Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/05/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
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N.
12291/2024 R.C. N....................
..Sent. N....................
REPUBBLICA ITALIANA
..Cron. N....................
..Rep. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di GENOVA
VII SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico dott. Roberto BRACCIALINI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12291/2024 promossa da :
C.F. , parte Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata VIALE VILLA GLORI 1/15 16128 GENOVA presso lo studio dell'Avv. AGUSTO ALBERTO MARIO PASQUALE che la rappresenta e difende in forza di procura a margine delle difese introduttive
PARTE ATTRICE opponente CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SAVIOTTI GIORGIO e elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA N. 22 20122 MILANO presso il difensore avv. SAVIOTTI GIORGIO PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
C O N C L U S I O N I per parte attrice
Piaccia al Giudice Ill.mo - contrariis reiectis -
a) sospendere l'efficacia del titolo esecutivo e/o della esecuzione inaudita altera parte o previa – occorrendo – fissazione di apposita udienza di discussione b) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opposta per le ragioni sovraesposte e/o l'inesistenza del diritto di credito vantato dalla procedente c) per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore procedente a procedere ad esecuzione
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e) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. non avendo percepito gli onorari ed avendo anticipato le spese.
CONCLUSIONI per parte opposta
Piaccia all' Ill.mo Tribunale, previa ogni pronuncia e declaratoria meglio vista:
1. Nel merito e in via principale, respingere l'opposizione proposta dalla sig.ra in quanto infondata in fatto ed in diritto e Parte_1 comunque non provata e respingere comunque ogni e qualsivoglia altra domanda e/o eccezione formulata nei confronti dell'odierna conchiudente, con ogni consequenziale statuizione.
2. In ogni caso, con vittoria di diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge.
R.G. 12291/2024
$1: le difese introduttive
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., in data
11.12.2024, la sig.ra proponeva opposizione avverso il precetto Parte_1 per Euro 57.644,69, notificatole da quale mandataria di Controparte_1
in relazione al titolo esecutivo rappresentato da decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 2647 emesso in data 26.07.2017 dal Tribunale di Genova, con cui il Tribunale di Genova aveva ingiunto ai condebitori sig. e alla stessa Parte_2 esponente il pagamento della somma di euro 45.129,89, in solido, oltre interessi legali e spese.
Instaurata una prima procedura esecutiva presso terzi nei confronti del
, che si concludeva con il recupero della somma di euro 8.250,00, il Parte_2 credito era stato trasferito a e successivamente a CP_3 CP_2
(pubblicazione in G.U. il 30.11.2019).
L'opponente chiedeva la sospensione di efficacia del titolo esecutivo, la dichiarazione del difetto di legittimazione di parte opposta, l'inesistenza del diritto di credito e del diritto a procedere ad esecuzione, per le seguenti ragioni oppositive: in diritto, in via preliminare: omessa notifica del decreto ingiuntivo azionato con l'atto di precetto, e conseguente prescrizione del credito;
nel merito:
Inesistenza della pretesa esecutiva in quanto riscossione del credito affidata a soggetto non iscritto all'Albo degli intermediari finanziari (art. 2 L. 130/1999);
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Omessa dimostrazione che il credito vantato rientra nell'operazione delle cessioni in blocco tra società di cartolarizzazione;
Mancanza di elementi per identificare con precisione il credito all'interno del blocco di cessioni, posto che la parte che agisce come successore del creditore originario ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in tale operazione.
Con comparsa in data 16.01.202, la convenuta e per Controparte_2 essa la procuratrice si costituiva contestando analiticamente i Controparte_1 singoli motivi oppositivi e facendo presente che i condebitori sig.ri e Parte_2
, dopo aver richiesto un finanziamento ad OS, si erano resi Pt_1 inadempienti;
il credito nei loro confronti era stato oggetto di plurimi trasferimenti fino a pervenire all'odierna Funzionaria procedente;
peraltro, sia che sono iscritte nell'Albo di cui all'art. 106 TUB. CP_2 CP_4
Concludeva quindi perchè venisse respinta l'opposizione proposta dalla sig.ra , in quanto basata su ragioni oppositive infondate. Pt_1
2. Svolgimento del processo
Il procedimento, radicato su tali opposte prospettazioni, è dapprima oggetto di conversione nelle forme semplificate (decreto 21.1.25) e poi istruito in via esclusivamente documentale dopo l'emissione di ordinanza in data 3.2.25 con cui veniva respinta la richiesta di sospensione dell'esecutorietà del titolo.
Senza ulteriore attività acquisitiva, la causa passava in decisione all'udienza del 6.5 u.s. sulle conclusioni ivi confermate dalle parti, nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con riserva del deposito del provvedimento conclusivo nel termine di legge.
3. Esame dei motivi di opposizione
La disamina delle ragioni oppositive, già sommariamente enunciata nell'ordinanza che ha negato la sospensiva richiesta dall'opponente, viene di seguito sviluppata seguendo la cadenza argomentativa della parte opponente.
Preliminarmente si tenga presente, in linea di fatto, la seguente sequenza di trasferimenti, ricostruita tramite le produzioni documentali della parte opposta
(produzioni da 4 a 22). Si rinvia alla precisa ricostruzione dei rapporti rilevanti di cui alle pagg.
2-4 della comparsa di risposta, da intendersi qui richiamate: si consideri che il credito monitorio a fondamento della prospettata esecuzione non
è contestato, ma si tratta piuttosto di comprendere quale sia l'odierno legittimato a riscuoterlo, dopo una rilevante serie di cessioni intervenute nell'ultimo decennio.
Il 27.1.2015 l'originaria mutuante OS AT cedeva il proprio credito a successivamente ha conferito mandato alla Parte_3 CP_4 CP_5
[...] [...
[...]
(iscritta all'albo degli intermediari ex art. 106 TUB) di realizzare
[...] attività di gestione e recupero crediti, con possibilità di sub delega. La è stata incorporata da (iscritta all'albo delle CP_5 CP_6 banche ex art 13 TUB), che ha subdelegato ad (odierna convenuta) la CP_1 gestione ed il recupero del credito ceduto.
In tale qualità, ha inviato le comunicazioni di costituzione in mora e CP_1 diffida al pagamento ai mutuatari e a e, di seguito, ha curato Parte_2 Pt_1
l'ingiunzione alla sig.ra al pagamento della somma di euro 45.129,89 in Pt_1 solido con il , notificando decreto ingiuntivo n. 2647/2017 in data Parte_2
6.9.2017 emesso in favore di . Parte_3
In un secondo tempo, l'acquirente ha ceduto il credito a , CP_4 CP_3 che a sua volta ha ceduto a il credito vantato;
quest'ultima società – CP_2 come già le precedenti danti causa - ha conferito mandato alla per CP_5 le attività di gestione e recupero credito e nuovamente ha CP_5 subdelegato per tale compito. Controparte_1
Ciò premesso, il primo motivo oppositivo ha natura processuale e riguarda l'asserita omissione di notifica del titolo esecutivo, costituito nella specie da decreto ingiuntivo;
omissione, da cui discenderebbe la prescrizione del credito portato in precetto.
Dalle evidenze documentali della parte opposta si apprende però che il decreto ingiuntivo in questione è stato notificato alla sig.ra fin dal Pt_1
6.09.2017: la debitrice non ha proposto opposizione per cui il decreto è diventato esecutivo in data 6.3.2018, con la conseguenza che si è formato il giudicato sia sull'esistenza del credito, che sull'inesistenza di fatti impeditivi rispetto alla riscossione coattiva. Di conseguenza, non vi è carenza di conoscenza del titolo esecutivo e non è maturata alcuna prescrizione.
La prima doglianza di merito è rubricata come “inesistenza della pretesa esecutiva”, in quanto in tesi dell'opponente la riscossione del credito dovrebbe essere effettuata da soggetto iscritto all'Albo degli intermediari finanziari (art. 2 L. 130/1999); nel caso di specie sia la che la Banca Finanziaria CP_2
Internazionale né la risulterebbero iscritte all'albo ex art. 106 TUB. CP_1
L'insussistenza della iscrizione all'albo previsto dall' art. 106 T.U.B. – continua la - atteso il carattere di norma imperativa di tale disposizione - Pt_1 determina la nullità degli atti esattivi compiuti dalla società sprovvista di tale requisito, pertanto la convenuta non potrebbe riscuotere i crediti oggetto di cessione.
Il motivo è infondato per le ragioni in diritto già più che convincentemente riassunte nella decisione della Corte di Cassazione Sez. III;
18.3.2024 n. 7243 est. in cui si è esclusa la valenza invalidante Parte_4 dell'omessa iscrizione in questione. Più radicalmente, il motivo va disatteso a
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monte in quanto la convenuta ha dato dimostrazione documentale dell'iscrizione nel registro di cui si discute di entrambe le cessionarie e CP_4 CP_2
(doc. 23).
Il secondo motivo oppositivo prende le mosse dal rilievo che l'asserito credito azionato dalla controparte è stato oggetto di una serie di cessioni c.d. “in blocco” tutte effettuate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 Legge n. 130/1999 e art. 58 T.U.B., cioè nell'ambito di operazioni di c.d.
“cartolarizzazione” dei crediti. Le suddette cessioni sarebbero state (in)validamente notificate/comunicate mediante la sola pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale ex art. 58, comma 4, della L. n. 385 del 1.9.1993 (T.U.B.).
Le ulteriori doglianze sono strettamente collegate a tale prospettazione negativa, in quanto si assume l'omessa dimostrazione che il credito vantato rientri nell'operazione delle cessioni in blocco, come invece richiesto dalla
Cassazione con ordinanza n. 24798 del 5.11.2020: il credito azionato da controparte è stato infatti oggetto di cessioni in blocco, in particolare da a e da quest'ultimo a . A ciò Parte_3 CP_7 CP_2 si aggiungerebbe la mancanza di elementi per identificare con precisione il credito all'interno del blocco di cessioni;
posto che invece la parte che agisce come successore del creditore originario ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in tale operazione (Cassazione n. 4277 del 10.02.2023).
A tali contestazioni, la convenuta obietta che l'art. 58 TUB e le disposizioni sulla “cartolarizzazione” dei crediti in sofferenza di cui alla L. 130 del 1999 richiedono un unico requisito: che la Banca cedente dia notizia dell'avventa cessione tramite iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, essendo quindi sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta stessa. Inoltre, la giurisprudenza ha affermato che la cessione del credito si perfeziona con il mero consenso tra cedente e cessionario senza che sia necessario l'assenso del debitore ceduto (in termini, Cassaz. N. 22280/2010); e, infine, la notifica della cessione del credito può essere effettuata in forma libera anche con notifica del decreto ingiuntivo.
Ciò premesso, ritiene lo scrivente che tutte le riferite ragioni oppositive, riconducibili in sostanza alla problematica della legittimazione attiva della società che ha notificato il precetto, siano infondate per i motivi convincentemente esposti dalla creditrice convenuta.
Le cessione del credito in sofferenza che qui rileva – pacifico essendo l'inadempimento attestato dall'ingiunzione esecutiva rispetto all'originario mutuo – è stata oggetto di conoscenza sia delle prescritte comunicazioni sulla
Gazzetta ufficiale, ma anche successivamente mediante la notificazione del decreto ingiuntivo, il quale recepisce il ricorso monitorio che dava atto della
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serie di trasferimenti e deleghe di funzioni riscossive esposte in premessa in riferimento al primo cessionario mentre grazie alla notifica del CP_4 precetto opposto, si realizza quel “quid pluris” informativo circa identità di cedente e cessionario, che parte della giurisprudenza ritine necessaria per integrare il trasferimento del credito: nella specie, il passaggio del rapporto obbligatorio da MARTE a con le procure gestorie finali a CP_2
. CP_1
La conseguenza delle precedenti considerazioni in punto di legittimazione all'azione esecutiva è che le parti debitrici dovevano ritenersi edotte mediante tali atti circa l'identità attuale del procedente legittimato a recuperare i pagamenti omessi: in linea astratta, attraverso le pubblicazioni ufficiali sulla
Gazzetta; in concreto e nello specifico, grazie agli atti di impulso esecutivo loro notificati.
4. Conclusioni – Spese – Dispositivo
Per le ragioni sopra evidenziate, non vi è possibilità di accogliere l'odierna opposizione sotto alcuno dei profili esposti dalla , la quale è Pt_1 conseguentemente tenuta all'onere di rifondere le spese processuali.
La sequenza complicante delle plurime cessioni e deleghe di funzioni, e il fatto che la problematica di cui all'art. 106 TUB abbia trovato soluzione solo con decisione recente del giudice di legittimità, induce a contenere nei minimi tariffari i compensi previsti dal pertinente scaglione tariffario, escludendo la fase istruttoria che non ha avuto pratico seguito, come da sottostante prospetto:
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o difesa rigettata, RESPINGE l'opposizione a precetto proposta dalla parte . Pt_1
Dichiarando proseguibile l'azione esecutiva per le somme portate nel precetto opposto.
Condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in euro 4217 per compensi professionali, oltre a spese a forfait 15%,
IVA e CPA come per legge.
Genova, 14 maggio 2025
Il Giudice U. des.
Dr. Roberto Braccialini
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