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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/04/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1841/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1841/2024 promossa da:
(C.F./P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
(C.F./P.IVA e C.F./P.IVA ), tutti con il P.IVA_2 OP P.IVA_3
patrocinio degli avv.ti Marco GIACOMUCCI e Michele RICCI
APPELLANTI contro
C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Alberto VOLTAN Controparte_3 P.IVA_4
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di MO n. 1707/2024, pubblicata in data
11/06/2024; materia: Altri contratti atipici.
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Controparte_1 OP
[...]
pagina 1 di 14 “Voglia l'ecc. ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, domanda o eccezione reietta - in riforma dell'impugnata sentenza, n. 1707/2024 R.Sent., pronunciata dal Tribunale di MO, nella causa inter partes n. 8344/2021 R.G., depositata in cancelleria e pubblicata l'11 giugno 2024, Rep. 2360/2024 dell'11 giugno 2024 e notificata alle appellanti il 13 giugno 2024:
− in accoglimento delle conclusioni rassegnante dalle convenute - appellanti nella comparsa di costituzione e risposta, accertata e dichiarata l'inefficacia / invalidità ex art. 1341, 2° comma c.c. delle clausole che stabiliscono patti di esclusiva e di non concorrenza inserite negli accordi di cooperazione per la messa in opera di progetti di assegnazione datati gennaio CP_3
2020 (doc. 7, 8, 9) del fascicolo di parte attrice – e, specificamente, delle clausole 3)
“riservatezza” e 4) “esclusiva progetti contenute in tali accordi - non essendo le CP_3 stesse state specificamente approvate per iscritto dalle convenute, respingere e disattendere in toto le domande avanzate dall'attrice / appellata, nell'atto di citazione nei Controparte_3 confronti delle convenute / appellanti, e OP Controparte_1
poiché infondate in fatto e in diritto;
Parte_1
− confermare, comunque, il capo dell'impugnata sentenza del Tribunale di MO con cui è stata respinta la domanda avanzata dall'attrice / appellata, , nell'atto di citazione, di Controparte_3 condanna della convenuta / appellante, al pagamento della penale di OP
€ 100.000,00 prevista nell'accordo di cooperazione datato gennaio 2020 (doc. 8 del fascicolo di parte attrice), dovendo ritenersi tale accordo di cooperazione del tutto inefficace / invalido ex artt. 1398 e 2475 bis c.c. nei confronti di tale convenuta – appellante;
− con vittoria di spese e compensi di lite, determinati a norma del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 e ss. modifiche, rimborso forfettario 15% spese generali ex artt. 13, 10° comma L. 247/2012 e 2,
2° comma D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, I.V.A. 22% e C.P.A. 4% come per legge e di C.T.U. di questo e del pregresso grado di giudizio;
− in subordine, disporre, a norma dell'art. 92, 2° comma c.p.c., la compensazione, quantomeno parziale, nella misura di 1/2 (un mezzo), oppure nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, delle spese di lite e di C.T.U. del giudizio di primo grado fra l'attrice / appellata, e la convenuta / appellante, con vittoria di spese e compensi Controparte_3 OP di lite sostenute da tale appellante, determinati a norma del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 e ss. modifiche, rimborso forfettario 15% spese generali ex artt. 13, 10° comma L. 247/2012 e 2, 2° comma D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, I.V.A. 22% e C.P.A. 4% come per legge, relativamente al presente grado di giudizio”.
Per Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta in quanto inammissibile, infondata in fatto e diritto e come tale non provata nel merito: respingere l'avverso appello e per l'effetto confermare la sentenza resa dal Tribunale di MO n. 1707/24 nel giudizio RG. 8344/21 e pubblicata in data 11/06/2024; in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
pagina 2 di 14 Con sentenza n. 1707/2024, pubblicata in data 11/06/2024, il Tribunale di MO, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Controparte_3 Parte_1 [...]
e per l'accertamento dell'inadempimento - da parte delle CP_1 OP
convenute - degli accordi di cooperazione e del contratto di transazione stipulati con l'attrice nel 2020 e per la condanna delle convenute al pagamento delle penali contrattualmente previste, accoglieva in parte la domanda e condannava: 1) e in via Parte_1 Controparte_1 OP
tra loro solidale, a pagare a a titolo di penale prevista dal contratto di transazione, la Controparte_3
complessiva somma di euro 100.000,00, oltre interessi;
2) e a Parte_1 Controparte_1
pagare a a titolo di penale prevista dagli accordi di cooperazione, la somma di euro Controparte_3
Contr 100.000,00 ciascuna, oltre interessi;
3) e in Parte_1 CP_1 OP via tra loro solidale, a rifondere a le spese processuali, liquidate in complessivi € Controparte_3
2.749,65 per anticipazioni relative a contributo unificato, marca e compenso della consulente di parte ed € 22.457,00 per compensi, ponendo altresì le spese di C.T.U. in via definitiva a carico delle convenute condannandole, in via tra loro solidale, a rifondere a l'importo di € 2.410,43, da CP_3 quest'ultima anticipato, a tale titolo, in corso di causa.
2. Il giudizio di primo grado
conveniva dinanzi al Tribunale di MO Controparte_3 Parte_1 Controparte_1
e per la condanna delle convenute al pagamento delle penali previste
[...] OP
dagli accordi di cooperazione e dall'atto di transazione stipulati inter partes nel 2020 a fronte dell'inadempimento degli obblighi là previsti e, in particolare, delle clausole contrattuali relative agli obblighi di riservatezza e di esclusiva.
Si costituivano in giudizio le convenute chiedendo il rigetto delle domande attoree. Le setesse deducevano al riguardo che: non avevano mai stipulato con né la transazione del 21 aprile CP_3
2020, né gli accordi del gennaio 2020 di cooperazione e di riservatezza per la messa in opera di progetti assegnati a di cui disconoscevano le sottoscrizioni;
le clausole di riservatezza e di esclusiva CP_3
contenute nei precitati contratti dovevano considerarsi inefficaci/invalide in quanto vessatorie e non specificamente approvate per iscritto in violazione dell'art. 1341, co. 2, c.c.; l'attrice non aveva fornito la prova degli illeciti contestati alle convenute;
l'accordo di cooperazione stipulato tra e CP_3
era inefficace/invalido ex artt. 1398 e 2475 bis c.c. in quanto sottoscritto dal Sig. OP
che, alla data di stipula del medesimo accordo, non rivestiva più la carica di CP_4
amministratore unico di OP pagina 3 di 14 Nel corso del giudizio veniva disposta la TU grafologica richiesta dall'attrice e venivano assunte le prove per interrogatorio formale e testi dedotte dalle parti.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale emanava la sentenza n. 1707/2024 con cui accoglieva parzialmente le domande attoree sulla scorta delle seguenti motivazioni:
• la TU aveva accertato la riconducibilità delle sottoscrizioni presenti negli accordi di gennaio
2020 ai sig.ri quanto alle scritture attribuite alle società e a CP_4 Parte_1
e quanto alla scrittura attribuita alla società OP CP_5 CP_1
. La scrittura privata di cui alla transazione del 21/04/2020 doveva comunque ritenersi
[...]
riconducibile alle tre società convenute, sebbene le relative sottoscrizioni fossero state ritenute apocrife dal TU, poiché: la stessa perizia calligrafica ne aveva attestato la conformità alle firme, non disconosciute, apposte su altri documenti di comparazione prodotti in giudizio;
le sottoscrizioni apposte sulla transazione erano accompagnate dall'apposizione dei timbri delle società convenute che ne confermavano ulteriormente la provenienza;
l'atto di transazione recante le firme dei legali rappresentanti delle convenute era stato trasmesso all'attrice a mezzo
PEC del 21/04/2020 proveniente da il che attestava la provenienza certa, Parte_1 quanto meno da del documento e l'accettazione del relativo contenuto;
tutte Parte_1 le convenute avevano emesso le note di credito previste dall'art. 3 dell'accordo transattivo, con ciò confermando l'adesione al medesimo accordo;
• le clausole 2 e 3, sul patto di esclusiva e di non concorrenza, contenute nei tre accordi di cooperazione sottoscritti tra le parti nel gennaio 2020 non potevano considerarsi vessatorie ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c. poiché l'identità del relativo contenuto non costituiva di per sé prova dell'utilizzo di uno schema predisposto per servire ad una serie indefinita di rapporti, quanto piuttosto della gestione unitaria dei rapporti con le tre società, come emerso anche in sede testimoniale. Inoltre, l'espressione “condizioni generali” contenuta in ciascun contratto non poteva considerarsi determinante ai fini dell'applicazione dell'art. 1341 c.c. non essendo stato dimostrato che le singole clausole contrattuali non potessero essere negoziate o modificate in caso di dissenso della singola controparte;
• l'accordo di cooperazione stipulato tra e nel gennaio del CP_3 OP
2020 era privo di efficacia in quanto sottoscritto da che, a far data dal 2018, non CP_4
rivestiva più il ruolo di Amministrare Unico della OP
• le condotte contestate dall'attrice, consistenti nella violazione delle clausole di riservatezza e pagina 4 di 14 non concorrenza contenute negli accordi di cooperazione e nell'art. 4 dell'atto di transazione, erano state accertate in corso di causa dato che dall'istruttoria espletata era emerso che le convenute avevano divulgato al sig. ex dipendente di notizie sulla Persona_1 CP_3
tipologia di lavori che stavano eseguendo sul cantiere GU di NO LI (che il Per_1
aveva visitato abusivamente), mentre e avevano operato, OP Controparte_1
quali subappaltatrici di Gecko Sas di sui cantieri GU presso Persona_2
Valdichiana Village, Franciacorta Village, Palmanova Village e Mantova Village, senza darne preventiva comunicazione a e, dunque, in violazione del patto di non concorrenza. CP_3
3. L'appello Contr La sentenza è stata impugnata da e che ne Parte_1 CP_1 OP
hanno chiesto la riforma integrale, previa sospensione, per i seguenti motivi:
1) il Tribunale avrebbe errato nel ricondurre agli amministratori delle convenute le sottoscrizioni della transazione dell'aprile 2020 dato che il TU aveva ritenuto tali firme “indiscutibilmente” apocrife dopo averle confrontate con le firme vergate in sua presenza. Inoltre, il giudice non avrebbe potuto attestare l'autenticità della transazione sulla base degli elementi indiziari indicati in sentenza poiché
l'art. 1967 c.c. richiede la forma scritta ad probationem per la transazione, sicché l'esistenza di tale contratto non può essere dimostrata mediante la prova testimoniale, né per presunzioni;
2) la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui ha escluso che gli accordi di cooperazione non costituissero dei contratti per adesione sia perché nell'incipit dei contratti è riportata la dicitura
“condizioni generali”, che applicherebbe indistintamente a tutte le imprese cui affida opere CP_3
in appalto, sia perché i tre contratti sarebbero stati stipulati mediante moduli contrattuali del tutto identici, unilateralmente predisposti da e non modificabili o negoziabili. Inoltre, le clausole CP_3
di riservatezza e di esclusiva, contenute negli artt. 3 e 4 degli accordi di cooperazione sarebbero pacificamente vessatorie e, pertanto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto in ogni caso dichiararne l'inefficacia in quanto non specificamente approvate per iscritto, in violazione dell'art. 1341, co. 2, c.c.;
3) il Tribunale avrebbe errato nel ritenere provati gli inadempimenti dedotti da sia quanto CP_3 alla violazione dell'obbligo di non contrarre con la concorrenza, sia con riguardo all'obbligo di riservatezza.
Ciò in quanto dall'istruttoria sarebbe emerso che GU aveva affidato l'esecuzione di lavori in una serie di cantieri alla Gecko Sas di TI SC, competitor di e non già direttamente a CP_3
che sarebbe intervenuta su tali cantieri come mera subappaltatrice. Il che Parte_1
pagina 5 di 14 escluderebbe in radice la sussistenza di qualsivoglia concorrenza sleale perpetrata da tale società ai danni di Peraltro, non avrebbe fornito alcuna prova circa la violazione CP_3 CP_3 dell'obbligo di riservatezza attesa la mancata indicazione nell'atto di citazione della tipologia di notizie
“riservate” che sarebbero state rivelate e dei soggetti ai quali sarebbero state riferite le notizie riservate;
4) con il quarto motivo si contesta la decisione del Tribunale di condannare in OP
solido con le altre società al pagamento delle spese di lite e di TU;
spese che, invece, avrebbero dovuto essere, quanto meno, parzialmente compensate, ex art. 92, co. 2, c.p.c., a fronte dell'accoglimento della eccezione relativa alla inefficacia del contratto stipulato tra e CP_3 [...] ed in ragione del fatto che la TU ha accertato l'apocrifia della apparente firma apposta CP_2
dalla sig.ra sulla transazione. CP_6
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e Controparte_3
in diritto.
Con ordinanza n.1702/2024 è stata disposta la sospensione dell'esecutività della sentenza gravata, in quanto ritenuto sussistente il requisito del periculum.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
4. Decisione
4.1 Il primo motivo di appello è infondato.
Va premesso che l'esito di una perizia calligrafica non è vincolante per il giudice che ha il potere/dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale e il comportamento complessivo tenuto dalla parte cui la sottoscrizione sia attribuita, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità, dato che la consulenza tecnica sull'autografia di una scrittura privata disconosciuta da un lato non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, come si desume dalla formulazione dell'art. 217 c.p.c., dall'altro non è suscettibile di conclusioni obiettivamente certe, tenuto conto del carattere irripetibile della forma della scrittura umana (cfr. Cass. sent. n. 15686/2015).
Tali principi restano fermi anche in presenza di una transazione avente ad oggetto rapporti obbligatori poiché la forma scritta, di cui all'art. 1967 c.c., è richiesta solo allorquando la transazione abbia ad oggetto controversie relative a rapporti giuridici concernenti beni immobili, diritti reali immobiliari o altri rapporti assimilati. In ragione di quanto precede, la Cassazione ha già avuto modo di affermare che pagina 6 di 14 “l'esistenza del mandato a transigere e della ratifica di transazioni aventi ad oggetto controversie relative a rapporti obbligatori, per i quali non è richiesta la forma scritta, può essere desunta da elementi presuntivi e per quanto riguarda la ratifica anche da facta concludentia, quale il comportamento del dominus negotii, che dimostri l'approvazione dell'operato di chi abbia agito a suo nome pur in assenza di poteri rappresentativi” (Cass. sent. 10456/2003; Cass. sent. n. 1181/2012).
Ciò detto, venendo al caso di specie si osserva che il doc. 10, prodotto da e disconosciuto CP_3 dalle appellanti, è denominato “scrittura privata di transazione” datata 21.4.2020. Con tale atto e le società e hanno transatto la CP_3 Parte_1 Controparte_1 OP
controversia insorta con riferimento alla emissione, da parte delle citate società, di alcune fatture nel dicembre del 2019 e nel gennaio del 2020. Da tale atto risulta, infatti, che le parti hanno definito l'ammontare degli importi effettivamente dovuti alle appellanti con riferimento alle prestazioni di cui alle citate fatture, nonché gli importi da defalcare mediante l'emissione di apposite note di credito, come dettagliato nell'allegato A della transazione.
La scrittura privata riporta, in calce al testo della transazione e degli allegati, il timbro delle società
e con l'apposizione di una firma su ogni Parte_1 Controparte_1 OP
timbro.
Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta altresì che la transazione, recante i timbri societari e le sottoscrizioni, unitamente alle note di credito, emesse da e da OP Controparte_1
in data 21/04/2020 e di importo pari a quello indicato nell'allegato A, furono trasmesse a CP_3
tramite la PEC di (doc. 14 . Parte_1 CP_3
Ne consegue che le appellanti hanno inequivocabilmente dato esecuzione alla transazione e, dunque, a fortiori, ne hanno accettato il contenuto, come emerge dalla apposizione dei timbri societari sulla transazione, dalla emissione delle note di credito di cui all'art. 3 della transazione, dall'inoltro della transazione tramite la PEC di e dalla consegna a dell'originale della Parte_1 CP_3
transazione da parte del legale rappresentante di (sig. , come Parte_1 CP_4
riconosciuto dalle stesse appellanti (cfr. atto di appello, pag. 8).
Né risultano contraddire quanto sopra le argomentazioni offerte dalle tre società in merito alle note di credito, ovvero che “in seguito le tre Società ebbero ad emettere nuovamente, nel maggio 2020, le medesime fatture oggetto delle suddette note di credito nei confronti della ” come Controparte_3 risulterebbe dall'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo pendente dinanzi al Tribunale di
Forlì R.G. 2852/2021 (cfr. atto di appello, pag. 9, primo cpv), poiché da tale atto - richiamato dalle pagina 7 di 14 appellanti e prodotto da sub. doc.
5 - risulta che le fatture oggetto delle note di credito furono CP_3
sì riemesse ma non nel maggio 2020, bensì nel maggio del 2021 ossia, stando a quanto ivi dichiarato da dopo che quest'ultima aveva minacciato l'applicazione delle penali previste per la CP_3
violazione del patto di esclusiva da parte delle appellanti. Il che conferma che le note di credito del
21/04/2020 sono state emesse in esecuzione dell'accordo transattivo di pari data.
Ebbene, a fronte degli elementi sopra riportati, il semplice - eventuale - fatto che le firme apposte in calce alla transazione, in sovrapposizione ai timbri delle tre appellanti, non appartengano - in tutto o in parte - ai rispettivi legali rappresentanti, non appare fatto idoneo e sufficiente a privare tale accordo di validità ed efficacia.
Né appare necessario accertare in questa sede se la persona che ha posto la propria firma in calce alla transazione abbia effettivamente avuto i poteri necessari per compiere detto atto giuridico oppure ne fosse - anche solo in parte - sprovvista, posto che, anche qualora il sottoscrittore abbia agito sì in nome e per conto delle appellanti, ma come falsus procurator perché non investito dalle rappresentate dei relativi poteri, in ogni caso dev'essere tutelata la buona fede del terzo contraente ( , in CP_3
presenza di colpa delle rappresentate ( e . Parte_1 Controparte_1 OP
Infatti, “Il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza, allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante a norma dell'art.
1393 c.c., non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. In relazione a tale principio, spetta al giudice di merito accertare se, riguardo alle circostanze obiettive del caso concreto, il comportamento tenuto dal rappresentante sia stato tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento sulla corrispondenza della situazione reale a quella apparente” (Cass Civ Sez III, 22 luglio 2010, n 17243).
Ora, nel caso di specie ricorrono sia il requisito della buona fede del terzo, sia il requisito della colpa delle società rappresentate. Sotto il primo profilo si osserva come atteso che le firme furono CP_3
apposte sui timbri recanti la ragione sociale, la sede e la partita IVA delle tre controparti, deve aver ragionevolmente posto affidamento sulla circostanza che le stesse provenissero da soggetti provvisti di regolare potere di rappresentanza, tenuto conto, peraltro, che la transazione fu trasmessa dapprima a mezzo PEC della - unitamente alle note di credito emesse da e Parte_1 Controparte_1
pagina 8 di 14 da in conformità a quanto concordato in via transattiva - e successivamente fu OP
consegnata in originale a dal sig. legale rappresentante di CP_3 CP_4 Parte_1
Sotto il secondo profilo si sottolinea che, se le appellanti hanno eventualmente lasciato il timbro dell'impresa nella disponibilità di altri soggetti (quali dipendenti, soci, collaboratori) privi del potere di rappresentare le società, hanno colposamente ingenerato l'affidamento del terzo circa l'effettiva validità ed efficacia del documento sottoscritto per accettazione.
Ne consegue che la transazione de qua deve considerarsi riconducibile alla volontà delle odierne appellanti, nonché valida ed efficace tra le parti.
4.2 Il secondo motivo è del pari infondato.
Il fatto che gli accordi di cooperazione sottoscritti tra le appellanti e siano di identico CP_3
contenuto non è circostanza idonea a dimostrare l'esistenza di un contratto per adesione, ma solo che i rapporti tra le parti sono stati regolati sulla base di identiche pattuizioni. Il che pare logico e coerente nel caso di specie, ove si consideri che: le appellanti sono tra di loro legate da stretti vincoli familiari, dato che il legale rappresentante di (sig. è fratello della Sig.ra Parte_1 CP_4 CP_6
che, a sua volta, è legale rappresentante di e moglie del Sig. legale OP CP_5
rappresentante di;
svolgono tutte la stessa attività, come risulta dalle visure camerali Controparte_1 prodotte dall'appellata (docc. 1, 2 e 3 , e spesso erano chiamate a lavorare CP_3
contemporaneamente su uno stesso cantiere affidato da come è accaduto nel caso della CP_3
ristrutturazione dello store di a Roma (cfr. docc. 3, 4 e 5 appellanti) o della ristrutturazione Per_3 dello store GU presso l'outlet di Serravalle (docc. 29, 30 e 31 . Non vi erano, quindi, CP_3
motivi per differenziare le condizioni di fornitura da applicare alle tre società.
Neppure la circostanza per cui i tre contratti di collaborazione rechino nell'intestazione la dicitura
“condizioni generali di fornitura” risulta di per sé idonea a dimostrare l'applicabilità dell'art. 1341, 2° comma, c.c., invocato: la norma in esame trova applicazione soltanto in presenza di condizioni generali di contratto utilizzate per disciplinare una serie indefinita di rapporti contrattuali;
così come non è sufficiente, a tal fine, l'eventuale circostanza per cui sia stata soltanto a predisporre il testo CP_3 contrattuale. Infatti, come chiarito dalla Corte di Cassazione, “per potersi configurare l'ipotesi contemplata nel secondo comma dell'art. 1341 cod. civ. in tema di condizioni generali di contratto, non
è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contratto al quale l'altra parte ha prestato adesione, ma occorre che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano determinate, mediante appositi strumenti (moduli o formulari) in vista dell'utilizzazione per una serie
pagina 9 di 14 indefinita di rapporti” (cfr. Cass. sentenza n. 4241/03); ancora: “La mera predisposizione, da parte di uno dei contraenti, del contenuto contrattuale è del tutto insufficiente a giustificare l'automatica applicazione al regolamento contrattuale della tutela apprestata negli artt. 1341 e 1342 cod. civ., occorrendo, in aggiunta, che tale regolamento risulti predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti, sicché la conclusione del contratto, da parte del contraente diverso dal predisponente, risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul contenuto del contratto, potendo egli soltanto scegliere se stipulare o meno” (cfr. Cass. ord. n. 17073/13).
Nel caso di specie le odierne appellanti, che ne erano onerate, non hanno in alcun modo dimostrato che il testo degli accordi di cooperazione stipulati nel gennaio 2020 ricalcassero un modulo contrattuale predisposto da al fine di regolare una serie indefinita di rapporti. Ne consegue che non CP_3 sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1341, co. 2, c.c., e risulta ultronea ogni indagine circa la natura “vessatoria” o meno delle clausole di cui agli artt. 3 e 4 degli accordi di cooperazione.
4.3. Anche il terzo motivo non merita accoglimento.
Gli artt. 3 e 4 dell'accordo di cooperazione, denominati rispettivamente “Riservatezza” ed “Esclusiva progetti , stabiliscono quanto segue: CP_3
- “Non potrete comunicare a persone non dipendenti dalla nostra Azienda alcuna informazione concernente la natura tecnica, commerciale ed economico-finanziaria relativa alla collaborazione tra
e la Vostra società e relativa a in generale. E' inoltre assolutamente CP_3 CP_3
vietato prendere accordi con i clienti Più precisamente, ogni incarico, istruzione e CP_3
autorizzazione ad operare dovrà essere impartito da personale Tutto il materiale CP_3
progettuale relativo ai progetti assegnati da resta di esclusiva proprietà CP_3 CP_3
Ogni e qualsivoglia utilizzo di tutto il materiale creativo-progettuale non autorizzato per iscritto da
è assolutamente vietato” (art. 3. “Riservatezza”); CP_3
- “Per tutti i progetti assegnati da la Vostra società, unitamente a qualsiasi altra società CP_3
da Voi partecipata, collaborerà in esclusiva con la società Qualora la Vostra società, CP_3
unitamente a qualsiasi altra società da Voi partecipata, intenda collaborare su progetti di nostra assegnazione con altre società, direttamente o indirettamente concorrenti di oppure CP_3
direttamente con le società proprietarie dei marchi a cui i progetti si riferiscono, la Vostra società, unitamente a qualsiasi altra società da Voi partecipata, dovrà preventivamente informare per iscritto che valuterà se autorizzare la parziale abolizione dell'esclusiva. L'autorizzazione dovrà CP_3 essere concessa per iscritto” (art. 4. “Esclusiva progetti ”). CP_3
pagina 10 di 14 La violazione, da parte di ciascun subappaltatore, delle clausole sopra riportate è sanzionata, all'art. 6 degli accordi in questione, con la penale di € 100.000.
L'obbligo di riservatezza è stato poi ribadito dall'art. 4 della transazione del 21/04/2020 in base al quale le appellanti si sono impegnate “ora per il futuro e senza termine temporale a non divulgare a terzi e/o società concorrenti di qualsivoglia notizia e riferimento sui lavori commissionati da CP_3 sulle modalità di relativo svolgimento e sul soggetto destinatario delle prestazioni” pena il CP_3 pagamento di una penale di € 100.000,00.
Le norme in questione sono chiare nel vietare, da un lato, la divulgazione a soggetti non dipendenti da o a società concorrenti di di qualsivoglia informazione (di natura tecnica, CP_3 CP_3 commerciale o economico/finanziaria) relativa all'attività svolta in generale da o appaltata da CP_3 quest'ultima alle appellanti (con particolare riferimento alle modalità di svolgimento dei lavori e al soggetto destinatario delle prestazioni), dall'altro, la collaborazione con competitor di su CP_3
progetti assegnati alla stessa ed indicati negli accordi di cooperazione, che includono CP_3
GU, o con le società proprietarie dei marchi cui si riferiscono i citati progetti.
Tanto premesso, dagli atti di causa e dall'istruttoria espletata in primo grado emerge che:
a) le odierne appellanti, affidatarie dei lavori di ristrutturazione del negozio GU presso il LI di NO (come confermato dai rispettivi legali rappresentanti nel corso dell'interrogatorio formale), consentirono l'accesso abusivo del sig. presso il predetto cantiere che, stando a quanto CP_7
dichiarato dalla appellata e non smentito dalle controparti, fu assegnato da GU a CP_3 nell'ottobre 2020 per la realizzazione in Italia del primo negozio con il nuovo Retail concept del brand, denominato “Galeria” destinato ad essere replicato in tutti gli altri punti vendita di GU. L'indebita presenza del sig. presso il cantiere di NO è stata testimoniata da ex dipendente Per_1 CP_8
delle appellanti, che era presente in loco, insieme ai legali rappresentanti di e Parte_1 [...]
, la sera in cui il visitò il cantiere ed è stata confermata dal teste dipendente CP_1 Per_1 Tes_1 di che ha dichiarato di aver appreso tale circostanza “da alcuni fornitori nonché dal sig. CP_3
, oltre a non essere stata smentita da nessuno dei testi citati dalle appellanti;
CP_8
b) le appellanti hanno successivamente eseguito in subappalto, tra marzo e giugno 2021, per conto di
GECKO s.a.s. di i lavori di ristrutturazione dei punti vendita GU, cliente di Persona_2
presso gli outlet di Valdichiana, Palmanova, Franciacorta e Mantova. La partecipazione di CP_3
e all'esecuzione dei predetti lavori risulta dalle dichiarazioni Controparte_1 OP
rese dai legali rappresentati delle medesime società in sede di interrogatorio formale e dalla pagina 11 di 14 testimonianza resa dal legale rappresentante di GECKO s.a.s. di TI SC, mentre la partecipazione anche di emerge dalla prospettazione delle stesse appellanti, che Parte_1 nell'atto introduttivo del presente giudizio d'appello hanno ammesso che tale società è intervenuta sui cantieri di Valdichiana, Franciacorta, Palmanova e Mantova quale subappaltatrice della ditta Gecko
s.a.s. (cfr. atto di appello pag. 15).
Da quanto sin qui riportato discende che le odierne appellanti hanno violato: i) l'obbligo di riservatezza, poiché hanno divulgato al sig. - ovvero ad un ex dipendente di che Per_1 CP_3 quest'ultima aveva citato in giudizio nel settembre del 2020 per atti di concorrenza sleale (doc. 4
- notizie sui lavori che stavano eseguendo per conto dell'appellata (ovvero la CP_3 ristrutturazione e l'allestimento del negozio del LI di NO secondo il nuovo Retail concept
“Galeria”) e gli hanno addirittura consentito l'accesso al cantiere pur sapendo che tale condotta violava i patti assunti con tanto è vero che il sig. si raccomandò con il teste CP_3 Tes_2 CP_8
(all'epoca dipendente delle appellanti) “di non dire a nessuno di circa il fatto che
[...] CP_3
era entrato nel cantiere e lavorava con noi”; ii) l'obbligo di esclusiva, poiché non hanno mai Per_1 chiesto ed ottenuto da l'autorizzazione all'esecuzione in subappalto dei lavori di CP_3
ristrutturazione ed allestimento dei punti vendita GU, cliente di presso gli outlet di CP_3
Valdichiana, Palmanova, Franciacorta e Mantova, a nulla rilevando la circostanza che tali lavori fossero stati appaltati a GECKO s.a.s. di TI SC e non già direttamente alle appellanti, poiché l'art. 4 della transazione vieta esplicitamente anche la collaborazione “con altre società, direttamente o indirettamente concorrenti di ” su progetti assegnati a quest'ultima. CP_3
Anche il presente motivo è, dunque, infondato.
4.4. E' invece parzialmente fondato il quarto motivo di appello
Il Tribunale di MO nella sentenza gravata, accogliendo la relativa eccezione, ha riconosciuto l'inefficacia dell'accordo di cooperazione stipulato tra e nel gennaio 2020 CP_3 OP in quanto sottoscritto da colui che, al momento della stipulazione dell'accordo, non ricopriva il ruolo di legale rappresentante della società. Conseguentemente, il Tribunale ha respinto la domanda attorea di di condanna di al pagamento della penale di € 100.000,00 prevista CP_3 OP dall'art. 6 del citato contratto in caso di violazione delle clausole di riservatezza e di esclusiva di cui al medesimo contratto, mentre ha condannato al pagamento, in solido con OP Pt_1
e , dell'importo di € 100.000,00 per la violazione dell'obbligo di
[...] Controparte_1 riservatezza sancito dall'art. 4 dell'atto di transazione del 21.04.2020. pagina 12 di 14 Ebbene, a fronte della soccombenza di rispetto ad una delle domande formulate nei confronti CP_3 di sussistono i presupposti di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c. per la compensazione OP
parziale – nella misura di ½ - delle spese di lite tra le predette società,
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata sarà tenuta, in solido con OP
e , a rifondere le spese di lite liquidate dal primo giudice in Parte_1 Controparte_1
favore di così come anche le spese di TU, soltanto fino alla concorrenza di ½, dovendosi CP_3
compensare la restante metà nei rapporti tra e CP_3 OP
*
Le spese del presente grado d'appello vanno liquidate avuto riguardo all'esito complessivo della lite
(v., tra le tante, Cass. n. 13356 del 18/05/2021), che ha visto vincitrice in relazione ad CP_3
entrambe le domande proposte con riferimento a e e in relazione Parte_1 Controparte_1
a una delle due domande con riferimento a Le spese vanno dunque poste a carico OP
delle odierne appellanti in via tra loro solidale, avendo le stesse svolto, così come in primo grado, una difesa comune. Peraltro, tenuto conto che risulta soccombente soltanto in relazione OP
ad una delle due domande proposte nei suoi confronti e che ha dovuto proporre appello per ottenere la corretta regolamentazione delle spese di primo grado nei suoi confronti, risponderà OP
per le spese del presente grado fino alla concorrenza di 1/3, dovendosi compensare i restanti 2/3 nei rapporti tra e CP_3 OP
Le spese si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n.
147 del 2022, tenuto conto del valore della causa e della non espletata fase di trattazione/istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di MO n. Controparte_1 OP
1707/2024, pubblicata in data 11/06/2024, così dispone:
1) accoglie il quarto motivo di impugnazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma:
2) dispone che risponda, in via solidale con e OP Parte_1 [...]
nei confronti di per la rifusione delle spese di lite di primo grado, Controparte_1 Controparte_3
nonché per il pagamento delle spese di TU, sino alla concorrenza di ½ dei relativi importi come liquidati nella sentenza impugnata;
pagina 13 di 14 3) condanna le appellanti, in solido tra loro – sino alla concorrenza di 1/3, con OP
compensazione dei restanti 2/3 nei rapporti tra e - a rifondere Controparte_9 Controparte_3
a le spese di lite del presente giudizio d'appello, che si liquidano nell'importo di € Controparte_3
14.239,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Cons. Relatore La Presidente
Cristina Giannelli Anna Mantovani
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1841/2024 promossa da:
(C.F./P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
(C.F./P.IVA e C.F./P.IVA ), tutti con il P.IVA_2 OP P.IVA_3
patrocinio degli avv.ti Marco GIACOMUCCI e Michele RICCI
APPELLANTI contro
C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Alberto VOLTAN Controparte_3 P.IVA_4
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di MO n. 1707/2024, pubblicata in data
11/06/2024; materia: Altri contratti atipici.
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Controparte_1 OP
[...]
pagina 1 di 14 “Voglia l'ecc. ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, domanda o eccezione reietta - in riforma dell'impugnata sentenza, n. 1707/2024 R.Sent., pronunciata dal Tribunale di MO, nella causa inter partes n. 8344/2021 R.G., depositata in cancelleria e pubblicata l'11 giugno 2024, Rep. 2360/2024 dell'11 giugno 2024 e notificata alle appellanti il 13 giugno 2024:
− in accoglimento delle conclusioni rassegnante dalle convenute - appellanti nella comparsa di costituzione e risposta, accertata e dichiarata l'inefficacia / invalidità ex art. 1341, 2° comma c.c. delle clausole che stabiliscono patti di esclusiva e di non concorrenza inserite negli accordi di cooperazione per la messa in opera di progetti di assegnazione datati gennaio CP_3
2020 (doc. 7, 8, 9) del fascicolo di parte attrice – e, specificamente, delle clausole 3)
“riservatezza” e 4) “esclusiva progetti contenute in tali accordi - non essendo le CP_3 stesse state specificamente approvate per iscritto dalle convenute, respingere e disattendere in toto le domande avanzate dall'attrice / appellata, nell'atto di citazione nei Controparte_3 confronti delle convenute / appellanti, e OP Controparte_1
poiché infondate in fatto e in diritto;
Parte_1
− confermare, comunque, il capo dell'impugnata sentenza del Tribunale di MO con cui è stata respinta la domanda avanzata dall'attrice / appellata, , nell'atto di citazione, di Controparte_3 condanna della convenuta / appellante, al pagamento della penale di OP
€ 100.000,00 prevista nell'accordo di cooperazione datato gennaio 2020 (doc. 8 del fascicolo di parte attrice), dovendo ritenersi tale accordo di cooperazione del tutto inefficace / invalido ex artt. 1398 e 2475 bis c.c. nei confronti di tale convenuta – appellante;
− con vittoria di spese e compensi di lite, determinati a norma del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 e ss. modifiche, rimborso forfettario 15% spese generali ex artt. 13, 10° comma L. 247/2012 e 2,
2° comma D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, I.V.A. 22% e C.P.A. 4% come per legge e di C.T.U. di questo e del pregresso grado di giudizio;
− in subordine, disporre, a norma dell'art. 92, 2° comma c.p.c., la compensazione, quantomeno parziale, nella misura di 1/2 (un mezzo), oppure nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, delle spese di lite e di C.T.U. del giudizio di primo grado fra l'attrice / appellata, e la convenuta / appellante, con vittoria di spese e compensi Controparte_3 OP di lite sostenute da tale appellante, determinati a norma del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 e ss. modifiche, rimborso forfettario 15% spese generali ex artt. 13, 10° comma L. 247/2012 e 2, 2° comma D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, I.V.A. 22% e C.P.A. 4% come per legge, relativamente al presente grado di giudizio”.
Per Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta in quanto inammissibile, infondata in fatto e diritto e come tale non provata nel merito: respingere l'avverso appello e per l'effetto confermare la sentenza resa dal Tribunale di MO n. 1707/24 nel giudizio RG. 8344/21 e pubblicata in data 11/06/2024; in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
pagina 2 di 14 Con sentenza n. 1707/2024, pubblicata in data 11/06/2024, il Tribunale di MO, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Controparte_3 Parte_1 [...]
e per l'accertamento dell'inadempimento - da parte delle CP_1 OP
convenute - degli accordi di cooperazione e del contratto di transazione stipulati con l'attrice nel 2020 e per la condanna delle convenute al pagamento delle penali contrattualmente previste, accoglieva in parte la domanda e condannava: 1) e in via Parte_1 Controparte_1 OP
tra loro solidale, a pagare a a titolo di penale prevista dal contratto di transazione, la Controparte_3
complessiva somma di euro 100.000,00, oltre interessi;
2) e a Parte_1 Controparte_1
pagare a a titolo di penale prevista dagli accordi di cooperazione, la somma di euro Controparte_3
Contr 100.000,00 ciascuna, oltre interessi;
3) e in Parte_1 CP_1 OP via tra loro solidale, a rifondere a le spese processuali, liquidate in complessivi € Controparte_3
2.749,65 per anticipazioni relative a contributo unificato, marca e compenso della consulente di parte ed € 22.457,00 per compensi, ponendo altresì le spese di C.T.U. in via definitiva a carico delle convenute condannandole, in via tra loro solidale, a rifondere a l'importo di € 2.410,43, da CP_3 quest'ultima anticipato, a tale titolo, in corso di causa.
2. Il giudizio di primo grado
conveniva dinanzi al Tribunale di MO Controparte_3 Parte_1 Controparte_1
e per la condanna delle convenute al pagamento delle penali previste
[...] OP
dagli accordi di cooperazione e dall'atto di transazione stipulati inter partes nel 2020 a fronte dell'inadempimento degli obblighi là previsti e, in particolare, delle clausole contrattuali relative agli obblighi di riservatezza e di esclusiva.
Si costituivano in giudizio le convenute chiedendo il rigetto delle domande attoree. Le setesse deducevano al riguardo che: non avevano mai stipulato con né la transazione del 21 aprile CP_3
2020, né gli accordi del gennaio 2020 di cooperazione e di riservatezza per la messa in opera di progetti assegnati a di cui disconoscevano le sottoscrizioni;
le clausole di riservatezza e di esclusiva CP_3
contenute nei precitati contratti dovevano considerarsi inefficaci/invalide in quanto vessatorie e non specificamente approvate per iscritto in violazione dell'art. 1341, co. 2, c.c.; l'attrice non aveva fornito la prova degli illeciti contestati alle convenute;
l'accordo di cooperazione stipulato tra e CP_3
era inefficace/invalido ex artt. 1398 e 2475 bis c.c. in quanto sottoscritto dal Sig. OP
che, alla data di stipula del medesimo accordo, non rivestiva più la carica di CP_4
amministratore unico di OP pagina 3 di 14 Nel corso del giudizio veniva disposta la TU grafologica richiesta dall'attrice e venivano assunte le prove per interrogatorio formale e testi dedotte dalle parti.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale emanava la sentenza n. 1707/2024 con cui accoglieva parzialmente le domande attoree sulla scorta delle seguenti motivazioni:
• la TU aveva accertato la riconducibilità delle sottoscrizioni presenti negli accordi di gennaio
2020 ai sig.ri quanto alle scritture attribuite alle società e a CP_4 Parte_1
e quanto alla scrittura attribuita alla società OP CP_5 CP_1
. La scrittura privata di cui alla transazione del 21/04/2020 doveva comunque ritenersi
[...]
riconducibile alle tre società convenute, sebbene le relative sottoscrizioni fossero state ritenute apocrife dal TU, poiché: la stessa perizia calligrafica ne aveva attestato la conformità alle firme, non disconosciute, apposte su altri documenti di comparazione prodotti in giudizio;
le sottoscrizioni apposte sulla transazione erano accompagnate dall'apposizione dei timbri delle società convenute che ne confermavano ulteriormente la provenienza;
l'atto di transazione recante le firme dei legali rappresentanti delle convenute era stato trasmesso all'attrice a mezzo
PEC del 21/04/2020 proveniente da il che attestava la provenienza certa, Parte_1 quanto meno da del documento e l'accettazione del relativo contenuto;
tutte Parte_1 le convenute avevano emesso le note di credito previste dall'art. 3 dell'accordo transattivo, con ciò confermando l'adesione al medesimo accordo;
• le clausole 2 e 3, sul patto di esclusiva e di non concorrenza, contenute nei tre accordi di cooperazione sottoscritti tra le parti nel gennaio 2020 non potevano considerarsi vessatorie ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c. poiché l'identità del relativo contenuto non costituiva di per sé prova dell'utilizzo di uno schema predisposto per servire ad una serie indefinita di rapporti, quanto piuttosto della gestione unitaria dei rapporti con le tre società, come emerso anche in sede testimoniale. Inoltre, l'espressione “condizioni generali” contenuta in ciascun contratto non poteva considerarsi determinante ai fini dell'applicazione dell'art. 1341 c.c. non essendo stato dimostrato che le singole clausole contrattuali non potessero essere negoziate o modificate in caso di dissenso della singola controparte;
• l'accordo di cooperazione stipulato tra e nel gennaio del CP_3 OP
2020 era privo di efficacia in quanto sottoscritto da che, a far data dal 2018, non CP_4
rivestiva più il ruolo di Amministrare Unico della OP
• le condotte contestate dall'attrice, consistenti nella violazione delle clausole di riservatezza e pagina 4 di 14 non concorrenza contenute negli accordi di cooperazione e nell'art. 4 dell'atto di transazione, erano state accertate in corso di causa dato che dall'istruttoria espletata era emerso che le convenute avevano divulgato al sig. ex dipendente di notizie sulla Persona_1 CP_3
tipologia di lavori che stavano eseguendo sul cantiere GU di NO LI (che il Per_1
aveva visitato abusivamente), mentre e avevano operato, OP Controparte_1
quali subappaltatrici di Gecko Sas di sui cantieri GU presso Persona_2
Valdichiana Village, Franciacorta Village, Palmanova Village e Mantova Village, senza darne preventiva comunicazione a e, dunque, in violazione del patto di non concorrenza. CP_3
3. L'appello Contr La sentenza è stata impugnata da e che ne Parte_1 CP_1 OP
hanno chiesto la riforma integrale, previa sospensione, per i seguenti motivi:
1) il Tribunale avrebbe errato nel ricondurre agli amministratori delle convenute le sottoscrizioni della transazione dell'aprile 2020 dato che il TU aveva ritenuto tali firme “indiscutibilmente” apocrife dopo averle confrontate con le firme vergate in sua presenza. Inoltre, il giudice non avrebbe potuto attestare l'autenticità della transazione sulla base degli elementi indiziari indicati in sentenza poiché
l'art. 1967 c.c. richiede la forma scritta ad probationem per la transazione, sicché l'esistenza di tale contratto non può essere dimostrata mediante la prova testimoniale, né per presunzioni;
2) la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui ha escluso che gli accordi di cooperazione non costituissero dei contratti per adesione sia perché nell'incipit dei contratti è riportata la dicitura
“condizioni generali”, che applicherebbe indistintamente a tutte le imprese cui affida opere CP_3
in appalto, sia perché i tre contratti sarebbero stati stipulati mediante moduli contrattuali del tutto identici, unilateralmente predisposti da e non modificabili o negoziabili. Inoltre, le clausole CP_3
di riservatezza e di esclusiva, contenute negli artt. 3 e 4 degli accordi di cooperazione sarebbero pacificamente vessatorie e, pertanto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto in ogni caso dichiararne l'inefficacia in quanto non specificamente approvate per iscritto, in violazione dell'art. 1341, co. 2, c.c.;
3) il Tribunale avrebbe errato nel ritenere provati gli inadempimenti dedotti da sia quanto CP_3 alla violazione dell'obbligo di non contrarre con la concorrenza, sia con riguardo all'obbligo di riservatezza.
Ciò in quanto dall'istruttoria sarebbe emerso che GU aveva affidato l'esecuzione di lavori in una serie di cantieri alla Gecko Sas di TI SC, competitor di e non già direttamente a CP_3
che sarebbe intervenuta su tali cantieri come mera subappaltatrice. Il che Parte_1
pagina 5 di 14 escluderebbe in radice la sussistenza di qualsivoglia concorrenza sleale perpetrata da tale società ai danni di Peraltro, non avrebbe fornito alcuna prova circa la violazione CP_3 CP_3 dell'obbligo di riservatezza attesa la mancata indicazione nell'atto di citazione della tipologia di notizie
“riservate” che sarebbero state rivelate e dei soggetti ai quali sarebbero state riferite le notizie riservate;
4) con il quarto motivo si contesta la decisione del Tribunale di condannare in OP
solido con le altre società al pagamento delle spese di lite e di TU;
spese che, invece, avrebbero dovuto essere, quanto meno, parzialmente compensate, ex art. 92, co. 2, c.p.c., a fronte dell'accoglimento della eccezione relativa alla inefficacia del contratto stipulato tra e CP_3 [...] ed in ragione del fatto che la TU ha accertato l'apocrifia della apparente firma apposta CP_2
dalla sig.ra sulla transazione. CP_6
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e Controparte_3
in diritto.
Con ordinanza n.1702/2024 è stata disposta la sospensione dell'esecutività della sentenza gravata, in quanto ritenuto sussistente il requisito del periculum.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
4. Decisione
4.1 Il primo motivo di appello è infondato.
Va premesso che l'esito di una perizia calligrafica non è vincolante per il giudice che ha il potere/dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale e il comportamento complessivo tenuto dalla parte cui la sottoscrizione sia attribuita, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità, dato che la consulenza tecnica sull'autografia di una scrittura privata disconosciuta da un lato non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, come si desume dalla formulazione dell'art. 217 c.p.c., dall'altro non è suscettibile di conclusioni obiettivamente certe, tenuto conto del carattere irripetibile della forma della scrittura umana (cfr. Cass. sent. n. 15686/2015).
Tali principi restano fermi anche in presenza di una transazione avente ad oggetto rapporti obbligatori poiché la forma scritta, di cui all'art. 1967 c.c., è richiesta solo allorquando la transazione abbia ad oggetto controversie relative a rapporti giuridici concernenti beni immobili, diritti reali immobiliari o altri rapporti assimilati. In ragione di quanto precede, la Cassazione ha già avuto modo di affermare che pagina 6 di 14 “l'esistenza del mandato a transigere e della ratifica di transazioni aventi ad oggetto controversie relative a rapporti obbligatori, per i quali non è richiesta la forma scritta, può essere desunta da elementi presuntivi e per quanto riguarda la ratifica anche da facta concludentia, quale il comportamento del dominus negotii, che dimostri l'approvazione dell'operato di chi abbia agito a suo nome pur in assenza di poteri rappresentativi” (Cass. sent. 10456/2003; Cass. sent. n. 1181/2012).
Ciò detto, venendo al caso di specie si osserva che il doc. 10, prodotto da e disconosciuto CP_3 dalle appellanti, è denominato “scrittura privata di transazione” datata 21.4.2020. Con tale atto e le società e hanno transatto la CP_3 Parte_1 Controparte_1 OP
controversia insorta con riferimento alla emissione, da parte delle citate società, di alcune fatture nel dicembre del 2019 e nel gennaio del 2020. Da tale atto risulta, infatti, che le parti hanno definito l'ammontare degli importi effettivamente dovuti alle appellanti con riferimento alle prestazioni di cui alle citate fatture, nonché gli importi da defalcare mediante l'emissione di apposite note di credito, come dettagliato nell'allegato A della transazione.
La scrittura privata riporta, in calce al testo della transazione e degli allegati, il timbro delle società
e con l'apposizione di una firma su ogni Parte_1 Controparte_1 OP
timbro.
Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta altresì che la transazione, recante i timbri societari e le sottoscrizioni, unitamente alle note di credito, emesse da e da OP Controparte_1
in data 21/04/2020 e di importo pari a quello indicato nell'allegato A, furono trasmesse a CP_3
tramite la PEC di (doc. 14 . Parte_1 CP_3
Ne consegue che le appellanti hanno inequivocabilmente dato esecuzione alla transazione e, dunque, a fortiori, ne hanno accettato il contenuto, come emerge dalla apposizione dei timbri societari sulla transazione, dalla emissione delle note di credito di cui all'art. 3 della transazione, dall'inoltro della transazione tramite la PEC di e dalla consegna a dell'originale della Parte_1 CP_3
transazione da parte del legale rappresentante di (sig. , come Parte_1 CP_4
riconosciuto dalle stesse appellanti (cfr. atto di appello, pag. 8).
Né risultano contraddire quanto sopra le argomentazioni offerte dalle tre società in merito alle note di credito, ovvero che “in seguito le tre Società ebbero ad emettere nuovamente, nel maggio 2020, le medesime fatture oggetto delle suddette note di credito nei confronti della ” come Controparte_3 risulterebbe dall'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo pendente dinanzi al Tribunale di
Forlì R.G. 2852/2021 (cfr. atto di appello, pag. 9, primo cpv), poiché da tale atto - richiamato dalle pagina 7 di 14 appellanti e prodotto da sub. doc.
5 - risulta che le fatture oggetto delle note di credito furono CP_3
sì riemesse ma non nel maggio 2020, bensì nel maggio del 2021 ossia, stando a quanto ivi dichiarato da dopo che quest'ultima aveva minacciato l'applicazione delle penali previste per la CP_3
violazione del patto di esclusiva da parte delle appellanti. Il che conferma che le note di credito del
21/04/2020 sono state emesse in esecuzione dell'accordo transattivo di pari data.
Ebbene, a fronte degli elementi sopra riportati, il semplice - eventuale - fatto che le firme apposte in calce alla transazione, in sovrapposizione ai timbri delle tre appellanti, non appartengano - in tutto o in parte - ai rispettivi legali rappresentanti, non appare fatto idoneo e sufficiente a privare tale accordo di validità ed efficacia.
Né appare necessario accertare in questa sede se la persona che ha posto la propria firma in calce alla transazione abbia effettivamente avuto i poteri necessari per compiere detto atto giuridico oppure ne fosse - anche solo in parte - sprovvista, posto che, anche qualora il sottoscrittore abbia agito sì in nome e per conto delle appellanti, ma come falsus procurator perché non investito dalle rappresentate dei relativi poteri, in ogni caso dev'essere tutelata la buona fede del terzo contraente ( , in CP_3
presenza di colpa delle rappresentate ( e . Parte_1 Controparte_1 OP
Infatti, “Il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza, allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante a norma dell'art.
1393 c.c., non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. In relazione a tale principio, spetta al giudice di merito accertare se, riguardo alle circostanze obiettive del caso concreto, il comportamento tenuto dal rappresentante sia stato tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento sulla corrispondenza della situazione reale a quella apparente” (Cass Civ Sez III, 22 luglio 2010, n 17243).
Ora, nel caso di specie ricorrono sia il requisito della buona fede del terzo, sia il requisito della colpa delle società rappresentate. Sotto il primo profilo si osserva come atteso che le firme furono CP_3
apposte sui timbri recanti la ragione sociale, la sede e la partita IVA delle tre controparti, deve aver ragionevolmente posto affidamento sulla circostanza che le stesse provenissero da soggetti provvisti di regolare potere di rappresentanza, tenuto conto, peraltro, che la transazione fu trasmessa dapprima a mezzo PEC della - unitamente alle note di credito emesse da e Parte_1 Controparte_1
pagina 8 di 14 da in conformità a quanto concordato in via transattiva - e successivamente fu OP
consegnata in originale a dal sig. legale rappresentante di CP_3 CP_4 Parte_1
Sotto il secondo profilo si sottolinea che, se le appellanti hanno eventualmente lasciato il timbro dell'impresa nella disponibilità di altri soggetti (quali dipendenti, soci, collaboratori) privi del potere di rappresentare le società, hanno colposamente ingenerato l'affidamento del terzo circa l'effettiva validità ed efficacia del documento sottoscritto per accettazione.
Ne consegue che la transazione de qua deve considerarsi riconducibile alla volontà delle odierne appellanti, nonché valida ed efficace tra le parti.
4.2 Il secondo motivo è del pari infondato.
Il fatto che gli accordi di cooperazione sottoscritti tra le appellanti e siano di identico CP_3
contenuto non è circostanza idonea a dimostrare l'esistenza di un contratto per adesione, ma solo che i rapporti tra le parti sono stati regolati sulla base di identiche pattuizioni. Il che pare logico e coerente nel caso di specie, ove si consideri che: le appellanti sono tra di loro legate da stretti vincoli familiari, dato che il legale rappresentante di (sig. è fratello della Sig.ra Parte_1 CP_4 CP_6
che, a sua volta, è legale rappresentante di e moglie del Sig. legale OP CP_5
rappresentante di;
svolgono tutte la stessa attività, come risulta dalle visure camerali Controparte_1 prodotte dall'appellata (docc. 1, 2 e 3 , e spesso erano chiamate a lavorare CP_3
contemporaneamente su uno stesso cantiere affidato da come è accaduto nel caso della CP_3
ristrutturazione dello store di a Roma (cfr. docc. 3, 4 e 5 appellanti) o della ristrutturazione Per_3 dello store GU presso l'outlet di Serravalle (docc. 29, 30 e 31 . Non vi erano, quindi, CP_3
motivi per differenziare le condizioni di fornitura da applicare alle tre società.
Neppure la circostanza per cui i tre contratti di collaborazione rechino nell'intestazione la dicitura
“condizioni generali di fornitura” risulta di per sé idonea a dimostrare l'applicabilità dell'art. 1341, 2° comma, c.c., invocato: la norma in esame trova applicazione soltanto in presenza di condizioni generali di contratto utilizzate per disciplinare una serie indefinita di rapporti contrattuali;
così come non è sufficiente, a tal fine, l'eventuale circostanza per cui sia stata soltanto a predisporre il testo CP_3 contrattuale. Infatti, come chiarito dalla Corte di Cassazione, “per potersi configurare l'ipotesi contemplata nel secondo comma dell'art. 1341 cod. civ. in tema di condizioni generali di contratto, non
è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contratto al quale l'altra parte ha prestato adesione, ma occorre che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano determinate, mediante appositi strumenti (moduli o formulari) in vista dell'utilizzazione per una serie
pagina 9 di 14 indefinita di rapporti” (cfr. Cass. sentenza n. 4241/03); ancora: “La mera predisposizione, da parte di uno dei contraenti, del contenuto contrattuale è del tutto insufficiente a giustificare l'automatica applicazione al regolamento contrattuale della tutela apprestata negli artt. 1341 e 1342 cod. civ., occorrendo, in aggiunta, che tale regolamento risulti predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti, sicché la conclusione del contratto, da parte del contraente diverso dal predisponente, risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul contenuto del contratto, potendo egli soltanto scegliere se stipulare o meno” (cfr. Cass. ord. n. 17073/13).
Nel caso di specie le odierne appellanti, che ne erano onerate, non hanno in alcun modo dimostrato che il testo degli accordi di cooperazione stipulati nel gennaio 2020 ricalcassero un modulo contrattuale predisposto da al fine di regolare una serie indefinita di rapporti. Ne consegue che non CP_3 sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1341, co. 2, c.c., e risulta ultronea ogni indagine circa la natura “vessatoria” o meno delle clausole di cui agli artt. 3 e 4 degli accordi di cooperazione.
4.3. Anche il terzo motivo non merita accoglimento.
Gli artt. 3 e 4 dell'accordo di cooperazione, denominati rispettivamente “Riservatezza” ed “Esclusiva progetti , stabiliscono quanto segue: CP_3
- “Non potrete comunicare a persone non dipendenti dalla nostra Azienda alcuna informazione concernente la natura tecnica, commerciale ed economico-finanziaria relativa alla collaborazione tra
e la Vostra società e relativa a in generale. E' inoltre assolutamente CP_3 CP_3
vietato prendere accordi con i clienti Più precisamente, ogni incarico, istruzione e CP_3
autorizzazione ad operare dovrà essere impartito da personale Tutto il materiale CP_3
progettuale relativo ai progetti assegnati da resta di esclusiva proprietà CP_3 CP_3
Ogni e qualsivoglia utilizzo di tutto il materiale creativo-progettuale non autorizzato per iscritto da
è assolutamente vietato” (art. 3. “Riservatezza”); CP_3
- “Per tutti i progetti assegnati da la Vostra società, unitamente a qualsiasi altra società CP_3
da Voi partecipata, collaborerà in esclusiva con la società Qualora la Vostra società, CP_3
unitamente a qualsiasi altra società da Voi partecipata, intenda collaborare su progetti di nostra assegnazione con altre società, direttamente o indirettamente concorrenti di oppure CP_3
direttamente con le società proprietarie dei marchi a cui i progetti si riferiscono, la Vostra società, unitamente a qualsiasi altra società da Voi partecipata, dovrà preventivamente informare per iscritto che valuterà se autorizzare la parziale abolizione dell'esclusiva. L'autorizzazione dovrà CP_3 essere concessa per iscritto” (art. 4. “Esclusiva progetti ”). CP_3
pagina 10 di 14 La violazione, da parte di ciascun subappaltatore, delle clausole sopra riportate è sanzionata, all'art. 6 degli accordi in questione, con la penale di € 100.000.
L'obbligo di riservatezza è stato poi ribadito dall'art. 4 della transazione del 21/04/2020 in base al quale le appellanti si sono impegnate “ora per il futuro e senza termine temporale a non divulgare a terzi e/o società concorrenti di qualsivoglia notizia e riferimento sui lavori commissionati da CP_3 sulle modalità di relativo svolgimento e sul soggetto destinatario delle prestazioni” pena il CP_3 pagamento di una penale di € 100.000,00.
Le norme in questione sono chiare nel vietare, da un lato, la divulgazione a soggetti non dipendenti da o a società concorrenti di di qualsivoglia informazione (di natura tecnica, CP_3 CP_3 commerciale o economico/finanziaria) relativa all'attività svolta in generale da o appaltata da CP_3 quest'ultima alle appellanti (con particolare riferimento alle modalità di svolgimento dei lavori e al soggetto destinatario delle prestazioni), dall'altro, la collaborazione con competitor di su CP_3
progetti assegnati alla stessa ed indicati negli accordi di cooperazione, che includono CP_3
GU, o con le società proprietarie dei marchi cui si riferiscono i citati progetti.
Tanto premesso, dagli atti di causa e dall'istruttoria espletata in primo grado emerge che:
a) le odierne appellanti, affidatarie dei lavori di ristrutturazione del negozio GU presso il LI di NO (come confermato dai rispettivi legali rappresentanti nel corso dell'interrogatorio formale), consentirono l'accesso abusivo del sig. presso il predetto cantiere che, stando a quanto CP_7
dichiarato dalla appellata e non smentito dalle controparti, fu assegnato da GU a CP_3 nell'ottobre 2020 per la realizzazione in Italia del primo negozio con il nuovo Retail concept del brand, denominato “Galeria” destinato ad essere replicato in tutti gli altri punti vendita di GU. L'indebita presenza del sig. presso il cantiere di NO è stata testimoniata da ex dipendente Per_1 CP_8
delle appellanti, che era presente in loco, insieme ai legali rappresentanti di e Parte_1 [...]
, la sera in cui il visitò il cantiere ed è stata confermata dal teste dipendente CP_1 Per_1 Tes_1 di che ha dichiarato di aver appreso tale circostanza “da alcuni fornitori nonché dal sig. CP_3
, oltre a non essere stata smentita da nessuno dei testi citati dalle appellanti;
CP_8
b) le appellanti hanno successivamente eseguito in subappalto, tra marzo e giugno 2021, per conto di
GECKO s.a.s. di i lavori di ristrutturazione dei punti vendita GU, cliente di Persona_2
presso gli outlet di Valdichiana, Palmanova, Franciacorta e Mantova. La partecipazione di CP_3
e all'esecuzione dei predetti lavori risulta dalle dichiarazioni Controparte_1 OP
rese dai legali rappresentati delle medesime società in sede di interrogatorio formale e dalla pagina 11 di 14 testimonianza resa dal legale rappresentante di GECKO s.a.s. di TI SC, mentre la partecipazione anche di emerge dalla prospettazione delle stesse appellanti, che Parte_1 nell'atto introduttivo del presente giudizio d'appello hanno ammesso che tale società è intervenuta sui cantieri di Valdichiana, Franciacorta, Palmanova e Mantova quale subappaltatrice della ditta Gecko
s.a.s. (cfr. atto di appello pag. 15).
Da quanto sin qui riportato discende che le odierne appellanti hanno violato: i) l'obbligo di riservatezza, poiché hanno divulgato al sig. - ovvero ad un ex dipendente di che Per_1 CP_3 quest'ultima aveva citato in giudizio nel settembre del 2020 per atti di concorrenza sleale (doc. 4
- notizie sui lavori che stavano eseguendo per conto dell'appellata (ovvero la CP_3 ristrutturazione e l'allestimento del negozio del LI di NO secondo il nuovo Retail concept
“Galeria”) e gli hanno addirittura consentito l'accesso al cantiere pur sapendo che tale condotta violava i patti assunti con tanto è vero che il sig. si raccomandò con il teste CP_3 Tes_2 CP_8
(all'epoca dipendente delle appellanti) “di non dire a nessuno di circa il fatto che
[...] CP_3
era entrato nel cantiere e lavorava con noi”; ii) l'obbligo di esclusiva, poiché non hanno mai Per_1 chiesto ed ottenuto da l'autorizzazione all'esecuzione in subappalto dei lavori di CP_3
ristrutturazione ed allestimento dei punti vendita GU, cliente di presso gli outlet di CP_3
Valdichiana, Palmanova, Franciacorta e Mantova, a nulla rilevando la circostanza che tali lavori fossero stati appaltati a GECKO s.a.s. di TI SC e non già direttamente alle appellanti, poiché l'art. 4 della transazione vieta esplicitamente anche la collaborazione “con altre società, direttamente o indirettamente concorrenti di ” su progetti assegnati a quest'ultima. CP_3
Anche il presente motivo è, dunque, infondato.
4.4. E' invece parzialmente fondato il quarto motivo di appello
Il Tribunale di MO nella sentenza gravata, accogliendo la relativa eccezione, ha riconosciuto l'inefficacia dell'accordo di cooperazione stipulato tra e nel gennaio 2020 CP_3 OP in quanto sottoscritto da colui che, al momento della stipulazione dell'accordo, non ricopriva il ruolo di legale rappresentante della società. Conseguentemente, il Tribunale ha respinto la domanda attorea di di condanna di al pagamento della penale di € 100.000,00 prevista CP_3 OP dall'art. 6 del citato contratto in caso di violazione delle clausole di riservatezza e di esclusiva di cui al medesimo contratto, mentre ha condannato al pagamento, in solido con OP Pt_1
e , dell'importo di € 100.000,00 per la violazione dell'obbligo di
[...] Controparte_1 riservatezza sancito dall'art. 4 dell'atto di transazione del 21.04.2020. pagina 12 di 14 Ebbene, a fronte della soccombenza di rispetto ad una delle domande formulate nei confronti CP_3 di sussistono i presupposti di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c. per la compensazione OP
parziale – nella misura di ½ - delle spese di lite tra le predette società,
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata sarà tenuta, in solido con OP
e , a rifondere le spese di lite liquidate dal primo giudice in Parte_1 Controparte_1
favore di così come anche le spese di TU, soltanto fino alla concorrenza di ½, dovendosi CP_3
compensare la restante metà nei rapporti tra e CP_3 OP
*
Le spese del presente grado d'appello vanno liquidate avuto riguardo all'esito complessivo della lite
(v., tra le tante, Cass. n. 13356 del 18/05/2021), che ha visto vincitrice in relazione ad CP_3
entrambe le domande proposte con riferimento a e e in relazione Parte_1 Controparte_1
a una delle due domande con riferimento a Le spese vanno dunque poste a carico OP
delle odierne appellanti in via tra loro solidale, avendo le stesse svolto, così come in primo grado, una difesa comune. Peraltro, tenuto conto che risulta soccombente soltanto in relazione OP
ad una delle due domande proposte nei suoi confronti e che ha dovuto proporre appello per ottenere la corretta regolamentazione delle spese di primo grado nei suoi confronti, risponderà OP
per le spese del presente grado fino alla concorrenza di 1/3, dovendosi compensare i restanti 2/3 nei rapporti tra e CP_3 OP
Le spese si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n.
147 del 2022, tenuto conto del valore della causa e della non espletata fase di trattazione/istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di MO n. Controparte_1 OP
1707/2024, pubblicata in data 11/06/2024, così dispone:
1) accoglie il quarto motivo di impugnazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma:
2) dispone che risponda, in via solidale con e OP Parte_1 [...]
nei confronti di per la rifusione delle spese di lite di primo grado, Controparte_1 Controparte_3
nonché per il pagamento delle spese di TU, sino alla concorrenza di ½ dei relativi importi come liquidati nella sentenza impugnata;
pagina 13 di 14 3) condanna le appellanti, in solido tra loro – sino alla concorrenza di 1/3, con OP
compensazione dei restanti 2/3 nei rapporti tra e - a rifondere Controparte_9 Controparte_3
a le spese di lite del presente giudizio d'appello, che si liquidano nell'importo di € Controparte_3
14.239,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Cons. Relatore La Presidente
Cristina Giannelli Anna Mantovani
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