Articolo 5 della Legge 24 marzo 1907, n. 111
Articolo 4Articolo 6
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16 aprile 1907
Art. 5.

L'assegnazione di L. 8,200,000 per la estensione della rete telefonica nazionale, sara' erogata per le linee e per gli impianti indicati nell'annessa tabella C.

Sulle linee telefoniche costruite e da costruire escluse le linee principali colleganti direttamente centri di popolazione superiore ai duecentomila abitanti, saranno inclusi anche quei Comuni che alla pubblicazione della presente legge siano sedi di uffici postali di prima classe od abbiano un porto il cui tonnellaggio annuo complessivo superi le cinquantamila tonnellate, purche' detti Comuni si trovino sul percorso delle linee suddette.

Le linee telefoniche urbane previste da questa dovranno essere compiute nel corso dei primi due prossimi esercizi.

Entrata in vigore il 16 aprile 1907