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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/10/2024, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Concetta Potito Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 6169 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”,
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giorgio Pongelli e Manuela Federico
Ricorrente
E
(C.F. , rappresentata e difesa nel Controparte_1 C.F._2 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Stilla
Resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: All'udienza del 30 Settembre 2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini di cui
1 all'articolo 190 c.p.c. e previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate con nota dell'08.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso in riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio ex art. 50
c.p.c. depositato in data 02.08.2017 – premesso di aver contratto matrimonio a Parte_1
IO (FR) in data 06.08.2011, con da cui si era consensualmente Controparte_1 separata in virtù del decreto di omologa del Tribunale di Frosinone del 17-23.12.2014, e che dalla loro unione nasceva il figlio (il 15.10.2011) – chiedeva all'intestato Tribunale di Per_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ricorrendo le condizioni previste dall'art. 3 c. 2 lett. b) della legge 898/70, così come modificata dalla legge 74/87; nonché di regolare i rapporti personali e patrimoniali tra le parti come meglio indicato nel ricorso.
nel costituirsi in giudizio, non si opponeva alla domanda di divorzio, Controparte_1 chiedendo, però, di regolare i rapporti personali e patrimoniali tra le parti come meglio indicato nella memoria di costituzione.
Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza emessa in data 18/09/2018, pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex articolo 4, comma 8, della legge n. 898/1970; inoltre disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice
Istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 1872/2020 del 17.12.2020 questo Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e disponeva per il prosieguo della causa con separata ordinanza.
Espletata l'istruttoria orale e dopo alcuni rinvii su richiesta delle parti per tentare la definizione bonaria del presente giudizio, all'udienza del 30.09.2024 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i difensori chiedevano concordemente che la causa fosse introitata a sentenza sulla base degli accordi raggiunti.
2 Il G.I., preso atto di ciò, rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione, disponendo trasmettersi gli atti al P.M., il quale con nota in data 08.10.2024 rassegnava le proprie conclusioni.
*******
Ebbene, emessa la sentenza non definitiva dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il ricorrente e la resistente hanno convenuto di definire le questioni personali ed economiche tra loro pendenti come da accordo del 17.09.2024, depositato telematicamente unitamente alle note di trattazione scritta per l'udienza del 30.09.2024.
Tale convenzione deve considerarsi il frutto di un accordo trasfuso in conclusioni congiunte, che le parti stesse hanno chiesto al Tribunale di riconoscere come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti economici e personali.
Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, essendo inammissibile che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello camerale.
Alla luce di tali considerazioni, la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti.
Nello specifico, hanno queste convenuto di regolare i loro rapporti secondo le condizioni indicate nell'accordo sottoscritto dalle parti in data 17.09.2024, depositato telematicamente unitamente alle note di trattazione scritta per l'udienza del 30.09.2024.
Va rilevato che le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi a legge e tutelano l'interesse della prole, sicché possono essere recepite da questo Tribunale.
Ricorrono giusti motivi, in ragione delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti, per compensare per intero le spese di procedura.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
3 - dichiara efficaci le condizioni di cui ai patti sottoscritti dalle parti in data 17.09.2024, depositati telematicamente unitamente alle note di trattazione scritta per l'udienza del 30.09.2024, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- dichiara compensate, per intero, le spese di procedura tra le parti;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Foggia, il 15 Ottobre 2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Concetta Potito
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Concetta Potito Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 6169 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”,
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giorgio Pongelli e Manuela Federico
Ricorrente
E
(C.F. , rappresentata e difesa nel Controparte_1 C.F._2 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Stilla
Resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: All'udienza del 30 Settembre 2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini di cui
1 all'articolo 190 c.p.c. e previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate con nota dell'08.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso in riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio ex art. 50
c.p.c. depositato in data 02.08.2017 – premesso di aver contratto matrimonio a Parte_1
IO (FR) in data 06.08.2011, con da cui si era consensualmente Controparte_1 separata in virtù del decreto di omologa del Tribunale di Frosinone del 17-23.12.2014, e che dalla loro unione nasceva il figlio (il 15.10.2011) – chiedeva all'intestato Tribunale di Per_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ricorrendo le condizioni previste dall'art. 3 c. 2 lett. b) della legge 898/70, così come modificata dalla legge 74/87; nonché di regolare i rapporti personali e patrimoniali tra le parti come meglio indicato nel ricorso.
nel costituirsi in giudizio, non si opponeva alla domanda di divorzio, Controparte_1 chiedendo, però, di regolare i rapporti personali e patrimoniali tra le parti come meglio indicato nella memoria di costituzione.
Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza emessa in data 18/09/2018, pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex articolo 4, comma 8, della legge n. 898/1970; inoltre disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice
Istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 1872/2020 del 17.12.2020 questo Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e disponeva per il prosieguo della causa con separata ordinanza.
Espletata l'istruttoria orale e dopo alcuni rinvii su richiesta delle parti per tentare la definizione bonaria del presente giudizio, all'udienza del 30.09.2024 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i difensori chiedevano concordemente che la causa fosse introitata a sentenza sulla base degli accordi raggiunti.
2 Il G.I., preso atto di ciò, rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione, disponendo trasmettersi gli atti al P.M., il quale con nota in data 08.10.2024 rassegnava le proprie conclusioni.
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Ebbene, emessa la sentenza non definitiva dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il ricorrente e la resistente hanno convenuto di definire le questioni personali ed economiche tra loro pendenti come da accordo del 17.09.2024, depositato telematicamente unitamente alle note di trattazione scritta per l'udienza del 30.09.2024.
Tale convenzione deve considerarsi il frutto di un accordo trasfuso in conclusioni congiunte, che le parti stesse hanno chiesto al Tribunale di riconoscere come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti economici e personali.
Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, essendo inammissibile che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello camerale.
Alla luce di tali considerazioni, la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti.
Nello specifico, hanno queste convenuto di regolare i loro rapporti secondo le condizioni indicate nell'accordo sottoscritto dalle parti in data 17.09.2024, depositato telematicamente unitamente alle note di trattazione scritta per l'udienza del 30.09.2024.
Va rilevato che le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi a legge e tutelano l'interesse della prole, sicché possono essere recepite da questo Tribunale.
Ricorrono giusti motivi, in ragione delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti, per compensare per intero le spese di procedura.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
3 - dichiara efficaci le condizioni di cui ai patti sottoscritti dalle parti in data 17.09.2024, depositati telematicamente unitamente alle note di trattazione scritta per l'udienza del 30.09.2024, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- dichiara compensate, per intero, le spese di procedura tra le parti;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Foggia, il 15 Ottobre 2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Concetta Potito
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