Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/04/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 487/2023RG vertente tra
(codice fiscale ) nato a [...] il 13 Parte_1 C.F._1
giugno 1973 ed (codice fiscale ) nata il [...] a [...] C.F._2
Loreto, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Castellani del foro di Macerata (codice fiscale
) con domicilio eletto presso il suo studio in C.so Matteotti n. 235/D a Porto C.F._3
CA (MC) con autorizzazione alle comunicazioni via pec all'indirizzo:
o via fax al numero 0717591539; Email_1
-parte appellante principale/appellata incidentale e
C.F./P.I. , con sede in Porto CA (MC), Via Controparte_1 P.IVA_1
Torregiani n. 8, in persona del Presidente p.t. Sig. , C.F. , Persona_1 C.F._4
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Antonietta Mellone del Foro di
Macerata (c.f. Pec – Fax 071 7579374); C.F._5 Email_2
-parte appellata principale/appellante incidentale e
(c.f. / p. IVA ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Casette d'Ete di Sant'Elpidio a Mare (FM) in via Sirtori n. 13, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Spanò (c.f. - pec C.F._6
e-mail , telefax +39.0734330446) del foro Email_3 Email_4
di Fermo;
-parte appellata principale/appellante incidentale
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del
17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2. e hanno adito il Tribunale di Macerata rappresentando: -di essere Parte_1 Parte_2 divenuti proprietari, con rogito del 20.07.2015 , di un'unità immobiliare sita in Porto CA, realizzata dalla impresa edile Simontetti, quale impresa appaltatrice, su committenza della cooperativa edile il Nocchiere 2 , parte venditrice;
-di aver riscontrato, già dall'anno successivo vizi consistenti in condensa e muffe sulle pareti;
-di aver introdotto ATP nei confronti dei medesimi resistenti, all'esito del quale il consulente verificava la presenza di muffe pur non evidenziando difetti nei ponti geotermici, e individuava una soluzione per l'eliminazione di tali muffe nella predisposizione di più impianti di ventilazione meccanica quantificandone i costi in circa 5.200,00 euro . Tanto premesso, i ricorrenti promuovevano il presente giudizio ai sensi dell'art 702 bis cpc invocando la responsabilità solidale delle parti convenute e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, costituiti dal costo per opere di predisposizione di detti impianti che quantificavano in euro 49.890,00 come da preventivo allegato al ricorso.
La venditrice , costituitasi, contestava la domanda in quanto infondata nell'an Controparte_1
e nel quantum ,
La impresa appaltatrice si costituiva a sua volta eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo intercorso alcun contratto con i ricorrenti , avendo l' appaltatrice eseguito i lavori su committenza della venditrice dell'immobile, ovvero su progetto fornito dalla committenza e predisposto da soggetto terzo .
In esito alla fase istruttoria la causa era rimessa in decisione.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale (per la parte rilevante nel presente giudizio) motivava e decideva come segue
“(…)Con riferimento alla legittimazione passiva, dagli atti si deduce che la cooperativa venditrice ha provveduto alla costruzione dell'immobile attraverso un contratto di appalto conferito alla
[...]
su progetto commissionato ad un ingegnere, tale circostanza non esime l'impresa CP_2
appaltatrice , che ha eseguito i lavori su incarico della committenza e su direzione di un soggetto incaricato, da eventuali responsabilità per lavori non eseguiti a regola dell'arte, essendo l'appaltatore soggetto dotato di particolari cognizioni tecniche, avrebbe dovuto fornire prova di aver manifestato il proprio dissenso o di non aver avuto alcun potere di discostarsi dalle direttive impartitegli , così da superare la presunzione di addebitabilità della responsabilità colposa , anche di tipo omissivo . Non risultano allegazioni in tal senso da parte della difesa della , alla quale competeva Controparte_3
tale onere.
In ordine alla presenza dei difetti ed alla riconducibilità a vizi omissivi dell'esecuzione dell'opera, il consulente nominato in sede di ATP , nella persona del geometra , ha riscontrato CP_4
presenza di condensa e muffa nei locali di proprietà ed abitati dai ricorrenti;
pur non ravvisando l'imputabilità di tali vizi ai ponti termici, i quali esaminati con l'ausilio di un consulente dotato di specifica cognizione tecnica in materia , venivano ritenuti corretti. Tuttavia , riteneva il consulente che per la tipologia edilizia e il tipo di infissi montati, sarebbe stata buona norma considerare in fase di progettazione un impianto di ventilazione centralizzato .
Infine, il CTU individuava la soluzione “risolutiva” nell'istallazione di una ventilazione meccanica, localizzata negli ambienti del piano terra e piano primo stimando i costi necessari per porre in essere tali opere “intorno ai € 500,00 / € 600,00 per elemento, comprensivo di opere edili (foro nella parete esterna) che di quello elettrico ( collegamento elettrico), considerato che ne sono necessari almeno 6 elementi
Come si legge ancora nella ATP, a seguito di osservazioni dei consulenti di parte, il consulente, condividendo le osservazioni mosse dal consulente del ricorrente, concludeva per un importo complessivo di euro 5.200,00, evidentemente comprensivo delle opere da eseguire per la realizzazione dell'impianto.
Tale importo dovrà essere oggetto di rivalutazione monetaria , secondo gli indici ISTAT , dalla data della ATP all'attualità.
L'importo sopra detto costituisce voce risarcitoria in favore degli attori, da porsi a carico dei convenuti in solido tra loro, in quanto soggetti che hanno partecipato alla realizzazione dell'opera, la prima nella qualità di committente con facoltà di apportare varianti progettuali, o di prevedere le migliorie necessarie, la seconda, quale esecutrice in forza del contratto di appalto del 2010, documento prodotto in atti.
In mancanza di prova della non esaustività degli importi ritenuti congrui dal ctu in sede di Atp, atteso che nessuna contestazione risulta esser stata mossa avverso le conclusioni dell' atp, ( tanto che risultavano condivise dal consulente di parte ricorrente ), non può imputarsi alcuna valenza, in sede processuale, alle ulteriori determinazioni effettuate dal consulente d'ufficio e non oggetto di quesito, né articolate in sede di domanda giudiziale .
I convenuti soccombenti, sono obbligati in solido a rifondere le spese di lite sostenute dagli attori, liquidate in dispositivo in ragione dell'effettivo accoglimento della domanda rispetto all'originaria istanza formulata e tenuto conto dell'attività processuale svolta
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art 702 ter cpc, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e domanda disattesa o assorbita ed eccezione reietta, così dispone: condanna L'impresa in persona del legale rapp.te pro tempore e la Controparte_2 CP_1
in persona del presidente , in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti , della
[...] somma di €. 5.200,00 oltre iva se dovuta, oltre rivalutazione monetaria, dalla data della relazione peritale di ATP, fino alla presente sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma rivalutata, fino al soddisfo.
Condanna parte convenuta in solido al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in euro, 2.800,00 per compensi, oltre ai costi di ctu.
4.Va innanzitutto esaminato e disatteso l'appello incidentale proposto dalla CP_2
Ritiene il Collegio che:
• il motivo di gravame con cui è riproposta l' eccezione di difetto di legittimazione passiva sostanziale per non essere parte del rapporto contrattuale intercorso tra gli appellanti principali e la (disattesa dal Tribunale) è infondato perché gli acquirenti hanno chiarito di CP_1 aver agito nei confronti della con l'azione per responsabilità extra-contrattuale CP_2 indubbiamente sussumibile nel paradigma applicativo dell'art. 1669 cc;
• il motivo di gravame con cui la ha declinato la propria responsabilità per i vizi di CP_2 progettazione è infondato perché “l''appaltatore che, nella realizzazione dell'opera, si attiene alle previsioni del progetto fornito dal committente può non di meno essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera stessa, valutandone la condotta secondo il parametro di cui all'articolo 1176, comma 2, del codice civile. In particolare, l'appaltatore deve comunque segnalare al committente le carenze e gli errori progettuali al fine di poter realizzare l'opera a regola d'arte, con la conseguenza che, in caso contrario, egli è comunque responsabile anche se ha eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni. L'appaltatore, invero, deve assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, ed è perciò tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirli, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo” ( Cassazione civile sez. II, 24/10/2022, n.31273); in considerazione della posizione e gli obblighi propri dell'appaltatrice assunti dalla CP_2
con il contratto di appalto concluso con la Cooperativa, la parte deve considerarsi responsabile anche per l'errore di progettazione;
• il motivo di gravame con cui si censura la mancata parziale compensazione delle spese di primo grado è infondato perché il Tribunale ha liquidato secondo il valore del decisum (euro
5200,00 oltre rivalutazione ed interessi) e dunque applicando lo scaglione fino ad euro
26.000,00; peraltro è da notare che, in una controversia che certamente poteva essere liquidata a valori medi, il Tribunale ha adottato una liquidazione favorevole all'appellante principale , prossima ai valori minimi.
5.L'appello incidentale della Cooperativa deve essere respinto siccome fondato su una clausola del rapporto di appalto con la del tutto diverso e distinto dal rapporto tra ed CP_2 CP_1
assegnatari che ha condotto all'assegnazione dell'alloggio in relazione al quale è dedotto l'inadempimento.
Quanto al motivo sulle spese di lite è del tutto analogo a quello proposto da e si richiama CP_2
dunque la precedente motivazione sul punto.
6.Nell'affrontare l'esame dell'appello principale il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n° 1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'appello principale che attengono alla esatta quantificazione del risarcimento.
7.Sul punto la Corte intende richiamarsi ai principi enunciati dalla Cassazione e di seguito riportati:
• Cass. n. 33537/2022 :“(…)diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, il motivo innanzitutto, ammissibile perché - come osservato di recente da questa Corte - quando si denunci l'erroneità dei criteri seguiti per la liquidazione del danno, "la questione posta dal motivo non attiene al giudizio di fatto ma alla delimitazione del danno risarcibile dal punto di vista del diritto" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2021, n. 17453, non massimata sul punto); - che, nella specie deve ritenersi integrata la violazione dell'art. 1223
c.c., norma che, laddove individua il danno nella perdita subita e nel mancato guadagno,
"riflette una prospettiva differenzialista", alla stregua della quale, il danno "e' il pregiudizio economico che si riflette in un'effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione data alla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che presenterebbe" se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta o il fatto illecito non fosse stato realizzato (da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. 20 ottobre
2021, n. 29251, non massimata, nello stesso senso - e con specifico riferimento al danno aquiliano - si veda, sempre in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 18 luglio 1989, n. 3352, Rv.
46339901); - che, in altri termini, nell'ipotesi di responsabilità aquiliana non meno che in quella di responsabilità contrattuale, "il danno (...) è (...) la differente situazione patrimoniale in cui il soggetto danneggiato (...) si sarebbe trovato se il tatto in questione non si fosse verificato", con la ulteriore "precisazione che il danno come diminuzione patrimoniale, secondo la Differenztheorie che ha ispirato tutte le codificazioni mitteleuropee, presuppone che il patrimonio vada valutato non dal punto di vista giuridico, come complesso di diritti valutabili in danaro spettanti ad un soggetto, ma dal punto di vista economico, come complesso i beni o di utilità, costituendo in definitiva il danno un detrimento economico" (così già Cass. Sez. 1, sent. n. 3352 del 1989, cit., ripresa testualmente da Cass. Sez. 1, ord. n. 29251 del 2021, cit.); - che, pertanto, l'accoglimento "della "Differenztheorie" che individua il danno in relazione alla variazione "in pejus" della situazione patrimoniale del danneggiato accertata
"ante" e "post eventum" lesivo" comporta che venga "tenuto conto anche degli eventuali
"vantaggi collaterali" che siano pervenuti al danneggiato in dipendenza del medesimo evento lesivo, secondo un criterio di adeguatezza causale" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 8 aprile 2021, n. 9380, non massimata); - che, d'altra parte, deve escludersi - salvo diversa, specifica, previsione legislativa, così come imposto dagli artt. 23 e 25 Cost. per i cd. "punitive damages" (Cass. Sez. Un., sent. 5 luglio 2017, n. 16601, Rv. 644914-01) - che il danno risarcibile possa avere funzione "ultracompensativa", in quanto "lo stesso ordinamento non consente l'arricchimento ove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro (nemo locupletari potest cum aliena iactura)" (così, in motivazione Cass. Sez. Civ., sent. 12 giugno 2008, n. 15814, non massimata sul punto), tale essendo, del resto, la logica sottesa alla stessa configurazione della c.d. "compensatio lucri cum damno" quale mera difesa, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice (per tale configurazione, da ultimo, Cass. Sez. 3., sent. 24 novembre 7070, n. 76757, Rv. 659865-04); - che a questi criteri, con tutta evidenza, non si è attenuta la sentenza impugnata, nel liquidare il danno ascrivibile alla condotta illecita del C.; - che la Corte territoriale, infatti, non ha tenuto conto che la società sarebbe stata tenuta "ab initio" (e sarà, comunque, tenuta) a CP_5
sopportare un certo costo per lo conseguimento di un impianto) di riscaldamento confacente alle esigenze del suo stabilimento industriale, costituendo, per essa, un danno - in senso proprio - solo i mai, lori costi che ha dovuto sopportare per la progettazione ed esecuzione, prima, e dovrà sopportare, poi, per l'eliminazione dell'errato intervento ascrivibile alla condotta del C., ma non certo la spesa che avrebbe, comunque, dovuto sostenere per garantirsi la "utilitas" avuta di mira, ovvero un impianto di riscaldamento confacente alle caratteristiche del suo stabilimento industriale;
- che il secondo motivo di ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, per la decisione nel merito (oltre che sulle spese processuali, ivi comprese elude del presente giudizio di legittimità), da assumersi nel rispetto del seguente principio di diritto: "il danno derivante dalla condotta illecita di un professionista, che erri nella progettazione e realizzazione di un "opus", del quale sia necessario il rifacimento (ex novo", consiste nei costi sopportati per la realizzazione dello stesso e nella sua eliminatone, ma non pure in quelli che sarebbero occorsi, ed occorreranno, per la sua esecuzione a regola d'arte".
• Cass. n.16323/2018: “ Sotto il profilo della responsabilità contrattuale, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale deve comprendere sia la perdita subita dal creditore, sia il mancato guadagno, quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, al fine di ristabilire l'equilibrio economico turbato, mettendo il creditore nella stessa situazione economica nella quale si sarebbe trovato se il fatto illecito (inadempienza) non si fosse verificato, e, quindi, la somma liquidata a titolo di risarcimento deve essere equivalente all'effettivo valore dell'utilità perduta (Cass. n. 2458 del
1980; Cass. n. 12578 del 1995).Nel caso di specie, il danno effettivamente patito dal proprietario committente e che possa causalmente ricondursi all'operato del progettista è costituito dai costi di realizzazione dell'opera (il muro) da questi progettata, inidonea all'uso, e dai costi necessari per l'eliminazione dei danni provocati, costituiti nel caso di specie nei consti necessari per l'eliminazione del predetto muro.Diversamente opinando, ossia addebitando al ricorrente il costo integrale di realizzazione di un muro nuovo e avente caratteristiche tecniche differenti rispetto a quello progettato e realizzato, ovvero avente le effettive caratteristiche tecniche necessarie per poter svolgere una funzione di contenimento, per un verso si incorrerebbe nella violazione del principio per cui il risarcimento del danno deve tendere alla mera restitutio in integrum (art. 1223 c.c.), e per l'altro si accorderebbe al danneggiato un vantaggio indebito (in violazione dell'art. 2041 c.c.), consistente nell'ottenere un quid pluris rispetto alla sua situazione antecedente, ossia nel venire a fruire gratuitamente della realizzazione di un'opera.In definitiva, il progettista, in conseguenza della sua errata progettazione, può essere chiamato a rispondere dei costi della progettazione e della realizzazione dell'opera che ha effettivamente progettato, del risarcimento dei danni a terzi eventualmente provocati dall'opera realizzata non a regola d'arte in conformità dell'errore nella progettazione (siano essi terzi estranei o, come in questo caso, lo stesso committente che ha dovuto rimuovere il muro inidoneo alla funzione di contenimento), ma non anche dei diversi costi di esecuzione dell'opera a regola d'arte, perchè ciò non costituisce oggetto della prestazione pattuita, nè è un danno conseguente all'illecito. Il ricorso pertanto deve essere accolto, e la sentenza cassata in applicazione del principio sopra espresso”.
8.Applicando i principi che precedono al presente giudizio, è evidente l'infondatezza dell'appello principale laddove pretende di ottenere, per mezzo del risarcimento, un'opera avente caratteristiche tecniche differenti e superiori rispetto a quella progettata e realizzata ovvero avente le caratteristiche tecniche necessarie per poter svolgere una funzione di eliminazione dell'umidità non prevista in sede progettuale.
In tal modo la parte otterrebbe la realizzazione gratuita di opere aggiuntive non previste e non pagate in contratto (installazione di una complessa ventilazione meccanica) mentre il suo risarcimento deve limitarsi ai danni immediatamente eliminabili ed al costo delle opere necessarie a predisporre l'immobile all'installazione dell'impianto di ventilazione.
Il costo di detto impianto (per materiali ed installazione) non può invece che ricadere sulla parte danneggiata considerato che quest'ultima sarebbe stata tenuta "ab initio" (e sarà, comunque, tenuta) a sopportare un certo costo per il conseguimento di un impianto di ventilazione confacente alle esigenze del suo immobile costituendo, per essa, un danno - in senso proprio - solo i costi dell'errata progettazione nonché i costi necessari per predisporre l'immobile alla installazione dell'impianto de quo.
Resta invece a carico degli appellanti principali il costo per l'esecuzione dell'opera (a regola d'arte) non prevista in contratto e non pagata.
9.Il punto specifico della liquidazione del danno (euro 5200,00) non ha formato oggetto di appello incidentale e dunque (stante il divieto di reformatio in peius per gli appellanti principali) deve limitarsi a respingere l'appello principale ritenendo:
• infondata la pretesa del maggior risarcimento per la realizzazione dell'impianto di ventilazione;
• priva di prova l'esistenza e (soprattutto) la consistenza delle spese eventualmente necessarie per adeguare l'immobile all'impianto da realizzare (unica voce ipoteticamente risarcibile).
10.In ogni caso, dall'esame della Ctu svolta in primo grado, risulta (correttamente) individuato un intervento risolutivo aggiuntivo i cui costi, come ampiamente esposto, non possono gravare sulla parte inadempiente nella misura in cui si tratti di opere nuove ed aggiuntive non previste in contratto, funzionali a rendere l'immobile adatto alle esigenze degli appellanti principali. Esaminando le 9 voci di costo indicate dal Ctu:
si palesa il fatto che per tutte , ad eccezione della n.6, si tratta di acquisto di nuovi beni e materiali e nuove attività specificamente finalizzate all'installazione.Dnnque non risarcibili. Discorso diverso andrebbe fatto per la voce n. 6 cioè per la tinteggiatura che in effetti può ritenersi corrispondente alla somma inutilmente spesa per la tinteggiatura originaria che va rimossa per poter installare l'impianto.
E tuttavia la questione è irrilevante perché il Tribunale ha comunque accordato un risarcimento danni superiore all'importo stimato dal Ctu alla voce n. 6.
11.In definitiva tutti gli appelli vanno respinti.
Le spese di lite del grado sono interamente compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti principali in solido e dei due appellanti incidentali dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge tutti gli appelli sia l'appello principale che gli appelli incidentali;
2-compensa integralmente tra le parti le spese del grado;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti principali in solido e dei due appellanti incidentali dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 25 marzo 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini