Articolo 162 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 148Articolo 75
Versione
1 gennaio 2006
Art. 162. Determinazione dell'oggetto della delega 1. Le assicurazioni sono stipulate con contratto unico, sottoscritto da tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale.
2. La delega e' attribuita ad uno dei coassicuratori affinche' curi la gestione del contratto per conto e nell'interesse di tutti.
3. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni previste con la delega e quelle spettanti secondo gli usi.
4. Il coassicuratore delegatario determina le condizioni di assicurazione ed il tasso del premio da applicare al contratto.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2006
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