Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 4343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4343 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito delle note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24186 R.G. per l'anno 2024 vertente TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 calce al ricorso dall'avv. Antonio Cascone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Castellamare di Stabia, Via G. Cosenza n.77;
-ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76, e CP_2 dom. to presso l'Avvocatura dello Stato di Napoli
- resistente contumace -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.11.2024, la ricorrente, sulla premessa di aver sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, per i periodi e presso gli Istituti specificamente indicati in ricorso, ha adito il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro per accertare e dichiarare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2023/2024 e
2024/2025 e di conseguenza la condanna del al CP_1 riconoscimento del beneficio, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025; in via subordinata, nell'ipotesi in cui al momento della pronuncia della sentenza chiesta con il presente ricorso il docente non dovesse essere in servizio e/o inserito nell'elenco/graduatoria degli aspiranti alle supplenze, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di € CP_1
1.000,00 a titolo di risarcimento danni per aver dovuto, a proprie spese, provvedere all'aggiornamento ed alla formazione professionale, anche in forma specifica, spese vinte da distrarsi.
Parte ricorrente ha riportato la normativa di riferimento, dolendosi della immotivata diversità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo
1
Costituzione); ha dedotto la competenza territoriale del Tribunale adito,; ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022; ha evidenziato il contrasto dell'art. 1 comma 122 Legge 107/2015 col principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della Direttiva 1999/70,
e al relativo accordo quadro europeo;
ha invocato pronunce giurisprudenziali di legittimità e di merito rese anche in sede europea, in particolare quella del Tribunale di RI (sentenza n.1259/20229 e quella della S.C. n.10072 del 27/10/2023 relativa alla prescrizione quinquennale, evidenziando come nel caso di specie, la parte ricorrente
è attualmente in servizio, con la conseguenza che egli ha diritto all'adempimento in forma specifica per le annualità oggetto del presente ricorso in quanto rientranti nell'ultimo quinquennio Nella contumacia della PA , la causa è stata decisa all'esito del deposito di note di trattazione scritta sulla base degli atti.
La domanda va accolta.
Oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo.
Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del
[...]
e del merito derivante dallo svolgimento del rapporto di Controparte_1 lavoro.
Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e
Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Quanto al merito, il giudicante, anche in ossequio a plurimi precedenti favorevoli qui richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. ed in particolare la sentenza n. 1585/2023 dell'intestato Tribunale (est.
Manzon) considera fondata la domanda nei termini appresso specificati, tanto più dopo la sentenza emessa dalla S.C. sez. lav., del 27/10/2023,
n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale. L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la
2 formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_3 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016
- che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Con ordinanza della
Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente Controparte_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per
3 rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le norme della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione della ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della
Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolotra i destinatari della Carta del docente, ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della
P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a CP_1 termine.
Conseguentemente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione, atteso che la parte ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'Amministrazione per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 (cfr. contratto in atti) e precisamente:
- a.s. 2023/2024: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 11.09.2023 al 30.06.2024;
- a.s. 2024/2025: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 13.09.2024 al 30.06.2025; Ne consegue che va condannato il Controparte_1 all'attribuzione della Carta elettronica del docente, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Va ancora chiarito che, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
4 La disposizione di cui, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata.
Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile.
Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della
“rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi. Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una
«condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Da ultimo, va precisato, anche sulla scorta dei principi affermati dalla sentenza del 27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale, che la docente, al momento della pronuncia giudiziale, non é fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche. Ed infatti nel caso in esame, la ricorrente per l'a.s. 2024/2025, ha stipulato il contratto con scadenza al 30 giugno 2025. Sussistono pertanto le condizioni per l'accoglimento.
Le spese di lite si liquidano ai minimi, tenuto conto della natura seriale della questione e dell'intervento pregiudiziale della S.C. ai sensi del
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, , con esclusione della fase istruttoria e decisionale che sono mancate stante la trattazione cartolare, con distrazione in favore del procuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025;
5 2) condanna il all'attribuzione Controparte_1 della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025;
3) condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla CP_2 ricorrente, che, compensate per la metà, liquida nel residuo in complessivi € 231,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Cascone.
Si comunichi.
Napoli, il 3 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
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