Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4171 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
n.r.g. 14345 2022 + 14443/2022
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, dr. Federico Bile – a seguito della trattazione scritta della controversia sostitutive dell'udienza del 10.4.2025 e preso atto delle note di trattazione scritta inviate dalle parti - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente n.r.g. 14345/ 2022 cui è stata riunita quella avente n.r.g. 14443/2022 vertentI
TRA
(P.I. ) in persona del suo legale rapp.te p.t. sig. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(c.f. ), con sede in Napoli, alla Piazza Matteotti, n. 7
[...] C.F._1
nato a [...] in data [...] (c.f. ), quale l.r. Parte_2 C.F._1 della (P.I. ), con sede in Napoli, alla Piazza Matteotti, n. 7, Parte_1 P.IVA_1 entrambi elettivamente domiciliati in Napoli al viale Campi Flegrei n. 28 presso lo studio degli Avv.ti Guglielmo Esposito e Carlo Garofalo dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce ai due ricorsi poi riuniti (comunicazioni al fax n. 081 0096541 o alle p.e.c.
- Email_1 Email_2
RICORRENTI/OPPONENTI E
C.F. Controparte_1 CP_2
- P.I. , costituito ai sensi di legge in persona del legale P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 23.1.2023 (rep. 37590), e con questi Per_1 elettivamente domiciliato in Napoli, via Alcide De Gasperi n.55, presso la sede provinciale dell'Istituto (comunicazioni alla PEC: t;
ed Email_3 al n. fax web 081.19926251 )
RESISTENTE/OPPOSTO OGGETTO: opposizione a distinte ordinanze ingiunzioni
Conclusioni delle parti
Per (procedimento n.r.g. 14345/2022) Parte_1
“1) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'opposta Ordinanza ingiunzione n. 01- 000521803 indicata in premessa e per l'effetto annullare la stessa;
2) in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente procedimento da attribuirsi ai sottoscritti difensori per fattone anticipo”.
Per (procedimento n.r.g. 14443/2022) Parte_2
“a) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'opposta Ordinanza ingiunzione n. 01- 000521802 indicata in premessa e per l'effetto annullare la stessa;
b) con vittoria di spese
e competenze professionali del presente procedimento da attribuirsi ai sottoscritti difensori per fattone anticipo.
Per l' CP_3
“nel merito rigettare l'opposizione siccome infondata in fatto e diritto, ed accertare e CP_ dichiarare l'obbligazione del ricorrente nei confronti dell' - vittoria di spese;
” MOTIVI della DECISIONE Con un primo ricorso depositato in data 28 luglio 2022 la parte ricorrente Parte_1 in persona del suo legale rapp.te p.t. sig. rappresentava quanto segue: Parte_2
- che la sopra indicata ordinanza-ingiunzione era stata emessa sulla base dell'atto di accertamento prot. n. 5104.15/11/2021.0197009, notificato il 07/12/2021 alla CP_3 Pt_1 (per un totale di Euro 6.581,00) e l'atto di accertamento prot. n. Parte_1 CP_3
5104.15/11/2021.0197008 notificato il 19/12/2021 al sig. (per un totale di Euro Parte_2
6.581,00) responsabile in solido, i quali atti a loro volta si riferiscono ai seguenti avvisi di pagamento: - avviso di pagamento n. 371-2019-00005892-23 del 12/2018; -avviso di pagamento n. 371-2019-00242813-73 del 09/2019; -avviso di pagamento n. 371-2019-
00053525-40 del 02/2019; -avviso di pagamento n. 371-2020-00003836-89 del 11/2019; - avviso di pagamento n. 371-2019-00125935-03 del 05/2019; -avviso di pagamento n. 371-
2019-00125935-03 del 06/2019; -avviso di pagamento n. 371-2019-00133320-41 del
07/2019; -avviso di pagamento n. 371-2019-00210781-33 del 08/2019; -avviso di pagamento n. 371-2020-00003836-89 del 10/2019;
- che la suddetta ordinanza-ingiunzione è illegittima in quanto i suddetti avvisi di pagamento
(sottesi ai rispettivi atti di accertamento) sono stati tutti oggetto di richiesta di un piano di rateizzo, il quale, una volta concesso, risulta essere ad oggi regolarmente corrisposto dalla società ricorrente;
- che il piano di rateizzo n. 552632 del 2021 riferito agli avvisi di pagamento n. 371-2019-
00005892-23 del 12/2018 e n. 371-2019-00053525-40 del 02/2019 veniva concesso in data
20/12/2021, quindi entro i termini di legge concessi per il pagamento del relativo atto di accertamento prot. n. 5104.15/11/2021.0197009 mentre il piano di rateizzo n. 544236 CP_3 del 2021 riferito agli altri n. 7 summenzionati avvisi di pagamento veniva addirittura concesso in data 06/10/2021, pertanto in epoca precedente alla notifica del relativo atto di accertamento prot. n. 5104.15/11/2021.0197009; CP_3
- che, inoltre, la regolarità della posizione della ricorrente è dimostrata Parte_1 anche dalla certificazione DURC in atti che, richiesta il 12/07/2022, era in corso di validità
(al momento del deposito del ricorso);.
- che le sanzioni sono state erogate in modo immotivato o meglio non sufficientemente esplicitato (“ritenuto che la gravità della condotta, la personalità dell'autore delle violazioni
e gli altri elementi di valutazione di cui all'articolo 11 della Legge n.689/1981 consentono di determinare la sanzione amministrativa nella misura di Euro 28.500,00”) genericità che rende il provvedimento viziato e illegittimo. Tanto premesso la ricorrente in persona del suo legale rapp.te p.t. sig. Parte_1 concludeva nel modo sopra riportato. Parte_2
Con un secondo ricorso, depositato in data 29.7.2022, quale legale rapp.te p.t Parte_2 della rappresentava quanto segue: Controparte_4
- di aver ricevuto, in data 7 luglio 2022 la notifica della ordinanza -ingiunzione n. 01- 000521802 (a lui indirizzata quale Amministratore Unico e legale rapp.te della
[...] (CF: 07768511219), con la quale l' ingiungeva il pagamento della Parte_1 CP_3 somma di Euro 28.500,00 per le violazioni accertate in ragione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali dell'annualità 2019 (e relative sanzioni);
- che la sopra indicata ordinanza-ingiunzione era stata emessa sulla base dell'atto di accertamento prot. n. 5104.15/11/2021.0197009, notificato il 07/12/2021 alla CP_3 Pt_1 (per un totale di Euro 6.581,00) e l'atto di accertamento prot. n. Parte_1 CP_3
5104.15/11/2021.0197008 notificato il 19/12/2021 al sig. (per un totale di Euro Parte_2
6.581,00) responsabile in solido, i quali atti a loro volta si riferiscono ai seguenti avvisi di pagamento: - avviso di pagamento n. 371-2019-00005892-23 del 12/2018; -avviso di pagamento n. 371-2019-00242813-73 del 09/2019; -avviso di pagamento n. 371-2019-
00053525-40 del 02/2019; -avviso di pagamento n. 371-2020-00003836-89 del 11/2019; - avviso di pagamento n. 371-2019-00125935-03 del 05/2019; -avviso di pagamento n. 371-
2019-00125935-03 del 06/2019; -avviso di pagamento n. 371-2019-00133320-41 del
07/2019; -avviso di pagamento n. 371-2019-00210781-33 del 08/2019; -avviso di pagamento n. 371-2020-00003836-89 del 10/2019;
- che la suddetta ordinanza-ingiunzione è illegittima in quanto i suddetti avvisi di pagamento
(sottesi ai rispettivi atti di accertamento) sono stati tutti oggetto di richiesta di un piano di rateizzo, il quale, una volta concesso alla società di cui il è legale Parte_1 Pt_2 rappresentante p.t., risulta essere ad oggi regolarmente corrisposto dalla società ricorrente.
- che le sanzioni sono state erogate in modo immotivato o meglio non sufficientemente esplicitato (“ritenuto che la gravità della condotta, la personalità dell'autore delle violazioni
e gli altri elementi di valutazione di cui all'articolo 11 della Legge n.689/1981 consentono di determinare la sanzione amministrativa nella misura di Euro 28.500,00”) genericità che rende il provvedimento viziato e illegittimo. Tanto premesso il ricorrente quale legale rapp.te p.t. della Parte_2 Parte_1 concludeva nel modo sopra riportato
L' si costituiva tempestivamente in Controparte_1 CP_3 giudizio in entrambi i giudizi: e precisamente in data 3.2.2023 (prima udienza fissata per il 16.2.2023) nel giudizio avente n.r.g. 14345/2022 ed in data 12.2.2023 (prima udienza fissata per il 23.2.2023) nel giudizio avente n.r.g. 14443/2022, chiedendo in entrambi i procedimenti il rigetto del ricorso.
In data 2.2.2024 lo scrivente giudice disponeva la riunione del giudizio avente n.r.g.
14443/2022 con quello avente NRG 14345/2022 per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva in quanto - si legge nell' ordinanza emessa nella data sopra indicata
- : “letti gli atti del procedimento avente n.r.g. 14443/2022 vertente tra ed Parte_2
e lette le note di trattazione scritta depositate;
rilevato che il presente giudizio è CP_3 connesso in modo oggettivo e parzialmente soggettivo con quello avente NRG 14345/2022 vertente tra (di cui è il legale rappresentante p.t. della) Parte_3 Parte_2 e l' rilevato che, infatti, che sebbene le ordinanze ingiunzione opposte nei due CP_3 procedimenti hanno nn. differenti esse si riferiscono alle stesse poste debitorie (atti di accertamento ed avvisi di pagamento)” .
Quindi sebbene le ordinanze ingiunzione opposte nei due procedimenti abbiano numeri e date di notifica diversi (nel primo giudizio l'ordinanza -ingiunzione n. 01-000521803 è stata notificata alla società di cui il è l.r.p.t. in data 30 giugno 2022, mentre nel secondo Pt_2
l'ordinanza -ingiunzione n. 01-000521802 è stata notificata al quale responsabile in Pt_2 solido in data 7 luglio 2022) in esse è ingiunto dall' il pagamento della medesima CP_3 somma (pari ad Euro 28.500,00) per le medesime violazioni accertate in ragione dei medesimi ritenuti omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali relativi al medesimo anno (annualità 2019) con le medesime sanzioni. Soprattutto, come esplicitato nell'ordinanza emessa in data 2.2.2024, sebbene le ordinanze ingiunzione opposte nei due procedimenti abbiano numeri differenti esse si riferiscono alle stesse poste debitorie (atti di accertamento ed avvisi di pagamento).
La motivazione, pertanto, nel presente procedimento non può che essere unica e valida per entrambi i giudizi poi riuniti.
Occorre evidenziare che tra le parti già vi erano stati altri procedimenti analoghi conclusisi con declaratoria di cessazione della materia del contendere;
ci si riferisce alla sentenza n.1298/2024 emessa in data 20.2.2024 nel procedimento avente n.r.g. 1932/2024; in tale sentenza si legge: “come detto, con le note depositata in data 10.5.2023 l'
[...] comunicava di aver provveduto a ricalcolare la sanzione Controparte_5 originariamente adottata mentre il ricorrente con le note del 19.10.2023 (e con gli annessi allegati) comunicava di aver “aderito alla riliquidazione da parte dell' della sanzione CP_3 originariamente comminata (come da provvedimento allegato alle “note sostitutive dell'udienza 5 ottobre 2023”) versando l'importo complessivo di €.569,10 (di cui €.562,50 per la sanzione rettificata ed €.6,60 per spese così come previsto nel provvedimento di
“rettifica della O.I.” prodotto dall' come risulta dalla copia del modello F24 CP_3 quietanzato che si produce. Pertanto si chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice voglia dichiarare estinta la sanzione di cui all'ordinanza – ingiunzione n.OI-000106041 oggetto di ricorso con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di giudizio.
Con le note di discussione depositate in data 22.1.2024 il ricorrente Parte_2 rappresentava quanto segue: “in ordine alla entità della sanzione irrogata, che l' CP_3 resistente, in ragione del D.L.n.48/23, nelle more del giudizio recante rg. 1836/23 (collegato
a quella per cui vi è causa per ragioni soggettive ed oggettive) ha rideterminato la sanzione in Euro 1924,00; importo che è stato regolarmente pagato nei termini assegnati dalla resistente. Gli scriventi avvocati, tutto ciò premesso, rassegnano le seguenti conclusioni: 1)
In via principale, accertare il pagamento di quanto dovuto e dichiarare la cessata materia del contendere con condanna alla soccombenza virtuale dell' . CP_3
Anche alla luce di questa decisione adottata in data 20.2.2024 nella sentenza 1298/2024 di cessazione della materia del contendere tra le parti ritiene lo scrivente che le argomentazioni difensive contenute nel ricorso e nella memoria di discussione siano del tutto valide, ragionevoli e quindi condivisibili dal giudice. Scrive parte ricorrente/opponente nelle suddette note di discussione: ““nello specifico il piano di rateizzo n. 552632 del 2021 (riferito agli avvisi di pagamento n. 371-2019- 00005892-23 del 12/2018 e n. 371-2019-00053525-40 del 02/2019) è stato concesso in data
20/12/2021, quindi entro i termini di pagamento del relativo atto di accertamento riferito alla società ricorrente (prot. n. 5104.15/11/2021.0197009), mentre il piano di rateizzo CP_3
n. 544236 del 2021 (riferito agli altri 7 avvisi di pagamento de quo) è stato addirittura concesso in data 06/10/2021, quindi precedentemente alla notifica del suddetto atto di accertamento (prot. n. 5104.15/11/2021.0197009). CP_3
Pertanto alcun valore assume l'eccezione sollevata dall' resistente che nel proprio atto CP_3 difensivo inserisce una schermata/griglia secondo la quale gli avvisi di pagamento non sarebbero stati pagati. Difatti detta schermata/griglia non solo è parziale e non certificata, ma tende a sconfessare la regolarità dei pagamenti che invece sono chiaramente confermati anche dalla certificazione Durc del 12/07/2022 prodotta in atti dalla ricorrente.
A tanto si aggiunga che detta schermata/griglia si riferisce ad avvisi oggetto di rateizzo, il cui regolare pagamento di certo non comporta l'immediato sgravio, incidendo invece pro quota fino all'assolvimento dell'ultima rata.
Infine si rileva che la rideterminazione dell'importo della sanzione a somma inferiore operata dall' in ragione della nota del settembre 2022 n. 3516 indica senz'altro la CP_3 rilevante iniquità tra il presunto dovuto contributivo (nel caso inesistente) e la sanzione illegittimamente applicata alla ricorrente. La rideterminazione fatta dall' tra l'altro (fatta in riferimento alla sola , CP_3 Parte_1 nulla dicendo in merito alla persona del legale rappresentante), è stata effettuata senza alcuna riferimento ai criteri utilizzati”. Alla luce delle seguenti considerazioni:
- dei piani di rateizzo tempestivamente richiesti dalla parte ricorrente/opponente ed accordati dall' (in un caso addirittura il piano di rateizzo n. 544236 del 2021 - riferito agli altri 7 CP_3 avvisi di pagamento de quo - è stato concesso in data 06/10/2021, ovvero precedentemente alla notifica del suddetto atto di accertamento (prot. n. 5104.15/11/2021.0197009); CP_3 - della richiesta di rilascio del DURC alla società (società di cui il Parte_1 Pt_2
è legale rappresentante p.t. nonché responsabile in solido) avvenuta in data 12.7.2022
[...]
(come si evince dagli atti depositata dalla parte attrice) ovvero in data successiva alle notifiche delle ordinanze ingiunzione oggetto dei due procedimenti poi riuniti innanzi a questo giudice (notifiche avvenute rispettivamente in data 30 giugno 2022 e 7 luglio 2022);
- della data di scadenza del rilascio del DURC da parte dell' e dell' fissata per il CP_6 CP_3
9.11.2022 (ovvero per oltre 4 mesi successivi alla data di notifica delle due ordinanze ingiunzione) come si evince dal documento di parte ricorrente (“certificato DURC.pdf.p7m”)
;
- della sentenza di cessazione della materia del contendere intervenuta fra le medesime parti in data 20.2.2024 (sentenza n.1298/2024) su fatti e contestazioni analoghe (cessazione della materia del contendere peraltro chiesta, in quel giudizio, in primo luogo proprio dall' ), CP_3 ritiene lo scrivente che i due ricorsi –poi riuniti – debbano essere interamente accolti per le ragioni appena esplcitate che rendono illegittime le due ordinanze ingiunzione opposte in questo giudizio. Le spese possono essere integralmente compensate fra le parti in attesa del completo intervenuto pagamento delle somme dovute dalle parti ricorrenti a seguito della richiesta delle parti attrici a piani di rateizzo (concessi dall' . CP_3
P.Q.M.
a) accoglie le domande di cui ai distinti ricorsi (successivamente riunti) proposte da
[...]
(P.I. in persona del suo legale rapp.te p.t. sig. e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 dallo stesso quale l.r. della (P.I. , e Parte_2 Parte_1 P.IVA_1 conseguentemente dichiara l'illegittimità dell'opposta Ordinanza ingiunzione n. 01-
000521803 (oggetto del procedimento n.r.g. 14345/2022) nonché dell'opposta Ordinanza ingiunzione n. 01-000521802 (oggetto del procedimento n.r.g. 14443/2022) con conseguentemente annullamento delle medesime;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio
Napoli, in data 28/05/2024
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile