Sentenza 28 ottobre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/10/2019, n. 27500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27500 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2019 |
Testo completo
eguente SENTENZA sul ricorso 4369-2015 proposto da: DI NI LU, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL
PAVONE
36, presso lo studio dell'avvocato MATTEO VANNI VERDI BERTOLDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO COCILOVO;
2019
- ricorrente -
2458
contro
BANCAAPULIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CONSOLATO, 6, presso lo studio degli avvocati ANDREA GALANTE e MASSIMO SERRA che la rappresentano e difendono;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1496/2013 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 27/12/2013 R.G.N. 1637/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2019 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato MATTEO VANNI VERDI BERTOLDI. n. 4369/2015 R.G. RILEVATO IN FATTO E DIRITTO che 1. La Corte di appello di l'Aquila, con sentenza n. 1496 depositata il 27.12.2013 confermando la sentenza del Tribunale di Chieti, ha respinto la domanda di CI Di OV proposta per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di agenzia con BancApulia s.p.a. da settembre 2001 a dicembre 2013 nonché per la condanna al pagamento delle relative provvigioni ed al risarcimento del danno per recesso illegittimo del preponente;
2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Di OV fondato su due motivi e BancApulia ha resistito con controricorso;
3. il ricorso è inammissibile per essere stato notificato il 3.2.2015 (data di consegna all'ufficiale giudiziario) e, dunque, ben oltre il termine di un anno previsto dall'art. 327 cod.proc.civ. (nella versione precedente la modifica introdotta dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69 trattandosi di ricorso che è stato introdotto in primo grado in data precedente il 4 luglio 2009);
4. la proposizione, nel ricorso introduttivo del giudizio (depositato, dallo stesso Di OV, innanzi il giudice del lavoro), di una domanda subordinata tesa al riconscimento di "ogni altra somma spettante in forza dell'attività svolta nel corso dell'intero rapporto" (instaurato tra le parti quale mediazione, con eventuale conseguente competenza del giudice ordinario) non consente di applicare il regime della sospensione dei termini durante il periodo feriale posto che, secondo orientamento consolidato, la competenza si determina in base al contenuto della domanda introduttiva del giudizio - e, in caso di più domande l'una all'altra subordinata, in base al contenuto della domanda principale - e non già secondo l'oggetto dell'indagine di merito che il giudice deve compiere per la decisione della controversia (cfr. Cass. n. 9929 del 1993, Cass. n. 11522 del 1995; cfr., con riguardo all'applicazione del medesimo principio in ambito di competenza territoriale, Cass. n. 12232 del 2018);
5. deve, incidentalmente, rammentarsi che questa Corte ha esaminato recentemente la questione di legittimità costituzionale (per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.) dell'art. 3 della I. n. 742 del 1969, che esclude le controversie di lavoro e quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie dalla sospensione dei termini durante n. 4369/2015 R.G. il periodo feriale, ed ha ritenuto la disposizione conforme a Costituzione, non potendosi ravvisare lesione dei diritti di difesa dei dipendenti, con riferimento al termine (c.d. lungo) semestrale introdotto dall'art. 46 della legge n. 69 del 2009 e tanto più in riferimento al precedente termine annuale (cfr. Cass. n. 21003 del 2015; cfr. altresì Corte Cost. n. 61 del 1992);
6. in conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ.; 7. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2019. Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Elena Boghetich dì - .dott. Giuseppe Napoletano / T"' triziortario Giudiziario ) *t, Giovaivii RU`2; LO