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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/03/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Maria Mitola - Presidente rel. dott. Prencipe Michele - Consigliere dott.ssa Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1065/2023, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
, cod. Fisc. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Michela Daniela MARSEGLIA del foro di Foggia (C.F.: ), come da procura C.F._2 apposta su foglio separato ed allegato all'atto di citazione in appello, atto ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. MARSEGLIA sito in Foggia alla Via De Nittis nr. 7.
APPELLANTE
avverso la sentenza nr. 1802/2023 pubblicata il 30.06.2023 emessa dal Tribunale di Foggia nel procedimento RG n. 1862/2020
CONTRO
– (n. 25/1994 Reg. Fall. Tribunale di Foggia), (C.F. – P. IVA Controparte_1
) in persona del curatore dott. rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1 Parte_2 procura speciale allegata all'atto di costituzione in giudizio, previa autorizzazione del Giudice
Delegato, dall'avv. Pasquale GENTILE (c.f. fax 0881736378 - PEC: C.F._3
ed elettivamente domiciliato in Bari, Via Abate Gimma Email_1
147, presso lo studio dell'avv. Enzo AUGUSTO
APPELLATA
All'udienza cartolare del 23.12.2023 previo rigetto dell'istanza inibitoria, la causa è stata rinviata per la discussione e la lettura del dispositivo all'udienza odierna, previa concessione di termini per il deposito di note e repliche.
All'udienza del 18.02.25, svolta con le modalità di trattazione cartolare, la causa è stata riservata per il deposito della sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 26.03.2020 la in persona del Parte_3 curatore fallimentare p.t., conveniva in giudizio il dott. dinnanzi il Tribunale Parte_1 civile di Foggia per sentirlo condannare, ex artt. 1218 c.c. e 38 l.fall., al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, segnatamente:
“1) dichiarare la sua responsabilità quale curatore della società fallita del depauperamento delle casse del fallimento nonché della causazione dei danni esposti in atto;
2) per l'effetto condannare il convenuto al pagamento in favore della curatela dei compensi professionali non dovuti per €. 127.256,78; €. 518.901,73 per utili non rinvenuti;
€. 1.048.329,28 per imposte non versate;
€. 4.332,67 per iva non recuperata;
il tutto per complessivi €. 1.698.820,46.”
Deduceva la Curatela
✓ che il dott. era stato nominato dal Tribunale di Foggia sez. Fallimentare, con decreto Pt_1 del 12.10.1994, curatore del fallimento recante il nr. 25/94 Reg. Fall.ti e che, con CP_1 ulteriore decreto del 26.10.1995, il Tribunale di Lucera autorizzava il medesimo curatore all'esercizio dell'attività provvisoria;
seguiva un ulteriore provvedimento del 09.06.2004, con il quale il curatore veniva autorizzato alla prosecuzione provvisoria dell'esercizio del complesso aziendale del fallimento, con l'obbligo, tra gli altri, di portare a termine il contratto di leasing in corso con la FIMELEASING s.p.a., al fine di acquisire la proprietà dell'opificio industriale, onde consentire la liquidazione dell'attivo per il soddisfacimento della massa creditoria;
✓ che, acquistato l'opificio in data 14.07.2005, il curatore, nonostante avesse raggiunto l'obiettivo indicatogli dal Tribunale ed avesse, dunque, portato a termine l'esercizio provvisorio autorizzato, proseguiva l'esercizio dell'impresa, senza alcuna autorizzazione, fino al giorno 19.12.2016, quando egli veniva revocato dal Tribunale di Foggia e sostituito dall'attuale curatore, – rilevando che, nel corso dell'esercizio provvisorio, il Parte_4 convenuto avesse utilizzato utili di impresa, di ammontare pari ad € 518.901,73, per operazioni gestionali non documentate e non autorizzate dal Giudice Delegato;
✓ che lo si fosse autonominato consulente fiscale-contabile del lavoro del Fallimento ed Pt_1 autoliquidato la somma di € 127.256,78 a titolo di onorario, in assenza di autorizzazione del
G.D.;
✓ che aveva consentito il maturarsi di debiti tributari e contributivi di ammontare complessivo pari ad € 1.048.329,28 e omesso di detrarre l'IVA a credito del , di ammontare pari CP_1 ad € 4.332,67, maturata su alcuni compensi spettanti allo stesso convenuto.
In data 09.07.2020, il dott. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversa Pt_1
e chiedendo al Tribunale di così provvedesse:
“a) dichiarare corretta la gestione della curatela e dell'esercizio provvisorio del fallimento con CP_1 la conseguenza che nessun addebito possa essere mosso al curatore dott. ; b) Condannare la Pt_1 curatela fallimentare attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.” In data 28.06.2023, il Tribunale di Foggia, con sentenza nr. 1802/2023 pubblicata in data 30.06.2023 accoglieva la domanda promossa dalla curatela e condannava il dott. al pagamento, in favore Pt_1 del fallimento, dell'importo di € 684.084,34 oltre rivalutazione ed interessi legali e alla condanna in favore del fallimento delle spese processuali pari ad € 1.686,00 per esborsi ed € 22.426,00 per onorario oltre rimborso forfettario iva e CPA come per legge.
Con atto di citazione notificato il 31.07.2023, ha proposto appello per la Parte_1 riforma della sentenza n. 1802/2023 del Tribunale di Foggia chiedendo, previa sospensione dell'impugnata sentenza:
- “1) In via preliminare e cautelare, accertati i gravi motivi di cui all'istanza formulata in atti, sospendere e/o revocare l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- 2) In via principale e nel merito accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa che alcuna responsabilità per mala gestio possa essere imputata al dott. e per l'effetto in riforma Pt_1 della sentenza nr. 1802/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, dott. Lenoci e notificata all'avvocato costituto in primo grado Avv. Fiorilli in data 01.07.2023 accogliere le conclusioni avanzate dal dott. nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “rigettare la Pt_1 domanda così come formulata per essere la stessa infondata, illegittima, ingiusta e non provata;
per l'effetto dichiarare corretta la gestione della curatela e dell'esercizio provvisorio del fallimento di conseguenza nessun addebito è può essere mosso al curatore dott. CP_1
; condannare la curatela fallimentare attrice al pagamento delle spese e competenze Pt_1 del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.” E conseguentemente disattendere le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale di Foggia per i motivi meglio esposti nel presente atto;
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
- In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. del fascicolo di ufficio del fallimento nr. CP_1
25/1994 con tutti gli atti in essi contenuti e/o copia dello stesso;
c.t.u.; ammissione delle prove testimoniali con i testi del comitato dei creditori ossia Intesa Gestioni Crediti bari CP_2
e Capitalia Gestione crediti di Milano sui capi di cui ai nnrri. 12,19,20 e 29 della comparsa di costituzione e risposta e sui capi indicati alle lettere a), b) della memoria nr. 2 ex art. 183 VI comma c.p.c”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 24.11.2023, si è costituita in giudizio la appellata chiedendo l'integrale rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al CP_1 pagamento delle spese di lite.
Rigettata l'istanza inibitoria della sentenza impugnata, con ordinanza del 23.12.2023, la causa è stata rinviata per la discussione e la lettura del dispositivo all'udienza del 18.02.2025, previa concessione di termini per il deposito di note e repliche.
All'udienza del 18.02.25, svolta con le modalità di trattazione cartolare, depositate le note scritte, la causa è stata riservata per il deposito della sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
a censurato la sentenza per i seguenti motivi: Parte_5
1. Erroneità della sentenza, nella parte in cui il Tribunale di prime cure ha accolto la domanda della curatela omettendo di valutare le prove documentali allegate dal dottor agli atti Pt_1 del fascicolo di primo grado.
2. Difetto di motivazione ovvero motivazione apparente in palese violazione dell'art. 111 della costituzione e dell'art. 132 c.p.c. nullità della sentenza.
3. Vizio della sentenza per error in procedendo per non avere il giudice di primo grado ammesso le richieste istruttorie dell'appellante con conseguente omesso esame delle richieste istruttorie formulate in primo grado.
4. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto lo responsabile per le sanzioni e Pt_1 le spese sopportate dall'Agenzia delle Entrate per la riscossione dei tributi.
Va premesso, al fine di lumeggiare meglio i fatti, che il dott. venne Parte_1 nominato curatore del con decreto datato 12 ottobre 1994 della Sezione CP_1 CP_1
Fallimentare del Tribunale di Lucera che, con provvedimento del 26 ottobre 1995, lo autorizzava, quale Curatore del Fallimento della e a seguito di sua richiesta del 5 ottobre 1995, alla CP_1 continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, alla specifica condizione: “... che non vengano assunti debiti a carico della massa, a tal uopo il curatore acquisirà dai fornitori apposita dichiarazione
d'impegno a non far valere propri crediti in via prededucibile nel fallimento ma unicamente sul solo utile dell'esercizio”.
Con successivo provvedimento del 9 giugno 2004, il medesimo Tribunale, autorizzava l'ulteriore richiesta dello di prosecuzione dell'esercizio provvisorio del complesso aziendale di pertinenza Pt_1 del , comunque sollecitandolo a provvedere, in continuità con gli obblighi già CP_1 impartitigli con il primo atto autorizzativo del 26.10.1995, agli ulteriori adempimenti di seguito indicati:
a) “portare a termine il contratto di leasing in corso con la FIMELEASING S.p.a., al fine di acquisire la proprietà dell'opificio industriale, mediante il versamento dei residui ratei (scadenza concordata: 30 novembre 2004) per un importo di Euro 42.000,00 onde consentire la liquidazione dell'attivo per il soddisfacimento della massa dei creditori...”;
b) “…. relazionare dettagliatamente al G.D. e al Comitato dei Creditori, al termine di ogni semestre di esercizio, sull'andamento della gestione”;
c) “….di informare a termini di legge i predetti organi di fatti sopravvenuti che impongano la cessazione dell'esercizio medesimo”.
Co Avendo portato a termine il contratto di leasing dell'opificio industriale della , il dott. , in Pt_1 data 22 marzo 2005, veniva autorizzato dal Tribunale di Lucera ad esercitare l'opzione di acquisto del detto opificio dalla FIME LEASING S.p.a. che avveniva mediante atto pubblico sottoscritto in Lucera dinanzi al Notaio , dott. , in data 14 luglio 2005. Per_1 Per_2 Cosicché, essendo stato raggiunto l'obiettivo indicato dal Tribunale, con le autorizzazioni del
5.10.1995 e del 9 giugno 2004, l'esercizio provvisorio avrebbe dovuto cessare e con la liquidazione dell'attivo, il Curatore dott. avrebbe dovuto soddisfare la massa dei creditori, come indicato Pt_1 al 1° punto dell'autorizzazione del Tribunale del 9 giugno 2004.
Tuttavia, il dott. , senza ulteriori autorizzazioni del Tribunale, proseguiva nell'attività di Pt_1 esercizio provvisorio fino alla data del 19 dicembre 2016, allorché il Tribunale di Foggia, Sezione
Fallimenti, gli revocava l'incarico di curatore conferendolo al nuovo curatore dott. . Parte_4
Il prosieguo dell'esercizio provvisorio è stato ritenuto del tutto ingiustificato considerando che, dalle stesse dichiarazioni del dott. , contenute nella sua “Relazione Integrativa del 10.4.20181”, alla Pt_1 data del 16.2.2005 l'attivo fallimentare aveva un valore di € 1.905.000,00 a fronte di una debitoria complessiva di € 489.827,00; pertanto, secondo quanto emergente dagli atti, la Curatela avrebbe addirittura potuto estinguere integralmente i debiti (sia quelli privilegiati che quelli chirografari) e far tornare “in bonis” la società, con la conseguenza che, l'aver proseguito nell'attività di esercizio provvisorio, senza l'autorizzazione del Tribunale e senza rispettare i limiti da questi imposti, avrebbe provocato gravi danni a carico della massa fallimentare, così come documentati nel giudizio ed infatti, alla data della sostituzione del dott. (decreto del 19.12.2016), sul conto della procedura Pt_1 residuava l'importo di € 2.220,83, pur senza essere stato distribuito alcunché ai creditori del fallimento.
Dal decreto di revoca emergono gravi inadempimenti del curatore, posti a fondamento anche della presente azione di responsabilità e segnatamente il Tribunale rappresentava che a) “il curatore ha protratto l'esercizio provvisorio dell'impresa, oltre il tempo necessario, sino sostanzialmente a tutto il 2015, senza giustificato motivo e senza dare conto in maniera tempestiva
e puntuale della gestione antieconomica, producendo perdite ed accumulando debiti, in particolare di natura fiscale, da soddisfare in prededuzione;
“
b) “il curatore non ha versato parte delle imposte durante il periodo di esercizio provvisorio;
”
c) “la difesa secondo cui tale inadempimento è dipeso dal voler anteporre il pagamento degli stipendi dei dipendenti e dei relativi oneri e dal voler attendere che tutto il personale trovasse sistemazione presso altre aziende, onde evitare rivendicazioni, non può ritenersi accettabile;
”
d) “… è lo stesso curatore che, nella nota di riscontro al G.D., inviata il 22.02.2016, ad ammettere che già dal luglio 2005 l'impresa aveva perso competitività ed i costi erano superiori ai ricavi per cui era suo onere quanto meno ridurre il costo del personale, anche ed eventualmente mediante lo scioglimento di alcuni rapporti di lavoro, attività cui era pienamente legittimato;
”
e) “il curatore allo stato ha accumulato debiti di natura fiscale da soddisfare in prededuzione per circa
€ 65.000,00 mentre l'azienda non è più in esercizio e non è stata ancora ceduta nell'ambito della liquidazione fallimentare”.
Nella specie, le inadempienze dell'ex Curatore, dott. , emergerebbero anche in modo chiaro Pt_1 ed inequivoco dalle motivazioni della sentenza del Tribunale di Foggia n. 2017 del 3 settembre 2021 – confermata integralmente dalla sentenza di questa Corte n. 1880 del 22.12.2023, irrevocabile, - con la quale non è stato approvato il “Rendiconto di Gestione” del dott. . Pt_1
Sul punto la Cassazione ha chiarito che “Il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto oltre alla verifica contabile anche l'effettivo controllo di gestione e può estendersi all'accertamento della sua personale responsabilità nel compimento di atti pregiudizievoli per la massa o per i singoli creditori;
in quest'ultimo caso le contestazioni rivolte al conto debbono essere dotate di concretezza e specificità, non potendo consistere in un'enunciazione astratta delle attività cui il curatore si sarebbe dovuto attenere, ma piuttosto indicare puntualmente gli atti di "mala gestio" posti in essere, nonchè le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da consentire la corretta individuazione della materia del contendere e l'efficace esplicazione del suo diritto di difesa”. (Cass. Sez. 1, 05/03/2019, n. 6377, Rv. 652733 - 01).
Nella specie è stato dato atto della concretezza e specificità delle contestazioni rivolte dal nuovo
Curatore al rendiconto di gestione del dott. e delle conseguenze dannose che ne sono derivate Pt_1 per la procedura ed i creditori.
In quel giudizio venivano accertati – perché ammessi e/o documentati in atti -i fatti contestati al dott.
specificamente di aver: Pt_1
“
1. mancato di versare i tributi sorti nel corso della gestione del , facendo maturare un CP_1 notevole debito tributario iscritto a ruolo;
2. utilizzato gli utili realizzati nel corso dell'Esercizio Provvisorio del Fallimento per investimenti, senza essere per essi autorizzato;
3. essersi auto nominato consulente contabile, fiscale e del lavoro del fallimento, auto liquidandosi
(senza provv. G.D. e mandato) un compenso lordo pari a complessivi € 127.256,78 (compreso IVA);
4. prelevato dal conto corrente dell'Esercizio Provvisorio anziché dal Libretto di Banca del Fallimento, competenze lorde pari, quanto meno, a complessivi € 21.670,84, a lui liquidate dal Tribunale per la veste di Curatore;
5. mancato di produrre tutta la documentazione richiestagli dal Curatore subentrante con nota pec del 09/5/2018, eccependo la prescrizione per le fatture relative ai propri compensi, e limitandosi a descrivere con estrema sintesi gli investimenti effettuati con gli Utili, senza produrre per essi alcun documento al riguardo, come si evince dalla sua nota del 31/5/2018 depositata il 06/6/2018 e dal verbale redatto dal Cancelliere in data 07/3/2019”.
Se è vero che, in quella sede, l'accertamento delle contestazioni era finalizzato alla verifica dei presupposti per l'approvazione o meno del “Rendiconto di Gestione”, a fondamento del presente giudizio di responsabilità e di risarcimento del danno, vi sono le medesime contestazioni.
Ha opposto la difesa di , nelle memorie conclusive, contestando l'allegazione della sentenza n. Pt_1
1880/23 di questa Corte emessa nel giudizio per la mancata approvazione del , che nel CP_4 rapporto fra le due azioni, come notoriamente affermato dalla Corte di Cassazione, i due giudizi di mancata approvazione del rendiconto e giudizio per responsabilità del curatore siano giudizi autonomi fra loro. Va tuttavia rilevato come, nell'atto di citazione in appello, lo stesso rappresenta come la Pt_1 mancata approvazione del rendiconto avesse costituito il presupposto “ontologico” dell'azione di responsabilità, tant'è che ha chiesto a questa Corte di tener conto della pendenza del giudizio di appello avverso la relativa sentenza quanto meno ai fini della sospensione dell'esecutività della sentenza oggi impugnata.
Tanto premesso passando alla delibazione dei motivi di appello si rileva che con il primo motivo l'appellante contesta l'erroneità della sentenza di primo grado per aver accolto la domanda, omettendo di valutare le prove documentali dal medesimo prodotte, rilevando altresì che il giudice delegato avrebbe potuto dichiarare la cessazione della gestione provvisoria se questa fosse stata dannosa per il fallimento.
Infatti, come rappresentato dallo anche nel primo giudizio, nei provvedimenti autorizzativi Pt_1 all'esercizio provvisorio del fallimento per cui è causa, non erano mai stati indicati termini finali per l'esercizio provvisorio, bensì delle finalità, che sono state tutte raggiunte e adempiute dal curatore, che, raggiunto l'obiettivo del riscatto dell'opificio, si sarebbe attivato per la liquidazione del compendio azienda e quindi del fallimento.
Il motivo non coglie nel segno.
Ed invero non può non rilevarsi che il dott. aveva il dovere di relazionare in modo fedele e Pt_1 completo (ogni 6 mesi) a tutti i Giudici Delegati, succedutisi nel corso della lunga procedura fallimentare, durata all'incirca 22 anni, stanti anche le articolate prescrizioni imposte dal Tribunale in occasione delle autorizzazioni del 1995 e del 2004, ed altresì di chiedere ed ottenere una espressa autorizzazione a proseguire nella gestione provvisoria dell'attività d'impresa, evidenziandone rischi di un possibile depauperamento dell'intero patrimonio realizzato, come poi verificatosi.
In atti, invece, non risulta alcuna altra autorizzazione oltre quelle del 5 ottobre 1995 e del 9 giugno
2004.
Come infatti riportato sopra, all'atto di acquisto dell'opificio dalla FIME LEASING (in data 14 luglio
2005) a realizzazione dell'obiettivo indicato dal Tribunale con le autorizzazioni del 5.10.1995 e del 9 giugno 2004, gli utili ammontavano a circa euro 400.000,00 e tanto avrebbe dovuto indurre il dott.
(che era il “Curatore del ” e non il “nuovo amministratore della società fallita”) a Pt_1 CP_1 porre fine all'esercizio provvisorio”, che invece si protraeva fino alla revoca dell'incarico del 19 dicembre 2016, allorché si erano verificate notevoli perdite tali che, sul conto dell'esercizio provvisorio del fallimento residuavano solo € 2.220,83, mentre sul libretto di banca della gestione ordinaria del fallimento, solo € 38,00.
Quanto alla asserita omessa valutazione delle prove offerte dal dott. , cui sarebbero state Pt_1 preferite le “illazioni” del Curatore subentrante, dott. , rileva l'appellante che dalle scritture Pt_4 contabili sarebbe emerso come il Dott. avesse sostenuto, durante l'esercizio provvisorio, una Pt_1 serie di spese aventi ad oggetto la ristrutturazione e la manutenzione di macchinari il cui ammontare era ben specificato nell'attivo della situazione contabile rappresentata all'epoca dei fatti al Giudice delegato. Le uscite sarebbero state tutte puntualmente annotate nei libri contabili in essere presso la sede dell'opificio e nella disponibilità del curatore subentrante. Pertanto, con riferimento specifico all'utilizzo degli utili per € 518.901,73, alcun danno sarebbe derivato alla Curatela stante la giustificazione di tali spese.
Lo stesso è a dirsi per l'importo di € 127.256,78, (compenso che l'ex curatore liquidatosi in favore di sé stesso, nella doppia veste di consulente della Curatela), posto che, secondo l'appellante, dagli atti non era possibile evincere se tale liquidazione fosse avvenuta quale Curatore o quale “coadiutore contabile”.
Rileva la Corte che con riferimento all'assolvimento dell'onere della prova non può sottacersi che, come anche evidenziato dal Tribunale, alla luce di quanto disposto dall'art. 38 L.F., l'incarico di curatore, sebbene conferito dall'autorità giudiziaria, va equiparato ad un contratto di mandato;
tanto comporta, dunque, la natura contrattuale della responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi specifici e del generale dovere di corretta gestione del patrimonio acquisito alla procedura e di tutela e salvaguardia degli interesse della massa dei creditori. Dalla prospettata natura contrattuale della responsabilità gravante sul curatore discende che, nel giudizio promosso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 l.f., l'istante deve allegare e provare le condotte di inadempimento, il pregiudizio in concreto sofferto dalla massa nonché il nesso di causalità tra tale danno e le condotte od omissioni ascrivibili al curatore;
per converso, in forza del disposto dell'art. 1218 c.c., la colpa si presume, onde grava sul convenuto provare la non imputabilità dei concreti eventi lesivi, ovvero di provare l'avvenuto adempimento. – cfr. Cass. Civ., Sez. I, 02/07/2020, n. 13597; Cass. Sez. 1,
12/05/2021, n. 12567, Rv. 661366 - 02)-.
E ancora “l'azione di responsabilità contro il curatore revocato, prevista dall'art. 38 l. fall., comporta una valutazione della sua condotta secondo il paradigma della diligenza "qualificata" di cui all'art.
1176, comma 2, c.c., avuto riguardo alla natura professionale dell'incarico svolto, sia pure con la facoltà di avvalersi, a fronte di problemi tecnici di particolare difficoltà, della limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c., palesandosi, di contro, irrilevante, a fini esimenti, l'eventuale autorizzazione resa al curatore dal giudice delegato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità del curatore con riferimento ai danni cagionati alla procedura nella gestione di una pratica di rimborso IVA, sul presupposto che la stessa avesse ricevuto l'"imprimatur" del giudice delegato)”. (Cass. Sez. 1, 02/07/2020, n. 13597, Rv. 658238 - 01)
Nella specie, come rilevato dal primo giudice, la Curatela attrice ha allegato diversi inadempimenti del curatore evidenziando i danni patrimoniali subiti a causa della sua condotta negligente. Pt_1
In ordine agli utili per € 518.901,73, – maturati dalla Curatela durante l'esercizio provvisorio dell'impresa – nessuna prova del loro reinvestimento è stata allegata dall'odierno appellante per le operazioni di gestione aziendale non autorizzate dal Giudice Delegato, e pertanto la giustificazione dell'essere stata impiegata la suddetta somma “nella ristrutturazione dell'azienda e negli investimenti sostenuti per adeguare l'opificio alle richieste di lavoro che bisognava effettuare”, come riportata da nella nota del 31.05.2018 inviata al Fallimento attore, è priva di riscontri in assenza di specifica Pt_1 documentazione a supporto – ovvero fatture commerciali, bonifici, quietanze di pagamento ecc. – Per tali ragioni e condivisibilmente, il primo giudice condannava il dott. a risarcire il danno Pt_1 arrecato alla Curatela, stante la mancata prova del reimpiego degli utili di impresa, pari a €
518.901,73, nell'attività imprenditoriale della società fallita, in mancanza, per di più, di autorizzazione del G.D., e con ciò comportando un danno patrimoniale alla Curatela fallimentare, da distrazione degli utili di impresa, del medesimo ammontare.
Nella specie, dagli atti si evince che:
a) Dai libri contabili redatti dal dott. , risultano essere stati realizzati utili per € 518.901,73, Pt_1 che, (secondo le stesse dichiarazioni dello ) sarebbero stati utilizzati per operazioni di Pt_1
“gestione aziendale”, mai autorizzate.
b) non è stata fornita alcuna prova documentale, né in ordine all'utilizzo di tali fondi;
né relativamente alle autorizzazioni di spesa necessarie per l'impiego degli stessi.
c) dai documenti contabili consegnati al curatore subentrato è inoltre emerso che, per un lungo periodo, cioè dal 2007 al 2016, le perdite (€ 434.733,99) sono state superiori ai ricavi, a dimostrazione dell'antieconomicità dell'esercizio provvisorio, protrattosi per ulteriori 10 anni
(dal 2005 al 2016) dal raggiungimento dell'obiettivo fissato dal Tribunale.
Con riferimento all'impiego degli utili, il curatore revocato, nella nota di chiarimento del 31.5.2018 ha riferito che: “in riferimento agli utili di esercizio gli stessi sono stati tutti investiti nella ristrutturazione dell'azienda e negli investimenti sostenuti per adeguare l'opificio alle richieste di lavoro che bisognava effettuare”, allegando una tabella, riportata di seguito, meramente enunciativa e priva di riscontri contabili:
1) Immobilizzazioni immateriali € 195.262,66;
2) Immobilizzazioni materiali … € 183.304,21;
3) Crediti o attivo circolante …… € 88.631,43;
4) Disponibilità liquide ………… € 2.712,72;
Totale pari ad € 469.911,02
Cui si aggiungono utilizzo dell'attivo
Per condono IVA autorizzato dal G.D.
Per la riduzione del debito Iva per € 53.290,11
Totale ………………………………. € 523.201,13
Si evince dal contesto che le spese riguardano necessariamente la “gestione straordinaria” perché connesse a “ristrutturazione e investimenti” per le quali non è possibile ipotizzare operazioni ordinarie.
Ne deriva, come già rappresentato dal primo giudice, che reimpiegare gli utili realizzati nel corso dell'esercizio provvisorio in investimenti per la “ristrutturazione dell'azienda” e per “adeguare l'opificio alle richieste di lavoro che bisognava effettuare” (come ammesso dal dott. nella Pt_1 relazione datata 31/5/2018 depositata il 6/6/2018) costituisce grave inadempimento del curatore non solo sotto il profilo della mancanza di autorizzazione del giudice delegato del tribunale per il compimento di atti di straordinaria amministrazione - ai sensi dell'art. 25, comma 1, n. 6) nella CP_5 versione vigente ratione temporis -, ma anche perché gli utili di esercizio avrebbero dovuto essere primariamente destinati al pagamento dei debiti sorti in occasione dell'esercizio provvisorio. Passando ora alla nomina a consulente della curatela del medesimo Curatore, dott. , cui era Pt_1 conseguita la liquidazione del compenso per € 127.256,78, costituente l'altra parte del disposto risarcimento del danno, la difesa dell'appellante asserisce che “dai decreti di liquidazione depositati Co dal convenuto non si evince se l'importo liquidato dal attenesse (in tutto o in parte) all'attività di consulente del Fallimento, dallo stesso convenuto posto in essere ovvero alla sola attività di curatore”.
Infatti, è proprio dalla nota dello stesso dott. del 31.5.2018 (cfr. pag. 2, rigo 3 e 4) si evince Pt_1 come, sin dall'anno 2002, il predetto, in via del tutto autonoma, senza autorizzazione da parte del
G.D. e/o del parere del Comitato dei Creditori, si nominò consulente “contabile/fiscale/del lavoro” del , del quale era già curatore e per tale funzione si autoliquidò compensi per un CP_1 ammontare complessivo di € 127.256,78 (€ 105.482,85 oltre IVA), come risulta dai libri contabili dal medesimo redatti, tanto in disparte la circostanza, evidenziata dal primo giudice, che l'incasso di €
127.256,78, quale consulente del fallimento, non sia stato contestato da . Pt_1
La liquidazione di tali compensi è stata, indubbiamente, compiuta in danno del ceto creditorio poiché ha portato ad una sottrazione di risorse del tutto ingiustificata oltre che, ancora una volta, non autorizzata.
Non può, sul punto, esimersi dall'osservare come, peraltro, il curatore non avrebbe certamente potuto rivestire anche il ruolo di consulente, ciò in quanto, nominandosi consulente della Curatela, il dott. evidentemente si riteneva idoneo e capace di poter assolvere, autonomamente, a tutte Pt_1 le esigenze della curatela, sicché tale nomina sarebbe stata illegittima e arbitraria oltre che, come rappresentato dal primo giudice “sostanzialmente inutile per l'espletamento dell'incarico di curatore, atteso che era dotato delle suddette competenze professionali” cosicché la condotta posta in Pt_1 essere dal medesimo deve ritenersi “sia illegittima – poiché violativa del dictum di cui al citato art. 26
(l.f. ndr) – e dannosa, avendo comportato per la società fallita un esborso di denaro non necessario”.
Col secondo motivo di appello contesta alla sentenza il difetto di Parte_1 motivazione ovvero la motivazione apparente in palese violazione dell'art. 111 della costituzione e dell'art. 132 c.p.c. e la nullità.
In altre parole, si addebita al Tribunale di aver omesso di motivare o di aver motivato in modo apparente, tale da non consentire di comprendere l'iter logico giuridico seguito e di non aver valutato in maniera sufficiente le richieste istruttorie avanzate, con le quali l'appellante intendeva dimostrare che l'attività del medesimo fosse stata correttamente esercitata in ossequio ai principi sottesi al ruolo ricoperto.
Si contesta inoltre al Tribunale, quale “mancanza grave”, l'omesso esame dei fatti storici posti a fondamento della domanda della curatela, della presunta e mai provata mala gestio del dott. Pt_1
e dell'eventuale pregiudizio arrecato alla massa creditoria a seguito del compimento delle operazioni di gestione provvisoria della azienda fallita” che, a giudizio dell'appellante, se valutati correttamente, avrebbero escluso una responsabilità risarcitoria del medesimo.
Il motivo è infondato, laddove non inammissibile.
L'appellante, infatti, non indica, con riferimento a tale motivo, il fatto storico ignorato dal primo giudice e come tale fatto avrebbe potuto incidere sulla decisone.
Per contro, dalla lettura della sentenza emergono in modo chiaro ed esplicito il fatto storico e le motivazioni in diritto, oltre al chiaro iter logico giuridico seguito dal giudice, dovuto oltretutto alle evidenti gravissime mancanze del dott. che emergono, per di più, dalle sue stesse Pt_1 dichiarazioni.
L'omessa valutazione delle richieste istruttorie è oggetto anche del terzo motivo di appello col quale si contesta esplicitamente un vizio per error in procedendo non avendo il primo giudice ammesso le richieste istruttorie dell'appellante ed avendo omesso l'esame delle richieste istruttorie formulate.
Contesta inoltre l'appellante che il primo giudice avrebbe ritenuto non provate le deduzioni del dott.
nonostante questi abbia prodotto copiosa documentazione, quali i bilanci, dai quali sarebbe Pt_1 emersa la prova che questi avrebbe “adempiuto al proprio incarico con la dovuta diligenza richiesta”, segnatamente perseguendo “la ratio insita nell'incarico affidato lui dal Tribunale di Foggia in data
26.10.1995 ossia quella di continuare l'esercizio provvisorio della impresa del fallimento senza CP_1 indicare alcun termine finale ma imponendo allo stesso solo ed esclusivamente di proseguire l'attività di impresa a tutela della massa creditoria”.
Inoltre, l'appellante, rappresentando di non essere più nella disponibilità di molti documenti contabili, avendoli consegnati al nuovo curatore aveva richiesto per dimostrare il corretto operato,
l'acquisizione del fascicolo fallimentare, l'ammissione delle prove testimoniali con i membri del comitato dei creditori e una eventuale c.t.u. contabile.
Le medesime richieste istruttorie sono state riproposte in questa sede di gravame.
Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.
Premesso che, nel corso del giudizio di primo grado, con Ordinanza dell'8 maggio 2021, il Giudice,
“valutata l'ammissibilità e la rilevanza delle richieste istruttorie;
ritenuta inammissibile la prova orale articolata dal convenuto, perché vertente su circostanze generiche, valutative e documentali;
ritenuti inoltre insussistenti i presupposti per disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del fallimento oggetto di causa;
ritenuto pertanto che la causa sia matura per la decisione” rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.11.2022.
In occasione della precisazione delle conclusioni, l'appellante così concludeva: “(omissis) nel riportarsi integralmente ai propri atti e nel chiede l'integrale accoglimento, precisa le conclusioni così come rassegnate in comparsa e chiede che la causa sia trattenuta a sentenza con i termini di legge” e ancora con le memorie depositate il 6.03.2023 ha chiesto: “A) Rigettare la domanda così come formulata per essere la stessa infondata, illegittima, ingiusta e non provata;
B) Per l'effetto dichiarare corretta la gestione della curatela e dell'esercizio provvisorio del fallimento di conseguenza nessun addebito può essere mosso al curatore dott. ; CP_1 Pt_1
C) Condannare la curatela fallimentare attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
Si evince chiaramente che le richieste istruttorie, rigettate con la richiamata ordinanza, non sono state reiterate specificamente e neppure possono rinvenirsi dalla complessiva linea difensiva sposata negli atti conclusivi del primo giudizio e devono, pertanto intendersi “rinunciate”.
Ha, infatti, affermato la SC di Cassazione che “Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia della Corte d'appello che si era limitata a rilevare la mancanza di una specifica riproposizione delle istanze probatorie con le conclusioni, trascurando di considerare che l'istanza di ammissione delle prove orali era già stata reiterata dall'istante con la richiesta, successiva al rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, di revoca o di modifica dei provvedimenti istruttori del giudice di primo grado)”. (cfr. Cass. Sez. 6,
04/04/2022, n. 10767, Rv. 664646 - 01).
La richiesta di Ctu, in quanto avanzata solo nel presente giudizio è, per ciò solo inammissibile.
Infatti, con la comparsa di costituzione e risposta nel primo giudizio, la difesa del dott. si era Pt_1 riservata la richiesta di CTU “nei termini di legge”, richiesta che poi non è mai stata effettivamente formulata.
A tutto voler concedere, comunque, si rileva come l'ordinanza reiettiva delle istanze istruttorie avanzate da sia del tutto condivisibile. Pt_1
Si rileva infatti che gli atti del fascicolo fallimentare, necessari a riscontrare le contestazioni mosse al
Dott. , sono stati già prodotti in giudizio dalla Curatela appellata, unitamente ai provvedimenti Pt_1 emessi dal Giudice Delegato.
La testimonianza del Comitato dei Creditori non avrebbe potuto avere alcuna incidenza in quanto nelle procedure fallimentari di vecchio rito, quale è quella in esame, tale organo non aveva e non ha alcun potere autorizzativo, ma esprime semplicemente dei pareri.
Non può, peraltro, sottacersi che è un principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui le responsabilità del Curatore sussistono addirittura in presenza di autorizzazione dal Giudice Delegato,
(Cfr. Cass. Sez. 1, 02/07/2020, n. 13597, Rv. 658238 - 012);
Inoltre, i fatti, oggetto delle responsabilità contestate al dott. sono stati accertati dal Tribunale Pt_1 di Foggia – sezione fallimentare allorché lo aveva revocato dal suo incarico, prima e aveva ritenuto di non approvarne il rendiconto con sentenza confermata in appello e oggi irrevocabile. L'odierno giudizio mira all'accertamento, negli atti compiuti dal dott. , già accertati, di profili di Pt_1 negligenza professionale, colpa o mala gestio, e della loro idoneità ad arrecare danni alla massa creditoria.
Da tutto quanto esposto tali criticità emergono in modo chiaro e inequivocabile.
Valga per tutte il fatto che, a fronte di ricavi per oltre 500.000,00 euro nel 2005, nulla è stato mai distribuito ai creditori. Con il quarto e ultimo motivo di appello il dott. si duole della decisione con la quale lo stesso Pt_1
è stato ritenuto responsabile per le sanzioni e le spese sopportate dall'agenzia delle entrate per la riscossione dei tributi, ritenendolo responsabile per il mancato versamento delle imposte all'erario procurando un danno alla curatela.
Si contesta infatti la sussistenza di una responsabilità solidale del curatore.
L'appellante si duole, infatti, di aver ingiustamente subito la condanna al pagamento delle sanzioni per imposte e contributi non versati nel periodo di sua gestione, tanto perché non può essere ritenuto responsabile stante l'incapienza dell'attivo.
Anche tale doglianza non coglie nel segno.
Infatti, le imposte e i contributi non pagati non attengono alla procedura fallimentare, ma alla
“gestione provvisoria” dell'opificio, durata ben 16 anni nonostante la temporaneità dell'autorizzazione e sul punto la giurisprudenza richiamata non giova.
Il dott. venne, per vero, inizialmente autorizzato alla continuazione temporanea dell'esercizio Pt_1 dell'impresa a condizione che non fossero “assunti debiti a carico della massa….”.
Va allora precisato che le sanzioni per il mancato pagamento di tasse e contributi, sono proprio un debito per la massa e quindi un danno che, correttamente è stato addebitato all'allora curatore
. Pt_1
Inoltre, nella specie il mancato pagamento di tasse e contributi non può ritenersi imputabile alla mancanza dell'attivo (come nelle sentenze richiamate dall'appellante), in quanto il dott. nel Pt_1 primo giudizio, ha giustificato il mancato pagamento dei tributi e contributi previdenziali, oltre al mancato versamento dell'Iva incassata sui proventi dall'attività dell'opificio (in esercizio provvisorio), con la necessità di utilizzare tali somme per il pagamento degli stipendi dei dipendenti (cfr. comparsa di costituzione in primo grado del dott. pag. 10, punto 35; missiva del 10.04.2018 invita da Pt_1
al curatore subentrante;
nonché il provvedimento di revoca dell'incarico da parte del Pt_1
Tribunale di Foggia).
La giustificazione addotta non vale, quindi, come precisato anche dal primo giudice, a escludere la responsabilità dell'odierno appellante, stante l'obbligo del curatore di pagare, in via prioritaria, i debiti tributari e contributivi maturati dal fallimento nel corso dell'esercizio provvisorio dell'impresa, attesa la natura prededucibile dei crediti erariali.
Le istanze dello sono state, pertanto accolte dal primo giudice limitatamente alle relative Pt_1 sanzioni.
L'appello va pertanto respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante e liquidate tenuto conto della consistenza delle questioni trattate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (VII scaglione – valori medi ad eccezione della fase di trattazione7istruttoria da liquidarsi secondo i valori minimi non essendosi svolta l'istruttoria).
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 – quater Tusg.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 nr. 1802/2023 del Tribunale di Foggia, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore della Curatela appellata, delle spese del presente giudizio che liquida in € 22.333,00= oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.1 – quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4.03.2025
Il Presidente rel.
Maria Mitola 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Relazione Integrativa: “Nella relazione già depositata si evince chiaramente che il risultato dell'esercizio Provvisorio, era in un primo momento giunto a rimettere in “Bonis” l' riducendo i debiti al Passivo fallimentare da € CP_3 914.513,09 ad € 489.827,00 (€ 112.418,99 in Privilegio e € 377.409,00 in chirografo), realizzando così un attivo fallimentare del valore di € 1.905.000,00 alla data del 16/2/2005 giusta PERIZIA DI STIMA REDATTA dall'Ing. su Per_3 incarico del Dott. e agli atti del fallimento” Persona_4 2 L'azione di responsabilità contro il curatore revocato, prevista dall'art. 38 l. fall., comporta una valutazione della sua condotta secondo il paradigma della diligenza "qualificata" di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., avuto riguardo alla natura professionale dell'incarico svolto, sia pure con la facoltà di avvalersi, a fronte di problemi tecnici di particolare difficoltà, della limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c., palesandosi, di contro, irrilevante, a fini esimenti, l'eventuale autorizzazione resa al curatore dal giudice delegato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità del curatore con riferimento ai danni cagionati alla procedura nella gestione di una pratica di rimborso IVA, sul presupposto che la stessa avesse ricevuto l'"imprimatur" del giudice delegato). (Cass. Sez. 1, 02/07/2020, n. 13597, Rv. 658238 - 01)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Maria Mitola - Presidente rel. dott. Prencipe Michele - Consigliere dott.ssa Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1065/2023, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
, cod. Fisc. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Michela Daniela MARSEGLIA del foro di Foggia (C.F.: ), come da procura C.F._2 apposta su foglio separato ed allegato all'atto di citazione in appello, atto ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. MARSEGLIA sito in Foggia alla Via De Nittis nr. 7.
APPELLANTE
avverso la sentenza nr. 1802/2023 pubblicata il 30.06.2023 emessa dal Tribunale di Foggia nel procedimento RG n. 1862/2020
CONTRO
– (n. 25/1994 Reg. Fall. Tribunale di Foggia), (C.F. – P. IVA Controparte_1
) in persona del curatore dott. rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1 Parte_2 procura speciale allegata all'atto di costituzione in giudizio, previa autorizzazione del Giudice
Delegato, dall'avv. Pasquale GENTILE (c.f. fax 0881736378 - PEC: C.F._3
ed elettivamente domiciliato in Bari, Via Abate Gimma Email_1
147, presso lo studio dell'avv. Enzo AUGUSTO
APPELLATA
All'udienza cartolare del 23.12.2023 previo rigetto dell'istanza inibitoria, la causa è stata rinviata per la discussione e la lettura del dispositivo all'udienza odierna, previa concessione di termini per il deposito di note e repliche.
All'udienza del 18.02.25, svolta con le modalità di trattazione cartolare, la causa è stata riservata per il deposito della sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 26.03.2020 la in persona del Parte_3 curatore fallimentare p.t., conveniva in giudizio il dott. dinnanzi il Tribunale Parte_1 civile di Foggia per sentirlo condannare, ex artt. 1218 c.c. e 38 l.fall., al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, segnatamente:
“1) dichiarare la sua responsabilità quale curatore della società fallita del depauperamento delle casse del fallimento nonché della causazione dei danni esposti in atto;
2) per l'effetto condannare il convenuto al pagamento in favore della curatela dei compensi professionali non dovuti per €. 127.256,78; €. 518.901,73 per utili non rinvenuti;
€. 1.048.329,28 per imposte non versate;
€. 4.332,67 per iva non recuperata;
il tutto per complessivi €. 1.698.820,46.”
Deduceva la Curatela
✓ che il dott. era stato nominato dal Tribunale di Foggia sez. Fallimentare, con decreto Pt_1 del 12.10.1994, curatore del fallimento recante il nr. 25/94 Reg. Fall.ti e che, con CP_1 ulteriore decreto del 26.10.1995, il Tribunale di Lucera autorizzava il medesimo curatore all'esercizio dell'attività provvisoria;
seguiva un ulteriore provvedimento del 09.06.2004, con il quale il curatore veniva autorizzato alla prosecuzione provvisoria dell'esercizio del complesso aziendale del fallimento, con l'obbligo, tra gli altri, di portare a termine il contratto di leasing in corso con la FIMELEASING s.p.a., al fine di acquisire la proprietà dell'opificio industriale, onde consentire la liquidazione dell'attivo per il soddisfacimento della massa creditoria;
✓ che, acquistato l'opificio in data 14.07.2005, il curatore, nonostante avesse raggiunto l'obiettivo indicatogli dal Tribunale ed avesse, dunque, portato a termine l'esercizio provvisorio autorizzato, proseguiva l'esercizio dell'impresa, senza alcuna autorizzazione, fino al giorno 19.12.2016, quando egli veniva revocato dal Tribunale di Foggia e sostituito dall'attuale curatore, – rilevando che, nel corso dell'esercizio provvisorio, il Parte_4 convenuto avesse utilizzato utili di impresa, di ammontare pari ad € 518.901,73, per operazioni gestionali non documentate e non autorizzate dal Giudice Delegato;
✓ che lo si fosse autonominato consulente fiscale-contabile del lavoro del Fallimento ed Pt_1 autoliquidato la somma di € 127.256,78 a titolo di onorario, in assenza di autorizzazione del
G.D.;
✓ che aveva consentito il maturarsi di debiti tributari e contributivi di ammontare complessivo pari ad € 1.048.329,28 e omesso di detrarre l'IVA a credito del , di ammontare pari CP_1 ad € 4.332,67, maturata su alcuni compensi spettanti allo stesso convenuto.
In data 09.07.2020, il dott. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversa Pt_1
e chiedendo al Tribunale di così provvedesse:
“a) dichiarare corretta la gestione della curatela e dell'esercizio provvisorio del fallimento con CP_1 la conseguenza che nessun addebito possa essere mosso al curatore dott. ; b) Condannare la Pt_1 curatela fallimentare attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.” In data 28.06.2023, il Tribunale di Foggia, con sentenza nr. 1802/2023 pubblicata in data 30.06.2023 accoglieva la domanda promossa dalla curatela e condannava il dott. al pagamento, in favore Pt_1 del fallimento, dell'importo di € 684.084,34 oltre rivalutazione ed interessi legali e alla condanna in favore del fallimento delle spese processuali pari ad € 1.686,00 per esborsi ed € 22.426,00 per onorario oltre rimborso forfettario iva e CPA come per legge.
Con atto di citazione notificato il 31.07.2023, ha proposto appello per la Parte_1 riforma della sentenza n. 1802/2023 del Tribunale di Foggia chiedendo, previa sospensione dell'impugnata sentenza:
- “1) In via preliminare e cautelare, accertati i gravi motivi di cui all'istanza formulata in atti, sospendere e/o revocare l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- 2) In via principale e nel merito accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa che alcuna responsabilità per mala gestio possa essere imputata al dott. e per l'effetto in riforma Pt_1 della sentenza nr. 1802/2023 emessa dal Tribunale di Foggia, dott. Lenoci e notificata all'avvocato costituto in primo grado Avv. Fiorilli in data 01.07.2023 accogliere le conclusioni avanzate dal dott. nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “rigettare la Pt_1 domanda così come formulata per essere la stessa infondata, illegittima, ingiusta e non provata;
per l'effetto dichiarare corretta la gestione della curatela e dell'esercizio provvisorio del fallimento di conseguenza nessun addebito è può essere mosso al curatore dott. CP_1
; condannare la curatela fallimentare attrice al pagamento delle spese e competenze Pt_1 del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.” E conseguentemente disattendere le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale di Foggia per i motivi meglio esposti nel presente atto;
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
- In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. del fascicolo di ufficio del fallimento nr. CP_1
25/1994 con tutti gli atti in essi contenuti e/o copia dello stesso;
c.t.u.; ammissione delle prove testimoniali con i testi del comitato dei creditori ossia Intesa Gestioni Crediti bari CP_2
e Capitalia Gestione crediti di Milano sui capi di cui ai nnrri. 12,19,20 e 29 della comparsa di costituzione e risposta e sui capi indicati alle lettere a), b) della memoria nr. 2 ex art. 183 VI comma c.p.c”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 24.11.2023, si è costituita in giudizio la appellata chiedendo l'integrale rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al CP_1 pagamento delle spese di lite.
Rigettata l'istanza inibitoria della sentenza impugnata, con ordinanza del 23.12.2023, la causa è stata rinviata per la discussione e la lettura del dispositivo all'udienza del 18.02.2025, previa concessione di termini per il deposito di note e repliche.
All'udienza del 18.02.25, svolta con le modalità di trattazione cartolare, depositate le note scritte, la causa è stata riservata per il deposito della sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
a censurato la sentenza per i seguenti motivi: Parte_5
1. Erroneità della sentenza, nella parte in cui il Tribunale di prime cure ha accolto la domanda della curatela omettendo di valutare le prove documentali allegate dal dottor agli atti Pt_1 del fascicolo di primo grado.
2. Difetto di motivazione ovvero motivazione apparente in palese violazione dell'art. 111 della costituzione e dell'art. 132 c.p.c. nullità della sentenza.
3. Vizio della sentenza per error in procedendo per non avere il giudice di primo grado ammesso le richieste istruttorie dell'appellante con conseguente omesso esame delle richieste istruttorie formulate in primo grado.
4. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto lo responsabile per le sanzioni e Pt_1 le spese sopportate dall'Agenzia delle Entrate per la riscossione dei tributi.
Va premesso, al fine di lumeggiare meglio i fatti, che il dott. venne Parte_1 nominato curatore del con decreto datato 12 ottobre 1994 della Sezione CP_1 CP_1
Fallimentare del Tribunale di Lucera che, con provvedimento del 26 ottobre 1995, lo autorizzava, quale Curatore del Fallimento della e a seguito di sua richiesta del 5 ottobre 1995, alla CP_1 continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, alla specifica condizione: “... che non vengano assunti debiti a carico della massa, a tal uopo il curatore acquisirà dai fornitori apposita dichiarazione
d'impegno a non far valere propri crediti in via prededucibile nel fallimento ma unicamente sul solo utile dell'esercizio”.
Con successivo provvedimento del 9 giugno 2004, il medesimo Tribunale, autorizzava l'ulteriore richiesta dello di prosecuzione dell'esercizio provvisorio del complesso aziendale di pertinenza Pt_1 del , comunque sollecitandolo a provvedere, in continuità con gli obblighi già CP_1 impartitigli con il primo atto autorizzativo del 26.10.1995, agli ulteriori adempimenti di seguito indicati:
a) “portare a termine il contratto di leasing in corso con la FIMELEASING S.p.a., al fine di acquisire la proprietà dell'opificio industriale, mediante il versamento dei residui ratei (scadenza concordata: 30 novembre 2004) per un importo di Euro 42.000,00 onde consentire la liquidazione dell'attivo per il soddisfacimento della massa dei creditori...”;
b) “…. relazionare dettagliatamente al G.D. e al Comitato dei Creditori, al termine di ogni semestre di esercizio, sull'andamento della gestione”;
c) “….di informare a termini di legge i predetti organi di fatti sopravvenuti che impongano la cessazione dell'esercizio medesimo”.
Co Avendo portato a termine il contratto di leasing dell'opificio industriale della , il dott. , in Pt_1 data 22 marzo 2005, veniva autorizzato dal Tribunale di Lucera ad esercitare l'opzione di acquisto del detto opificio dalla FIME LEASING S.p.a. che avveniva mediante atto pubblico sottoscritto in Lucera dinanzi al Notaio , dott. , in data 14 luglio 2005. Per_1 Per_2 Cosicché, essendo stato raggiunto l'obiettivo indicato dal Tribunale, con le autorizzazioni del
5.10.1995 e del 9 giugno 2004, l'esercizio provvisorio avrebbe dovuto cessare e con la liquidazione dell'attivo, il Curatore dott. avrebbe dovuto soddisfare la massa dei creditori, come indicato Pt_1 al 1° punto dell'autorizzazione del Tribunale del 9 giugno 2004.
Tuttavia, il dott. , senza ulteriori autorizzazioni del Tribunale, proseguiva nell'attività di Pt_1 esercizio provvisorio fino alla data del 19 dicembre 2016, allorché il Tribunale di Foggia, Sezione
Fallimenti, gli revocava l'incarico di curatore conferendolo al nuovo curatore dott. . Parte_4
Il prosieguo dell'esercizio provvisorio è stato ritenuto del tutto ingiustificato considerando che, dalle stesse dichiarazioni del dott. , contenute nella sua “Relazione Integrativa del 10.4.20181”, alla Pt_1 data del 16.2.2005 l'attivo fallimentare aveva un valore di € 1.905.000,00 a fronte di una debitoria complessiva di € 489.827,00; pertanto, secondo quanto emergente dagli atti, la Curatela avrebbe addirittura potuto estinguere integralmente i debiti (sia quelli privilegiati che quelli chirografari) e far tornare “in bonis” la società, con la conseguenza che, l'aver proseguito nell'attività di esercizio provvisorio, senza l'autorizzazione del Tribunale e senza rispettare i limiti da questi imposti, avrebbe provocato gravi danni a carico della massa fallimentare, così come documentati nel giudizio ed infatti, alla data della sostituzione del dott. (decreto del 19.12.2016), sul conto della procedura Pt_1 residuava l'importo di € 2.220,83, pur senza essere stato distribuito alcunché ai creditori del fallimento.
Dal decreto di revoca emergono gravi inadempimenti del curatore, posti a fondamento anche della presente azione di responsabilità e segnatamente il Tribunale rappresentava che a) “il curatore ha protratto l'esercizio provvisorio dell'impresa, oltre il tempo necessario, sino sostanzialmente a tutto il 2015, senza giustificato motivo e senza dare conto in maniera tempestiva
e puntuale della gestione antieconomica, producendo perdite ed accumulando debiti, in particolare di natura fiscale, da soddisfare in prededuzione;
“
b) “il curatore non ha versato parte delle imposte durante il periodo di esercizio provvisorio;
”
c) “la difesa secondo cui tale inadempimento è dipeso dal voler anteporre il pagamento degli stipendi dei dipendenti e dei relativi oneri e dal voler attendere che tutto il personale trovasse sistemazione presso altre aziende, onde evitare rivendicazioni, non può ritenersi accettabile;
”
d) “… è lo stesso curatore che, nella nota di riscontro al G.D., inviata il 22.02.2016, ad ammettere che già dal luglio 2005 l'impresa aveva perso competitività ed i costi erano superiori ai ricavi per cui era suo onere quanto meno ridurre il costo del personale, anche ed eventualmente mediante lo scioglimento di alcuni rapporti di lavoro, attività cui era pienamente legittimato;
”
e) “il curatore allo stato ha accumulato debiti di natura fiscale da soddisfare in prededuzione per circa
€ 65.000,00 mentre l'azienda non è più in esercizio e non è stata ancora ceduta nell'ambito della liquidazione fallimentare”.
Nella specie, le inadempienze dell'ex Curatore, dott. , emergerebbero anche in modo chiaro Pt_1 ed inequivoco dalle motivazioni della sentenza del Tribunale di Foggia n. 2017 del 3 settembre 2021 – confermata integralmente dalla sentenza di questa Corte n. 1880 del 22.12.2023, irrevocabile, - con la quale non è stato approvato il “Rendiconto di Gestione” del dott. . Pt_1
Sul punto la Cassazione ha chiarito che “Il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto oltre alla verifica contabile anche l'effettivo controllo di gestione e può estendersi all'accertamento della sua personale responsabilità nel compimento di atti pregiudizievoli per la massa o per i singoli creditori;
in quest'ultimo caso le contestazioni rivolte al conto debbono essere dotate di concretezza e specificità, non potendo consistere in un'enunciazione astratta delle attività cui il curatore si sarebbe dovuto attenere, ma piuttosto indicare puntualmente gli atti di "mala gestio" posti in essere, nonchè le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da consentire la corretta individuazione della materia del contendere e l'efficace esplicazione del suo diritto di difesa”. (Cass. Sez. 1, 05/03/2019, n. 6377, Rv. 652733 - 01).
Nella specie è stato dato atto della concretezza e specificità delle contestazioni rivolte dal nuovo
Curatore al rendiconto di gestione del dott. e delle conseguenze dannose che ne sono derivate Pt_1 per la procedura ed i creditori.
In quel giudizio venivano accertati – perché ammessi e/o documentati in atti -i fatti contestati al dott.
specificamente di aver: Pt_1
“
1. mancato di versare i tributi sorti nel corso della gestione del , facendo maturare un CP_1 notevole debito tributario iscritto a ruolo;
2. utilizzato gli utili realizzati nel corso dell'Esercizio Provvisorio del Fallimento per investimenti, senza essere per essi autorizzato;
3. essersi auto nominato consulente contabile, fiscale e del lavoro del fallimento, auto liquidandosi
(senza provv. G.D. e mandato) un compenso lordo pari a complessivi € 127.256,78 (compreso IVA);
4. prelevato dal conto corrente dell'Esercizio Provvisorio anziché dal Libretto di Banca del Fallimento, competenze lorde pari, quanto meno, a complessivi € 21.670,84, a lui liquidate dal Tribunale per la veste di Curatore;
5. mancato di produrre tutta la documentazione richiestagli dal Curatore subentrante con nota pec del 09/5/2018, eccependo la prescrizione per le fatture relative ai propri compensi, e limitandosi a descrivere con estrema sintesi gli investimenti effettuati con gli Utili, senza produrre per essi alcun documento al riguardo, come si evince dalla sua nota del 31/5/2018 depositata il 06/6/2018 e dal verbale redatto dal Cancelliere in data 07/3/2019”.
Se è vero che, in quella sede, l'accertamento delle contestazioni era finalizzato alla verifica dei presupposti per l'approvazione o meno del “Rendiconto di Gestione”, a fondamento del presente giudizio di responsabilità e di risarcimento del danno, vi sono le medesime contestazioni.
Ha opposto la difesa di , nelle memorie conclusive, contestando l'allegazione della sentenza n. Pt_1
1880/23 di questa Corte emessa nel giudizio per la mancata approvazione del , che nel CP_4 rapporto fra le due azioni, come notoriamente affermato dalla Corte di Cassazione, i due giudizi di mancata approvazione del rendiconto e giudizio per responsabilità del curatore siano giudizi autonomi fra loro. Va tuttavia rilevato come, nell'atto di citazione in appello, lo stesso rappresenta come la Pt_1 mancata approvazione del rendiconto avesse costituito il presupposto “ontologico” dell'azione di responsabilità, tant'è che ha chiesto a questa Corte di tener conto della pendenza del giudizio di appello avverso la relativa sentenza quanto meno ai fini della sospensione dell'esecutività della sentenza oggi impugnata.
Tanto premesso passando alla delibazione dei motivi di appello si rileva che con il primo motivo l'appellante contesta l'erroneità della sentenza di primo grado per aver accolto la domanda, omettendo di valutare le prove documentali dal medesimo prodotte, rilevando altresì che il giudice delegato avrebbe potuto dichiarare la cessazione della gestione provvisoria se questa fosse stata dannosa per il fallimento.
Infatti, come rappresentato dallo anche nel primo giudizio, nei provvedimenti autorizzativi Pt_1 all'esercizio provvisorio del fallimento per cui è causa, non erano mai stati indicati termini finali per l'esercizio provvisorio, bensì delle finalità, che sono state tutte raggiunte e adempiute dal curatore, che, raggiunto l'obiettivo del riscatto dell'opificio, si sarebbe attivato per la liquidazione del compendio azienda e quindi del fallimento.
Il motivo non coglie nel segno.
Ed invero non può non rilevarsi che il dott. aveva il dovere di relazionare in modo fedele e Pt_1 completo (ogni 6 mesi) a tutti i Giudici Delegati, succedutisi nel corso della lunga procedura fallimentare, durata all'incirca 22 anni, stanti anche le articolate prescrizioni imposte dal Tribunale in occasione delle autorizzazioni del 1995 e del 2004, ed altresì di chiedere ed ottenere una espressa autorizzazione a proseguire nella gestione provvisoria dell'attività d'impresa, evidenziandone rischi di un possibile depauperamento dell'intero patrimonio realizzato, come poi verificatosi.
In atti, invece, non risulta alcuna altra autorizzazione oltre quelle del 5 ottobre 1995 e del 9 giugno
2004.
Come infatti riportato sopra, all'atto di acquisto dell'opificio dalla FIME LEASING (in data 14 luglio
2005) a realizzazione dell'obiettivo indicato dal Tribunale con le autorizzazioni del 5.10.1995 e del 9 giugno 2004, gli utili ammontavano a circa euro 400.000,00 e tanto avrebbe dovuto indurre il dott.
(che era il “Curatore del ” e non il “nuovo amministratore della società fallita”) a Pt_1 CP_1 porre fine all'esercizio provvisorio”, che invece si protraeva fino alla revoca dell'incarico del 19 dicembre 2016, allorché si erano verificate notevoli perdite tali che, sul conto dell'esercizio provvisorio del fallimento residuavano solo € 2.220,83, mentre sul libretto di banca della gestione ordinaria del fallimento, solo € 38,00.
Quanto alla asserita omessa valutazione delle prove offerte dal dott. , cui sarebbero state Pt_1 preferite le “illazioni” del Curatore subentrante, dott. , rileva l'appellante che dalle scritture Pt_4 contabili sarebbe emerso come il Dott. avesse sostenuto, durante l'esercizio provvisorio, una Pt_1 serie di spese aventi ad oggetto la ristrutturazione e la manutenzione di macchinari il cui ammontare era ben specificato nell'attivo della situazione contabile rappresentata all'epoca dei fatti al Giudice delegato. Le uscite sarebbero state tutte puntualmente annotate nei libri contabili in essere presso la sede dell'opificio e nella disponibilità del curatore subentrante. Pertanto, con riferimento specifico all'utilizzo degli utili per € 518.901,73, alcun danno sarebbe derivato alla Curatela stante la giustificazione di tali spese.
Lo stesso è a dirsi per l'importo di € 127.256,78, (compenso che l'ex curatore liquidatosi in favore di sé stesso, nella doppia veste di consulente della Curatela), posto che, secondo l'appellante, dagli atti non era possibile evincere se tale liquidazione fosse avvenuta quale Curatore o quale “coadiutore contabile”.
Rileva la Corte che con riferimento all'assolvimento dell'onere della prova non può sottacersi che, come anche evidenziato dal Tribunale, alla luce di quanto disposto dall'art. 38 L.F., l'incarico di curatore, sebbene conferito dall'autorità giudiziaria, va equiparato ad un contratto di mandato;
tanto comporta, dunque, la natura contrattuale della responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi specifici e del generale dovere di corretta gestione del patrimonio acquisito alla procedura e di tutela e salvaguardia degli interesse della massa dei creditori. Dalla prospettata natura contrattuale della responsabilità gravante sul curatore discende che, nel giudizio promosso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 l.f., l'istante deve allegare e provare le condotte di inadempimento, il pregiudizio in concreto sofferto dalla massa nonché il nesso di causalità tra tale danno e le condotte od omissioni ascrivibili al curatore;
per converso, in forza del disposto dell'art. 1218 c.c., la colpa si presume, onde grava sul convenuto provare la non imputabilità dei concreti eventi lesivi, ovvero di provare l'avvenuto adempimento. – cfr. Cass. Civ., Sez. I, 02/07/2020, n. 13597; Cass. Sez. 1,
12/05/2021, n. 12567, Rv. 661366 - 02)-.
E ancora “l'azione di responsabilità contro il curatore revocato, prevista dall'art. 38 l. fall., comporta una valutazione della sua condotta secondo il paradigma della diligenza "qualificata" di cui all'art.
1176, comma 2, c.c., avuto riguardo alla natura professionale dell'incarico svolto, sia pure con la facoltà di avvalersi, a fronte di problemi tecnici di particolare difficoltà, della limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c., palesandosi, di contro, irrilevante, a fini esimenti, l'eventuale autorizzazione resa al curatore dal giudice delegato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità del curatore con riferimento ai danni cagionati alla procedura nella gestione di una pratica di rimborso IVA, sul presupposto che la stessa avesse ricevuto l'"imprimatur" del giudice delegato)”. (Cass. Sez. 1, 02/07/2020, n. 13597, Rv. 658238 - 01)
Nella specie, come rilevato dal primo giudice, la Curatela attrice ha allegato diversi inadempimenti del curatore evidenziando i danni patrimoniali subiti a causa della sua condotta negligente. Pt_1
In ordine agli utili per € 518.901,73, – maturati dalla Curatela durante l'esercizio provvisorio dell'impresa – nessuna prova del loro reinvestimento è stata allegata dall'odierno appellante per le operazioni di gestione aziendale non autorizzate dal Giudice Delegato, e pertanto la giustificazione dell'essere stata impiegata la suddetta somma “nella ristrutturazione dell'azienda e negli investimenti sostenuti per adeguare l'opificio alle richieste di lavoro che bisognava effettuare”, come riportata da nella nota del 31.05.2018 inviata al Fallimento attore, è priva di riscontri in assenza di specifica Pt_1 documentazione a supporto – ovvero fatture commerciali, bonifici, quietanze di pagamento ecc. – Per tali ragioni e condivisibilmente, il primo giudice condannava il dott. a risarcire il danno Pt_1 arrecato alla Curatela, stante la mancata prova del reimpiego degli utili di impresa, pari a €
518.901,73, nell'attività imprenditoriale della società fallita, in mancanza, per di più, di autorizzazione del G.D., e con ciò comportando un danno patrimoniale alla Curatela fallimentare, da distrazione degli utili di impresa, del medesimo ammontare.
Nella specie, dagli atti si evince che:
a) Dai libri contabili redatti dal dott. , risultano essere stati realizzati utili per € 518.901,73, Pt_1 che, (secondo le stesse dichiarazioni dello ) sarebbero stati utilizzati per operazioni di Pt_1
“gestione aziendale”, mai autorizzate.
b) non è stata fornita alcuna prova documentale, né in ordine all'utilizzo di tali fondi;
né relativamente alle autorizzazioni di spesa necessarie per l'impiego degli stessi.
c) dai documenti contabili consegnati al curatore subentrato è inoltre emerso che, per un lungo periodo, cioè dal 2007 al 2016, le perdite (€ 434.733,99) sono state superiori ai ricavi, a dimostrazione dell'antieconomicità dell'esercizio provvisorio, protrattosi per ulteriori 10 anni
(dal 2005 al 2016) dal raggiungimento dell'obiettivo fissato dal Tribunale.
Con riferimento all'impiego degli utili, il curatore revocato, nella nota di chiarimento del 31.5.2018 ha riferito che: “in riferimento agli utili di esercizio gli stessi sono stati tutti investiti nella ristrutturazione dell'azienda e negli investimenti sostenuti per adeguare l'opificio alle richieste di lavoro che bisognava effettuare”, allegando una tabella, riportata di seguito, meramente enunciativa e priva di riscontri contabili:
1) Immobilizzazioni immateriali € 195.262,66;
2) Immobilizzazioni materiali … € 183.304,21;
3) Crediti o attivo circolante …… € 88.631,43;
4) Disponibilità liquide ………… € 2.712,72;
Totale pari ad € 469.911,02
Cui si aggiungono utilizzo dell'attivo
Per condono IVA autorizzato dal G.D.
Per la riduzione del debito Iva per € 53.290,11
Totale ………………………………. € 523.201,13
Si evince dal contesto che le spese riguardano necessariamente la “gestione straordinaria” perché connesse a “ristrutturazione e investimenti” per le quali non è possibile ipotizzare operazioni ordinarie.
Ne deriva, come già rappresentato dal primo giudice, che reimpiegare gli utili realizzati nel corso dell'esercizio provvisorio in investimenti per la “ristrutturazione dell'azienda” e per “adeguare l'opificio alle richieste di lavoro che bisognava effettuare” (come ammesso dal dott. nella Pt_1 relazione datata 31/5/2018 depositata il 6/6/2018) costituisce grave inadempimento del curatore non solo sotto il profilo della mancanza di autorizzazione del giudice delegato del tribunale per il compimento di atti di straordinaria amministrazione - ai sensi dell'art. 25, comma 1, n. 6) nella CP_5 versione vigente ratione temporis -, ma anche perché gli utili di esercizio avrebbero dovuto essere primariamente destinati al pagamento dei debiti sorti in occasione dell'esercizio provvisorio. Passando ora alla nomina a consulente della curatela del medesimo Curatore, dott. , cui era Pt_1 conseguita la liquidazione del compenso per € 127.256,78, costituente l'altra parte del disposto risarcimento del danno, la difesa dell'appellante asserisce che “dai decreti di liquidazione depositati Co dal convenuto non si evince se l'importo liquidato dal attenesse (in tutto o in parte) all'attività di consulente del Fallimento, dallo stesso convenuto posto in essere ovvero alla sola attività di curatore”.
Infatti, è proprio dalla nota dello stesso dott. del 31.5.2018 (cfr. pag. 2, rigo 3 e 4) si evince Pt_1 come, sin dall'anno 2002, il predetto, in via del tutto autonoma, senza autorizzazione da parte del
G.D. e/o del parere del Comitato dei Creditori, si nominò consulente “contabile/fiscale/del lavoro” del , del quale era già curatore e per tale funzione si autoliquidò compensi per un CP_1 ammontare complessivo di € 127.256,78 (€ 105.482,85 oltre IVA), come risulta dai libri contabili dal medesimo redatti, tanto in disparte la circostanza, evidenziata dal primo giudice, che l'incasso di €
127.256,78, quale consulente del fallimento, non sia stato contestato da . Pt_1
La liquidazione di tali compensi è stata, indubbiamente, compiuta in danno del ceto creditorio poiché ha portato ad una sottrazione di risorse del tutto ingiustificata oltre che, ancora una volta, non autorizzata.
Non può, sul punto, esimersi dall'osservare come, peraltro, il curatore non avrebbe certamente potuto rivestire anche il ruolo di consulente, ciò in quanto, nominandosi consulente della Curatela, il dott. evidentemente si riteneva idoneo e capace di poter assolvere, autonomamente, a tutte Pt_1 le esigenze della curatela, sicché tale nomina sarebbe stata illegittima e arbitraria oltre che, come rappresentato dal primo giudice “sostanzialmente inutile per l'espletamento dell'incarico di curatore, atteso che era dotato delle suddette competenze professionali” cosicché la condotta posta in Pt_1 essere dal medesimo deve ritenersi “sia illegittima – poiché violativa del dictum di cui al citato art. 26
(l.f. ndr) – e dannosa, avendo comportato per la società fallita un esborso di denaro non necessario”.
Col secondo motivo di appello contesta alla sentenza il difetto di Parte_1 motivazione ovvero la motivazione apparente in palese violazione dell'art. 111 della costituzione e dell'art. 132 c.p.c. e la nullità.
In altre parole, si addebita al Tribunale di aver omesso di motivare o di aver motivato in modo apparente, tale da non consentire di comprendere l'iter logico giuridico seguito e di non aver valutato in maniera sufficiente le richieste istruttorie avanzate, con le quali l'appellante intendeva dimostrare che l'attività del medesimo fosse stata correttamente esercitata in ossequio ai principi sottesi al ruolo ricoperto.
Si contesta inoltre al Tribunale, quale “mancanza grave”, l'omesso esame dei fatti storici posti a fondamento della domanda della curatela, della presunta e mai provata mala gestio del dott. Pt_1
e dell'eventuale pregiudizio arrecato alla massa creditoria a seguito del compimento delle operazioni di gestione provvisoria della azienda fallita” che, a giudizio dell'appellante, se valutati correttamente, avrebbero escluso una responsabilità risarcitoria del medesimo.
Il motivo è infondato, laddove non inammissibile.
L'appellante, infatti, non indica, con riferimento a tale motivo, il fatto storico ignorato dal primo giudice e come tale fatto avrebbe potuto incidere sulla decisone.
Per contro, dalla lettura della sentenza emergono in modo chiaro ed esplicito il fatto storico e le motivazioni in diritto, oltre al chiaro iter logico giuridico seguito dal giudice, dovuto oltretutto alle evidenti gravissime mancanze del dott. che emergono, per di più, dalle sue stesse Pt_1 dichiarazioni.
L'omessa valutazione delle richieste istruttorie è oggetto anche del terzo motivo di appello col quale si contesta esplicitamente un vizio per error in procedendo non avendo il primo giudice ammesso le richieste istruttorie dell'appellante ed avendo omesso l'esame delle richieste istruttorie formulate.
Contesta inoltre l'appellante che il primo giudice avrebbe ritenuto non provate le deduzioni del dott.
nonostante questi abbia prodotto copiosa documentazione, quali i bilanci, dai quali sarebbe Pt_1 emersa la prova che questi avrebbe “adempiuto al proprio incarico con la dovuta diligenza richiesta”, segnatamente perseguendo “la ratio insita nell'incarico affidato lui dal Tribunale di Foggia in data
26.10.1995 ossia quella di continuare l'esercizio provvisorio della impresa del fallimento senza CP_1 indicare alcun termine finale ma imponendo allo stesso solo ed esclusivamente di proseguire l'attività di impresa a tutela della massa creditoria”.
Inoltre, l'appellante, rappresentando di non essere più nella disponibilità di molti documenti contabili, avendoli consegnati al nuovo curatore aveva richiesto per dimostrare il corretto operato,
l'acquisizione del fascicolo fallimentare, l'ammissione delle prove testimoniali con i membri del comitato dei creditori e una eventuale c.t.u. contabile.
Le medesime richieste istruttorie sono state riproposte in questa sede di gravame.
Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.
Premesso che, nel corso del giudizio di primo grado, con Ordinanza dell'8 maggio 2021, il Giudice,
“valutata l'ammissibilità e la rilevanza delle richieste istruttorie;
ritenuta inammissibile la prova orale articolata dal convenuto, perché vertente su circostanze generiche, valutative e documentali;
ritenuti inoltre insussistenti i presupposti per disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del fallimento oggetto di causa;
ritenuto pertanto che la causa sia matura per la decisione” rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.11.2022.
In occasione della precisazione delle conclusioni, l'appellante così concludeva: “(omissis) nel riportarsi integralmente ai propri atti e nel chiede l'integrale accoglimento, precisa le conclusioni così come rassegnate in comparsa e chiede che la causa sia trattenuta a sentenza con i termini di legge” e ancora con le memorie depositate il 6.03.2023 ha chiesto: “A) Rigettare la domanda così come formulata per essere la stessa infondata, illegittima, ingiusta e non provata;
B) Per l'effetto dichiarare corretta la gestione della curatela e dell'esercizio provvisorio del fallimento di conseguenza nessun addebito può essere mosso al curatore dott. ; CP_1 Pt_1
C) Condannare la curatela fallimentare attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
Si evince chiaramente che le richieste istruttorie, rigettate con la richiamata ordinanza, non sono state reiterate specificamente e neppure possono rinvenirsi dalla complessiva linea difensiva sposata negli atti conclusivi del primo giudizio e devono, pertanto intendersi “rinunciate”.
Ha, infatti, affermato la SC di Cassazione che “Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia della Corte d'appello che si era limitata a rilevare la mancanza di una specifica riproposizione delle istanze probatorie con le conclusioni, trascurando di considerare che l'istanza di ammissione delle prove orali era già stata reiterata dall'istante con la richiesta, successiva al rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, di revoca o di modifica dei provvedimenti istruttori del giudice di primo grado)”. (cfr. Cass. Sez. 6,
04/04/2022, n. 10767, Rv. 664646 - 01).
La richiesta di Ctu, in quanto avanzata solo nel presente giudizio è, per ciò solo inammissibile.
Infatti, con la comparsa di costituzione e risposta nel primo giudizio, la difesa del dott. si era Pt_1 riservata la richiesta di CTU “nei termini di legge”, richiesta che poi non è mai stata effettivamente formulata.
A tutto voler concedere, comunque, si rileva come l'ordinanza reiettiva delle istanze istruttorie avanzate da sia del tutto condivisibile. Pt_1
Si rileva infatti che gli atti del fascicolo fallimentare, necessari a riscontrare le contestazioni mosse al
Dott. , sono stati già prodotti in giudizio dalla Curatela appellata, unitamente ai provvedimenti Pt_1 emessi dal Giudice Delegato.
La testimonianza del Comitato dei Creditori non avrebbe potuto avere alcuna incidenza in quanto nelle procedure fallimentari di vecchio rito, quale è quella in esame, tale organo non aveva e non ha alcun potere autorizzativo, ma esprime semplicemente dei pareri.
Non può, peraltro, sottacersi che è un principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui le responsabilità del Curatore sussistono addirittura in presenza di autorizzazione dal Giudice Delegato,
(Cfr. Cass. Sez. 1, 02/07/2020, n. 13597, Rv. 658238 - 012);
Inoltre, i fatti, oggetto delle responsabilità contestate al dott. sono stati accertati dal Tribunale Pt_1 di Foggia – sezione fallimentare allorché lo aveva revocato dal suo incarico, prima e aveva ritenuto di non approvarne il rendiconto con sentenza confermata in appello e oggi irrevocabile. L'odierno giudizio mira all'accertamento, negli atti compiuti dal dott. , già accertati, di profili di Pt_1 negligenza professionale, colpa o mala gestio, e della loro idoneità ad arrecare danni alla massa creditoria.
Da tutto quanto esposto tali criticità emergono in modo chiaro e inequivocabile.
Valga per tutte il fatto che, a fronte di ricavi per oltre 500.000,00 euro nel 2005, nulla è stato mai distribuito ai creditori. Con il quarto e ultimo motivo di appello il dott. si duole della decisione con la quale lo stesso Pt_1
è stato ritenuto responsabile per le sanzioni e le spese sopportate dall'agenzia delle entrate per la riscossione dei tributi, ritenendolo responsabile per il mancato versamento delle imposte all'erario procurando un danno alla curatela.
Si contesta infatti la sussistenza di una responsabilità solidale del curatore.
L'appellante si duole, infatti, di aver ingiustamente subito la condanna al pagamento delle sanzioni per imposte e contributi non versati nel periodo di sua gestione, tanto perché non può essere ritenuto responsabile stante l'incapienza dell'attivo.
Anche tale doglianza non coglie nel segno.
Infatti, le imposte e i contributi non pagati non attengono alla procedura fallimentare, ma alla
“gestione provvisoria” dell'opificio, durata ben 16 anni nonostante la temporaneità dell'autorizzazione e sul punto la giurisprudenza richiamata non giova.
Il dott. venne, per vero, inizialmente autorizzato alla continuazione temporanea dell'esercizio Pt_1 dell'impresa a condizione che non fossero “assunti debiti a carico della massa….”.
Va allora precisato che le sanzioni per il mancato pagamento di tasse e contributi, sono proprio un debito per la massa e quindi un danno che, correttamente è stato addebitato all'allora curatore
. Pt_1
Inoltre, nella specie il mancato pagamento di tasse e contributi non può ritenersi imputabile alla mancanza dell'attivo (come nelle sentenze richiamate dall'appellante), in quanto il dott. nel Pt_1 primo giudizio, ha giustificato il mancato pagamento dei tributi e contributi previdenziali, oltre al mancato versamento dell'Iva incassata sui proventi dall'attività dell'opificio (in esercizio provvisorio), con la necessità di utilizzare tali somme per il pagamento degli stipendi dei dipendenti (cfr. comparsa di costituzione in primo grado del dott. pag. 10, punto 35; missiva del 10.04.2018 invita da Pt_1
al curatore subentrante;
nonché il provvedimento di revoca dell'incarico da parte del Pt_1
Tribunale di Foggia).
La giustificazione addotta non vale, quindi, come precisato anche dal primo giudice, a escludere la responsabilità dell'odierno appellante, stante l'obbligo del curatore di pagare, in via prioritaria, i debiti tributari e contributivi maturati dal fallimento nel corso dell'esercizio provvisorio dell'impresa, attesa la natura prededucibile dei crediti erariali.
Le istanze dello sono state, pertanto accolte dal primo giudice limitatamente alle relative Pt_1 sanzioni.
L'appello va pertanto respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante e liquidate tenuto conto della consistenza delle questioni trattate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (VII scaglione – valori medi ad eccezione della fase di trattazione7istruttoria da liquidarsi secondo i valori minimi non essendosi svolta l'istruttoria).
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 – quater Tusg.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 nr. 1802/2023 del Tribunale di Foggia, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore della Curatela appellata, delle spese del presente giudizio che liquida in € 22.333,00= oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.1 – quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4.03.2025
Il Presidente rel.
Maria Mitola 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Relazione Integrativa: “Nella relazione già depositata si evince chiaramente che il risultato dell'esercizio Provvisorio, era in un primo momento giunto a rimettere in “Bonis” l' riducendo i debiti al Passivo fallimentare da € CP_3 914.513,09 ad € 489.827,00 (€ 112.418,99 in Privilegio e € 377.409,00 in chirografo), realizzando così un attivo fallimentare del valore di € 1.905.000,00 alla data del 16/2/2005 giusta PERIZIA DI STIMA REDATTA dall'Ing. su Per_3 incarico del Dott. e agli atti del fallimento” Persona_4 2 L'azione di responsabilità contro il curatore revocato, prevista dall'art. 38 l. fall., comporta una valutazione della sua condotta secondo il paradigma della diligenza "qualificata" di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., avuto riguardo alla natura professionale dell'incarico svolto, sia pure con la facoltà di avvalersi, a fronte di problemi tecnici di particolare difficoltà, della limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c., palesandosi, di contro, irrilevante, a fini esimenti, l'eventuale autorizzazione resa al curatore dal giudice delegato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità del curatore con riferimento ai danni cagionati alla procedura nella gestione di una pratica di rimborso IVA, sul presupposto che la stessa avesse ricevuto l'"imprimatur" del giudice delegato). (Cass. Sez. 1, 02/07/2020, n. 13597, Rv. 658238 - 01)