TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/03/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata R.G. P.U. n. 32-1/2025 promosso da: di C.F./P.Iva , in persona del rappresentante p.t., con sede in Parte_1 P.IVA_1
Imola (BO), Via Molino Rosso, n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Lolli del Foro di
Bologna, presso il cui studio sito in Bologna, Via D'Azeglio, n. 27 è elettivamente domiciliata;
-ricorrente- nei confronti di c.f. ), residente in [...] Motta Controparte_1 C.F._1
n 121, rappresentato e difeso dalla DI & Vaccari Società tra Avvocati a r.l. e per essa dagli avvocati Domenico Beraldi e Simone Vaccari, presso la cui sede, sita in Modena, Via Sabbatini, n.
13, è elettivamente domiciliato,
-resistente-
***
Con ricorso del 7/2/2025 è stata proposta da omanda di domanda di apertura Parte_1
della liquidazione controllata nei confronti di lamentando il mancato Controparte_1 pagamento della somma di complessivi € 301.266 (come da atto di precetto) dovuta in forza della sentenza n. 1175/2023 (R.G. n. 15886/2019) emessa dal Tribunale di Bologna – sez. specializzata in materia di imprese in data 29/5/2023, oggetto di impugnazione in Appello (che in pendenza del giudizio, con ordinanza del 20/2/2024 ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza dell'appellante), e pedissequo atto di precetto.
Con comparsa del 12/3/2025, la resistente, nel riconoscere il proprio stato di decozione, ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII.
All'udienza del 19/3/2024, rilevata preliminarmente la regolarità della notifica, perfezionatasi mediante deposito presso la casa Comunale ex art. 40, comma 8, CCII in data 25/2/2025, la ricorrente ha insistito nella propria domanda mentre parte resistente, ha chiesto anch'ella l'apertura della liquidazione controllata, rappresentando di essersi già rivolta all'OCC.
Tanto premesso: considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; rilevato che entro la prima udienza non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, né formulata l'eccezione di cui all'art. 268, comma 3, CCII;
ritenuta la competenza del Tribunale di Modena ex art. 27 CCII;
ritenuto che ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione dell'istante, da assimilare a quello che si esplica in sede di apertura della liquidazione giudiziale (sul punto, si veda, Cass., Sez. Un., n. 1521 del 23/1/2013), il credito vantato da
[...]
possa ritenersi sufficientemente provato in forza della sentenza n. 1175/2023 (R.G. n. Parte_1
15886/2019) emessa dal Tribunale di Bologna – sez. specializzata in materia di imprese (doc. 2) e pedissequo atto di precetto, sentenza oggetto sì di impugnazione, ma in relazione alla quale la Corte
d'Appello ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, osservando “che la sentenza impugnata, in base a una prima sommaria delibazione, propria della presente fase di sospensione, appare adeguatamente ed esaustivamente motivata e immune da errori evidenti” (doc. 9); ritenuto che sussistano i presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione controllata, posto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII, il debitore non è un imprenditore commerciale assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, non risultando dal Registro delle imprese presenti imprese o cariche in società a nome del sig. (cfr. informativa del 12/2/2025); Controparte_1 considerato che, quanto al requisito dell'insolvenza (essendo stato il procedimento avviato da un creditore), il debitore con la propria memoria di costituzione, ha ammesso di trovarsi in “serie difficoltà, palesata dalla evidente sproporzione tra il complesso dei debiti accumulati e il suo patrimonio prontamente liquidabile - quest'ultimo di fatto costituito unicamente dall'importo percepito a titolo di compenso per l'attività lavorativa prestata” il che integra uno stato di insolvenza, sussistente “in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività” (Ord. N. 7087 del 3/3/2022; Cass. Sez. I, sent. n. 29913 del 20/11/2018; conforme da ultimo Cass. Sez. I ord. N. 30284 del 14/10/2022).
Segnatamente, a fronte di debiti per oltre € 301.266 nei confronti del ricorrente (sentenza provvisoriamente esecutiva) cui si deve aggiungere l'esposizione debitoria risultante da cartelle già affidate all'Agente della Riscossione per un importo complessivo di € 78.666, il percepisce CP_1
un solo reddito da lavoro dipendente (in base a quanto emerge dal doc. 19 allegato alla memoria di costituzione, di modesto ammontare), in relazione ai quali sarà possibile determinare, una quota di reddito disponibile, che però non consente, all'evidenza, il pagamento dei debiti neanche in una eventuale ottica pluriennale.
Le predette circostanze, univoche e concrete, denotano l'incapacità, non transitoria, del debitore di adempiere con mezzi normali alle proprie obbligazioni;
rilevato, pertanto, che sussiste altresì il presupposto di cui all'art. 268, comma 2, CCII, posto che il solo credito del ricorrente consentono di superare la soglia di euro 50.000; rilevato che la determinazione concreta della quota di reddito disponibile deve essere demandata al nominando Giudice delegato, su istanza motivata del Liquidatore;
precisato sin da ora che il liquidatore, per valutare le azioni eventualmente esperibili da indicare nel programma di liquidazione, dovrà adeguatamente considerare tutti gli atti posti in essere dal debitore e di cui al ricorso per sottoporli ad autonoma valutazione, anche ai fini della futura esdebitazione;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
rilevato che, quanto alla durata della procedura, considerato il nuovo testo degli art. 272 e 282 CCII come modificati dal D.lgs 136/2024: 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII);
2) che conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati (cfr art. 272, c. 3bis e art. 282, c. 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII;
4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente. ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione controllata, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; dichiara l'apertura della liquidazione controllata di (c.f. Controparte_1
), nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...] C.F._1
Motta n. 121; nomina Giudice delegato la Dott.ssa Camilla Ovi;
nomina quale liquidatore l'avv. Gabriele Coppi del Foro di Modena;
precisa che, dovendo trovare applicazione le modifiche del CCII introdotte dal D.Lgs. 136/2024: 1) per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
2) la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili
è quella prevista dall'art. 275bis CCII;
3) giusto il disposto del comma 6bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229,
230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
autorizza sin da ora il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
a redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione (eventuale) delle quote di reddito e della tredicesima per i tre anni successivi all'apertura della procedura, quindi fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c.1 CCII;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma
2, lett. c) CCII ove esistente e non già depositata;
ordina al debitore ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nell'attivo da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
demanda al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;
dispone che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito internet del Tribunale di
Modena nella apposita area;
l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, su presente ordine del
Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo;
- notifichi, entro 30 giorni dalla comunicazione, la presente sentenza per estratto al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
provveda, nel medesimo termine, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- completi, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore;
rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare la procedura di esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CCII;
- depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.6.2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280
e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
- trasmetta, due mesi prima del decorso di tre anni dall'apertura, se la procedura sarà ancora aperta,
o comunque in vista della chiusura della procedura, ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza, sino ad allora, delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
recepisca le eventuali osservazioni che i creditori avranno inviato entro un mese dalla comunicazione;
prenda posizione su di esse e depositi una relazione finale entro il quinto giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII, con il suo giudizio complessivo relativo all'intero periodo;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
***
Manda la Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al debitore (presso il domicilio eletto) e al
Liquidatore.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 19/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi Dott. Riccardo Di Pasquale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali
Composto da:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata R.G. P.U. n. 32-1/2025 promosso da: di C.F./P.Iva , in persona del rappresentante p.t., con sede in Parte_1 P.IVA_1
Imola (BO), Via Molino Rosso, n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Lolli del Foro di
Bologna, presso il cui studio sito in Bologna, Via D'Azeglio, n. 27 è elettivamente domiciliata;
-ricorrente- nei confronti di c.f. ), residente in [...] Motta Controparte_1 C.F._1
n 121, rappresentato e difeso dalla DI & Vaccari Società tra Avvocati a r.l. e per essa dagli avvocati Domenico Beraldi e Simone Vaccari, presso la cui sede, sita in Modena, Via Sabbatini, n.
13, è elettivamente domiciliato,
-resistente-
***
Con ricorso del 7/2/2025 è stata proposta da omanda di domanda di apertura Parte_1
della liquidazione controllata nei confronti di lamentando il mancato Controparte_1 pagamento della somma di complessivi € 301.266 (come da atto di precetto) dovuta in forza della sentenza n. 1175/2023 (R.G. n. 15886/2019) emessa dal Tribunale di Bologna – sez. specializzata in materia di imprese in data 29/5/2023, oggetto di impugnazione in Appello (che in pendenza del giudizio, con ordinanza del 20/2/2024 ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza dell'appellante), e pedissequo atto di precetto.
Con comparsa del 12/3/2025, la resistente, nel riconoscere il proprio stato di decozione, ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII.
All'udienza del 19/3/2024, rilevata preliminarmente la regolarità della notifica, perfezionatasi mediante deposito presso la casa Comunale ex art. 40, comma 8, CCII in data 25/2/2025, la ricorrente ha insistito nella propria domanda mentre parte resistente, ha chiesto anch'ella l'apertura della liquidazione controllata, rappresentando di essersi già rivolta all'OCC.
Tanto premesso: considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; rilevato che entro la prima udienza non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, né formulata l'eccezione di cui all'art. 268, comma 3, CCII;
ritenuta la competenza del Tribunale di Modena ex art. 27 CCII;
ritenuto che ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione dell'istante, da assimilare a quello che si esplica in sede di apertura della liquidazione giudiziale (sul punto, si veda, Cass., Sez. Un., n. 1521 del 23/1/2013), il credito vantato da
[...]
possa ritenersi sufficientemente provato in forza della sentenza n. 1175/2023 (R.G. n. Parte_1
15886/2019) emessa dal Tribunale di Bologna – sez. specializzata in materia di imprese (doc. 2) e pedissequo atto di precetto, sentenza oggetto sì di impugnazione, ma in relazione alla quale la Corte
d'Appello ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, osservando “che la sentenza impugnata, in base a una prima sommaria delibazione, propria della presente fase di sospensione, appare adeguatamente ed esaustivamente motivata e immune da errori evidenti” (doc. 9); ritenuto che sussistano i presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione controllata, posto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII, il debitore non è un imprenditore commerciale assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, non risultando dal Registro delle imprese presenti imprese o cariche in società a nome del sig. (cfr. informativa del 12/2/2025); Controparte_1 considerato che, quanto al requisito dell'insolvenza (essendo stato il procedimento avviato da un creditore), il debitore con la propria memoria di costituzione, ha ammesso di trovarsi in “serie difficoltà, palesata dalla evidente sproporzione tra il complesso dei debiti accumulati e il suo patrimonio prontamente liquidabile - quest'ultimo di fatto costituito unicamente dall'importo percepito a titolo di compenso per l'attività lavorativa prestata” il che integra uno stato di insolvenza, sussistente “in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività” (Ord. N. 7087 del 3/3/2022; Cass. Sez. I, sent. n. 29913 del 20/11/2018; conforme da ultimo Cass. Sez. I ord. N. 30284 del 14/10/2022).
Segnatamente, a fronte di debiti per oltre € 301.266 nei confronti del ricorrente (sentenza provvisoriamente esecutiva) cui si deve aggiungere l'esposizione debitoria risultante da cartelle già affidate all'Agente della Riscossione per un importo complessivo di € 78.666, il percepisce CP_1
un solo reddito da lavoro dipendente (in base a quanto emerge dal doc. 19 allegato alla memoria di costituzione, di modesto ammontare), in relazione ai quali sarà possibile determinare, una quota di reddito disponibile, che però non consente, all'evidenza, il pagamento dei debiti neanche in una eventuale ottica pluriennale.
Le predette circostanze, univoche e concrete, denotano l'incapacità, non transitoria, del debitore di adempiere con mezzi normali alle proprie obbligazioni;
rilevato, pertanto, che sussiste altresì il presupposto di cui all'art. 268, comma 2, CCII, posto che il solo credito del ricorrente consentono di superare la soglia di euro 50.000; rilevato che la determinazione concreta della quota di reddito disponibile deve essere demandata al nominando Giudice delegato, su istanza motivata del Liquidatore;
precisato sin da ora che il liquidatore, per valutare le azioni eventualmente esperibili da indicare nel programma di liquidazione, dovrà adeguatamente considerare tutti gli atti posti in essere dal debitore e di cui al ricorso per sottoporli ad autonoma valutazione, anche ai fini della futura esdebitazione;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
rilevato che, quanto alla durata della procedura, considerato il nuovo testo degli art. 272 e 282 CCII come modificati dal D.lgs 136/2024: 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII);
2) che conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati (cfr art. 272, c. 3bis e art. 282, c. 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII;
4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente. ritenuto che le indicate circostanze comportino senz'altro la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione controllata, con tutti i provvedimenti da essa derivanti secondo legge;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; dichiara l'apertura della liquidazione controllata di (c.f. Controparte_1
), nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...] C.F._1
Motta n. 121; nomina Giudice delegato la Dott.ssa Camilla Ovi;
nomina quale liquidatore l'avv. Gabriele Coppi del Foro di Modena;
precisa che, dovendo trovare applicazione le modifiche del CCII introdotte dal D.Lgs. 136/2024: 1) per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
2) la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili
è quella prevista dall'art. 275bis CCII;
3) giusto il disposto del comma 6bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229,
230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
autorizza sin da ora il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
a redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione (eventuale) delle quote di reddito e della tredicesima per i tre anni successivi all'apertura della procedura, quindi fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c.1 CCII;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma
2, lett. c) CCII ove esistente e non già depositata;
ordina al debitore ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nell'attivo da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
demanda al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;
dispone che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito internet del Tribunale di
Modena nella apposita area;
l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, su presente ordine del
Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo;
- notifichi, entro 30 giorni dalla comunicazione, la presente sentenza per estratto al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
provveda, nel medesimo termine, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- completi, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore;
rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare la procedura di esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CCII;
- depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.6.2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280
e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
- trasmetta, due mesi prima del decorso di tre anni dall'apertura, se la procedura sarà ancora aperta,
o comunque in vista della chiusura della procedura, ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza, sino ad allora, delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
recepisca le eventuali osservazioni che i creditori avranno inviato entro un mese dalla comunicazione;
prenda posizione su di esse e depositi una relazione finale entro il quinto giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII, con il suo giudizio complessivo relativo all'intero periodo;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
***
Manda la Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al debitore (presso il domicilio eletto) e al
Liquidatore.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 19/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Camilla Ovi Dott. Riccardo Di Pasquale