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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/09/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza orale, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 699/2024 R.G. lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria) e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata, difesa e domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avvocato Rita Cesta, giusta mandato in atti
RICORRENTE
E
C.F. , con sede legale in Roma in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente p.t.
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 01.03.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, adito l'intestato
Tribunale, formulava le seguenti e testuali conclusioni: 1) “-All'Adito Giudice previa sospensione del provvedimento impugnato, di recupero indebiti n. 18296969 relativa alla domanda di CP_2
1 RDC n. 2020-2468065 e della sua efficacia esecutiva, anche in virtù della pendenza presso il
Tribunale Penale di Avellino del procedimento R.G. 1280/2023 G. P. dott. Lezzi per la valutazione della veridicità delle dichiarazioni contestate alla ricorrente dagli Agenti della Parte_1
Guardia di Finanza da cui scaturisce il provvedimento impugnato e per le quali ad oggi la
non risulta ancora colpevole di aver illegittimamente percepito il RDC di cui si chiede la Parte_1 restituzione. Pertanto, ove mai venisse reso esecutivo l'impugnato provvedimento impropriamente stante la mancata prova del reato alla stessa contestato, ne deriverebbe grave pregiudizio vista
l'importanza della somma richiesta. Pertanto, si chiede dichiararne la nullità e l'inefficacia anche preventivamente all'instaurazione del contraddittorio;
1. Dichiarare, altresì, inefficace, nullo e/o annullabile in quanto illegittimo il provvedimento di restituzione delle somme elargite come RDC dal maggio 202° ad ottobre 2021 notificato il 30.01.24, di recupero indebiti n. 18296969 CP_2 relativa alla domanda di RDC n. 2020-2468065 in quanto non provato 2. dichiarare nullo e/o annullabile la DISPOSIZIONE n. 0800000-24-0031 del 13.02.24 di RIGETTO del ricorso in autotutela, notificata il 22.02.24 con cui l' confermava il provvedimento in quanto non CP_1 motivato 3. dichiarare, altresì, che l' non ha diritto di procedere all'esecuzione forzata in CP_3 qua in quanto carente di titolo valido stante la contestata veridicità degli atti prodromici all'esecuzione ad oggi in fase di discussione davanti al Tribunale Penale di Avellino e di cui si richiede comunque il disconoscimento e l'illegittimità. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari a favore del Procuratore antistatario”.
Allo scopo, deduceva di essere stata percettrice del beneficio di cui al D.L. 28/01/2019 n. 4 (c.d.
Reddito di Cittadinanza), dal maggio 2020 ad ottobre 2021.
Rappresentava che, in costanza dell'erogazione del prefato beneficio, aveva collaborato con il figlio, sig. , alla gestione del locale di cui quest'ultimo era titolare. Controparte_4
Segnatamente, narrava che la propria attività si riduceva al prendere ordini e prenotazioni, nonché a supervisionare la cassa ed emettere lo scontrino.
Precisava di essere stata censita all'INAIL con la dicitura di collaboratore familiare, inquadramento questo che consentiva la presenza della ricorrente all'interno del locale per 90 giorni annui ovvero per un tempo non superiore a 720 ore annue e, in ogni caso, con carattere occasionale e non prevalente.
Proseguiva riferendo che, in data 26.05.22, gli agenti della Guardia di Finanza, recandosi presso il locale richiamato e fingendo di essere clienti, chiedevano fosse loro servito un caffè. A ciò aveva provveduto la sig.ra che si trovava nel locale in attesa del titolare per concordare Parte_2 una possibile assunzione.
2 Deduceva, inoltre, che gli stessi agenti avevano, di conseguenza, elevato verbale contestando a lei e alla IG.ra di essere dipendenti del IG. . Pt_2 CP_4
Concludeva riportando che, in data 15.06.2022, aveva rilevato l'attività del figlio il quale, nel frattempo, aveva trovato lavoro come dipendente e di aver fatto istanza di rinuncia al RDC.
Ciononostante, riferiva di essere stata denunciata dalla GDF per false dichiarazioni volte a percepire indebitamente il RDC.
Tutto ciò chiarito, riferiva dell'instaurazione di un procedimento penale a suo carico, iscritto n. r.g.
1280/2023 presso il Tribunale di Avellino, e che, in data 30.01.24, l' le aveva notificato la CP_1 richiesta di restituzione di somme per pagamento non dovuto con pratica di recupero indebiti n.
18296969 relativa alla domanda di RDC n. 2020-2468065. Dopo il rigetto del ricorso in autotutela, adiva questo Tribunale e concludeva ut supra, contestando la legittimità del provvedimento dell' per la: a) mancata comunicazione preventiva della revoca del beneficio;
b) violazione del CP_1 principio del contraddittorio;
c) nullità della richiesta per carenza di prova del credito vantato dall' . CP_1
2. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva l'ente resistente che, impugnando estensivamente il ricorso, concludeva testualmente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare la domanda, siccome infondata in fatto ed in diritto, e condannare parte ricorrente alle spese del presente giudizio”.
A fondamento della memoria difensiva, sosteneva la piena legittimità del proprio operato, fondato sull'art. 7 del D.L. n. 4/2019, che impone la revoca retroattiva del beneficio e la restituzione delle somme in caso di accertamento di false dichiarazioni.
Evidenziava che l'accertamento della Guardia di Finanza ha costituito presupposto sufficiente per la revoca, a prescindere dall'esito del giudizio penale. Contestava le eccezioni procedurali sollevate, affermando che l'onere di provare la sussistenza dei requisiti per il diritto al RDC gravava sulla ricorrente e che la rinuncia al beneficio, menzionata in ricorso, si riferiva a una domanda successiva e non a quella oggetto di causa.
3. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Giova premettere che il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ha istituito il “reddito di cittadinanza” quale «misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all'esclusione sociale».
3 Si tratta, dunque, di una misura di contrasto alla povertà, ma anche di “politica attiva del lavoro”, volta ad accompagnare i beneficiari nel periodo di ricerca di un'occupazione in funzione del perseguimento dell'autonomia economica.
La L. 30 dicembre 2021, n. 234, all'art. 1, comma 74, ha precisato che il reddito di cittadinanza
«(…) si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile».
Per l'accesso a tale prestazione, il citato d.l. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, prevede requisiti di residenza e soggiorno in capo al richiedente il beneficio, nonché requisiti reddituali e patrimoniali del nucleo familiare, la mancata sottoposizione dell'interessato a misura cautelare personale e l'assenza di condanne definitive per i delitti indicati all'art. 7, comma 3, del medesimo predetto decreto.
Segnatamente, la normativa in questione prevede la necessaria sussistenza dei seguenti requisiti: “a) essere cittadino italiano, di uno stato Ue o extra Ue con permesso di soggiorno di lungo periodo ed essere residente per almeno 10 anni in Italia di cui gli ultimi due senza interruzioni;
b) avere un patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, che può essere incrementato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare fino a 10.000 euro e 1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo e in caso di eventuali disabilità a 5.000 euro in più; c) avere un patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro, esclusa la prima casa;
d) avere un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza. La soglia del reddito è elevata a 7.560 euro ai fini dell'accesso alla pensione di cittadinanza e a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto;
e) nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario di autoveicoli immatricolati negli ultimi sei mesi che salgono a 2 anni se >1600 cc. o moto > 250 cc. - eccetto agevolazioni per disabilità”.
La misura assistenziale in esame è stata profondamente modificata dall'art. 1 co. 313 e segg. l.
197/2022 che ha ridotto la durata massima della misura a 7 mesi per l'anno 2023 (salvo le ipotesi eccezionali tassativamente indicate) e che ha importato la sua abrogazione a partire dall'anno 2024.
3. Chiarita la natura assistenziale del beneficio, quanto viene in questione nel presente giudizio è, segnatamente, la legittimità del provvedimento di revoca del RDC, con tutte le conseguenze che ne derivano anche in ordine alla ripetibilità delle somme erogate dall'ente resistente.
Sotto questo profilo - assunto che la normativa contenuta nel D.L. n. 4/2019 subordina l'erogazione del beneficio al possesso di specifici requisiti reddituali, patrimoniali e di composizione del nucleo familiare, che devono essere attestati dal richiedente tramite apposita dichiarazione – l'art. 7, comma 4, del citato decreto stabilisce che "quando l'amministrazione erogante accerta la non
4 corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza [...] la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Nel caso di specie, l' ha disposto la revoca sulla base del verbale della Guardia di Finanza, che CP_1 ha qualificato la presenza della ricorrente presso l'attività del figlio come un rapporto di lavoro non dichiarato. Tale accertamento non costituisce di per sé un atto idoneo a fondare il provvedimento di revoca, in quanto non integra un sufficiente accertamento della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni previsto dalla norma. La giurisprudenza ha costantemente affermato che la revoca del
RDC e la conseguente richiesta di restituzione sono legittime quando l'amministrazione accerta, anche tramite segnalazioni di altri organi ispettivi, la non veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario (ex plurimis cfr. Tribunale di Catania, Sent. n.113 del 2025; Tribunale di Napoli, sentenza n. 4574 del 2023), ma tale circostanza è stata smentita nel caso a vaglio di questo giudice stante il decreto di archiviazione disposto dalla Procura della Repubblica della Corte dei Conti e la sentenza n. 1164/2025 del Tribunale Penale di Avellino con la quale è stata disposta ex 530 cpc l'assoluzione perche' il fatto non sussiste.
Invero, è stata data prova che la presenza di sul luogo in cui all'epoca di fatti si Parte_1 svolgeva l'attività imprenditoriale del figlio (D.I. con Controparte_5 sede in Sorbo Serpico, AV, via Umberto I, n. 21 e luogo di esercizio in Salza Irpina, AV, via Roma n.
2 – P. IVA ) – accertata alla GDF il 26/05/2022 – appariva LEGITTIMA svolgendo la P.IVA_2 stessa attività di collaboratrice familiare, come da denuncia INAIL recante data 19/05/2020. Dagli atti di indagine non emerge che ricevesse emolumenti per l'attività svolta Parte_1 come collaboratrice familiare né che abbia superato il limite dei 90 giorni annui di collaborazione presso l'impresa del figlio “ . Controparte_5
Ne consegue la illegittimità del provvedimento di revoca del beneficio a favore della ricorrente e in definitiva la fondatezza delle doglianze di questo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
5 1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittimo il provvedimento di restituzione delle CP_ somme elargite come RDC da maggio 2020 ad ottobre 2021 emesso dall della somma di euro 13.672,00; CP_
2. Condanna l' in p.l.r.p.t, alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.594,00, per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali ed euro 43,00 per spese
C.U., come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Avellino, lì 25.9.2025 Il Giudice del Lavoro
Dr. Monica d'Agostino
6
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza orale, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 699/2024 R.G. lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria) e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata, difesa e domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avvocato Rita Cesta, giusta mandato in atti
RICORRENTE
E
C.F. , con sede legale in Roma in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente p.t.
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 01.03.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, adito l'intestato
Tribunale, formulava le seguenti e testuali conclusioni: 1) “-All'Adito Giudice previa sospensione del provvedimento impugnato, di recupero indebiti n. 18296969 relativa alla domanda di CP_2
1 RDC n. 2020-2468065 e della sua efficacia esecutiva, anche in virtù della pendenza presso il
Tribunale Penale di Avellino del procedimento R.G. 1280/2023 G. P. dott. Lezzi per la valutazione della veridicità delle dichiarazioni contestate alla ricorrente dagli Agenti della Parte_1
Guardia di Finanza da cui scaturisce il provvedimento impugnato e per le quali ad oggi la
non risulta ancora colpevole di aver illegittimamente percepito il RDC di cui si chiede la Parte_1 restituzione. Pertanto, ove mai venisse reso esecutivo l'impugnato provvedimento impropriamente stante la mancata prova del reato alla stessa contestato, ne deriverebbe grave pregiudizio vista
l'importanza della somma richiesta. Pertanto, si chiede dichiararne la nullità e l'inefficacia anche preventivamente all'instaurazione del contraddittorio;
1. Dichiarare, altresì, inefficace, nullo e/o annullabile in quanto illegittimo il provvedimento di restituzione delle somme elargite come RDC dal maggio 202° ad ottobre 2021 notificato il 30.01.24, di recupero indebiti n. 18296969 CP_2 relativa alla domanda di RDC n. 2020-2468065 in quanto non provato 2. dichiarare nullo e/o annullabile la DISPOSIZIONE n. 0800000-24-0031 del 13.02.24 di RIGETTO del ricorso in autotutela, notificata il 22.02.24 con cui l' confermava il provvedimento in quanto non CP_1 motivato 3. dichiarare, altresì, che l' non ha diritto di procedere all'esecuzione forzata in CP_3 qua in quanto carente di titolo valido stante la contestata veridicità degli atti prodromici all'esecuzione ad oggi in fase di discussione davanti al Tribunale Penale di Avellino e di cui si richiede comunque il disconoscimento e l'illegittimità. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari a favore del Procuratore antistatario”.
Allo scopo, deduceva di essere stata percettrice del beneficio di cui al D.L. 28/01/2019 n. 4 (c.d.
Reddito di Cittadinanza), dal maggio 2020 ad ottobre 2021.
Rappresentava che, in costanza dell'erogazione del prefato beneficio, aveva collaborato con il figlio, sig. , alla gestione del locale di cui quest'ultimo era titolare. Controparte_4
Segnatamente, narrava che la propria attività si riduceva al prendere ordini e prenotazioni, nonché a supervisionare la cassa ed emettere lo scontrino.
Precisava di essere stata censita all'INAIL con la dicitura di collaboratore familiare, inquadramento questo che consentiva la presenza della ricorrente all'interno del locale per 90 giorni annui ovvero per un tempo non superiore a 720 ore annue e, in ogni caso, con carattere occasionale e non prevalente.
Proseguiva riferendo che, in data 26.05.22, gli agenti della Guardia di Finanza, recandosi presso il locale richiamato e fingendo di essere clienti, chiedevano fosse loro servito un caffè. A ciò aveva provveduto la sig.ra che si trovava nel locale in attesa del titolare per concordare Parte_2 una possibile assunzione.
2 Deduceva, inoltre, che gli stessi agenti avevano, di conseguenza, elevato verbale contestando a lei e alla IG.ra di essere dipendenti del IG. . Pt_2 CP_4
Concludeva riportando che, in data 15.06.2022, aveva rilevato l'attività del figlio il quale, nel frattempo, aveva trovato lavoro come dipendente e di aver fatto istanza di rinuncia al RDC.
Ciononostante, riferiva di essere stata denunciata dalla GDF per false dichiarazioni volte a percepire indebitamente il RDC.
Tutto ciò chiarito, riferiva dell'instaurazione di un procedimento penale a suo carico, iscritto n. r.g.
1280/2023 presso il Tribunale di Avellino, e che, in data 30.01.24, l' le aveva notificato la CP_1 richiesta di restituzione di somme per pagamento non dovuto con pratica di recupero indebiti n.
18296969 relativa alla domanda di RDC n. 2020-2468065. Dopo il rigetto del ricorso in autotutela, adiva questo Tribunale e concludeva ut supra, contestando la legittimità del provvedimento dell' per la: a) mancata comunicazione preventiva della revoca del beneficio;
b) violazione del CP_1 principio del contraddittorio;
c) nullità della richiesta per carenza di prova del credito vantato dall' . CP_1
2. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva l'ente resistente che, impugnando estensivamente il ricorso, concludeva testualmente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare la domanda, siccome infondata in fatto ed in diritto, e condannare parte ricorrente alle spese del presente giudizio”.
A fondamento della memoria difensiva, sosteneva la piena legittimità del proprio operato, fondato sull'art. 7 del D.L. n. 4/2019, che impone la revoca retroattiva del beneficio e la restituzione delle somme in caso di accertamento di false dichiarazioni.
Evidenziava che l'accertamento della Guardia di Finanza ha costituito presupposto sufficiente per la revoca, a prescindere dall'esito del giudizio penale. Contestava le eccezioni procedurali sollevate, affermando che l'onere di provare la sussistenza dei requisiti per il diritto al RDC gravava sulla ricorrente e che la rinuncia al beneficio, menzionata in ricorso, si riferiva a una domanda successiva e non a quella oggetto di causa.
3. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Giova premettere che il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ha istituito il “reddito di cittadinanza” quale «misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all'esclusione sociale».
3 Si tratta, dunque, di una misura di contrasto alla povertà, ma anche di “politica attiva del lavoro”, volta ad accompagnare i beneficiari nel periodo di ricerca di un'occupazione in funzione del perseguimento dell'autonomia economica.
La L. 30 dicembre 2021, n. 234, all'art. 1, comma 74, ha precisato che il reddito di cittadinanza
«(…) si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile».
Per l'accesso a tale prestazione, il citato d.l. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, prevede requisiti di residenza e soggiorno in capo al richiedente il beneficio, nonché requisiti reddituali e patrimoniali del nucleo familiare, la mancata sottoposizione dell'interessato a misura cautelare personale e l'assenza di condanne definitive per i delitti indicati all'art. 7, comma 3, del medesimo predetto decreto.
Segnatamente, la normativa in questione prevede la necessaria sussistenza dei seguenti requisiti: “a) essere cittadino italiano, di uno stato Ue o extra Ue con permesso di soggiorno di lungo periodo ed essere residente per almeno 10 anni in Italia di cui gli ultimi due senza interruzioni;
b) avere un patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, che può essere incrementato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare fino a 10.000 euro e 1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo e in caso di eventuali disabilità a 5.000 euro in più; c) avere un patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro, esclusa la prima casa;
d) avere un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza. La soglia del reddito è elevata a 7.560 euro ai fini dell'accesso alla pensione di cittadinanza e a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto;
e) nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario di autoveicoli immatricolati negli ultimi sei mesi che salgono a 2 anni se >1600 cc. o moto > 250 cc. - eccetto agevolazioni per disabilità”.
La misura assistenziale in esame è stata profondamente modificata dall'art. 1 co. 313 e segg. l.
197/2022 che ha ridotto la durata massima della misura a 7 mesi per l'anno 2023 (salvo le ipotesi eccezionali tassativamente indicate) e che ha importato la sua abrogazione a partire dall'anno 2024.
3. Chiarita la natura assistenziale del beneficio, quanto viene in questione nel presente giudizio è, segnatamente, la legittimità del provvedimento di revoca del RDC, con tutte le conseguenze che ne derivano anche in ordine alla ripetibilità delle somme erogate dall'ente resistente.
Sotto questo profilo - assunto che la normativa contenuta nel D.L. n. 4/2019 subordina l'erogazione del beneficio al possesso di specifici requisiti reddituali, patrimoniali e di composizione del nucleo familiare, che devono essere attestati dal richiedente tramite apposita dichiarazione – l'art. 7, comma 4, del citato decreto stabilisce che "quando l'amministrazione erogante accerta la non
4 corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza [...] la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Nel caso di specie, l' ha disposto la revoca sulla base del verbale della Guardia di Finanza, che CP_1 ha qualificato la presenza della ricorrente presso l'attività del figlio come un rapporto di lavoro non dichiarato. Tale accertamento non costituisce di per sé un atto idoneo a fondare il provvedimento di revoca, in quanto non integra un sufficiente accertamento della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni previsto dalla norma. La giurisprudenza ha costantemente affermato che la revoca del
RDC e la conseguente richiesta di restituzione sono legittime quando l'amministrazione accerta, anche tramite segnalazioni di altri organi ispettivi, la non veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario (ex plurimis cfr. Tribunale di Catania, Sent. n.113 del 2025; Tribunale di Napoli, sentenza n. 4574 del 2023), ma tale circostanza è stata smentita nel caso a vaglio di questo giudice stante il decreto di archiviazione disposto dalla Procura della Repubblica della Corte dei Conti e la sentenza n. 1164/2025 del Tribunale Penale di Avellino con la quale è stata disposta ex 530 cpc l'assoluzione perche' il fatto non sussiste.
Invero, è stata data prova che la presenza di sul luogo in cui all'epoca di fatti si Parte_1 svolgeva l'attività imprenditoriale del figlio (D.I. con Controparte_5 sede in Sorbo Serpico, AV, via Umberto I, n. 21 e luogo di esercizio in Salza Irpina, AV, via Roma n.
2 – P. IVA ) – accertata alla GDF il 26/05/2022 – appariva LEGITTIMA svolgendo la P.IVA_2 stessa attività di collaboratrice familiare, come da denuncia INAIL recante data 19/05/2020. Dagli atti di indagine non emerge che ricevesse emolumenti per l'attività svolta Parte_1 come collaboratrice familiare né che abbia superato il limite dei 90 giorni annui di collaborazione presso l'impresa del figlio “ . Controparte_5
Ne consegue la illegittimità del provvedimento di revoca del beneficio a favore della ricorrente e in definitiva la fondatezza delle doglianze di questo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
5 1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittimo il provvedimento di restituzione delle CP_ somme elargite come RDC da maggio 2020 ad ottobre 2021 emesso dall della somma di euro 13.672,00; CP_
2. Condanna l' in p.l.r.p.t, alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.594,00, per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali ed euro 43,00 per spese
C.U., come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Avellino, lì 25.9.2025 Il Giudice del Lavoro
Dr. Monica d'Agostino
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