Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 2725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2725 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, all'esito della udienza del 08.4.2025, ha pronunciato, mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 18849/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: pensione di reversibilità;
T R A
(c.f.: , elettivamente domiciliata in Acerra Parte_1 C.F._1
(NA) alla via Santolo Riemma, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Daniela Ferraro, che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
E
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: riconoscere il proprio diritto a percepire la pensione di reversibilità, quale figlia inabile di , con decorrenza dalla data della morte del Parte_2 de cuius o, in subordine, dall'inoltro della domanda amministrativa (29.10.2020); condannare l'istituto al pagamento della prestazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
in subordine, dichiararla non tenuta al pagamento delle spese processuali.
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in via subordinata, rigettare il ricorso, con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 03.9.2024, agiva in giudizio chiedendo Parte_1 il riconoscimento della pensione di reversibilità quale figlia inabile a carico, sulla prestazione percepita dal padre, sig. , al momento della sua morte. Parte_2
A sostegno della richiesta, adduceva la sussistenza dei requisiti previsti ex lege, quali lo stato di vivenza a carico del de cuius al momento della morte, la propria inabilità totale, intesa come assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsivoglia attività lavorativa a causa dell'infermità ovvero del difetto fisico o mentale.
Allegava la certificazione reddituale propria e del marito, , nonché Persona_1 certificazione medica.
Tanto premesso, la sig.ra conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione Pt_2 CP_ di Giudice del lavoro, l' chiedendo l'accoglimento delle sopra richiamate conclusioni.
Con il favore delle spese di lite, con attribuzione o, in subordine, chiedeva di essere dichiarata non tenuta al pagamento delle spese processuali.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costitutiva tempestivamente in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem.
In subordine, sosteneva la infondatezza nel merito della domanda, essendo insussistenti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto preteso. Con il favore delle spese di lite.
2. Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata CP_ dall' in ragione del precedente giudicato e, quindi, della presunta violazione del principio del ne bis in idem.
Come si evince dalla documentazione versata in atti, la sig.ra aveva già Pt_2 presentato innanzi al Tribunale di Torre Annunziata ricorso ex art. 442 c.p.p, chiedendo nelle conclusioni di: “a) accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che la sig.ra Pt_1 ha diritto a percepire la pensione di reversibilità, quale figlio inabile del sig.
[...] [...]
, dalla data della morte del de cuis, in subordine dall'inoltro della domanda Pt_2 amministrativa, vale a dire dal 29.10.2020; b) condannare l' convenuto al pagamento CP_1 della prestazione richiesta e di tutte le somme dovute dal riconoscimento della prestazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge …”.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 1750/2023, previo espletamento della c.t.u. medico legale, aveva rigettato la domanda per carenza del requisito sanitario della inabilità totale al momento del decesso del padre, . Parte_2
2 Come detto, con il presente ricorso, la sig.ra giva nuovamente in giudizio, questa Pt_2 volta innanzi al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo il riconoscimento della medesima prestazione previdenziale.
Ritiene il giudicante sia condivisibile la prospettazione difensiva del convenuto in ordine alla inammissibilità della domanda.
Il principio del ne bis in idem trova applicazione ogniqualvolta una delle due parti proponga, alla presenza di una pronuncia precedente passata in giudicato e vertente sul medesimo rapporto giuridico, un nuovo giudizio sempre sulla medesima questione, ma omettendo di introdurre fatti nuovi sopravvenuti rispetto alla sentenza già emessa tra le parti, limitandosi a proporre una domanda fondata su quanto già dedotto nel primo giudizio
(Tribunale Milano sez. IV, 13/09/2024, n.8023).
La centralità di tale principio è dimostrata dalla rilevabilità dell'eccezione anche per la prima volta in grado di appello ed anche di ufficio, determinando l'inammissibilità della domanda, avente petitum e causa petendi identici rispetto alla domanda già proposta nell'ambito di altra causa la cui decisione sia coperta da giudicato.
Il giudicato fissa la regola del caso concreto e partecipa, quindi, della natura dei comandi giuridici e ne discende che il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del
"ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione, collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata (Cass. lav., 21/11/2012, n.20427). CP_ Ciò detto, la ricorrente non può nuovamente convenire in giudizio l' invocando di aver sempre risieduto a Napoli e sostenendo che il Tribunale di Torre Annunziata non avrebbe potuto pronunciarsi nel merito, essendo territorialmente incompetente.
In particolare, la difesa della ricorrente sostiene che tutti gli atti di quel processo, compresa la c.t.u. e la sentenza, risulterebbero affetti da nullità insanabile, sebbene l'eccezione di incompetenza territoriale non fosse stata sollevata delle parti, né rilevata ex officio.
Tuttavia, in caso di mancata rilevazione dell'eccezione di incompetenza territoriale, la successiva pronuncia della sentenza di merito sana l'eventuale vizio.
In tal senso, è stato ribadito che “ai sensi dell'art. 38 c.p.c., nel regime attuale,
l'incompetenza deve essere eccepita, a pena di decadenza, dal convenuto nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, mentre quella rilevabile d'ufficio deve essere fatta oggetto di rilievo entro la prima udienza di trattazione. Una volta superate queste fasi processuali senza che il vizio di incompetenza sia stato sollevato, la competenza si radica definitivamente in capo al giudice adito” (Cass., SS.UU., 18 giugno 2020 n. 11866).
Pertanto, indipendentemente da ogni valutazione circa l'esito della precedente domanda,
è preclusa la sua successiva riproposizione dinanzi ad un Tribunale diverso.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.
3 3. In merito alla disciplina delle spese di lite, parte ricorrente ha dichiarato di essere titolare di un reddito familiare imponibile ai fini Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1, 2 e 3 – e 77 del D.p.r. n. 115/2001.
Tuttavia, il primo comma della disposizione in commento fa salva l'ipotesi prevista dall'art. 96 comma 1 c.p.c., che punisce un contegno illecito tenuto dalla parte soccombente con dolo o colpa grave riferibile a tutte le possibili attività esplicabili in un processo. Ad esempio “Deve ritenersi che il ricorrente che non abbia adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso, debba essere condannato al risarcimento danni per lite temeraria” (Cass. civ. sez. III, 15/11/2017, n.26972).
Orbene, nella fattispecie a parere del giudicante la ricorrente, nel ripresentare un ricorso analogo a quello già definito innanzi ad un diverso tribunale, ha certamente agito in giudizio con colpa grave, visto il pacifico orientamento in materia.
Pertanto, le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - ai sensi del D.M. n. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147/2022 - tenuto conto della attività difensiva svolta, in misura minima vista l'assenza di particolari questioni di fatto o diritto e le gravi condizioni di salute e reddituali della ricorrente.
La ricorrente, va, inoltre, condannata ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. al risarcimento del danno che va quantificato, in via equitativa ed in mancanza di altri elementi, in un importo pari ad un quarto delle spese legali liquidate;
ossia in € 221,50.
Nonché al pagamento, in favore della delle ammende, di una somma di denaro Pt_3 nella misura minima di € 500,00.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
dichiara il ricorso inammissibile;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 886,00, oltre accessori di legge ed al risarcimento del danno quantificato in € 221,50;
condanna la ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende, di una somma di denaro nella misura minima di € 500,00.
Così deciso in Napoli, il 08.4.2025. Il Giudice dott. Roberto De Matteis
La bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT in tirocinio generico, dott.ssa Vittoria Picone .
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