Sentenza 17 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme del codice della strada, il termine concesso al prefetto per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione pecuniaria, fissato in centottanta giorni dall'art. 1 del D.L. 2 novembre 1999, n. 391, non convertito, in luogo dei sessanta giorni originariamente previsti dall'art. 204 del codice, è applicabile a tutte le fattispecie non ancora esaurite al momento dell'entrata in vigore di tale decreto legge, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1999, n.391, che ha a sua volta, all'art. 68, portato il detto termine a centottanta giorni. Ai fini del calcolo del termine concesso al Prefetto non si deve tener conto dell'attività di notificazione del provvedimento (e della data del suo compimento) ma soltanto del momento della sua adozione, restando estranea a tale fase il rischio dell'esito negativo della procedura di notificazione. Al termine concesso al Prefetto, inoltre, si deve aggiungere anche quello ulteriore di giorni trenta, previsto dall'art. 203 cod. strad. per la istruzione della pratica da parte del responsabile dell'organo accertatore, in quanto sia il D.L. n. 391 cit. che la successiva legge n. 488 cit., si sono riferiti espressamente solo al termine di cui all'art. 204, comma 1, concesso al Prefetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/12/2003, n. 19323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19323 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Presidente Rel. -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
Dott. Gianfranco GILARDI - Consigliere -
Dott. Stefano PETITTI - Consigliere -
Dott. Francesco A. GENOVESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DI BARI, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
TO BE, elettivamente domiciliata in ROMA VLE DELLE MILIZIE 106, presso l'avvocato EUGENIO GAGLIANO, rappresentata e difesa dall'avvocato EMANUELE SAVOIA, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2412/01 del Giudice di pace di BARI, depositata il 18/06/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2003 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.4.2001 LL SI proponeva opposizione avanti al giudice di pace di Bari avverso l'ordinanza-ingiunzione del 27.11.2000 e notificata il 23.3.2001 con cui il Prefetto di Bari aveva respinto il ricorso avverso il verbale di accertamento contestatole.
All'esito del giudizio il giudice di pace con sentenza del 13/18.6.2001 annullava l'ordinanza-ingiunzione, condannando il Prefetto al pagamento delle spese processuali per essere stato il provvedimento emesso oltre il termine previsto dall'art. 204 C.d.S. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Prefetto di Bari, deducendo un unico motivo di censura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso il Prefetto di Bari denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 204 C.d.S., lamentando che il giudice di pace non abbia applicato il termine di 180 giorni e ritenuto conseguentemente tempestivo il provvedimento, essendo stato il ricorso presentato il 30.5.2000, nella vigenza del D.L. n. 391 del 2.11.1999, e l'ingiunzione emessa in data 27.11.2000.
La censura è fondata.
L'art. 1 del D.L.
2.11.1999 n. 391, non convertito ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 68 comma 4 della Legge 23.12.1999 n. 488, ha fissato in 180 giorni, in sostituzione dei 60
originariamente previsti dall'art. 204 C.d.S., il termine concesso al Prefetto per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione con cui viene irrogata la sanzione amministrativa.
Un tale più lungo termine trova applicazione anche in relazione a fattispecie non ancora esaurite al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, ancorché verificatesi precedentemente, dovendosi far riferimento alla disciplina vigente nel momento in cui l'atto viene compiuto (in tal senso Cass. 17350/02). Tale conclusione deve ritenersi espressione di un principio generale in tema di formazione di atti amministrativi, in base al quale la nuova norma, portatrice di un'esigenza di pubblico interesse, trova immediata applicazione allorché la fase del procedimento in cui si inserisce non sia ancora conclusa.
A detto termine di 180 giorni deve poi aggiungersi quello ulteriore di 30 giorni previsto dall'art. 203 C.d.S. per la istruzione della pratica da parte del responsabile dell'organo accertatore in quanto sia il D.L. 391/99 che la successiva Legge 488/99 si sono espressamente riferiti solo al termine di cui all'art. 204 comma 1 concesso al Prefetto.
Nè può condividersi la tesi della controricorrente, secondo cui devesi tener conto ai fini del calcolo del termine concesso al Prefetto della data di notifica del provvedimento.
L'espressione "emette" contenuta nell'art. 204 del codice della strada, che si occupa del provvedimento del Prefetto a seguito di ricorso dell'interessato e del termine previsto a tal fine, è sinonimo, nella terminologia giuridica, di "emanare", "adottare" e simili. Perché si completi l'attività amministrativa voluta con tale espressione non è richiesto pertanto che il provvedimento venga portato a conoscenza dell'interessato, assolvendo a tale compito la ulteriore fase della notificazione.
Nulla autorizza sotto il profilo letterale una diversa interpretazione, mentre non può dubitarsi che nella previsione di un termine concesso ad un organo dell'amministrazione per lo svolgimento di un determinato procedimento amministrativo non possono ricomprendersi altre attività, sia pure accessorie, non previste espressamente, che peraltro sfuggono al diretto controllo di detto organo in quanto di competenza di altri soggetti (messo, ufficiale giudiziario). È evidente infatti che altrimenti non solo verrebbe ad essere ridotto il termine concesso al Prefetto ma sarebbe in concreto anche aleatorio l'esito positivo della procedura indipendentemente dalla tempestività della sua azione amministrativa.
Nè ai fini della giuridica esistenza e della validità di un atto amministrativo è necessario, in linea di principio, che esso esca dalla sfera giuridica dell'organo che lo ha emanato, rispondendo l'attività notificatoria, validamente eseguibile finché il procedimento non sia prescritto ai sensi dell'art. 28 della Legge 689/81, ad esigenze diverse in quanto posta a tutela dei diritti del destinatario e del loro esercizio nei termini consentiti. Pertanto nell'ipotesi in esame, avendo detto termine, come risulta dalla sentenza impugnata, iniziato il suo decorso, a seguito della presentazione del ricorso in data 30.5.2000, quando la nuova disciplina era addirittura già entrata in vigore, non può dubitarsi della sua applicabilità.
Inoltre, risultando altresì, sempre dalla sentenza impugnata, che l'ordinanza-ingiunzione sarebbe stata emessa in data 27.11.2000 - salvo definitivo accertamento avendo il giudice mostrato incertezza al riguardo - se ne dovrebbe dedurre la tempestività, a meno che non si ritenga che la emissione sia avvenuta addirittura oltre il termine di 210 giorni dalla presentazione del ricorso al Prefetto. L'impugnata sentenza deve essere pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, al giudice di pace di Bari, in persona di altro magistrato, per il definitivo accertamento in ordine alla data di emissione del provvedimento ai fini della sua tempestività nonché per l'eventuale esame dell'ulteriore motivo di opposizione, non esplicitato in sentenza ma da ritenersi dedotto dal carattere "assorbente e decisivo" conferito al motivo di opposizione esaminato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Bari in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 DICEMBRE 2003.