Art. 1. Diritti di proprieta' industriale 1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprieta' industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilita', topografie dei prodotti a semiconduttori, ((segreti commerciali)) e nuove varieta' vegetali.
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15 maggio 2005
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16 settembre 2010
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22 giugno 2018
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- 1. 10 Aprile 2021 - IUS In Itinerehttps://www.iusinitinere.it/ · 10 aprile 2021
La proprietà industriale e i diritti del lavoratore “inventore” La proprietà industriale e i diritti del lavoratore “inventore” A cura di Assuntina Avallone, Benedetta Barlottini, Maria Rosaria Chiedi e Giulia Costa partecipanti dell'Executive Master in Avvocato di Affari e dell'Executive Master in Giurista d'Impresa Ai sensi dell'art. 1 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005), “la proprietà industriale comprende marchi e altri segni […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/09/2017, n. 21191Provvedimento: […] nell'ambito della tutela della proprietà industriale secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Unione di Parigi del 1883 ed ex art. 1 Codice della proprietà industriale (d.lgs n. 30 del 2005). […] La denominazione di origine protetta è un titolo di proprietà industriale così come stabilito dall'art. 1 del Codice di proprietà industriale e come già affermato nella Convenzione di Unione di Parigi del 1883 (fin dalla revisione di Washington del 1911). […] Tale qualificazione giuridica è del tutto corrisponde a quella derivante dall'art. 1 del Codice della proprietà industriale (d.lgs n. 30 del 2005) che al riguardo stabilisce: "Ai fini dei presente codice, […]Leggi di più...
- sussiste·
- denominazione di origine protetta – protezione in sede europea·
- stati esteri ed enti extraterritoriali·
- giurisdizione civile