Cass. civ., sez. I, sentenza 17/12/2003, n. 19323
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Sentenza 17 dicembre 2003

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In tema di applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme del codice della strada, il termine concesso al prefetto per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione pecuniaria, fissato in centottanta giorni dall'art. 1 del D.L. 2 novembre 1999, n. 391, non convertito, in luogo dei sessanta giorni originariamente previsti dall'art. 204 del codice, è applicabile a tutte le fattispecie non ancora esaurite al momento dell'entrata in vigore di tale decreto legge, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1999, n.391, che ha a sua volta, all'art. 68, portato il detto termine a centottanta giorni. Ai fini del calcolo del termine concesso al Prefetto non si deve tener conto dell'attività di notificazione del provvedimento (e della data del suo compimento) ma soltanto del momento della sua adozione, restando estranea a tale fase il rischio dell'esito negativo della procedura di notificazione. Al termine concesso al Prefetto, inoltre, si deve aggiungere anche quello ulteriore di giorni trenta, previsto dall'art. 203 cod. strad. per la istruzione della pratica da parte del responsabile dell'organo accertatore, in quanto sia il D.L. n. 391 cit. che la successiva legge n. 488 cit., si sono riferiti espressamente solo al termine di cui all'art. 204, comma 1, concesso al Prefetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 17/12/2003, n. 19323
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19323
    Data del deposito : 17 dicembre 2003

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