Sentenza 27 luglio 2015
Massime • 1
Nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice di merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni elemento istruttorio obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale e la valutazione del complessivo comportamento tenuto dalla parte cui la sottoscrizione sia attribuita, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità. Invero, la consulenza tecnica sull'autografia di una scrittura privata disconosciuta, da un lato, non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, come si desume dalla formulazione dell'art. 217 cod. proc. civ., mentre, dall'altro, non è suscettibile di conclusioni obiettivamente certe, tenuto conto del carattere irripetibile della forma della scrittura umana.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 1762 del 20https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 20/01/2022, (ud. 21/09/2020, dep. 20/01/2022), n.1762 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente – Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere – Dott. PONTERIO Carla – Consigliere – Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere – Dott. BELLÈ Antonio – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 23573-2020 proposto da: M.A., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI COSCARELLA; – ricorrente – contro CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/07/2015, n. 15686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15686 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio - Presidente -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5643-2009 proposto da:
LL PI (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO ORBETELLI 31, presso l'avvocato RIBALDONE MARIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
NEOS BANCA S.P.A. (p.i. 00306750373), già FINEMIRO BANCA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 396, presso l'avvocato GIUFFRIDA ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RODOLFO PAMPALONI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 54/2008 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 16/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2015 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato RIBALDONE MARIA ELENA che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per assegnazione termine per notifica alla EDITREND, in subordine, nel merito rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Torino in data 16 gennaio 2008 ha respinto l'appello principale e dichiarato assorbito l'incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Verbania, che aveva (per quanto qui rileva) revocato il decreto ingiuntivo e condannato AR TR a pagare alla Finemiro s.p.a. (poi Neos Banca s.p.a.) la somma di Euro 2.490.36, oltre interessi e con capitalizzazione annuale, dedotto l'importo di Euro 578,43, con interessi, a titolo di restituzione di un finanziamento operato mediante concessione di carta di credito con contratto del 9 dicembre 1995.
Ha ritenuto la corte territoriale che l'assoluta discordanza fra la c.t.u. espletata in primo grado con quella svolta nel giudizio d'appello, oltre che con i non pretestuosi rilievi dei consulenti di parte, inducessero a ritenere non risolutiva la prova grafica - relativa all'autenticità della sottoscrizione "AR" apposta sul contratto di concessione di carta di credito - ed a preferire la prova indiziaria, in forza della quale, considerate specialmente la scarsa verosimiglianza dell'inerzia del AR a fronte della ricezione della raccomandata di chiusura del conto per morosità ed intimazione al pagamento, nonché il possesso da parte della banca della fotocopia della dichiarazione dei redditi del AR e delle sue coordinate bancarie, in una con la rinuncia all'assunzione della prova per testi afferente la "rocambolesca ragione" che avrebbe portato a quel possesso, dovesse ritenersi provata la non falsità delle sottoscrizioni.
Avverso la sentenza propone ricorso il soccombente sulla base di un motivo;
resiste la banca con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con l'unico motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione insufficiente, per non avere la sentenza impugnata adeguatamente motivato in ordine alla decisione di disattendere le risultanze della c.t.u., svolta in sede di appello, avendo fondato il suo convincimento su elementi esterni alla questione tecnica manifestamente irrilevanti, quali la mancata risposta ad una raccomandata inviata dalla banca e la rinuncia alle prove testimoniali ammesse.
Il motivo è infondato.
Come emerge dalla sua redazione, che ripete i particolari della indagine grafica, il ricorrente vorrebbe la ripetizione del giudizio di valutazione delle risultanze peritali, inammissibile in sede di legittimità.
Nè sussiste il vizio di motivazione denunciato, atteso che ha ritenuto la corte territoriale che l'assoluta discordanza fra la c.t.u. espletata in primo grado con quella svolta nel giudizio d'appello, oltre che con i non pretestuosi rilievi dei consulenti di parte, inducano a ritenere non risolutiva la prova grafica - relativa all'autenticità della sottoscrizione "AR" apposta sul contratto di concessione di carta di credito - ed a preferire la prova indiziaria: in forza della quale, considerate specialmente l'avvenuto utilizzo della carta, la scarsa verosimiglianza dell'inerzia del AR a fronte della ricezione della raccomandata di chiusura del conto per morosità ed intimazione al pagamento, nonché il possesso da parte della banca della fotocopia della dichiarazione dei redditi del AR e delle sue coordinate bancarie, in una con la rinuncia all'assunzione della prova per testi afferente la rocambolesca ragione che avrebbe portato a quel possesso (sottrazione, fotocopia ed invio da parte di un terzo), dovesse ritenersi provata la non falsità delle sottoscrizioni. Si tratta di un ragionamento completo e perfettamente plausibile di ricostruzione probatoria, che non palesa alcun vizio motivazionale. La decisione impugnata si sottrae dunque alle censure mosse dal ricorrente, essendo sorretta da una motivazione immune da vizi logici e corretta sul piano giuridico.
Ed invero, come è stato più volte affermato da questa Corte, al di fuori delle prove legali non esiste nel vigente ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. In particolare, nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica sull'autografia di una scrittura disconosciuta, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento probatorio obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità (Cass. 20 aprile 2007 n. 9523; 20 maggio 2004 n. 9631; 1 marzo 2002 n.
3009). La consulenza grafica, infatti, non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, potendo il giudice, come si desume dalla formulazione dell'art. 217 c.p.c., evitare di fare ricorso ad essa, ove tale accertamento possa essere effettuato direttamente sulla base degli elementi acquisiti o mediante l'espletamento di altri mezzi istruttori (Cass. 28 aprile 2005 n. 8881; 29 gennaio 2003, n. 1282;
11 giugno 1991, n. 6613; 8 dicembre 1982, n. 6658; 6 aprile 1981, n. 1940).
Ciò in quanto essa non è suscettibile di conclusioni obbiettivamente ed assolutamente certe e, dunque, tanto meno costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione (Cass. n. 3009/02 e 9631/04, cit.)- Come è stato da tempo ed assai chiaramente esposto in queste sentenze, "anche se ogni umano aspetto della persona è oggettivamente irripetibile (e di alcuni - come le impronte digitali, i lineamenti del volto, le vibrazioni della voce, e la stessa iride - esaminati e differenziati da sofisticali strumenti, l'attuale tecnologia può affermare - o negare - con certezza l'appartenenza ad una specifica persona), ed è tale anche la forma della scrittura (e questa irripetibilità ne giustifica la comparazione), tuttavia la verifica dell'irripetibilità di questo particolare aspetto, fondata sulla - pur pregevole - umana valutazione recata da un consulenza grafologica, inevitabilmente affidata ad elementi (svolazzi, pressioni, curve, lunghezze, altezze) allo stato non matematicamente ponderabili, assume, oggettivamente, un rilievo probatorio di ben limitata consistenza".
Ecco perché di questa consistenza strutturalmente limitata il giudice di merito deve tener conto nella comparativa valutazione di altri elementi probatori insomma, nell'ambito della verifica dell'autenticità della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafica esige che l'autenticità della sottoscrizione dell'atto (ritenuta dalla perizia grafica) si valuti anche nel coordinato quadro della (pur elementare) coerenza logica con il contingente contesto nel quale l'atto si inserisce. 2. - Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 giugno 2015. Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2015