CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1140/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
AN EA, Relatore
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 219/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9441/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 2 e pubblicata il 15/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160089072431000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239042789632000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 191/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La sentenza, qui impugnata (della CGT1G di Roma, Sezione 2, 15 luglio 2024, n. 9441), ha osservato quanto segue. <ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720239042789632 nonché i sottesi tre atti competenza del giudice tributario costituiti da:
-1. cartella n. 09720160089072431000, asseritamente notificata il 04.11.2016, relativa a tassa automobilistica anno 2013 per € 119,25;
-2. avviso di accertamento n. 250TJTM000270, asseritamente notificato il 23.03.2020, relativo a IRPEF, add.le comunale e altre imposte dirette anno 2015 per € 9.729,44;
-3. avviso di accertamento n. TJTTJTM001619, asseritamente notificato il 08.06.2021, relativo a IRPEF, add.le comunale e altre imposte dirette anno 2014 per € 2.062,19;
per complessivi € 11.910,88.
Proponeva i seguenti motivi di ricorso:
- nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza ed omessa/illegittima notifica degli atti presupposti – intervenuta decadenza ex art. 25 d.p.r. 602/1973;
- estinzione del diritto per prescrizione rinvenibile nelle informazioni contenute nel “dettaglio addebiti” dello stesso atto impugnato;
- decorrenza del termine quinquennale di prescrizione ex art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 e art. 2948,
n. 4 c.c. relativamente alle sanzioni ed agli interessi di cui alle cartelle di pagamento sottese;
- nullità dell'intimazione di pagamento: carenza di motivazione;
-incertezza omessa indicazione base di calcolo, illegittimità degli interessi;
- violazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990 e 7 della l. n. 212/2000.
Tanto premesso chiedeva l'annullamento degli atti impugnati con refusione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle entrate – Riscossione eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento stante la regolare notifica delle cartelle di pagamento e di atti della riscossione precedenti. […].
-2. Il ricorso si articola in quattro motivi.
-2.1. Con il primo motivo viene dedotta la “nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza ed omessa/ illegittima notifica degli atti presupposti”.
L'ufficio ha prodotto documentazione relativa alle notifiche.
La difesa del ricorrente ne ha effettuato il disconoscimento ai sensi dell'articolo 2719 c.c.
La Corte ritiene la documentazione prodotta dall'ufficio utilizzabile.
Infatti “nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.
p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica” (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25292 del 11/10/2018).
Per quanto concerne le notifiche tutte venivano effettuate ai sensi dell'articolo 140 cpc ma solo per la cartella vi è la ricevuta della CAD.
“In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.
D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass., Sez. U - , Sentenza n. 10012 del 15/04/2021).
Deve pertanto dichiararsi la nullità degli avvisi di accertamento notificati per difetto della notifica.
Per quanto riguarda invece la cartella di pagamento la mancata tempestiva impugnazione della stessa rende irretrattabile il credito tributario in essa portato.
Non resta che esaminare l'eventuale maturazione della prescrizione triennale successivamente alla notifica.
Il termine triennale di prescrizione non è maturato in quanto interrotto dalla notifica della intimazione di pagamento n. 09720199008075838000 avvenuta in data 05.08.2019 con spedizione della C.A.D.
Il ricorso deve essere parzialmente accolto e l'intimazione impugnata deve essere annullata limitatamente agli avvisi di accertamento n. 250TJTM000270 e n. TJTTJTM001619.
2.2. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
3. La soccombenza reciproca consente l'integrale compensazione delle spese di lite>>.
B) Ha proposto ricorso in appello l'interessata deducendo quanto segue.
<
n. 3 atti di competenza del giudice tributario e, segnatamente: cartella n. 09720160089072431 (€ 119,25); avvisi di accertamento n. 250TJTM000270 (€ 9.729,44) e n. TJTTJTM001619 (€ 2.062,19); […].
La predetta sentenza è ingiusta e lesiva dei diritti dell'odierno appellante e merita la riforma parziale con riferimento alla sola cartella n. 09720160089072431000, fermo restando i capi non espressamente impugnati, dalla ecc.ma Corte di giustizia tributaria per il Lazio di 2 grado, con particolare attenzione alle parti motive e dispositive di seguito indicate: [vedasi la sentenza in relazione alla documentazione relativa alle notifiche].
L'odierna appellante, come sopra rappresentata e difesa, in forza del principio devolutivo dei mezzi di gravame, intende richiedere ed ottenere una immediata riforma ed innovazione della impugnata sentenza, ingiusta e illegittima, per l'evidente erroneità della valutazione dei fatti e documenti di causa in riferimento alla cartella 09720160089072431000, nonché di travisamento degli stessi, per tutti i seguenti motivi.
-1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e 22 e ss. d.lgs. 82/2005 – violazione dell'art. 116 e c.p.c. 2697 c.c.
La sentenza di primo grado presta il fianco a più ordini di rilievi e censure nella parte in cui la Corte di prime cure ha ritenuto che la documentazione prodotta da Agenzia delle entrate - Riscossione in primo grado fosse idonea a dimostrare l'avvenuta notifica della cartella 09720160089072431000 presupposta all'intimazione di pagamento impugnata, nonché dell'asserito atto interruttivo della prescrizione AVI
09720199008075838000. […]
Riepilogando brevemente, con ricorso introduttivo la Sig.ra Ricorrente_1 eccepiva l'inesistente/omessa notifica della cartella presupposta all'intimazione di pagamento impugnata, evidenziando come fosse onere della controparte provarne l'esistenza.
Dopo la costituzione in giudizio dell'Agente della Riscossione, la contribuente con le memorie illustrative ex art. 32 d.lgs. n. 546/1992 tempestivamente depositate disconosceva la produzione documentale avversaria depositata in copia fotostatica priva di attestazione di conformità agli originali di cui negava l'esistenza.
Con riferimento alle fotocopie prodotte, osservava, segnatamente, la ricorrente (pagg.
1-2 della memoria illustrativa): “produzione documentale dell'Agente della Riscossione e dall'Agenzia delle Entrate, disconosce ex art. 2719 c.c. la conformità all'originale in quanto prodotti in copia, priva della necessaria attestazione ex artt. 22 e ss. d.lgs. 82/2005 di conformità ai rispettivi originali, che in ogni caso non si ritengono esistenti:
- la copia fotostatica, priva di attestazione di conformità ai sensi del d.lgs. 82/2005 della relata di notifica del
04-10-16 la data indicata a penna è vistosamente corretta, infatti risulta cancellata a penna e sopra scritta un'altra data 20-10-16, afferente alla notifica della cartella 09720160089072431000; la copia fotostatica priva di attestazione di conformità dell'avviso di deposito nella casa comunale a ultima pagina vi è un timbro postale illeggibile/cancellato in cui non si legge la data;
la stampa del prospetto riepilogativo da cui non è desumibile alcunché; la copia fotostatica priva di attestazione di conformità della busta sulla quale l'indirizzo di spedizione risulta cancellato a penna, non si legge il timbro postale;
- la copia fotostatica, priva di attestazione di conformità ai sensi del d.lgs. 82/2005 della relata di notifica del
2806-19 non è leggibile in alcuni punti, afferente alla notifica dell'AVI 09720199008075838000; la copia fotostatica priva di attestazione di conformità dell'avviso di deposito nella casa comunale incompleto;
la stampa del prospetto riepilogativo da cui non è desumibile alcunché; la copia fotostatica priva di attestazione di conformità della lettera priva di sottoscrizione;
la copia fotostatica priva di attestazione di conformità della
Busta sulla quale l'indirizzo di spedizione risulta cancellato a penna. Le copie prodotte da controparti sono del tutto inidonee a fornire valida prova in giudizio dell'esistenza e/o al contenuto dei titoli sottesi all'atto impugnato nonché della notifica degli stessi, in quanto nessuna efficacia probatoria potrà essere riconosciuta alle semplici copie non conformi depositate in giudizio, di cui si ripete non si ritiene esistente alcun originale corrispondente”.
Il giudizio si concludeva nell'assenza di replica, da parte dell'Ufficio, alla memoria illustrativa depositata. […]
Pertanto, deve ritenersi che il disconoscimento è stato efficacemente effettuato dalla parte contribuente con la conseguenza che era onere della C.T.R. ordinare all'ADER la produzione degli originali, o, comunque, di effettuare la valutazione della documentazione prodotta, cosa nella specie non avvenuta. Invero, il giudice di merito non solo non ha onerato l'Ader di produrre gli originali ma non ha, comunque, valutato la documentazione in relazione ai rilievi effettuati”.
Tuttavia, la Corte di primo grado decide di non uniformarsi alla granitica giurisprudenza di legittimità sul punto e ritiene che la documentazione depositata dall'ADER in atti sia assolutamente atta a provare la corretta notifica della cartella 09720160089072431000, nonché dell'asserito atto interruttivo della prescrizione AVI 09720199008075838000 senza che vi sia necessità di ordinare il deposito dell'originale all'agente per la riscossione.
All'avviso della Corte di primo grado, il giudice non sia costretto in tale caso ad ordinare necessariamente il deposito dell'originale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica.
Da un punto di vista logico, la questione appare semplice: non siamo in presenza di una scrittura privata che potrebbe eventualmente essere stata redatta in due originali identici, permettendo pertanto a chi effettua il disconoscimento di avere cognizione delle eventuali possibili difformità. L'unico originale del documento
è in possesso dell'Agente della Riscossione. Anche quindi volendo prescindere dall'eccezione di omessa notifica, non viene consegnato alcunché al destinatario: è chiaro che in assenza del deposito dell'originale sia materialmente impossibile procedere ad un disconoscimento specifico nei termini richiesti dalla Corte di
Giustizia Tributaria di Roma di 1 grado.
La conseguenza logica di quanto dedotto è che anche la Corte di 1 grado, al pari del contribuente, non poteva ricavare la genuinità della copia da altro elemento che non sia il raffronto con l'originale, atteso che si è negata l'esistenza stessa di quest'ultimo.
Le motivazioni rese in sentenza rivelano non solo un'errata interpretazione, da parte del Ente_Religioso_1 di prime cure, delle domande formulate da parte ricorrente, ma anche un'inesatta valutazione della documentazione offerta in comunicazione dalle parti.
Si denuncia, pertanto, la violazione e/o falsa applicazione, da parte dei Giudici di primo grado, degli artt.
2712, 2719 cc, e 22 ess. D.lgs 82/2005, nonché degli artt. 116 e 2697 c.c..
-2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c. - nella parte in cui ha ritenuto validamente notificata la cartella di pagamento.
Con distinto motivo di appello si deduce la violazione e/o falsa applicazione, da parte del giudice di primo grado dell'art. 116 c.p.c. e 132. c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto validamente notificata la cartella di pagamento 09720160089072431000, nonché dell'asserito atto interruttivo della prescrizione AVI
09720199008075838000 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ma la notifica della CAD non potrà dirsi perfezionata atteso che, con riferimento alla compiuta giacenza, non risulta la prova dell'immissione in cassetta dell'avviso di giacenza (cfr. infra). La notifica, pertanto, non risulta validamente eseguita. […]. -3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. - nella parte in cui la corte non dichiari l'intervenuta prescrizione degli importi di cui alla cartella 09720160089072431000.
-4. Nullità della sentenza appellata nella parte in cui ha compensato le spese del giudizio di primo grado nonostante il contribuente fosse risultato vittorioso nella quasi totalità della domanda – applicazione del principio della soccombenza parziale – Cass. sent. n. 3438/2016.
C) Si è costituita in giudizio con memoria difensiva l'Agenzia delle entrate – Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
D) Il ricorso in appello non può trovare accoglimento.
E) Ritiene questo Collegio che le deduzioni formulate da parte appellante in ordine alla produzione documentale effettuata da parte appellata dovevano costituite oggetto di una “querela di falso” perché (per quel che è dato intendere) gli avvisi di ricevimento conterrebbero delle alterazioni rispetto a un ipotetico originale.
F) Osserva ancora il Collegio che l'introduzione nell'ordinamento del processo tributario telematico impedisce il deposito in giudizio dell'“originale” cartaceo che dovrà sempre essere trasformato in un documento digitale;
l'originale sarebbe, quindi, depositato in giudizio con le medesime modalità con le quali è stato già prodotto.
G) Il ricorso in appello non può trovare accoglimento perché privo di una firma valida del difensore: marca temporale 15 gennaio 2025. Una firma non valida equivale a firma inesistente.
H) Le regioni del rigetto giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
AN EA, Relatore
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 219/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9441/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 2 e pubblicata il 15/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160089072431000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239042789632000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 191/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La sentenza, qui impugnata (della CGT1G di Roma, Sezione 2, 15 luglio 2024, n. 9441), ha osservato quanto segue. <ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720239042789632 nonché i sottesi tre atti competenza del giudice tributario costituiti da:
-1. cartella n. 09720160089072431000, asseritamente notificata il 04.11.2016, relativa a tassa automobilistica anno 2013 per € 119,25;
-2. avviso di accertamento n. 250TJTM000270, asseritamente notificato il 23.03.2020, relativo a IRPEF, add.le comunale e altre imposte dirette anno 2015 per € 9.729,44;
-3. avviso di accertamento n. TJTTJTM001619, asseritamente notificato il 08.06.2021, relativo a IRPEF, add.le comunale e altre imposte dirette anno 2014 per € 2.062,19;
per complessivi € 11.910,88.
Proponeva i seguenti motivi di ricorso:
- nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza ed omessa/illegittima notifica degli atti presupposti – intervenuta decadenza ex art. 25 d.p.r. 602/1973;
- estinzione del diritto per prescrizione rinvenibile nelle informazioni contenute nel “dettaglio addebiti” dello stesso atto impugnato;
- decorrenza del termine quinquennale di prescrizione ex art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 e art. 2948,
n. 4 c.c. relativamente alle sanzioni ed agli interessi di cui alle cartelle di pagamento sottese;
- nullità dell'intimazione di pagamento: carenza di motivazione;
-incertezza omessa indicazione base di calcolo, illegittimità degli interessi;
- violazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990 e 7 della l. n. 212/2000.
Tanto premesso chiedeva l'annullamento degli atti impugnati con refusione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle entrate – Riscossione eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento stante la regolare notifica delle cartelle di pagamento e di atti della riscossione precedenti. […].
-2. Il ricorso si articola in quattro motivi.
-2.1. Con il primo motivo viene dedotta la “nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza ed omessa/ illegittima notifica degli atti presupposti”.
L'ufficio ha prodotto documentazione relativa alle notifiche.
La difesa del ricorrente ne ha effettuato il disconoscimento ai sensi dell'articolo 2719 c.c.
La Corte ritiene la documentazione prodotta dall'ufficio utilizzabile.
Infatti “nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.
p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica” (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25292 del 11/10/2018).
Per quanto concerne le notifiche tutte venivano effettuate ai sensi dell'articolo 140 cpc ma solo per la cartella vi è la ricevuta della CAD.
“In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.
D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass., Sez. U - , Sentenza n. 10012 del 15/04/2021).
Deve pertanto dichiararsi la nullità degli avvisi di accertamento notificati per difetto della notifica.
Per quanto riguarda invece la cartella di pagamento la mancata tempestiva impugnazione della stessa rende irretrattabile il credito tributario in essa portato.
Non resta che esaminare l'eventuale maturazione della prescrizione triennale successivamente alla notifica.
Il termine triennale di prescrizione non è maturato in quanto interrotto dalla notifica della intimazione di pagamento n. 09720199008075838000 avvenuta in data 05.08.2019 con spedizione della C.A.D.
Il ricorso deve essere parzialmente accolto e l'intimazione impugnata deve essere annullata limitatamente agli avvisi di accertamento n. 250TJTM000270 e n. TJTTJTM001619.
2.2. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
3. La soccombenza reciproca consente l'integrale compensazione delle spese di lite>>.
B) Ha proposto ricorso in appello l'interessata deducendo quanto segue.
<
n. 3 atti di competenza del giudice tributario e, segnatamente: cartella n. 09720160089072431 (€ 119,25); avvisi di accertamento n. 250TJTM000270 (€ 9.729,44) e n. TJTTJTM001619 (€ 2.062,19); […].
La predetta sentenza è ingiusta e lesiva dei diritti dell'odierno appellante e merita la riforma parziale con riferimento alla sola cartella n. 09720160089072431000, fermo restando i capi non espressamente impugnati, dalla ecc.ma Corte di giustizia tributaria per il Lazio di 2 grado, con particolare attenzione alle parti motive e dispositive di seguito indicate: [vedasi la sentenza in relazione alla documentazione relativa alle notifiche].
L'odierna appellante, come sopra rappresentata e difesa, in forza del principio devolutivo dei mezzi di gravame, intende richiedere ed ottenere una immediata riforma ed innovazione della impugnata sentenza, ingiusta e illegittima, per l'evidente erroneità della valutazione dei fatti e documenti di causa in riferimento alla cartella 09720160089072431000, nonché di travisamento degli stessi, per tutti i seguenti motivi.
-1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e 22 e ss. d.lgs. 82/2005 – violazione dell'art. 116 e c.p.c. 2697 c.c.
La sentenza di primo grado presta il fianco a più ordini di rilievi e censure nella parte in cui la Corte di prime cure ha ritenuto che la documentazione prodotta da Agenzia delle entrate - Riscossione in primo grado fosse idonea a dimostrare l'avvenuta notifica della cartella 09720160089072431000 presupposta all'intimazione di pagamento impugnata, nonché dell'asserito atto interruttivo della prescrizione AVI
09720199008075838000. […]
Riepilogando brevemente, con ricorso introduttivo la Sig.ra Ricorrente_1 eccepiva l'inesistente/omessa notifica della cartella presupposta all'intimazione di pagamento impugnata, evidenziando come fosse onere della controparte provarne l'esistenza.
Dopo la costituzione in giudizio dell'Agente della Riscossione, la contribuente con le memorie illustrative ex art. 32 d.lgs. n. 546/1992 tempestivamente depositate disconosceva la produzione documentale avversaria depositata in copia fotostatica priva di attestazione di conformità agli originali di cui negava l'esistenza.
Con riferimento alle fotocopie prodotte, osservava, segnatamente, la ricorrente (pagg.
1-2 della memoria illustrativa): “produzione documentale dell'Agente della Riscossione e dall'Agenzia delle Entrate, disconosce ex art. 2719 c.c. la conformità all'originale in quanto prodotti in copia, priva della necessaria attestazione ex artt. 22 e ss. d.lgs. 82/2005 di conformità ai rispettivi originali, che in ogni caso non si ritengono esistenti:
- la copia fotostatica, priva di attestazione di conformità ai sensi del d.lgs. 82/2005 della relata di notifica del
04-10-16 la data indicata a penna è vistosamente corretta, infatti risulta cancellata a penna e sopra scritta un'altra data 20-10-16, afferente alla notifica della cartella 09720160089072431000; la copia fotostatica priva di attestazione di conformità dell'avviso di deposito nella casa comunale a ultima pagina vi è un timbro postale illeggibile/cancellato in cui non si legge la data;
la stampa del prospetto riepilogativo da cui non è desumibile alcunché; la copia fotostatica priva di attestazione di conformità della busta sulla quale l'indirizzo di spedizione risulta cancellato a penna, non si legge il timbro postale;
- la copia fotostatica, priva di attestazione di conformità ai sensi del d.lgs. 82/2005 della relata di notifica del
2806-19 non è leggibile in alcuni punti, afferente alla notifica dell'AVI 09720199008075838000; la copia fotostatica priva di attestazione di conformità dell'avviso di deposito nella casa comunale incompleto;
la stampa del prospetto riepilogativo da cui non è desumibile alcunché; la copia fotostatica priva di attestazione di conformità della lettera priva di sottoscrizione;
la copia fotostatica priva di attestazione di conformità della
Busta sulla quale l'indirizzo di spedizione risulta cancellato a penna. Le copie prodotte da controparti sono del tutto inidonee a fornire valida prova in giudizio dell'esistenza e/o al contenuto dei titoli sottesi all'atto impugnato nonché della notifica degli stessi, in quanto nessuna efficacia probatoria potrà essere riconosciuta alle semplici copie non conformi depositate in giudizio, di cui si ripete non si ritiene esistente alcun originale corrispondente”.
Il giudizio si concludeva nell'assenza di replica, da parte dell'Ufficio, alla memoria illustrativa depositata. […]
Pertanto, deve ritenersi che il disconoscimento è stato efficacemente effettuato dalla parte contribuente con la conseguenza che era onere della C.T.R. ordinare all'ADER la produzione degli originali, o, comunque, di effettuare la valutazione della documentazione prodotta, cosa nella specie non avvenuta. Invero, il giudice di merito non solo non ha onerato l'Ader di produrre gli originali ma non ha, comunque, valutato la documentazione in relazione ai rilievi effettuati”.
Tuttavia, la Corte di primo grado decide di non uniformarsi alla granitica giurisprudenza di legittimità sul punto e ritiene che la documentazione depositata dall'ADER in atti sia assolutamente atta a provare la corretta notifica della cartella 09720160089072431000, nonché dell'asserito atto interruttivo della prescrizione AVI 09720199008075838000 senza che vi sia necessità di ordinare il deposito dell'originale all'agente per la riscossione.
All'avviso della Corte di primo grado, il giudice non sia costretto in tale caso ad ordinare necessariamente il deposito dell'originale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica.
Da un punto di vista logico, la questione appare semplice: non siamo in presenza di una scrittura privata che potrebbe eventualmente essere stata redatta in due originali identici, permettendo pertanto a chi effettua il disconoscimento di avere cognizione delle eventuali possibili difformità. L'unico originale del documento
è in possesso dell'Agente della Riscossione. Anche quindi volendo prescindere dall'eccezione di omessa notifica, non viene consegnato alcunché al destinatario: è chiaro che in assenza del deposito dell'originale sia materialmente impossibile procedere ad un disconoscimento specifico nei termini richiesti dalla Corte di
Giustizia Tributaria di Roma di 1 grado.
La conseguenza logica di quanto dedotto è che anche la Corte di 1 grado, al pari del contribuente, non poteva ricavare la genuinità della copia da altro elemento che non sia il raffronto con l'originale, atteso che si è negata l'esistenza stessa di quest'ultimo.
Le motivazioni rese in sentenza rivelano non solo un'errata interpretazione, da parte del Ente_Religioso_1 di prime cure, delle domande formulate da parte ricorrente, ma anche un'inesatta valutazione della documentazione offerta in comunicazione dalle parti.
Si denuncia, pertanto, la violazione e/o falsa applicazione, da parte dei Giudici di primo grado, degli artt.
2712, 2719 cc, e 22 ess. D.lgs 82/2005, nonché degli artt. 116 e 2697 c.c..
-2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c. - nella parte in cui ha ritenuto validamente notificata la cartella di pagamento.
Con distinto motivo di appello si deduce la violazione e/o falsa applicazione, da parte del giudice di primo grado dell'art. 116 c.p.c. e 132. c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto validamente notificata la cartella di pagamento 09720160089072431000, nonché dell'asserito atto interruttivo della prescrizione AVI
09720199008075838000 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ma la notifica della CAD non potrà dirsi perfezionata atteso che, con riferimento alla compiuta giacenza, non risulta la prova dell'immissione in cassetta dell'avviso di giacenza (cfr. infra). La notifica, pertanto, non risulta validamente eseguita. […]. -3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. - nella parte in cui la corte non dichiari l'intervenuta prescrizione degli importi di cui alla cartella 09720160089072431000.
-4. Nullità della sentenza appellata nella parte in cui ha compensato le spese del giudizio di primo grado nonostante il contribuente fosse risultato vittorioso nella quasi totalità della domanda – applicazione del principio della soccombenza parziale – Cass. sent. n. 3438/2016.
C) Si è costituita in giudizio con memoria difensiva l'Agenzia delle entrate – Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
D) Il ricorso in appello non può trovare accoglimento.
E) Ritiene questo Collegio che le deduzioni formulate da parte appellante in ordine alla produzione documentale effettuata da parte appellata dovevano costituite oggetto di una “querela di falso” perché (per quel che è dato intendere) gli avvisi di ricevimento conterrebbero delle alterazioni rispetto a un ipotetico originale.
F) Osserva ancora il Collegio che l'introduzione nell'ordinamento del processo tributario telematico impedisce il deposito in giudizio dell'“originale” cartaceo che dovrà sempre essere trasformato in un documento digitale;
l'originale sarebbe, quindi, depositato in giudizio con le medesime modalità con le quali è stato già prodotto.
G) Il ricorso in appello non può trovare accoglimento perché privo di una firma valida del difensore: marca temporale 15 gennaio 2025. Una firma non valida equivale a firma inesistente.
H) Le regioni del rigetto giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.