Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2020, n. 7649
CASS
Sentenza 2 aprile 2020

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Se l'ufficio integra i documenti nel corso dell'appello, dopo aver omesso di allegarli o riportarli nell'iniziale accertamento, l'atto impositivo è nullo non potendo fare riferimento alla previsione secondo cui le parti processuali possono produrre liberamente i documenti anche in sede di appello seppur preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

L'avviso di accertamento, nell'ipotesi di rideterminazione del valore dell'immobile oggetto di compravendita, oltre alle indicazioni degli elementi in base ai quali il valore attribuito ai beni è stato determinato, delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la rideterminazione della stima. Se la motivazione fa riferimento ad un ulteriore atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate tali disposizioni.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Commentario1

  • 1Illegittimità di modificazione o integrazione postuma della motivazione dell’atto impositivo in sede contenziosa
    Enzo Quaranta · https://www.diritto.it/ · 12 luglio 2021
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2020, n. 7649
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7649
Data del deposito : 2 aprile 2020
Fonte ufficiale :

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