Ordinanza cautelare 3 dicembre 2020
Sentenza 3 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/01/2023, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/01/2023
N. 00026/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00577/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 577 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Polimeni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Bruno Buozzi;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;
il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto emesso in data -OMISSIS- e notificato in pari data, con cui il Vice Capo del Dipartimento -OMISSIS-ha deciso “la sospensione dal servizio” dell'Agente -OMISSIS-, concedendo altresì allo stesso la corresponsione di “un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo, oltre gli eventuali assegni per carichi di famiglia”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato in data 27 ottobre 2020 il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui il Ministero della Giustizia ha disposto la sua sospensione dal servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 8 del d.lgs. 449/1992 e 92 del DPR 3/1957 nelle more della definizione del procedimento disciplinare, lamentandone la illegittimità sotto i profili della violazione di legge, dell’eccesso di potere e del difetto di motivazione;
- si è costituito il Ministero della Giustizia insistendo per il rigetto del ricorso;
- con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha respinto la domanda cautelare;
Considerato che:
- con decreto del -OMISSIS-, depositato dalla parte ricorrente in data -OMISSIS-, il Ministero della Giustizia ha così disposto: “l’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria -OMISSIS- […] è prosciolto dagli addebiti disciplinari ed il procedimento è archiviato. Ai fini della ‘ restitutio in integrum’ la decorrenza giuridica ed economica della rintegrazione in servizio dell’Assistente -OMISSIS- è fissata al -OMISSIS- (data del decreto n. -OMISSIS- di sospensione facoltativa ai sensi del combinato disposato di cui agli artt. 8 del D.lgs..30 ottobre 1992, n. 449 e 92 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) con diritto a percepire le competenze non corrispostegli da quella stessa data al -OMISSIS-, (data immediatamente antecedente alla notifica del provvedimento n. -OMISSIS- di reintegrazione in servizio)”;
- all’udienza pubblica dell’1 dicembre 2022 il difensore del ricorrente ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della cessata materia del contendere.
Ritenuto che, risultando la pretesa di parte ricorrente pienamente soddisfatta con la reintegrazione in servizio e la “restitutio in integrum ” con decorrenza giuridica ed economica dalla data della sospensione, debba essere dichiarata cessata la materia del contendere ai sensi del comma 5 dell’art. 34 c.p.a.
Ritenuto, infine, che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore
Alberto Romeo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agata Gabriella Caudullo | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.