Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 1535
CS
Rigetto
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata considerazione incarico di Comandante alla Sede e ruolo di datore di lavoro

    La scheda valutativa non deve riportare un elenco analitico di fatti o circostanze, ma un giudizio sintetico sulle caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato. Il giudizio complessivo è congruamente motivato se in armonia con i giudizi espressi per le singole voci.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto/carenza di istruttoria e motivazione

    Per dimostrare comportamenti vessatori o una personale prevenzione, è necessario evidenziare concreti elementi probatori, cosa che l'appellante non ha fatto. La flessione del giudizio in specifiche voci non è di per sé sintomatica di eccesso di potere o difetto di motivazione data l'ampia discrezionalità tecnica.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e incoerenza

    Le valutazioni espresse nei documenti caratteristici sono autonome e non vi è un diritto all'immodificabilità in pejus. La variazione dei giudizi è fisiologica e non costituisce di per sé indice di eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà. Il giudizio finale è congruamente motivato se in armonia con i singoli giudizi espressi per ciascuna voce.

  • Rigettato
    Mancata considerazione incarico di Comandante alla Sede e ruolo di datore di lavoro

    La scheda valutativa non deve riportare un elenco analitico di fatti o circostanze, ma un giudizio sintetico sulle caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato. Il giudizio complessivo è congruamente motivato se in armonia con i giudizi espressi per le singole voci.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto/carenza di istruttoria e motivazione

    Per dimostrare comportamenti vessatori o una personale prevenzione, è necessario evidenziare concreti elementi probatori, cosa che l'appellante non ha fatto. La flessione del giudizio in specifiche voci non è di per sé sintomatica di eccesso di potere o difetto di motivazione data l'ampia discrezionalità tecnica.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e incoerenza

    Le valutazioni espresse nei documenti caratteristici sono autonome e non vi è un diritto all'immodificabilità in pejus. La variazione dei giudizi è fisiologica e non costituisce di per sé indice di eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà. Il giudizio finale è congruamente motivato se in armonia con i singoli giudizi espressi per ciascuna voce.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 1535
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1535
    Data del deposito : 26 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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