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Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 3082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3082 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2811/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2811/2022 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. AFFAITATI ALFREDO, come da procura in atti.
ATTORE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ZACCARIA VALERIA, come in atti.
CONVENUTA
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attuale attore adiva Questo Tribunale al fine di a. Accertarsi e dichiararsi indebito il pagamento della somma di € 12.552,00 attesa anche l'inesistenza del rapporto giuridico sottostante e quindi di causa in
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Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 relazione all'emissione dell'assegno bancario di cui in premessa da parte della istante
e per l'effetto, a. Condannarsi la convenuta alla restituzione della somma di €
12.552,00, oltre interessi, in favore dell'istante. b. Accertarsi e dichiararsi l'emissione dell'assegno bancario de quo come, assolutamente, privo di causa per inesistenza del rapporto sottostante alla sua emissione e per l'effetto, c. Condannarsi la convenuta alla restituzione della somma di € 12.552,00, oltre interessi, in favore dell'istante. d.
In subordine, accertarsi e dichiararsi senza causa e/o giustificato motivo
l'arricchimento della convenuta in merito all'incameramento della somma di €
12.552,00, effettuato in favore della stessa dall'istante e, per l'effetto, e. Condannarsi la convenuta al pagamento in favore dell'istante della somma di € 12.552,00 oltre interessi in favore dell'istante, a titolo di indennizzo, pari all'ingiustificato arricchimento conseguito dalla convenuta. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA.”
Con argomentazioni varie sosteneva:
di aver sottoscritto contratto di locazione di natura commerciale relativo all'immobile, sito, in Portici (NA), Via Leonardo da Vinci,83.;
che la convenuta pretese, ancora prima della sottoscrizione del contratto di locazione ed indipendentemente dalla sottoscrizione dello stesso, la corresponsione della ulteriore somma di € 12.552,00 a mezzo assegno bancario;
che la detta corresponsione non trova giustificazione causale nel contratto di locazione sottoscritto, successivamente, tra le parti e , peraltro, risolto, in data 30/31.07.2019;
che la detta somma priva di giustificazione causale ed in assenza di qualsivoglia collegamento causale con il contratto di locazione non è stata restituita alla parte attrice costringendo la stessa ad adire il Tribunale.
Concludeva, dunque, come in atti, con ulteriori argomentazioni, per l'accoglimento della domanda
Si costituiva in giudizio la parte convenuta che, con svariate argomentazioni volte a sostenere la giustificazione causale alla luce della complessiva operazione negoziale tra le parti, concludeva, come in atti, per il rigetto integrale della domanda con vittoria di spese.
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Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 All'udienza del 20.11.2024 la causa, istruita documentalmente, veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Lette le memorie depositate dalla sola parte attrice, il Tribunale procede alla decisione con la presente sentenza.
In via preliminare occorre soffermarsi sulla richiesta della parte convenuta di chiamata in causa del terzo.
In proposito la richiesta è stata disattesa dal Tribunale.
Occorre, al riguardo, ricordare che, al di fuori dei casi di litisconsorzio necessario, la chiamata in causa del terzo è sempre rimessa al giudizio discrezionale del giudice che, anche ove proposta dal convenuto, la valuta in base alle esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo. Il detto insegnamento è stato autorevolmente compendiato nella pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 4309 del 23/02/2010, cui sono seguite ripetute pronunce conformi delle Sezioni semplici.
Nell'odierna vicenda non solo e, senza ragionevole dubbio, non si versa in una ipotesi di litisconsorzio necessario, ma, in verità, anche i profili della chiamata del terzo – precedente conduttore dell'immobile – appaiono del tutto eterogenei rispetto alla domanda investendo eventuali del tutto diversi profili relativi a rapporti tra l'odierna convenuta e il terzo.
Alla luce di tale doverosa premessa può passarsi al vaglio di merito.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
È principio dell'Ordinamento il non tollerare trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa che giustifichi il passaggio di denaro da un patrimonio ad un altro.
In tale prospettiva – a fronte di una domanda di ripetizione - si pone il “problema” della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto di trattenere le somme ricevute ed oggetto del citato trasferimento.
Corollario di tale principio, sotto il versante processuale, è che qualora la parte deduca e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro, l'"accipiens" deve,
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3 a sua volta, allegare il titolo in forza del quale ritiene legittimo trattenere la somma ricevuta ed, in mancanza di tanto, si può pervenire al rigetto della domanda di restituzione proposta dal "solvens" solo previo accertamento della natura del rapporto che giustifica che l'una parte trattenga senza giustificazione il denaro ricevuto da altri.
In altri ed estremamente sostanziali ma, al contempo, efficaci termini, a fronte della prova dell'avvenuto trasferimento di ricchezza, rectius spostamento patrimoniale tra parti, è necessario anche investigare la causa che sorregge tale spostamento in forza del principio di causalità supra espresso.
Alla luce di tale riflessione appare opportuno ribadire il principio consolidato in
Giurisprudenza secondo cui in tema di ripetizione di indebito grava sull'attore che propone la relativa azione la dimostrazione dell'avvenuto pagamento e della mancanza di una causa giustificatrice (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. 3, 12 giugno
2020 n. 11294 e Cass. civ., sez. 2, 27 novembre 2018 n. 30713).
La detta prova ( riguardando appunto la citata “mancanza” ) ben può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni'
(cfr. Cass. 17146/2003).
Del resto, anche di recente, la Suprema Corte ha chiarito, facendo applicazione appunto delle citate coordinate ermeneutiche ( il riferimento è a Cassazione civile sez.
II, 29/03/2023, n.8829 ) che qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto, quanto meno, ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene, a sua volta, legittimato a trattenere la somma ricevuta.
In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga, senza causa, il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri.
Orbene nell'odierna vicenda parte attrice ha puntualmente allegato e provato la
“dazione”, il trasferimento della somma di euro 12.552,00.
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4 Si tratta, in verità, giova rilevarlo, di circostanza non contestata dalla stessa parte convenuta che, però, ritiene tale dazione giustificata in quanto l'emissione dell'assegno di euro 12.552,00 “trova pienamente la sua giustificazione causale in primis nella sottoscrizione in data 26.4.2019 del contratto di locazione a favore della ditta di ”… e “dagli accordi fra tutte le parti coinvolte Parte_1 Parte_1 che determinarono la volontà dell'attore di di Parte_1 Parte_1 accollarsi la morosità del conduttore uscente.” ( testuale in memoria difensiva).
In sostanza la parte convenuta, pur non contestando la datio, ritiene la stessa causalmente giustificata.
Si tratta di eccezione e prospettazione infondata.
La tesi difensiva, nella diffusività del vaglio cara al Giudicante, merita analitica disamina di merito nell'ottica della accertamento – come evidenziato dalla Suprema
Corte – di un eventuale profilo causale che possa sorreggere lo spostamento – incontestato – di denaro tra le parti.
La detta dazione, in verità, come correttamente dedotto dalla parte attrice, non trova giustificazione causale nel contratto di locazione sottoscritto tra le parti in data
31.07.2019 dove le parti non fanno espresso riferimento alla detta dazione che, peraltro, è pacificamente antecedente con la conseguenza che se le parti avessero voluto tenerla presente ai fini della complessiva causalità del nuovo regolamento negoziale, disciplinando diffusamente lo stesso, ne avrebbero dato contezza nel disciplinare i propri rapporti.
La detta dazione, anche limitatamente alla mera somma di euro 6500,00 come sostenuto dalla difesa della convenuta, non trova riferimento in un presunto accordo in forza del quale la parte odierna attrice si sarebbe – secondo la prospettazione di parte convenuta – accollata il debito del precedente conduttore.
In proposito occorre osservare, nel vaglio di merito, come alcuna prova dell'esistenza di tale presunto accordo è stata fornita. Ad ogni buon conto, ancora una volta, occorre ribadire che le stesse parti, pur sottoscrivendo il contratto di locazione, non manifestano riferimento al presunto accordo che si porrebbe, di fatto, come patto aggiunto al contratto che sarebbe sostanzialmente diretto a modificare, ampliandolo o
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5 restringendolo, il contenuto del negozio e, dunque, ricadente nell'ambito operativo della previsione di cui all'art. 2722 c.c. ( tra le numerose si veda Cassazione civile sez. II, 27/05/2020,n.9952 ).
Da ultimo – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta – lo spostamento patrimoniale non trova giustificazione, né “copertura” nell'accordo transattivo sottoscritto dalle parti in relazione al citato contratto di locazione.
In proposito, sempre nell'analiticità del vaglio, non coglie affatto nel segno la tesi della non contestazione ad opera della parte attrice della portata della transazione.
Va osservato, infatti, che la difesa di parte attrice effettivamente non contesta l'esistenza della transazione, peraltro, oggetto di riscontro documentale, ma, al contrario, fermamente contesta che il contenuto della stessa possa in qualsivoglia modo riferirsi alla somma erogata indebitamente.
Ancora una volta – come per la sottoscrizione del nuovo contratto di locazione – nella
“transazione” le parti, pur ripercorrendo le “articolate” vicende negoziali pregresse che le hanno viste avvinte, alcuna espressa contezza manifestano alla citata dazione di somme collegando, al contrario, in maniera causalmente espressa, la detta transazione alla sottoscrizione del nuovo contratto di locazione.
Alle dette riflessioni di carattere, per così dire, “testuale” circa i citati regolamenti negoziali tra le parti, si aggiunga che entrambi le parti sono operatori commerciali che ben “comprendono” il significato dell'agere economico anche nell'espressa previsione degli specifici patti di una complessa operazione economica.
A fronte del tenore letterale citato dei negozi un'operazione cd. additiva di buona fede volta a ritenere sussistente una giustificazione causale dello spostamento economico oggetto dell'Odierna non appare percorribile. Parte_2
Occorre ricordare, infatti, che ( in tali testuali termini Cassazione civile sez. II,
04/11/2024 n.28259 ): “ In base al consolidato indirizzo di questa Corte (Sez. 3 -
Sentenza n. 6675 del 19/03/2018, Rv. 648298 - 01, conf.: Sez.
3 - Ordinanza n.
11092 del 10/06/2020, Rv. 658148 - 01; Sez.
3 - Ordinanza n. 34795 del
17/11/2021, Rv. 663182 - 01; Sez. L. - Sentenza n. 24699 del 14/09/2021, Rv.
662267 - 01, richiamate, in motivazione, da Sez.
2 - Sentenza n. 3367 del
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6 06/02/2024, non massimata), in tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, ossia, come precisa Cass. n. 24699/2021, il senso letterale delle parole, da indagare alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, dell'interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto ed allo scopo pratico perseguito dalle parti, oltre che dell'interpretazione secondo buona fede, che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte. Dunque, com'è naturale, il criterio di partenza dell'operazione ermeneutica è quello dell'interpretazione letterale: l'art. 1362 c.c., allorché nel primo comma prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (Sez.
2 - Ordinanza n. 21576 del 22/08/2019, Rv. 654900 - 01; conf.: Sez.
1 - Ordinanza n. 10967 del 26/04/2023, Rv. 667678 - 01).
La detta giustificazione causale, inoltre, non può trovare riferimento nella ampiezza della clausola “nulla a pretendere” contenuta nella transazione atteso che la stessa aveva chiaramente ad oggetto il negozio locatizio e non la diversa ed ingiustificata dazione.
In proposito occorre ricordare che l'elemento distintivo rilevante in tema di transazione è che la transazione "generale" riguarda una pluralità di controversie globalmente considerate, senza che occorra la previa individuazione delle medesime, poiché le parti la concludono in generale su tutti i loro affari, cosicché poi le reciproche concessioni possono dirsi relative non a singole liti ma a tutte le potenziali liti considerate nel loro insieme;
mentre la transazione "speciale" attiene a un determinato affare necessariamente individuato come tale, cui associare l'effetto estintivo o preclusivo, e lo stabilire in concreto se una transazione sia stata generale o speciale rientra nei compiti del giudice di merito, trattandosi di un accertamento del contenuto contrattuale.
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7 "A tal fine l'indagine sulla comune intenzione dei contraenti deve tener tuttavia conto del criterio generale per cui, ove rispetto a un medesimo rapporto siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti in relazione a plurime questioni controverse,
l'avere dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o attuali, dal momento che a norma dell'art. 1364 c.c., le espressioni usate nel contratto, finanche ove generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire;
cosicché, se il negozio transattivo concerne soltanto alcuna delle eventuali controversie, esso non si estende, malgrado
l'eventuale ampiezza dell'espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all'accordo, il cui oggetto va determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto" ( in tali termini e con sottolineato n.d.r. Cassazione civile sez. I, 27/07/2021, n.21557).
In forza di dette riflessioni alcuna giustificazione causale, nel vaglio di merito, risulta per la somma di euro 12.552,00 risulta provato e, dunque, in accoglimento della domanda attorea deve disporsene la restituzione. Sulla somma sono dovuti gli interessi nella misura legale dalla data della domanda.
Occorre, infatti, in proposito ricordare che ( Cassazione civile sez. I, 07/05/2024,
n.12362 ) “Com'è noto, in via generale, in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso. In tale ottica, questa Corte ha ritenuto che anche il dubbio particolarmente qualificato circa l'effettiva debenza della prestazione è compatibile con la buona fede
(Cass., Sez. L, Sentenza n. 17848 del 31/07/2009; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5330 del 10/03/2005; Cass., Sez. L, Sentenza n. 8587 del 05/05/2004) e, per il caso in cui
l'indebito è derivato dalla risoluzione del contratto per inadempimento, ha precisato che, agli effetti dell'art. 2033 c.c., la mera condotta inadempiente della parte non può essere considerata, di per sé, dimostrazione della mala fede di quest'ultima (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 3912 del 16/02/2018). La buona fede è, infatti, presunta per principio generale, sicché grava sul solvens, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens all'atto della
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8 ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23448 del 26/10/2020; Cass, Sez.
63, Ordinanza n. 23543 del 18/11/2016).
Resta da analizzare il tema del governo delle spese di lite.
Le stesse seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo, in ragione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 - come aggiornati - tenendo conto della natura delle questioni affrontate ed applicando, giova rilevarlo ai fini dell'immediata intellegibilità della statuizione anche in relazione al governo delle spese, i valori cd.
“medi” ad eccezione delle sole fasi di “trattazione” e “decisoria” per le quali - attesa la natura dell'effettivo impegno difensivo - deve disporsi l'applicazione della riduzione ai valori cd. “minimi” di cui al citato d.m.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Condanna parte convenuta al pagamento a titolo di ripetizione dell'indebito in favore di parte attrice della somma di euro 12.552,00 oltre interessi legali dalla data del 25.01.2022 all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di € 259,00 per spese ed euro 3.387,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori se dovuti come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Napoli, 26/03/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
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Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2811/2022 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. AFFAITATI ALFREDO, come da procura in atti.
ATTORE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ZACCARIA VALERIA, come in atti.
CONVENUTA
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attuale attore adiva Questo Tribunale al fine di a. Accertarsi e dichiararsi indebito il pagamento della somma di € 12.552,00 attesa anche l'inesistenza del rapporto giuridico sottostante e quindi di causa in
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1 relazione all'emissione dell'assegno bancario di cui in premessa da parte della istante
e per l'effetto, a. Condannarsi la convenuta alla restituzione della somma di €
12.552,00, oltre interessi, in favore dell'istante. b. Accertarsi e dichiararsi l'emissione dell'assegno bancario de quo come, assolutamente, privo di causa per inesistenza del rapporto sottostante alla sua emissione e per l'effetto, c. Condannarsi la convenuta alla restituzione della somma di € 12.552,00, oltre interessi, in favore dell'istante. d.
In subordine, accertarsi e dichiararsi senza causa e/o giustificato motivo
l'arricchimento della convenuta in merito all'incameramento della somma di €
12.552,00, effettuato in favore della stessa dall'istante e, per l'effetto, e. Condannarsi la convenuta al pagamento in favore dell'istante della somma di € 12.552,00 oltre interessi in favore dell'istante, a titolo di indennizzo, pari all'ingiustificato arricchimento conseguito dalla convenuta. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA.”
Con argomentazioni varie sosteneva:
di aver sottoscritto contratto di locazione di natura commerciale relativo all'immobile, sito, in Portici (NA), Via Leonardo da Vinci,83.;
che la convenuta pretese, ancora prima della sottoscrizione del contratto di locazione ed indipendentemente dalla sottoscrizione dello stesso, la corresponsione della ulteriore somma di € 12.552,00 a mezzo assegno bancario;
che la detta corresponsione non trova giustificazione causale nel contratto di locazione sottoscritto, successivamente, tra le parti e , peraltro, risolto, in data 30/31.07.2019;
che la detta somma priva di giustificazione causale ed in assenza di qualsivoglia collegamento causale con il contratto di locazione non è stata restituita alla parte attrice costringendo la stessa ad adire il Tribunale.
Concludeva, dunque, come in atti, con ulteriori argomentazioni, per l'accoglimento della domanda
Si costituiva in giudizio la parte convenuta che, con svariate argomentazioni volte a sostenere la giustificazione causale alla luce della complessiva operazione negoziale tra le parti, concludeva, come in atti, per il rigetto integrale della domanda con vittoria di spese.
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2 All'udienza del 20.11.2024 la causa, istruita documentalmente, veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Lette le memorie depositate dalla sola parte attrice, il Tribunale procede alla decisione con la presente sentenza.
In via preliminare occorre soffermarsi sulla richiesta della parte convenuta di chiamata in causa del terzo.
In proposito la richiesta è stata disattesa dal Tribunale.
Occorre, al riguardo, ricordare che, al di fuori dei casi di litisconsorzio necessario, la chiamata in causa del terzo è sempre rimessa al giudizio discrezionale del giudice che, anche ove proposta dal convenuto, la valuta in base alle esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo. Il detto insegnamento è stato autorevolmente compendiato nella pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 4309 del 23/02/2010, cui sono seguite ripetute pronunce conformi delle Sezioni semplici.
Nell'odierna vicenda non solo e, senza ragionevole dubbio, non si versa in una ipotesi di litisconsorzio necessario, ma, in verità, anche i profili della chiamata del terzo – precedente conduttore dell'immobile – appaiono del tutto eterogenei rispetto alla domanda investendo eventuali del tutto diversi profili relativi a rapporti tra l'odierna convenuta e il terzo.
Alla luce di tale doverosa premessa può passarsi al vaglio di merito.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
È principio dell'Ordinamento il non tollerare trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa che giustifichi il passaggio di denaro da un patrimonio ad un altro.
In tale prospettiva – a fronte di una domanda di ripetizione - si pone il “problema” della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto di trattenere le somme ricevute ed oggetto del citato trasferimento.
Corollario di tale principio, sotto il versante processuale, è che qualora la parte deduca e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro, l'"accipiens" deve,
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3 a sua volta, allegare il titolo in forza del quale ritiene legittimo trattenere la somma ricevuta ed, in mancanza di tanto, si può pervenire al rigetto della domanda di restituzione proposta dal "solvens" solo previo accertamento della natura del rapporto che giustifica che l'una parte trattenga senza giustificazione il denaro ricevuto da altri.
In altri ed estremamente sostanziali ma, al contempo, efficaci termini, a fronte della prova dell'avvenuto trasferimento di ricchezza, rectius spostamento patrimoniale tra parti, è necessario anche investigare la causa che sorregge tale spostamento in forza del principio di causalità supra espresso.
Alla luce di tale riflessione appare opportuno ribadire il principio consolidato in
Giurisprudenza secondo cui in tema di ripetizione di indebito grava sull'attore che propone la relativa azione la dimostrazione dell'avvenuto pagamento e della mancanza di una causa giustificatrice (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. 3, 12 giugno
2020 n. 11294 e Cass. civ., sez. 2, 27 novembre 2018 n. 30713).
La detta prova ( riguardando appunto la citata “mancanza” ) ben può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni'
(cfr. Cass. 17146/2003).
Del resto, anche di recente, la Suprema Corte ha chiarito, facendo applicazione appunto delle citate coordinate ermeneutiche ( il riferimento è a Cassazione civile sez.
II, 29/03/2023, n.8829 ) che qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto, quanto meno, ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene, a sua volta, legittimato a trattenere la somma ricevuta.
In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga, senza causa, il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri.
Orbene nell'odierna vicenda parte attrice ha puntualmente allegato e provato la
“dazione”, il trasferimento della somma di euro 12.552,00.
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4 Si tratta, in verità, giova rilevarlo, di circostanza non contestata dalla stessa parte convenuta che, però, ritiene tale dazione giustificata in quanto l'emissione dell'assegno di euro 12.552,00 “trova pienamente la sua giustificazione causale in primis nella sottoscrizione in data 26.4.2019 del contratto di locazione a favore della ditta di ”… e “dagli accordi fra tutte le parti coinvolte Parte_1 Parte_1 che determinarono la volontà dell'attore di di Parte_1 Parte_1 accollarsi la morosità del conduttore uscente.” ( testuale in memoria difensiva).
In sostanza la parte convenuta, pur non contestando la datio, ritiene la stessa causalmente giustificata.
Si tratta di eccezione e prospettazione infondata.
La tesi difensiva, nella diffusività del vaglio cara al Giudicante, merita analitica disamina di merito nell'ottica della accertamento – come evidenziato dalla Suprema
Corte – di un eventuale profilo causale che possa sorreggere lo spostamento – incontestato – di denaro tra le parti.
La detta dazione, in verità, come correttamente dedotto dalla parte attrice, non trova giustificazione causale nel contratto di locazione sottoscritto tra le parti in data
31.07.2019 dove le parti non fanno espresso riferimento alla detta dazione che, peraltro, è pacificamente antecedente con la conseguenza che se le parti avessero voluto tenerla presente ai fini della complessiva causalità del nuovo regolamento negoziale, disciplinando diffusamente lo stesso, ne avrebbero dato contezza nel disciplinare i propri rapporti.
La detta dazione, anche limitatamente alla mera somma di euro 6500,00 come sostenuto dalla difesa della convenuta, non trova riferimento in un presunto accordo in forza del quale la parte odierna attrice si sarebbe – secondo la prospettazione di parte convenuta – accollata il debito del precedente conduttore.
In proposito occorre osservare, nel vaglio di merito, come alcuna prova dell'esistenza di tale presunto accordo è stata fornita. Ad ogni buon conto, ancora una volta, occorre ribadire che le stesse parti, pur sottoscrivendo il contratto di locazione, non manifestano riferimento al presunto accordo che si porrebbe, di fatto, come patto aggiunto al contratto che sarebbe sostanzialmente diretto a modificare, ampliandolo o
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5 restringendolo, il contenuto del negozio e, dunque, ricadente nell'ambito operativo della previsione di cui all'art. 2722 c.c. ( tra le numerose si veda Cassazione civile sez. II, 27/05/2020,n.9952 ).
Da ultimo – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta – lo spostamento patrimoniale non trova giustificazione, né “copertura” nell'accordo transattivo sottoscritto dalle parti in relazione al citato contratto di locazione.
In proposito, sempre nell'analiticità del vaglio, non coglie affatto nel segno la tesi della non contestazione ad opera della parte attrice della portata della transazione.
Va osservato, infatti, che la difesa di parte attrice effettivamente non contesta l'esistenza della transazione, peraltro, oggetto di riscontro documentale, ma, al contrario, fermamente contesta che il contenuto della stessa possa in qualsivoglia modo riferirsi alla somma erogata indebitamente.
Ancora una volta – come per la sottoscrizione del nuovo contratto di locazione – nella
“transazione” le parti, pur ripercorrendo le “articolate” vicende negoziali pregresse che le hanno viste avvinte, alcuna espressa contezza manifestano alla citata dazione di somme collegando, al contrario, in maniera causalmente espressa, la detta transazione alla sottoscrizione del nuovo contratto di locazione.
Alle dette riflessioni di carattere, per così dire, “testuale” circa i citati regolamenti negoziali tra le parti, si aggiunga che entrambi le parti sono operatori commerciali che ben “comprendono” il significato dell'agere economico anche nell'espressa previsione degli specifici patti di una complessa operazione economica.
A fronte del tenore letterale citato dei negozi un'operazione cd. additiva di buona fede volta a ritenere sussistente una giustificazione causale dello spostamento economico oggetto dell'Odierna non appare percorribile. Parte_2
Occorre ricordare, infatti, che ( in tali testuali termini Cassazione civile sez. II,
04/11/2024 n.28259 ): “ In base al consolidato indirizzo di questa Corte (Sez. 3 -
Sentenza n. 6675 del 19/03/2018, Rv. 648298 - 01, conf.: Sez.
3 - Ordinanza n.
11092 del 10/06/2020, Rv. 658148 - 01; Sez.
3 - Ordinanza n. 34795 del
17/11/2021, Rv. 663182 - 01; Sez. L. - Sentenza n. 24699 del 14/09/2021, Rv.
662267 - 01, richiamate, in motivazione, da Sez.
2 - Sentenza n. 3367 del
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6 06/02/2024, non massimata), in tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, ossia, come precisa Cass. n. 24699/2021, il senso letterale delle parole, da indagare alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, dell'interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto ed allo scopo pratico perseguito dalle parti, oltre che dell'interpretazione secondo buona fede, che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte. Dunque, com'è naturale, il criterio di partenza dell'operazione ermeneutica è quello dell'interpretazione letterale: l'art. 1362 c.c., allorché nel primo comma prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (Sez.
2 - Ordinanza n. 21576 del 22/08/2019, Rv. 654900 - 01; conf.: Sez.
1 - Ordinanza n. 10967 del 26/04/2023, Rv. 667678 - 01).
La detta giustificazione causale, inoltre, non può trovare riferimento nella ampiezza della clausola “nulla a pretendere” contenuta nella transazione atteso che la stessa aveva chiaramente ad oggetto il negozio locatizio e non la diversa ed ingiustificata dazione.
In proposito occorre ricordare che l'elemento distintivo rilevante in tema di transazione è che la transazione "generale" riguarda una pluralità di controversie globalmente considerate, senza che occorra la previa individuazione delle medesime, poiché le parti la concludono in generale su tutti i loro affari, cosicché poi le reciproche concessioni possono dirsi relative non a singole liti ma a tutte le potenziali liti considerate nel loro insieme;
mentre la transazione "speciale" attiene a un determinato affare necessariamente individuato come tale, cui associare l'effetto estintivo o preclusivo, e lo stabilire in concreto se una transazione sia stata generale o speciale rientra nei compiti del giudice di merito, trattandosi di un accertamento del contenuto contrattuale.
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7 "A tal fine l'indagine sulla comune intenzione dei contraenti deve tener tuttavia conto del criterio generale per cui, ove rispetto a un medesimo rapporto siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti in relazione a plurime questioni controverse,
l'avere dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o attuali, dal momento che a norma dell'art. 1364 c.c., le espressioni usate nel contratto, finanche ove generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire;
cosicché, se il negozio transattivo concerne soltanto alcuna delle eventuali controversie, esso non si estende, malgrado
l'eventuale ampiezza dell'espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all'accordo, il cui oggetto va determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto" ( in tali termini e con sottolineato n.d.r. Cassazione civile sez. I, 27/07/2021, n.21557).
In forza di dette riflessioni alcuna giustificazione causale, nel vaglio di merito, risulta per la somma di euro 12.552,00 risulta provato e, dunque, in accoglimento della domanda attorea deve disporsene la restituzione. Sulla somma sono dovuti gli interessi nella misura legale dalla data della domanda.
Occorre, infatti, in proposito ricordare che ( Cassazione civile sez. I, 07/05/2024,
n.12362 ) “Com'è noto, in via generale, in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso. In tale ottica, questa Corte ha ritenuto che anche il dubbio particolarmente qualificato circa l'effettiva debenza della prestazione è compatibile con la buona fede
(Cass., Sez. L, Sentenza n. 17848 del 31/07/2009; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5330 del 10/03/2005; Cass., Sez. L, Sentenza n. 8587 del 05/05/2004) e, per il caso in cui
l'indebito è derivato dalla risoluzione del contratto per inadempimento, ha precisato che, agli effetti dell'art. 2033 c.c., la mera condotta inadempiente della parte non può essere considerata, di per sé, dimostrazione della mala fede di quest'ultima (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 3912 del 16/02/2018). La buona fede è, infatti, presunta per principio generale, sicché grava sul solvens, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens all'atto della
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8 ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23448 del 26/10/2020; Cass, Sez.
63, Ordinanza n. 23543 del 18/11/2016).
Resta da analizzare il tema del governo delle spese di lite.
Le stesse seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo, in ragione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 - come aggiornati - tenendo conto della natura delle questioni affrontate ed applicando, giova rilevarlo ai fini dell'immediata intellegibilità della statuizione anche in relazione al governo delle spese, i valori cd.
“medi” ad eccezione delle sole fasi di “trattazione” e “decisoria” per le quali - attesa la natura dell'effettivo impegno difensivo - deve disporsi l'applicazione della riduzione ai valori cd. “minimi” di cui al citato d.m.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Condanna parte convenuta al pagamento a titolo di ripetizione dell'indebito in favore di parte attrice della somma di euro 12.552,00 oltre interessi legali dalla data del 25.01.2022 all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di € 259,00 per spese ed euro 3.387,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori se dovuti come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Napoli, 26/03/2025
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