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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 2848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2848 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 16902 DELL'ANNO 2023
FRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARNUCCIO VINCENZO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 4 20017 RHO presso il difensore avv.
CARNUCCIO VINCENZO ATTORE
E
RHO (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SCHIEPPATI MASSIMO e dell'avv. GALIMBERTI MATTEO, elettivamente domiciliato in
VIA SANT'AMBROGIO N. 4 PARABIAGO presso il difensore avv. SCHIEPPATI MASSIMO
CONVENUTO
Oggi 03/04/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,36 sono comparsi:
Per l'avv.to BRESSAN MARCO in sostituzione dell'avv.to CARNUCCIO VINCENZO Parte_1
Per RHO, l'avv.to GALIMBERTI Controparte_1
MATTEO
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa, precisano le conclusioni e discutono in conformità e concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 16902/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARNUCCIO VINCENZO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 4 20017 RHO presso il difensore avv.
CARNUCCIO VINCENZO ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SCHIEPPATI MASSIMO e dell'avv. GALIMBERTI MATTEO, elettivamente domiciliato in
VIA SANT'AMBROGIO N. 4 PARABIAGO presso il difensore avv. SCHIEPPATI MASSIMO
CONVENUTO
- OGGETTO: impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137, II comma c.c. - uso esclusivo di bene condominiale.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 03/04/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU. n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia prende origine dalla impugnativa della delibera del 28/03/2017, di cui al punto 4 dell'odg., della assemblea del convenuto sito in Rho (MI) alla Via Corso Controparte_1
Europa n. 168, con la quale l'attore eccepiva l'illegittimità della decisione in merito alla Parte_1 assegnazione dei posti auto nel cortile condominiale perché avrebbe violato il suo diritto di godere e disporre del proprio immobile creando impedimenti all'ingresso e all'uscita dei suoi vani e per contrarietà al regolamento di condominio.
Si costituiva il che impugnava e contestava le avverse domande e ne chiedeva il rigetto con condanna CP_1 di controparte al risarcimento del danno ex art 96 cpc e vittoria di spese.
2 La causa veniva assegnata a questa sezione, giudice dottoressa Lorenza Zuffada.
All'esito della prima udienza e delle successive, differite per consentire alle parti di tentare la conciliazione della lite, atteso l'esito infruttuoso di tali tentativi la causa veniva trattata e venivano disattese le istanze istruttorie formulate in atti e ritenutala matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art 281 sexies cpc.
Nelle more il presente giudizio veniva assegnato a questo giudice, a seguito del trasferimento ad altra sezione del giudice in origine assegnatario e veniva fissata quindi la nuova udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
Parte attrice precisava le seguenti conclusioni, come da foglio depositato in atti:
“Preliminarmente: - per i motivi esposti in narrativa, sospendere l'efficacia della delibera assembleare del
28/03/2017 adottata dal con riferimento Controparte_3 all'assegnazione dei posti auto di cui all'art. 4 dell'ordine del giorno;
Nel merito: - accertare e dichiarare nulla, e conseguente illegittima ed inefficace, la delibera assembleare del 28/03/2017 adottata dal con riferimento Controparte_1 Controparte_3 all'assegnazione dei posti auto di cui all'art. 4 dell'ordine del giorno, per i motivi tutti meglio esposti nella narrativa;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio. In via istruttoria: -
Ammettersi prova per testi ed interrogatorio formale del convenuto sui seguenti capitoli di prova: -
OMISSIS – “
Parte attrice precisava le seguenti conclusioni, come da foglio di precisazione delle conclusioni come in atti:
“In via preliminare: rigettare la richiesta sospensione di efficacia della delibera assembleare del 28 marzo 2017 per evidente insussistenza dei presupposti richiesti per legge.
Nel merito: rigettare tutte le domande formulate da controparte poiché infondate in fatto e in diritto.
In via istruttoria: ammettersi prove per testi e per interrogatorio formale sui capitoli di prova da intendersi di seguito trascritti e preceduti dalle parole “Vero che” con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e capitolare nonché di indicare testi nei concedenti termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. Si richiamano i documenti prodotti in atti. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali anche della fase di mediazione obbligatoria intrapresa e condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 I e III comma c.p.c.”.
All'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, la causa viene decisa con lettura del dispositivo e di sintetica motivazione, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente per mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, è stata assolta la condizione di procedibilità prevista dalla legge.
Nel merito della controversia va osservato che l'attore ha chiesto accertarsi la illegittimità della delibera del
28/03/2017 di cui al punto 4 dell'odg., della assemblea del convenuto sito in Controparte_1
Rho (MI) alla Via Corso Europa n. 168, allegando quanto segue:
- è proprietario di tre unità immobiliari all'interno del complesso condominiale collocate nel blocco A,
3 nel blocco B e nel blocco D dello stesso contraddistinte come unità 9, 10 e 11;
- con delibera assembleare del 05/02/2008 sarebbe stato approvato il regolamento condominiale;
- con successiva delibera assembleare del 04/03/2008, sarebbe stata approvata, con la totalità dei millesimi, il criterio di assegnazione dei posti auto, prevedendo “...l'area di parcheggio idonea a contenere 12 vetture come da misurazione dell'amministratore…” e, quale criterio di assegnazione “n.1 posto auto per proprietà immobiliare...”;
- con tale delibera per le unità immobiliari dell'odierno attore sarebbero stati assegnati i posti auto contraddistinti dai nn. 10 e 11, che sarebbero stati già di proprietà dei Sigg.ri e che erano i CP_4 Persona_1 venditori degli immobili acquistati dall'attore;
- con la ulteriore delibera del 28/03/2017, oggi impugnata, veniva decisa la nuova individuazione dei posti auto e venivano assegnati al Sig. n. 3 posti auto;
ed esattamente, i posti 9, 10 e 11 in ragione dei millesimi Pt_1 di proprietà dallo stesso detenuti.
L'attore contesta che tale assegnazione è illegittima perchè sarebbe stato indotto in errore in quanto la nuova individuazione dei posti auto, così progettati in pianta, avrebbero pregiudicato e compresso il proprio diritto allo spazio di manovra spettante per l'accesso alla propria unità immobiliare costituita dal box individuato catastalmente nel Fg. 21, Mapp.585, sub 701 (codice unità 11), atteso che la distanza tra la fine del posto auto n.
10 e l'inizio del box del Sig. risulterebbe essere di circa 3 metri. Pt_1
Eccepisce ancora che detta delimitazione degli spazi di parcheggio con individuazione dei n. 12 posti auto, comprimerebbe lo spazio di manovra relativo al suo box sin da prima della adozione da parte dell'assemblea della delibera impugnata.
Eccepisce, infine che, di fatto, gli è stato assegnato un solo posto auto utile, il numero 9, nonostante allo stesso spettino più posti auto in base ai propri millesimi di proprietà, in quanto i posti auto 10 e 11 risulterebbero gravanti sullo spazio di manovra allo stesso spettanti, che a suo dire dovrebbe avere “ampiezza non inferiore a 4,5
m e a 5 m nei tratti antistanti i box, o posti auto, ortogonali alla corsia” come sarebbe disposto dal Decreto
Ministeriale del 1986.
Di conseguenza lamenta che la delibera impugnata sarebbe illegittima perché prevederebbe una destinazione del bene comune che crea impedimenti all'ingresso ed all'uscita dalla sua proprietà e viola il suo diritto di proprietà, perchè incompatibile con l'utilizzazione del godimento di parti dell'edificio di proprietà di un singolo condomino.
Si difende il Condominio eccependo che:
- non vi sarebbe prova dell'approvazione del regolamento di condominio allegato da parte attrice;
- all'attore spetterebbero solo due posti auto in virtù dei millesimi dallo stesso posseduti tenuto conto della relazione tecnica del geometra approvata con la delibera impugnata;
CP_5
- i posti auto assegnati all'attore all'esito dell'assemblea oggetto di contestazione, sarebbero gli stessi attribuitigli dai precedenti proprietari fin dall'atto di acquisto delle sue proprietà immobiliari e contraddistinti dai numeri 10 e
11;
- errerebbe l'attore laddove afferma che detti i posti sarebbero stati già “di proprietà dei signori e CP_4
; Persona_1
- l'ulteriore posto auto gli sarebbe stato attribuito in virtù della rinuncia di altri due condomini, signori e Pt_2
4 alla sua attribuzione;
CP_6
- in virtù di ciò soltanto l'attore avrebbe il diritto e la facoltà di parcheggiare la propria autovettura nei posti numero 10 e 11 situati di fronte all'ingresso del box di sua proprietà, così non ricevendone alcun danno o limitazione;
- la decisione assembleare era stata presa a seguito di ampia discussione e i condomini e lo stesso attore avevano sottoscritto la piantina della suddivisione del cortile condominiale in posti auto e della loro attribuzione ai singoli condomini.
In punto di diritto sostiene il che: CP_1
- l'eccepito errore giustificherebbe al più una eventuale richiesta di annullamento della delibera condominiale e non di nullità della stessa e che il termine per proporre la detta azione sarebbe spirato da tempo;
- il decreto ministeriale citato dall'attore non sarebbe applicabile al caso in esame perché relativo alle autorimesse;
- l'assemblea condominiale, a maggioranza, potrebbe sempre modificare la destinazione d'uso delle parti comuni, come fatto legittimamente nel caso in esame.
Vanno preliminarmente disattese nuovamente le istanze istruttorie formulate e reiterate in atti dalle parti, perchè tutte comunque irrilevanti ai fini della decisione della causa per quanto di seguito si dirà.
Va poi analizzata preliminarmente l'eccezione di decadenza di parte attrice dal potere di proporre l'impugnazione alla delibera del 28/03/2017 e, posto che il termine di cui all'art. 1137 c.c. deve riferirsi solo ai vizi che determinano annullabilità della delibera e non anche la sua nullità, va esaminato sotto quale profilo rilevano eventualmente i vizi eccepiti da parte attrice.
Per quanto allegato in atti dalle parti vi è controversia tra di esse se la regolamentazione dell'uso del cortile con assegnazione dei posti auto ai singoli condomini, abbia determinato o meno una compressione CP_7 del diritto di proprietà del attore. CP_1
Deve ritenersi che l'assemblea possa deliberare a semplice maggioranza l'uso a parcheggio di spazi comuni e, in particolare, con quella prevista dall'art. 1136 c.c., comma 5, non essendo allo scopo necessaria l'unanimità dei consensi (Cass. civ. Sez. II, 27/05/2016, n. 11034; Cass. 15 giugno 2012, n. 9877; cfr. pure Cass. 29 dicembre
2004, n. 24146; Cass. 8 novembre 2004, n. 21287), ma soltanto se la delibera regolamenti l'uso e il godimento nel senso di disporre una innovazione diretta al miglioramento, all'uso più comodo, o al maggior rendimento delle cose comuni a norma dell'art. 1120, 1 comma c.c. (Cass. civ. Sez. II, 27/05/2016, n. 11034 Cass. 15 giugno 2012,
n. 9877).
Ma dette innovazioni non potranno comprimere il diritto di proprietà dei singoli condomini atteso che, come è principio pacifico, è noto che “La deliberazione dell'assemblea condominiale, con la quale venga autorizzato
l'uso di un bene comune in modo incompatibile con l'utilizzazione ed il godimento di parti dell'edificio di proprietà di un singolo condomino, è illegittima” (cfr.: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3858 del 05/09/1989) e tali decisioni esulando dai poteri della assemblea condominiale sono nulle (Cfr.: Cass. Sezz. UU. 9839/2021).
Con la conseguenza che il vizio eventualmente sussistente in casi del genere, quali quello oggetto di esame, rilevando sotto il profilo di nullità della delibera impugnata, potrebbe farsi valere in ogni tempo anche da parte del condomino che l'abbia approvata.
5 Di qui il rigetto della eccezione di decadenza formulata da parte convenuta.
Nel merito della controversia va osservato quanto segue.
Posto che è pacifico che il cortile oggetto di causa è una parte comune a tutti i condomini va ritenuto che in atti non sia stata fornita alcuna prova che i posti auto 10 e 11 sarebbero stati già “di proprietà dei signori
[...]
e come asserito dall'attore e contestato invece dal convenuto. CP_4 Persona_1
Mentre anche l'eventuale assegnazione in uso esclusivo degli stessi in mancanza di espressa attribuzione della loro proprietà - nell'atto originario di frazionamento dell'unica proprietà immobiliare e di costituzione di fatto del
-, potrebbe comportare al più o la costituzione di un diritto d'uso ex art.1021 cc intrasmissibile ex CP_1 art.1024 cc;
oppure essere soltanto la esplicazione del diritto ad un uso più intenso della cosa comune ex art.1102 cc (cfr.: Cass. Sez.- UU. n° 28972/2020)
Con specifico riferimento al cortile è stato poi precisato che «La pattuizione avente ad oggetto la CP_7 creazione del c.d. "diritto reale di uso esclusivo" su una porzione di cortile condominiale, costituente come tale parte comune dell'edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, tale da incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall'articolo 1102 c. c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di essi» (cfr.: Cass. Sez.- UU. n° 28972/2020).
Tanto precisato vale ad escludere allo stato un diritto dell'attore alla assegnazione dei posti auto 10 e 11 se non in virtù di una delibera che regolamenti la fruizione del cortile condominiale, quale quella in esame.
Una simile delibera, però, come già sopra rilevato, non può autorizzare l'uso di un bene comune in modo incompatibile con l'utilizzazione ed il godimento di parti dell'edificio di proprietà di un singolo condomino in mancanza di espressa accettazione del condomino interessato.
Per quanto in atti dalla relazione tecnica del Geom. allegata in atti dallo stesso CP_5 CP_1 convenuto a sostegno delle sue tesi e non contestata dall'attore, risulta provato quanto segue (cfr. doc.3 pag.19):
“La dimensione normale di un posto auto è pari a mt. 5,00 x 2,50 se affiancati per permettere l'apertura laterale delle porte, mt. 5,50x 2,20 se in linea per permettere la manovra del mezzo in fase di parcheggio.
Lo spazio disponibile nel cortile non consente l'individuazione di n.12 posti, pertanto la soluzione proposta risulta un compromesso che deve essere accettato dai condomini.”
Condizioni affinchè la soluzione individuata sia attuabile: -OMISSIS -
‐ i posti P9, P10 e P11 individuati nella tav. 10 devono essere assegnati alle unità 9 e 10 con la precisazione che il posto auto P11 è a compensazione della perdita dell'accesso carraio al locale 20 della tav. 01 che con la soluzione individuata di fatto risulta inaccessibile con auto”.
E' dunque provato che la previsione della ripartizione del cortile con individuazione in 12 posti auto comporta una limitazione dell'uso della sua proprietà immobiliare costituita dal box “locale 20”.
Tale limitazione doveva essere oggetto di espressa accettazione da parte del condomino.
Per quanto in atti deve ritenersi che tale accettazione espressa vi sia stata atteso che:
- l'attore era già a conoscenza da molti anni e precisamente dal momento del suo acquisto, dello stato dei luoghi e delle modalità di accesso al suo box, atteso che i posti 10 e 11 erano già utilizzati dallo stesso condomino quando
6 era già proprietario del detto box, come pacifico in atti;
- la suddetta relazione è stata illustrata nel corso della assemblea, allegata al verbale e posta a fondamento della decisione assembleare oggetto di impugnativa. Essa era dunque conosciuta dall'attore che non l'ha contestata ed anzi l'ha espressamente approvata;
- quanto da essa previsto è stato approvato dalla totalità dei condomini e la piantina recante la individuazione dei posti auto è stata sottoscritta per accettazione da parte dello stesso attore;
Deve quindi ritenersi che l'attore ha espressamente accettato la suddetta limitazione dell'uso della sua proprietà individuale costituita dal box “locale 20”.
Tale accettazione, nell'ambito di una decisione assembleare che la ha approvata da parte della totalità dei condomini, rende valida la previsione regolamentare che comporta le sopra richiamate limitazioni dell'uso della proprietà individuale, in accordo ai principi giurisprudenziali pacifici espressi dalla Corte di Cassazione (cfr. per tutte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4632 del 12/05/1994: “Le norme del regolamento condominiale che incidono sulla utilizzabilità e la destinazione delle parti dell'edificio di proprietà esclusiva, distinguendosi dalle norme regolamentari, che possono essere approvate dalla maggioranza dell'assemblea dei condomini, hanno carattere convenzionale e, se predisposte dall'originario proprietario dello stabile, debbono essere, pertanto, accettate dai condomini nei rispettivi atti di acquisto o con atti separati;
se deliberate, invece dall'assemblea, debbono essere approvate all'unanimità, dovendo, in mancanza, considerarsi nulle, perché eccedenti i limiti dei poteri dell'assemblea.”).
Ne consegue il rigetto della domanda attorea non essendo emerso il vizio della delibera impugnata allegato in atti.
Con assorbimento, infine, di ogni altra domanda, istanza anche istruttoria ed eccezione formulate in giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n.
12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Va poi rigettata la domanda formulata dal convenuto della controparte al risarcimento Controparte_8 del danno ex art.96 cpc in quanto: non è stato allegato né, a fortiori, provato l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite, come necessario ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c.; non si rileva la esistenza dei presupposti sanzionatori di cui al III comma della stessa norma, in quanto, tenuto conto delle statuizioni della presente sentenza e della durata e svolgimento del processo, non sono emersi in atti danni irreparabili in capo al convenuto dall'atteggiamento processuale della controparte e non si ravvisano sintomi di una grave negligenza della stessa nell'utilizzo dello strumento processuale azionato ai fini delle sue difese.
Le spese e competenze del presente giudizio e quelle della mediazione, secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. vanno poste a favore del convenuto, in persona dell'amministratore pro-tempore CP_1
e carico dell'attore e, determinate sulla base dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
- Rigetta tutte le domande dell'attore . Parte_1
7 - Rigetta la domanda del convenuto sito in Rho (MI) alla Via Corso Europa Controparte_1
n. 168 di condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art.96 cpc. Parte_1
- Condanna l'attore a corrispondere al sito in Rho (MI) alla Parte_1 Controparte_1
Via Corso Europa n. 168 convenuto, in persona dell'amministratore pro-tempore, le spese e competenze di lite e di mediazione liquidate in €.5.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano 3 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
8
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 16902 DELL'ANNO 2023
FRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARNUCCIO VINCENZO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 4 20017 RHO presso il difensore avv.
CARNUCCIO VINCENZO ATTORE
E
RHO (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SCHIEPPATI MASSIMO e dell'avv. GALIMBERTI MATTEO, elettivamente domiciliato in
VIA SANT'AMBROGIO N. 4 PARABIAGO presso il difensore avv. SCHIEPPATI MASSIMO
CONVENUTO
Oggi 03/04/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,36 sono comparsi:
Per l'avv.to BRESSAN MARCO in sostituzione dell'avv.to CARNUCCIO VINCENZO Parte_1
Per RHO, l'avv.to GALIMBERTI Controparte_1
MATTEO
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa, precisano le conclusioni e discutono in conformità e concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 16902/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARNUCCIO VINCENZO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 4 20017 RHO presso il difensore avv.
CARNUCCIO VINCENZO ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SCHIEPPATI MASSIMO e dell'avv. GALIMBERTI MATTEO, elettivamente domiciliato in
VIA SANT'AMBROGIO N. 4 PARABIAGO presso il difensore avv. SCHIEPPATI MASSIMO
CONVENUTO
- OGGETTO: impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137, II comma c.c. - uso esclusivo di bene condominiale.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 03/04/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU. n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia prende origine dalla impugnativa della delibera del 28/03/2017, di cui al punto 4 dell'odg., della assemblea del convenuto sito in Rho (MI) alla Via Corso Controparte_1
Europa n. 168, con la quale l'attore eccepiva l'illegittimità della decisione in merito alla Parte_1 assegnazione dei posti auto nel cortile condominiale perché avrebbe violato il suo diritto di godere e disporre del proprio immobile creando impedimenti all'ingresso e all'uscita dei suoi vani e per contrarietà al regolamento di condominio.
Si costituiva il che impugnava e contestava le avverse domande e ne chiedeva il rigetto con condanna CP_1 di controparte al risarcimento del danno ex art 96 cpc e vittoria di spese.
2 La causa veniva assegnata a questa sezione, giudice dottoressa Lorenza Zuffada.
All'esito della prima udienza e delle successive, differite per consentire alle parti di tentare la conciliazione della lite, atteso l'esito infruttuoso di tali tentativi la causa veniva trattata e venivano disattese le istanze istruttorie formulate in atti e ritenutala matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art 281 sexies cpc.
Nelle more il presente giudizio veniva assegnato a questo giudice, a seguito del trasferimento ad altra sezione del giudice in origine assegnatario e veniva fissata quindi la nuova udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
Parte attrice precisava le seguenti conclusioni, come da foglio depositato in atti:
“Preliminarmente: - per i motivi esposti in narrativa, sospendere l'efficacia della delibera assembleare del
28/03/2017 adottata dal con riferimento Controparte_3 all'assegnazione dei posti auto di cui all'art. 4 dell'ordine del giorno;
Nel merito: - accertare e dichiarare nulla, e conseguente illegittima ed inefficace, la delibera assembleare del 28/03/2017 adottata dal con riferimento Controparte_1 Controparte_3 all'assegnazione dei posti auto di cui all'art. 4 dell'ordine del giorno, per i motivi tutti meglio esposti nella narrativa;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio. In via istruttoria: -
Ammettersi prova per testi ed interrogatorio formale del convenuto sui seguenti capitoli di prova: -
OMISSIS – “
Parte attrice precisava le seguenti conclusioni, come da foglio di precisazione delle conclusioni come in atti:
“In via preliminare: rigettare la richiesta sospensione di efficacia della delibera assembleare del 28 marzo 2017 per evidente insussistenza dei presupposti richiesti per legge.
Nel merito: rigettare tutte le domande formulate da controparte poiché infondate in fatto e in diritto.
In via istruttoria: ammettersi prove per testi e per interrogatorio formale sui capitoli di prova da intendersi di seguito trascritti e preceduti dalle parole “Vero che” con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e capitolare nonché di indicare testi nei concedenti termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. Si richiamano i documenti prodotti in atti. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali anche della fase di mediazione obbligatoria intrapresa e condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 I e III comma c.p.c.”.
All'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, la causa viene decisa con lettura del dispositivo e di sintetica motivazione, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente per mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, è stata assolta la condizione di procedibilità prevista dalla legge.
Nel merito della controversia va osservato che l'attore ha chiesto accertarsi la illegittimità della delibera del
28/03/2017 di cui al punto 4 dell'odg., della assemblea del convenuto sito in Controparte_1
Rho (MI) alla Via Corso Europa n. 168, allegando quanto segue:
- è proprietario di tre unità immobiliari all'interno del complesso condominiale collocate nel blocco A,
3 nel blocco B e nel blocco D dello stesso contraddistinte come unità 9, 10 e 11;
- con delibera assembleare del 05/02/2008 sarebbe stato approvato il regolamento condominiale;
- con successiva delibera assembleare del 04/03/2008, sarebbe stata approvata, con la totalità dei millesimi, il criterio di assegnazione dei posti auto, prevedendo “...l'area di parcheggio idonea a contenere 12 vetture come da misurazione dell'amministratore…” e, quale criterio di assegnazione “n.1 posto auto per proprietà immobiliare...”;
- con tale delibera per le unità immobiliari dell'odierno attore sarebbero stati assegnati i posti auto contraddistinti dai nn. 10 e 11, che sarebbero stati già di proprietà dei Sigg.ri e che erano i CP_4 Persona_1 venditori degli immobili acquistati dall'attore;
- con la ulteriore delibera del 28/03/2017, oggi impugnata, veniva decisa la nuova individuazione dei posti auto e venivano assegnati al Sig. n. 3 posti auto;
ed esattamente, i posti 9, 10 e 11 in ragione dei millesimi Pt_1 di proprietà dallo stesso detenuti.
L'attore contesta che tale assegnazione è illegittima perchè sarebbe stato indotto in errore in quanto la nuova individuazione dei posti auto, così progettati in pianta, avrebbero pregiudicato e compresso il proprio diritto allo spazio di manovra spettante per l'accesso alla propria unità immobiliare costituita dal box individuato catastalmente nel Fg. 21, Mapp.585, sub 701 (codice unità 11), atteso che la distanza tra la fine del posto auto n.
10 e l'inizio del box del Sig. risulterebbe essere di circa 3 metri. Pt_1
Eccepisce ancora che detta delimitazione degli spazi di parcheggio con individuazione dei n. 12 posti auto, comprimerebbe lo spazio di manovra relativo al suo box sin da prima della adozione da parte dell'assemblea della delibera impugnata.
Eccepisce, infine che, di fatto, gli è stato assegnato un solo posto auto utile, il numero 9, nonostante allo stesso spettino più posti auto in base ai propri millesimi di proprietà, in quanto i posti auto 10 e 11 risulterebbero gravanti sullo spazio di manovra allo stesso spettanti, che a suo dire dovrebbe avere “ampiezza non inferiore a 4,5
m e a 5 m nei tratti antistanti i box, o posti auto, ortogonali alla corsia” come sarebbe disposto dal Decreto
Ministeriale del 1986.
Di conseguenza lamenta che la delibera impugnata sarebbe illegittima perché prevederebbe una destinazione del bene comune che crea impedimenti all'ingresso ed all'uscita dalla sua proprietà e viola il suo diritto di proprietà, perchè incompatibile con l'utilizzazione del godimento di parti dell'edificio di proprietà di un singolo condomino.
Si difende il Condominio eccependo che:
- non vi sarebbe prova dell'approvazione del regolamento di condominio allegato da parte attrice;
- all'attore spetterebbero solo due posti auto in virtù dei millesimi dallo stesso posseduti tenuto conto della relazione tecnica del geometra approvata con la delibera impugnata;
CP_5
- i posti auto assegnati all'attore all'esito dell'assemblea oggetto di contestazione, sarebbero gli stessi attribuitigli dai precedenti proprietari fin dall'atto di acquisto delle sue proprietà immobiliari e contraddistinti dai numeri 10 e
11;
- errerebbe l'attore laddove afferma che detti i posti sarebbero stati già “di proprietà dei signori e CP_4
; Persona_1
- l'ulteriore posto auto gli sarebbe stato attribuito in virtù della rinuncia di altri due condomini, signori e Pt_2
4 alla sua attribuzione;
CP_6
- in virtù di ciò soltanto l'attore avrebbe il diritto e la facoltà di parcheggiare la propria autovettura nei posti numero 10 e 11 situati di fronte all'ingresso del box di sua proprietà, così non ricevendone alcun danno o limitazione;
- la decisione assembleare era stata presa a seguito di ampia discussione e i condomini e lo stesso attore avevano sottoscritto la piantina della suddivisione del cortile condominiale in posti auto e della loro attribuzione ai singoli condomini.
In punto di diritto sostiene il che: CP_1
- l'eccepito errore giustificherebbe al più una eventuale richiesta di annullamento della delibera condominiale e non di nullità della stessa e che il termine per proporre la detta azione sarebbe spirato da tempo;
- il decreto ministeriale citato dall'attore non sarebbe applicabile al caso in esame perché relativo alle autorimesse;
- l'assemblea condominiale, a maggioranza, potrebbe sempre modificare la destinazione d'uso delle parti comuni, come fatto legittimamente nel caso in esame.
Vanno preliminarmente disattese nuovamente le istanze istruttorie formulate e reiterate in atti dalle parti, perchè tutte comunque irrilevanti ai fini della decisione della causa per quanto di seguito si dirà.
Va poi analizzata preliminarmente l'eccezione di decadenza di parte attrice dal potere di proporre l'impugnazione alla delibera del 28/03/2017 e, posto che il termine di cui all'art. 1137 c.c. deve riferirsi solo ai vizi che determinano annullabilità della delibera e non anche la sua nullità, va esaminato sotto quale profilo rilevano eventualmente i vizi eccepiti da parte attrice.
Per quanto allegato in atti dalle parti vi è controversia tra di esse se la regolamentazione dell'uso del cortile con assegnazione dei posti auto ai singoli condomini, abbia determinato o meno una compressione CP_7 del diritto di proprietà del attore. CP_1
Deve ritenersi che l'assemblea possa deliberare a semplice maggioranza l'uso a parcheggio di spazi comuni e, in particolare, con quella prevista dall'art. 1136 c.c., comma 5, non essendo allo scopo necessaria l'unanimità dei consensi (Cass. civ. Sez. II, 27/05/2016, n. 11034; Cass. 15 giugno 2012, n. 9877; cfr. pure Cass. 29 dicembre
2004, n. 24146; Cass. 8 novembre 2004, n. 21287), ma soltanto se la delibera regolamenti l'uso e il godimento nel senso di disporre una innovazione diretta al miglioramento, all'uso più comodo, o al maggior rendimento delle cose comuni a norma dell'art. 1120, 1 comma c.c. (Cass. civ. Sez. II, 27/05/2016, n. 11034 Cass. 15 giugno 2012,
n. 9877).
Ma dette innovazioni non potranno comprimere il diritto di proprietà dei singoli condomini atteso che, come è principio pacifico, è noto che “La deliberazione dell'assemblea condominiale, con la quale venga autorizzato
l'uso di un bene comune in modo incompatibile con l'utilizzazione ed il godimento di parti dell'edificio di proprietà di un singolo condomino, è illegittima” (cfr.: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3858 del 05/09/1989) e tali decisioni esulando dai poteri della assemblea condominiale sono nulle (Cfr.: Cass. Sezz. UU. 9839/2021).
Con la conseguenza che il vizio eventualmente sussistente in casi del genere, quali quello oggetto di esame, rilevando sotto il profilo di nullità della delibera impugnata, potrebbe farsi valere in ogni tempo anche da parte del condomino che l'abbia approvata.
5 Di qui il rigetto della eccezione di decadenza formulata da parte convenuta.
Nel merito della controversia va osservato quanto segue.
Posto che è pacifico che il cortile oggetto di causa è una parte comune a tutti i condomini va ritenuto che in atti non sia stata fornita alcuna prova che i posti auto 10 e 11 sarebbero stati già “di proprietà dei signori
[...]
e come asserito dall'attore e contestato invece dal convenuto. CP_4 Persona_1
Mentre anche l'eventuale assegnazione in uso esclusivo degli stessi in mancanza di espressa attribuzione della loro proprietà - nell'atto originario di frazionamento dell'unica proprietà immobiliare e di costituzione di fatto del
-, potrebbe comportare al più o la costituzione di un diritto d'uso ex art.1021 cc intrasmissibile ex CP_1 art.1024 cc;
oppure essere soltanto la esplicazione del diritto ad un uso più intenso della cosa comune ex art.1102 cc (cfr.: Cass. Sez.- UU. n° 28972/2020)
Con specifico riferimento al cortile è stato poi precisato che «La pattuizione avente ad oggetto la CP_7 creazione del c.d. "diritto reale di uso esclusivo" su una porzione di cortile condominiale, costituente come tale parte comune dell'edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, tale da incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall'articolo 1102 c. c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di essi» (cfr.: Cass. Sez.- UU. n° 28972/2020).
Tanto precisato vale ad escludere allo stato un diritto dell'attore alla assegnazione dei posti auto 10 e 11 se non in virtù di una delibera che regolamenti la fruizione del cortile condominiale, quale quella in esame.
Una simile delibera, però, come già sopra rilevato, non può autorizzare l'uso di un bene comune in modo incompatibile con l'utilizzazione ed il godimento di parti dell'edificio di proprietà di un singolo condomino in mancanza di espressa accettazione del condomino interessato.
Per quanto in atti dalla relazione tecnica del Geom. allegata in atti dallo stesso CP_5 CP_1 convenuto a sostegno delle sue tesi e non contestata dall'attore, risulta provato quanto segue (cfr. doc.3 pag.19):
“La dimensione normale di un posto auto è pari a mt. 5,00 x 2,50 se affiancati per permettere l'apertura laterale delle porte, mt. 5,50x 2,20 se in linea per permettere la manovra del mezzo in fase di parcheggio.
Lo spazio disponibile nel cortile non consente l'individuazione di n.12 posti, pertanto la soluzione proposta risulta un compromesso che deve essere accettato dai condomini.”
Condizioni affinchè la soluzione individuata sia attuabile: -OMISSIS -
‐ i posti P9, P10 e P11 individuati nella tav. 10 devono essere assegnati alle unità 9 e 10 con la precisazione che il posto auto P11 è a compensazione della perdita dell'accesso carraio al locale 20 della tav. 01 che con la soluzione individuata di fatto risulta inaccessibile con auto”.
E' dunque provato che la previsione della ripartizione del cortile con individuazione in 12 posti auto comporta una limitazione dell'uso della sua proprietà immobiliare costituita dal box “locale 20”.
Tale limitazione doveva essere oggetto di espressa accettazione da parte del condomino.
Per quanto in atti deve ritenersi che tale accettazione espressa vi sia stata atteso che:
- l'attore era già a conoscenza da molti anni e precisamente dal momento del suo acquisto, dello stato dei luoghi e delle modalità di accesso al suo box, atteso che i posti 10 e 11 erano già utilizzati dallo stesso condomino quando
6 era già proprietario del detto box, come pacifico in atti;
- la suddetta relazione è stata illustrata nel corso della assemblea, allegata al verbale e posta a fondamento della decisione assembleare oggetto di impugnativa. Essa era dunque conosciuta dall'attore che non l'ha contestata ed anzi l'ha espressamente approvata;
- quanto da essa previsto è stato approvato dalla totalità dei condomini e la piantina recante la individuazione dei posti auto è stata sottoscritta per accettazione da parte dello stesso attore;
Deve quindi ritenersi che l'attore ha espressamente accettato la suddetta limitazione dell'uso della sua proprietà individuale costituita dal box “locale 20”.
Tale accettazione, nell'ambito di una decisione assembleare che la ha approvata da parte della totalità dei condomini, rende valida la previsione regolamentare che comporta le sopra richiamate limitazioni dell'uso della proprietà individuale, in accordo ai principi giurisprudenziali pacifici espressi dalla Corte di Cassazione (cfr. per tutte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4632 del 12/05/1994: “Le norme del regolamento condominiale che incidono sulla utilizzabilità e la destinazione delle parti dell'edificio di proprietà esclusiva, distinguendosi dalle norme regolamentari, che possono essere approvate dalla maggioranza dell'assemblea dei condomini, hanno carattere convenzionale e, se predisposte dall'originario proprietario dello stabile, debbono essere, pertanto, accettate dai condomini nei rispettivi atti di acquisto o con atti separati;
se deliberate, invece dall'assemblea, debbono essere approvate all'unanimità, dovendo, in mancanza, considerarsi nulle, perché eccedenti i limiti dei poteri dell'assemblea.”).
Ne consegue il rigetto della domanda attorea non essendo emerso il vizio della delibera impugnata allegato in atti.
Con assorbimento, infine, di ogni altra domanda, istanza anche istruttoria ed eccezione formulate in giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n.
12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Va poi rigettata la domanda formulata dal convenuto della controparte al risarcimento Controparte_8 del danno ex art.96 cpc in quanto: non è stato allegato né, a fortiori, provato l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite, come necessario ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c.; non si rileva la esistenza dei presupposti sanzionatori di cui al III comma della stessa norma, in quanto, tenuto conto delle statuizioni della presente sentenza e della durata e svolgimento del processo, non sono emersi in atti danni irreparabili in capo al convenuto dall'atteggiamento processuale della controparte e non si ravvisano sintomi di una grave negligenza della stessa nell'utilizzo dello strumento processuale azionato ai fini delle sue difese.
Le spese e competenze del presente giudizio e quelle della mediazione, secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. vanno poste a favore del convenuto, in persona dell'amministratore pro-tempore CP_1
e carico dell'attore e, determinate sulla base dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
- Rigetta tutte le domande dell'attore . Parte_1
7 - Rigetta la domanda del convenuto sito in Rho (MI) alla Via Corso Europa Controparte_1
n. 168 di condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art.96 cpc. Parte_1
- Condanna l'attore a corrispondere al sito in Rho (MI) alla Parte_1 Controparte_1
Via Corso Europa n. 168 convenuto, in persona dell'amministratore pro-tempore, le spese e competenze di lite e di mediazione liquidate in €.5.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano 3 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
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