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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Maria Casaregola Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel.-est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale 1335/2021
TRA
(P. IVA n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1 in Sant'Anastasia (Na), rappresentata e difesa, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, dall'avv. Nicola Pignatiello (C.F. n.
, presso cui elettivamente domicilia in Napoli, alla piazza Sannazaro, n. C.F._1
57;
Appellante
E
(C.F. n. ) e (C.F. n. ), CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
rappresentati e difesi, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello, dall'avv. Giuseppe Palladino (C.F. n. , presso il cui studio in Nola, C.F._4
alla via F. Napolitano, n. 9, elettivamente domiciliano;
Appellati
pagina 1 di 15 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, n. 296/2021, pubblicata in data 15.2.2021.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 25.9.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 25.8.2009, e convenivano in CP_1 Controparte_2
giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, la e deducevano: Parte_1
- di aver acquistato dalla società convenuta, con atto di compravendita del 24.5.2007, un appartamento, articolato tra piano terra e primo piano, con annesso piccolo locale al piano seminterrato, per complessivi sette vani catastali, sito in Brusciano (Na), alla Via Troisi;
- che nell'atto notarile le parti convenivano il prezzo di € 140.000,00, che era, però, simulato, atteso che le parti avevano concordato, con accordo a latere, il pagamento della ulteriore somma di € 100.000,00 a saldo definitivo del prezzo della compravendita;
- che, a seguito delle precipitazioni verificatesi nel 2008, l'immobile era stato interessato da una serie d'infiltrazioni di acqua, tale da rendere inidoneo all'uso il piano seminterrato e da pregiudicare la staticità del solaio del primo piano, infiltrazioni addebitabili - come accertato da perizia tecnica giurata – alle cattive pendenze del pavimento soprastante al solaio di copertura della cantinola e del bagno (primo piano);
- che, a causa delle infiltrazioni, gran parte del piano cantinato e del terrazzo risultavano non utilizzabili dalla famiglia e manifestava sintomi di evidente disagio, anche Controparte_2
relazionale, per non avere una casa presentabile agli ospiti e cadeva, in conseguenza di ciò, in uno stato di tristezza interiore.
Gli attori, dopo aver invocato sia l'art. 1667 c.c. che l'art. 1669 c.c. e aver evidenziato che con l'azione di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1669 c.c., il committente può chiedere la condanna dell'appaltatore alternativamente al pagamento della somma di danaro corrispondente al costo delle opere necessarie per la eliminazione dei difetti ovvero all'esecuzione diretta di tali opere, chiedevano di:
- accertare e dichiarare la convenuta responsabile, per fatto e colpa della stessa, dei Parte_1 vizi di costruzione dell'immobile di proprietà della parte attrice;
- per l'effetto:
pagina 2 di 15 a) disporre che il prezzo di vendita dell'immobile fosse proporzionalmente diminuito a norma dell'art. 1668 c.c., dichiarando la compensazione giudiziale della somma risultante con quanto preteso dalla debitrice a saldo del prezzo della compravendita;
b) condannare in ogni caso la convenuta al risarcimento del danno, da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU;
- accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per il danno biologico e morale subito da
, a seguito dei fatti di cui è causa e, per l'effetto, condannare la in Controparte_2 Parte_1
persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento del danno ingiusto, da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU;
- condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali Parte_1
con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Instaurato il contraddittorio, in data 16.12.2009, si costituiva la che contestava le Parte_1
avverse pretese, chiedendone il rigetto;
in via riconvenzionale, chiedeva, ex art. 96 c.p.c., la condanna degli attori al pagamento in suo favore della somma pari ad euro 10.000,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di responsabilità aggravata e lite temeraria.
Il Tribunale, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.; all'esito dell'istruttoria (che si sostanziava nell'assunzione dell'interrogatorio formale del rappresentante legale della società convenuta, , nonché nell'escussione del teste di parte attrice, ), CP_3 Testimone_1
rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 18.6.2013 gli attori depositavano la sopravvenuta ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., pronunciata dal Tribunale di Nola in data 9.4.2023, depositata in data
11.4.2013, all'esito del giudizio, ex art. 702 bis c.p.c., N. 3585/2012 RG, proposto, ex art. 702 bis c.p.c., da e nei confronti della e deducevano che dalla CP_1 Parte_2 Pt_1
predetta ordinanza emergeva la responsabilità di quest'ultima società nella causazione dei danni all'immobile acquistato da con conseguente condanna della al risarcimento dei CP_1 Pt_1
relativi danni, con la ulteriore precisazione che il giudizio ex art. 702 bis c.p.c., N. 3585/2012
RG, aveva ad oggetto di danni e vizi ulteriori riscontrati successivamente a quelli oggetto del presente giudizio.
Dopo ulteriori rinvii, all'udienza del 3.10.2017, la causa era assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 15 Nella comparsa conclusionale depositata in data 30.11.2017, la deduceva, in via Parte_1 preliminare, l'intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo le parti sottoscritto, in data 6.5.2014, accordo transattivo che, all'art. 2, espressamente prevedeva “con la presente scrittura privata la società e i sigg.ri e concordano di CP_4 CP_1 Parte_2
definire bonariamente i loro rapporti, chiarendo ogni precedente posizione delle parti e si accordano le seguenti rispettive concessioni”, con l'ulteriore precisazione, al successivo art. 4, che “La parte creditrice dichiara, al buon esito della presente transazione, ed all'effettivo avvenuto pagamento di tutti i ratei sopra indicati, di non avere nulla a pretendere a qualsiasi ragione e/o titolo per se e per suoi aventi causa”.
Gli attori, nella comparsa conclusionale depositata in data 1.12.2017, eccepivano, in via preliminare, l'inconferenza, ai fini del presente giudizio, della scrittura privata transattiva depositata dalla convenuta, in quanto il predetto accordo transattivo regolamentava esclusivamente i rapporti oggetto del giudizio, ex art. 702 bis c.p.c., N. 8562/2012 RG, sopra menzionato, definito con ordinanza, ex art. 702 ter, c.p.c., depositata in data 11.4.2013 (avverso cui era proposto appello, dichiarato inammissibile con sentenza n. 89/2014) e non anche gli ulteriori procedimenti giudiziari pendenti a quella data tra le parti.
La causa era rimessa sul ruolo con ordinanza del 23.1.2018 per la ritenuta necessità di disporre
CTU, al fine di accertare i danni lamentati da parte attrice, onerando al contempo la parte più diligente alla produzione in giudizio degli atti del giudizio introdotto, ex art. 702 bis c.p.c., N.
3585/2012 RG, definito in primo grado con l'ordinanza depositata in data 11.4.2013, nonché della consulenza tecnica espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, ex artt.
696 e 696 bis c.p.c., recante N. 8446/2010 RG (a cui era seguita l'introduzione del menzionato procedimento, ex art. 702 bis c.p.c., N. 3585/2012 RG).
Acquisita la documentazione richiesta, il Tribunale, ritenuta ultronea ogni ulteriore attività istruttoria, assumeva nuovamente la causa in decisione all'udienza del 3.11.2020, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nella comparsa conclusionale depositata in data 22 dicembre 2020, la deduceva che, nelle Pt_1
more del presente giudizio in primo grado, aveva adito il Tribunale di Nola al fine di ottenere la revocazione per contrasto di giudicati ed errore di fatto, ex art. 395, n. 4, c.p.c., dell'ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., pronunciata a definizione del giudizio, ex art. 702 bis c.p.c., N. 3585/2012,
pagina 4 di 15 promosso dal e nei confronti della , con la quale la era CP_1 Parte_2 Pt_1 Pt_1 condannata a pagare a ciascuno dei due ricorrenti, a titolo di risarcimento danni, la somma di €
40.014,00. Ed invero, la predetta ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., depositata in data11.4.2023, era in contrasto con la sentenza n. 295/2020, pronunciata dal Tribunale di Nola, nell'ambito del giudizio N. 3798/2014 RG, che rigettava le domande di responsabilità professionale e di manleva in relazione al pagamento di tutte le somme dovute e debende dalla in favore degli Pt_1
acquirenti degli immobili realizzati in Brusciano, per la sussistenza di vizi di costruzione, proposte dalla nei confronti del geologo, dr. e del progettista, dr. Pt_1 Controparte_5
sul presupposto che “l'innalzamento della falda acquifera è avvenuto 4/5 Controparte_6 anni dopo l'esecuzione dei lavori, pertanto – a giudizio del CTU – detto fenomeno è da ritenersi imprevisto ed imprevedibile, non imputabile a nessuno dei soggetti incaricati dalla committenza, né tanto meno alla committenza e parte attrice”.
Era evidente il contrasto di giudicati e l'errore di fatto commesso dal Tribunale di Nola, consistente nel non aver considerato che l'innalzamento della falda acquifera era da ritenersi evento imprevisto ed imprevedibile e, dunque, non riconducibile alla responsabilità della Pt_1
come accertato dalla sentenza n. 295/2020 nel giudizio N. 3798/2014 RG;
di qui il giudizio
[...] di revocazione proposto avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa nel giudizio N.
3585/2012 RG.
La chiedeva, quindi: Pt_1
- di disporre l'acquisizione degli atti e dei documenti del giudizio di revocazione e, se del caso, di provvedere alla sospensione per pregiudizialità del presente procedimento in attesa della definizione del giudizio per revocazione;
in ogni caso, l'accertamento giudiziale contenuto nella sentenza n. 295/2020, pubblicata in data 10.2.2020, passata in giudicato, secondo cui l'innalzamento della falda acquifera era ritenersi evento imprevisto ed imprevedibile, non imputabile né alla committenza, né ai soggetti da essa incaricati, avrebbe dovuto comportare il rigetto della domanda proposta dagli attori nel presente giudizio, perché era venuto meno il titolo
CP_ di responsabilità in forza del quale i sigg. aveva agito nei confronti della . Pt_1
-in via subordinata, chiedeva dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto tra le parti accordo transattivo sottoscritto in data 6.5.2014, già allegato alla comparsa conclusionale depositata in data 30.11.2017;
pagina 5 di 15 -in via ulteriormente subordinata, ribadiva le conclusioni formulate nella comparsa di risposta
(rigetto delle domande degli attori e condanna degli stessi al risarcimento dei danni per lite temeraria).
Gli attori, nella comparsa conclusionale depositata in data 30.12.2020, disconoscevano la scrittura privata transattiva prodotta dalla convenuta, attesa la parziale difformità della stessa rispetto a quella sottoscritta dalle parti, come provato dalla circostanza che la scrittura privata transattiva depositata dalla convenuta non risultava firmata integralmente in tutte le sue parti, riportando anche una cancellatura sulla pagina iniziale (peraltro, si osserva che mentre la copia della scrittura privata transattiva depositata dalla convenuta unitamente alla comparsa conclusionale in data 30.11.2017 reca la data del 6.5.2014, la copia della scrittura privata transattiva depositata dagli attori in uno alla comparsa conclusionale depositata in data
30.12.2020 reca la data del 25.2.2014); in ogni caso, ne ribadivano l'inconferenza in relazione al presente giudizio, atteso che, a prescindere da quale fosse il documento originale, in entrambe le versioni depositate, si evinceva nella premessa che “I Sigg.ri e sono CP_1 Parte_2 creditori nei confronti della […] il relativo titolo esecutivo è costituito da ordinanza Parte_1
rep. 1525/2013 emessa dal Tribunale di Nola, in persona del G.U. Dott. Maffei, in data Pagina
10 di 27 2.04.2013, su ricorso ex art. 702 bis c.p.c., assunto al n. R.G. 3585/2012 […] nelle more, la avanzava alcune proposte transattive, che dopo varie ipotesi, trovando un Parte_1
accordo da parte dei creditori, provvedevano di tal guisa ad una definizione bonaria dei soli rapporti scaturenti dalle vertenze indicate in premessa”, per cui era evidente che la scrittura transattiva facesse riferimento esclusivamente al giudizio ex art. 702 bis c.p.c., n. 3585/2012 RG; eccepivano, poi, la malafede della convenuta, per aver quest'ultima depositato soltanto in allegato alla comparsa conclusionale, e, dunque, in data 30 novembre 2017, l'intervenuto accordo transattivo, sebbene lo stesso fosse stato sottoscritto in data 6.5.2014, ossia tre anni prima;
chiedevano, pertanto, di dichiararne l'inammissibilità, perché tardivamente depositato.
Eccepivano, poi, la pretestuosità dell'istanza di sospensione del procedimento, ex art. 295 c.p.c., attesa la diversità dell'oggetto del presente giudizio e di quello del giudizio, ex art. 702 bis c.p.c.,
N. 3585/2012 RG, definito in primo grado con ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., depositata in data
11.4.2013, attinta da impugnazione per revocazione;
nel merito, ribadivano le conclusioni formulate nell'atto di citazione.
pagina 6 di 15 La causa era decisa con sentenza n. 296/2021, depositata in data 16 febbraio 2021, con la quale il
Tribunale: 1) in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava la al Parte_1
risarcimento subito dagli attori per complessivi euro 24.779,00, più Iva, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) rigettava le ulteriori domande delle parti;
3) compensava per metà le spese di lite, ponendo la residua metà a carco della convenuta, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il giudice di primo grado, in via preliminare:
- rigettava l'istanza di sospensione del presente giudizio in pendenza del procedimento di impugnazione per revocazione, N. 4703/2020 RG, introdotto dalla avverso l'ordinanza, ex Pt_1
art. 702 ter c.p.c., pronunciata in data 2.4.2012 (recte: pronunciata in data 9.4.2013, depositata in data 11.4.2013), nel giudizio, ex art. 702 bis c.p.c., N. 3585/2012 RG, stante la diversità di petitum tra il presente giudizio e quello definito con la menzionata ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., nell'ambito del giudizio, ex art. 702 bis c.p.c., N. 3585/2012 RG;
ed invero, la definizione del presente giudizio prescindeva dalle statuizioni contenute nella menzionata ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., la quale concerneva i soli danni derivanti, al piano seminterrato anche della
CP_ proprietà , dall'innalzamento della falda acquifera verificatosi in concomitanza delle copiose piogge che avevano interessati l'area oggetto di causa nell'anno 2010-2011;
- rigettava la richiesta declaratoria di cessata materia del contendere, avanzata dalla convenuta sulla base della scrittura privata transattiva intercorsa tra le parti in data 6.5.2014 (in realtà, Pt_1
la scrittura transattiva risulta sottoscritta in data 25.2.2014), perché detta scrittura era stata disconosciuta da parte attrice, e, in ogni caso, era inutilizzabile, in quanto era stata depositata solo in data 30.11.2017 (unitamente alle prime comparse conclusionali); pur trattandosi di un documento sopravvenuto al presente giudizio, il suo deposito agli atti di causa era stato effettuato
“ben oltre i termini legali, ovvero tre anni dopo la relativa venuta in essere” ed era, quindi, “da considerarsi irrimediabilmente tardivo”;
Nel merito, il primo giudice affermava che:
- le risultanze dell'istruttoria svolta avevano provato la sussistenza dei danni dedotti dagli attori, che erano opportunatamente documentati dai rilievi fotografici, nonché dalla perizia di parte a firma dell'arch. , il quale, sentito come teste, aveva confermato il contenuto della Testimone_1
perizia; inoltre, i vizi denunciati dagli attori risultano ulteriormente confermati anche dalla perizia pagina 7 di 15 tecnica giurata a firma del geom. , il quale aveva affermato che le infiltrazioni Testimone_2
rilevate erano “dovute alle cattive pendenze del pavimento soprastante il solaio di copertura della cantinola e del bagno (primo impalcato), in quanto si riscontra che durante le piogge le acque ristagnano in più parti del pavimento non avendo una necessaria pendenza per confluire nel raccoglitore d'acqua”, mentre nessuna prova in senso contrario era stata offerta dalla società convenuta, che, in sede d'interrogatorio formale del proprio legale rappresentante, si era limitata a negare genericamente ogni addebito di responsabilità;
- alla luce delle complessive risultanze istruttorie, risultava che i vizi dell'immobile erano afferenti: alla errata pendenza del pavimento sovrastante il piano seminterrato (con le conseguenti infiltrazioni); alla rottura del canale da fumo costituito da tubo metallico flessibile non idoneo ed alla errata posizione delle tubazioni dell'impianto elettrico esterno, nonché dei muri di confine e della rampa di accesso al seminterrato;
-nella consulenza tecnica di parte dell'arch. erano puntualmente indicati i lavori da Tes_1
svolgere per la eliminazione dei riscontrati vizi e gli stessi venivano quantificati, sulla base dei prezzi correnti di mercato, in € 24.779,00, più IVA e la somma del predetto importo di €
24.779,00, più IVA, andava riconosciuta in favore degli attori, a titolo di risarcimento per equivalente dei danni dagli stessi invocato;
- la domanda di risarcimento danni non patrimoniali proposta da era rimasta Controparte_2
sfornita di prova, e, quindi, andava rigettata.
Infine, il primo giudice riteneva infondata la domanda della convenuta di condanna degli attori ex art. 96 c.p.c., in quanto, in disparte il parziale accoglimento della domanda attorea, la responsabilità aggravata di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi, sebbene non richieda la prova del danno, esige pur sempre una condotta valutabile alla stregua di “abuso del processo”, che nel caso di specie non si configurava.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza di primo grado pubblicata in data 15.2.2021, ha proposto tempestivo appello la con atto di citazione notificato, a mezzo pec in data 18.3.2021, a e Parte_1 CP_1 [...]
, con cui ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza CP_2
impugnata, di:
1) rigettare la domanda attorea;
pagina 8 di 15 2) accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condannare gli attori, in solido, al pagamento in favore della in p.l.r.p.t., della somma di €. 10.000,00, o Parte_1
della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da quantificarsi anche equitativamente ex art. 1226 c.c., a titolo di risarcimento danni per lite temeraria e responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;
3) con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio e , che hanno CP_1 Controparte_2 eccepito l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c.; nel merito, ne hanno contestato la fondatezza e ne hanno chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, all'udienza del 25.9.2024, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Analisi dei motivi di appello
C.1. Con il primo motivo di appello l'appellante ha censurato la sentenza impugnata: Pt_1
a) nella parte in cui il primo giudice aveva rigettato l'istanza di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di revocazione N. 4703/2020 RG, pendente dinanzi al
Tribunale di Nola, avverso l'ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., pronunciata dal medesimo
Tribunale di Nola in data 2.4.2012, depositata in data 11.4.2013, nell'ambito del giudizio, ex art. 702 bis c.p.c., N. 3585/2012 RG;
b) nonché nella parte in cui il primo giudice non aveva tratto le dovute conseguenze dall'accertamento giudiziale contenuto nella sentenza n. 295/2020, secondo cui l'innalzamento della falda acquifera era da ritenersi evento imprevisto ed imprevedibile, non imputabile a nessuno dei soggetti incaricati dalla committenza, né tanto meno alla committenza;
se, invero, il primo giudice avesse tratto le dovute conseguenze, avrebbe dovuto inevitabilmente rigettare la domanda attorea oggetto del presente giudizio, in quanto era
CP_ oggettivamente venuto meno il titolo di responsabilità in forza del quale i sig.ri avevano agito in primo grado nei confronti della Parte_1
Il motivo di appello è, in parte, inammissibile, in parte, infondato.
E' inammissibile laddove l'appellante si duole della mancata sospensione, ex art. 295 c.p.c., del presente procedimento in primo grado in attesa della definizione del giudizio di revocazione pagina 9 di 15 proposto dinanzi al Tribunale di Nola avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pronunciata dal medesimo Tribunale di Nola in data 2.4.2012 nell'ambito del giudizio, ex art. 702 bis c.p.c., N.
3585/2012 RG, in quanto non si confronta con la motivazione che ha indotto il primo giudice a rigettare l'istanza di sospensione.
Si osserva che l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pronunciata dal Tribunale di Nola a definizione del giudizio ex art. 702 bis c.p.c., N. 3585/2012 RG, proposto da e nei CP_1 Parte_2
confronti della accoglieva la domanda dei ricorrenti di risarcimento danni subiti dai Parte_1
loro immobili a seguito del fenomeno infiltrativo causato dalla risalita della falda acquifera, reso possibile dall'assenza di uno strato impermeabile posto a protezione delle strutture interrate, e condannava la al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della complessiva somma Pt_1 di € 40.014,00, oltre interessi legali.
Orbene, il primo giudice affermava nella sentenza impugnata che l'istanza di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di impugnazione per revocazione, N.
4703/2020 RG, proposto dalla avverso l'ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., pronunciata in Pt_1
data 2.4.2012 a definizione del giudizio, ex art. 702 bis c.p.c., N. 3585/2012 RG, era infondata per la diversità del petitum tra il presente giudizio e quello definito con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., attinta da impugnazione per revocazione, in quanto il presente giudizio prescindeva dalle statuizioni contenute nella menzionata ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., la quale concerneva i soli
CP_ danni derivanti al piano seminterrato anche dell'immobile del dall'innalzamento della falda acquifera verificatosi in concomitanza delle copiose piogge dell'anno 2010/2011, e avverso le argomentazioni del primo giudice l'appellante non ha formulato una specifica critica, di talchè il motivo di appello, nella parte qua, è inammissibile.
In ogni caso, va osservato che il giudizio di revocazione, N. 4703/2020 RG, è stato definito, nelle more del presente giudizio di appello, con sentenza pronunciata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 5.4.2022 (allegata alla comparsa conclusionale depositata in data
25.11.2024 dagli appellati), che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per revocazione.
Il primo motivo di appello è infondato nella parte in cui l'appellante si duole del fatto che il primo giudice non abbia rigettato la domanda degli odierni appellati, attori in primo grado, tenuto conto dell'accertamento giudiziale contenuto nella sentenza n. 295/2020, pronunciata dal
Tribunale di Nola, che rigettava la domanda di responsabilità professionale e di manleva proposta pagina 10 di 15 dalla nei confronti di progettista strutturale e geotecnico, e Pt_1 Controparte_6 CP_5
geologo, con la motivazione che l'innalzamento della falda acquifera era evento
[...]
imprevisto ed imprevedibile, non imputabile né ai professionisti incaricati della committenza, né alla stessa committenza.
La predetta sentenza n. 296/2020 non ha efficacia di giudicato, neanche riflesso, nel presente giudizio, in quanto – in disparte ogni considerazione sul fatto che non vi nessuna attestazione della cancelleria di passaggio in giudicato della menzionata sentenza n. 295/2020 - le parti dei giudizi sono diverse ed, inoltre, è diverso anche l'oggetto, posto che nel giudizio definito con la menzionata sentenza n. 295/2020, proposto dalla nei confronti del geologo e del Pt_1 progettista, è accertato che l'innalzamento della falda acquifera è avvenuto ben 4/5 anni dopo l'esecuzione dei lavori e che si trattava di un fenomeno imprevisto ed imprevedibile, non imputabile né alla committenza, né ai professionisti incaricati della committenza, mentre il presente giudizio, proposto da e nei confronti della , ha ad CP_1 Controparte_2 Pt_1
oggetto la domanda di riduzione del prezzo e di risarcimento danni per vizi di costruzione degli immobili, vizi consistenti nell'errata pendenza del pavimento sovrastante il piano seminterrato, nella rottura del canale da fumo costituito da tubo metallico, nell'errata posizione delle tubazioni dell'impianto elettrico esterno, nonché dei muri di confine e della rampa di accesso al seminterrato.
C.2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per non aver il primo giudice ritenuto valido ed efficace tra le parti l'accordo transattivo intervenuto tra la e in data 6.5.2014, accordo che, invece, avrebbe dovuto portare alla dichiarata Pt_1 CP_1
cessata materia del contendere nel presente giudizio.
Il primo giudice affermava che la scrittura privata di transazione del 6.5.2014, depositata dalla convenuta, era inutilizzabile, sia perché disconosciuta dagli attori, sia perché depositata tardivamente, in quanto, pur essendosi formata dopo le preclusioni istruttorie, detta scrittura era stata depositata in giudizio solo in data 30.11.2017 (unitamente alle prime comparse conclusionali), ossia ben oltre “i termini legali” di tre anni dalla sua formazione.
L'appellante ha dedotto che il primo giudice aveva errato a ritenere il documento inutilizzabile perché depositato solo il 30.11.2017 (unitamente alle prime comparse conclusionali), non considerando che, trattandosi di documento sopravvenuto formatosi nel corso del giudizio, lo pagina 11 di 15 stesso era producibile ed utilizzabile, valendo il solo fatto di allegare quel documento di per sé una implicita richiesta di rimessione in termini;
il primo giudice aveva affermato che il documento era stato depositato oltre un termine legale “di tre anni” dalla formazione, ma nel nostro codice non vi è alcuna norma che prescrive un termine legale di tre anni dalla formazione di un documento per l'ammissibilità della sua produzione in giudizio.
Inoltre, non era vero che la scrittura privata era stata disconosciuta da parte attrice, come affermato dal primo giudice, in quanto era stata la stessa difesa dell'odierno appellato CP_1
attore in primo grado, a produrre nel giudizio di primo grado, all'udienza del 18.6.2013,
l'ordinanza del 2.4.2012, resa a definizione del giudizio, ex art. 702 bis c.p.c., N. 3585/2012, proposto da nei confronti della , con identica causa petendi e petitum;
CP_1 Pt_1
successivamente a tale deposito, le parti erano addivenute alla stipula dell'accordo transattivo del
6.5.2014 a tombale definizione di ogni rapporto e controversia inerente l'acquisto dell'immobile.
L'appellante ha insistito, pertanto, per la dichiarazione di cessata materia del contendere.
Il secondo motivo di appello è inammissibile per carenza di interesse, in quanto, anche ove la scrittura privata transattiva datata 6.5.2014 - formatasi quando erano già maturate le preclusioni istruttorie nel giudizio di primo grado in data 20.3.2010 (i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., erano concessi all'udienza del 19.1.2010) - depositata dalla nel giudizio di primo grado Pt_1
solo in data 30.11.2017, unitamente alla comparsa conclusionale, a cui seguiva la rimessione della causa sul ruolo, fosse ritenuta utilizzabile ai fini della decisione, nondimeno non sarebbe sovvertita la decisione di primo grado di rigetto dell'eccezione della convenuta di cessata materia del contendere.
Ed invero nella scrittura privata transattiva depositata dalla convenuta, nella premessa si legge: “I
Sigg.ri e sono creditori nei confronti della della somma CP_1 Parte_2 Parte_1 complessiva di € 83.816,68, portata dall'atto di precetto in rinnocazione, notificato in data
9.10.2013 […] il relativo titolo esecutivo è costituito da ordinanza rep. 1525/2013 emessa dal
Tribunale di Nola, in persona del G.U. Dott. Maffei, in data 2.04.2013, su ricorso ex art. 702 bis
c.p.c., assunto al n. R.G. 3585/2012 […] nelle more, la avanzava alcune proposte Parte_1
transattive, che dopo varie ipotesi, trovavano un accordo da parte dei creditori, pervenendo di tal guisa ad una definizione bonaria dei soli rapporti scaturenti dalle vertenze indicate in premessa” (la sottolineatura è aggiunta in questa sede); appare, pertanto, evidente ed inequivoco pagina 12 di 15 che con la scrittura privata transattiva in esame le parti abbiano inteso addivenire ad un accordo transattivo che definisse solo ed esclusivamente i rapporti che erano stati oggetto del giudizio, ex art. 702 bis c.p.c., N. 3585/2012 RG, definito con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., depositata in data 9.4.2013, pubblicata in data 11.4.2013, e che derivavano da tale ordinanza, la quale era stata fatta valere come titolo esecutivo per la notifica alla dell'atto di precetto. Se così è, la Pt_1
scrittura privata transattiva in esame non ha nessuna incidenza nel presente giudizio, in relazione al quale, quindi, non può essere dichiarata cessata la materia del contendere.
C.3 Con il terzo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto provata la esistenza dei danni dedotti dagli attori sulla base dei rilievi fotografici, della perizia di parte a firma dell'architetto , delle dichiarazioni testimoniali di Tes_1 quest'ultimo, laddove il primo giudice avrebbe dovuto nominare il CTU per demandargli il quesito della riduzione del prezzo di acquisto, cosa ontologicamente diversa dal controvalore dei vizi. Inoltre, la sentenza era viziata per violazione dell'art. 2697 c.c., in quanto il Tribunale affermava che nessuna prova era stata offerta dalla , ma il Tribunale avrebbe dovuto Pt_1
rigettare la domanda, considerando che gli attori non avevano provato la stessa.
Il motivo di appello è infondato, posto che il primo giudice, a fronte delle domande di parte attrice di riduzione del prezzo e di risarcimento danni, consistenti, questi ultimi, nella somma di danaro corrispondente al costo delle opere necessarie per eliminare i vizi o, in alternativa, all'esecuzione diretta delle opere, accoglieva la domanda di risarcimento danni per equivalente, quantificando il costo dei lavori necessari per eliminare i vizi nella somma di € 24.779,00, più
IVA, sulla base della perizia di parte dell'arch. , confermata dalle dichiarazioni Tes_1 testimoniali di quest'ultimo, mentre non prendeva in considerazione l'ulteriore domanda di parte attrice di riduzione del prezzo e sull'omessa pronuncia di tale domanda parte appellata non ha spiegato nessun appello incidentale. Ne consegue che non appare necessaria alcuna CTU al fine di quantificare la riduzione del prezzo di acquisto.
Non vi è, inoltre, nessuna violazione delle regole di riparto dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., perché, se è vero che il primo giudice affermava che nessuna prova contraria era stata offerta dalla convenuta , è altresì vero che detta affermazione non permea la ratio decidendi Pt_1
della sentenza impugnata, che, invero, accoglieva la domanda degli attori perché la stessa risultava provata grazie ai rilievi fotografici, alla perizia di parte dell'arch. , confermata Tes_1
pagina 13 di 15 dalle dichiarazioni testimoniali di quest'ultimo, nonché dalla perizia giurata del geom. Tes_2
.
[...]
Le doglianze dell'appellante avverso le argomentazioni con le quali il primo giudice, dopo aver liquidato nella somma di € 24.779,00, oltre IVA, il danno che la era condannata a risarcire Pt_1
agli attori, rigettava l'eccezione di compensazione formulata dagli attori con il saldo del prezzo ancora dovuto (“il suddetto importo – il riferimento è all'importo di € 34.779,00, più IVA - non può essere detratto da quanto ancora dovuto dalla parte attrice alla parte convenuta a saldo del prezzo di compravendita in applicazione dell'invocato art. 1668 c.c., atteso che, per giurisprudenza pressochè unanime, a differenza dell'art. 1669 c.c., l'art. 1668 c.c. può essere invocato solo dal committente e non da coloro cui il bene sia stato alienato dal committente”), sono inammissibili, per carenza di interesse, in quanto – in disparte ogni valutazione sulla chiarezza del passaggio motivazionale impugnato – l'appellante, convenuta in primo grado, non ha interesse a dolersi del mancato accoglimento eccezione di compensazione, che era stata formulata (peraltro, con riferimento alla domanda di riduzione del prezzo, su cui il primo giudice non si pronunciava) dagli attori in primo grado, odierni appellati, i quali chiedevano la riduzione del prezzo di vendita e la compensazione giudiziale della somma risultante con quanto preteso dalla a titolo di a saldo del prezzo di vendita. Pt_1
D. Infine, la domanda dell'appellante di condanna degli appellati al pagamento della somma di €
10.000,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento per danni per lite temeraria e responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c. – già rigettata dal primo giudice - è infondata, per la dirimente ragione che l'appellante è rimasta soccombente.
E. Le spese processuali
Le spese del presente giudizio di secondo grado, per il principio della soccombenza, ex art. 91
c.p.c., devono essere poste a carico dell'appellante.
Esse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM
55/2014 e succ. mod., applicando lo scaglione di riferimento da € 5.200,01 a € 26.000,00 (il valore della causa di secondo grado è di € 24.779,00, pari al decisum della sentenza di primo grado, di cui l'appellante ha chiesto la riforma, rimanendo soccombente), applicando i valori minimi per la fase “di trattazione/istruttoria”, non essendo stata espletata nessuna attività istruttoria, ed i valori medi per tutte le altre fasi.
pagina 14 di 15 Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. deve essere disposta la distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto dalla nei confronti di e , Parte_1 CP_1 Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Nola, I Sezione Civile, n. 296/2021, pubblicata in data
15.2.2021, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 4.888,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 12.2.2025
Il Consigliere rel-est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr.ssa Maria Casaregola
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