principio di causalità al caso di specie, deve osservarsi come il presente giudizio non possa essere imputato causalmente alla a fronte di CP_1 quanto accaduto il 28.5.2024, il non poteva che adire l'A.G. per Pt_1
Per_ valutare se fossero date le condizioni per mutare il collocamento di;
la non poteva evitare l'incardinarsi del presente processo portando da sé la CP_1 figlia presso il padre, senza alcuna autorizzazione dell' CP_2
Neanche il prolungarsi del presente giudizio si può imputare causalmente alla o a una sua attività difensiva gratuita e defatigatoria, perché la stessa è CP_1 rimasta contumace, perché il prolungarsi del giudizio è stato dovuto alla Per_ necessità di monitorare che non commettesse altri agiti irresponsabili.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa N. R.G.
1002/2024, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di questo Tribunale del 15.11.2018 reso all'esito del giudizio V.G. 1591/2018, ferme le altre condizioni di cui al decreto,
DISPONE che il padre eserciti il proprio diritto di visita Parte_1 ordinario verso la figlia a week end alterni, dal venerdì sera sino Per_1 alla domenica sera;
la prosecuzione del servizio di educativa domiciliare in essere a favore della minore presso l'abitazione della madre rimettendo CP_1 ai Servizi Sociali incaricati il decidere quando cessare tale servizio;
DICHIARA cessata la materia del contendere sulle altre domande di parte ricorrente;
RIGETTA la richiesta di parte ricorrente di rifusione delle spese di lite;
così deciso in Cremona, il 27.11.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente ai Servizi Sociali del Comune di Cremona;