TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 31/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1039/2022 R.G.
tra
rapp.to e difeso dall'avv. Salvatore Marino PA
-ricorrente-
e
in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Giacomo Enzo Costanzo
Maletta
-resistente-
Oggetto: impugnazione licenziamento;
differenze retributive;
mansioni superiori.
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
28.01.2025.
Con ricorso depositato il 28.05.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'associazione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato fin dal CP_1
06.02.2008, svolgendo mansioni di “Responsabile Associati”, livello V del CCNL
Commercio, ha adito l'intestato Tribunale per sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogatole dalla convenuta, con comunicazione del 02.11.2021. Lamentava, in particolare, l'insussistenza delle ragioni
1 sottese al licenziamento e la mancata dimostrazione delle misure attivabili per una sua ricollocazione all'interno del contesto lavorativo.
Sosteneva, inoltre, di essere stato collocato illegittimamente in cassa integrazione straordinaria dal 13.07.2020 sino al 10.10.2021, senza alcuna rotazione.
Inoltre, pur ammettendo come il trattamento economico riconosciuto sia stato sempre quello proprio del livello IV (a fronte del suo inquadramento nel livello V), deduceva che le mansioni concretamente svolte (“gestione degli Enti associati, ad
gestione della corrispondenza riguardane soci e polizze;
gestione delle convenzioni con CP_1 enti esterni;
supporto agli associati sia di natura tecnica (come accedere al sito, fornitura password, ecc.) che funzionale (chiarimenti sul sito, informativa su giornate di studio, su polizze, ecc); ricevimento dei quesiti di natura tecnica proposti dagli associati, valutazione degli stessi quesiti e smistamento agli esperti della materia tributaria in base alle rispettive competenze (IMU, TARI, TASI etc); attività di natura ammnistrativa, relativa alle gestione di scadenze periodiche (polizze, bollettini ed estratto conto programma soci etc); gestione polizze con gli associati, compresa la valutazione delle proposte, la corrispondenza con lo Statuto dell'associazione e l'eventuale richiesta di rettifica;
gestione dei vari siti internet attraverso i quali l' effettua la sua attività; attivazione per gli CP_1 associati di funzionalità, quote, password, ricerca documenti, attività di messo notificatore, accessi area riservata, fascicolazione documenti e verifica delibere, registrazione delibere, gestione anagrafica soci, registrazione quote Enti e Funzionari soci, assicurazione agli associati, etc.; gestione servizio di assistenza giuridica ai soci;
vidimazione notarile e stampa libro soci;
gestione rassegna stampa che quotidianamente viene proposta agli associati;
gestione delle attività amministrativo/finanziario
(fatture, prima nota, incasso quote associati, pagamenti, rapporti con banche, rapporti con consulente del lavoro e commercialista, legge 626, etc”), erano sussumibili nel superiore livello III del
CCNL cit.
Lamentava, altresì, di aver lavorato per n. 42,5 ore settimanali, a fronte delle n. 40 ore previste dal contratto, senza mai aver ricevuto in busta paga il relativo pagamento.
Sulla scorta di tanto, chiedeva accertarsi l'illegittimità del licenziamento e condannarsi parte convenuta – tenuto conto del regime di tutela obbligatoria di cui all'art. 8 della legge n. 604 del 1966 - al risarcimento del danno subito mediante il pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto. Chiedeva altresì condannarsi parte resistente al pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di
2 risarcimento del danno patrimoniali subito a causa dell'illegittima collocazione in cassa integrazione e della somma di € 43.092,24 a titolo di differenze retributive maturate in costanza di rapporto, come da conteggio allegato al ricorso, oltre agli oneri previdenziali e assistenziali.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'associazione convenuta, argomentando per l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti e l'escussione dei testimoni, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato.
Non trova accoglimento la domanda con la quale parte ricorrente ha chiesto l'accertamento delle mansioni superiori.
Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cass. Sez. L., n. 20272/2010).
Il CCNL Commercio prodotto in allegato al ricorso prevede che al livello IV
(concretante riconosciuto al ricorrente, sotto il profilo economico) appartengono “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché
i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite”;
Sono invece inquadrati nel livello III (rivendicato dal lavoratore) i “lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”; nel suddetto livello rientra, in via esemplificativa, anche la figura del contabile/impiegato 3 amministrativo (cfr. punto 19) - assimilabile, secondo la prospettazione attorea, alle mansioni dallo esso svolte - ossia colui che “in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi”.
Appare subito evidente come il principale elemento di differenziazione fra il IV livello ed il livello superiore sopra descritto, consista essenzialmente nella natura di
“concetto” o “d'ordine” delle mansioni espletate;
ciò che, infatti, distingue il lavoratore di IV livello da quello incluso nel livello superiore sono appunto le mansioni “di concetto” o “prevalentemente tali” affidate a questi ultimi.
In ordine alla distinzione fra tali categorie d'inquadramento, non può che richiamarsi la consolidata opinione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. l, sentenza n.
6868 del 10/08/1987) secondo cui : “il criterio distintivo delle mansioni di concetto da quelle
d'ordine risiede nell'iniziativa, nella discrezionalità e nell'indirizzo personale che sono propri delle prime e non già delle seconde. In entrambi i casi l'attività di lavoro resta soggetta al controllo dei superiori gerarchici, ma l'estensione e le modalità di tale controllo sono diverse, perché nel caso di mansioni di concetto, ove sussiste una certa discrezionalità del lavoratore nel relativo espletamento, il controllo non può che esplicarsi sui risultati dell'attività lavorativa, mentre - ove tale discrezionalità manchi in ipotesi di mansioni d'ordine - esso può investire anche le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa” (Cass. sez. l, sentenza n. 5222 del 26/08/1986).
Tanto osservato, il Tribunale ritiene che la documentazione in atti e le risultanze dell'istruttoria testimoniale espletata non consentono di ritenere sufficientemente provata la domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Escusso all'udienza del 21.11.2023, il teste , dipendente della resistente S_ dal 2002 con la qualifica di impiegato, ha confermato i capitoli nn. 7) e 8) della memoria di costituzione, aderendo in sostanza alla prospettazione della datrice di lavoro secondo cui il gestiva i rapporti con gli associati, curando la raccolta PA delle domande di adesione inviate per posta, a mezzo fax o per mail, raccogliendole in
4 un fascicolo da sottoporre al Presidente ai fini della approvazione dell'iscrizione dei medesimi e archiviandole, una volta intervenuta l'accettazione presidenziale, in fascicoli cartacei. Il teste, inoltre, quanto alle mansioni svolte dal ricorrente, ha dichiarato: “…ADR 9 e 10): il aveva accesso alla mail della forniva PA CP_1 informazioni agli associati sulle modalità di adesione, si occupava della parte amministrativa delle adesioni e si occupava anche di elaborare le faq. Inoltrava poi le richieste di parare ad avvocati, commercialisti e esperti in materia di tributi, relativamente ad argomenti già predefiniti;
ADR 11): una volta ricevute le risposte, queste venivano inoltrate dal agli enti richiedenti. Il parare PA veniva inoltrato tramite email. In particolare veniva incollato sul formato word e poi convertito in formato pdf prima dell'inoltro agli enti locali interessati;
ADR 12) l'elenco di questi pareri veniva catalogato in un foglio e numerato progressivamente…”. In merito alle richieste per usufruire della polizza di assicurazione convenzionata con il teste ha dimostrato una CP_1 scarsa conoscenza della circostanza, non occupandosene personalmente.
Il teste dipendente dal 2011 al 2021 ed adibito al settore contabile, Testimone_2 ha dichiarato: “…ADR 2): confermo la circostanza. Il sig. si è sempre occupato PA dell'utilizzo dei canali digitali. In particolare, il caricava sul sito tutta la documentazione PA attinente ai soci, quindi, le delibera di ammissione dei soci, quote associative ecc. Si occupava, inoltre dell'assistenza agli associati, in particolare elaborava i questi da inviare agli esperti e ricevuta la loro risposta, girava questa all'ente che aveva richiesto assistenza, dopodiché venivano caricate sul suto, salvo quelle ripetitive. Veniva caricato sia il quesito sia la risposta. Ciò avveniva già dal 2011 da quando ho iniziato a lavorare. Quanto alla gestione del sito, c'era un informatico che gestiva tutto, tipo ad esempio la sua manutenzione;
ADR 4) confermo il capitolo. Preciso che , una volta PA ricevuto il quesito dall'ente, lo correggeva prima di inoltrarlo agli esperti e, una volta ricevuta la risposta, questa veniva inviata all'ente richiedente, con correzione di eventuali errori ortografici, in quanto la risposta spettava chiaramente agli esperti. Quanto alla valutazione dei quesiti, questa avveniva in questo modo: inoltrato al il quesito, lui valutava se vi erano altri quesiti analoghi PA oppure che necessitavano di un parere ex novo, valutava poi la materia attinente al quesito e in base alla materia questo veniva inviato all'esperto di competenza. In merito alle polizze assicurative, il lavoro era congiunto con i dipendenti che si occupano della contabilità. In particolare, noi della contabilità scaricavamo dalla Banca o dalle Poste i pagamenti giornalieri, questi pagamenti venivano inviati al che provvedeva ad apporre il timbro dell'avvenuto pagamento con data e importo, PA dopodiché lui inseriva la scadenza e riconsegnava a noi il documento. Procedevo poi personalmente alla
5 registrazione contabile in prima nota della quota e ai dovuti controlli. Dopo il controllo, PA provvedeva a inoltrare comunicazioni e solleciti agli enti in merito ad eventuali pagamenti errato o pagamenti non avvenuti;
ADR 5), 6) e 7): non so chi svolge le mansioni di cui ai cap. 5, 6 e 7, sono stato licenziato nel 2021, so che c'è stata un riorganizzazione interna ma non so riferire di preciso.
Sono stato posto in cassa integrazione anche io, non ho ripreso più a lavorare da luglio del 2020, non so quindi riferire chi svolgesse le mansioni del nel periodo di cassa integrazione. ADR 9): PA non c'è stata una rotazione nella cassa integrazione, chi è andato in cassa integrazione lo è stato dall'inizio alla fine e poi è stato licenziato;
ADR 10) e 11): confermo i capitoli di prova. Preciso che per valutazione del quesito intendo che il doveva comprendere il quesito, valutare la materia PA prima di smistarlo agli esperti. Ogni mese doveva riportare l'elenco dei soci che avevano versato la polizza di Comunicava agli associati eventuali mancanze riguardo le domande di adesione CP_2 alla polizza. Sono a conoscenza delle attività svolte dal perché lavoravamo entrambi nelle PA stessa stanza;
Su domanda dell'avv. Maletta: nei quesiti che venivano inoltrati era indicato l'oggetto anche se questo non avveniva sempre…” (cfr. verbale di udienza del 21.11.2023).
Il teste , cognato del e dipendente della resistente dal Testimone_3 PA marzo 2007 con mansioni di operatore software, ha dichiarato: “…ADR 2): il PA gestiva la parte relativa all'iscrizione dei soci e alle polizze degli associati. Il sito internet era presente da sempre, il caricava sulla piattaforma e nel gestionale i documenti attinenti ai soci e alle PA polizze assicurative. La gestione del sito era affidata al sig. e al sig. che io sappia;
R_ S_
ADR 4): arrivati i quesiti, il li smistava ai vari esperti, previa valutazione e controllo PA dell'argomento. Di solito era indicato l'oggetto. Una volta ricevuta la risposta veniva pubblicata sul sito e inoltrata agli Enti richiedenti. Inizialmente li pubblicavo io, ciò è avvenuto per un anno circa, poi ha iniziato ad occuparsene il a decorrere dal 2010 se non ricordo male. Il si PA PA interfacciava con l'Ufficio contabilità per quanto riguarda i soci, quanto alla registrazione dei soci e alle quote degli associati;
ADR 5), 6) e 7): oggi le mansioni del oggi vengono svolte dalla PA sig.ra . Lei si occupa della gestione dei soci. La era già in azienda all'epoca del Parte_2 Pt_2 licenziamento. Prima la si occupava delle attività formative organizzate dall'azienda. Durante Pt_2 il periodo Covid c'è stata una riorganizzazione interna, la formazione veniva eseguita online. La
si occupa anche oggi delle attività formative insieme al sig. . Oggi la si Pt_2 Controparte_3 Pt_2 occupa anche della gestione dei soci. Per gestione dei soci intendo ad esempio le informazioni date agli enti o l'invio delle adesioni. Preciso che il modulo di adesione è stato da sempre presente sul sito.
Quanto alla registrazione degli soci, questi provvedono a scaricare il modulo di adesione, compilarlo e
6 rinviarlo a noi per essere registrato. Questa attività veniva svolta dal , oggi invece dalla PA Pt_2 la quale per un periodo ha svolto anche l'attività di assistenza giuridica, che oggi è svolta da S_
ADR 9): sono stato in cassa integrazione per un mese circa, c'è stata una rotazione con i
[...] dipendenti, che in quel periodo erano pochi in servizio da casa. Preciso che non c'è stata una rotazione per tutti, perché alcuni non sono mai rientrati, come il sig. , , PA Tes_2 Parte_3 mentre la sig.ra e il sig. sono rientrati;
ADR 10) e 11): confermo Controparte_4 Controparte_3 il capitolo. Preciso che, quanto ai quesiti inoltrati dagli Enti, il si interfacciava con gli esperti, PA mentre agli Enti girava soltanto il quesito ultimato con la risposta. Si interfacciava anche con quanto alle polizze assicurative. per comunicare la registrazioni di chi richiedeva la polizza CP_2 assicurativa…” (cfr. verbale di udienza cit.).
Il teste , dipendente dal 1998 come segretario, adibito anche Testimone_4 all'attività informativa e tecnica, ha riferito: “…il sig. si occupava dell'aggiornamento PA delle faq” […] “ADR 7) e 8): il si occupava di acquisire le domande degli associati, le PA delibere dei Comuni che aderivano, documenti che venivano catalogati in cartaceo. Oggi invece, una volta che il Presidente dà l'ok vengono importate nella scheda dell'associato. Ciò avviene dal 2021;
ADR 9): il utilizzava una mail dell'associazione, in particolare PA dove arrivavano le richieste degli enti. Preciso che l'ente non inoltrava Email_1 direttamente sulla mail la richiesta ma, una volta compilato il format presente sul sito e dato l'ok, il sistema inoltra alla mail la relativa richiesta. Questa modalità era già presente quando lavorava il
; ADR 10) e 11): il quesito arrivava ad con l'oggetto. Il leggeva il quesito PA CP_1 PA
e lo inoltrava agli esperti. Ricevuta la risposta copiava e incollava in un documento word la risposta, la quale poi veniva convertita in pdf e inoltrata all'Ente richiedente…” (cfr. verbale di udienza cit.).
Orbene, dall'esame delle dichiarazioni testimoniali è emerso che il ricorrente, quanto ai compiti attinenti alla gestione dei soci, si occupava prevalentemente di caricare sul registro informatico i relativi dati (ad es. la documentazione attinente ai soci, le delibere di ammissione, le quote associative), ad archiviare sul portale telematico le domande frequenti (cd. FAQ), a inoltrare agli esperti di competenza le richieste di parere pervenute dagli Enti (ove, la maggior parte delle volte, era già indicato l'oggetto) relativamente ad argomenti predefiniti e, una volta ricevute le risposte, a re-inoltrare la risposta al richiedente, in formato pdf.
7 Quanto alla procedura, curata dal , attinente alle polizze assicurative dei PA richiedenti, il ricorrente si limitava a ricevere le domande da parte dell'associato, a sottoporle all'approvazione del Presidente, a caricare nel gestionale i relativi documenti e a sollecitare eventuali richieste di pagamento ove vi fossero irregolarità o inadempienze.
Orbene, ad avviso del giudicante, le mansioni espletate dal ricorrente non presentano le caratteristiche per le quali la contrattazione collettiva prevede il III livello.
Ci si trova, difatti, dinanzi a mansioni che non palesano alcun significativo margine di valutazione, autonomia e iniziativa, provvedendo il a compiti di PA archiviazione, caricamento dei dati, smistamento tra i vari esperti dei quesiti richiesti dagli Enti, nonché compiti prevalentemente esecutivi attinenti alla gestione delle polizze.
La correzione di eventuali errori ortografici contenuti nelle risposte fornite dagli esperti, la verifica circa l'esistenza di quesiti analoghi, oppure il controllo della materia attinente al quesito poi smistato all'esperto di competenza (cfr. dichiarazioni del teste
, costituiscono semplici attività di verifica, diverse, peraltro, dalle “procedure Tes_2 operative complesse” di competenza del “contabile/impiegato amministrativo”, le cui mansioni il ritiene assimilabili. PA
In termini conclusivi, i compiti espletati dal ricorrente esulano dalle mansioni di concetto e, come tali, non possono essere ricondotte al III bensì al IV livello del CCNL di categoria.
Va rigettata, altresì, la domanda con la quale il ricorrente chiede il riconoscimento di differenze retributive per il lavoro straordinario asseritamente svolto.
Tutti i testimoni escussi hanno dichiarato di aver lavorato da lunedì al venerdì dalle
08:30 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 18:00, per complessive 42,5 ore settimanali;
hanno precisato, tuttavia, di usufruire ogni giorno di tre pause da 10 minuti ciascuna, pari a
2,5 ore settimanali.
Orbene, contrariamente alla prospettazione attorea, ritiene il giudicante che nel caso di specie, le pause di 10 minuti non possano considerarsi parte integrante dell'orario di lavoro ai sensi del D.lgs. 66/2003, non avendo il ricorrente dimostrato che, nelle 8 predette pause, i lavoratori fossero a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle proprie attività o funzioni, secondo quanto prescritto dall'art. 8 comma 1 del
D.lgs. cit.; al contrario, il teste ha espressamente dichiarato: “durante l'orario di R_ lavoro, abbiamo tre pause da 10 minuti che possiamo gestire come vogliamo”.
In conclusione, va denegata ogni maggiorazione a titolo di straordinario, oltre alla paga già liquidata nei cedolini del periodo lavorativo.
Fondata, invece, è la domanda con la quale parte ricorrente chiede accertarsi l'illegittimità del licenziamento irrogatogli per giustificato motivo oggettivo con missiva del 02.11.2021.
Sulla tematica del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e sui presupposti cui esso soggiace è intervenuta a più riprese la Suprema Corte che, di recente (Cass. civ. Sez. lavoro, 04.03.2021, n. 6085), ha ribadito che “Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della legge n. 604 del 1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione
a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili”.
Nel caso in esame, con comunicazione notificata il 02.11.2021, la convenuta licenziava il lavoratore sulla base della seguente motivazione: “Le comunichiamo, la decisione dell'Associazione di procedere alla risoluzione del Suo rapporto di lavoro per ragioni di carattere oggettivo.
9 Come Le è noto la pandemia da COVID-19 ha costretto l'Associazione all'adozione di un nuovo modello organizzativo maggiormente flessibile ed orientato alla digitalizzazione delle attività formative e associative in senso lato.
L'impossibilità di svolgere attività formative in presenza, ha enormemente accelerato l'esigenza di innovazione tecnologica dell'Associazione, rendendo lapalissiane alcune criticità già presenti nell'organizzazione del lavoro e che l'evento pandemico non ha fatto altro che svelare nella loro interezza.
In modo particolare per quanto concerne la gestione del personale dipendente, la pandemia ha reso necessario il ricorso alla Cassa integrazione in deroga con causale COVID, intervento che ha coinvolto prevalentemente alcune funzioni dell'organigramma associativo, tra le quali il rapporto con associati e la raccolta quote associative.
In modo particolare i rapporti con gli associati sono stati oggetto di un processo di informatizzazione
e le attività statutarie sono state promosse prevalentemente su canali “digital” per intercettare
l'accresciuta domanda di formazione a distanza.
Di conseguenza, considerata l'intervenuta soppressione della posizione lavorativa da Lei occupata, e
l'inesistenza di altre posizioni di equivalente contenuto professionale, abbiamo preso la decisione di risolvere il rapporto di lavoro con Lei in atto per giustificato motivo oggettivo..” (cfr. all. 5 del ricorso).
Secondo la prospettazione datoriale, la risoluzione del rapporto si è resa necessaria a causa della soppressione della posizione lavorativa ricoperta dal , PA originata dall'adozione di un nuovo modello organizzativo - implementato e accelerato dalla pandemia da Covid 19 -, maggiormente flessibile e orientato alla digitalizzazione delle attività formative e associative in senso lato.
Tanto premesso, occorre verificare se la convenuta – gravata dal relativo onere – abbia fornito prova dell'effettiva soppressione del posto di lavoro ricoperto dal ricorrente,
a seguito dell'adozione del nuovo modello aziendale.
Orbene, per come sopra accertato, il ricorrente si occupava, prevalentemente, della gestione dei rapporti con gli associati e della procedura attinente alle polizze assicurative dei richiedenti.
10 Parte convenuta sostiene che il processo di implementazione informatica dei rapporti tra l'associazione e gli associati avrebbe comportato, di fatto, la soppressione della posizione lavorativa del ricorrente.
A sostegno della tesi, allega perizia informatica dalla quale si evince come l'informatizzazione si sia realizzata attraverso: 1) l'avvenuta digitalizzazione - a seguito di implementazione di specifico gestionale - della documentazione inerente agli associati (delibere/determine), passata da n. 29 atti informatizzati nel 2020 a n.
4.514 al 31.12.2022; 2) l'immissione di una nuova applicazione web, denominata AnutelSoci;
3) l'introduzione di un applicativo software in grado di verificare, in automatico, il corretto caricamento dei documenti, che impedisce di inserire un nuovo atto senza caricare la relativa digitale.
Deduce, inoltre, che prima del processo di innovazione informativa, il , PA quanto alla gestione dei soci, era tenuto alla raccolta della documentazione inviata (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax) dall'ente locale interessato all'adesione (il quale era tenuto previamente a scaricare e compilare il fac- simile di iscrizione), all'inserimento della documentazione in un fascicolo da sottoporre al Presidente per l'approvazione e alla successiva archiviazione e conservazione delle iscrizioni in modalità cartacea;
dal maggio 2021, abolito il sistema cartaceo, l'attività di segreteria e archiviazione del non sarebbe più necessaria, dal PA momento che l'iscrizione avviene mediante lo scaricamento della domanda in formato
“pdf” editabile da parte del richiedente, il successivo inoltro via e-mail alla segreteria dell' e, in caso di ammissione, la generazione automatica del numero di CP_1 associato.
Sempre riguardo alla gestione dei soci, il , come sopra accertato, aveva PA il compito di archiviare sul portale telematico le domande frequenti (cd. FAQ), a inoltrare agli esperti di competenza le richieste di parere pervenute dagli Enti relativamente ad argomenti predefiniti e, una volta ricevute le risposte, a re-inoltrare la risposta al richiedente, in formato pdf.
Secondo la prospettazione della convenuta, anche riguardo alle predette mansioni,
l'informatizzazione e la gestione dei rapporti in via digitale avrebbero reso superflua e inutile la figura del ricorrente.
11 Sostiene, in particolare, che se in precedenza erano gli Enti a sottoporre i quesiti alla resistente, oggi, è l' a cercare di fornire sul proprio portale, già, CP_1 preventivamente, le risposte e le direttive per gli associati, e ciò tramite la predisposizione delle c.d. “Faq” aventi ad oggetto varie tematiche fondate sull'applicazione di casi pratici, quotidianamente aggiornate dal sito web, che consentono agli utenti interessati di poter trovare, agevolmente, risposta all'interrogativo più consono.
Orbene, ritiene il giudicante che il motivo su cui poggia il licenziamento, in particolare, la soppressione della posizione lavorativa del , non sia stato PA sufficientemente dimostrato.
Il teste , ha dichiarato: “… le mansioni del oggi vengono svolte dalla sig.ra Tes_3 PA
. Lei si occupa della gestione dei soci. La era già in azienda all'epoca del Parte_2 Pt_2 licenziamento. Prima la si occupava delle attività formative organizzate dall'azienda. Pt_2
Durante il periodo Covid c'è stata una riorganizzazione interna, la formazione veniva eseguita online. La si occupa anche oggi delle attività formative insieme al sig. . Oggi Pt_2 Controparte_3 la si occupa anche della gestione dei soci. Per gestione dei soci intendo ad esempio le Pt_2 informazioni date agli enti o l'invio delle adesioni. Preciso che il modulo di adesione è stato da sempre presente sul sito. Quanto alla registrazione degli soci, questi provvedono a scaricare il modulo di adesione, compilarlo e rinviarlo a noi per essere registrato. Questa attività veniva svolta dal , PA oggi invece dalla la quale per un periodo ha svolto anche l'attività di assistenza giuridica, che Pt_2 oggi è svolta da . S_
Dalle dichiarazioni del si evince pertanto che nessuna delle mansioni del Tes_3
ricorrente è stata mai effettivamente soppressa, bensì assegnata ad altri dipendenti, in particolare, alla sig.ra per quanto attiene alla gestione dei soci e al sig. Pt_2 S_ per quanto riguarda l'assistenza giuridica.
L'effettiva soppressione delle mansioni del ricorrente non appare emergere neppure dalle dichiarazioni, in parte contraddittorie, dei testi citati dalla convenuta.
Il teste , che nulla di specifico ha saputo riferire in merito alle attività del S_ ricorrente relative alla pratiche assicurative, non occupandosene personalmente, ha dichiarato, quanto all'attività di gestione dei soci svolta dal (in PA
12 particolare, quella attinente agli atti di adesione degli associati): “…nel 2021 abbiamo iniziato una operazione di digitalizzazione o meglio una dematerializzazione del cartaceo, per esempio degli atti di adesione degli associati e dei registri firme dei convegni;
prima avvenuta tutto in cartaceo, pervenivano le domande degli associati a mezzo posta o fax, mentre dal 2021 questo non avviene più, perché tramite il sito è possibile scaricare ed rinviare in telematico il modello di partecipazione”.
Orbene, la circostanza che le domande di adesione degli associati fossero tutte cartacee ed inviate ad tramite posta o fax, non trova riscontro nelle CP_1 dichiarazioni del teste , il quale ha riferito che “gli enti hanno la possibilità di R_ inoltrare le richieste dall'area a loro riservata, mentre prima c'era sempre una area riservata ma era più spartana rispetto ad oggi;
La richiesta cioè poteva essere inviata anche prima, solo che oggi ci sono più step. Le domande degli associati potevano essere scaricate anche prima, ma abbiamo aggiunto un modello pdf editabile il quale una volta compilato deve essere re-inoltrato”.
Dalle dichiarazioni del , pertanto, emerge che anche prima del licenziamento, R_ le procedure di adesione avvenivano tramite il sito web dell'azienda, lo stesso che, sebbene oggetto di innovazione informatica, è stato sempre utilizzato dal per il compimento di tutti gli atti necessari per gestire le predette PA procedure di adesione.
Anche riguardo all'attività lato sensu di assistenza giuridica agli associati, la tesi della resistente secondo cui la predisposizione delle “Faq” avrebbe di fatto reso superflua la figura del - adibito all'inoltro agli esperti qualificati dei quesiti rivolti PA dagli Enti - non trova univoco riscontro nelle dichiarazioni dei dipendenti e S_
. R_
Il teste , invero, ha dichiarato che “il sito internet c'è sempre stato, credo dalla fine degli S_ anni 90'; le faq sono online dal 2009/2010”; il teste , sul punto, ha riferito: “il R_
utilizzava una mail dell'associazione, in particolare dove PA Email_1 arrivavano le richieste degli enti. Preciso che l'ente non inoltrava direttamente sulla mail la richiesta ma, una volta compilato il format presente sul sito e dato l'ok, il sistema inoltra alla mail la relativa richiesta. Questa modalità era già presente quando lavorava il ”. Ha poi aggiunto: PA
“..prima i quesiti e le risposte venivano catalogate in forma cartacea. Quanto avviene oggi non so esattamente rispondere perché non mi occupo dell'assistenza giuridica però so che arriva tutto sul
13 sistema informatizzato” precisando, tuttavia, che prima del 2021, sebbene la catalogazione avvenisse in forma cartacea, i quesiti degli Enti venivano anche caricati sul sito internet, “in modo da consentire agli Enti di consultare eventuali casistiche similari”.
Orbene, se da un lato, le dichiarazioni raccolte testimoniano una ottimizzazione informatica posta in essere dell'associazione, volta a razionalizzare e semplificare la gestione degli associati (ad es. quanto alle procedure di adesione) con una riduzione progressiva della documentazione “in cartaceo”, nonché a rendere più agevole la consultazione (da parte dei soci) delle informazioni attinenti ai vari argomenti di sua competenza (ad es., IMU, prima casa, canone come dedotto nella CP_5 CP_6 memoria di costituzione), dall'altro, non può dirsi sufficientemente dimostrato che la predetta ottimizzazione della piattaforma informatica abbia determinato l'eliminazione del posto di lavoro del ricorrente, le cui mansioni sono state di fatto distribuite ad altri dipendenti.
Il processo di progressiva dematerializzazione del cartaceo non appare costituire elemento determinate per giustificare il licenziamento, tenuto conto che la necessità di intervento dell'operatore sul sito web - in termini, ad esempio, di caricamento dei dati attinenti agli associati - risulta tutt'ora necessaria.
In altri termini, la convenuta non ha assolto l'onere probatorio, su di essa incombente, di dimostrare che la scelta imprenditoriale abbia comportato, in concreto, la soppressione del posto di lavoro e che le ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata abbiano inciso, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato (cfr. Cass. n.
15400/2020).
L'insussistenza del motivo addotto dalla convenuta, così come cristallizzato nella lettera di licenziamento, determina pertanto l'illegittimità del recesso e la conseguente applicazione della tutela c.d. obbligatoria ai sensi dell'art. 8 della l. n. 604/1966, come chiesto in ricorso, avendo l'associazione meno di 15 dipendenti.
Avendo precipuo riguardo alla durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti (sin dal 06/02/2008), alle dimensioni dell'azienda e alla incontestata rioccupazione del ricorrente dopo il licenziamento, si ritiene equo e proporzionato commisurare in
14 cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto dovuta al ricorrente l'indennità che parte resistente dovrà versargli, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data di cessazione del rapporto e fino al soddisfo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (cfr.
Cass. n. 24277/2008).
Trova accoglimento, altresì, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per l'illegittima collocazione del ricorrente in cassa integrazione con causale Covid-19.
Ed invero, è incontestata la circostanza che il ricorrente sia stato posto ininterrottamente in Cassa Integrazione Covid da luglio 2020 a ottobre 2021, per poi essere licenziato.
Occorre rilevare, inoltre, come il mancato rispetto del criterio di rotazione che il ricorrente lamenta, non sia stato specificamente contestato dalla convenuta che, nella propria memoria di costituzione, si è limitata a sostenere di non essere tenuta al rispetto del predetto obbligo di rotazione, in considerazione del carattere eccezionale della cassa integrazione con causale Covid-19, dovuto al particolare periodo emergenziale.
Orbene, durante l'emergenza pandemica, per motivi di semplicità e snellimento amministrativo, il legislatore ha previsto la possibilità, per i datori di lavoro che ricorrono agli ammortizzatori sociali, di omettere l'accordo sindacale con il conseguente esonero formale dall'indicazione dei criteri di scelta e di rotazione dei lavoratori;
ciò, tuttavia, non si è tradotto nella possibilità di violare tali criteri da parte dei datori di lavoro, ma solo nell'esonero formale dalla loro individuazione formale nell'accordo sindacale.
A riguardo, secondo la giurisprudenza maggioritaria, la tutela generale accordata ai lavoratori collocati in godimento degli ammortizzatori sociali, – intendendo quindi anche la Cassa Integrazione Ordinaria, il FIS e la Cassa Integrazione COVID19 – prevede in ogni caso il rispetto generale della rotazione dei lavoratori per tre ragioni di diritto:
1) il godimento degli ammortizzatori sociali comporta una penalizzazione economica per i lavoratori e il datore di lavoro deve quindi garantire un'equa ripartizione di tale
“sacrificio”;
15 2) il datore di lavoro deve agire nel rispetto dei principi di non discriminazione, diligenza e buona fede, evitando che vengano penalizzati sempre i medesimi lavoratori;
3) applicazione per analogia della disciplina della CIGS.
Come condivisibilmente affermato dal Tribunale di Milano, con ord. 11 maggio 2021
n. 1970/2021 R.G. “il potere del datore di lavoro di individuare i lavoratori da collocare in cassa integrazione c.d. Covid, per quanto non sia espressamente vincolato dalla normativa emergenziale all'individuazione di criteri di scelta e obblighi di rotazione, è certamente sottoposto ai limiti che discendono dai principi di buona fede, correttezza e non discriminazione. Si tratta di principi aventi portata generale nel nostro ordinamento che, oltre a costituire uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni, formano oggetto di un vero e proprio dovere giuridico in capo al datore di lavoro in tutte le scelte organizzative che impattano sul diritto soggettivo del lavoratore all'effettivo svolgimento della propria prestazione di lavoro (art. 2113 c.c.). Tali considerazioni inducono a ritenere senz'altro applicabili anche alla Cassa integrazione prevista dalla normativa emergenziale (c.d. Covid) i seguenti principi di diritto da tempo affermati in sede di legittimità: “il potere di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni, riservato al datore di lavoro, non è incondizionato ma è sottoposto al limite (di carattere interno) derivante dalla necessaria sussistenza del rapporto di coerenza fra le scelte effettuate e le finalità specifiche cui è preordinata la e dall'obbligo di Pt_4 osservare i doveri di correttezza e buona fede imposti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché all'ulteriore limite (di carattere esterno) derivante dal divieto di discriminazione fra i lavoratori per motivi sindacali, di età, di sesso, di invalidità o di presunta ridotta capacità lavorativa. Incombe pertanto sul datore di lavoro l'onere di provare il nesso di causalità tra la sospensione del singolo lavoratore e le ragioni per le quali la legge gli riconosce il potere di sospensione (Cass. 8998/2003; 20267/2011;
Cass. Civ. Sez. I, 02/02/2021 n. 2289)”.
Quanto al regime sanzionatorio, in caso di violazione dei criteri di rotazione, il lavoratore collocato illegittimamente in godimento dell'ammortizzatore sociale può richiedere la differenza tra la sua retribuzione piena e l'importo del trattamento salariale percepito (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n. 292/2023).
Nel caso di specie, esaminate le buste paga (cfr. all.ti 13 a e 13 b del ricorso), il provvedimento di concessione della CIG covid (cfr. all. 5 della memoria di CP_7 costituzione) in atti, nonchè tenuto conto della differenza tra l'integrazione salariale
16 percepita e la retribuzione che sarebbe spettata in costanza di rapporto nel periodo di cassa integrazione, si ritiene equo riconoscere in favore del ricorrente la somma, equitativamente determinata nella misura del 50% della predetta retribuzione, di €
6.500,00, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo.
Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto, dichiara illegittimo il licenziamento impugnato e condanna Controparte_1
alla riassunzione di nel termine di tre giorni o, in
[...] PA mancanza, al pagamento in suo favore dell'indennità risarcitoria nella misura di cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto fino al soddisfo;
- condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di della somma di € 6.500,00 a titolo di PA risarcimento del danno per l'illegittima collocazione in cassa integrazione, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, li 31.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1039/2022 R.G.
tra
rapp.to e difeso dall'avv. Salvatore Marino PA
-ricorrente-
e
in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Giacomo Enzo Costanzo
Maletta
-resistente-
Oggetto: impugnazione licenziamento;
differenze retributive;
mansioni superiori.
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
28.01.2025.
Con ricorso depositato il 28.05.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'associazione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato fin dal CP_1
06.02.2008, svolgendo mansioni di “Responsabile Associati”, livello V del CCNL
Commercio, ha adito l'intestato Tribunale per sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogatole dalla convenuta, con comunicazione del 02.11.2021. Lamentava, in particolare, l'insussistenza delle ragioni
1 sottese al licenziamento e la mancata dimostrazione delle misure attivabili per una sua ricollocazione all'interno del contesto lavorativo.
Sosteneva, inoltre, di essere stato collocato illegittimamente in cassa integrazione straordinaria dal 13.07.2020 sino al 10.10.2021, senza alcuna rotazione.
Inoltre, pur ammettendo come il trattamento economico riconosciuto sia stato sempre quello proprio del livello IV (a fronte del suo inquadramento nel livello V), deduceva che le mansioni concretamente svolte (“gestione degli Enti associati, ad
gestione della corrispondenza riguardane soci e polizze;
gestione delle convenzioni con CP_1 enti esterni;
supporto agli associati sia di natura tecnica (come accedere al sito, fornitura password, ecc.) che funzionale (chiarimenti sul sito, informativa su giornate di studio, su polizze, ecc); ricevimento dei quesiti di natura tecnica proposti dagli associati, valutazione degli stessi quesiti e smistamento agli esperti della materia tributaria in base alle rispettive competenze (IMU, TARI, TASI etc); attività di natura ammnistrativa, relativa alle gestione di scadenze periodiche (polizze, bollettini ed estratto conto programma soci etc); gestione polizze con gli associati, compresa la valutazione delle proposte, la corrispondenza con lo Statuto dell'associazione e l'eventuale richiesta di rettifica;
gestione dei vari siti internet attraverso i quali l' effettua la sua attività; attivazione per gli CP_1 associati di funzionalità, quote, password, ricerca documenti, attività di messo notificatore, accessi area riservata, fascicolazione documenti e verifica delibere, registrazione delibere, gestione anagrafica soci, registrazione quote Enti e Funzionari soci, assicurazione agli associati, etc.; gestione servizio di assistenza giuridica ai soci;
vidimazione notarile e stampa libro soci;
gestione rassegna stampa che quotidianamente viene proposta agli associati;
gestione delle attività amministrativo/finanziario
(fatture, prima nota, incasso quote associati, pagamenti, rapporti con banche, rapporti con consulente del lavoro e commercialista, legge 626, etc”), erano sussumibili nel superiore livello III del
CCNL cit.
Lamentava, altresì, di aver lavorato per n. 42,5 ore settimanali, a fronte delle n. 40 ore previste dal contratto, senza mai aver ricevuto in busta paga il relativo pagamento.
Sulla scorta di tanto, chiedeva accertarsi l'illegittimità del licenziamento e condannarsi parte convenuta – tenuto conto del regime di tutela obbligatoria di cui all'art. 8 della legge n. 604 del 1966 - al risarcimento del danno subito mediante il pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto. Chiedeva altresì condannarsi parte resistente al pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di
2 risarcimento del danno patrimoniali subito a causa dell'illegittima collocazione in cassa integrazione e della somma di € 43.092,24 a titolo di differenze retributive maturate in costanza di rapporto, come da conteggio allegato al ricorso, oltre agli oneri previdenziali e assistenziali.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'associazione convenuta, argomentando per l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti e l'escussione dei testimoni, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato.
Non trova accoglimento la domanda con la quale parte ricorrente ha chiesto l'accertamento delle mansioni superiori.
Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cass. Sez. L., n. 20272/2010).
Il CCNL Commercio prodotto in allegato al ricorso prevede che al livello IV
(concretante riconosciuto al ricorrente, sotto il profilo economico) appartengono “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché
i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite”;
Sono invece inquadrati nel livello III (rivendicato dal lavoratore) i “lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”; nel suddetto livello rientra, in via esemplificativa, anche la figura del contabile/impiegato 3 amministrativo (cfr. punto 19) - assimilabile, secondo la prospettazione attorea, alle mansioni dallo esso svolte - ossia colui che “in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi”.
Appare subito evidente come il principale elemento di differenziazione fra il IV livello ed il livello superiore sopra descritto, consista essenzialmente nella natura di
“concetto” o “d'ordine” delle mansioni espletate;
ciò che, infatti, distingue il lavoratore di IV livello da quello incluso nel livello superiore sono appunto le mansioni “di concetto” o “prevalentemente tali” affidate a questi ultimi.
In ordine alla distinzione fra tali categorie d'inquadramento, non può che richiamarsi la consolidata opinione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. l, sentenza n.
6868 del 10/08/1987) secondo cui : “il criterio distintivo delle mansioni di concetto da quelle
d'ordine risiede nell'iniziativa, nella discrezionalità e nell'indirizzo personale che sono propri delle prime e non già delle seconde. In entrambi i casi l'attività di lavoro resta soggetta al controllo dei superiori gerarchici, ma l'estensione e le modalità di tale controllo sono diverse, perché nel caso di mansioni di concetto, ove sussiste una certa discrezionalità del lavoratore nel relativo espletamento, il controllo non può che esplicarsi sui risultati dell'attività lavorativa, mentre - ove tale discrezionalità manchi in ipotesi di mansioni d'ordine - esso può investire anche le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa” (Cass. sez. l, sentenza n. 5222 del 26/08/1986).
Tanto osservato, il Tribunale ritiene che la documentazione in atti e le risultanze dell'istruttoria testimoniale espletata non consentono di ritenere sufficientemente provata la domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Escusso all'udienza del 21.11.2023, il teste , dipendente della resistente S_ dal 2002 con la qualifica di impiegato, ha confermato i capitoli nn. 7) e 8) della memoria di costituzione, aderendo in sostanza alla prospettazione della datrice di lavoro secondo cui il gestiva i rapporti con gli associati, curando la raccolta PA delle domande di adesione inviate per posta, a mezzo fax o per mail, raccogliendole in
4 un fascicolo da sottoporre al Presidente ai fini della approvazione dell'iscrizione dei medesimi e archiviandole, una volta intervenuta l'accettazione presidenziale, in fascicoli cartacei. Il teste, inoltre, quanto alle mansioni svolte dal ricorrente, ha dichiarato: “…ADR 9 e 10): il aveva accesso alla mail della forniva PA CP_1 informazioni agli associati sulle modalità di adesione, si occupava della parte amministrativa delle adesioni e si occupava anche di elaborare le faq. Inoltrava poi le richieste di parare ad avvocati, commercialisti e esperti in materia di tributi, relativamente ad argomenti già predefiniti;
ADR 11): una volta ricevute le risposte, queste venivano inoltrate dal agli enti richiedenti. Il parare PA veniva inoltrato tramite email. In particolare veniva incollato sul formato word e poi convertito in formato pdf prima dell'inoltro agli enti locali interessati;
ADR 12) l'elenco di questi pareri veniva catalogato in un foglio e numerato progressivamente…”. In merito alle richieste per usufruire della polizza di assicurazione convenzionata con il teste ha dimostrato una CP_1 scarsa conoscenza della circostanza, non occupandosene personalmente.
Il teste dipendente dal 2011 al 2021 ed adibito al settore contabile, Testimone_2 ha dichiarato: “…ADR 2): confermo la circostanza. Il sig. si è sempre occupato PA dell'utilizzo dei canali digitali. In particolare, il caricava sul sito tutta la documentazione PA attinente ai soci, quindi, le delibera di ammissione dei soci, quote associative ecc. Si occupava, inoltre dell'assistenza agli associati, in particolare elaborava i questi da inviare agli esperti e ricevuta la loro risposta, girava questa all'ente che aveva richiesto assistenza, dopodiché venivano caricate sul suto, salvo quelle ripetitive. Veniva caricato sia il quesito sia la risposta. Ciò avveniva già dal 2011 da quando ho iniziato a lavorare. Quanto alla gestione del sito, c'era un informatico che gestiva tutto, tipo ad esempio la sua manutenzione;
ADR 4) confermo il capitolo. Preciso che , una volta PA ricevuto il quesito dall'ente, lo correggeva prima di inoltrarlo agli esperti e, una volta ricevuta la risposta, questa veniva inviata all'ente richiedente, con correzione di eventuali errori ortografici, in quanto la risposta spettava chiaramente agli esperti. Quanto alla valutazione dei quesiti, questa avveniva in questo modo: inoltrato al il quesito, lui valutava se vi erano altri quesiti analoghi PA oppure che necessitavano di un parere ex novo, valutava poi la materia attinente al quesito e in base alla materia questo veniva inviato all'esperto di competenza. In merito alle polizze assicurative, il lavoro era congiunto con i dipendenti che si occupano della contabilità. In particolare, noi della contabilità scaricavamo dalla Banca o dalle Poste i pagamenti giornalieri, questi pagamenti venivano inviati al che provvedeva ad apporre il timbro dell'avvenuto pagamento con data e importo, PA dopodiché lui inseriva la scadenza e riconsegnava a noi il documento. Procedevo poi personalmente alla
5 registrazione contabile in prima nota della quota e ai dovuti controlli. Dopo il controllo, PA provvedeva a inoltrare comunicazioni e solleciti agli enti in merito ad eventuali pagamenti errato o pagamenti non avvenuti;
ADR 5), 6) e 7): non so chi svolge le mansioni di cui ai cap. 5, 6 e 7, sono stato licenziato nel 2021, so che c'è stata un riorganizzazione interna ma non so riferire di preciso.
Sono stato posto in cassa integrazione anche io, non ho ripreso più a lavorare da luglio del 2020, non so quindi riferire chi svolgesse le mansioni del nel periodo di cassa integrazione. ADR 9): PA non c'è stata una rotazione nella cassa integrazione, chi è andato in cassa integrazione lo è stato dall'inizio alla fine e poi è stato licenziato;
ADR 10) e 11): confermo i capitoli di prova. Preciso che per valutazione del quesito intendo che il doveva comprendere il quesito, valutare la materia PA prima di smistarlo agli esperti. Ogni mese doveva riportare l'elenco dei soci che avevano versato la polizza di Comunicava agli associati eventuali mancanze riguardo le domande di adesione CP_2 alla polizza. Sono a conoscenza delle attività svolte dal perché lavoravamo entrambi nelle PA stessa stanza;
Su domanda dell'avv. Maletta: nei quesiti che venivano inoltrati era indicato l'oggetto anche se questo non avveniva sempre…” (cfr. verbale di udienza del 21.11.2023).
Il teste , cognato del e dipendente della resistente dal Testimone_3 PA marzo 2007 con mansioni di operatore software, ha dichiarato: “…ADR 2): il PA gestiva la parte relativa all'iscrizione dei soci e alle polizze degli associati. Il sito internet era presente da sempre, il caricava sulla piattaforma e nel gestionale i documenti attinenti ai soci e alle PA polizze assicurative. La gestione del sito era affidata al sig. e al sig. che io sappia;
R_ S_
ADR 4): arrivati i quesiti, il li smistava ai vari esperti, previa valutazione e controllo PA dell'argomento. Di solito era indicato l'oggetto. Una volta ricevuta la risposta veniva pubblicata sul sito e inoltrata agli Enti richiedenti. Inizialmente li pubblicavo io, ciò è avvenuto per un anno circa, poi ha iniziato ad occuparsene il a decorrere dal 2010 se non ricordo male. Il si PA PA interfacciava con l'Ufficio contabilità per quanto riguarda i soci, quanto alla registrazione dei soci e alle quote degli associati;
ADR 5), 6) e 7): oggi le mansioni del oggi vengono svolte dalla PA sig.ra . Lei si occupa della gestione dei soci. La era già in azienda all'epoca del Parte_2 Pt_2 licenziamento. Prima la si occupava delle attività formative organizzate dall'azienda. Durante Pt_2 il periodo Covid c'è stata una riorganizzazione interna, la formazione veniva eseguita online. La
si occupa anche oggi delle attività formative insieme al sig. . Oggi la si Pt_2 Controparte_3 Pt_2 occupa anche della gestione dei soci. Per gestione dei soci intendo ad esempio le informazioni date agli enti o l'invio delle adesioni. Preciso che il modulo di adesione è stato da sempre presente sul sito.
Quanto alla registrazione degli soci, questi provvedono a scaricare il modulo di adesione, compilarlo e
6 rinviarlo a noi per essere registrato. Questa attività veniva svolta dal , oggi invece dalla PA Pt_2 la quale per un periodo ha svolto anche l'attività di assistenza giuridica, che oggi è svolta da S_
ADR 9): sono stato in cassa integrazione per un mese circa, c'è stata una rotazione con i
[...] dipendenti, che in quel periodo erano pochi in servizio da casa. Preciso che non c'è stata una rotazione per tutti, perché alcuni non sono mai rientrati, come il sig. , , PA Tes_2 Parte_3 mentre la sig.ra e il sig. sono rientrati;
ADR 10) e 11): confermo Controparte_4 Controparte_3 il capitolo. Preciso che, quanto ai quesiti inoltrati dagli Enti, il si interfacciava con gli esperti, PA mentre agli Enti girava soltanto il quesito ultimato con la risposta. Si interfacciava anche con quanto alle polizze assicurative. per comunicare la registrazioni di chi richiedeva la polizza CP_2 assicurativa…” (cfr. verbale di udienza cit.).
Il teste , dipendente dal 1998 come segretario, adibito anche Testimone_4 all'attività informativa e tecnica, ha riferito: “…il sig. si occupava dell'aggiornamento PA delle faq” […] “ADR 7) e 8): il si occupava di acquisire le domande degli associati, le PA delibere dei Comuni che aderivano, documenti che venivano catalogati in cartaceo. Oggi invece, una volta che il Presidente dà l'ok vengono importate nella scheda dell'associato. Ciò avviene dal 2021;
ADR 9): il utilizzava una mail dell'associazione, in particolare PA dove arrivavano le richieste degli enti. Preciso che l'ente non inoltrava Email_1 direttamente sulla mail la richiesta ma, una volta compilato il format presente sul sito e dato l'ok, il sistema inoltra alla mail la relativa richiesta. Questa modalità era già presente quando lavorava il
; ADR 10) e 11): il quesito arrivava ad con l'oggetto. Il leggeva il quesito PA CP_1 PA
e lo inoltrava agli esperti. Ricevuta la risposta copiava e incollava in un documento word la risposta, la quale poi veniva convertita in pdf e inoltrata all'Ente richiedente…” (cfr. verbale di udienza cit.).
Orbene, dall'esame delle dichiarazioni testimoniali è emerso che il ricorrente, quanto ai compiti attinenti alla gestione dei soci, si occupava prevalentemente di caricare sul registro informatico i relativi dati (ad es. la documentazione attinente ai soci, le delibere di ammissione, le quote associative), ad archiviare sul portale telematico le domande frequenti (cd. FAQ), a inoltrare agli esperti di competenza le richieste di parere pervenute dagli Enti (ove, la maggior parte delle volte, era già indicato l'oggetto) relativamente ad argomenti predefiniti e, una volta ricevute le risposte, a re-inoltrare la risposta al richiedente, in formato pdf.
7 Quanto alla procedura, curata dal , attinente alle polizze assicurative dei PA richiedenti, il ricorrente si limitava a ricevere le domande da parte dell'associato, a sottoporle all'approvazione del Presidente, a caricare nel gestionale i relativi documenti e a sollecitare eventuali richieste di pagamento ove vi fossero irregolarità o inadempienze.
Orbene, ad avviso del giudicante, le mansioni espletate dal ricorrente non presentano le caratteristiche per le quali la contrattazione collettiva prevede il III livello.
Ci si trova, difatti, dinanzi a mansioni che non palesano alcun significativo margine di valutazione, autonomia e iniziativa, provvedendo il a compiti di PA archiviazione, caricamento dei dati, smistamento tra i vari esperti dei quesiti richiesti dagli Enti, nonché compiti prevalentemente esecutivi attinenti alla gestione delle polizze.
La correzione di eventuali errori ortografici contenuti nelle risposte fornite dagli esperti, la verifica circa l'esistenza di quesiti analoghi, oppure il controllo della materia attinente al quesito poi smistato all'esperto di competenza (cfr. dichiarazioni del teste
, costituiscono semplici attività di verifica, diverse, peraltro, dalle “procedure Tes_2 operative complesse” di competenza del “contabile/impiegato amministrativo”, le cui mansioni il ritiene assimilabili. PA
In termini conclusivi, i compiti espletati dal ricorrente esulano dalle mansioni di concetto e, come tali, non possono essere ricondotte al III bensì al IV livello del CCNL di categoria.
Va rigettata, altresì, la domanda con la quale il ricorrente chiede il riconoscimento di differenze retributive per il lavoro straordinario asseritamente svolto.
Tutti i testimoni escussi hanno dichiarato di aver lavorato da lunedì al venerdì dalle
08:30 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 18:00, per complessive 42,5 ore settimanali;
hanno precisato, tuttavia, di usufruire ogni giorno di tre pause da 10 minuti ciascuna, pari a
2,5 ore settimanali.
Orbene, contrariamente alla prospettazione attorea, ritiene il giudicante che nel caso di specie, le pause di 10 minuti non possano considerarsi parte integrante dell'orario di lavoro ai sensi del D.lgs. 66/2003, non avendo il ricorrente dimostrato che, nelle 8 predette pause, i lavoratori fossero a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle proprie attività o funzioni, secondo quanto prescritto dall'art. 8 comma 1 del
D.lgs. cit.; al contrario, il teste ha espressamente dichiarato: “durante l'orario di R_ lavoro, abbiamo tre pause da 10 minuti che possiamo gestire come vogliamo”.
In conclusione, va denegata ogni maggiorazione a titolo di straordinario, oltre alla paga già liquidata nei cedolini del periodo lavorativo.
Fondata, invece, è la domanda con la quale parte ricorrente chiede accertarsi l'illegittimità del licenziamento irrogatogli per giustificato motivo oggettivo con missiva del 02.11.2021.
Sulla tematica del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e sui presupposti cui esso soggiace è intervenuta a più riprese la Suprema Corte che, di recente (Cass. civ. Sez. lavoro, 04.03.2021, n. 6085), ha ribadito che “Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della legge n. 604 del 1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione
a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili”.
Nel caso in esame, con comunicazione notificata il 02.11.2021, la convenuta licenziava il lavoratore sulla base della seguente motivazione: “Le comunichiamo, la decisione dell'Associazione di procedere alla risoluzione del Suo rapporto di lavoro per ragioni di carattere oggettivo.
9 Come Le è noto la pandemia da COVID-19 ha costretto l'Associazione all'adozione di un nuovo modello organizzativo maggiormente flessibile ed orientato alla digitalizzazione delle attività formative e associative in senso lato.
L'impossibilità di svolgere attività formative in presenza, ha enormemente accelerato l'esigenza di innovazione tecnologica dell'Associazione, rendendo lapalissiane alcune criticità già presenti nell'organizzazione del lavoro e che l'evento pandemico non ha fatto altro che svelare nella loro interezza.
In modo particolare per quanto concerne la gestione del personale dipendente, la pandemia ha reso necessario il ricorso alla Cassa integrazione in deroga con causale COVID, intervento che ha coinvolto prevalentemente alcune funzioni dell'organigramma associativo, tra le quali il rapporto con associati e la raccolta quote associative.
In modo particolare i rapporti con gli associati sono stati oggetto di un processo di informatizzazione
e le attività statutarie sono state promosse prevalentemente su canali “digital” per intercettare
l'accresciuta domanda di formazione a distanza.
Di conseguenza, considerata l'intervenuta soppressione della posizione lavorativa da Lei occupata, e
l'inesistenza di altre posizioni di equivalente contenuto professionale, abbiamo preso la decisione di risolvere il rapporto di lavoro con Lei in atto per giustificato motivo oggettivo..” (cfr. all. 5 del ricorso).
Secondo la prospettazione datoriale, la risoluzione del rapporto si è resa necessaria a causa della soppressione della posizione lavorativa ricoperta dal , PA originata dall'adozione di un nuovo modello organizzativo - implementato e accelerato dalla pandemia da Covid 19 -, maggiormente flessibile e orientato alla digitalizzazione delle attività formative e associative in senso lato.
Tanto premesso, occorre verificare se la convenuta – gravata dal relativo onere – abbia fornito prova dell'effettiva soppressione del posto di lavoro ricoperto dal ricorrente,
a seguito dell'adozione del nuovo modello aziendale.
Orbene, per come sopra accertato, il ricorrente si occupava, prevalentemente, della gestione dei rapporti con gli associati e della procedura attinente alle polizze assicurative dei richiedenti.
10 Parte convenuta sostiene che il processo di implementazione informatica dei rapporti tra l'associazione e gli associati avrebbe comportato, di fatto, la soppressione della posizione lavorativa del ricorrente.
A sostegno della tesi, allega perizia informatica dalla quale si evince come l'informatizzazione si sia realizzata attraverso: 1) l'avvenuta digitalizzazione - a seguito di implementazione di specifico gestionale - della documentazione inerente agli associati (delibere/determine), passata da n. 29 atti informatizzati nel 2020 a n.
4.514 al 31.12.2022; 2) l'immissione di una nuova applicazione web, denominata AnutelSoci;
3) l'introduzione di un applicativo software in grado di verificare, in automatico, il corretto caricamento dei documenti, che impedisce di inserire un nuovo atto senza caricare la relativa digitale.
Deduce, inoltre, che prima del processo di innovazione informativa, il , PA quanto alla gestione dei soci, era tenuto alla raccolta della documentazione inviata (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax) dall'ente locale interessato all'adesione (il quale era tenuto previamente a scaricare e compilare il fac- simile di iscrizione), all'inserimento della documentazione in un fascicolo da sottoporre al Presidente per l'approvazione e alla successiva archiviazione e conservazione delle iscrizioni in modalità cartacea;
dal maggio 2021, abolito il sistema cartaceo, l'attività di segreteria e archiviazione del non sarebbe più necessaria, dal PA momento che l'iscrizione avviene mediante lo scaricamento della domanda in formato
“pdf” editabile da parte del richiedente, il successivo inoltro via e-mail alla segreteria dell' e, in caso di ammissione, la generazione automatica del numero di CP_1 associato.
Sempre riguardo alla gestione dei soci, il , come sopra accertato, aveva PA il compito di archiviare sul portale telematico le domande frequenti (cd. FAQ), a inoltrare agli esperti di competenza le richieste di parere pervenute dagli Enti relativamente ad argomenti predefiniti e, una volta ricevute le risposte, a re-inoltrare la risposta al richiedente, in formato pdf.
Secondo la prospettazione della convenuta, anche riguardo alle predette mansioni,
l'informatizzazione e la gestione dei rapporti in via digitale avrebbero reso superflua e inutile la figura del ricorrente.
11 Sostiene, in particolare, che se in precedenza erano gli Enti a sottoporre i quesiti alla resistente, oggi, è l' a cercare di fornire sul proprio portale, già, CP_1 preventivamente, le risposte e le direttive per gli associati, e ciò tramite la predisposizione delle c.d. “Faq” aventi ad oggetto varie tematiche fondate sull'applicazione di casi pratici, quotidianamente aggiornate dal sito web, che consentono agli utenti interessati di poter trovare, agevolmente, risposta all'interrogativo più consono.
Orbene, ritiene il giudicante che il motivo su cui poggia il licenziamento, in particolare, la soppressione della posizione lavorativa del , non sia stato PA sufficientemente dimostrato.
Il teste , ha dichiarato: “… le mansioni del oggi vengono svolte dalla sig.ra Tes_3 PA
. Lei si occupa della gestione dei soci. La era già in azienda all'epoca del Parte_2 Pt_2 licenziamento. Prima la si occupava delle attività formative organizzate dall'azienda. Pt_2
Durante il periodo Covid c'è stata una riorganizzazione interna, la formazione veniva eseguita online. La si occupa anche oggi delle attività formative insieme al sig. . Oggi Pt_2 Controparte_3 la si occupa anche della gestione dei soci. Per gestione dei soci intendo ad esempio le Pt_2 informazioni date agli enti o l'invio delle adesioni. Preciso che il modulo di adesione è stato da sempre presente sul sito. Quanto alla registrazione degli soci, questi provvedono a scaricare il modulo di adesione, compilarlo e rinviarlo a noi per essere registrato. Questa attività veniva svolta dal , PA oggi invece dalla la quale per un periodo ha svolto anche l'attività di assistenza giuridica, che Pt_2 oggi è svolta da . S_
Dalle dichiarazioni del si evince pertanto che nessuna delle mansioni del Tes_3
ricorrente è stata mai effettivamente soppressa, bensì assegnata ad altri dipendenti, in particolare, alla sig.ra per quanto attiene alla gestione dei soci e al sig. Pt_2 S_ per quanto riguarda l'assistenza giuridica.
L'effettiva soppressione delle mansioni del ricorrente non appare emergere neppure dalle dichiarazioni, in parte contraddittorie, dei testi citati dalla convenuta.
Il teste , che nulla di specifico ha saputo riferire in merito alle attività del S_ ricorrente relative alla pratiche assicurative, non occupandosene personalmente, ha dichiarato, quanto all'attività di gestione dei soci svolta dal (in PA
12 particolare, quella attinente agli atti di adesione degli associati): “…nel 2021 abbiamo iniziato una operazione di digitalizzazione o meglio una dematerializzazione del cartaceo, per esempio degli atti di adesione degli associati e dei registri firme dei convegni;
prima avvenuta tutto in cartaceo, pervenivano le domande degli associati a mezzo posta o fax, mentre dal 2021 questo non avviene più, perché tramite il sito è possibile scaricare ed rinviare in telematico il modello di partecipazione”.
Orbene, la circostanza che le domande di adesione degli associati fossero tutte cartacee ed inviate ad tramite posta o fax, non trova riscontro nelle CP_1 dichiarazioni del teste , il quale ha riferito che “gli enti hanno la possibilità di R_ inoltrare le richieste dall'area a loro riservata, mentre prima c'era sempre una area riservata ma era più spartana rispetto ad oggi;
La richiesta cioè poteva essere inviata anche prima, solo che oggi ci sono più step. Le domande degli associati potevano essere scaricate anche prima, ma abbiamo aggiunto un modello pdf editabile il quale una volta compilato deve essere re-inoltrato”.
Dalle dichiarazioni del , pertanto, emerge che anche prima del licenziamento, R_ le procedure di adesione avvenivano tramite il sito web dell'azienda, lo stesso che, sebbene oggetto di innovazione informatica, è stato sempre utilizzato dal per il compimento di tutti gli atti necessari per gestire le predette PA procedure di adesione.
Anche riguardo all'attività lato sensu di assistenza giuridica agli associati, la tesi della resistente secondo cui la predisposizione delle “Faq” avrebbe di fatto reso superflua la figura del - adibito all'inoltro agli esperti qualificati dei quesiti rivolti PA dagli Enti - non trova univoco riscontro nelle dichiarazioni dei dipendenti e S_
. R_
Il teste , invero, ha dichiarato che “il sito internet c'è sempre stato, credo dalla fine degli S_ anni 90'; le faq sono online dal 2009/2010”; il teste , sul punto, ha riferito: “il R_
utilizzava una mail dell'associazione, in particolare dove PA Email_1 arrivavano le richieste degli enti. Preciso che l'ente non inoltrava direttamente sulla mail la richiesta ma, una volta compilato il format presente sul sito e dato l'ok, il sistema inoltra alla mail la relativa richiesta. Questa modalità era già presente quando lavorava il ”. Ha poi aggiunto: PA
“..prima i quesiti e le risposte venivano catalogate in forma cartacea. Quanto avviene oggi non so esattamente rispondere perché non mi occupo dell'assistenza giuridica però so che arriva tutto sul
13 sistema informatizzato” precisando, tuttavia, che prima del 2021, sebbene la catalogazione avvenisse in forma cartacea, i quesiti degli Enti venivano anche caricati sul sito internet, “in modo da consentire agli Enti di consultare eventuali casistiche similari”.
Orbene, se da un lato, le dichiarazioni raccolte testimoniano una ottimizzazione informatica posta in essere dell'associazione, volta a razionalizzare e semplificare la gestione degli associati (ad es. quanto alle procedure di adesione) con una riduzione progressiva della documentazione “in cartaceo”, nonché a rendere più agevole la consultazione (da parte dei soci) delle informazioni attinenti ai vari argomenti di sua competenza (ad es., IMU, prima casa, canone come dedotto nella CP_5 CP_6 memoria di costituzione), dall'altro, non può dirsi sufficientemente dimostrato che la predetta ottimizzazione della piattaforma informatica abbia determinato l'eliminazione del posto di lavoro del ricorrente, le cui mansioni sono state di fatto distribuite ad altri dipendenti.
Il processo di progressiva dematerializzazione del cartaceo non appare costituire elemento determinate per giustificare il licenziamento, tenuto conto che la necessità di intervento dell'operatore sul sito web - in termini, ad esempio, di caricamento dei dati attinenti agli associati - risulta tutt'ora necessaria.
In altri termini, la convenuta non ha assolto l'onere probatorio, su di essa incombente, di dimostrare che la scelta imprenditoriale abbia comportato, in concreto, la soppressione del posto di lavoro e che le ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata abbiano inciso, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato (cfr. Cass. n.
15400/2020).
L'insussistenza del motivo addotto dalla convenuta, così come cristallizzato nella lettera di licenziamento, determina pertanto l'illegittimità del recesso e la conseguente applicazione della tutela c.d. obbligatoria ai sensi dell'art. 8 della l. n. 604/1966, come chiesto in ricorso, avendo l'associazione meno di 15 dipendenti.
Avendo precipuo riguardo alla durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti (sin dal 06/02/2008), alle dimensioni dell'azienda e alla incontestata rioccupazione del ricorrente dopo il licenziamento, si ritiene equo e proporzionato commisurare in
14 cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto dovuta al ricorrente l'indennità che parte resistente dovrà versargli, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data di cessazione del rapporto e fino al soddisfo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (cfr.
Cass. n. 24277/2008).
Trova accoglimento, altresì, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per l'illegittima collocazione del ricorrente in cassa integrazione con causale Covid-19.
Ed invero, è incontestata la circostanza che il ricorrente sia stato posto ininterrottamente in Cassa Integrazione Covid da luglio 2020 a ottobre 2021, per poi essere licenziato.
Occorre rilevare, inoltre, come il mancato rispetto del criterio di rotazione che il ricorrente lamenta, non sia stato specificamente contestato dalla convenuta che, nella propria memoria di costituzione, si è limitata a sostenere di non essere tenuta al rispetto del predetto obbligo di rotazione, in considerazione del carattere eccezionale della cassa integrazione con causale Covid-19, dovuto al particolare periodo emergenziale.
Orbene, durante l'emergenza pandemica, per motivi di semplicità e snellimento amministrativo, il legislatore ha previsto la possibilità, per i datori di lavoro che ricorrono agli ammortizzatori sociali, di omettere l'accordo sindacale con il conseguente esonero formale dall'indicazione dei criteri di scelta e di rotazione dei lavoratori;
ciò, tuttavia, non si è tradotto nella possibilità di violare tali criteri da parte dei datori di lavoro, ma solo nell'esonero formale dalla loro individuazione formale nell'accordo sindacale.
A riguardo, secondo la giurisprudenza maggioritaria, la tutela generale accordata ai lavoratori collocati in godimento degli ammortizzatori sociali, – intendendo quindi anche la Cassa Integrazione Ordinaria, il FIS e la Cassa Integrazione COVID19 – prevede in ogni caso il rispetto generale della rotazione dei lavoratori per tre ragioni di diritto:
1) il godimento degli ammortizzatori sociali comporta una penalizzazione economica per i lavoratori e il datore di lavoro deve quindi garantire un'equa ripartizione di tale
“sacrificio”;
15 2) il datore di lavoro deve agire nel rispetto dei principi di non discriminazione, diligenza e buona fede, evitando che vengano penalizzati sempre i medesimi lavoratori;
3) applicazione per analogia della disciplina della CIGS.
Come condivisibilmente affermato dal Tribunale di Milano, con ord. 11 maggio 2021
n. 1970/2021 R.G. “il potere del datore di lavoro di individuare i lavoratori da collocare in cassa integrazione c.d. Covid, per quanto non sia espressamente vincolato dalla normativa emergenziale all'individuazione di criteri di scelta e obblighi di rotazione, è certamente sottoposto ai limiti che discendono dai principi di buona fede, correttezza e non discriminazione. Si tratta di principi aventi portata generale nel nostro ordinamento che, oltre a costituire uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni, formano oggetto di un vero e proprio dovere giuridico in capo al datore di lavoro in tutte le scelte organizzative che impattano sul diritto soggettivo del lavoratore all'effettivo svolgimento della propria prestazione di lavoro (art. 2113 c.c.). Tali considerazioni inducono a ritenere senz'altro applicabili anche alla Cassa integrazione prevista dalla normativa emergenziale (c.d. Covid) i seguenti principi di diritto da tempo affermati in sede di legittimità: “il potere di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni, riservato al datore di lavoro, non è incondizionato ma è sottoposto al limite (di carattere interno) derivante dalla necessaria sussistenza del rapporto di coerenza fra le scelte effettuate e le finalità specifiche cui è preordinata la e dall'obbligo di Pt_4 osservare i doveri di correttezza e buona fede imposti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché all'ulteriore limite (di carattere esterno) derivante dal divieto di discriminazione fra i lavoratori per motivi sindacali, di età, di sesso, di invalidità o di presunta ridotta capacità lavorativa. Incombe pertanto sul datore di lavoro l'onere di provare il nesso di causalità tra la sospensione del singolo lavoratore e le ragioni per le quali la legge gli riconosce il potere di sospensione (Cass. 8998/2003; 20267/2011;
Cass. Civ. Sez. I, 02/02/2021 n. 2289)”.
Quanto al regime sanzionatorio, in caso di violazione dei criteri di rotazione, il lavoratore collocato illegittimamente in godimento dell'ammortizzatore sociale può richiedere la differenza tra la sua retribuzione piena e l'importo del trattamento salariale percepito (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n. 292/2023).
Nel caso di specie, esaminate le buste paga (cfr. all.ti 13 a e 13 b del ricorso), il provvedimento di concessione della CIG covid (cfr. all. 5 della memoria di CP_7 costituzione) in atti, nonchè tenuto conto della differenza tra l'integrazione salariale
16 percepita e la retribuzione che sarebbe spettata in costanza di rapporto nel periodo di cassa integrazione, si ritiene equo riconoscere in favore del ricorrente la somma, equitativamente determinata nella misura del 50% della predetta retribuzione, di €
6.500,00, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo.
Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto, dichiara illegittimo il licenziamento impugnato e condanna Controparte_1
alla riassunzione di nel termine di tre giorni o, in
[...] PA mancanza, al pagamento in suo favore dell'indennità risarcitoria nella misura di cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto fino al soddisfo;
- condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di della somma di € 6.500,00 a titolo di PA risarcimento del danno per l'illegittima collocazione in cassa integrazione, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, li 31.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
17