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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/05/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1283/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione III Civile
Composta dai magistrati:
Dr.ssa Rita RIGONI Presidente
Dr.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere
Dr.ssa M. Gabriella PENNETTA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione notificata il 22.07.2024
da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1
in Oppeano (VR), Via Dolomiti snc, C.F. e P.IVA con il proc. dom. Avv. Paolo P.IVA_1
Zucconelli (CF: – pec – fax 045 C.F._1 Email_1 597244) per procura in calce alla comparsa di risposta in primo grado,
appellante
contro
:
in persona del legale rappresentante p.t., , con sede in Controparte_1 CP_2
TR (Repubblica Slovacca), Via Za Ferenitkou, n. 139/4, (P.I.v.a.: SK 2120542072), con il proc.
dom. Avv. Iveta Marinangeli (C.F.: ; p.e.c.: C.F._2
, per procura in calce alla comparsa d'appello Email_2
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona del 25.06.2024, resa nel procedimento n. R.G. 2613/2022, pubblicata in pari data e notificata il 26.06.2024;
in punto: contratti e obbligazioni varie.
Causa trattata all'udienza del 28.04.2025.
CONCLUSIONI:
Il procuratore dell'appellante ha così concluso:
in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Verona n. 1522/2024 del 25.06.2024,
resa nel procedimento n. R.G. 2613/2022:
1) Nel merito, rigettarsi integralmente la domanda proposta da in persona Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, nei confronti di in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui all'atto di citazione in appello;
2) In ogni caso, con vittoria di spese e compenso di lite per entrambi i gradi del giudizio.
Il procuratore dell'appellata ha così concluso: a) Respingere le motivazioni dell'impugnazione avversaria avverso la Sentenza n. 1522/2024
pubblicata il 25/06/2024 Tribunale di Verona per i motivi di cui alle difese perché Parte_2
infondata in fatto ed in diritto come illustrato in narrativa e conseguentemente con-fermare tale
Sentenza gravata;
b) Nella denegata ipotesi di riforma della Sentenza oggi gravata per l'accoglimento di qualsivoglia domanda formulata dalla controparte anche in relazione all'eventuale riforma della Sentenza per l'inutilizzabilità e/o inammissibilità per qualsiasi motivo esposto nell'atto di appello dell'azione diretta ex art. 7 del D. Lg.svo 286/ 2005 da parte della società
[...]
nei confronti della che comunque non ha mai pagato CP_1 Controparte_3
la merce ricevuta con i suddetti trasporti ricevuti si chiede l'accoglimento della domanda dell'indebito arricchimento della società oggi appellante per l'importo indicato di euro 35.090,00
oltre interessi legali dalla data delle sentenza al saldo dovuto come da documentazione già agli atti;
Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1522/2024 del 25.06.2024 il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa con citazione notificata a mezzo pec. il 29.03.2022 – con la quale la società conveniva in giudizio la società Controparte_1 Parte_1
chiedendo la condanna della stessa, in qualità di obbligata in solido e committente principale ex art
7 ter D. lgs 286/05, al pagamento di € 35.090,00 relativa a servizi di trasporto eseguiti su ordine del vettore principale nella quale si costituiva con Controparte_4 Parte_1
comparsa del 24.06.2022 chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata per le ragioni indicate nell'atto – dichiarava tenuta e condannava al pagamento in Parte_1
favore di di € 35.090,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al Controparte_1
saldo e alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
Avverso la sentenza – pronunciata nel contraddittorio delle parti e all'esito di un'istruttoria con acquisizioni documentali e ordine di esibizione – ha proposto appello Parte_1 censurandola per i seguenti motivi:
[...]
1) errata applicazione dell'art. 7 ter D.lgs. n. 286/2005 ed omessa motivazione sulla sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 7 ter D.lgs. n. 286/2005 – insussistenza del diritto ad azionare la tutela nei confronti di per mancata esecuzione dei trasporti;
Pt_1
2) omessa valutazione e omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla legge applicabile al contratto di trasporto tra e CP_5 CP_4
3) omessa valutazione e omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla prova dell'iscrizione all'albo dell'autotrasporto di e di . CP_4 CP_6
4) errata applicazione dell'azione diretta ex art. 7 ter D.lgs. n. 286/2005 ai contratti di trasporto internazionale di merci su strada, regolati dalla convenzione di diritto materiale uniforme CMR -
prescrizione del preteso diritto dell'attore di avvalersi dell'azione diretta ai sensi dell'art. 2951
comma 1 Cod. Civ. – riproposizione dell'eccezione di inammissibilità dell'azione di indebito arricchimento proposta da CP_5
Si è costituita, con comparsa del 15.11.2024, la società eccependo in via Controparte_1
preliminare la nullità della citazione d'appello per la violazione dell'art.164, primo comma c.p.c.
essendo stata indicata nella vocatio in ius dell'atto un'autorità inesistente, ossia Corte di appello di
Venezia – Sezione distaccata di Bolzano.
Ha eccepito inoltre l'inammissibilità dell'appello per difetto della specificità dei motivi richiesta dal novellato art. 342 CPC.
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Nell'ipotesi di riforma della sentenza per l'inutilizzabilità o l'inammissibilità dell'azione diretta ex art. 7 del D. Lg.svo 286/ 2005 da parte della società nei confronti della Controparte_1 [...]
che non aveva pagato la merce ricevuta con i suddetti trasporti, ha Controparte_3 chiesto l'accoglimento della domanda di indebito arricchimento proposta in primo grado per l'importo di € 35.090,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Depositate le note scritte nei termini assegnati dal G.A. designato con proprio decreto del
04.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 29.03.2022 società di diritto slovacco, conveniva Controparte_1
in giudizio società di diritto tedesco controllata da , Parte_1 Controparte_7
con sede a Colonia (Germania), deducendo che la società tedesca era titolare di Controparte_7
una capillare catena di supermercati sul territorio tedesco e in Europa.
Sosteneva che per la consegna dei beni presso la propria sede o presso i propri clienti Pt_1
dislocati sul territorio europeo si avvaleva di vettori italiani o stranieri, con cui stipulava contratti quadro deputati a regolamentare il rapporto negoziale in modo continuativo.
Tra i vettori di cui si avvaleva vi era la società Parte_1 [...]
dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_3
507/2021 del 21.07.2021.
Chiedeva la condanna della società convenuta quale obbligata in solido con la società Pt_1
ai sensi dell'art. 7 ter D. Lgs. n. 286/2005, al pagamento della somma di € 35.090,00 per CP_4
l'attività di trasporto eseguita in suo favore.
Specificava che tra il mese di dicembre 2019 ed il mese di febbraio 2020, l'aveva CP_4
incaricata di svolgere i medesimi trasporti di cui era stata a sua volta incaricata da CP_4 Pt_1
soggetto ad essa sconosciuto, e di averli regolarmente eseguiti, come da documentazione prodotta, per un totale di € 35.090,00, senza aver ricevuto il corrispettivo da CP_4
Agiva, pertanto, nei confronti di per il pagamento dell'intera somma Parte_1 invocando la tutela di cui all'art. 7 ter D.lgs. n. 286/2005 il quale, all'articolo 2 comma 1, introduce un'obbligazione ex lege per la quale il vettore che abbia svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente quale mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, che sono obbligati in solido nei limiti delle prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale.
si costituiva in giudizio contestando la facoltà di Parte_1 Controparte_1
di avvalersi della tutela di cui all'art. 7 ter D.lgs. 286/2005 nei suoi confronti per la mancanza
[...]
dei requisiti prescritti dalla norma, sostenendo che l'azione diretta può essere esercitata solo dal vettore effettivo del trasporto e non da soggetti intermedi e l'irrilevanza ai fini probatori della documentazione prodotta dall'allora opponente, ossia delle fatture e delle lettere di vettura CMR
(cfr. doc. 1 primo grado appellata).
Eccepiva l'inapplicabilità al contratto di trasporto internazionale dell'azione diretta prevista dal diritto nazionale, essendo il contratto sottoscritto da con regolato dalla legge CP_6 CP_4
slovacca e non da quella italiana, in applicazione dell'art. 5 del Regolamento dell'Unione Europea
ROMA I, che stabilisce i criteri per determinare la legge applicabile ai contratti di trasporto.
Eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione di ogni credito di nei confronti di CP_5 Pt_1
Il giudice di primo grado formulava una proposta conciliativa di € 20.000,00, che dichiarava Pt_1
di non poter accogliere in quanto l'azione diretta di cui all'art. 7 ter D.lgs. 286/05 è un'obbligazione
ex lege che impone al soggetto che la invoca di essere il vettore finale effettivo e di avere assolto determinati ulteriori incombenti probatori.
Precisava che risultava convenuta in giudizio da numerosi altri sub vettori che avevano Pt_1 promosso azione ex art. 7 ter D.lgs 286/05, i quali dal 2020 in poi si erano rivolti a per Pt_1
ottenere il pagamento di fatture emesse nei confronti del vettore principale dichiarata CP_4
fallita, per trasporti da quest'ultima commissionati e non pagati, per un importo complessivo superiore a un milione di euro.
Con la prima memoria istruttoria formulava una domanda di indebito arricchimento sul CP_6
presupposto che la società si fosse arricchita ai suoi danni per il mancato pagamento Parte_1
delle competenze relative al trasporto della merce ricevuta.
Il Tribunale di Verona escludeva le prove testimoniali dedotte dalle parti, ritenendo ammissibile soltanto l'ordine di esibizione richiesto dall'opponente relativo al deposito della documentazione contabile di inserimento presso delle lettere di vettura CMR, che veniva Parte_1
assolto da con nota di deposito del 02.05.2023. Pt_1
Con la sentenza impugnata il Tribunale accoglieva le domande attoree e condannava
[...]
al pagamento in favore di della somma di € 35.090,00, Parte_1 Controparte_1
oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo e alla refusione delle spese di lite.
Secondo il Tribunale dal 12.12.2019 al 31.03.2020 , in qualità di sub-vettore della società CP_1
anch'essa vettore della società committente Controparte_4 Parte_1
emetteva 33 fatture per un importo complessivo di € 35.090,00 per l'esecuzione di trasporti di merce alimentare nei confronti di Parte_3
Le lettere di vettura di tali trasporti emesse da nei confronti di Parte_1
stabilivano come luogo di partenza della merce il paese di Vallese (VR) e come Controparte_4
località di arrivo paesi stranieri (Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria, Germania - cfr. doc. 1
primo grado appellata) e contenevano l'indicazione “CMR: questo trasporto è sottomesso,
nonostante qualunque clausola contraria, alla convenzione relativa al contratto di trasporto
internazionale di merci su strada” (cfr. doc. 1, 1A e 1B primo grado appellata e docc.10-37 primo grado appellante).
In data 08.05 e 25.05.2020 costituiva formalmente in mora CP_6 Parte_3
per il mancato pagamento delle fatture sopra indicate (cfr. doc. 2 primo grado
[...]
appellata) e successivamente depositava ricorso per decreto ingiuntivo a seguito del quale, in data
22.07.2020, il Tribunale di Napoli ingiungeva a di Parte_3
pagare in suo favore l'importo complessivo di € 35.090,00.
Il decreto ingiuntivo n. 4347/2020 veniva notificato alla società Parte_3
in data 28.07.2020, veniva dichiarato esecutivo con provvedimento del 19.11.2020
[...]
e munito di formula esecutiva il 09.12.2020 (cfr. doc. 3 primo grado appellata).
Con atto di precetto del 15.12.2020 l'attrice intimava alla società Parte_3
il pagamento di € 39.592,10 (cfr. doc. 4 primo grado appellata) ma il pignoramento
[...]
mobiliare presso la sede legale di si concludeva con Parte_3
esito negativo (cfr. doc. 8 primo grado appellata).
Con sentenza n. 507/2021 dell'08.07.2021 del Tribunale Fallimentare di
[...]
veniva dichiarata fallita (cfr. doc. 11 primo grado appellata) e in data Controparte_8
16.09.2021 l'attrice depositava domanda di ammissione al passivo del fallimento n. 490/2021,
venendo ammessa in via chirografaria per € 36.936,78 (cfr. docc. 12 e 13 atto di citazione), senza tuttavia riuscire a recuperare dal il credito vantato. Parte_4
In data 13.10.2021 l'attrice inviava a mezzo pec diffida di pagamento di carattere stragiudiziale ex art. 7 ter del D.Lgs. 286/2005 a quale obbligata in solido con la Parte_1
debitrice principale (cfr. doc. 14 primo grado appellata), che rimaneva priva di riscontro, e successivamente promuoveva nei confronti della stessa il presente giudizio, nel quale
[...]
contestava la sussistenza del credito di nei suoi confronti. Parte_1 CP_6
Con la sentenza impugnata il Tribunale stabiliva l'applicabilità nella specie della Convenzione di Ginevra del 19.05.1956, resa esecutiva dallo Stato Italiano con la legge 06.12.1960 n. 1621.
Rilevava che, in base all'art. 11 della Costituzione, le Convenzioni internazionali prevalgono sulle leggi ordinarie e sostituiscono le norme sostanziali del diritto nazionale;
le prestazioni ed i trasporti oggetto di causa erano da considerarsi internazionali secondo la relativa disciplina, poiché il luogo di ricevimento della merce e quello previsto per la consegna erano situati in due paesi diversi,
come si risultava dalle lettere di vettura.
I trasporti effettuati da avevano come luogo della presa in carico della Controparte_1
merce il paese italiano di Vallese (Stato parte della CMR) e come luogo della consegna della merce paesi stranieri come la Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria, Germania.
In ogni lettera di vettura prodotta dall'attrice ed emessa dalla committente Parte_1
nei confronti del trasportatore figurava l'indicazione “CMR: questo trasporto è
[...] Controparte_4
sottomesso, nonostante qualunque clausola contraria, alla convenzione relativa al contratto di
trasporto internazionale di merci su strada”.
In considerazione della specifica manifestazione di volontà presente in tutte le lettere di vettura sottoscritte dalle parti e in applicazione dell'art. 344 della Convenzione di Ginevra,
[...]
era divenuta parte del contratto di trasporto, con conseguente facoltà di esperire Controparte_1
azione diretta nei confronti della committente principale in qualità di Parte_1
obbligata in solido con la società fallita CP_4
L'attrice aveva interrotto la prescrizione annuale eccepita dalla convenuta ex art. 2951 Cod. Civ.
con gli stessi atti con i quali l'aveva interrotta nei confronti di quale debitrice in solido, Controparte_4
essendo tali atti idonei a produrre effetti, ai sensi dell'art. 1310 co. 1 Cod. Civ., anche nei confronti di a norma del richiamo alle leggi del Giudice adito operato Parte_1
dall'articolo 32 co. 3 5 della detta Convenzione.
Con riferimento alla quantificazione del credito relativo alle prestazioni eseguite, il Tribunale riteneva doversi considerare provato l'importo di € 35.090,00, contenendo tutte le fatture azionate anche i documenti di trasporto sottoscritti dalla convenuta, considerando inoltre le risultanze dei procedimenti instaurati nei confronti di nei quali erano state prodotte le scritture Controparte_4
contabili della società opponente, già assoggettate alla valutazione del Tribunale di Napoli.
Riteneva doversi altresì considerare l'ammissione in via chirografaria di al Controparte_1
passivo del fallimento di tutto il credito, proprio in ragione della ritenuta effettività dei Controparte_4
trasporti effettuati (cfr. doc. 13 primo grado appellata).
Secondo il Tribunale, tali risultanze dovevano ritenersi compatibili con la documentazione prodotta nel presente giudizio, anche in considerazione del contenuto degli ordini di carico acquisiti in forza dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto con l'ordinanza del 02.03.2023 e del possesso da parte dell'attrice della documentazione relativa agli ordini di carico conferiti dalla convenuta a rappresenti un importante ulteriore elemento probatorio riguardante la continuità dello CP_4
svolgimento delle prestazioni dedotte da parte dell'attrice nell'ambito della catena di trasporto facente capo proprio al committente principale Pt_1
Così ripercorsi i fatti, deve preliminarmente rilevarsi che l'appellata non ha riproposto con la precisazione delle conclusioni le eccezioni di nullità e di inammissibilità dell'appello per vizio della
vocatio in ius e ex art. 342 c.p.c. formulate nella comparsa di risposta, che devono, pertanto,
intendersi rinunciate.
Nel merito, l'appello si profila infondato e non meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'errata applicazione dell'art. 7 ter D.lgs. n. 286/2005 e l'omessa motivazione sulla sussistenza dei requisiti necessari per l'applicazione di tale norma,
sostenendo che l'art. 34 della Convenzione CMR non si applicherebbe nella specie in quanto riferito all'ipotesi in cui di più vettori si occupino di diverse fasi di un medesimo trasporto,
ugualmente a quanto previsto nei trasporti interni dall'art. 1700 Cod. Civ. sui trasporti cumulativi. Lamenta altresì l'insussistenza del diritto dell'appellata di azionare la tutela nei confronti di Pt_1
in quanto la stessa non avrebbe materialmente eseguito i trasporti per il cui corrispettivo l'appellata ha agito nel presente giudizio.
L'appellata aveva prodotto i bonifici relativi ai pagamenti effettuati agli autotrasportatori incaricati,
con ciò riconoscendo di non avere eseguito direttamente i servizi di trasporto, per cui il Tribunale
avrebbe omesso di valutare le numerose pronunzie giurisprudenziali da essa richiamate in primo grado (cfr. doc. 3 primo grado appellante) che hanno dichiarato inammissibile l'azione diretta invocata dal sub vettore in mancanza della prova dell'effettiva esecuzione dei trasporti di cui si chiede il corrispettivo.
La doglianza è infondata.
Deve osservarsi che l'art. 1 della Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR) stabilisce che la Convenzione si applica a ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto sono situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della
Convenzione, escludendo i trasporti effettuati in base a convenzioni postali internazionali, i trasporti funebri e i traslochi.
Il Tribunale ha specificato che i trasporti effettuati da avevano come luogo Controparte_1
della presa in carico della merce il paese italiano di Vallese, Stato parte della CMR, e come luogo della consegna della merce paesi stranieri come la Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria,
Germania, per cui ha fatto corretta applicazione della detta Convenzione.
La Corte di Cassazione ha stabilito che la Convenzione di Ginevra del 19.05.1956 relativa al contratto di trasporto internazionale su strada (C.M.R.) trova applicazione anche nei confronti del sub vettore che esegue il trasporto esclusivamente su territorio italiano, nell'ambito di un trasporto internazionale in cui sia stata emessa la lettera di vettura C.M.R., qualora il sub vettore abbia accettato la lettera di vettura e, quindi, aderito al contratto di trasporto internazionale già concluso tra il mittente e il vettore contrattuale. In tal caso il sub vettore è responsabile in solido con il vettore contrattuale per l'esecuzione del trasporto complessivo, ai sensi dell'art. 34 della
Convenzione C.M.R., a prescindere dall'esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra il sub vettore e il mittente originario.
L'accettazione della lettera di vettura da parte del sub vettore, infatti, comporta la sua adesione al contratto di trasporto internazionale già concluso, senza che sia necessaria una specifica manifestazione di volontà diretta a conseguire tale risultato. Inoltre, la mancata indicazione nella lettera di vettura della clausola di cui all'art. 6, par. 1, lett. k) della Convenzione C.M.R. non esclude l'applicabilità di tale normativa qualora risulti in altro modo la volontà delle parti di assoggettare il trasporto al regime C.M.R. (cfr. Cass. Sent. 21.03.2011 n. 6365).
Deve ritenersi che il Tribunale abbia correttamente ritenuto provata l'effettività dei trasporti eseguiti dall'appellata per con riferimento alle presunzioni gravi precise e concordanti che ha CP_4
ravvisato nella continuità dello svolgimento delle prestazioni dedotte nell'ambito dei trasporti eseguiti per la committente principale e valorizzando quali prove atipiche anche le risultanze Pt_1
dei procedimenti instaurati tra l'appellante e riguardo al pagamento della somma di € Controparte_4
35.090,00 (cfr. doc. 3 atto primo grado appellata), con particolare riferimento ai documenti di trasporto e alle scritture contabili prodotti nel procedimento per ingiunzione che la stessa aveva promosso nei confronti di avanti al Tribunale di Napoli (cfr. docc. IV e V allegati al Controparte_4
ricorso doc. 3 primo grado appellante).
Ha tenuto inoltre conto del mancato riscontro da parte di dei vari solleciti di pagamento CP_4
inviati dall'appellante (cfr. docc. VII e VIII ingiunzione) e della valutazione svolta dal G. D. in sede di ammissione in via chirografaria della stessa al passivo fallimentare del fallimento CP_9
di tutto il credito, disposta proprio in ragione della ritenuta effettività dei trasporti effettuati (cfr.
[...] doc. 13 e doc. 1 primo grado appellante), che sono risultati tutti corrispondenti alle fatture azionate nel presente giudizio, esattamente evidenziando che già due Giudici avevano ritenuto provato il credito nella sua interezza sulla base della documentazione prodotta nei precedenti giudizi.
A ciò deve aggiungersi che l'appellante non ha contestato né ha disconosciuto i documenti allegati dall'appellata contenenti le firme degli addetti dei punti di vendita e i timbri della società LL Sro1
(cfr. doc. 1 B primo grado appellata), considerato che è un'azienda tedesca che Parte_1
opera nei settori della grande distribuzione organizzata attraverso vari marchi, quali LL e Penny
Market.
L'iter logico e argomentativo del Tribunale è, quindi, condivisibile anche nella parte in cui ha specificato che le risultanze istruttorie dei predetti giudizi si presentano coerenti e compatibili con la documentazione depositata nel presente (cfr. doc. 1 primo grado appellata e doc. 1A e 1B
allegati alla memoria istruttoria n. 2) e con l'annotazione delle lettere di vettura e CMR da a Pt_1
CP_
presenti nella contabilità dell'odierna appellante contenenti “…l'indicazione degli stessi
Cont destinatari finali ( , ) degli stessi luoghi di consegna e CP_10 Controparte_11
destinazione, della stessa merce, negli stessi intervalli temporali, inerenti gli ordini di carico
conferiti da a , così come emerso anche a seguito dell'ordine di esibizione ex art. CP_4 CP_6
210 c.p.c. disposto con ordinanza del 2.3.23 qui richiamata per relationem (cfr. documentazione
depositata da parte convenuta in data 2.5.23, docc. da 10 a 37 di parte convenuta)”.
Avendo l'art. 7 ter del D.lgs. n. 286/2005 introdotto la c.d. azione diretta nel settore dei trasporti stabilendo che il sub vettore che ha svolto un servizio su incarico di un altro vettore ha il diritto di agire direttamente per il pagamento del corrispettivo nei confronti del committente e di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto e poiché questa disposizione è stata introdotta a tutela del sub vettore, considerato il soggetto più debole nel contesto delle operazioni di trasporto, la decisione del Tribunale va condivisa, in ragione dell'accertata impossibilità dell'appellata di recuperare il proprio credito nei confronti di CP_4 Sulla qualificazione giuridica da attribuire all'obbligazione solidale passiva di cui all'art. 7 ter del
D.lgs. n. 286/2005 deve osservarsi che l'orientamento giurisprudenziale più recente e maggioritario stabilisce che: “Tale normativa speciale, statuendo l'ampliamento dei soggetti obbligati ex lege al
pagamento dei corrispettivi spettanti al sub-vettore per le prestazioni di trasporto effettuate, risulta
certamente introdotta a favore e a garanzia del sub-vettore, ritenuto il soggetto più debole rispetto
agli altri attori del comparto del trasporto. La solidarietà che caratterizza il lato passivo
dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo del sub-vettore, oltre ad essere testualmente
prevista dalla norma citata, è espressione del principio sancito dall'art. 1294 c.c., permettendo
quindi al creditore di esigere il proprio integrale credito da ciascun condebitore solidale. […] La
ratio dell'istituto è consolidare e rafforzare la tutela del sub-vettore per ottenere il pagamento del
corrispettivo per l'esecuzione della prestazione di trasporto. L'azione diretta nei confronti del
mittente rappresenta una facoltà per il sub-vettore, posta dalla legge per tutelare la parte più
debole” (cfr., ex plurimis, Tribunale Forlì, sez. II, 01.03.2022, n. 201).
Ne consegue il rigetto del motivo d'appello.
Con il secondo motivo l'appellante critica la sentenza impugnata per l'omessa valutazione e l'omessa pronuncia sull'eccezione riferita alla legge applicabile al contratto di trasporto intercorso tra e sostenendo che avrebbe dovuto provare che il proprio rapporto CP_6 CP_4 CP_6
contrattuale con era regolato dalla legge italiana, essendo la Convenzione CMR norma di CP_4
diritto uniforme soltanto per quanto attiene alla responsabilità del vettore per perdita od avaria della merce trasportata, per il ritardo nell'esecuzione del trasporto e per la documentazione che deve accompagnare un trasporto di merce su strada.
Anche questa doglianza è infondata.
Come sopra specificato, l'art. 1 della CMR prevede l'applicabilità della Convenzione “ad ogni
contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli indipendentemente
dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la riconsegna indicati nel contratto sono situati in due Paesi diversi, di cui almeno uno
sia Parte della Convenzione”.
La Convenzione Internazionale relativa al Trasporto di Merci per Strada - CMR - è un trattato internazionale che regolamenta il trasporto di merci su strada in ambito internazionale a carattere imperativo e vincolante per i Paesi firmatari e la prova dell'applicabilità della CMR è fornita dalla lettera di vettura - documento CMR - che deve essere compilata per ogni trasporto internazionale di merci su strada.
La CMR si pone come regola speciale prevalente rispetto sia alle pattuizioni delle parti sia alle singole normative generali, invocabili secondo le ordinarie regole di conflitto in materia di obbligazioni contrattuali, salvo che il diritto nazionale sia richiamato dalla stessa CMR.
Il Tribunale ha correttamente evidenziato che in ogni lettera di vettura prodotta dall'appellata (cfr.
doc. 1 primo grado appellata) ed emessa dal committente nei Parte_1
confronti del trasportatore figurava inserita l'indicazione “CMR: questo trasporto è Controparte_4
sottomesso, nonostante qualunque clausola contraria, alla convenzione relativa al contratto di
trasporto internazionale di merci su strada”.
La lettera di vettura CMR secondo la Convenzione di Ginevra del 1956 costituisce prova del contratto di trasporto internazionale ai sensi dell'art. 4 CMR, che può comunque essere provato con ogni altro mezzo.
Con riferimento alla contestata mancanza di prova che il rapporto contrattuale con fosse CP_4
regolato dalla legge italiana, oppure che la legge slovacca preveda una norma assimilabile all'azione diretta italiana, deve osservarsi che dalla lettura dell'art. 31 n. 1 CMR - il quale prevede che, per le controversie relative a trasporti soggetti alla convenzione, l'attore possa adire, oltre al giudice concordemente indicato dalle parti, anche il giudice del paese in cui si trova il luogo di ricevimento della merce o luogo previsto per la consegna - si ricava che tale regola si estende a qualsiasi controversia relativa al contratto di trasporto regolato dalla Convenzione stessa.
La doglianza deve, pertanto, essere respinta.
Con il terzo motivo l'appellante sostiene che, al fine di poter invocare la norma di diritto italiano di cui all'art. 7 ter D.lgs 286/05 l'appellata avrebbe dovuto provare la propria iscrizione e quella della società all'Albo dell'Autotrasporto. CP_4
Ciò in quanto l'art. 7 ter D. Lgs. 286/2005, richiamando a sua volta l'art. 2, comma 1, lettera b)
della stessa norma, fa espresso riferimento ad un ulteriore requisito che deve sussistere in capo al vettore che invoca l'azione diretta, ossia l'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, che dovrebbe sussistere non soltanto in capo al vettore che esercita l'azione diretta, bensì in capo a tutti i vettori intervenuti nell'operazione.
Neppure questa doglianza appare convincente.
La disciplina introdotta dall'art. 7 ter del D. Lgs. n. 286/2005 ha introdotto l'azione diretta nel settore dei trasporti, consentendo al sub vettore di agire direttamente contro il committente per il pagamento del corrispettivo dei servizi prestati sul solo presupposto che il sub vettore dimostri di aver eseguito il trasporto e di aver ricevuto l'incarico dal vettore principale.
L'iscrizione all'albo degli autotrasportatori non figura quale requisito necessario per l'esercizio dell'azione diretta.
L'art. 7 ter non richiede che il vettore principale e tutti i vettori della catena siano iscritti all'albo degli autotrasportatori per poter esercitare l'azione diretta ma soltanto che il sub vettore dimostri di aver svolto il trasporto materialmente e di averlo svolto su incarico del vettore principale, o di altri soggetti coinvolti nel trasporto.
La doglianza oggetto del quarto motivo d'appello, con la quale l'appellante sostiene che l'art. 7 ter si applicherebbe solo a trasporti interni e non quelli internazionali, che richiedono una disciplina uniforme, e l'inapplicabilità dell'azione diretta ex art. 7 ter D.Lgs. n. 285/2005 ai contratti di trasporto internazionale di merci su strada, che vengono invece regolati dalla Convenzione di
Ginevra del 19 maggio 1956, meglio nota come CMR, è assorbita dal rigetto del primo motivo.
Con riferimento all'intervenuta prescrizione annuale ex art. 2951 Cod. Civ. eccepita dall'appellante,
va condivisa la motivazione del Tribunale secondo la quale gli atti interruttivi della prescrizione nei confronti di quale debitore in solido, costituiti dal decreto ingiuntivo 4347/2020 del Controparte_4
23.07.2020 dall'atto di precetto del 15.12.2020, dal pignoramento immobiliare del 04.03.2021 e dall'ammissione al passivo fallimentare, producono altresì effetto nei confronti di
[...]
ai sensi dell'art. 1310 c. 1 Cod. Civ., in virtù del richiamo alle leggi del Giudice Parte_1
adito operato dall'articolo 32 c. 35 della Convenzione (cfr. anche Cass. Sent. 41201/2021).
Le spese devono essere poste a carico della parte appellante soccombente nella misura liquidata in dispositivo in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni in base ai valori medi,
con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1) respinge l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Verona n. 1522/2024;
2) condanna l'appellante la società a rifondere all'appellata Parte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 6.946,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, e oltre a CPNA e IVA.
Si dà atto che sussistono, a carico dell'appellante, i presupposti applicativi dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 1 comma 17 della Legge n. 228/2012 con effetto decorrente dal 30.01.2013.
Così deciso in Venezia il 12 maggio 2025.
La Presidente
Dott. Rita Rigoni
Il Consigliere Estensore
Dott. Maria Gabriella Pennetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione III Civile
Composta dai magistrati:
Dr.ssa Rita RIGONI Presidente
Dr.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere
Dr.ssa M. Gabriella PENNETTA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione notificata il 22.07.2024
da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1
in Oppeano (VR), Via Dolomiti snc, C.F. e P.IVA con il proc. dom. Avv. Paolo P.IVA_1
Zucconelli (CF: – pec – fax 045 C.F._1 Email_1 597244) per procura in calce alla comparsa di risposta in primo grado,
appellante
contro
:
in persona del legale rappresentante p.t., , con sede in Controparte_1 CP_2
TR (Repubblica Slovacca), Via Za Ferenitkou, n. 139/4, (P.I.v.a.: SK 2120542072), con il proc.
dom. Avv. Iveta Marinangeli (C.F.: ; p.e.c.: C.F._2
, per procura in calce alla comparsa d'appello Email_2
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona del 25.06.2024, resa nel procedimento n. R.G. 2613/2022, pubblicata in pari data e notificata il 26.06.2024;
in punto: contratti e obbligazioni varie.
Causa trattata all'udienza del 28.04.2025.
CONCLUSIONI:
Il procuratore dell'appellante ha così concluso:
in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Verona n. 1522/2024 del 25.06.2024,
resa nel procedimento n. R.G. 2613/2022:
1) Nel merito, rigettarsi integralmente la domanda proposta da in persona Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, nei confronti di in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui all'atto di citazione in appello;
2) In ogni caso, con vittoria di spese e compenso di lite per entrambi i gradi del giudizio.
Il procuratore dell'appellata ha così concluso: a) Respingere le motivazioni dell'impugnazione avversaria avverso la Sentenza n. 1522/2024
pubblicata il 25/06/2024 Tribunale di Verona per i motivi di cui alle difese perché Parte_2
infondata in fatto ed in diritto come illustrato in narrativa e conseguentemente con-fermare tale
Sentenza gravata;
b) Nella denegata ipotesi di riforma della Sentenza oggi gravata per l'accoglimento di qualsivoglia domanda formulata dalla controparte anche in relazione all'eventuale riforma della Sentenza per l'inutilizzabilità e/o inammissibilità per qualsiasi motivo esposto nell'atto di appello dell'azione diretta ex art. 7 del D. Lg.svo 286/ 2005 da parte della società
[...]
nei confronti della che comunque non ha mai pagato CP_1 Controparte_3
la merce ricevuta con i suddetti trasporti ricevuti si chiede l'accoglimento della domanda dell'indebito arricchimento della società oggi appellante per l'importo indicato di euro 35.090,00
oltre interessi legali dalla data delle sentenza al saldo dovuto come da documentazione già agli atti;
Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1522/2024 del 25.06.2024 il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa con citazione notificata a mezzo pec. il 29.03.2022 – con la quale la società conveniva in giudizio la società Controparte_1 Parte_1
chiedendo la condanna della stessa, in qualità di obbligata in solido e committente principale ex art
7 ter D. lgs 286/05, al pagamento di € 35.090,00 relativa a servizi di trasporto eseguiti su ordine del vettore principale nella quale si costituiva con Controparte_4 Parte_1
comparsa del 24.06.2022 chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata per le ragioni indicate nell'atto – dichiarava tenuta e condannava al pagamento in Parte_1
favore di di € 35.090,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al Controparte_1
saldo e alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
Avverso la sentenza – pronunciata nel contraddittorio delle parti e all'esito di un'istruttoria con acquisizioni documentali e ordine di esibizione – ha proposto appello Parte_1 censurandola per i seguenti motivi:
[...]
1) errata applicazione dell'art. 7 ter D.lgs. n. 286/2005 ed omessa motivazione sulla sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 7 ter D.lgs. n. 286/2005 – insussistenza del diritto ad azionare la tutela nei confronti di per mancata esecuzione dei trasporti;
Pt_1
2) omessa valutazione e omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla legge applicabile al contratto di trasporto tra e CP_5 CP_4
3) omessa valutazione e omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla prova dell'iscrizione all'albo dell'autotrasporto di e di . CP_4 CP_6
4) errata applicazione dell'azione diretta ex art. 7 ter D.lgs. n. 286/2005 ai contratti di trasporto internazionale di merci su strada, regolati dalla convenzione di diritto materiale uniforme CMR -
prescrizione del preteso diritto dell'attore di avvalersi dell'azione diretta ai sensi dell'art. 2951
comma 1 Cod. Civ. – riproposizione dell'eccezione di inammissibilità dell'azione di indebito arricchimento proposta da CP_5
Si è costituita, con comparsa del 15.11.2024, la società eccependo in via Controparte_1
preliminare la nullità della citazione d'appello per la violazione dell'art.164, primo comma c.p.c.
essendo stata indicata nella vocatio in ius dell'atto un'autorità inesistente, ossia Corte di appello di
Venezia – Sezione distaccata di Bolzano.
Ha eccepito inoltre l'inammissibilità dell'appello per difetto della specificità dei motivi richiesta dal novellato art. 342 CPC.
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Nell'ipotesi di riforma della sentenza per l'inutilizzabilità o l'inammissibilità dell'azione diretta ex art. 7 del D. Lg.svo 286/ 2005 da parte della società nei confronti della Controparte_1 [...]
che non aveva pagato la merce ricevuta con i suddetti trasporti, ha Controparte_3 chiesto l'accoglimento della domanda di indebito arricchimento proposta in primo grado per l'importo di € 35.090,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Depositate le note scritte nei termini assegnati dal G.A. designato con proprio decreto del
04.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 29.03.2022 società di diritto slovacco, conveniva Controparte_1
in giudizio società di diritto tedesco controllata da , Parte_1 Controparte_7
con sede a Colonia (Germania), deducendo che la società tedesca era titolare di Controparte_7
una capillare catena di supermercati sul territorio tedesco e in Europa.
Sosteneva che per la consegna dei beni presso la propria sede o presso i propri clienti Pt_1
dislocati sul territorio europeo si avvaleva di vettori italiani o stranieri, con cui stipulava contratti quadro deputati a regolamentare il rapporto negoziale in modo continuativo.
Tra i vettori di cui si avvaleva vi era la società Parte_1 [...]
dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_3
507/2021 del 21.07.2021.
Chiedeva la condanna della società convenuta quale obbligata in solido con la società Pt_1
ai sensi dell'art. 7 ter D. Lgs. n. 286/2005, al pagamento della somma di € 35.090,00 per CP_4
l'attività di trasporto eseguita in suo favore.
Specificava che tra il mese di dicembre 2019 ed il mese di febbraio 2020, l'aveva CP_4
incaricata di svolgere i medesimi trasporti di cui era stata a sua volta incaricata da CP_4 Pt_1
soggetto ad essa sconosciuto, e di averli regolarmente eseguiti, come da documentazione prodotta, per un totale di € 35.090,00, senza aver ricevuto il corrispettivo da CP_4
Agiva, pertanto, nei confronti di per il pagamento dell'intera somma Parte_1 invocando la tutela di cui all'art. 7 ter D.lgs. n. 286/2005 il quale, all'articolo 2 comma 1, introduce un'obbligazione ex lege per la quale il vettore che abbia svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente quale mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, che sono obbligati in solido nei limiti delle prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale.
si costituiva in giudizio contestando la facoltà di Parte_1 Controparte_1
di avvalersi della tutela di cui all'art. 7 ter D.lgs. 286/2005 nei suoi confronti per la mancanza
[...]
dei requisiti prescritti dalla norma, sostenendo che l'azione diretta può essere esercitata solo dal vettore effettivo del trasporto e non da soggetti intermedi e l'irrilevanza ai fini probatori della documentazione prodotta dall'allora opponente, ossia delle fatture e delle lettere di vettura CMR
(cfr. doc. 1 primo grado appellata).
Eccepiva l'inapplicabilità al contratto di trasporto internazionale dell'azione diretta prevista dal diritto nazionale, essendo il contratto sottoscritto da con regolato dalla legge CP_6 CP_4
slovacca e non da quella italiana, in applicazione dell'art. 5 del Regolamento dell'Unione Europea
ROMA I, che stabilisce i criteri per determinare la legge applicabile ai contratti di trasporto.
Eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione di ogni credito di nei confronti di CP_5 Pt_1
Il giudice di primo grado formulava una proposta conciliativa di € 20.000,00, che dichiarava Pt_1
di non poter accogliere in quanto l'azione diretta di cui all'art. 7 ter D.lgs. 286/05 è un'obbligazione
ex lege che impone al soggetto che la invoca di essere il vettore finale effettivo e di avere assolto determinati ulteriori incombenti probatori.
Precisava che risultava convenuta in giudizio da numerosi altri sub vettori che avevano Pt_1 promosso azione ex art. 7 ter D.lgs 286/05, i quali dal 2020 in poi si erano rivolti a per Pt_1
ottenere il pagamento di fatture emesse nei confronti del vettore principale dichiarata CP_4
fallita, per trasporti da quest'ultima commissionati e non pagati, per un importo complessivo superiore a un milione di euro.
Con la prima memoria istruttoria formulava una domanda di indebito arricchimento sul CP_6
presupposto che la società si fosse arricchita ai suoi danni per il mancato pagamento Parte_1
delle competenze relative al trasporto della merce ricevuta.
Il Tribunale di Verona escludeva le prove testimoniali dedotte dalle parti, ritenendo ammissibile soltanto l'ordine di esibizione richiesto dall'opponente relativo al deposito della documentazione contabile di inserimento presso delle lettere di vettura CMR, che veniva Parte_1
assolto da con nota di deposito del 02.05.2023. Pt_1
Con la sentenza impugnata il Tribunale accoglieva le domande attoree e condannava
[...]
al pagamento in favore di della somma di € 35.090,00, Parte_1 Controparte_1
oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo e alla refusione delle spese di lite.
Secondo il Tribunale dal 12.12.2019 al 31.03.2020 , in qualità di sub-vettore della società CP_1
anch'essa vettore della società committente Controparte_4 Parte_1
emetteva 33 fatture per un importo complessivo di € 35.090,00 per l'esecuzione di trasporti di merce alimentare nei confronti di Parte_3
Le lettere di vettura di tali trasporti emesse da nei confronti di Parte_1
stabilivano come luogo di partenza della merce il paese di Vallese (VR) e come Controparte_4
località di arrivo paesi stranieri (Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria, Germania - cfr. doc. 1
primo grado appellata) e contenevano l'indicazione “CMR: questo trasporto è sottomesso,
nonostante qualunque clausola contraria, alla convenzione relativa al contratto di trasporto
internazionale di merci su strada” (cfr. doc. 1, 1A e 1B primo grado appellata e docc.10-37 primo grado appellante).
In data 08.05 e 25.05.2020 costituiva formalmente in mora CP_6 Parte_3
per il mancato pagamento delle fatture sopra indicate (cfr. doc. 2 primo grado
[...]
appellata) e successivamente depositava ricorso per decreto ingiuntivo a seguito del quale, in data
22.07.2020, il Tribunale di Napoli ingiungeva a di Parte_3
pagare in suo favore l'importo complessivo di € 35.090,00.
Il decreto ingiuntivo n. 4347/2020 veniva notificato alla società Parte_3
in data 28.07.2020, veniva dichiarato esecutivo con provvedimento del 19.11.2020
[...]
e munito di formula esecutiva il 09.12.2020 (cfr. doc. 3 primo grado appellata).
Con atto di precetto del 15.12.2020 l'attrice intimava alla società Parte_3
il pagamento di € 39.592,10 (cfr. doc. 4 primo grado appellata) ma il pignoramento
[...]
mobiliare presso la sede legale di si concludeva con Parte_3
esito negativo (cfr. doc. 8 primo grado appellata).
Con sentenza n. 507/2021 dell'08.07.2021 del Tribunale Fallimentare di
[...]
veniva dichiarata fallita (cfr. doc. 11 primo grado appellata) e in data Controparte_8
16.09.2021 l'attrice depositava domanda di ammissione al passivo del fallimento n. 490/2021,
venendo ammessa in via chirografaria per € 36.936,78 (cfr. docc. 12 e 13 atto di citazione), senza tuttavia riuscire a recuperare dal il credito vantato. Parte_4
In data 13.10.2021 l'attrice inviava a mezzo pec diffida di pagamento di carattere stragiudiziale ex art. 7 ter del D.Lgs. 286/2005 a quale obbligata in solido con la Parte_1
debitrice principale (cfr. doc. 14 primo grado appellata), che rimaneva priva di riscontro, e successivamente promuoveva nei confronti della stessa il presente giudizio, nel quale
[...]
contestava la sussistenza del credito di nei suoi confronti. Parte_1 CP_6
Con la sentenza impugnata il Tribunale stabiliva l'applicabilità nella specie della Convenzione di Ginevra del 19.05.1956, resa esecutiva dallo Stato Italiano con la legge 06.12.1960 n. 1621.
Rilevava che, in base all'art. 11 della Costituzione, le Convenzioni internazionali prevalgono sulle leggi ordinarie e sostituiscono le norme sostanziali del diritto nazionale;
le prestazioni ed i trasporti oggetto di causa erano da considerarsi internazionali secondo la relativa disciplina, poiché il luogo di ricevimento della merce e quello previsto per la consegna erano situati in due paesi diversi,
come si risultava dalle lettere di vettura.
I trasporti effettuati da avevano come luogo della presa in carico della Controparte_1
merce il paese italiano di Vallese (Stato parte della CMR) e come luogo della consegna della merce paesi stranieri come la Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria, Germania.
In ogni lettera di vettura prodotta dall'attrice ed emessa dalla committente Parte_1
nei confronti del trasportatore figurava l'indicazione “CMR: questo trasporto è
[...] Controparte_4
sottomesso, nonostante qualunque clausola contraria, alla convenzione relativa al contratto di
trasporto internazionale di merci su strada”.
In considerazione della specifica manifestazione di volontà presente in tutte le lettere di vettura sottoscritte dalle parti e in applicazione dell'art. 344 della Convenzione di Ginevra,
[...]
era divenuta parte del contratto di trasporto, con conseguente facoltà di esperire Controparte_1
azione diretta nei confronti della committente principale in qualità di Parte_1
obbligata in solido con la società fallita CP_4
L'attrice aveva interrotto la prescrizione annuale eccepita dalla convenuta ex art. 2951 Cod. Civ.
con gli stessi atti con i quali l'aveva interrotta nei confronti di quale debitrice in solido, Controparte_4
essendo tali atti idonei a produrre effetti, ai sensi dell'art. 1310 co. 1 Cod. Civ., anche nei confronti di a norma del richiamo alle leggi del Giudice adito operato Parte_1
dall'articolo 32 co. 3 5 della detta Convenzione.
Con riferimento alla quantificazione del credito relativo alle prestazioni eseguite, il Tribunale riteneva doversi considerare provato l'importo di € 35.090,00, contenendo tutte le fatture azionate anche i documenti di trasporto sottoscritti dalla convenuta, considerando inoltre le risultanze dei procedimenti instaurati nei confronti di nei quali erano state prodotte le scritture Controparte_4
contabili della società opponente, già assoggettate alla valutazione del Tribunale di Napoli.
Riteneva doversi altresì considerare l'ammissione in via chirografaria di al Controparte_1
passivo del fallimento di tutto il credito, proprio in ragione della ritenuta effettività dei Controparte_4
trasporti effettuati (cfr. doc. 13 primo grado appellata).
Secondo il Tribunale, tali risultanze dovevano ritenersi compatibili con la documentazione prodotta nel presente giudizio, anche in considerazione del contenuto degli ordini di carico acquisiti in forza dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto con l'ordinanza del 02.03.2023 e del possesso da parte dell'attrice della documentazione relativa agli ordini di carico conferiti dalla convenuta a rappresenti un importante ulteriore elemento probatorio riguardante la continuità dello CP_4
svolgimento delle prestazioni dedotte da parte dell'attrice nell'ambito della catena di trasporto facente capo proprio al committente principale Pt_1
Così ripercorsi i fatti, deve preliminarmente rilevarsi che l'appellata non ha riproposto con la precisazione delle conclusioni le eccezioni di nullità e di inammissibilità dell'appello per vizio della
vocatio in ius e ex art. 342 c.p.c. formulate nella comparsa di risposta, che devono, pertanto,
intendersi rinunciate.
Nel merito, l'appello si profila infondato e non meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'errata applicazione dell'art. 7 ter D.lgs. n. 286/2005 e l'omessa motivazione sulla sussistenza dei requisiti necessari per l'applicazione di tale norma,
sostenendo che l'art. 34 della Convenzione CMR non si applicherebbe nella specie in quanto riferito all'ipotesi in cui di più vettori si occupino di diverse fasi di un medesimo trasporto,
ugualmente a quanto previsto nei trasporti interni dall'art. 1700 Cod. Civ. sui trasporti cumulativi. Lamenta altresì l'insussistenza del diritto dell'appellata di azionare la tutela nei confronti di Pt_1
in quanto la stessa non avrebbe materialmente eseguito i trasporti per il cui corrispettivo l'appellata ha agito nel presente giudizio.
L'appellata aveva prodotto i bonifici relativi ai pagamenti effettuati agli autotrasportatori incaricati,
con ciò riconoscendo di non avere eseguito direttamente i servizi di trasporto, per cui il Tribunale
avrebbe omesso di valutare le numerose pronunzie giurisprudenziali da essa richiamate in primo grado (cfr. doc. 3 primo grado appellante) che hanno dichiarato inammissibile l'azione diretta invocata dal sub vettore in mancanza della prova dell'effettiva esecuzione dei trasporti di cui si chiede il corrispettivo.
La doglianza è infondata.
Deve osservarsi che l'art. 1 della Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR) stabilisce che la Convenzione si applica a ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto sono situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della
Convenzione, escludendo i trasporti effettuati in base a convenzioni postali internazionali, i trasporti funebri e i traslochi.
Il Tribunale ha specificato che i trasporti effettuati da avevano come luogo Controparte_1
della presa in carico della merce il paese italiano di Vallese, Stato parte della CMR, e come luogo della consegna della merce paesi stranieri come la Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria,
Germania, per cui ha fatto corretta applicazione della detta Convenzione.
La Corte di Cassazione ha stabilito che la Convenzione di Ginevra del 19.05.1956 relativa al contratto di trasporto internazionale su strada (C.M.R.) trova applicazione anche nei confronti del sub vettore che esegue il trasporto esclusivamente su territorio italiano, nell'ambito di un trasporto internazionale in cui sia stata emessa la lettera di vettura C.M.R., qualora il sub vettore abbia accettato la lettera di vettura e, quindi, aderito al contratto di trasporto internazionale già concluso tra il mittente e il vettore contrattuale. In tal caso il sub vettore è responsabile in solido con il vettore contrattuale per l'esecuzione del trasporto complessivo, ai sensi dell'art. 34 della
Convenzione C.M.R., a prescindere dall'esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra il sub vettore e il mittente originario.
L'accettazione della lettera di vettura da parte del sub vettore, infatti, comporta la sua adesione al contratto di trasporto internazionale già concluso, senza che sia necessaria una specifica manifestazione di volontà diretta a conseguire tale risultato. Inoltre, la mancata indicazione nella lettera di vettura della clausola di cui all'art. 6, par. 1, lett. k) della Convenzione C.M.R. non esclude l'applicabilità di tale normativa qualora risulti in altro modo la volontà delle parti di assoggettare il trasporto al regime C.M.R. (cfr. Cass. Sent. 21.03.2011 n. 6365).
Deve ritenersi che il Tribunale abbia correttamente ritenuto provata l'effettività dei trasporti eseguiti dall'appellata per con riferimento alle presunzioni gravi precise e concordanti che ha CP_4
ravvisato nella continuità dello svolgimento delle prestazioni dedotte nell'ambito dei trasporti eseguiti per la committente principale e valorizzando quali prove atipiche anche le risultanze Pt_1
dei procedimenti instaurati tra l'appellante e riguardo al pagamento della somma di € Controparte_4
35.090,00 (cfr. doc. 3 atto primo grado appellata), con particolare riferimento ai documenti di trasporto e alle scritture contabili prodotti nel procedimento per ingiunzione che la stessa aveva promosso nei confronti di avanti al Tribunale di Napoli (cfr. docc. IV e V allegati al Controparte_4
ricorso doc. 3 primo grado appellante).
Ha tenuto inoltre conto del mancato riscontro da parte di dei vari solleciti di pagamento CP_4
inviati dall'appellante (cfr. docc. VII e VIII ingiunzione) e della valutazione svolta dal G. D. in sede di ammissione in via chirografaria della stessa al passivo fallimentare del fallimento CP_9
di tutto il credito, disposta proprio in ragione della ritenuta effettività dei trasporti effettuati (cfr.
[...] doc. 13 e doc. 1 primo grado appellante), che sono risultati tutti corrispondenti alle fatture azionate nel presente giudizio, esattamente evidenziando che già due Giudici avevano ritenuto provato il credito nella sua interezza sulla base della documentazione prodotta nei precedenti giudizi.
A ciò deve aggiungersi che l'appellante non ha contestato né ha disconosciuto i documenti allegati dall'appellata contenenti le firme degli addetti dei punti di vendita e i timbri della società LL Sro1
(cfr. doc. 1 B primo grado appellata), considerato che è un'azienda tedesca che Parte_1
opera nei settori della grande distribuzione organizzata attraverso vari marchi, quali LL e Penny
Market.
L'iter logico e argomentativo del Tribunale è, quindi, condivisibile anche nella parte in cui ha specificato che le risultanze istruttorie dei predetti giudizi si presentano coerenti e compatibili con la documentazione depositata nel presente (cfr. doc. 1 primo grado appellata e doc. 1A e 1B
allegati alla memoria istruttoria n. 2) e con l'annotazione delle lettere di vettura e CMR da a Pt_1
CP_
presenti nella contabilità dell'odierna appellante contenenti “…l'indicazione degli stessi
Cont destinatari finali ( , ) degli stessi luoghi di consegna e CP_10 Controparte_11
destinazione, della stessa merce, negli stessi intervalli temporali, inerenti gli ordini di carico
conferiti da a , così come emerso anche a seguito dell'ordine di esibizione ex art. CP_4 CP_6
210 c.p.c. disposto con ordinanza del 2.3.23 qui richiamata per relationem (cfr. documentazione
depositata da parte convenuta in data 2.5.23, docc. da 10 a 37 di parte convenuta)”.
Avendo l'art. 7 ter del D.lgs. n. 286/2005 introdotto la c.d. azione diretta nel settore dei trasporti stabilendo che il sub vettore che ha svolto un servizio su incarico di un altro vettore ha il diritto di agire direttamente per il pagamento del corrispettivo nei confronti del committente e di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto e poiché questa disposizione è stata introdotta a tutela del sub vettore, considerato il soggetto più debole nel contesto delle operazioni di trasporto, la decisione del Tribunale va condivisa, in ragione dell'accertata impossibilità dell'appellata di recuperare il proprio credito nei confronti di CP_4 Sulla qualificazione giuridica da attribuire all'obbligazione solidale passiva di cui all'art. 7 ter del
D.lgs. n. 286/2005 deve osservarsi che l'orientamento giurisprudenziale più recente e maggioritario stabilisce che: “Tale normativa speciale, statuendo l'ampliamento dei soggetti obbligati ex lege al
pagamento dei corrispettivi spettanti al sub-vettore per le prestazioni di trasporto effettuate, risulta
certamente introdotta a favore e a garanzia del sub-vettore, ritenuto il soggetto più debole rispetto
agli altri attori del comparto del trasporto. La solidarietà che caratterizza il lato passivo
dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo del sub-vettore, oltre ad essere testualmente
prevista dalla norma citata, è espressione del principio sancito dall'art. 1294 c.c., permettendo
quindi al creditore di esigere il proprio integrale credito da ciascun condebitore solidale. […] La
ratio dell'istituto è consolidare e rafforzare la tutela del sub-vettore per ottenere il pagamento del
corrispettivo per l'esecuzione della prestazione di trasporto. L'azione diretta nei confronti del
mittente rappresenta una facoltà per il sub-vettore, posta dalla legge per tutelare la parte più
debole” (cfr., ex plurimis, Tribunale Forlì, sez. II, 01.03.2022, n. 201).
Ne consegue il rigetto del motivo d'appello.
Con il secondo motivo l'appellante critica la sentenza impugnata per l'omessa valutazione e l'omessa pronuncia sull'eccezione riferita alla legge applicabile al contratto di trasporto intercorso tra e sostenendo che avrebbe dovuto provare che il proprio rapporto CP_6 CP_4 CP_6
contrattuale con era regolato dalla legge italiana, essendo la Convenzione CMR norma di CP_4
diritto uniforme soltanto per quanto attiene alla responsabilità del vettore per perdita od avaria della merce trasportata, per il ritardo nell'esecuzione del trasporto e per la documentazione che deve accompagnare un trasporto di merce su strada.
Anche questa doglianza è infondata.
Come sopra specificato, l'art. 1 della CMR prevede l'applicabilità della Convenzione “ad ogni
contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli indipendentemente
dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la riconsegna indicati nel contratto sono situati in due Paesi diversi, di cui almeno uno
sia Parte della Convenzione”.
La Convenzione Internazionale relativa al Trasporto di Merci per Strada - CMR - è un trattato internazionale che regolamenta il trasporto di merci su strada in ambito internazionale a carattere imperativo e vincolante per i Paesi firmatari e la prova dell'applicabilità della CMR è fornita dalla lettera di vettura - documento CMR - che deve essere compilata per ogni trasporto internazionale di merci su strada.
La CMR si pone come regola speciale prevalente rispetto sia alle pattuizioni delle parti sia alle singole normative generali, invocabili secondo le ordinarie regole di conflitto in materia di obbligazioni contrattuali, salvo che il diritto nazionale sia richiamato dalla stessa CMR.
Il Tribunale ha correttamente evidenziato che in ogni lettera di vettura prodotta dall'appellata (cfr.
doc. 1 primo grado appellata) ed emessa dal committente nei Parte_1
confronti del trasportatore figurava inserita l'indicazione “CMR: questo trasporto è Controparte_4
sottomesso, nonostante qualunque clausola contraria, alla convenzione relativa al contratto di
trasporto internazionale di merci su strada”.
La lettera di vettura CMR secondo la Convenzione di Ginevra del 1956 costituisce prova del contratto di trasporto internazionale ai sensi dell'art. 4 CMR, che può comunque essere provato con ogni altro mezzo.
Con riferimento alla contestata mancanza di prova che il rapporto contrattuale con fosse CP_4
regolato dalla legge italiana, oppure che la legge slovacca preveda una norma assimilabile all'azione diretta italiana, deve osservarsi che dalla lettura dell'art. 31 n. 1 CMR - il quale prevede che, per le controversie relative a trasporti soggetti alla convenzione, l'attore possa adire, oltre al giudice concordemente indicato dalle parti, anche il giudice del paese in cui si trova il luogo di ricevimento della merce o luogo previsto per la consegna - si ricava che tale regola si estende a qualsiasi controversia relativa al contratto di trasporto regolato dalla Convenzione stessa.
La doglianza deve, pertanto, essere respinta.
Con il terzo motivo l'appellante sostiene che, al fine di poter invocare la norma di diritto italiano di cui all'art. 7 ter D.lgs 286/05 l'appellata avrebbe dovuto provare la propria iscrizione e quella della società all'Albo dell'Autotrasporto. CP_4
Ciò in quanto l'art. 7 ter D. Lgs. 286/2005, richiamando a sua volta l'art. 2, comma 1, lettera b)
della stessa norma, fa espresso riferimento ad un ulteriore requisito che deve sussistere in capo al vettore che invoca l'azione diretta, ossia l'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, che dovrebbe sussistere non soltanto in capo al vettore che esercita l'azione diretta, bensì in capo a tutti i vettori intervenuti nell'operazione.
Neppure questa doglianza appare convincente.
La disciplina introdotta dall'art. 7 ter del D. Lgs. n. 286/2005 ha introdotto l'azione diretta nel settore dei trasporti, consentendo al sub vettore di agire direttamente contro il committente per il pagamento del corrispettivo dei servizi prestati sul solo presupposto che il sub vettore dimostri di aver eseguito il trasporto e di aver ricevuto l'incarico dal vettore principale.
L'iscrizione all'albo degli autotrasportatori non figura quale requisito necessario per l'esercizio dell'azione diretta.
L'art. 7 ter non richiede che il vettore principale e tutti i vettori della catena siano iscritti all'albo degli autotrasportatori per poter esercitare l'azione diretta ma soltanto che il sub vettore dimostri di aver svolto il trasporto materialmente e di averlo svolto su incarico del vettore principale, o di altri soggetti coinvolti nel trasporto.
La doglianza oggetto del quarto motivo d'appello, con la quale l'appellante sostiene che l'art. 7 ter si applicherebbe solo a trasporti interni e non quelli internazionali, che richiedono una disciplina uniforme, e l'inapplicabilità dell'azione diretta ex art. 7 ter D.Lgs. n. 285/2005 ai contratti di trasporto internazionale di merci su strada, che vengono invece regolati dalla Convenzione di
Ginevra del 19 maggio 1956, meglio nota come CMR, è assorbita dal rigetto del primo motivo.
Con riferimento all'intervenuta prescrizione annuale ex art. 2951 Cod. Civ. eccepita dall'appellante,
va condivisa la motivazione del Tribunale secondo la quale gli atti interruttivi della prescrizione nei confronti di quale debitore in solido, costituiti dal decreto ingiuntivo 4347/2020 del Controparte_4
23.07.2020 dall'atto di precetto del 15.12.2020, dal pignoramento immobiliare del 04.03.2021 e dall'ammissione al passivo fallimentare, producono altresì effetto nei confronti di
[...]
ai sensi dell'art. 1310 c. 1 Cod. Civ., in virtù del richiamo alle leggi del Giudice Parte_1
adito operato dall'articolo 32 c. 35 della Convenzione (cfr. anche Cass. Sent. 41201/2021).
Le spese devono essere poste a carico della parte appellante soccombente nella misura liquidata in dispositivo in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni in base ai valori medi,
con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
1) respinge l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Verona n. 1522/2024;
2) condanna l'appellante la società a rifondere all'appellata Parte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 6.946,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, e oltre a CPNA e IVA.
Si dà atto che sussistono, a carico dell'appellante, i presupposti applicativi dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 1 comma 17 della Legge n. 228/2012 con effetto decorrente dal 30.01.2013.
Così deciso in Venezia il 12 maggio 2025.
La Presidente
Dott. Rita Rigoni
Il Consigliere Estensore
Dott. Maria Gabriella Pennetta