Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3150 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. II CIVILE, nella persona del Giudice Unico dott.
Giovanni Tedesco ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21745 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello titoli di credito
TRA
( ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosita Leone e dall'avv. Flavia Staiano
APPELLANTE
E
( ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
( )), rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2 Controparte_1
APPELLATI
CONCLUSIONI: le parti costituite si riportavano alle difese in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è fondato e va accolto per le ragioni che la Parte_1
motivazione che segue chiarirà.
Il gravame può essere deciso per la ragione più “liquida” dovendosi ritenere fondata – contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice – l'eccezione di prescrizione sollevata dalla originaria parte convenuta allorchè non ha “pagato” gli importi portati nei titoli e reiterata nel giudizio di primo grado.
Invero è incontestato tra le parti (ed è la stessa originaria parte attrice a riconoscerlo nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado) che i buoni postali oggetto del presente giudizio potevano essere liquidati in linea di capitale ed interessi al termine del sesto anno successivo alla data di sottoscrizione (nella specie 12-02-2001) e quindi alla data di scadenza del 12-02-2007. E' pure incontestato tra le parti che il termine di prescrizione
(all'esito di disposizioni normative succedutesi nel tempo) è quello decennale.
tempestivamente i dritti nascenti dai buoni.
L'assunto, sostanzialmente fatto proprio dal primo giudice nella motivazione della sentenza impugnata – seppure con un riferimento erroneo alla disciplina dettata per la pandemia - non è condivisibile.
Invero va rilevato come – contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice e conformemente a quanto argomentato dall'appellante – l'art. 8 del decreto ministeriale del 19-12-2000 (per espressa previsione per altro applicabile anche ai buoni emessi anteriormente) ha innovato in toto la disciplina della prescrizione dei buoni postali fruttiferi non solo allungando da 5 a dieci anni il termine ma anche modificando la decorrenza della prescrizione espressamente facendo riferimento non già al 1 gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità ma alla data di scadenza del titolo (nella specie, come detto, 16-07-2008).
La nuova disciplina – certamente più favorevole ai titolari dei buoni – doveva considerarsi del tutto sostitutiva rispetto a quella precedente e quindi anche con riferimento alla decorrenza della prescrizione.
Il diritto azionato dalla originaria parte attrice in primo grado deve perciò ritenersi prescritto alla data del 13-02-2017.
Deve sottolinearsi che i termini di scadenza e di prescrizione sono stabiliti dalla legge e pubblicati in G.U. e che nessuna prova hanno fornito le originarie parti istanti (su cui incombeva il relativo onere) che nell'Ufficio postale dove sono stati acquistati i buoni non esistesse avviso sulle condizioni praticate (ai sensi dell'art. 6 del citato D.M. del 19-
12-2000).
Per altro a tergo dei buoni in oggetto sono riportati data di emissione e serie di appartenenza cosicchè deve ritenersi irrilevante la eventuale lamentata (ma non dimostrata) consegna del foglio analitico informativo e ciò anche alla luce del recente orientamento della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 3963/2019) che ha ritenuto inapplicabile per i titoli in esame la disciplina della tutela del consumatore.
In effetti la Suprema Corte ha più volte affermato (cfr. Cass. n. 27809/2005; Cass. n.
24527/2021; Cass. S.U. n. 3963/29019; Cass. n. 4384/2022) che i buoni postali fruttiferi sono meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 cc e come tali privi dei requisiti della letteralità ed astrattezza. Ne consegue che sono certamente possibili anche variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti a modificare il contenuto del documento attraverso un meccanismo di integrazione automatica quel è previsto dall'art. 1339 cc.. In sintesi i buoni postali sono documenti che servono a identificare l'avente diritto alla prestazione e come tali non sono soggetti – a norma dell'art. 2002 cc – alle norme dettate per i titoli di credito. Ad essi restano estranei i principio di autonomia causale, incorporazione e letteralità. Per essi è operante il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 d.p.r. n. 156/1973 (cfr.
Cass. n. 22619/2023) – e dall'art. 1374 cc - che ha per presupposto proprio l'incompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti (cfr. Cass. n. 6747/2014).
In effetti la normativa di riferimento per il decorso del temine di prescrizione si rinviene nell'assetto normativo complessivo al di là di quanto può essere annotato sul titolo stesso o rinvenuto dalle informazioni fornite o meno all'investitore (cfr. Cass. n. 23006/2023).
In particolare la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponde certamente ad interessi generali e la conoscenza del complessivo contenuto del documento – così come integrato dai D.M. relativi alla loro emissione – è affidata essenzialmente dal legislatore alla pubblicazione sulla G.U. senza che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato (cfr. Cass. S.U. n. 3963/2019; e da ultimo Cass. ord. n. 33631/2024 del 20-12-
2024).
Il mancato esercizio tempestivo del diritto è ascrivibile esclusivamente ad ignoranza inescusabile (correlata alla assenza di una pur minima diligenza) dei titolari dei buoni – che si pone come causa unica di tale mancato esercizio del diritto - e non già ad un comportamento colpevole di Parte_1
In conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta dalle originarie parti attrici va rigettata.
La natura della controversia e la difficoltà delle questioni interpretative ad essa connesse costituiscono gravi motivi per compensare tra tutte le parti le spese sia del primo grado di giudizio (anche per questa parte in riforma della sentenza impugnata) che del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza n.
13326/2023 del Giudice di Pace di Napoli, rigetta la domanda proposta dalle originarie parti attrici con compensazione delle spese del primo grado di giudizio;
2) compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio Così deciso in Napoli lì 28 marzo 2025
Il G.U.
dott. Giovanni Tedesco