Art. 1. Articolo unico.
La misura della tassa di archivio di cui all' art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 , e' aumentata del 150 per cento.
La tassa verra' riscossa, nel suo intero ammontare, dagli Uffici del registro al momento delle registrazioni degli atti.
La misura della tassa di archivio di cui all' art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 , e' aumentata del 150 per cento.
La tassa verra' riscossa, nel suo intero ammontare, dagli Uffici del registro al momento delle registrazioni degli atti.