Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/06/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
RGL n. 158/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 09/06/2025 nella causa n. 158/2025 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. BRUNOLDI ENRICO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 24.2.2025, ha dedotto di essere stato Parte_1 assunto dall in data 28.2.2023, in forza di un contratto di lavoro Controparte_1 subordinato a tempo determinato, con scadenza prevista per il giorno 31.8.2023, successivamente prorogata fino al 29.2.2024 e poi trasformato a tempo indeterminato con decorrenza 1.3.2024, per lo svolgimento di mansioni di cuoco di ristorante ed inquadramento nel livello 4 CCNL Turismo – Confcommercio, con orario part-time misto 23
o 28 ore settimanali a seconda della settimana del mese, e di essere stato licenziato in data 23.1.2025 per asserita giusta causa;
il ricorrente contesta la legittimità del recesso in quanto i fatti contestati, genericamente descritti nella lettera di licenziamento, sono insussistenti e comunque, anche laddove ritenuti disciplinarmente irrilevanti, avrebbero dovuto essere puniti con una sanzione conservativa;
inoltre alcuna lettera di contestazione
è stata ricevuta;
sulla scorta di tanto, egli ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “• accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità ed inefficacia del licenziamento
1
comminato al ricorrente in data 23 gennaio 2025 dalla convenuta, per i motivi tutti di cui al presente ricorso e, conseguentemente • dichiarare tenuta e condannare la
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in 15012 Bistagno CP_1
(AL), C.so Italia n. 17, c.f. , al pagamento, in favore di , a titolo P.IVA_1 Parte_1 di risarcimento del danno di una somma a titolo di indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto per complessivi € 7.141,86 o della diversa somma meglio ritenuta dal Giudicante, oltre interessi e rivalutazione;
• con vittoria di spese della presente procedura, oltre rimborso spese forfettario 15%, C.P.A. ed I.V.A. di legge da distrarsi in favore dello scrivente legale antistatario ed esborsi per € 259,00”;
- nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo Controparte_1 decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia;
- all'udienza odierna parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate.
Considerato che:
- dal contratto di lavoro a tempo determinato prodotto, dalla relativa proroga, dalla comunicazione di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e dalle buste paga depositate si evince che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che il ricorrente è stato assunto con mansioni di cuoco di ristorante ed inquadramento nel livello 4 CCNL Turismo - Confcommercio;
- con lettera datata 23.1.2025 il ricorrente è stato licenziato per giusta causa;
si legge testualmente nella lettera di licenziamento quanto segue: “Oggetto: licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Questa direzione aziendale, Le comunica l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro con
Lei, instaurato il 01/03/2024 con mansione di cuoco 4° livello, con effetto immediato alla data della presente 23/01/2025. I motivi che non ci consentono di proseguire, neppure provvisoriamente il rapporto di lavoro con Lei e come già verbalmente fatto presente più volte, sono per un suo mancato rispetto delle direttive aziendali ( in particolare sugli approvvigionamenti e le scorte alimentari ), gestione del budget ai parametri di costo prefissati, ripetute negligenze nell'esecuzione delle mansioni affidate spreco e da ultimo episodio aver collaborato ed essere stato complice con il collega nel gettare nella pattumiera diverso cibo cucinato, abbattuto e messo sottovuoto ma non scaduto, pertanto perfettamente commestibile e vendibile. Le sue responsabilità, come cuoco, includono anche compiti gestionali che se non gestiti con le dovute accortezze ed effettuate con la diligenza del buon padre di famiglia ( art. 1176 c.c.) comportano un danno economico all'azienda. Purtroppo questi suoi ripetuti comportamenti, hanno portato a rompere
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irrimediabilmente il vincolo fiduciario che è “elemento essenziale” in un rapporto di lavoro e tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neanche in termini provvisori. Lei viene esonerato dall'effettuazione del prescritto periodo di preavviso la cui indennità sostitutiva le sarà corrisposta unitamente alle competenze di fine rapporto”;
- il ricorrente sostiene che i fatti siano insussistenti e comunque privi di rilevanza disciplinare e lamenta che il licenziamento non sia stato preceduto da alcuna contestazione disciplinare scritta ai sensi dell'art. 7 L. 300/1970;
- parte resistente, non costituitasi in giudizio, non ha fornito prova in senso contrario, pur essendone onerata;
- secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo"; ciò in particolare ha statuito Cass. 14.2.2016 n. 25745, richiamata da Cass. n. 4879/2020, che, dopo aver chiarito che ad analoghe conclusioni si perviene, stante “la sostanziale uniformità di disciplina delle due normative successive”, in applicazione dell'art. 4 D.Lgs.
23/2015, in combinato disposto con l'art. 3, co. 2, del medesimo decreto legislativo, prosegue affermando che “In tale pronuncia si argomenta diffusamente sulle conseguenze radicali connesse al difetto di contestazione dell'infrazione (elemento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare, come osservato Cass. n. 1026/15, Cass. n.
2851/06, e costituente espressione di un inderogabile principio di civiltà giuridica, C. Cost.
n. 204/1982), evidenziandosi come del resto la tutela reintegratoria sia prevista anche dal comma 6, che richiama, per il caso di difetto assoluto di giustificazione del licenziamento, la tutela di cui al comma 4 dell'art. 18 (reintegra ed indennità pari sino a 12 mensilità della retribuzione), la quale sanziona con la reintegra il licenziamento ontologicamente disciplinare ove sia accertata l'insussistenza del fatto contestato (e non semplicemente addebitato) (cfr., in tali termini, Cass. 25745/2016 cit.). L'esigenza che il fatto contestato sia delineato nei suoi contorni sì da cristallizzare il fatto ascritto al dipendente è affermata nella successiva giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. 24.7.2018 n. 19632 - paragrafo 7 della motivazione - secondo cui "In tema di licenziamento disciplinare, ove la contestazione sia stata formulata in maniera generica per una parte dell'addebito, è corretto l'operato del giudice di merito che abbia valutato, ai fini della verifica circa la legittimità, o meno, della sanzione, solo i fatti specificamente contestati, senza tener conto dei fatti genericamente indicati"). Nello stesso solco si pongono Cass. 28.8.2018 n.
21265 e Cass. 25.3.2019 n. 8293, che, a sua volta, richiama Cass. 19632/2018 cit., sempre
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in tema di mancanza di coincidenza del fatto oggetto del licenziamento con quello originariamente contestato e di conseguente tutela reintegratoria, con tutela indennitaria debole, per il vizio in questione.
8. Il Collegio, a fronte del delineato quadro normativo e giurisprudenziale di legittimità, ritiene che la questione debba essere affrontata e risolta nei termini di seguito esposti.
9. Nel caso in cui il licenziamento non risulti ingiustificato, ma sia formalmente viziato, e quindi inefficace, per violazione dell'obbligo di motivazione di cui al nuovo testo della L. n.
604 del 1966, art. 2, comma 2, della procedura disciplinare di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7 o della nuova procedura di preventiva conciliazione di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 7, trova applicazione una sanzione indennitaria (sempre sostitutiva del posto di lavoro) ridotta, perchè variabile da un minimo di 6 ad un massimo di 12 mensilità, tenuto conto della gravità della violazione formale commessa (art. 18, comma 6).
10. E' pacifico che il regime sanzionatorio in questione è esclusivamente limitato alle violazioni delle disposizioni di legge espressamente citate e non riguarda anche il licenziamento orale, anche perchè il requisito della forma scritta è richiesto dalla L. n. 604 del 1966, art. 2, comma 1.
11. L'impianto di questa parte della disposizione è nei suoi tratti essenziali chiaro, nel senso che, se il licenziamento presenta i vizi formali sopra richiamati, si applica la ridotta tutela indennitaria, ferma restando però l'applicazione delle diverse tutele previste dall'art. 18, commi 4, 5 o 7 - in sostituzione della tutela indennitaria ridotta e non in aggiunta ad essa - nel caso in cui emerga, su domanda del lavoratore, l'ingiustificatezza del licenziamento (ossia l'inesistenza di un giustificato motivo soggettivo, oggettivo o di una giusta causa il cui onere della prova, una volta che il lavoratore ha spiegato la sua domanda, resta comunque in capo al datore di lavoro ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 5).
12. Il problema si pone in relazione alle conseguenze legate ad un'interpretazione letterale della legge, che potrebbe condurre a ritenere operativa questa sanzione ridotta anche in relazione ai casi in cui il licenziamento per motivi soggettivi non sia preceduto da una contestazione disciplinare dei fatti ai sensi della L. n. 300 del 1970, art.
7. Conclusione, quest'ultima, che renderebbe incoerente il funzionamento del meccanismo sanzionatorio dell'art. 18 che, come rilevabile dalla complessiva disciplina delle tutele, distribuisce reintegrazione e tutela economica sostituiva del posto di lavoro facendo perno sulla valutazione dei fatti posti alla base del licenziamento: precisamente, sulla valutazione "del fatto contestato" (art. 18, comma 4).
13. Aderendo ad una tale impostazione ermeneutica, invero, il datore di lavoro potrebbe allegare per la prima volta in giudizio, e dopo aver letto il ricorso del lavoratore, i fatti posti a base del licenziamento, potendo beneficiare, ove tali fatti siano provati ed idonei a
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configurare un valido motivo di licenziamento, di un regime sanzionatorio contenuto se raffrontato alle ulteriori sanzioni previste dalla medesima disposizione.
14. Appare preferibile, pertanto, la diversa interpretazione secondo la quale, ove il licenziamento venga intimato senza contestazione disciplinare, lo stesso continua, come in passato, ad essere considerato ingiustificato ed è sanzionato con la reintegrazione ad effetti risarcitori limitati.
15. La giustificazione della tutela reintegratoria si rinviene nel fatto che, ai sensi dell'art. 18, comma 4, St. Lav., tale tutela è prevista in caso di "insussistenza del fatto contestato", che implicitamente non può che ricomprendere anche l'ipotesi di inesistenza della contestazione.
16. In conclusione, verificato che le pronunce citate a supporto della tesi interpretativa della società non sono relative ad ipotesi sovrapponibili a quella qui esaminata, in cui neanche genericamente uno dei fatti ascritti al lavoratore era indicato nella contestazione, si ritiene che la previsione normativa, che parla di "fatto contestato" (fatto materiale contestato nel regime del D.Lgs. n. 23 del 2015), sia indicativa della necessità che il fatto, la cui sussistenza o insussistenza deve essere accertata in giudizio, sia delineato nei suoi esatti termini e contorni in sede di contestazione. Ciò risulta coerente anche con la esigenza di riconoscere idonee garanzie di difesa al lavoratore in sede di giustificazioni, essendo evidente che il fatto da provare da parte del datore di lavoro risenta anche delle giustificazioni fornite dal primo, che, ove esaustive e dirimenti, potrebbero indurre il datore anche a desistere dal proseguire nel procedimento disciplinare ed a non irrogare la sanzione espulsiva rispetto alla quale la contestazione dell'addebito era funzionale.
17. In tale direzione, nel senso della parziale svalutazione della regolarità procedurale ove questa incida in maniera significativa sui diritti di difesa del lavoratore, si pongono, del resto anche Cass. s. u. 30985 del 2017 in tema di tardività di contestazione disciplinare, Cass.
24.7.2018, n. 19632Cass. 14.2.2016 n. 25745 sopra citate, Cass. 11159/2018 (quest'ultima riferita al principio di immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare, ravvisato come non preclusivo di modificazioni relative a circostanze di mero contorno, vale a dire prive di valore identificativo della stessa fattispecie, soltanto ove le stesse non impediscano la difesa del lavoratore sulla base delle conoscenze acquisite e degli elementi a discolpa apprestati a seguito della contestazione dell'addebito).”;
- secondo quanto affermato, quindi, dovrebbe trovare applicazione l'art. 3, co. 2, D.Lgs.
23/2015, secondo cui “Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al
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pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennita' risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non puo' essere superiore a dodici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore e' attribuita la facolta' di cui all'articolo 2, comma 3.”, senochè, in ragione delle allegazioni di parte ricorrente, nella specie ci si trova di fronte ad una piccola impresa con conseguente applicazione dell'art. 9 D.Lgs. 23/2015, in base al quale, “1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennita' e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, e' dimezzato e non puo' in ogni caso superare il limite di sei mensilita'.”;
- nel caso che ci occupa, quindi, deve trovare applicazione l'art. 3, co. 1, cit., con dimezzamento delle sanzioni ivi previste e limite massimo dell'indennità risarcitoria riconoscibile fissato nella misura di 6 mensilità;
- l'art. 3, co. 1, cit. prevede, in particolare, che “1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita'.”;
- nella specie dev'essere quindi dichiarata l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del
23.1.2025 e condannata la società resistente al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, considerata la durata del rapporto (poco meno di due anni), oltre che le dimensioni aziendali;
la retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto è
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determinata dalla parte ricorrente in € 1.190,31 e non è stata oggetto di contestazione, pertanto è individuata quale parametro di riferimento;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore della domanda accolta, della linearità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 23.1.2025;
- dichiara estinto il rapporto di lavoro tra le parti alla data del licenziamento e condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.190,31), quantificata in €
4.761,24, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna la società resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, c.u. per € 259,00, da distrarsi in favore dell'avv. Brunoldi Enrico.
Alessandria, 9.6.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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