CA
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 16/05/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 148/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. Salvatore Grillo Presidente
2) dott. Antonello Vitale Consigliere
3) dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 148 dell'anno 2024
T R A
Parte d'ora innanzi anche (P.Iva , iscritta al Reg. Parte_1 P.IVA_1
Imprese di Bari al n. 55267/1999 e con sede in Bari (BA) alla Via Cognetti n. 36, in persona dell'Avv.
Pietro Giorgio Savino, nella sua qualità di Direttore Ufficio Legale di Parte_1
elettivamente domiciliata in Trani (BT) al Corso Vittorio Emanuele n. 87, presso e nello studio dell'Avv.
Fabio Aurati (C.F. ) che, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Silvia Barbera C.F._1
(C.F. ), la rappresenta e difende giusta procura alle liti, conferita su separato C.F._2
foglio;
-appellante-
E
ditta , in persona del suo omonimo titolare, con sede in CP_1 Controparte_2
Molfetta alla Via Margerita di Savoia n. 55, (P.IVA , in persona del suo omonimo titolare, P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Molfetta (BA), alla Piazza Effrem n. 11, presso e nello studio dell'Avv.
Gennaro Vito de Pinto (C.F. e dall'Avv. Giuseppina Marta de Pinto (C.F. C.F._3
), che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti, conferita su separato C.F._4
foglio; pagina 1 di 16 -appellata-
nonché contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_3
Gravina in Puglia (BA) alla Via Archimede n. 22;
-appellata contumace-
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 23.04.2025 la causa è stata riservata per la decisione,
sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio l'impresa e l' Controparte_2 Controparte_3 [...]
innanzi al Tribunale di Trani, deducendo: Parte_1
a) di essere titolare dell'attività di vendita di calzature e abbigliamento sportivo “ CP_1 con sede nell'immobile sito in Molfetta, composto da piano terra con accesso da Via
Margherita di Savoia n. 55 ad angolo con Vico Sasso e da un piano seminterrato sottostante con accesso da Vico Lillo n. 7;
b) che il 21.02.2018, all'apertura dei detti locali, era stato rinvenuto nel seminterrato un accumulo Parte di liquidi fognari derivanti dalla rete pubblica cittadina gestita dall che avevano impregnato la merce ivi presente, nello specifico n. 188 confezioni di calzature sportive di marca, nonché il mobilio e le murature del locale;
c) che sul posto era intervenuto il personale della forza di vigilanza locale del Parte_3
che aveva redatto apposito verbale e che l'accaduto era stato segnalato alla Società
[...]
AQP che aveva allertato la ditta , la quale aveva in carico la Controparte_3 manutenzione del tronco fognario e dei pozzetti cittadini in quel tratto di strada;
d) che gli operatori della medesima ditta, avendo accertato che la causa dell'infiltrazione all'interno dell'esercizio commerciale era stata la carente manutenzione del ridetto tronco fognario, avevano provveduto alla disostruzione dello stesso, con conseguente chiusura al pubblico dei locali interrati lo stesso giorno e quello successivo.
Ha richiesto, pertanto, all'adito Tribunale di condannare le controparti al risarcimento dei danni patiti nonché del danno da lucro cessante derivante dalla chiusura del negozio il giorno dell'evento, quantificato nella somma di 19.861,53 euro o di quell'altra ritenuta di giustizia, con vittoria di spese.
pagina 2 di 16 Parte L' si è costituito in giudizio, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo l'estromissione dal giudizio, nonché contestando la riconducibilità dei danni lamentati dall'attore ai difetti della rete fognaria e addebitando la responsabilità dell'accaduto alla
[...]
, in quanto affidataria del servizio di manutenzione in regime di cottimo della Controparte_4 fognatura dell'abitato di Molfetta, nonché titolare dell'obbligo contrattuale di servizio di verifica e ispezione in continuo e di sanificazione e lavaggio delle reti fognarie.
Parte Ha domandato, pertanto, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell e di rigettare la domanda attorea nonché, nell'ipotesi di accoglimento parziale, di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della , con condanna al risarcimento del danno e al Controparte_3 pagamento delle spese di lite.
La non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_3
La causa, istruita con prove orali e CTU, è stata decisa con sentenza n. 1870/2023 del 26.12.2023, pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di Trani, rigettando ogni altra domanda, ha Parte condannato l' a corrispondere all'attore la somma complessiva di 18.986,00 euro, oltre interessi, e le spese processuali e di CTU.
Avverso tale sentenza l'AQP ha proposto appello sulla base dei seguenti motivi:
1. illogicità ed erroneità della motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di difetto di Parte legittimazione passiva di per errata interpretazione e applicazione del contratto tra AQP
S.p.A. e , non avendo il Giudice di Prime Cure approfondito la disamina Controparte_3 del ridetto contratto e del relativo Capitolato Speciale.
Parte Ha evidenziato che il Tribunale ha errato nel ritenere non provata da parte di la previa emissione dell'ordine di servizio o della segnalazione del guasto indirizzata alla
[...]
in occasione dell'ostruzione del tronco fognario, affermando che quest'ultima Controparte_3 non era né tenuta né legittimata ad intervenire sulla rete fognaria pubblica nel momento in cui si sono verificate le infiltrazioni ai danni dell'attore.
In proposito, l'odierna appellante ha rilevato che, in virtù del combinato disposto dell'art. 21 del Contratto di Appalto e dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché dell'art. 3, comma 1, del Contratto di Appalto e degli artt. 22, 25 e 43 del Capitolato Speciale d'Appalto,
l'appaltatrice è obbligata in ogni singolo abitato ricadente nell'Ambito 5 Controparte_3
a svolgere attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di controllo, ispezione e conduzione della rete fognaria demaniale, cui provvedere in autonomia discrezionale di tempi e mezzi, con conseguente responsabilità dei danni cagionati a terzi.
pagina 3 di 16 Ha aggiunto che il contratto d'appalto in questione è un contratto “misto” di lavori e servizi, il cui compenso è stabilito “a misura” per i lavori e per il servizio di sanificazione e “a corpo” per il servizio di “verifica e ispezione in continuo delle opere fognarie, compresa l'attività di pronto intervento, espurgo, pulizia e lavaggio”, in quanto il servizio di verifica e ispezione va svolto dall'appaltatore in totale autonomia in virtù dalla natura stessa dell'appalto di servizio.
A dire dell'odierno appellante, infatti, trattandosi di attività appaltate svolte nel tempo, come appunto quella di dover verificare ed ispezionare “in continuo” le reti fognarie nell'ambito territoriale contrattualmente richiamato, il Giudice di Prime Cure ha errato nel ritenere che Parte
al fine di dimostrare la propria estraneità ai fatti di causa, fosse tenuta a provare la previa emissione dell'ordine di servizio o della segnalazione del guasto indirizzata alla
[...]
al momento dell'ostruzione del tronco fognario. Controparte_3
Ha segnalato, inoltre, che anche il comportamento processuale assunto dalla Controparte_5
rimasta contumace, avrebbe dovuto assumere valenza dirimente nella statuizione delle
[...] responsabilità nella causazione del sinistro de quo, giacché il Tribunale avrebbe potuto e dovuto considerare come pacifica (perché non contestata) la domanda di manleva proposta da Parte
mentre l'assoluta estraneità di quest'ultima all'evento dannoso sarebbe comprovata dalle indagini e dagli accertamenti eseguiti dai Vigili del Nucleo T.A./P.C. del Corpo di Polizia
Locale del Comune di Molfetta.
Il Giudice di Prime Cure, altresì, ha errato nell'attribuire all'odierna appellante la responsabilità esclusiva per danno da cose in custodia ex art. 2051 cc, non riconoscendo che Parte ha fornito ampia prova del caso fortuito, ossia che il danno si è verificato a causa del fatto Parte esclusivo della ditta appaltatrice che non poteva né prevedere né impedire;
2. illogicità ed erroneità della decisione nella determinazione del quantum liquidato, avendo il
Tribunale erroneamente statuito che alla ditta fosse riconosciuta anche la voce di CP_1 danno per 14.861,53 euro, oltre rivalutazione monetaria, in relazione al danno maggiore subito da parte attrice relativo alla merce accatastata nel locale, in quanto detto pregiudizio, a suo dire, doveva essere provato non mediante la mera produzione delle fatture d'acquisto ma tramite la prova documentale finalizzata a dimostrare che quella determinata merce acquistata fosse poi stata effettivamente smaltita attraverso apposita procedura di distruzione e smaltimento di merce stoccata in magazzino, prova assente nelle allegazioni attoree, né mai fornita in corso di causa.
In proposito, AQP ha evidenziato che il Giudice di Prime Cure non avrebbe potuto superare detta carenza probatoria, né attraverso una valutazione equitativa né basandosi sulla stima del
CTU Ing. (ampiamente contestata anche a mezzo delle osservazioni alla Persona_1
CTU), il quale ha ritenuto sufficiente che le fatture d'acquisto della merce costituissero prova pagina 4 di 16 inconfutabile del loro presunto danneggiamento, peraltro, confermato dalle generiche e contraddittorie dichiarazioni rese dal ST , figlio dell'odierno appellante. Testimone_1
Ha, pertanto, richiesto, in riforma integrale della sentenza di primo grado, di dichiarare il difetto di Parte legittimazione passiva di escludendo qualsivoglia ipotesi di responsabilità ex art. 2051 e dichiarando l'esclusiva responsabilità dell'evento dannoso in capo alla con condanna CP_3 di quest'ultima al risarcimento dei danni nella misura ritenuta di giustizia e restituzione in favore di Parte di quanto versato a parte attrice in esecuzione della sentenza di primo grado.
Ha richiesto, in subordine, accertata e dichiarata l'erroneità della sentenza di primo grado in ordine al quantum, la rideterminazione dell'importo complessivo liquidato, quantificandolo nella misura di
3.100,00 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria o in quell'altra somma a rideterminarsi in misura inferiore, con esclusione delle voci di danno “relativo alla merce accatastata nel locale”
14.861,53 euro, con ogni conseguente onere di restituzione di detta somma a carico del danneggiato.
Si è costituita la ditta eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello sia ex art. CP_1
345 cpc, avendo l'odierna appellante introdotto nuove domande e nuove eccezioni, nonché
l'inammissibilità ex art. 342 cpc, avendo l'odierna appellante richiamato e censurato solo una parte della motivazione della sentenza, collegando i motivi del gravame in relazione all'intera motivazione e non formulando specifiche censure con ciascun capo della sentenza, sicché nessun motivo di gravame risulta ritualmente formulato rispetto al capo della motivazione che richiama l'art. 3 del
Contratto di Appalto.
Parte Ha ribadito la medesima eccezione anche in riferimento alle censure svolte da alla CTU, contestata unicamente nella determinazione del quantum debeatur, che implica il giudicato su tutte le parti non espressamente richiamate nell'atto di appello, facendo venire meno l'interesse ex art. 100 cpc al gravame sulla restante parte della motivazione.
Ha aggiunto che, pur mancando una espressa impugnazione del capo della sentenza sulla statuizione delle spese processuali, il procuratore di controparte, costituito solo in appello, ha domandato la vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, sicché, non essendo stata formulata richiesta di restituzione delle somme corrisposte a titolo di spese legali, sul punto non può esservi una differente regolamentazione rispetto a quanto passato in giudicato nella sentenza di primo grado.
L'odierna appellata ha contestato, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'appellante, in quanto la responsabilità invocata dalla ditta è quella CP_1 prevista dall'art. 2051 cc, secondo cui chi ha i beni in custodia deve essere ritenuto unico responsabile Parte per i danni infiltrativi, sicché la sussistenza di un contratto di appalto tra e Controparte_3 rileva unicamente nei rapporti interni tra le due società.
pagina 5 di 16 Parte Ha evidenziato che è dimostrato per tabulas che è l'unico soggetto che può e deve autorizzare la Parte appaltatrice ad eseguire i lavori e che, invece, non è stato dimostrato che avesse incaricato
[...] della manutenzione ordinaria sulla condotta fognaria. CP_3
Ha aggiunto che inammissibile, in quanto nuova, è poi la questione relativa alla distinzione tra lavori e servizi per cui, secondo l'appellante, la avrebbe potuto agire in autonomia, poiché CP_3 Parte nel contratto si fa riferimento alla direzione e al controllo da parte di senza alcun riferimento alla distinzione tra lavori e servizi.
In relazione all'art. 21 dell'Accordo Quadro l'appellato ha poi dedotto che la clausola è riferibile esclusivamente a quei danni che l'appaltatrice potrebbe arrecare a terzi nell'esecuzione delle sue prestazioni e non per il caso di mancate prestazioni, mentre in riferimento all'art. 28, lettera E, del CSA Parte ha segnalato che la difesa di sostiene l'assenza di previsione dell'emissione di ordini di servizio, prevista in altra disposizione contrattuale, cadendo in contraddizione laddove il contratto riporta l'obbligo di intervento entro un'ora dalla segnalazione che proviene dal gestore delle reti fognarie.
Parte Secondo l'appellato, sia in virtù del contratto che della funzione di direzione e controllo dell questa è responsabile di quanto accaduto e obbligata autonomamente o, al massimo, in via concorrente rispetto all'appaltatore mentre, in merito alla clausola che renderebbe obbligata nei confronti dei terzi la trattandosi di scrittura privata con valenza solo tra le parti CP_3 contraenti, tale pattuizione non può costituire una clausola di esonero di responsabilità nei confronti di terzi ma solo una regolamentazione che ha efficacia tra le due imprese.
Parte Ha aggiunto che non ha dimostrato né di essere esente da responsabilità, poiché nulla ha provato in merito all'esercizio delle funzioni di direzione e controllo, né di aver ordinato a
[...] di eseguire la manutenzione ordinaria sulla condotta fognaria e che l'appellante, in CP_3 qualità di custode della rete fognaria, non può addurre (peraltro, per la prima volta in appello) che la mancanza di manutenzione ordinaria costituisca caso fortuito, non essendo la né CP_3 custode della rete fognaria né autonoma nella sua attività.
Ha poi segnalato che controparte non ha mai mosso alcuna contestazione circa il quantum debeatur che, pertanto, non può essere oggetto per la prima volta di avversa rimostranza in sede di appello, né è mai stata contestata la rispondenza tra la merce danneggiata e quanto contenuto nelle fatture depositate.
Parte In riferimento poi all'eccezione sollevata da circa la mancata dimostrazione della distruzione della merce, la ditta ha dedotto che il danneggiamento e la conseguente impossibilità di CP_1 rivendere le calzature irrimediabilmente danneggiate non danno luogo alla immediata distruzione o smaltimento (che per ragioni di cautela e fiscali è stato attuato all'esito della sentenza di primo grado)
e che non è mai stato riferito che la ridetta merce era stata smaltita ma solo che era stata danneggiata irreversibilmente.
pagina 6 di 16 L'odierna appellata, infine, ha evidenziato che la sentenza di primo grado non può ritenersi né illogica né erronea in quanto il Giudice di Prime Cure ha condiviso le risultanze della consulenza della CTU, pertanto, non avendo l'odierna appellata mosso alcuna contestazione di illogicità del provvedimento ma esclusivamente alle risultanze della CTU, queste non possono essere estese alla sentenza.
Ha domandato, pertanto, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
La ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. CP_3
La causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 23.04.2025, previa concessione di termini per note.
*****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della regolarmente citata in Controparte_3 giudizio e non costituitasi.
Sempre in punto di rito, deve ritenersi superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348- bis c.p.c., essendo la causa ormai riservata per la decisione con sentenza.
Parte Inoltre, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto nella parte in cui l nelle conclusioni Co Parte dell'atto di impugnazione (pag. 25) ha richiesto la condanna della alla manleva dell richiesta mai articolata in primo grado, essendosi in tale sede l'appellante limitata a domandare nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea di “accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro della “ in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante quale soggetto tenuto al risarcimento dei danni subiti dall'attore, motivi in premessa e, per
l'effetto, condannarla, per il corrispondente titolo, al pagamento di quanto dovuto ed accertato” (pagg. 15 e 16 comparsa di costituzione e risposta).
Al contrario poi di quanto ritenuto dalla parte appellata, non puo' considerarsi domanda nuova la richiesta formulata dall'appellante di accertamento di insussistenza di ogni e qualsivoglia ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.civ. in capo all'AQP in forza del Contratto di Appalto e del Capitolato
Speciale depositato in atti e/o in forza del raggiungimento della prova del caso fortuito e, in ordine alla determinazione del quantum liquidato, di ritenere non dovuta perché non provata la voce di danno relativa “alla merce accatastata nel locale” per € 14.861,53, trattandosi di mera riformulazione – contenuta nelle conclusioni della proposta impugnazione – dei motivi di appello articolati.
L'appello risulta poi ammissibile ai sensi dell'art. 342 cpc, avendo l'appellante richiamato – sia pure in modo sintetico – le parti della motivazione che intendeva contestare, facendo, in particolare, riferimento :
pagina 7 di 16 a) al richiamo operato dal Giudice a quo delle disposizioni (pagg. 4 e 5 dell'impugnata sentenza) Parte del contratto di appalto intercorrente tra l e la Controparte_3
b) alla mancata prova da parte dell'appellante – secondo il Tribunale di Trani - della previa emissione di ordine di servizio da parte del committente, in difetto della quale l'appaltatore non era legittimato ad intervenire sul tronco fognario;
c) all'assunta prova del danno patito dalla in relazione alla merce deperita, fondata CP_1 dal Tribunale sulle fatture di acquisto della merce come richiamate dal CTU.
Nel merito, l'appello proposto è fondato e merita accoglimento solo per quanto di ragione.
Primo motivo di appello : Illogicità ed erroneità della motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di AQP S.p.A. per errata interpretazione e applicazione del contratto tra AQP S.p.A. e su un punto decisivo della Controparte_3 controversia. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.civ.
Il motivo di appello è infondato.
Premettendosi che il Tribunale di Trani ha correttamente qualificato la domanda proposta nei confronti di AQP spa ai sensi dell'art. 2051 c.civ., si osserva innanzitutto che l'appellante non ha contestato la ricostruzione dell'evento dannoso come effettuata dal Giudice di Prime Cure, ossia che il locale interrato della sito in Molfetta alla via Margherita di Savoia, 55 sia stato interessato CP_1 in data 21.02.2018 da un accumulo di liquidi fognari derivanti dalla rete pubblica cittadina gestita Parte dall (con disostruzione del tronco fognario operata dalla appositamente Controparte_3 Parte sollecitata dall come riferito nella relazione di servizio della Polizia Municipale all. 6 fasc. primo grado e come peraltro riscontrato dal CTU all'esito del sopralluogo espletato come da CP_1 pag. 4 della relazione in atti), quanto piuttosto che il Giudice di Prime Cure abbia dichiarato la sua esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento dannoso, invece a suo dire integralmente ascrivibile alla ditta appaltatrice del servizio di manutenzione della rete Controparte_3 fognaria.
Innanzitutto, come chiarito dalla Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.civ. integra
"un'ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui unico presupposto è l'esistenza di un rapporto di custodia", essendo "del tutto irrilevante accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio della vigilanza sulla cosa" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 1 febbraio 2018 n. 2481 ). Di conseguenza, "il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha
l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo". La caratterizzazione oggettiva della nozione di "caso fortuito", diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa, trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1 febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483), anche a SS.UU. (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n.
20943), oltre che di recente ulteriormente ribadito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023), "secondo il pagina 8 di 16 quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile"
Se, dunque, "la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa, ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento" (così, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.).
Da ultimo, la S.C. ha precisato (cfr. Cassazione civile sez. III - 30/10/2024, n. 28057 ), che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché ha natura oggettiva, può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ.
(bastando la colpa del leso: Cass. Sez. 3, ord. n. 21675 del 2023, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile",: (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 24 gennaio 2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Parte Acclarato, pertanto, – e non contestato in sede di appello dall' – che lo sversamento dei liquidi nel locale della ditta appellata è stato cagionato dall'ostruzione della condotta fognaria, è ragionevole ritenere che, ove questa adeguatamente manutenuta da parte dell'ente incaricato della gestione (ossia l'AQP), i fenomeni infiltrativi non si sarebbero verificati.
Se, dunque, risulta accertata la causa delle infiltrazioni lamentate da parte attrice, ossia la ostruzione/intasamento del tronco fognario pubblico prospiciente l'immobile di proprietà della CP_1
e se è pacifico che la causa di dette infiltrazioni è cessata dopo l'intervento del personale della
[...]
va confermata la responsabilità di AQP spa, ai sensi dell'art. 2051 c.civ. Controparte_3
Parte Innanzitutto, si osserva che l' nel costituirsi nel giudizio di primo grado, non ha mai negato di essere ab origine custode ex art. 2051 c.civ. della rete fognaria cittadina (di proprietà del Parte_3
), ma ha negato di poter rispondere per i danni oggetto di causa, avendo trasferito la custodia
[...] sui tronchi fognari alla in virtù del contratto di appalto con cui ha assegnato a CP_3 quest'ultima la relativa attività di manutenzione.
Orbene, la convenzione del 30 settembre 2002, nell'ambito territoriale ottimale Puglia, nel prevedere l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato all' ponendo a Parte_1
pagina 9 di 16 carico del gestore il dovere di adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative tecniche e in materia di sicurezza, ha trasferito il potere di fatto sulle reti idriche e fognarie in via esclusiva in capo all'AQP, con l'obbligo di manutenzione anche straordinaria, di controllo e di vigilanza, nonché di adeguamento dei relativi impianti.
Parte Pertanto, l deve provvedere, nei comuni serviti, ai sensi del r.d.l. n. 1464 del 1938, ai lavori di costruzione, manutenzione, rinnovazione e riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria, nonché all'esercizio ed alla gestione di quest'ultima. Pertanto, tale società ha l'obbligo di risarcire i terzi ex art. 2051 c.civ. dei danni causati dall'attività svolta ovvero omessa (così in motivazione Cass. civile sez. III, 13/05/2020, n.8888).
Da ciò ne consegue che, “posto che l'Ente autonomo per l' è tenuto per legge (R.D.L. 2 Parte_1 agosto 1938, n. 1464) ad eseguire, nei comuni serviti dall' stesso, i lavori di riparazione straordinaria Parte_1 degli impianti di fognatura onde assicurarne il perfetto funzionamento, in capo al detto Ente è configurabile, in relazione al danno subito dal privato in dipendenza dello straripamento di liquami dall'impianto fognario per cattivo funzionamento dello stesso, una responsabilità secondo il criterio di imputazione stabilito dall'art. 2051
c.civ., il quale si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione, appunto di custodia, intercorrente tra l'Ente e la cosa dalla quale è derivato il danno” (così Cass. 19773/2003).
L'AQP s.p.a. odierna convenuta deriva dalla trasformazione in società per azioni dell'E.A.A.P. (Ente
Autonomo Acquedotto Pugliese) in forza del D.Lgs 141/'99, in virtù del quale la società è subentrata nei rapporti attivi e passivi di cui l'E.A.A.P. era titolare e può avvalersi dei beni pubblici posti sino ad allora in godimento allo stesso, così qualificandosi in capo ad essa il ruolo di custode ex art. 2051
c.civ..
Avendo l'istruttoria espletata chiarito che il danno è riconducibile al difetto di funzionalità Parte dell'impianto fognario, demandata dalla legge ad correttamente la l'aveva CP_1 convenuto in giudizio quale responsabile, ex art. 2051 c.civ., della causazione delle infiltrazioni di acque nere provenienti dalle condotte fognarie e dunque della produzione dei danni all'immobile di sua proprietà.
Per ogni danno arrecato in ragione della mancata manutenzione dell'impianto idrico - fognante, va Parte ravvisata la responsabilità ex art. 2051 c.civ. di in quanto titolare di un potere di custodia sull'intera rete fognaria, quindi obbligato ad effettuare un costante monitoraggio delle condizioni degli impianti ed a dovendo disporre tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti necessari.
AQP, per altro verso, non ha fornito la prova liberatoria, non avendo dimostrato il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere d'imprevedibilità ed eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale tra il danno e la cosa, di cui è custode, tenuto conto che l'istruttoria espletata ha confermato – come già detto - che la causa dell'allagamento non è consistita in una pagina 10 di 16 rottura, bensì nell'ostruzione del tronco fognario, che non si sarebbe verificata se la conduttura fosse stata adeguatamente manutenuta, nè l'ostruzione può integrare l'ipotesi del caso fortuito, trattandosi anzi di situazione prevedibile ed evitabile con l'ordinaria manutenzione. Trattasi, appunto, di situazione la cui soluzione richiede un'opera di manutenzione ordinaria, espressamente prevista dal capitolato di appalto, in capo all'appaltatore e non costituente caso fortuito, il quale non ricomprende il mero inadempimento contrattuale dell'appaltatore, ma solo una condotta anomala ed imprevedibile, che esuli dal potere di controllo dell'ente committente, circostanza non provata nel caso in esame e che va comunque esclusa, posto che il fenomeno in esame è pienamente prevedibile, ove rapportato alla natura del contratto (manutenzione e pulizia della rete fognaria, finalizzate proprio ad evitare fuoriuscite come quella per cui è causa).
Né il rapporto di custodia può ritenersi essere venuto meno per effetto del contratto di appalto
(Accordo quadro con un unico operatore economico relativo al servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, al servizio di sanificazione delle reti fognarie ed ai lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nei Comuni di: , Molfetta, e facenti parte CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 dell'Ambito Territoriale n. 5 della Provincia di Bari), stipulato tra l e Parte_1 [...]
esibito dall'appellante in primo grado. Controparte_3
Tale tesi, invero, non può essere seguita, apparendo condivisibile l'orientamento affermato dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 7553/2021, secondo cui – recependo, in parte, quanto rilevato già da
Cass. civ. n. 23442/2018 - nei confronti dei terzi danneggiati dall'attività dell'appaltatore, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.civ., la quale non può venir meno per la consegna dei lavori all'appaltatore, bensì trova limite esclusivamente nel caso fortuito.
Significativamente è stato affermato che "la clausola di un contratto di appalto, nella quale si preveda che tutti i danni che terzi dovessero subire dall'esecuzione delle opere siano a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, rimanendone indenne il committente, non può essere da quest'ultimo invocata quale ragione di esenzione dalla propria responsabilità risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato" proprio perché "tale clausola, operando esclusivamente nei rapporti fra i contraenti, alla stregua dei principi generali sull'efficacia del contratto fissati dall'art. 1372 c.civ., non può vincolare il terzo a dirigere verso l'una, anziché verso l'altra parte, la pretesa nascente dal fatto illecito o cagionato dall'esecuzione del contratto" (così, Cass. civ. n. 2363/2012).
Parte Nel caso in esame, peraltro, non ha perso il potere di custodia e controllo sulla rete fognaria:
l'art.
1.3 del contratto di appalto, infatti, prevede che tutte le attività che formano oggetto del contratto e demandate all'appaltatrice - ovvero, ai sensi dell'art. 1.1, all'esecuzione dei servizi e CP_3 dei lavori di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie negli abitati ricadenti nell'Ambito Territoriale n 5 della Provincia di BAT– devono svolgersi sotto la direzione e il controllo Parte della Stazione Appaltante, “a mezzo di appositi Uffici di Direzione del Servizio e dei Lavori”.
pagina 11 di 16 L'AQP spa, nel motivo di appello, sostiene che unica responsabile dei danni sia l'appaltatrice
[...]
richiamando previsioni contrattuali che, in quanto tali, come già detto, non sono Controparte_3 certamente opponibili all'attore in primo grado (estraneo rispetto all'accordo contrattuale), comportando la gestione della rete fognaria, al contrario di quanto dedotto da AQP s.p.a., proprio l'onere di custodia e manutenzione della stessa, come dimostrato anche dalla stipula di contratti di appalto a terzi per l'esercizio di tali servizi.
Il contratto d'appalto (che non determina il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sulla
"cosa") costituisce soltanto lo strumento tecnico - giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente, di provvedere alla manutenzione della rete fognaria in un dato ambito territoriale, per cui l'esistenza di tale contratto non vale affatto ad escludere la responsabilità di AQP
s.p.a. nei confronti degli utenti ai sensi dell'art. 2051 c.civ. (arg. ex Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4039 del
2013, in motivazione).
A riprova vi è che la segnalazione di guasto viene inviata direttamente ad AQP s.p.a., che la gira all'appaltatrice, proprio come avvenuto nel caso di specie (vedi rapporto di servizio della Polizia
Municipale di Molfetta doc. 6 fasc. di primo grado della , sicchè rimane ferma la CP_1 Parte responsabilità dell quale custode del tronco fognario dell'abitato di Molfetta come acclarata dal
Tribunale di Trani.
Non avendo, pertanto, formulato l'AQP in primo grado alcuna domanda di manleva nei confronti della e non avendo la appellato in via incidentale la sentenza nella parte CP_3 CP_1 in cui ha rigettato la domanda proposta nei confronti della detta srl, rimane ferma la responsabilità dell'AQP per i danni per cui è causa.
Secondo motivo di appello : Illogicità ed erroneità della decisione nella determinazione del quantum liquidato. Errori nella valutazione delle emergenze istruttorie e mancato raggiungimento della prova - Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.civ. con specifico riferimento al ristoro riconosciuto dal per la merce accatastata nel locale, quantificata in € Parte_4
14.861,53.
Il motivo di appello deve ritenersi fondato per quanto di ragione.
Va premesso in punto di diritto che, al contrario di quanto ritenuto dalla parte appellata, non puo' ritenersi che la parte appellante non abbia contestato in primo grado l'ammontare dei danni subiti dalla merce stoccata nel seminterrato della posto che la contestazione dell' an debeatur – CP_1 Parte recisamente formulata dall la quale ha ribadito la propria estraneità ai fatti di causa, ritenendo esclusiva responsabile degli stessi la appellata contumace – è sufficiente a mettere in discussione la pretesa della danneggiata anche sotto il profilo del quantum debeatur e quindi anche le singole parti che le compongono (principio affermato in tema di opposizione a decreto ingiuntivo da Cass. 6005/2024
pagina 12 di 16 ma applicabile al caso di specie, posto che in tema di responsabilità extracontrattuale spetta alla parte danneggiata l'onere di provare l'ammontare dei danni subiti).
Parte Orbene, ferma, nel caso di specie, la mancata contestazione in sede di appello da parte dell dei danni occorsi al mobilio e al locale seminterrato, il Giudice di ha liquidato quelli relativi Parte_4 alla merce accatastata nel seminterrato sulla base delle sole fatture di acquisto esibite, senza che dagli atti di causa possano con certezza verificarsi il numero e marca delle scarpe asseritamente rese inutilizzabili a seguito del percolamento delle acque fognarie nel seminterrato e l'effettiva loro inutilizzabilità.
Sul punto sono presenti soltanto la relazione di servizio della Polizia Municipale di Molfetta che si limita a riferire che “parecchia merce in vendita, nella fattispecie scarpe, era irrimediabilmente danneggiata”, dizione avente contenuto estremamente generico in merito all'esatta entità dei danni e una serie di fotografie che non consentono di dimostrare numero, tipologia delle scarpe danneggiate ed entità dei danni (che dovevano essere tali da renderle invendibili o inutilizzabili), raffigurando scorci del seminterrato, scatole parzialmente bagnate.
Né sul punto risulta dirimente la produzione fotografica allegata al rapporto di Polizia Municipale ovvero alla relazione di parte (vedi doc. 8 e ad esempio foto nn. 4,5, 6 e 71 che raffigurano “alcune” delle scarpe bagnate), avente valore di semplice indizio e il cui autore non è stato neppure ascoltato quale testimone (Cass. 2980/2023). 1 Documentazione fotografica allegata alla ctp di parte appellata :
pagina 13 di 16 Generiche poi risultano le dichiarazioni dei testi (dipendente dell'esercizio commerciale) e ES
(figlio del titolare della ditta danneggiata), il quale ha riferito di avere aiutato il padre ES nell'inventario, documento quest'ultimo non presente in atti.
Inoltre, il CTU ha quantificato i danni sulla base della sola documentazione fiscale (fatture esibite) e senza visionare la merce (circostanza desumibile dalle fotografie allegate alla CTU da cui si evince che il locale commerciale ispezionato è vuoto), non potendo sotto altro aspetto essere di aiuto l'attestazione di smaltimento della merce effettuata dopo la conclusione del giudizio di primo grado
(depositata il 02.06.2024 dall'appellata), la quale non dà atto dello stato delle scarpe conferite.
L'AQP ha formulato ex art. 195 cpc osservazioni all'espletata CTU proprio evidenziando che la mera documentazione fiscale è insufficiente a provare il danno riportato dalla merce ma il CTU sul punto ha fornito una risposta lacunosa, limitandosi a replicare come “non sia occorrente alcuna documentazione di smaltimento della merce e sia comunque più che sufficiente la documentazione contabile attestante il valore di acquisto della merce di poi deterioratasi. Merita sul punto far rilevare infatti che da una lettura della stessa documentazione contabile si evince che i costi delle materie prime sono congrui specialmente se confrontati con i prezzi reali di vendita al dettaglio delle merci che risultano essere considerevolmente più alti” (pag. 2 all. 7 alla
CTU).
Infine, si osserva che l'appellata ben poteva, al fine di meglio dimostrare la quantificazione del danno patito, avviare procedimento ex art. 696 ovvero 696 bis cpc per “fotografare” lo stato della merce asseritamente danneggiata in modo irreversibile, non operando nel caso di specie il criterio residuale di cui all'art. 1226 c.civ., posto che “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ma che ciò non esime la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'an debeatur dei diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno, di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre” (cfr. ex multis Cass. civ., sez. VI - 3, ordinanza 21.01.2021, n. 1105), prova non fornita nel caso di specie per le ragioni precedentemente evidenziate.
Da tanto consegue l'accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto e, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata
[...]
, della minor somma di € 2.300,00 come quantificata dal CTU (di cui € Controparte_11
800,00 per ripristino del locale ed € 1.500,00 per gli arredi in legno danneggiati).
Trattandosi di risarcimento del danno, l'importo di cui in premessa va maggiorato secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. un., 17 febbraio 1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore dell'importo al momento dell'illecito, via via rivalutato anno per anno sulla pagina 14 di 16 base degli indici Istat del “costo della vita” (accessori che possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio come chiariscono sul punto Cassazione civile, sez. III, 28/04/2010, n. 10193 e Cassazione civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15928).
Poiché la somma liquidata è stata determinata alla data di deposito della CTU, per il calcolo degli interessi, in applicazione del criterio indicato dalla citata sentenza della S.C, la stessa deve essere previamente devalutata in base ai predetti indici Istat dalla data del deposito della CTU in sede di
ATP a quella dell'illecito e sulla stessa, progressivamente rivalutata da tale ultima data devono calcolarsi gli interessi al tasso legale (ritenuto il più equo valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso, tenuto conto dell'andamento dei tassi d'impiego del denaro nel periodo considerato e non essendovi prova di un danno diverso e maggiore ai sensi dell'art. 1224 c.c.) da calcolarsi annualmente sulle somme via via rivalutate anno per anno sino alla data di deposito della presente sentenza sulla base dell'apposito indice fornito dall' I.S.T.A.T. per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai dell'industria (così determinato in via equitativa il danno da ritardo in aderenza ai principi enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite 17 febbraio 1995 n. 1712; si vedano altresì, tra le tante, Cass. civ., 18 aprile 1996, n. 3666; Cass. civ., 17 gennaio 1996, n. 339).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti i soli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.civ.
(Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648), il tutto con restituzione delle eventuali maggiori somme percepite dall'appellata in esecuzione dell'impugnata sentenza e come richiesto CP_1 dall'AQP nell'atto di appello.
L'appellata va poi condannata alla restituzione, in favore dell'appellante, delle maggiori CP_1 Parte somme eventualmente percepite in esecuzione dell'impugnata sentenza come richiesto da nelle conclusioni del proprio atto di appello.
Stante l'accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto con riconoscimento solo di parte del ristoro del danno richiesto in primo grado le spese processuali di primo e secondo grado, in ragione dell'esito complessivo della controversia, vanno compensate per metà e per la residua metà, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore indeterminato a bassa complessità della causa ai sensi dell'art. 5, comma 6 DM 55/14 (scaglione ricompreso tra € 5.201,00 ad € 26.000,00, tenuto conto della Parte domanda originariamente proposta) ai medi di tariffa, per il primo grado ponendole a carico dell comunque parzialmente soccombente in primo grado e per il secondo grado a carico della CP_1 appellata.
Le spese di CTU, per i medesimi motivi, vanno poste, in via definitiva, a carico dell'appellante e della per metà ciascuno. CP_1
pagina 15 di 16 Nulla per le spese nei rapporti con la rimasta contumace nei due gradi del Controparte_3 giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 02.02.2024 da avverso la sentenza n. Parte_1
1870/2023 emessa e depositata in data 26.12.2023 dal Tribunale di Trani, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna Parte l al pagamento, in favore dell'appellata di , dell'importo di € CP_1 Controparte_2
2.300,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di cui in parte motiva (qui da intendersi richiamata e trascritta) e sino al soddisfo, con condanna dell'appellata CP_1 alla restituzione, in favore dell'appellante, delle maggiori somme eventualmente percepite in
[...] esecuzione dell'impugnata sentenza;
2) compensa tra l'AQP e la per metà le spese di primo grado, Controparte_11 condannando l'AQP al pagamento, in favore della della residua metà, liquidata in € CP_1
127,00 per borsuali ed € 2.538,50 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori dovuti di legge;
3) compensa tra l'AQP e la per metà le spese di secondo grado, Controparte_11 Parte condannando la al pagamento, in favore dell della residua metà, Controparte_11 liquidata in € 388,50 per borsuali ed € 2.904,50 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario,
IVA ed accessori di legge;
3) nulla per le spese tra appellante e appellata contumace;
4) pone, in via definitiva, le spese di CTU in sede di ATP come liquidate in atti a carico delle parti costituite, per metà ciascuno.
Così decisa in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, addì 30.04.2025
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Laura Fazio
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. Salvatore Grillo Presidente
2) dott. Antonello Vitale Consigliere
3) dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 148 dell'anno 2024
T R A
Parte d'ora innanzi anche (P.Iva , iscritta al Reg. Parte_1 P.IVA_1
Imprese di Bari al n. 55267/1999 e con sede in Bari (BA) alla Via Cognetti n. 36, in persona dell'Avv.
Pietro Giorgio Savino, nella sua qualità di Direttore Ufficio Legale di Parte_1
elettivamente domiciliata in Trani (BT) al Corso Vittorio Emanuele n. 87, presso e nello studio dell'Avv.
Fabio Aurati (C.F. ) che, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Silvia Barbera C.F._1
(C.F. ), la rappresenta e difende giusta procura alle liti, conferita su separato C.F._2
foglio;
-appellante-
E
ditta , in persona del suo omonimo titolare, con sede in CP_1 Controparte_2
Molfetta alla Via Margerita di Savoia n. 55, (P.IVA , in persona del suo omonimo titolare, P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Molfetta (BA), alla Piazza Effrem n. 11, presso e nello studio dell'Avv.
Gennaro Vito de Pinto (C.F. e dall'Avv. Giuseppina Marta de Pinto (C.F. C.F._3
), che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti, conferita su separato C.F._4
foglio; pagina 1 di 16 -appellata-
nonché contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_3
Gravina in Puglia (BA) alla Via Archimede n. 22;
-appellata contumace-
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 23.04.2025 la causa è stata riservata per la decisione,
sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio l'impresa e l' Controparte_2 Controparte_3 [...]
innanzi al Tribunale di Trani, deducendo: Parte_1
a) di essere titolare dell'attività di vendita di calzature e abbigliamento sportivo “ CP_1 con sede nell'immobile sito in Molfetta, composto da piano terra con accesso da Via
Margherita di Savoia n. 55 ad angolo con Vico Sasso e da un piano seminterrato sottostante con accesso da Vico Lillo n. 7;
b) che il 21.02.2018, all'apertura dei detti locali, era stato rinvenuto nel seminterrato un accumulo Parte di liquidi fognari derivanti dalla rete pubblica cittadina gestita dall che avevano impregnato la merce ivi presente, nello specifico n. 188 confezioni di calzature sportive di marca, nonché il mobilio e le murature del locale;
c) che sul posto era intervenuto il personale della forza di vigilanza locale del Parte_3
che aveva redatto apposito verbale e che l'accaduto era stato segnalato alla Società
[...]
AQP che aveva allertato la ditta , la quale aveva in carico la Controparte_3 manutenzione del tronco fognario e dei pozzetti cittadini in quel tratto di strada;
d) che gli operatori della medesima ditta, avendo accertato che la causa dell'infiltrazione all'interno dell'esercizio commerciale era stata la carente manutenzione del ridetto tronco fognario, avevano provveduto alla disostruzione dello stesso, con conseguente chiusura al pubblico dei locali interrati lo stesso giorno e quello successivo.
Ha richiesto, pertanto, all'adito Tribunale di condannare le controparti al risarcimento dei danni patiti nonché del danno da lucro cessante derivante dalla chiusura del negozio il giorno dell'evento, quantificato nella somma di 19.861,53 euro o di quell'altra ritenuta di giustizia, con vittoria di spese.
pagina 2 di 16 Parte L' si è costituito in giudizio, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo l'estromissione dal giudizio, nonché contestando la riconducibilità dei danni lamentati dall'attore ai difetti della rete fognaria e addebitando la responsabilità dell'accaduto alla
[...]
, in quanto affidataria del servizio di manutenzione in regime di cottimo della Controparte_4 fognatura dell'abitato di Molfetta, nonché titolare dell'obbligo contrattuale di servizio di verifica e ispezione in continuo e di sanificazione e lavaggio delle reti fognarie.
Parte Ha domandato, pertanto, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell e di rigettare la domanda attorea nonché, nell'ipotesi di accoglimento parziale, di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della , con condanna al risarcimento del danno e al Controparte_3 pagamento delle spese di lite.
La non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_3
La causa, istruita con prove orali e CTU, è stata decisa con sentenza n. 1870/2023 del 26.12.2023, pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di Trani, rigettando ogni altra domanda, ha Parte condannato l' a corrispondere all'attore la somma complessiva di 18.986,00 euro, oltre interessi, e le spese processuali e di CTU.
Avverso tale sentenza l'AQP ha proposto appello sulla base dei seguenti motivi:
1. illogicità ed erroneità della motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di difetto di Parte legittimazione passiva di per errata interpretazione e applicazione del contratto tra AQP
S.p.A. e , non avendo il Giudice di Prime Cure approfondito la disamina Controparte_3 del ridetto contratto e del relativo Capitolato Speciale.
Parte Ha evidenziato che il Tribunale ha errato nel ritenere non provata da parte di la previa emissione dell'ordine di servizio o della segnalazione del guasto indirizzata alla
[...]
in occasione dell'ostruzione del tronco fognario, affermando che quest'ultima Controparte_3 non era né tenuta né legittimata ad intervenire sulla rete fognaria pubblica nel momento in cui si sono verificate le infiltrazioni ai danni dell'attore.
In proposito, l'odierna appellante ha rilevato che, in virtù del combinato disposto dell'art. 21 del Contratto di Appalto e dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché dell'art. 3, comma 1, del Contratto di Appalto e degli artt. 22, 25 e 43 del Capitolato Speciale d'Appalto,
l'appaltatrice è obbligata in ogni singolo abitato ricadente nell'Ambito 5 Controparte_3
a svolgere attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di controllo, ispezione e conduzione della rete fognaria demaniale, cui provvedere in autonomia discrezionale di tempi e mezzi, con conseguente responsabilità dei danni cagionati a terzi.
pagina 3 di 16 Ha aggiunto che il contratto d'appalto in questione è un contratto “misto” di lavori e servizi, il cui compenso è stabilito “a misura” per i lavori e per il servizio di sanificazione e “a corpo” per il servizio di “verifica e ispezione in continuo delle opere fognarie, compresa l'attività di pronto intervento, espurgo, pulizia e lavaggio”, in quanto il servizio di verifica e ispezione va svolto dall'appaltatore in totale autonomia in virtù dalla natura stessa dell'appalto di servizio.
A dire dell'odierno appellante, infatti, trattandosi di attività appaltate svolte nel tempo, come appunto quella di dover verificare ed ispezionare “in continuo” le reti fognarie nell'ambito territoriale contrattualmente richiamato, il Giudice di Prime Cure ha errato nel ritenere che Parte
al fine di dimostrare la propria estraneità ai fatti di causa, fosse tenuta a provare la previa emissione dell'ordine di servizio o della segnalazione del guasto indirizzata alla
[...]
al momento dell'ostruzione del tronco fognario. Controparte_3
Ha segnalato, inoltre, che anche il comportamento processuale assunto dalla Controparte_5
rimasta contumace, avrebbe dovuto assumere valenza dirimente nella statuizione delle
[...] responsabilità nella causazione del sinistro de quo, giacché il Tribunale avrebbe potuto e dovuto considerare come pacifica (perché non contestata) la domanda di manleva proposta da Parte
mentre l'assoluta estraneità di quest'ultima all'evento dannoso sarebbe comprovata dalle indagini e dagli accertamenti eseguiti dai Vigili del Nucleo T.A./P.C. del Corpo di Polizia
Locale del Comune di Molfetta.
Il Giudice di Prime Cure, altresì, ha errato nell'attribuire all'odierna appellante la responsabilità esclusiva per danno da cose in custodia ex art. 2051 cc, non riconoscendo che Parte ha fornito ampia prova del caso fortuito, ossia che il danno si è verificato a causa del fatto Parte esclusivo della ditta appaltatrice che non poteva né prevedere né impedire;
2. illogicità ed erroneità della decisione nella determinazione del quantum liquidato, avendo il
Tribunale erroneamente statuito che alla ditta fosse riconosciuta anche la voce di CP_1 danno per 14.861,53 euro, oltre rivalutazione monetaria, in relazione al danno maggiore subito da parte attrice relativo alla merce accatastata nel locale, in quanto detto pregiudizio, a suo dire, doveva essere provato non mediante la mera produzione delle fatture d'acquisto ma tramite la prova documentale finalizzata a dimostrare che quella determinata merce acquistata fosse poi stata effettivamente smaltita attraverso apposita procedura di distruzione e smaltimento di merce stoccata in magazzino, prova assente nelle allegazioni attoree, né mai fornita in corso di causa.
In proposito, AQP ha evidenziato che il Giudice di Prime Cure non avrebbe potuto superare detta carenza probatoria, né attraverso una valutazione equitativa né basandosi sulla stima del
CTU Ing. (ampiamente contestata anche a mezzo delle osservazioni alla Persona_1
CTU), il quale ha ritenuto sufficiente che le fatture d'acquisto della merce costituissero prova pagina 4 di 16 inconfutabile del loro presunto danneggiamento, peraltro, confermato dalle generiche e contraddittorie dichiarazioni rese dal ST , figlio dell'odierno appellante. Testimone_1
Ha, pertanto, richiesto, in riforma integrale della sentenza di primo grado, di dichiarare il difetto di Parte legittimazione passiva di escludendo qualsivoglia ipotesi di responsabilità ex art. 2051 e dichiarando l'esclusiva responsabilità dell'evento dannoso in capo alla con condanna CP_3 di quest'ultima al risarcimento dei danni nella misura ritenuta di giustizia e restituzione in favore di Parte di quanto versato a parte attrice in esecuzione della sentenza di primo grado.
Ha richiesto, in subordine, accertata e dichiarata l'erroneità della sentenza di primo grado in ordine al quantum, la rideterminazione dell'importo complessivo liquidato, quantificandolo nella misura di
3.100,00 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria o in quell'altra somma a rideterminarsi in misura inferiore, con esclusione delle voci di danno “relativo alla merce accatastata nel locale”
14.861,53 euro, con ogni conseguente onere di restituzione di detta somma a carico del danneggiato.
Si è costituita la ditta eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello sia ex art. CP_1
345 cpc, avendo l'odierna appellante introdotto nuove domande e nuove eccezioni, nonché
l'inammissibilità ex art. 342 cpc, avendo l'odierna appellante richiamato e censurato solo una parte della motivazione della sentenza, collegando i motivi del gravame in relazione all'intera motivazione e non formulando specifiche censure con ciascun capo della sentenza, sicché nessun motivo di gravame risulta ritualmente formulato rispetto al capo della motivazione che richiama l'art. 3 del
Contratto di Appalto.
Parte Ha ribadito la medesima eccezione anche in riferimento alle censure svolte da alla CTU, contestata unicamente nella determinazione del quantum debeatur, che implica il giudicato su tutte le parti non espressamente richiamate nell'atto di appello, facendo venire meno l'interesse ex art. 100 cpc al gravame sulla restante parte della motivazione.
Ha aggiunto che, pur mancando una espressa impugnazione del capo della sentenza sulla statuizione delle spese processuali, il procuratore di controparte, costituito solo in appello, ha domandato la vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, sicché, non essendo stata formulata richiesta di restituzione delle somme corrisposte a titolo di spese legali, sul punto non può esservi una differente regolamentazione rispetto a quanto passato in giudicato nella sentenza di primo grado.
L'odierna appellata ha contestato, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'appellante, in quanto la responsabilità invocata dalla ditta è quella CP_1 prevista dall'art. 2051 cc, secondo cui chi ha i beni in custodia deve essere ritenuto unico responsabile Parte per i danni infiltrativi, sicché la sussistenza di un contratto di appalto tra e Controparte_3 rileva unicamente nei rapporti interni tra le due società.
pagina 5 di 16 Parte Ha evidenziato che è dimostrato per tabulas che è l'unico soggetto che può e deve autorizzare la Parte appaltatrice ad eseguire i lavori e che, invece, non è stato dimostrato che avesse incaricato
[...] della manutenzione ordinaria sulla condotta fognaria. CP_3
Ha aggiunto che inammissibile, in quanto nuova, è poi la questione relativa alla distinzione tra lavori e servizi per cui, secondo l'appellante, la avrebbe potuto agire in autonomia, poiché CP_3 Parte nel contratto si fa riferimento alla direzione e al controllo da parte di senza alcun riferimento alla distinzione tra lavori e servizi.
In relazione all'art. 21 dell'Accordo Quadro l'appellato ha poi dedotto che la clausola è riferibile esclusivamente a quei danni che l'appaltatrice potrebbe arrecare a terzi nell'esecuzione delle sue prestazioni e non per il caso di mancate prestazioni, mentre in riferimento all'art. 28, lettera E, del CSA Parte ha segnalato che la difesa di sostiene l'assenza di previsione dell'emissione di ordini di servizio, prevista in altra disposizione contrattuale, cadendo in contraddizione laddove il contratto riporta l'obbligo di intervento entro un'ora dalla segnalazione che proviene dal gestore delle reti fognarie.
Parte Secondo l'appellato, sia in virtù del contratto che della funzione di direzione e controllo dell questa è responsabile di quanto accaduto e obbligata autonomamente o, al massimo, in via concorrente rispetto all'appaltatore mentre, in merito alla clausola che renderebbe obbligata nei confronti dei terzi la trattandosi di scrittura privata con valenza solo tra le parti CP_3 contraenti, tale pattuizione non può costituire una clausola di esonero di responsabilità nei confronti di terzi ma solo una regolamentazione che ha efficacia tra le due imprese.
Parte Ha aggiunto che non ha dimostrato né di essere esente da responsabilità, poiché nulla ha provato in merito all'esercizio delle funzioni di direzione e controllo, né di aver ordinato a
[...] di eseguire la manutenzione ordinaria sulla condotta fognaria e che l'appellante, in CP_3 qualità di custode della rete fognaria, non può addurre (peraltro, per la prima volta in appello) che la mancanza di manutenzione ordinaria costituisca caso fortuito, non essendo la né CP_3 custode della rete fognaria né autonoma nella sua attività.
Ha poi segnalato che controparte non ha mai mosso alcuna contestazione circa il quantum debeatur che, pertanto, non può essere oggetto per la prima volta di avversa rimostranza in sede di appello, né è mai stata contestata la rispondenza tra la merce danneggiata e quanto contenuto nelle fatture depositate.
Parte In riferimento poi all'eccezione sollevata da circa la mancata dimostrazione della distruzione della merce, la ditta ha dedotto che il danneggiamento e la conseguente impossibilità di CP_1 rivendere le calzature irrimediabilmente danneggiate non danno luogo alla immediata distruzione o smaltimento (che per ragioni di cautela e fiscali è stato attuato all'esito della sentenza di primo grado)
e che non è mai stato riferito che la ridetta merce era stata smaltita ma solo che era stata danneggiata irreversibilmente.
pagina 6 di 16 L'odierna appellata, infine, ha evidenziato che la sentenza di primo grado non può ritenersi né illogica né erronea in quanto il Giudice di Prime Cure ha condiviso le risultanze della consulenza della CTU, pertanto, non avendo l'odierna appellata mosso alcuna contestazione di illogicità del provvedimento ma esclusivamente alle risultanze della CTU, queste non possono essere estese alla sentenza.
Ha domandato, pertanto, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
La ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. CP_3
La causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 23.04.2025, previa concessione di termini per note.
*****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della regolarmente citata in Controparte_3 giudizio e non costituitasi.
Sempre in punto di rito, deve ritenersi superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348- bis c.p.c., essendo la causa ormai riservata per la decisione con sentenza.
Parte Inoltre, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto nella parte in cui l nelle conclusioni Co Parte dell'atto di impugnazione (pag. 25) ha richiesto la condanna della alla manleva dell richiesta mai articolata in primo grado, essendosi in tale sede l'appellante limitata a domandare nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea di “accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro della “ in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante quale soggetto tenuto al risarcimento dei danni subiti dall'attore, motivi in premessa e, per
l'effetto, condannarla, per il corrispondente titolo, al pagamento di quanto dovuto ed accertato” (pagg. 15 e 16 comparsa di costituzione e risposta).
Al contrario poi di quanto ritenuto dalla parte appellata, non puo' considerarsi domanda nuova la richiesta formulata dall'appellante di accertamento di insussistenza di ogni e qualsivoglia ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.civ. in capo all'AQP in forza del Contratto di Appalto e del Capitolato
Speciale depositato in atti e/o in forza del raggiungimento della prova del caso fortuito e, in ordine alla determinazione del quantum liquidato, di ritenere non dovuta perché non provata la voce di danno relativa “alla merce accatastata nel locale” per € 14.861,53, trattandosi di mera riformulazione – contenuta nelle conclusioni della proposta impugnazione – dei motivi di appello articolati.
L'appello risulta poi ammissibile ai sensi dell'art. 342 cpc, avendo l'appellante richiamato – sia pure in modo sintetico – le parti della motivazione che intendeva contestare, facendo, in particolare, riferimento :
pagina 7 di 16 a) al richiamo operato dal Giudice a quo delle disposizioni (pagg. 4 e 5 dell'impugnata sentenza) Parte del contratto di appalto intercorrente tra l e la Controparte_3
b) alla mancata prova da parte dell'appellante – secondo il Tribunale di Trani - della previa emissione di ordine di servizio da parte del committente, in difetto della quale l'appaltatore non era legittimato ad intervenire sul tronco fognario;
c) all'assunta prova del danno patito dalla in relazione alla merce deperita, fondata CP_1 dal Tribunale sulle fatture di acquisto della merce come richiamate dal CTU.
Nel merito, l'appello proposto è fondato e merita accoglimento solo per quanto di ragione.
Primo motivo di appello : Illogicità ed erroneità della motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di AQP S.p.A. per errata interpretazione e applicazione del contratto tra AQP S.p.A. e su un punto decisivo della Controparte_3 controversia. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.civ.
Il motivo di appello è infondato.
Premettendosi che il Tribunale di Trani ha correttamente qualificato la domanda proposta nei confronti di AQP spa ai sensi dell'art. 2051 c.civ., si osserva innanzitutto che l'appellante non ha contestato la ricostruzione dell'evento dannoso come effettuata dal Giudice di Prime Cure, ossia che il locale interrato della sito in Molfetta alla via Margherita di Savoia, 55 sia stato interessato CP_1 in data 21.02.2018 da un accumulo di liquidi fognari derivanti dalla rete pubblica cittadina gestita Parte dall (con disostruzione del tronco fognario operata dalla appositamente Controparte_3 Parte sollecitata dall come riferito nella relazione di servizio della Polizia Municipale all. 6 fasc. primo grado e come peraltro riscontrato dal CTU all'esito del sopralluogo espletato come da CP_1 pag. 4 della relazione in atti), quanto piuttosto che il Giudice di Prime Cure abbia dichiarato la sua esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento dannoso, invece a suo dire integralmente ascrivibile alla ditta appaltatrice del servizio di manutenzione della rete Controparte_3 fognaria.
Innanzitutto, come chiarito dalla Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.civ. integra
"un'ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui unico presupposto è l'esistenza di un rapporto di custodia", essendo "del tutto irrilevante accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio della vigilanza sulla cosa" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 1 febbraio 2018 n. 2481 ). Di conseguenza, "il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha
l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo". La caratterizzazione oggettiva della nozione di "caso fortuito", diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa, trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1 febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483), anche a SS.UU. (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n.
20943), oltre che di recente ulteriormente ribadito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023), "secondo il pagina 8 di 16 quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile"
Se, dunque, "la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa, ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento" (così, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.).
Da ultimo, la S.C. ha precisato (cfr. Cassazione civile sez. III - 30/10/2024, n. 28057 ), che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché ha natura oggettiva, può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ.
(bastando la colpa del leso: Cass. Sez. 3, ord. n. 21675 del 2023, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile",: (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 24 gennaio 2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Parte Acclarato, pertanto, – e non contestato in sede di appello dall' – che lo sversamento dei liquidi nel locale della ditta appellata è stato cagionato dall'ostruzione della condotta fognaria, è ragionevole ritenere che, ove questa adeguatamente manutenuta da parte dell'ente incaricato della gestione (ossia l'AQP), i fenomeni infiltrativi non si sarebbero verificati.
Se, dunque, risulta accertata la causa delle infiltrazioni lamentate da parte attrice, ossia la ostruzione/intasamento del tronco fognario pubblico prospiciente l'immobile di proprietà della CP_1
e se è pacifico che la causa di dette infiltrazioni è cessata dopo l'intervento del personale della
[...]
va confermata la responsabilità di AQP spa, ai sensi dell'art. 2051 c.civ. Controparte_3
Parte Innanzitutto, si osserva che l' nel costituirsi nel giudizio di primo grado, non ha mai negato di essere ab origine custode ex art. 2051 c.civ. della rete fognaria cittadina (di proprietà del Parte_3
), ma ha negato di poter rispondere per i danni oggetto di causa, avendo trasferito la custodia
[...] sui tronchi fognari alla in virtù del contratto di appalto con cui ha assegnato a CP_3 quest'ultima la relativa attività di manutenzione.
Orbene, la convenzione del 30 settembre 2002, nell'ambito territoriale ottimale Puglia, nel prevedere l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato all' ponendo a Parte_1
pagina 9 di 16 carico del gestore il dovere di adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative tecniche e in materia di sicurezza, ha trasferito il potere di fatto sulle reti idriche e fognarie in via esclusiva in capo all'AQP, con l'obbligo di manutenzione anche straordinaria, di controllo e di vigilanza, nonché di adeguamento dei relativi impianti.
Parte Pertanto, l deve provvedere, nei comuni serviti, ai sensi del r.d.l. n. 1464 del 1938, ai lavori di costruzione, manutenzione, rinnovazione e riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria, nonché all'esercizio ed alla gestione di quest'ultima. Pertanto, tale società ha l'obbligo di risarcire i terzi ex art. 2051 c.civ. dei danni causati dall'attività svolta ovvero omessa (così in motivazione Cass. civile sez. III, 13/05/2020, n.8888).
Da ciò ne consegue che, “posto che l'Ente autonomo per l' è tenuto per legge (R.D.L. 2 Parte_1 agosto 1938, n. 1464) ad eseguire, nei comuni serviti dall' stesso, i lavori di riparazione straordinaria Parte_1 degli impianti di fognatura onde assicurarne il perfetto funzionamento, in capo al detto Ente è configurabile, in relazione al danno subito dal privato in dipendenza dello straripamento di liquami dall'impianto fognario per cattivo funzionamento dello stesso, una responsabilità secondo il criterio di imputazione stabilito dall'art. 2051
c.civ., il quale si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione, appunto di custodia, intercorrente tra l'Ente e la cosa dalla quale è derivato il danno” (così Cass. 19773/2003).
L'AQP s.p.a. odierna convenuta deriva dalla trasformazione in società per azioni dell'E.A.A.P. (Ente
Autonomo Acquedotto Pugliese) in forza del D.Lgs 141/'99, in virtù del quale la società è subentrata nei rapporti attivi e passivi di cui l'E.A.A.P. era titolare e può avvalersi dei beni pubblici posti sino ad allora in godimento allo stesso, così qualificandosi in capo ad essa il ruolo di custode ex art. 2051
c.civ..
Avendo l'istruttoria espletata chiarito che il danno è riconducibile al difetto di funzionalità Parte dell'impianto fognario, demandata dalla legge ad correttamente la l'aveva CP_1 convenuto in giudizio quale responsabile, ex art. 2051 c.civ., della causazione delle infiltrazioni di acque nere provenienti dalle condotte fognarie e dunque della produzione dei danni all'immobile di sua proprietà.
Per ogni danno arrecato in ragione della mancata manutenzione dell'impianto idrico - fognante, va Parte ravvisata la responsabilità ex art. 2051 c.civ. di in quanto titolare di un potere di custodia sull'intera rete fognaria, quindi obbligato ad effettuare un costante monitoraggio delle condizioni degli impianti ed a dovendo disporre tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti necessari.
AQP, per altro verso, non ha fornito la prova liberatoria, non avendo dimostrato il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere d'imprevedibilità ed eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale tra il danno e la cosa, di cui è custode, tenuto conto che l'istruttoria espletata ha confermato – come già detto - che la causa dell'allagamento non è consistita in una pagina 10 di 16 rottura, bensì nell'ostruzione del tronco fognario, che non si sarebbe verificata se la conduttura fosse stata adeguatamente manutenuta, nè l'ostruzione può integrare l'ipotesi del caso fortuito, trattandosi anzi di situazione prevedibile ed evitabile con l'ordinaria manutenzione. Trattasi, appunto, di situazione la cui soluzione richiede un'opera di manutenzione ordinaria, espressamente prevista dal capitolato di appalto, in capo all'appaltatore e non costituente caso fortuito, il quale non ricomprende il mero inadempimento contrattuale dell'appaltatore, ma solo una condotta anomala ed imprevedibile, che esuli dal potere di controllo dell'ente committente, circostanza non provata nel caso in esame e che va comunque esclusa, posto che il fenomeno in esame è pienamente prevedibile, ove rapportato alla natura del contratto (manutenzione e pulizia della rete fognaria, finalizzate proprio ad evitare fuoriuscite come quella per cui è causa).
Né il rapporto di custodia può ritenersi essere venuto meno per effetto del contratto di appalto
(Accordo quadro con un unico operatore economico relativo al servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, al servizio di sanificazione delle reti fognarie ed ai lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nei Comuni di: , Molfetta, e facenti parte CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 dell'Ambito Territoriale n. 5 della Provincia di Bari), stipulato tra l e Parte_1 [...]
esibito dall'appellante in primo grado. Controparte_3
Tale tesi, invero, non può essere seguita, apparendo condivisibile l'orientamento affermato dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 7553/2021, secondo cui – recependo, in parte, quanto rilevato già da
Cass. civ. n. 23442/2018 - nei confronti dei terzi danneggiati dall'attività dell'appaltatore, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.civ., la quale non può venir meno per la consegna dei lavori all'appaltatore, bensì trova limite esclusivamente nel caso fortuito.
Significativamente è stato affermato che "la clausola di un contratto di appalto, nella quale si preveda che tutti i danni che terzi dovessero subire dall'esecuzione delle opere siano a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, rimanendone indenne il committente, non può essere da quest'ultimo invocata quale ragione di esenzione dalla propria responsabilità risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato" proprio perché "tale clausola, operando esclusivamente nei rapporti fra i contraenti, alla stregua dei principi generali sull'efficacia del contratto fissati dall'art. 1372 c.civ., non può vincolare il terzo a dirigere verso l'una, anziché verso l'altra parte, la pretesa nascente dal fatto illecito o cagionato dall'esecuzione del contratto" (così, Cass. civ. n. 2363/2012).
Parte Nel caso in esame, peraltro, non ha perso il potere di custodia e controllo sulla rete fognaria:
l'art.
1.3 del contratto di appalto, infatti, prevede che tutte le attività che formano oggetto del contratto e demandate all'appaltatrice - ovvero, ai sensi dell'art. 1.1, all'esecuzione dei servizi e CP_3 dei lavori di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie negli abitati ricadenti nell'Ambito Territoriale n 5 della Provincia di BAT– devono svolgersi sotto la direzione e il controllo Parte della Stazione Appaltante, “a mezzo di appositi Uffici di Direzione del Servizio e dei Lavori”.
pagina 11 di 16 L'AQP spa, nel motivo di appello, sostiene che unica responsabile dei danni sia l'appaltatrice
[...]
richiamando previsioni contrattuali che, in quanto tali, come già detto, non sono Controparte_3 certamente opponibili all'attore in primo grado (estraneo rispetto all'accordo contrattuale), comportando la gestione della rete fognaria, al contrario di quanto dedotto da AQP s.p.a., proprio l'onere di custodia e manutenzione della stessa, come dimostrato anche dalla stipula di contratti di appalto a terzi per l'esercizio di tali servizi.
Il contratto d'appalto (che non determina il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sulla
"cosa") costituisce soltanto lo strumento tecnico - giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente, di provvedere alla manutenzione della rete fognaria in un dato ambito territoriale, per cui l'esistenza di tale contratto non vale affatto ad escludere la responsabilità di AQP
s.p.a. nei confronti degli utenti ai sensi dell'art. 2051 c.civ. (arg. ex Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4039 del
2013, in motivazione).
A riprova vi è che la segnalazione di guasto viene inviata direttamente ad AQP s.p.a., che la gira all'appaltatrice, proprio come avvenuto nel caso di specie (vedi rapporto di servizio della Polizia
Municipale di Molfetta doc. 6 fasc. di primo grado della , sicchè rimane ferma la CP_1 Parte responsabilità dell quale custode del tronco fognario dell'abitato di Molfetta come acclarata dal
Tribunale di Trani.
Non avendo, pertanto, formulato l'AQP in primo grado alcuna domanda di manleva nei confronti della e non avendo la appellato in via incidentale la sentenza nella parte CP_3 CP_1 in cui ha rigettato la domanda proposta nei confronti della detta srl, rimane ferma la responsabilità dell'AQP per i danni per cui è causa.
Secondo motivo di appello : Illogicità ed erroneità della decisione nella determinazione del quantum liquidato. Errori nella valutazione delle emergenze istruttorie e mancato raggiungimento della prova - Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.civ. con specifico riferimento al ristoro riconosciuto dal per la merce accatastata nel locale, quantificata in € Parte_4
14.861,53.
Il motivo di appello deve ritenersi fondato per quanto di ragione.
Va premesso in punto di diritto che, al contrario di quanto ritenuto dalla parte appellata, non puo' ritenersi che la parte appellante non abbia contestato in primo grado l'ammontare dei danni subiti dalla merce stoccata nel seminterrato della posto che la contestazione dell' an debeatur – CP_1 Parte recisamente formulata dall la quale ha ribadito la propria estraneità ai fatti di causa, ritenendo esclusiva responsabile degli stessi la appellata contumace – è sufficiente a mettere in discussione la pretesa della danneggiata anche sotto il profilo del quantum debeatur e quindi anche le singole parti che le compongono (principio affermato in tema di opposizione a decreto ingiuntivo da Cass. 6005/2024
pagina 12 di 16 ma applicabile al caso di specie, posto che in tema di responsabilità extracontrattuale spetta alla parte danneggiata l'onere di provare l'ammontare dei danni subiti).
Parte Orbene, ferma, nel caso di specie, la mancata contestazione in sede di appello da parte dell dei danni occorsi al mobilio e al locale seminterrato, il Giudice di ha liquidato quelli relativi Parte_4 alla merce accatastata nel seminterrato sulla base delle sole fatture di acquisto esibite, senza che dagli atti di causa possano con certezza verificarsi il numero e marca delle scarpe asseritamente rese inutilizzabili a seguito del percolamento delle acque fognarie nel seminterrato e l'effettiva loro inutilizzabilità.
Sul punto sono presenti soltanto la relazione di servizio della Polizia Municipale di Molfetta che si limita a riferire che “parecchia merce in vendita, nella fattispecie scarpe, era irrimediabilmente danneggiata”, dizione avente contenuto estremamente generico in merito all'esatta entità dei danni e una serie di fotografie che non consentono di dimostrare numero, tipologia delle scarpe danneggiate ed entità dei danni (che dovevano essere tali da renderle invendibili o inutilizzabili), raffigurando scorci del seminterrato, scatole parzialmente bagnate.
Né sul punto risulta dirimente la produzione fotografica allegata al rapporto di Polizia Municipale ovvero alla relazione di parte (vedi doc. 8 e ad esempio foto nn. 4,5, 6 e 71 che raffigurano “alcune” delle scarpe bagnate), avente valore di semplice indizio e il cui autore non è stato neppure ascoltato quale testimone (Cass. 2980/2023). 1 Documentazione fotografica allegata alla ctp di parte appellata :
pagina 13 di 16 Generiche poi risultano le dichiarazioni dei testi (dipendente dell'esercizio commerciale) e ES
(figlio del titolare della ditta danneggiata), il quale ha riferito di avere aiutato il padre ES nell'inventario, documento quest'ultimo non presente in atti.
Inoltre, il CTU ha quantificato i danni sulla base della sola documentazione fiscale (fatture esibite) e senza visionare la merce (circostanza desumibile dalle fotografie allegate alla CTU da cui si evince che il locale commerciale ispezionato è vuoto), non potendo sotto altro aspetto essere di aiuto l'attestazione di smaltimento della merce effettuata dopo la conclusione del giudizio di primo grado
(depositata il 02.06.2024 dall'appellata), la quale non dà atto dello stato delle scarpe conferite.
L'AQP ha formulato ex art. 195 cpc osservazioni all'espletata CTU proprio evidenziando che la mera documentazione fiscale è insufficiente a provare il danno riportato dalla merce ma il CTU sul punto ha fornito una risposta lacunosa, limitandosi a replicare come “non sia occorrente alcuna documentazione di smaltimento della merce e sia comunque più che sufficiente la documentazione contabile attestante il valore di acquisto della merce di poi deterioratasi. Merita sul punto far rilevare infatti che da una lettura della stessa documentazione contabile si evince che i costi delle materie prime sono congrui specialmente se confrontati con i prezzi reali di vendita al dettaglio delle merci che risultano essere considerevolmente più alti” (pag. 2 all. 7 alla
CTU).
Infine, si osserva che l'appellata ben poteva, al fine di meglio dimostrare la quantificazione del danno patito, avviare procedimento ex art. 696 ovvero 696 bis cpc per “fotografare” lo stato della merce asseritamente danneggiata in modo irreversibile, non operando nel caso di specie il criterio residuale di cui all'art. 1226 c.civ., posto che “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ma che ciò non esime la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'an debeatur dei diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno, di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre” (cfr. ex multis Cass. civ., sez. VI - 3, ordinanza 21.01.2021, n. 1105), prova non fornita nel caso di specie per le ragioni precedentemente evidenziate.
Da tanto consegue l'accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto e, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata
[...]
, della minor somma di € 2.300,00 come quantificata dal CTU (di cui € Controparte_11
800,00 per ripristino del locale ed € 1.500,00 per gli arredi in legno danneggiati).
Trattandosi di risarcimento del danno, l'importo di cui in premessa va maggiorato secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. un., 17 febbraio 1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore dell'importo al momento dell'illecito, via via rivalutato anno per anno sulla pagina 14 di 16 base degli indici Istat del “costo della vita” (accessori che possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio come chiariscono sul punto Cassazione civile, sez. III, 28/04/2010, n. 10193 e Cassazione civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15928).
Poiché la somma liquidata è stata determinata alla data di deposito della CTU, per il calcolo degli interessi, in applicazione del criterio indicato dalla citata sentenza della S.C, la stessa deve essere previamente devalutata in base ai predetti indici Istat dalla data del deposito della CTU in sede di
ATP a quella dell'illecito e sulla stessa, progressivamente rivalutata da tale ultima data devono calcolarsi gli interessi al tasso legale (ritenuto il più equo valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso, tenuto conto dell'andamento dei tassi d'impiego del denaro nel periodo considerato e non essendovi prova di un danno diverso e maggiore ai sensi dell'art. 1224 c.c.) da calcolarsi annualmente sulle somme via via rivalutate anno per anno sino alla data di deposito della presente sentenza sulla base dell'apposito indice fornito dall' I.S.T.A.T. per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai dell'industria (così determinato in via equitativa il danno da ritardo in aderenza ai principi enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite 17 febbraio 1995 n. 1712; si vedano altresì, tra le tante, Cass. civ., 18 aprile 1996, n. 3666; Cass. civ., 17 gennaio 1996, n. 339).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti i soli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.civ.
(Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648), il tutto con restituzione delle eventuali maggiori somme percepite dall'appellata in esecuzione dell'impugnata sentenza e come richiesto CP_1 dall'AQP nell'atto di appello.
L'appellata va poi condannata alla restituzione, in favore dell'appellante, delle maggiori CP_1 Parte somme eventualmente percepite in esecuzione dell'impugnata sentenza come richiesto da nelle conclusioni del proprio atto di appello.
Stante l'accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto con riconoscimento solo di parte del ristoro del danno richiesto in primo grado le spese processuali di primo e secondo grado, in ragione dell'esito complessivo della controversia, vanno compensate per metà e per la residua metà, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore indeterminato a bassa complessità della causa ai sensi dell'art. 5, comma 6 DM 55/14 (scaglione ricompreso tra € 5.201,00 ad € 26.000,00, tenuto conto della Parte domanda originariamente proposta) ai medi di tariffa, per il primo grado ponendole a carico dell comunque parzialmente soccombente in primo grado e per il secondo grado a carico della CP_1 appellata.
Le spese di CTU, per i medesimi motivi, vanno poste, in via definitiva, a carico dell'appellante e della per metà ciascuno. CP_1
pagina 15 di 16 Nulla per le spese nei rapporti con la rimasta contumace nei due gradi del Controparte_3 giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 02.02.2024 da avverso la sentenza n. Parte_1
1870/2023 emessa e depositata in data 26.12.2023 dal Tribunale di Trani, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna Parte l al pagamento, in favore dell'appellata di , dell'importo di € CP_1 Controparte_2
2.300,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di cui in parte motiva (qui da intendersi richiamata e trascritta) e sino al soddisfo, con condanna dell'appellata CP_1 alla restituzione, in favore dell'appellante, delle maggiori somme eventualmente percepite in
[...] esecuzione dell'impugnata sentenza;
2) compensa tra l'AQP e la per metà le spese di primo grado, Controparte_11 condannando l'AQP al pagamento, in favore della della residua metà, liquidata in € CP_1
127,00 per borsuali ed € 2.538,50 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori dovuti di legge;
3) compensa tra l'AQP e la per metà le spese di secondo grado, Controparte_11 Parte condannando la al pagamento, in favore dell della residua metà, Controparte_11 liquidata in € 388,50 per borsuali ed € 2.904,50 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario,
IVA ed accessori di legge;
3) nulla per le spese tra appellante e appellata contumace;
4) pone, in via definitiva, le spese di CTU in sede di ATP come liquidate in atti a carico delle parti costituite, per metà ciascuno.
Così decisa in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, addì 30.04.2025
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Laura Fazio
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
pagina 16 di 16