Rigetto
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01535/2026REG.PROV.COLL.
N. 04423/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4423 del 2023, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Coronas e Salvatore Coronas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Sostegno Aviazione Esercito, in persona del Comandante pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima stralcio) n.-OMISSIS-resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visto il decreto n. 77/2025 con cui è stata fissata l’udienza pubblica di trattazione del merito della controversia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il consigliere AN IC e uditi per le parti l’avvocato Umberto Coronas;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito
a) dalla scheda valutativa n.79, relativa al periodo di servizio dal 26 luglio 2014 al 25 luglio 2015;
b) dal rapporto informativo n.80, relativo al periodo di servizio dal 26 luglio 2015 al 10 dicembre 2015;
c) da ogni altro atto anteriore e successivo, presupposto e conseguente, connesso e collegato.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) nel periodo di servizio dal 27 settembre 2013 al 17 settembre 2015, il colonnello -OMISSIS- ha rivestito l’incarico di Comandante del 1° Reggimento Sostegno Aviazione Esercito “Idra” e di Comandante alla Sede dell’Aeroporto “Savini” di Bracciano;
b) nell’arco temporale in cui ha ricoperto i due citati incarichi il -OMISSIS- nella scheda valutativa n.78, relativa al periodo dal 26 luglio 2013 al 25 luglio 2014, ha mantenuto il giudizio apicale per tutte le voci interne e la qualifica finale di eccellente, mentre nella scheda valutativa n.79, relativa al periodo dal 26 luglio 2014 al 25 luglio 2015, e nel rapporto informativo n.80, relativo al periodo dal 26 luglio 2015 al 10 dicembre 2015 e quindi agli ultimi due mesi di svolgimento dei suddetti incarichi (26 luglio 2015 – 17 settembre 2015), ha riportato un giudizio non apicale per le voci n.14 “ Gestione del personale ” e n. 22 “ Predisposizione al comando ”, pur conservando la qualifica finale di eccellente;
c) con ricorso al T.a.r. per il Lazio, Roma e con il ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente, odierno appellante, chiedeva l’annullamento dei provvedimenti sub 1., articolando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 3 a pag. 18):
I Violazione e falsa applicazione degli artt.688. comma 1, e 689, comma 4, D.P.R. 15.03.2010. n.90. Violazione e falsa applicazione della Circolare recante "Istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare delle Forze armate", approvata dal Segretario Generale della Difesa in data 20.11.2008, e successive modifiche ed integrazioni. e della Circolare del Ministero della Difesa. Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. M D GMIL V SS 0610740 in data 23.12.2008, e successive modifiche ed integrazioni. Eccesso di potere per difetto o carenza di istruttoria .
II. Violazione e falsa applicazione dell'art.688, comma 1, del D.P.R. 15.03.2010, n.90. Violazione e falsa applicazione della Circolare recante "Istruzioni sui documenti. caratteristici del Personale militare delle Forze armate". approvata dal Segretario Generale della Difesa in data 20.11.200 e successive modifiche ed interazioni. Eccesso di potere per difetto o carenza di presupposti, per difetto o carenza di istruttoria, per difetto di motivazione. per illogicità. contraddittorietà e perplessità rispetto alle precedenti valutazioni.
III. Violazione e falsa applicazione degli artt.688. comma 1. e 689, commi 1 e 6, D.P.R. 15.03.2010. n.90. Violazione e falsa applicazione della Circolare recante "Istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare delle Forze armate", approvata dal Segretario Generale della Difesa in data 20.11.2008 e successive modifiche ed integrazioni. e della Circolare del Ministero della Difesa. Direzione Generale per il Personale Militare, prot. n. M D GMIL V SS 0610740 in data 23.12.2008. e successive modifiche ed integrazioni. Eccesso di potere per incoerenza. illogicità e contraddittorietà di valutazione e per difetto di motivazione.
3. Il Ministero della difesa si è costituito nel giudizio di primo grado.
4. L’impugnata sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il gravame e ha compensato le spese di lite.
4.1. In particolare il Tribunale adito ha ritenuto che:
- “ Dalla relazione depositata a cura dell'amministrazione emerge come il comando di sede, di cui si lamenta l'inadeguata valorizzazione, sia una carica che può essere ritenuta ricompresa nell'incarico di comandante di reggimento. Ove non assegnata a titolo esclusivo dallo Stato Maggiore, è una delle attribuzioni dell'incarico di Comandante di unità, nelle sedi ove insiste in un unico reparto. Tal è la situazione del Comandante del 1° Reggimento sostegno ES RA (unico reparto di stanza nella sede dell'Aeroporto "O. Savini" di Bracciano). [] Similari considerazioni si possono fare, con riguardo alla responsabilità di "datore di lavoro", ai sensi della disciplina normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. ”;
- “ Ma quel che più rileva nel caso di specie è che comunque l'aver ricoperto o meno una carica o incarico secondario, rispetto a quello principale, non pare poter influire in modo decisivo sulla tipologia delle due "voci interne" (n. 14 "Gestione del personale" e n. 22 "Predisposizione al comando"), che sono state apprezzate in modo lievemente inferiore rispetto al passato, in quanto attengono alla misura di elementi soggettivi, afferenti alle relazioni interpersonali, e non affatto a elementi oggettivi, ovverosia relativi al fatto di aver ricoperto o meno certe responsabilità. La ponderazione di tali due fattori di valutazione è stata effettuata alla stregua della normativa interna dell'amministrazione, da più soggetti, tutti sostanzialmente concordi nella valutazione, della quale risulta essere stata data una sufficiente motivazione, in correlazione al grado ricoperto e rispetto ai fatti oggetto di scrutinio. ”;
- “ Ogni valutazione, infatti, in quanto relativa a un periodo predeterminato, deve essere considerata in toto distinta e autonoma e, come tale, nient'affatto collegata alle precedenti. Ogni valutazione ha, ad oggetto, esclusivamente, la qualità del servizio e le doti professionali rivelate dal valutando, nell'arco temporale preso in considerazione ”;
- “ La variabilità di singole "voci di giudizio" comprova la validità dello strumento di analisi, che non riposa su apprezzamenti astratti e stereotipati, ma su graduabili fattori di misurazione, ancorché possano ben tradursi in un giudizio finale sempre elevato ”;
- “ Né può predicarsi che alcun militare, per quanto valido, nel corso dell'intera carriera e vita lavorativa, non possa conseguire variabili giudizi, che sono del tutto naturali in consimili sistemi di giudizio, affidati a parametri intrinsecamente opinabili, suscettibili di soggettivo apprezzamento e tarati su una variabilità e numerosità di "voci interne", proprio al fine di eliderne o contenerne l'opinabilità, in tal modo consegnando all'amministrazione, perlomeno nel giudizio finale, un apprezzamento plausibile e affidabile di ciascun militare ”.
5. Avverso tale pronuncia il -OMISSIS- ha interposto l’appello in trattazione, notificato e depositato il 23 maggio 2023, lamentando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 7 a pag. 20):
I. “ Error in iudicando: in relazione alla dedotta violazione e falsa applicazione degli artt.688, comma 1, e 692, comma 4, del D.P.R. 15 marzo 2010, n.90, della Circolare “Istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare delle Forze armate” approvata il 20.11.2008 e ss. mm. ed ii. e della Circolare Militare prot.M_DGMILVSS0610740 del 23.12.2008 e ss. mm. e ii., nonché al dedotto eccesso di potere per difetto/carenza di istruttoria – Erroneo/incompleto esame di fatti e risultanze istruttorie e difetto/carenza di motivazione ”.
II. “ Error in iudicando: in relazione alla dedotta violazione e falsa applicazione dell’art.688, comma 1, del D.P.R. n.90/2010 e della Circolare “Istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare delle Forze armate” e ss. mm. e ii., nonché al dedotto eccesso di potere per difetto/carenza di presupposti e di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà e perplessità rispetto alle precedenti valutazioni – Erroneo/incompleto esame e difetto / carenza di motivazione ”.
III. “ Error in iudicando: in relazione alla dedotta violazione e falsa applicazione degli artt.688, comma 1, e 689, commi 1 e 6, del D.P.R. n.90 del 2010, della Circolare “Istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare delle Forze armate” del 20.11.2008 e ss. mm. ed ii. e della Circolare prot. n.M_D GMILVSS 0 610740 del 23.12.2008 e ss. mm. ed ii., nonché in relazione al dedotto eccesso di potere per incoerenza, illogicità e contraddittorietà di valutazione e difetto di motivazione – Erroneo/incompleto esame e difetto / carenza di motivazione ”.
5.1. L’appellante ha rilevato:
- che i rilievi operati dal T.a.r. in merito alla valutazione delle cariche o degli incarichi del ricorrente sono “ Errati, perché quello di Comandante alla sede è in realtà un vero e proprio autonomo incarico, non solo formalmente – essendo oggetto di specifico atto di conferimento, nel caso costituito dal Foglio del Comandante del Comando Sostegno ES prot. n.32086 del 02.10.2013 (v. doc.3) –, ma anche sostanzialmente, come concorre a confermare il fatto che, dal 2019, per nuova disposizione impartita dallo S.M.E. al fine di “sgravare le attribuzioni del Comandante di reggimento e garantire la continuità nella gestione”, la sua assegnazione in esclusiva, da eccezione, è addirittura divenuta la regola con conseguente istituzione di specifica posizione organica. […] Pertanto […] l’esercizio da parte del ricorrente anche dell’incarico di Comandante alla sede avrebbe dovuto formare oggetto di menzione e di valutazione sia nella Scheda valutativa n.79, che nel Rapporto Informativo n.80 ”;
- “ Dunque, “un onere di maggiore specificazione della motivazione si configura (oltre che ovviamente nel caso in cui in cui vi siano discordanze nei giudizi espressi dal compilatore e dal revisore) [anche] allorché venga in rilievo una riduzione apprezzabile ed inopinata dei punteggi che esprimono il nuovo giudizio complessivo ovvero … un improvviso abbassamento delle costanti qualifiche apicali, subito dopo recuperate ”;
- “Il che significa, a ben vedere, che manca non solo una “sufficiente motivazione”, ma una qualunque motivazione della flessione, che non resta quindi che ricondurre, come già ipotizzato […], a quella personale prevenzione verso il valutato che il Compilatore, Col. -OMISSIS-Comandante del Comando Sostegno ES, pare ad un certo punto aver maturato ”;
- “ Donde, appunto, l’eccepita incoerenza del giudizio del Compilatore, nel quale la valutazione data e reiterata per le voci interne n.14 e n.22 contrasta, a ben vedere, con il giudizio di sintesi formulato nella Scheda valutativa n.79 e confermato nel Rapporto informativo n.80, l’una e l’altro restandone per ciò reciprocamente inficiati ”;
-“ Dall’incrocio di tutte le suddette incongruenze delle “autorità giudicatrici” intervenute, la concordanza tra le quali è stata evidentemente tutt’altro che sostanziale, bensì solo formale, è scaturito il “Giudizio complessivo finale”, che ancor meno può considerarsi espressione del rispetto di un “ margine di discrezionalità opinabile e plausibile ” . ”;
- “ contrariamente a quanto ritenuto, peraltro del tutto apoditticamente, dal T.A.R., le valutazioni analitiche, di sintesi, e finale rese dalle “autorità giudicatrici” sono prive del prescritto “rapporto di armonia e consequenzialità” e di “stringente coerenza”, che deve sussistere “tra il valore attribuito alle voci interne al documento, il giudizio complessivo formulato e la qualifica finale” ”.
5.2. L’appellante ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, per l’effetto, la riforma della decisione impugnata, annullando per quanto di ragione la scheda valutativa n.79 e il rapporto informativo n.80, nonché ogni altro atto rispetto ad essi anteriore e successivo, presupposto e conseguente, connesso e collegato, con ogni altra conseguenza di legge, anche in ordine alle spese ed agli onorari del doppio grado di giudizio ed alla rifusione del contributo unificato versato.
6. In data 23 maggio 2023 parte appellante ha formulato istanza di fissazione di udienza.
7. In data 4 dicembre 2025 il Presidente di questa sezione seconda, con decreto n. 77/2025, ha disposto che, attesa la soppressione dell’udienza pubblica e della camera di consiglio del 10 febbraio 2026, la trattazione degli affari assegnati alla udienza – pubblica e camerale - del 10 febbraio 2026 è differita al giorno 12 febbraio 2026.
8. Il 12 gennaio 2026 il Ministero della difesa si è costituito in giudizio.
9. In data 16 gennaio 2026 l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una serie di documenti.
10. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 12 febbraio 2026.
11. L’appello, (certamente ammissibile in quanto il militare ha certamente un interesse quantomeno morale, anche se di regola non soltanto morale a dolersi dei giudizi che i propri superiori articolano con riferimento all’attività espletata e la professionalità dimostrata) per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato.
12. In via preliminare il Collegio precisa che non terrà conto dei documenti depositati dalla parte appellata in data 16 gennaio 2026 siccome tardivi ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
13. Ciò premesso, i motivi di ricorso, che per la loro intima connessione possono essere trattati congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento.
L’ufficiale, Comandante del 1° Reggimento Sostegno ES RA, si duole riguardo alla valutazione di due "voci interne", relative alla scheda di valutazione n. 79 e al rapporto informativo n. 80 riferiti a due distinti periodi per la mancata adeguata considerazione di un altro incarico di comando, ossia quello relativo alla sede dell'Aeroporto "O. Savini" di Bracciano e per l'omessa citazione del ruolo ricoperto di datore di lavoro, ai fini della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Una tale omissione avrebbe contribuito a sottostimare le due "voci interne" relative al giudizio finale, che comunque si è attestato sul livello di "Eccellente", com'è accaduto negli anni e periodi pregressi.
In particolare, le voci interne della scheda valutativa n.79 e del rapporto informativo n.80 per le quali è stata operata la contestata flessione sono: Voce 14 “ Gestione del Personale ”, che è stata portata dalla valutazione apicale di “ Conosce a fondo i propri collaboratori, che sa motivare e valorizzare al meglio ” a quella di “ Predispone e coordina efficacemente le risorse a disposizione ”; Voce 22 “ Predisposizione al Comando ”, che è stata portata dalla valutazione apicale di “ Carismatico ed autorevole ” a quella di “ Riesce ad orientare i collaboratori verso gli obiettivi perseguiti ”.
Il tema della documentazione personale dei militari trova la sua disciplina esclusivamente nel Titolo VI del Libro IV sia del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) che del relativo regolamento attuativo (d.P.R. n. 90 del 2010, r.m.). Mentre all’interno del codice il Titolo VI si articola in tre Capi relativi, rispettivamente, alle disposizioni generali (artt. 1021 e 1022), alla documentazione matricolare (artt. 1023 e 1024) e alla documentazione caratteristica (artt. 1025-1029), nel regolamento, il Capo I (artt. 682-687) è relativo ai documenti matricolari e il Capo II (artt. 688-699) attiene ai documenti caratteristici, oggetto anche di quattro modelli allegati.
Ciò detto, in via preliminare il Collegio osserva che, in materia di redazione della documentazione caratteristica dei militari, i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative e con i rapporti informativi sono espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, risolvendosi in un’analitica valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare del singolo scrutinando.
Le censure rivolte nei loro confronti allorquando impingono direttamente nel merito delle valutazioni riservate all’autorità militare, sono inammissibili salvo il limite della abnormità ( sub specie di arbitrarietà, irrazionalità manifesta, travisamento dei fatti) che, peraltro, spetta al ricorrente dimostrare. In virtù di tale limitato sindacato sulla valutazione del militare, l’eventuale abnormità della scheda valutativa deve risultare ictu oculi sulla base di elementi oggettivi (cfr., nell’ambito di un vero e proprio diritto vivente, Cons. Stato, sez. IV, n. 3799/2021, n. 7780/2020; n. 407/2019; n. 947/2018; n. 3439/2011, n. 2877/2011, n. 1519/2011; n. 1776/2010; sez. VI, n. 1938/2012, n. 2559/2004; C.g.a., n. 326/2012, n. 676/2011).
La cadenza periodica delle valutazioni e la conseguente autonomia dei relativi giudizi costituiscono le linee portanti di un sistema al cui interno il pur comprensibile affidamento del militare in ordine alla conservazione dei livelli di classifica in precedenza raggiunti recede rispetto all’interesse pubblico cui è finalizzata la verifica, da ravvisarsi, in base della normativa primaria e secondaria del settore, nel monitoraggio continuo della qualità del servizio prestato in relazione ad elementi presupposti (soggettivi, ma anche oggettivi) necessariamente non rigidi ed immutabili (Cons. Stato, sez. II, n. 174/2022).
Premesso che le valutazioni espresse nei documenti caratteristici si pongono in rapporto di totale autonomia le une dalle altre, essendo funzionali a descrivere la qualità del servizio e le doti professionali e personali rivelate dal valutando nell’arco temporale preso in considerazione, non esiste un diritto acquisto dell’interessato ad una valutazione costante nel tempo e all’immodificabilità in pejus di quella positiva conseguita in periodi pregressi, essendo il rendimento suscettibile di mutare in ragione di molteplici fattori di natura oggettiva e soggettiva, quali le condizioni personali, la sede di servizio, il mutamento di incarico e delle correlative responsabilità. In quest’ottica, l’abbassamento di una o più voci non deve necessariamente fondarsi su fatti di particolare gravità in quanto i giudizi devono corrispondere solo al complessivo rendimento del militare ed è del tutto possibile che le capacità e le doti di un militare possano subire variazioni anche altalenanti nel corso del tempo. In questo sta, infatti, la specifica ratio dei giudizi espressi nelle schede di valutazione: nel dare conto del rendimento del valutato in un intervallo di tempo considerato (Cons. Stato, sez. II, n. 3389/2025).
In tale cornice, atteso che le doti del militare possono certamente, nel corso del tempo, subire un appannamento e che le schede di valutazione rivestono la funzione precipua di dare conto degli andamenti del rendimento proprio sotto il profilo diacronico, l’abbassamento di qualifica non deve essere fondato su fatti specifici o di particolare gravità, esprimendo un giudizio che deve invero attagliarsi alla qualità del rendimento complessivo del militare nel determinato periodo di tempo preso in considerazione (Cons. Stato, sez. III, n. 1283/2003). Ne discende che le diversificazioni dei giudizi riferiti a differenti periodi oggetto di valutazione costituiscono evenienza fisiologica, con la conseguenza che la loro variazione non costituisce di per sé indice di eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà ( ex aliis , Cons. Stato, sez. IV, n. 2674/2019, n. 4076/2011).
Il sindacato su tali valutazioni, è quindi limitato a fattispecie di travisamento dei fatti, abnormità, o illogicità, in teoria ravvisabili quando una affermazione che li sostanzia è smentita da dati inoppugnabili, (evidenza, però, che, si anticipa, non ricorre nel caso di specie).
Ciò premesso, in ordine alla doglianza secondo cui la mancata citazione di un altro incarico di comando, ossia quello relativo alla sede dell'Aeroporto "O. Savini" di Bracciano e del ruolo ricoperto di datore di lavoro, ai fini della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro avrebbe contribuito a sottostimare le due "voci interne" relative al giudizio finale, che comunque si è attestato sul livello di "Eccellente", è priva di pregio in quanto la scheda valutativa dei militari non deve riportare un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera o ai precedenti, ma raccogliere un giudizio sintetico su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi. Pertanto, il giudizio complessivo espresso dal compilatore e dal revisore può essere anche estremamente sintetico, qualora trovi puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi elencati nelle parti della scheda afferenti alle qualità fisiche, morali, professionali, culturali e specifiche (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 3390/2025, n. 1243/2025; sez. I, pareri n. 742/2024, n. 1703/2021, n. 923/2020).
Né del pari appare condivisibile l’osservazione di parte appellante secondo cui “ Dunque, “un onere di maggiore specificazione della motivazione si configura (oltre che ovviamente nel caso in cui in cui vi siano discordanze nei giudizi espressi dal compilatore e dal revisore) [anche] allorché venga in rilievo una riduzione apprezzabile ed inopinata dei punteggi che esprimono il nuovo giudizio complessivo ovvero … un improvviso abbassamento delle costanti qualifiche apicali ” atteso che nella compilazione delle schede valutative, la motivazione del giudizio finale trova la propria genesi nei giudizi parziali riportati a fianco di ciascuna delle voci delle qualità considerate, cosicché il giudizio finale va ritenuto congruamente motivato allorquando sia in rapporto di armonia con i singoli giudizi resi con riferimento a ciascuna voce. Del resto, le variazioni delle aggettivazioni non devono essere motivate costituendo esse la motivazione del giudizio finale del documento caratteristico.
Alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale, la motivazione sul rendimento del militare - purché congrua e congruente con il resto del documento - ben può essere espressa, come nel caso di specie, individuando in termini generali e con formula sintetica la complessiva condizione o situazione che ha giustificato i giudizi espressi in relazione alle singole voci analitiche e la conseguente valutazione finale (Cons. Stato, sez. I, n. 1703/2021; sez. II, n. 8456/2019, cit.).
Questo Consiglio di Stato ha infatti in più occasioni rimarcato che “ In materia di redazione della documentazione caratteristica dei militari, il giudizio formulato dai superiori gerarchici con la scheda valutativa di cui all'articolo 1025 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare) è congruamente motivato allorquando sia in rapporto di armonia con i singoli giudizi resi con riferimento a ciascuna delle voci delle qualità considerate. Il documento redatto in conformità ai parametri recati dai modelli e dai moduli stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (regolamento attuativo del codice dell'ordinamento militare) è, per ciò solo, adeguatamente motivato a mente dell’art. 1022, comma 2, c.m .” (cfr. ex plurimis e da ultimo Cons. Stato, sez. II, n. 1243/2025)
Del resto, è principio consolidato quello per cui la compilazione dei documenti caratteristici risponde a criteri normativamente predeterminati: il documento redatto in conformità ai parametri recati dai modelli e dai moduli stabili dal regolamento militare è, per ciò solo, adeguatamente motivato, senza che residui spazio alcuno per il richiamo al paradigma generale dell’art. 3 della legge 7 agosto1990, n. 241 e senza che si imponga il richiamo a fatti o circostanze relative alla carriera, trattandosi di un giudizio sintetico sulle caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi (Cons. Stato, sez. II, n. 3389/2025 cit.).
Quanto poi alla doglianza di parte appellante per cui “ Il che significa, a ben vedere, che manca non solo una “sufficiente motivazione”, ma una qualunque motivazione della flessione, che non resta quindi che ricondurre, come già ipotizzato […], a quella personale prevenzione verso il valutato che il Compilatore, Col. -OMISSIS-Comandante del Comando Sostegno ES, pare ad un certo punto aver maturato ” il Collegio rileva che secondo costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, “ Sotto il profilo probatorio si è chiarito che il lavoratore non può limitarsi davanti al giudice a genericamente dolersi di esser vittima di un illecito (ovvero ad allegare l’esistenza di specifici atti illegittimi), ma deve quanto meno evidenziare qualche concreto elemento in base al quale il giudice amministrativo possa verificare la sussistenza nei suoi confronti di un più complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione ” ( cfr. Cons. Stato, sez. I, n.851/2024; sez. II, n. 982/2026, n. 6479/2022, n. 8150/2021; sez. IV, n. 4135/2013; sez.VI, n. 1388/2012 ). Ne discende che per sostanziare una serie di comportamenti vessatori sintomatici di una “personale prevenzione” teleologicamente collegati a intendimenti ritorsivi o punitivi ad opera dei superiori del militare, gli stessi devono essere dimostrati in modo appropriato dal ricorrente. Nel caso di specie, invece, l’appellante non ha soddisfatto tale onere della prova, non avendo evidenziato concreti elementi idonei a consentire di verificare la sussistenza nei suoi confronti di un più complessivo disegno preordinato alla sua svalutazione personale.
Per concludere, alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali, dai quali il Collegio non ha ragione di discostarsi, l’analisi della gravata scheda valutativa n. 79 e del rapporto informativo n. 80 non permette di ravvisare ictu oculi alcuna abnormità nel procedimento valutativo operato dall’amministrazione posto che la flessione del giudizio ha riguardato solo le voci “ Gestione del Personale ” (da “ Conosce a fondo i propri collaboratori, che sa motivare e valorizzare al meglio ” a “ Predispone e coordina efficacemente le risorse a disposizione ” ) e “ Predisposizione al comando ” (da “ Carismatico ed autorevole ” a “ Riesce ad orientare i collaboratori verso gli obiettivi perseguiti ”) come tali inidonee ad assumere alcuna portata sintomatica dell’asserito eccesso di potere, né a integrare il lamentato difetto di motivazione, stante l’ampia discrezionalità tecnica sussistente in subiecta materia.
In definitiva, il Collegio ritiene che, alla luce dei principi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di questo Consesso, l’amministrazione appellata abbia operato nel rispetto di un preciso iter valutativo, immune da censure metodologiche e di vulnus al protocollo amministrativo, normativamente prestabilito.
14. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto, con salvezza degli atti impugnati.
15. Le spese di giudizio sono da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 4423/2023), lo respinge, con salvezza degli atti impugnati.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante e dei terzi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BI TA, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
AN IC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IC | BI TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.