Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/03/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Di Genova
Seconda Sezione
In persona del giudice unico onorario dott.ssa Maria Grazia Tamborino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.° 6632\2023 del R.G. avente per oggetto:
indennizzo assicurativo promossa da:
C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Bormida (AL) il 10.02.1942, residente in [...],
elettivamente domiciliato in Genova (Ge), via XII Ottobre, 2/162, presso l'
avv. Alessandro AL che lo rappresenta e difende per procura in calce all' atto di citazione
attore
contro
, C.F. in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, e elettivamente domiciliata presso la sede dello “ Controparte_2
sito in Genova via Maragliano 10 int. 6, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
[...]
Ersilio Gavino e Giovanni Calisi per mandato allegato alla comparsa di risposta.
1
Conclusioni
Per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale Civile di Genova adito,
previe le declaratorie del caso, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare, ai sensi dell'art 1218 c.c. e/o di quegli altri meglio visti e ritenuti, per tutte le ragioni indicate e dedotte in parte premessa, la
[...]
(P.I.: ), in persona del proprio l.r.p.t., con Controparte_1 P.IVA_2
sede legale in 40128 Bologna (Bo), alla via Stalingrado, 45, al pagamento, in favore del signor (C.F.: ), residente Parte_1 C.F._1
in Genova (Ge), dell'importo di € 22.190,00 o di quello diverso (maggiore o minore) meglio visto e/o ritenuto e/o accertato anche sulla base delle risultanze della licenziata C.T.U. medico legale (il cui costo si chiede di porre definitivamente a carico di parte convenuta), oltre alle spese di CC.TT.PP.,
interessi e rivalutazione dalla data del sinistro e con vittoria di competenze, spese generali, contributo unificato ed accessori di legge.” per la convenuta Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis,
previe le declaratorie meglio viste e ritenute,
•In via principale: accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza invocata dall'attore nella fattispecie in esame, per le disposizioni e/o le determinazioni di cui al contratto sottoscritto con e conseguentemente CP_1
respingere la richiesta di indennizzo per l'asserito infortunio nella somma ammontante ad € 22.900,00, formulata dal medesimo, per le motivazioni meglio illustrate in premessa, il cui contenuto è da intendersi qui interamente richiamato e ritrascritto.
2 •In subordine: nel denegato e non veduto caso di accoglimento delle pretese avversarie, limitare la condanna di , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, nella somma meglio vista e ritenuta, tenuto conto degli scoperti e delle franchigie previste di cui al prefato contratto.
•Con vittoria delle spese di lite. L'odierna comparente dichiara, inoltre, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e /o eccezioni nuove tardivamente formulate dalla controparte.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
La presente vicenda processuale trae origine dalla domanda proposta davanti al Tribunale di Genova dal signor contro per Parte_1 Controparte_1
sentirla condannare al pagamento in suo favore delle somme dovute in forza della polizza infortuni polizza n. 900219836 stipulata con
[...]
poi incorporata da per le lesioni Controparte_3 CP_1
subite nel sinistro del 16 maggio 2020, alle 22.30 circa, allorché, mentre si trovava in Genova in Via Vernazza, verso lo stadio , a bordo del proprio CP_4
scooter, incorreva in un infortunio, cadendo sull' asfalto bagnato e rimanendo con il piede sinistro sotto lo scooter.
Allegava l' attore :
- che, soccorso dai presenti, aveva preferito andare a casa, anziché
recarsi presso il pronto soccorso, essendo in corso la pandemia da
Covid 19;
- che due giorni dopo era stato visitato dal medico di famiglia con prescrizione di esami diagnostici per valutare il gonfiore al piede ingravescente;
3 - che le visite ed gli accertamenti strumentali eseguiti nei mesi seguenti,
dei quali versava in atti la documentazione, avevano evidenziato esiti di una frattura al piede sinistro conseguente al sinistro subito il
16.05.2020, residuandogli una IP in misura del 14% accertata dal prof. AL, medico legale di sua fiducia, che lo aveva visitato in data 27 .09.2022;
- che aveva inoltre sostenuto spese mediche pari ad € 1.190,00;
- lamentava l' esito negativo delle trattative intercorse con la compagnia convenuta, così come del procedimento di mediazione obbligatoria esperito al fine di ottenere l' indennizzo, a lui dovuto sulla base delle condizioni della polizza stipulata, che quantificava in € 22.190,00,
oltre interessi e rivalutazione.
Costituendosi in giudizio resisteva alle avverse Controparte_1
pretese, delle quali chiedeva il rigetto.
Nel merito, contestava le circostanze di fatto dedotte in citazione, opponendo l' insussistenza dell'infortunio a fronte della mancanza di certificazione rilasciata dal P.S. , di riferimenti relativi all' evento sinistroso evincibili dalla documentazione medica versata in atti e di testimoni oculari del fatto.
Contestava anche nel quantum la pretesa attorea .
Esaurita la verifica sulla regolare instaurazione del contraddittorio in data
04.10.2024, emesso il decreto ex art 171 bis c.p.c. , ammesse ed espletate le prove orali dedotte da parte attrice, licenziata ctu medico-legale, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, all'esito dello scambio e del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all' udienza del 28.02.2025
passava in decisione .
4 La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti che seguono in relazione al quantum .
Nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore, ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo contrattualmente pattuito, costituisce fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza.
L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza. ( cfr Cass. Civ. sez. III n.
1558/2018)
L' onere della prova gravante sul soggetto assicurato di polizza infortuni fa riferimento alla stessa definizione di infortunio, descritto nelle polizze assicurative come l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna tale da produrre all'assicurato lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano quale conseguenza una invalidità permanente od una inabilità
temporanea.
L'assicurato deve quindi dare prova;
1)dell'esistenza di un infortunio;
e quindi di un evento dovuto a causa fortuita,
violenta ed esterna;
2) che il rischio avveratosi rientra nei rischi inclusi , cioè nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
3) che tale evento ha prodotto una lesione che possa venir obiettivamente constatata, provando ovviamente anche la presenza del nesso causale tra l'evento e la lesione stessa , nonché l' esistenza della menomazione conseguente alla lesione .
5 L'assicuratore, a sua volta, per esimersi dal pagamento dell'indennizzo dovrà dimostrare che manca nell'evento uno dei requisiti della causa, o che manca la lesione od il nesso eziologico tra questa e l'evento o tra essa e le conseguenze che le si vogliono addebitare;
o ancora che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi" nell' oggetto del contratto, quale fatto impeditivo della pretesa dell' assicurato.
Con riguardo alla polizza infortuni, l'attore deve dimostrare che l'inabilità temporanea ovvero l'invalidità permanente siano conseguenza diretta ed esclusiva di un fatto, identificabile necessariamente come fortuito, cioè non prevedibile e inevitabile, violento ed esterno, ossia, non rinvenibile all'interno dell'organismo (la malattia improvvisa non rientra in tale categoria).
All' esito dell' istruttoria assunta risultano provati il fatto storico ed il nesso causale tra l'infortunio subito e le lesioni lamentate dall' attore.
Il teste attoreo escusso all' udienza del 20.03.2024 Testimone_1
risultato del tutto attendibile, pur trattandosi del figlio dell' attore, avendo reso dichiarazioni puntuali e ben circostanziate in merito al sinistro occorso al padre, ha dichiarato : “… ho assistito al sinistro occorso a mio padre. Ricordo
che era un sabato, il 16 maggio del 2020 circa alle 22.30, io ero in auto e seguivo mio padre, che era in scooter, in quanto avevo in auto i sacchetti della spesa da portagli in casa .Quando siamo giunti in via Vernazza, vicino al “
“, mio padre ha perso aderenza sulla gomma anteriore dello scooter ed CP_4
è scivolato. Io sono sceso dall' auto , aveva una gamba incastrata sotto lo scooter , la sinistra;
ho sollevato la moto ma lui non riusciva a rialzarsi da solo,
allora ho messo lo scooter su un lato della strada e l' ho aiutato a tirarsi su.
6 L' ho poi aiutato a salire nella mia auto e riaccompagnato fino in casa perché non riusciva a muoversi da solo….. confermo che l' asfalto era bagnato
……….. mio padre non volle andare in Ospedale per paura di contagiarsi con il Covid ……. ero presente quando il suo medico, che peraltro è anche il mio,
venne a visitarlo in casa, il lunedì successivo al sinistro, e gli prescrisse delle pomate ed un ecodoppler. Gli diede il contatto del medico che poi andò in casa a fargli l' ecodoppler…….. al momento del sinistro non stava piovendo,
tuttavia ricordo che la mattina, quando eravamo partiti da Genova per andare a Torriglia, piovigginava …… preciso che la mattina del sinistro mio padre era venuto in scooter presso la mia casa di Genova, Corso Europa 199. Siamo
andati assieme a Torriglia, con la mia auto, e poi siamo tornati a Genova la sera stessa .”
Detta deposizione è sufficiente a provare il fatto storico, e quindi la natura traumatica dell'evento che ha dato origine alle lesioni riscontrate dal c.t.u. dott.ssa , ossia la " lussazione misconosciuta della ". Per_1 CP_5
Infatti pur non essendosi recato presso il Pronto Soccorso, comprensibilmente vista la pandemia in atto, l'attore fu visitato due giorno dopo l' infortunio, il
18.05.2020, dal suo medico di base , il dott. che certificò “...Si Persona_2
certifica che Il paziente , essendo affetto da vasto ematoma Parte_1
gamba sx a causa dell'infortunio del 16.05.2020 necessita di eseguire eco-
color-doppler arterioso e venoso arti inferiori” .
Effettuò quindi ecodoppler il 23.05.2020 , RMN il 30.07.2020, RX il
27.11.2020 e TAC il 29.11.2020 che evidenziarono la presenza di esiti fratturativi dell'estremità distale della testa del I metatarso compatibili con il sinistro subito.
7 La polizza , incontestatamente vigente fra le parti ( prod. 4 attorea), sottoscritta in data 15.06.2005 con div. Nuova Maa e soggetta a Controparte_3
tacita proroga , prevede fra le garanzie prestate:
1) un indennizzo per l' inabilità permanente con capitale assicurato pari ad € 150.00,00 , applicandosi quale condizione speciale la B) indicata con crocetta sul frontespizio di polizza;
2) Una diaria per ricovero o ingessatura pari ad € 50,00;
3) il rimborso delle spese di cura fino ad un massimo di e 5.165,00 per evento .
Richiama espressamente, quali regolanti il contratto, le condizioni e norme contenute nel libretto mod. 10172T ed 01/02 prodotte sub doc. 5 attoreo.
Dette condizioni prevedono sub art. 7 “ Oggetto dell' Assicurazione: l' assicurazione vale per gli infortuni che l' assicurato subisca nello svolgimento
- delle attività professionali indicate in polizza,
- di ogni altra attività che non abbia carattere professionale,
- la delimitazione agli uni o agli altri deve risultare da apposita indicazione sulla scheda di polizza “
Specifica altresì sub art. 8 che “ Sono compresi nell' assicurazione anche
…b) gli infortuni derivanti da imperizia imprudenza, negligenza anche gravi…”
Deve pertanto in primo luogo essere affermata la indennizzabilità dell'evento di cui è causa, certamente riferito alla nozione di infortunio descritto in polizza, ( cfr “ definizioni specifiche per l' assicurazione infortuni” pag 9 doc.
4 attoreo), sussistendo le caratteristiche della causa fortuita, violenta ed esterna del trauma da cui è derivato il danno.
8 Non appaiono condivisibili le doglianze della compagnia convenuta relative alla eccessiva quantificazione dei postumi sulla base di un ritenuto aggravamento degli stessi a causa del comportamento tenuto dal signor Pt_1
nel post sinistro che avrebbe trascurato la guarigione del proprio piede effettuando visite a distanza di mesi dall'evento per cui si dibatte.
Infatti, dalla documentazione medica versata in atti ed esaminata dal ctu, risulta che il non perse tempo, pur non recandosi in ospedale, del tutto Pt_1
comprensibilmente attesa la pandemia in atto, si fece visitare dopo soli due giorni dall' infortunio dal proprio medico curante ,effettuando tutti gli accertamenti diagnostici prescritti e/o consigliati, sottoponendosi poi a visita di specialista ortopedico.
La ctu infatti specifica che la dinamica del sinistro de quo risulta compatibile con gli esiti traumatici riportati dal Pt_1
Quanto alla quantificazione dei postumi ai sensi di polizza, risulta dalla relazione tecnica del c.t.u. dott. , che il abbia riportato a Per_1 Pt_1
seguito dell' infortunio subito il 16.05.2020 postumi valutabili nella misura del
12% avendo riscontrato relativamente all' arto inferiore sinistro “Eccedenza perimetrica di circa 3 cm all'avampiede, di circa 1 cm alla bimalleolare e di circa 0,5 cm alla sura. Subanchilosi della tibio-tarsica. Limitazioni antalgiche con riduzione di un quarto del movimento di flesso estensione della caviglia.
Algie pressorie in corrispondenza del I, II, III, IV e V MTS. Evidente
deformazione del piede in corrispondenza del primo metatarso con abbassamento della volta plantare e contestuale algia pressoria.
Deambulazione su punte e talloni impossibile. Deambulazione condotta con zoppia”
9 La valutazione dell' invalidità permanente è stata eseguita secondo quanto stabilito dall' art. 2 dalle Condizioni Generali di polizza utilizzando le talelle di cui all' Allegato 1 del DPR. 1124 del 30 giugno 1965 c.d. “ tabelle Inail”
La somma riconoscibile a titolo di invalidità permanente si , tenuto conto della vigenza della Condizione speciale sub lett. B di cui a pag. 14 delle Condizioni
Generali sottoscritte dalle parti, per cui “a) Sulla parte di somma assicurata
fino a euro 154.938,00 L'indennizzo viene riconosciuto senza applicazione di alcuna franchigia;
” mentre sulla parte di somma assicurata eccedente euro
154.938 e sino a euro 258.229 non si fa luogo indennizzo per invalidità
permanente quando questa sia di grado non superiore a 5% della totale;
se invece risulta superiore al 5% indennizzo viene corrisposto soltanto per la parte eccedente, deve conteggiarsi nella seguente misura:
€ 150.000 x 12% = € 18.000,00, essendo evidente che sulla somma assicurata fino a € 150.000 non è prevista alcuna franchigia
Quanto alle spese mediche documentate, si tratta di spese che, come risulta dall' elenco contenuto nella c.t.u., sono state sostenute dal paziente per gli accertamenti diagnostici, l' acquisto di farmaci e le visite mediche conseguenti all' infortunio subito .
A norma dell' art. 5 delle C.G.A.” Rimborso spese di cura : la società rimborsa entro il limite del massimale stabilito le spese sostenute dall' assicurato durante e fuori ricovero per prestazioni sanitarie rese necessarie da infortunio indennizzabile e relative:
a)onorari dei medici, dei chirurghi, degli assistenti e degli anestesisti;
……
e) accertamenti diagnostici;
…..
f) trattamenti fisioterapici;
10 g) farmaci prescritti dal medico curante;
……”
Non sono indennizzabili pertanto, in assenza di prescrizione del medico curante , gli esborsi relativi all' acquisto di farmaci ammontanti ad Euro
351,88, e nello specifico :
1)Doc. n. 0464 0052 del 25.05.2020 Farmacia Massa Euro 48,40
2)Doc. n. 0458 0052 del 23.05.2020 Farmacia Massa Euro 28,00
3)Doc n. 0589-009 del 26.09.2020 Farmacia di Torriglia Euro 14,00
4)Doc. n. 0483-0090 del 18.06.2020 Farmacia Massa Euro 33,00
5)Doc. n. 0476-0040 del 11.06.2020 Farmacia Massa Euro 23,00
6)Doc. n. 0457-0057 del 06.06.2020 Farmacia Massa Euro 25,99
7)Doc. n. 0454-0030 del 03.06.2020 Farmacia Massa Euro 14,00
8)Doc n. 0702-0002 del 06.05.2021 Farmacia Bargagli Euro 40,00
9)Doc n. 0829 0009 del 17.05.2020 Farmacia Martelli Euro 33,00
10)Doc n. 0350 0054 del 29.06.2020 Farmacia Dott. Benvenuto Euro 48,30( riportata 2 volte nell' elenco stilato dal ctu)
11)Doc n. 0312 0018 del 17.05.2020 Farmacia Europa SAS Euro 44,19
Sono invece indennizzabili per un importo totale di € 1.406,56 le seguenti spese relative ad accertamenti diagnostici e visite mediche:
1)Ricevuta n. 189/2021 Dott. del 10.03.2021 Euro 222,00 Per_3
2) Fattura 889/2021 del 24.03.2021 Studio Radiologico Associato Euro 130,00
3) Ricevuta n. 1708/2020 Dott. del 10.03.2021 Euro 222,00 Per_3
4) Ricevuta n. 104/2021 Dott. del 10.02.2021 Euro 220,00 Per_3
5) Fatt. n. WDG20059700 del 27.11.2020 Istituto Salus Euro 148,15
6) Ricevuta n. 109/2020 del 23.05.2020 Dott. Euro 150,00 Per_4
7) Fatt. 5084/2020/A/A del 20.10.2020 Il Euro 62,41 Per_5
11 8) Fattura 7172C del 30.07.2020 JB Medica Euro 152,00
9) Fattura n. 02510A/21 del 14.06.2021 Euro 50,00
10) Fattura n. 02647A/21 del 21.06.2021 Euro 50,00
Detto importo di € 1.406,56, inferiore alla somma assicurata pari ad euro
5. 165,00, deve essere integralmente rimborsato all'assicurato.
La somma complessivamente spettante all'attore ammonta ad € 19.406,56
(euro 18.000+ euro 1.406,56).
Integrando il debito da indennizzo un debito di valore, secondo il prevalente orientamento della Corte Suprema, condiviso dalla scrivente, e non di valuta,
in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato la somma di cui sopra è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta ( cfr. Cass. N.
10488/09; Cass. N. 395 del 11/1/2007; Cass. n. 17950/02; Cass. n. 4752/01),
la somma in questione è suscettibile di maggiorazione di interessi e rivalutazione ( i primi sulla somma annualmente rivalutata) dalla data del sinistro (16/5/2020) al saldo.
Le spese di lite del giudizio seguono la soccombenza, liquidate, quanto ai compensi, in base al DM n. 147/2022 in € 5.077,00 sullo scaglione di valore per cui vi è condanna e quanto agli esborsi in € 2.704,00 comprensivi degli esborsi relativi alla prestazione del medico legale prof. AL ante causam, quale allegazione difensiva, e le spese di CT , (€ 237 per C.U. 27,00 per diritti di cancelleria ed € 2.440,00 per oneri relativi alla relazione medico-
legale ante causam ed alla CT, del prof. AL comprovati dai due pro forma del 19.09.2024 ( prestazione del medico legale ante causam, per €
1.830,00 e le spese di CT per € 2.196,00 ) allegati alla ctu.
12 Al riguardo può osservarsi che, nel procedimento civile le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica,
rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare, a mano che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1 c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione ritenendole eccessive o superflue né è
necessaria la prova di aver già sostenuto il relativo onere, essendo sufficiente quella di aver assunto la relativa obbligazione, comprovata dalla richiesta rivolta dal consulente stesso, come nel caso in esame (Cass. Civ. ord.n. 26729
del 2024 Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, Cass. civ. 25/03/2003 n.
4357; Cass. civ. 3897/1985).
Nel caso di specie le spese allegate dall' attore per la relazione medico legale ante causam e per la CT, ritenute eccessive, vengono riconosciute congrue per l' importo complessivo e comprensivo di iva di € 2.440,00.
Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-dichiara tenuta e, per l'effetto condanna, , in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di della somma di € 19.406,56, oltre rivalutazione ed interessi Parte_1
di legge sulla somma annualmente rivalutata dal 16.05.2020 alla presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi di natura corrispettiva dalla sentenza al saldo;
-condanna in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida
13 in € 2.704,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi , oltre rimborso forfettario al 15% iva e cpa;
-pone in via definitiva a carico di in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore le spese della c.t.u. della dott. , Per_1
come liquidate in istruttoria con decreto del 26.09.2024.
Così deciso in Genova, 11.03.2025
Il giudice onorario
Dott.ssa Maria Grazia Tamborino
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