Sentenza 2 aprile 2020
Massime • 2
Se l'ufficio integra i documenti nel corso dell'appello, dopo aver omesso di allegarli o riportarli nell'iniziale accertamento, l'atto impositivo è nullo non potendo fare riferimento alla previsione secondo cui le parti processuali possono produrre liberamente i documenti anche in sede di appello seppur preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
L'avviso di accertamento, nell'ipotesi di rideterminazione del valore dell'immobile oggetto di compravendita, oltre alle indicazioni degli elementi in base ai quali il valore attribuito ai beni è stato determinato, delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la rideterminazione della stima. Se la motivazione fa riferimento ad un ulteriore atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate tali disposizioni.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Commentario • 1
- 1. Illegittimità di modificazione o integrazione postuma della motivazione dell’atto impositivo in sede contenziosaEnzo Quaranta · https://www.diritto.it/ · 12 luglio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2020, n. 7649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7649 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso 17568-2014 proposto da: CFI PROGETTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA VIA ADOLFO GANDIGLIO
27, presso lo studio dell'avvocato EMIDDIO PERRECA, giusta procura in calce;
- ricorrente -
2019 contro 2719
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II NAPOLI UFFICIO DI NAPOLI
3, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 90/2014 della COMM.TRIB.REG. NAPOLI, depositata il 09/01/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2019 dal Consigliere Dott. ALDO CRISCUOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCO SALZANO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il controricorrente l'Avvocato PUCCIARIELLO che si riporta agli scritti. 17568/2014 R.G.N.
Fatti di causa
La C.F.I. PROGETTI s.r.l. ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 90/49/14, depositata in data 9.1.2014, con la quale la CTR della Campania, in riforma della decisione della CTP di Napoli di accoglimento del suo ricorso avverso l'avviso di rettifica e liquidazione di maggior valore di un complesso immobiliare acquistato nel 2008, aveva parzialmente accolto l'appello proposto dall'AGENZIA delle ENTRATE avverso la sentenza di primo grado. L'AGENZIA DELLE ENTRATE resiste con controricorso. Ragioni della decisione Con i due motivi di ricorso la C.F.I. PROGETTI s.r.l. deduce violazione da parte della CTR degli artt. 51 e 52 del DPR n. 131/1986 nonché dll'art. 58 del D.Lgs. 546/1992 per avere basato la propria decisione di accoglimento dell'appello sui documenti depositati dall'Ufficio per la prima volta in sede di appello;
Entrambi i motivi, stante la loro connessine, consentono una trattazione unitaria. Va premesso che l'Ufficio resistente, a giustifica della produzione documentale effettuata in grado di appello di appello di atti di compravendita riferiti all'acquisto di immobili similari nella zona, ha fatto riferimento al principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 in forza del quale nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria prevale quest'ultima dimodochè non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato D.Lgs. n. 546/1992 che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, pure se preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado. Ritiene la Corte, peraltro, che il richiamo normativo operato non riguardi la fattispecie in esame laddove, a monte, balza all'evidenza la violazione delle disposto dell'art. 52 del DPR n. 131/1986 (comma 2 e 2 bis) secondo cui l'avviso di accertamento, in aggiunta alle indicazioni degli elementi in base ai quali il valore attribuito ai beni è stato determinato, delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, " ....deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono ossetvate le disposizioni di cui al presente comma" Orbene una volta riconosciuto che l'Ufficio — come attestato dai giudici di prime cure - in sede di emissione dell'avviso di rettifica in questione era venuto meno all'obbligo imposto dall'art. 52 citato non rendendo noti gli elementi concreti in base ai quali era pervenuto alla diversa stima oggetto della contestazione e solo in sede di appello provveduto alla integrazione della motivazione mediante l'allegazione di atti di compravendita di immobili con caratteristiche similari a quelli oggetto di contestazione, la conseguenza che ne deriva è quella per cui la decisione della CTR impugnata è risultata basata su elementi che non potevano essere presi in considerazione perché non richiamati e allegati all'avviso di accertamento e, comunque, nemmeno esposti nelle difese di primo grado. Il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendovi ulteriori accertamenti da compiere, la causa può essere decisa nel merito con l'accoglimento dell'originario ricorso del contribuente. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
p.q.m.
La Corte Accoglie il ricrso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l'originario ricorso del contribuente. Condanna il resistente al pagamento delle spese che liquida in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.12.2019. Il Consi iert estensore