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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 01/04/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 592 del 2024, assunta in riserva in data 22 marzo 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, pendente tra
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Pt_2 C.F._2
Marcello Scarmato e dall'avv. Nazzareno Latassa ed elettivamente domiciliati come in atti;
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22 ottobre 2024, i ricorrenti hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di separazione e hanno dedotto di avere contratto matrimonio in data 25 agosto
2001, a Taormina, e che dalla loro unione è nata, in data 16 dicembre 2004, la
1 figlia , maggiorenne ed economicamente non autosufficiente. Persona_1
Gli atti del giudizio sono stati ritualmente comunicati al Pubblico Ministero in sede.
Le parti hanno rinunciato alla comparizione personale e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel rispetto del termine perentorio assegnato, i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
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Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Infatti, nella vicenda in esame è venuta meno la comunione materiale e spirituale che fonda il vincolo matrimoniale e l'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale;
pertanto, la pronuncia di separazione, per come concordemente richiesto da entrambe le parti, risulta essere l'unica decisione adottabile allo stato.
I coniugi, inoltre, hanno concordato le seguenti condizioni di separazione:
1) i coniugi vivranno separati, liberi di stabilire la residenza ove ritengono più opportuno, con l'obbligo al reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Vibo Valentia (VV), via Cancello Rosso, di proprietà di entrambi, verrà venduta con ripartizione al 50% del ricavato fra gli stessi;
3) i coniugi hanno già provveduto di comune accordo alla divisione degli arredi e corredi dell'abitazione; 4) la figlia ormai maggiorenne si è trasferita, per motivi di studio, atteso che la stessa risulta essere iscritta al secondo anno del corso di
Laurea in Lingue e letterature per la Comunicazione Interculturale presso
l'Università degli Studi di Roma Tre e, gestirà autonomamente il suo rapporto con i genitori …; 5) i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
6) i coniugi concordano di partecipare nella misura pari al 50% cadauno ai fini del mantenimento e 2 degli studi universitari della propria figlia. In ogni caso i coniugi concordano di modificare e variare l'importo a seconda delle necessità della prole e della loro disponibilità economica;
7) tutte le spese straordinarie per la cura e l'istruzione della figlia, che seppur maggiorenne non è economicamente autosufficiente, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%”.
Tali condizioni non appaiono essere in contrasto con norme imperative e il
Tribunale ritiene di poter omologare l'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 592 del 2024 R.G., così provvede:
a) dichiara la separazione tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
sopra generalizzati, alle condizioni concordate e riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria e in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Taormina per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. n. 396 del 2000 -
Ordinamento Stato Civile (R.A.M.: anno 2001, parte II, serie A, n. 100);
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
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