Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 1140
CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza ed omessa/illegittima notifica degli atti presupposti

    La Corte di secondo grado ha ritenuto che la documentazione prodotta dall'agente della riscossione fosse idonea a provare la notifica della cartella di pagamento, ma ha dichiarato la nullità degli avvisi di accertamento per difetto di notifica. Ha altresì ritenuto che la mancata tempestiva impugnazione della cartella di pagamento la rendesse irretrattabile e che il termine triennale di prescrizione non fosse maturato, essendo stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Estinzione del diritto per prescrizione

    La Corte ha ritenuto che il termine triennale di prescrizione non fosse maturato, essendo stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per carenza di motivazione e illegittimità degli interessi

    La Corte ha ritenuto la documentazione prodotta dall'agente della riscossione idonea a provare la notifica della cartella, ma ha dichiarato la nullità degli avvisi di accertamento per difetto di notifica. Ha altresì ritenuto che la mancata impugnazione della cartella la rendesse irretrattabile e che la prescrizione non fosse maturata.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3 L. 241/1990 e 7 L. 212/2000

    La Corte ha ritenuto la documentazione prodotta dall'agente della riscossione idonea a provare la notifica della cartella, ma ha dichiarato la nullità degli avvisi di accertamento per difetto di notifica. Ha altresì ritenuto che la mancata impugnazione della cartella la rendesse irretrattabile e che la prescrizione non fosse maturata.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e 22 ss. d.lgs. 82/2005 – violazione dell'art. 116 e c.p.c. 2697 c.c.

    Il Collegio ha ritenuto che le deduzioni dell'appellante dovessero costituire oggetto di una querela di falso, che il processo telematico impedisce il deposito di originali cartacei e che il ricorso in appello fosse privo di firma valida del difensore.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c. – notifica della cartella di pagamento

    Il Collegio ha ritenuto che le deduzioni dell'appellante dovessero costituire oggetto di una querela di falso, che il processo telematico impedisce il deposito di originali cartacei e che il ricorso in appello fosse privo di firma valida del difensore.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. – intervenuta prescrizione

    Il Collegio ha ritenuto che le deduzioni dell'appellante dovessero costituire oggetto di una querela di falso, che il processo telematico impedisce il deposito di originali cartacei e che il ricorso in appello fosse privo di firma valida del difensore.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza appellata per compensazione delle spese

    Le regioni del rigetto dell'appello giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 1140
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1140
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo