Versione
11 febbraio 1994
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8 maggio 2010
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Art. 27. Iscrizione all'albo - Trasferimenti 1. I requisiti per l'iscrizione all'albo sono:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro ((dell'Unione europea)) o cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocita'; b) godere dei diritti civili; c) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare; d) avere la residenza ((o il domicilio professionale)) nella circoscrizione dell'ordine al cui albo si chiede di essere iscritti; e) precisare il proprio stato giuridico-professionale. (( 1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , costituisce titolo per l'iscrizione all'albo. )) 2. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma dell'articolo 35, comma 2, comportano la radiazione dall'albo. 3. Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di ((due)) mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la delibera, adottata su relazione di un membro del consiglio dell'ordine, e' motivata. (( 4. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE . )) 5. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che l'interessato e' stato
invitato a comparire davanti al consiglio 6. Non e' consentita la contemporanea iscrizione a piu' albi. 7. Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale e nel caso di trasferimento per mutamento di residenza, l'iscritto e' tenuto a darne comunicazione al consiglio dell'ordine, a mezzo di lettera raccomandata, entro sessanta giorni. 8. Gli iscritti nell'albo che si trasferiscono all'estero possono conservare l'iscrizione all'albo dell'ordine nel quale figuravano iscritti prima dell'espatrio. 9. Non e' consentito il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero e' sospeso dall'albo.
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro ((dell'Unione europea)) o cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocita'; b) godere dei diritti civili; c) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare; d) avere la residenza ((o il domicilio professionale)) nella circoscrizione dell'ordine al cui albo si chiede di essere iscritti; e) precisare il proprio stato giuridico-professionale. (( 1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , costituisce titolo per l'iscrizione all'albo. )) 2. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma dell'articolo 35, comma 2, comportano la radiazione dall'albo. 3. Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di ((due)) mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la delibera, adottata su relazione di un membro del consiglio dell'ordine, e' motivata. (( 4. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE . )) 5. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che l'interessato e' stato
invitato a comparire davanti al consiglio 6. Non e' consentita la contemporanea iscrizione a piu' albi. 7. Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale e nel caso di trasferimento per mutamento di residenza, l'iscritto e' tenuto a darne comunicazione al consiglio dell'ordine, a mezzo di lettera raccomandata, entro sessanta giorni. 8. Gli iscritti nell'albo che si trasferiscono all'estero possono conservare l'iscrizione all'albo dell'ordine nel quale figuravano iscritti prima dell'espatrio. 9. Non e' consentito il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero e' sospeso dall'albo.
Commentari • 2
- 1. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato internoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 aprile 2010 · 1.6094038
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 30/04/2018, n. 309Provvedimento: […] - tale avviso ha previsto, tra gli altri, il possesso del requisito dell'iscrizione all'Albo dei tecnologi alimentari, di cui agli artt. 1 e 27 della Legge n. 59 del 1994, nonché il possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o di laurea specialistica/magistrale;Leggi di più...
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