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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 3341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3341 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dr. Michele Magliulo Consigliere dr.ssa Lucia Minauro Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta n. 2571/2020 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere n. 2868/19, emessa ex art. 281-sexies c.p.c. il
07/11/2019, pendente
tra
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Chivasso (10034), via P.
Regis n. 9, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Quaranta (C.F.:
); C.F._1
CP_1
e
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_2 C.F._2 difeso dall'avv. Pasquale Verde (C.F.: ; C.F._3
-APPELLATO
Oggetto: Locazione di beni mobili
Conclusioni: come da note di udienza del 27 febbraio 2025
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.1. Con atto di citazione notificato in data 8 febbraio 2017, CP_2
conveniva in giudizio innanzi al
[...] Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, deducendo a fondamento delle proprie domande:
- di aver stipulato con la convenuta (odierna appellante) un contratto di locazione a lungo termine di attrezzature per lavanderia self-service;
- che, in forza dello stesso, la si era impegnata a fornirgli: n. Parte_1
due lavatrici Ipso CWKg.10, una lavatrice IPSO IY 135 Kg. 14, n. due asciugatrici Kg. 16.5, una cassa cambia gettoni, 500 gettoni, un kit grafica e cartellonistica, trasporto ed assistenza;
- che esso attore si era obbligato a versare alla società convenuta un canone mensile di euro 425,00, di cui euro 225,00 per la locazione delle attrezzature ed euro 200,00 per l'assistenza tecnica, l'utilizzo del marchio e la copertura assicurativa;
- di aver versato a titolo di cauzione la somma di euro 11.700,00 mediante bonifici bancari nonché, alla stipula del contratto, l'ulteriore importo di euro
250,00 più iva per le spese dell'istruttoria;
- di aver consegnato alla convenuta, a titolo di garanzia, la somma di euro
14.400,00 mediante assegno bancario;
- che, nel mese di novembre del 2016, aveva comunicato a mezzo pec alla il mancato funzionamento delle asciugatrici, chiedendo Parte_1 contestualmente l'intervento on site per accertare la causa del guasto;
- che, nel disattendere tale richiesta, la lo aveva invitato Parte_1
telefonicamente a stipulare un ulteriore contratto di assistenza tecnica, benché la società si fosse impegnata a fornirgli il servizio tecnico di assistenza in caso di guasto, ai sensi dell'art. 16 delle condizioni contrattuali;
(con oneri, in caso di guasto non rientrante nella garanzia legale, imputabili al locatario);
- che l'inadempimento della società all'obbligo di manutenzione delle macchine gli aveva impedito la prosecuzione dell'attività commerciale esercitata da esso attore;
2 - che, nonostante il grave inadempimento ad essa imputabile, con missiva del
18.1.2017 la locatrice gli aveva intimato la risoluzione del contratto in ragione del mancato pagamento del solo canone relativo al mese dicembre
2016;
Tanto premesso, il chiedeva al Tribunale di: CP_2
- “In via principale, dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto di locazione a lungo termine per causa imputabile alla Parte_1
[...]
- Per l'effetto, condannare la alla restituzione Parte_1 delle somme versate a titolo di garanzia ammontanti ad euro 11.700,00 e del tiolo dato in garanzia per euro 14.400,00;
- Condannare, altresì, la al risarcimento per Parte_1 inadempimento contrattuale dei danni patrimoniali e non nella misura di euro
25.000,00 e/o della diversa somma ritenuta di giustizia”.
I.2. Si costituiva in giudizio la contestando la Parte_1 domanda attorea ed eccependo:
- in via preliminare, l'incompetenza per territorio del giudice adito;
- l'infondatezza nel merito della domanda attorea, in ragione del fatto che, tenuto conto del verbale di assistenza del 28.10.2016, non potendo i malfunzionamenti allegati essere che successivi all'inizio dell'attività, il avrebbe dovuto, pagando anticipatamente il diritto di chiamata, CP_2 assumersi l'onere della riparazione.
I.3. Il Tribunale, ritenuta la controversia matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e delle testimonianze assunte, riservava la causa in decisione.
Con sentenza n. 2868/2019 del 7.11.2019, così provvedeva:
• “accoglie la domanda attorea nei limiti di cui alla parte motiva. Per l'effetto dichiara la risoluzione, per inadempimento del convenuto Parte_1
del contratto stipulato il 12.07.2016 con l'attore ;
[...] Controparte_2
• condanna alla restituzione della somma di € 11.700,00 Parte_1 versata a titolo di deposito cauzionale e del titolo dato in garanzia per
l'importo di € 14.400,00;
• rigetta la domanda risarcitoria;
• compensa le spese del giudizio.”
3
II. Il giudizio di appello
II.1. Con atto di citazione notificato il 9.7.2020, la ha Parte_1 proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendone la riforma in virtù di un'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Ha chiesto, pertanto, a questa Corte di:
- “Riformare l'impugnata sentenza 2868/2019 del 07/11/2019 del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere;
- e per l'effetto, respingere perché infondate in fatto e diritto tutte le domande ex adverso formulate assolvendone conseguentemente la convenuta”.
II.2. Con comparsa depositata in data 15.11.2022, si è costituito CP_2
, deducendo l'improponibilità, l'inammissibilità ed improcedibilità,
[...] nonché l'infondatezza nel merito della proposta impugnazione e chiedendone il rigetto.
II.3. All'esito dell'udienza del 27 febbraio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
III. I motivi di impugnazione
III.1 In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate,
4 essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e, soprattutto, quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
III.2 Con la proposta impugnazione, l'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha affermato che “come dimostrano le prove in atti, infatti, le due asciugatrici oggetto di necessaria assistenza, dal novembre 2016 risultano non funzionanti”.
In particolare, secondo la ricostruzione dell'impugnante, tale circostanza non troverebbe conferma nell'istruzione probatoria svolta in primo grado, in quanto:
- l'attore/odierno appellato non avrebbe mai fornito alcun elemento documentale idoneo a dimostrare il malfunzionamento e consentire di comprenderne le cause;
- dal verbale di assistenza tecnica del 28 ottobre 2016, sottoscritto dall'odierno appellato, emergerebbe come i tecnici della , CP_3
recatisi in loco per il collaudo, avessero avuto dei dubbi in merito alla realizzazione delle opere necessarie al corretto ancoraggio delle macchine;
- dallo stesso verbale emergerebbe, altresì, che le macchine, alla data del 28 ottobre 2016, erano tutte correttamente funzionanti, ma l'impianto nel suo complesso considerato non poteva entrare in funzione essendo il contatore di soli 16 KW e, dunque, insufficiente la fornitura di energia elettrica;
- le dichiarazioni del teste , secondo cui le due asciugatrici Testimone_1
sarebbero risultate guaste e, pertanto, necessitanti di assistenza tecnica, dovevano ritenersi inattendibili, in quanto il teste, pur avendo partecipato alle trattative tra il e l'agente di asseriva CP_2 Parte_1 erroneamente che le macchine fossero state “acquistate”, mentre esse erano state date in locazione;
il , inoltre, sarebbe caduto in Tes_1
contraddizione nel momento in cui, dopo aver affermato di aver assistito ad
5 un malfunzionamento del macchinario dovuto alla presenza di “un segnale di stallo”, dichiarava che, in base all'indicazione sul display, detto guasto sarebbe stato imputabile ad un “problema di temperatura”;
- non vi sarebbe traccia tra le produzioni documentali di controparte della comunicazione che affermava di aver inviato a mezzo pec Testimone_1
alla ed avente ad oggetto la richiesta di un intervento Parte_1
tecnico;
- la prova dell'inadempimento non potrebbe desumersi dal mancato intervento on site da parte dei tecnici della in quanto il contratto Parte_1 di locazione di cui è causa prevede che gli interventi siano di “assistenza telefonica e/o on site”, non sussistendo dunque un obbligo a procedere con tale ultima modalità;
- infine, dalla circostanza che, come riferito dalla teste , Testimone_2
l'attività del non ha mai avuto inizio, emergerebbe la fondatezza CP_2
della diversa ricostruzione in fatto, secondo cui i tecnici che hanno fornito assistenza telefonica al gli avrebbero preventivamente chiesto di CP_2 adeguare l'impianto elettrico, risultando in mancanza inutile un intervento in loco.
In sintesi, secondo l'impugnante, dalle prove raccolte in primo grado emergerebbe come il mancato funzionamento dei macchinari locati sia riconducibile non ad un guasto degli stessi, ma all'inadeguatezza del contatore elettrico del a consentirne la messa in opera, risultando CP_2
insufficiente la fornitura di energia elettrica a tale scopo. Pertanto, rivelandosi inutile il richiesto intervento on site dei tecnici della
, non sarebbe dato riscontrare alcun inadempimento Parte_1
risolutorio imputabile alla stessa.
III.3. L'appello è infondato.
Il giudice di primo grado così ricostruisce la vicenda in esame:
“Diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, infatti, rientra tra gli obblighi contrattuali gravanti sulla medesima fornire assistenza sia telefonica che in loco. Tanto lo si evince proprio dalle disposizioni contrattuali. Risulta pattuito, infatti, che il avrebbe versato oltre alla somma di € 225,00 CP_2 per il canone mensile anche l'ulteriore somma di € 200,00 per “assistenza telefonica e/o on–site”. Circa detta assistenza l'art. 16 delle condizioni
6 generali di contratto prescrive espressamente che se a seguito dell'intervento di assistenza on-site si riscontrino problematiche non derivanti da elementi non contemplati dal contratto di noleggio, il costo dell'attività svolta grava sul cliente. Da siffatta clausola si evince, quindi, che, a differenza di quanto affermato dalla , in caso di Parte_1 malfunzionamenti successivi all'inizio dell'attività è sì possibile che i costi per
l'intervento gravino sul conduttore, ma questo solo successivamente all'intervento on-site (e non prima) e nella sola eventualità in cui si riscontrino problematiche causate da elementi esterni al servizio fornito da
(circostanza che poteva essere riscontrata solo Parte_1
successivamente alla verifica in loco). Non è condivisibile, quindi, quanto ritenuto dalla , ossia che, trattandosi di malfunzionamenti Parte_1 successivi all'inizio dell'attività, la chiamata per l'assistenza doveva essere pagata anticipatamente e il cliente doveva assumersi l'onere di riparazione:
l'assistenza on-site rientra tra gli obblighi contrattuali gravanti sulla
; l'onere di riparazione grava sul cliente solo nell'ipotesi prima Parte_1
indicata.
Non può ritenersi giustificato, pertanto, il rifiuto di intervento di assistenza in loco, trattandosi di obbligo contrattualmente gravante su parte convenuta”.
A fronte di tale motivazione, deduce che il giudice Parte_1
abbia errato nel ritenere dimostrato che le macchine non fossero funzionanti, introducendo nuovi elementi di fatto, mai prospettati nel precedente grado di giudizio, in cui la detta appellante non ebbe mai ad eccepire la carenza di prova del mancato funzionamento delle macchine, ma solo che, trattandosi di malfunzionamenti successivi all'inizio dell'attività, la chiamata per l'assistenza avrebbe dovuto essere pagata anticipatamente dal cliente, a carico del quale doveva porsi l'onere di riparazione.
Con l'atto di appello, dunque, la deduce, per la prima volta, Parte_1
una diversa ricostruzione, secondo la quale i macchinari per cui è causa non avrebbero sofferto di alcun malfunzionamento.
In ogni caso, pur non volendo tener conto della mancata contestazione specifica in primo grado dei fatti così come allegati dal e della CP_2
novità delle questioni proposte nella presente fase, la tesi propugnata da
7 parte appellante sarebbe in ogni caso sfornita di fondamento, non trovando conferma nelle risultanze di causa.
In proposito, assume rilievo dirimente il principio giurisprudenziale, già richiamato dal giudice di prime cure, per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga della eccezione di inadempimento ex art. 1460” (cfr. SSUU n.
13533/2001). Ebbene, avendo il dimostrato la fonte del proprio CP_2 diritto e allegato l'inadempimento altrui, era onere della Parte_1
dimostrare di aver esattamente adempiuto.
Senonché, agli atti, tale prova manca e, peraltro, nemmeno avrebbe potuto essere prodotta, non avendo l'appellante dato attuazione all'obbligo di assistenza tecnica on site.
Al riguardo, la circostanza che il , come attestato dal verbale di CP_2
assistenza tecnica del 28 ottobre 2016, non fosse, al momento del collaudo delle macchine, dotato di un contatore elettrico adeguato alla messa in funzione dell'intero impianto non può ritenersi elemento sufficiente a suffragare la diversa ricostruzione in fatto, dedotta per la prima volta in appello, secondo cui i tecnici che gli avrebbero fornito assistenza telefonica gli avrebbero (“probabilmente”) anche preventivamente chiesto di adeguare lo stesso, risultando in mancanza inutile un intervento in loco. Difatti, tale circostanza, peraltro solo ipotizzata nell'atto di appello (“probabilmente i tecnici che hanno risposto al gli avranno fornito assistenza CP_2 telefonica nel senso di chiedergli di adeguare l'impianto elettrico”), non può dirsi in alcun modo dimostrata, in quanto non supportata da alcun riscontro probatorio. Né la circostanza secondo cui, in data anteriore alla richiesta di intervento, l'appellato non fosse dotato di un impianto adeguato alla messa
8 in opera, non delle singole macchine, ma dell'intero impianto, può in sé considerarsi rilevante al fine di giustificare il mancato intervento dei tecnici, come contrattualmente previsto, al fine di verificare la causa del mancato funzionamento delle macchine.
Neanche può d'altra parte condividersi la censura relativa alla pretesa inattendibilità del teste . Testimone_1
In particolare, non può assumere rilievo la circostanza che, pur avendo partecipato alle trattative, il teste abbia affermato che le asciugatrici “sono state acquistate in quel periodo”. Invero, è evidente che il richiamo all'“acquisto” delle attrezzature oggetto del contratto di locazione assuma, nella specie, un significato atecnico, non essendo il un esperto di Tes_1
diritto ed avendo verosimilmente lo stesso inteso fare riferimento, non all'acquisto della proprietà delle macchine nel rigoroso senso tecnico- giuridico, quanto piuttosto all'acquisto della disponibilità delle stesse. Anzi, tale improprietà conferisce maggiore genuinità alla deposizione.
Risulta altresì priva di valenza dimostrativa la circostanza che il teste avesse, in un primo momento, riferito che “c'era un segnale di stallo” e, successivamente, che “nel display era indicato un problema di temperatura”.
Difatti, le dichiarazioni in parola non appaiono contrastanti, ben potendo il generico segnale di stallo essere dovuto ad un problema di temperatura. Del resto, se è vero che, come allegato dall'appellante, il non è un tecnico Tes_1
in grado di qualificare il tipo di guasto della macchina, è certo che lo stesso fosse in grado di comprendere che questa non stesse funzionando correttamente.
Correttamente, dunque, il giudice di primo grado ha ritenuto l'odierna appellante inadempiente, atteso che l'art. 16 delle condizioni generali di cui al contratto di locazione del 12.07.2016, stabilisce chiaramente che “nel caso in cui a fronte di un intervento tecnico on-site venga riscontrato un problema causato da elementi esterni al servizio fornito da Parte_1
contemplati nel canone di noleggio, il costo dell'attività verrà addebitato
[...]
al cliente che sarà preventivamente informato dal tecnico inviato da
. Quest'ultimo, al termine dell'intervento richiesto, produrrà il Parte_1
rapporto delle attività eseguite, con il relativo dettaglio, che dovrà essere controfirmato dal cliente per accettazione”.
9 La non avrebbe dunque potuto pretendere che il Parte_1 cliente si addossasse i costi dell'intervento, se non successivamente ad una verifica in loco e solo nel caso in cui i suoi tecnici avessero attestato che l'accertato malfunzionamento fosse da ricondurre ad elementi esterni al servizio fornito dalla società. L'assistenza tecnica on-site, non fornita dalla società, costituiva, dunque, non una semplice modalità di assistenza che la aveva facoltà di adottare o meno a seconda delle Parte_1
circostanze prospettate dal cliente, ma rientrava, viceversa, tra gli obblighi contrattuali gravanti sulla stessa, ferma restando la possibilità che i costi sostenuti per l'intervento fossero, infine, nell'ipotesi indicata, addebitati al cliente.
Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano, come da dispositivo, in un importo compreso tra i minimi e i massimi tabellari previsti dal D.M. n. 55/2014, nella nuova versione risultante a seguito delle modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022 e con attribuzione all'avv.
Pasquale Verde, dichiaratosi antistatario.
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione, integralmente respinta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1
di appello notificato in data 9.7.2020, avverso la sentenza n. 2868/2019 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 07/11/2019, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la alla rifusione in favore di Parte_1
delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi Controparte_2
10 euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A, come per legge, con attribuzione all'avv. Pasquale Verde, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione.
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Lucia Minauro
Il Presidente
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dr. Michele Magliulo Consigliere dr.ssa Lucia Minauro Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta n. 2571/2020 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere n. 2868/19, emessa ex art. 281-sexies c.p.c. il
07/11/2019, pendente
tra
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Chivasso (10034), via P.
Regis n. 9, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Quaranta (C.F.:
); C.F._1
CP_1
e
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_2 C.F._2 difeso dall'avv. Pasquale Verde (C.F.: ; C.F._3
-APPELLATO
Oggetto: Locazione di beni mobili
Conclusioni: come da note di udienza del 27 febbraio 2025
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.1. Con atto di citazione notificato in data 8 febbraio 2017, CP_2
conveniva in giudizio innanzi al
[...] Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, deducendo a fondamento delle proprie domande:
- di aver stipulato con la convenuta (odierna appellante) un contratto di locazione a lungo termine di attrezzature per lavanderia self-service;
- che, in forza dello stesso, la si era impegnata a fornirgli: n. Parte_1
due lavatrici Ipso CWKg.10, una lavatrice IPSO IY 135 Kg. 14, n. due asciugatrici Kg. 16.5, una cassa cambia gettoni, 500 gettoni, un kit grafica e cartellonistica, trasporto ed assistenza;
- che esso attore si era obbligato a versare alla società convenuta un canone mensile di euro 425,00, di cui euro 225,00 per la locazione delle attrezzature ed euro 200,00 per l'assistenza tecnica, l'utilizzo del marchio e la copertura assicurativa;
- di aver versato a titolo di cauzione la somma di euro 11.700,00 mediante bonifici bancari nonché, alla stipula del contratto, l'ulteriore importo di euro
250,00 più iva per le spese dell'istruttoria;
- di aver consegnato alla convenuta, a titolo di garanzia, la somma di euro
14.400,00 mediante assegno bancario;
- che, nel mese di novembre del 2016, aveva comunicato a mezzo pec alla il mancato funzionamento delle asciugatrici, chiedendo Parte_1 contestualmente l'intervento on site per accertare la causa del guasto;
- che, nel disattendere tale richiesta, la lo aveva invitato Parte_1
telefonicamente a stipulare un ulteriore contratto di assistenza tecnica, benché la società si fosse impegnata a fornirgli il servizio tecnico di assistenza in caso di guasto, ai sensi dell'art. 16 delle condizioni contrattuali;
(con oneri, in caso di guasto non rientrante nella garanzia legale, imputabili al locatario);
- che l'inadempimento della società all'obbligo di manutenzione delle macchine gli aveva impedito la prosecuzione dell'attività commerciale esercitata da esso attore;
2 - che, nonostante il grave inadempimento ad essa imputabile, con missiva del
18.1.2017 la locatrice gli aveva intimato la risoluzione del contratto in ragione del mancato pagamento del solo canone relativo al mese dicembre
2016;
Tanto premesso, il chiedeva al Tribunale di: CP_2
- “In via principale, dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto di locazione a lungo termine per causa imputabile alla Parte_1
[...]
- Per l'effetto, condannare la alla restituzione Parte_1 delle somme versate a titolo di garanzia ammontanti ad euro 11.700,00 e del tiolo dato in garanzia per euro 14.400,00;
- Condannare, altresì, la al risarcimento per Parte_1 inadempimento contrattuale dei danni patrimoniali e non nella misura di euro
25.000,00 e/o della diversa somma ritenuta di giustizia”.
I.2. Si costituiva in giudizio la contestando la Parte_1 domanda attorea ed eccependo:
- in via preliminare, l'incompetenza per territorio del giudice adito;
- l'infondatezza nel merito della domanda attorea, in ragione del fatto che, tenuto conto del verbale di assistenza del 28.10.2016, non potendo i malfunzionamenti allegati essere che successivi all'inizio dell'attività, il avrebbe dovuto, pagando anticipatamente il diritto di chiamata, CP_2 assumersi l'onere della riparazione.
I.3. Il Tribunale, ritenuta la controversia matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e delle testimonianze assunte, riservava la causa in decisione.
Con sentenza n. 2868/2019 del 7.11.2019, così provvedeva:
• “accoglie la domanda attorea nei limiti di cui alla parte motiva. Per l'effetto dichiara la risoluzione, per inadempimento del convenuto Parte_1
del contratto stipulato il 12.07.2016 con l'attore ;
[...] Controparte_2
• condanna alla restituzione della somma di € 11.700,00 Parte_1 versata a titolo di deposito cauzionale e del titolo dato in garanzia per
l'importo di € 14.400,00;
• rigetta la domanda risarcitoria;
• compensa le spese del giudizio.”
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II. Il giudizio di appello
II.1. Con atto di citazione notificato il 9.7.2020, la ha Parte_1 proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendone la riforma in virtù di un'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Ha chiesto, pertanto, a questa Corte di:
- “Riformare l'impugnata sentenza 2868/2019 del 07/11/2019 del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere;
- e per l'effetto, respingere perché infondate in fatto e diritto tutte le domande ex adverso formulate assolvendone conseguentemente la convenuta”.
II.2. Con comparsa depositata in data 15.11.2022, si è costituito CP_2
, deducendo l'improponibilità, l'inammissibilità ed improcedibilità,
[...] nonché l'infondatezza nel merito della proposta impugnazione e chiedendone il rigetto.
II.3. All'esito dell'udienza del 27 febbraio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
III. I motivi di impugnazione
III.1 In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate,
4 essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e, soprattutto, quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
III.2 Con la proposta impugnazione, l'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha affermato che “come dimostrano le prove in atti, infatti, le due asciugatrici oggetto di necessaria assistenza, dal novembre 2016 risultano non funzionanti”.
In particolare, secondo la ricostruzione dell'impugnante, tale circostanza non troverebbe conferma nell'istruzione probatoria svolta in primo grado, in quanto:
- l'attore/odierno appellato non avrebbe mai fornito alcun elemento documentale idoneo a dimostrare il malfunzionamento e consentire di comprenderne le cause;
- dal verbale di assistenza tecnica del 28 ottobre 2016, sottoscritto dall'odierno appellato, emergerebbe come i tecnici della , CP_3
recatisi in loco per il collaudo, avessero avuto dei dubbi in merito alla realizzazione delle opere necessarie al corretto ancoraggio delle macchine;
- dallo stesso verbale emergerebbe, altresì, che le macchine, alla data del 28 ottobre 2016, erano tutte correttamente funzionanti, ma l'impianto nel suo complesso considerato non poteva entrare in funzione essendo il contatore di soli 16 KW e, dunque, insufficiente la fornitura di energia elettrica;
- le dichiarazioni del teste , secondo cui le due asciugatrici Testimone_1
sarebbero risultate guaste e, pertanto, necessitanti di assistenza tecnica, dovevano ritenersi inattendibili, in quanto il teste, pur avendo partecipato alle trattative tra il e l'agente di asseriva CP_2 Parte_1 erroneamente che le macchine fossero state “acquistate”, mentre esse erano state date in locazione;
il , inoltre, sarebbe caduto in Tes_1
contraddizione nel momento in cui, dopo aver affermato di aver assistito ad
5 un malfunzionamento del macchinario dovuto alla presenza di “un segnale di stallo”, dichiarava che, in base all'indicazione sul display, detto guasto sarebbe stato imputabile ad un “problema di temperatura”;
- non vi sarebbe traccia tra le produzioni documentali di controparte della comunicazione che affermava di aver inviato a mezzo pec Testimone_1
alla ed avente ad oggetto la richiesta di un intervento Parte_1
tecnico;
- la prova dell'inadempimento non potrebbe desumersi dal mancato intervento on site da parte dei tecnici della in quanto il contratto Parte_1 di locazione di cui è causa prevede che gli interventi siano di “assistenza telefonica e/o on site”, non sussistendo dunque un obbligo a procedere con tale ultima modalità;
- infine, dalla circostanza che, come riferito dalla teste , Testimone_2
l'attività del non ha mai avuto inizio, emergerebbe la fondatezza CP_2
della diversa ricostruzione in fatto, secondo cui i tecnici che hanno fornito assistenza telefonica al gli avrebbero preventivamente chiesto di CP_2 adeguare l'impianto elettrico, risultando in mancanza inutile un intervento in loco.
In sintesi, secondo l'impugnante, dalle prove raccolte in primo grado emergerebbe come il mancato funzionamento dei macchinari locati sia riconducibile non ad un guasto degli stessi, ma all'inadeguatezza del contatore elettrico del a consentirne la messa in opera, risultando CP_2
insufficiente la fornitura di energia elettrica a tale scopo. Pertanto, rivelandosi inutile il richiesto intervento on site dei tecnici della
, non sarebbe dato riscontrare alcun inadempimento Parte_1
risolutorio imputabile alla stessa.
III.3. L'appello è infondato.
Il giudice di primo grado così ricostruisce la vicenda in esame:
“Diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, infatti, rientra tra gli obblighi contrattuali gravanti sulla medesima fornire assistenza sia telefonica che in loco. Tanto lo si evince proprio dalle disposizioni contrattuali. Risulta pattuito, infatti, che il avrebbe versato oltre alla somma di € 225,00 CP_2 per il canone mensile anche l'ulteriore somma di € 200,00 per “assistenza telefonica e/o on–site”. Circa detta assistenza l'art. 16 delle condizioni
6 generali di contratto prescrive espressamente che se a seguito dell'intervento di assistenza on-site si riscontrino problematiche non derivanti da elementi non contemplati dal contratto di noleggio, il costo dell'attività svolta grava sul cliente. Da siffatta clausola si evince, quindi, che, a differenza di quanto affermato dalla , in caso di Parte_1 malfunzionamenti successivi all'inizio dell'attività è sì possibile che i costi per
l'intervento gravino sul conduttore, ma questo solo successivamente all'intervento on-site (e non prima) e nella sola eventualità in cui si riscontrino problematiche causate da elementi esterni al servizio fornito da
(circostanza che poteva essere riscontrata solo Parte_1
successivamente alla verifica in loco). Non è condivisibile, quindi, quanto ritenuto dalla , ossia che, trattandosi di malfunzionamenti Parte_1 successivi all'inizio dell'attività, la chiamata per l'assistenza doveva essere pagata anticipatamente e il cliente doveva assumersi l'onere di riparazione:
l'assistenza on-site rientra tra gli obblighi contrattuali gravanti sulla
; l'onere di riparazione grava sul cliente solo nell'ipotesi prima Parte_1
indicata.
Non può ritenersi giustificato, pertanto, il rifiuto di intervento di assistenza in loco, trattandosi di obbligo contrattualmente gravante su parte convenuta”.
A fronte di tale motivazione, deduce che il giudice Parte_1
abbia errato nel ritenere dimostrato che le macchine non fossero funzionanti, introducendo nuovi elementi di fatto, mai prospettati nel precedente grado di giudizio, in cui la detta appellante non ebbe mai ad eccepire la carenza di prova del mancato funzionamento delle macchine, ma solo che, trattandosi di malfunzionamenti successivi all'inizio dell'attività, la chiamata per l'assistenza avrebbe dovuto essere pagata anticipatamente dal cliente, a carico del quale doveva porsi l'onere di riparazione.
Con l'atto di appello, dunque, la deduce, per la prima volta, Parte_1
una diversa ricostruzione, secondo la quale i macchinari per cui è causa non avrebbero sofferto di alcun malfunzionamento.
In ogni caso, pur non volendo tener conto della mancata contestazione specifica in primo grado dei fatti così come allegati dal e della CP_2
novità delle questioni proposte nella presente fase, la tesi propugnata da
7 parte appellante sarebbe in ogni caso sfornita di fondamento, non trovando conferma nelle risultanze di causa.
In proposito, assume rilievo dirimente il principio giurisprudenziale, già richiamato dal giudice di prime cure, per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga della eccezione di inadempimento ex art. 1460” (cfr. SSUU n.
13533/2001). Ebbene, avendo il dimostrato la fonte del proprio CP_2 diritto e allegato l'inadempimento altrui, era onere della Parte_1
dimostrare di aver esattamente adempiuto.
Senonché, agli atti, tale prova manca e, peraltro, nemmeno avrebbe potuto essere prodotta, non avendo l'appellante dato attuazione all'obbligo di assistenza tecnica on site.
Al riguardo, la circostanza che il , come attestato dal verbale di CP_2
assistenza tecnica del 28 ottobre 2016, non fosse, al momento del collaudo delle macchine, dotato di un contatore elettrico adeguato alla messa in funzione dell'intero impianto non può ritenersi elemento sufficiente a suffragare la diversa ricostruzione in fatto, dedotta per la prima volta in appello, secondo cui i tecnici che gli avrebbero fornito assistenza telefonica gli avrebbero (“probabilmente”) anche preventivamente chiesto di adeguare lo stesso, risultando in mancanza inutile un intervento in loco. Difatti, tale circostanza, peraltro solo ipotizzata nell'atto di appello (“probabilmente i tecnici che hanno risposto al gli avranno fornito assistenza CP_2 telefonica nel senso di chiedergli di adeguare l'impianto elettrico”), non può dirsi in alcun modo dimostrata, in quanto non supportata da alcun riscontro probatorio. Né la circostanza secondo cui, in data anteriore alla richiesta di intervento, l'appellato non fosse dotato di un impianto adeguato alla messa
8 in opera, non delle singole macchine, ma dell'intero impianto, può in sé considerarsi rilevante al fine di giustificare il mancato intervento dei tecnici, come contrattualmente previsto, al fine di verificare la causa del mancato funzionamento delle macchine.
Neanche può d'altra parte condividersi la censura relativa alla pretesa inattendibilità del teste . Testimone_1
In particolare, non può assumere rilievo la circostanza che, pur avendo partecipato alle trattative, il teste abbia affermato che le asciugatrici “sono state acquistate in quel periodo”. Invero, è evidente che il richiamo all'“acquisto” delle attrezzature oggetto del contratto di locazione assuma, nella specie, un significato atecnico, non essendo il un esperto di Tes_1
diritto ed avendo verosimilmente lo stesso inteso fare riferimento, non all'acquisto della proprietà delle macchine nel rigoroso senso tecnico- giuridico, quanto piuttosto all'acquisto della disponibilità delle stesse. Anzi, tale improprietà conferisce maggiore genuinità alla deposizione.
Risulta altresì priva di valenza dimostrativa la circostanza che il teste avesse, in un primo momento, riferito che “c'era un segnale di stallo” e, successivamente, che “nel display era indicato un problema di temperatura”.
Difatti, le dichiarazioni in parola non appaiono contrastanti, ben potendo il generico segnale di stallo essere dovuto ad un problema di temperatura. Del resto, se è vero che, come allegato dall'appellante, il non è un tecnico Tes_1
in grado di qualificare il tipo di guasto della macchina, è certo che lo stesso fosse in grado di comprendere che questa non stesse funzionando correttamente.
Correttamente, dunque, il giudice di primo grado ha ritenuto l'odierna appellante inadempiente, atteso che l'art. 16 delle condizioni generali di cui al contratto di locazione del 12.07.2016, stabilisce chiaramente che “nel caso in cui a fronte di un intervento tecnico on-site venga riscontrato un problema causato da elementi esterni al servizio fornito da Parte_1
contemplati nel canone di noleggio, il costo dell'attività verrà addebitato
[...]
al cliente che sarà preventivamente informato dal tecnico inviato da
. Quest'ultimo, al termine dell'intervento richiesto, produrrà il Parte_1
rapporto delle attività eseguite, con il relativo dettaglio, che dovrà essere controfirmato dal cliente per accettazione”.
9 La non avrebbe dunque potuto pretendere che il Parte_1 cliente si addossasse i costi dell'intervento, se non successivamente ad una verifica in loco e solo nel caso in cui i suoi tecnici avessero attestato che l'accertato malfunzionamento fosse da ricondurre ad elementi esterni al servizio fornito dalla società. L'assistenza tecnica on-site, non fornita dalla società, costituiva, dunque, non una semplice modalità di assistenza che la aveva facoltà di adottare o meno a seconda delle Parte_1
circostanze prospettate dal cliente, ma rientrava, viceversa, tra gli obblighi contrattuali gravanti sulla stessa, ferma restando la possibilità che i costi sostenuti per l'intervento fossero, infine, nell'ipotesi indicata, addebitati al cliente.
Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano, come da dispositivo, in un importo compreso tra i minimi e i massimi tabellari previsti dal D.M. n. 55/2014, nella nuova versione risultante a seguito delle modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022 e con attribuzione all'avv.
Pasquale Verde, dichiaratosi antistatario.
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione, integralmente respinta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1
di appello notificato in data 9.7.2020, avverso la sentenza n. 2868/2019 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 07/11/2019, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la alla rifusione in favore di Parte_1
delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi Controparte_2
10 euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A, come per legge, con attribuzione all'avv. Pasquale Verde, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione.
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Lucia Minauro
Il Presidente
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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