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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 05/05/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
Prima Sezione Civile in persona del Giudice Unico dott.ssa Marta Diamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta in data 18.11.2024 al n. 2944/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili,
PROMOSSA DA
rappresentato e difeso dall'avv. Cristian Buttazzoni, giusta procura a Parte_1
margine del ricorso;
- APPELLANTE -
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso degli avv.ti Controparte_1
Giacomo Martinuzzi e Massimo Bisiach, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- APPELLATO -
OGGETTO: «APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 399/2024 DEL GIUDICE DI PACE
DI UDINE»
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 16.04.2025 in cui le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“si richiama al ricorso” e, quindi, “in riforma della Sentenza del Giudice di Pace di CP_1
disporre la sospensione e l'annullamento del verbale di contestazione qui impugnato, nonché del verbale di fermo amministrativo a esso collegato, oltre che di tutti i conseguenti provvedimenti che si riterrà opportuno emettere a fronte delle citate circostanze, con vittoria di spese ed onorari.”.
Per la parte appellata:
“come da comparsa di costituzione” e, quindi, “respingere l'appello di Parte_1 condannando l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore del
” Controparte_1
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Il signor ha impugnato avanti al giudice di pace di Udine il verbale di Parte_1
accertamento n. 31674271 della Polizia Locale del con il quale gli era stata Controparte_1
contestata la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, del D. Lgs. 285/1992 perché “circolava alla guida del predetto veicolo senza essere munito della patente di guida perché mai conseguita”, con applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi e della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.100,00.
Con comparsa di costituzione si costituiva in primo grado il insistendo per il Controparte_1
rigetto della domanda avversaria e la conferma del verbale oggetto di impugnazione.
Nelle more del giudizio, il ricorrente veniva ritenuto responsabile dal Tribunale di Udine del reato di cui agli artt. 477, 482 e 489 c.p. per avere fatto uso, esibendola al personale del Corpo della
Polizia Locale del che lo aveva fermato per un controllo, di patente di guida Controparte_1
risultata essere falsa.
Il Giudice di Pace, con la sentenza qui gravata, ha rigettato il ricorso e per l'effetto ha confermato il verbale di contestazione fissando la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo edittale. Il
Giudice di Pace aveva sottolineato, infatti, come il ricorrente non avesse provato di avere effettivamente sostenuto gli esami per ottenere la patente di guida in Polonia.
Avverso tale decisione il signor ha interposto appello, chiedendo l'annullamento Parte_1
del verbale di contestazione impugnato nonché del verbale di fermo amministrativo a esso collegato. In particolare, con un unico motivo di gravame l'appellante lamenta che il giudice di pace ha fondato il proprio convincimento sugli esiti del processo penale, non ancora concluso in via definitiva, senza condurre uno specifico e autonomo accertamento in merito al possesso di un titolo abilitativo alla guida. Secondo l'appellante la documentazione prodotta in causa - e non la patente che è stata oggetto di accertamenti in ordine alla sua falsificazione - sarebbe idonea a far ritenere che la patente di guida sia stata effettivamente conseguita.
Il ha resistito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e sostenendo nel Parte_2
merito la correttezza della decisione gravata.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 16.4.2025.
***
L'appello proposto non è fondato nel merito e va rigettato.
L'appellante, infatti, non ha assolto all'onere di provare di essere titolare di una valida patente di guida.
Preliminarmente, ai fini della valutazione delle prove offerte in primo grado, va precisato che secondo il costante orientamento della Suprema Corte, poiché nell'ordinamento processuale vigente
2 manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento prove c.d. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte nel processo penale, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie (v. Cass. n. 2947/2023).
Con specifico riferimento, peraltro, alla valutazione nel processo civile di una consulenza tecnica del Pubblico Ministero svolta nel processo penale, la Suprema Corte ha altresì affermato che “la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare” (Cass. n. 5947/2023).
Tenuto conto di tale orientamento qui condiviso, vanno considerati i seguenti elementi giudizio.
La relazione tecnica del Corpo di Polizia Locale di Venezia, valorizzata dalla sentenza penale n.
1075/2024 del Tribunale di Udine e prodotta in primo grado all'udienza del 14.7.2023, ha evidenziato che la patente di guida esaminata presentava “Difformità della tecnica di stampa del fondo di sicurezza realizzato, nel reperto, a getto d'inchiostro anziché in stampa off-set con conseguente scarsa definizione degli elementi grafici e delle microscritture di sicurezza (…);
Difformità nella tecnica di stampa dei dati personali realizzati a getto d'inchiostro anziché mediante stampa laser engraving come previsto nei riferimenti autentici;
Difformità nella stampa dell'effige del titolare impressa utilizzando 1a tecnica di stampa a getto d'inchiostro, coerente al complesso del reperto ma difforme al riferimento autentico realizzato con tecnica PCP
(Polycarbonate Colour Personalisation) (…); Imitazione dell'elemento grafico stampato in inchiostro otticamente variabile (OVD riprodotto mediante applicazione di lamina metallica, con assenza delle alternanze cromatiche al variare dell'angolo di incidenza della luce;
Difformità ovvero imitazione dell'elemento otticamente variabile LI (immagine multipla al laser) realizzato privo di variazione al cambiamento d'inclinazione del supporto.”. Pertanto, il documento
è stato ritenuto non conforme al modello coevo di patente di guida in uso in Polonia di cui costituisce contraffazione (doc. 1 resistente).
Inoltre, dalle verifiche espletate presso il Servizio Motorizzazione Civile Regionale sede di CP_1
dotato di database RESPER, è emerso che, con le generalità del titolare della patente e con numero di documento riportati sul documento, non risultava emessa alcuna patente in Polonia (doc. 5 fascicolo di primo grado resistente).
Si ritiene, quindi, di condividere le conclusioni a cui è pervenuto il Tribunale di Udine nella sentenza penale n. 1075/2024, non ravvisandosi peraltro alcun motivo per dubitare dell'attendibilità
3 dei suddetti accertamenti.
Inoltre, tali risultanze non risultano smentite dalla documentazione prodotta dall'appellante anche nel corso del giudizio di primo grado, non risultando peraltro certificata la relativa provenienza.
Attesa, dunque, la mancata prova da parte dell'appellante di un altro titolo abilitante alla guida sul territorio nazionale, va confermata la decisione del giudice di primo grado.
Al rigetto dell'appello segue la regolamentazione secondo il principio della soccombenza delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di riferimento con applicazione dei valori medi per la fase di studio e per quella introduttiva, senza riconoscimento della fase istruttoria e con riduzione del 50% rispetto ai valori medi per la fase decisionale.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17 della Legge 24.12.2012 n. 228, va dato altresì atto che sussistono inoltre i presupposti dell'obbligo per la parte appellante di versare, a titolo di contributo unificato, un ulteriore importo pari a quello già versato per l'impugnazione proposta e rigettata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni diversa e contraria deduzione, eccezione e deduzione disattesa,
1) Respinge l'appello e, pertanto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna la parte appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CNA come per legge.
3) Dà atto che l'appellante è tenuto a versare, a titolo di contributo unificato, un ulteriore importo pari a quello già versato per l'impugnazione proposta e rigettata.
Così deciso in Udine, il 5.5.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Marta Diamante
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
Prima Sezione Civile in persona del Giudice Unico dott.ssa Marta Diamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta in data 18.11.2024 al n. 2944/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili,
PROMOSSA DA
rappresentato e difeso dall'avv. Cristian Buttazzoni, giusta procura a Parte_1
margine del ricorso;
- APPELLANTE -
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso degli avv.ti Controparte_1
Giacomo Martinuzzi e Massimo Bisiach, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- APPELLATO -
OGGETTO: «APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 399/2024 DEL GIUDICE DI PACE
DI UDINE»
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 16.04.2025 in cui le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“si richiama al ricorso” e, quindi, “in riforma della Sentenza del Giudice di Pace di CP_1
disporre la sospensione e l'annullamento del verbale di contestazione qui impugnato, nonché del verbale di fermo amministrativo a esso collegato, oltre che di tutti i conseguenti provvedimenti che si riterrà opportuno emettere a fronte delle citate circostanze, con vittoria di spese ed onorari.”.
Per la parte appellata:
“come da comparsa di costituzione” e, quindi, “respingere l'appello di Parte_1 condannando l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore del
” Controparte_1
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Il signor ha impugnato avanti al giudice di pace di Udine il verbale di Parte_1
accertamento n. 31674271 della Polizia Locale del con il quale gli era stata Controparte_1
contestata la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, del D. Lgs. 285/1992 perché “circolava alla guida del predetto veicolo senza essere munito della patente di guida perché mai conseguita”, con applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi e della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.100,00.
Con comparsa di costituzione si costituiva in primo grado il insistendo per il Controparte_1
rigetto della domanda avversaria e la conferma del verbale oggetto di impugnazione.
Nelle more del giudizio, il ricorrente veniva ritenuto responsabile dal Tribunale di Udine del reato di cui agli artt. 477, 482 e 489 c.p. per avere fatto uso, esibendola al personale del Corpo della
Polizia Locale del che lo aveva fermato per un controllo, di patente di guida Controparte_1
risultata essere falsa.
Il Giudice di Pace, con la sentenza qui gravata, ha rigettato il ricorso e per l'effetto ha confermato il verbale di contestazione fissando la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo edittale. Il
Giudice di Pace aveva sottolineato, infatti, come il ricorrente non avesse provato di avere effettivamente sostenuto gli esami per ottenere la patente di guida in Polonia.
Avverso tale decisione il signor ha interposto appello, chiedendo l'annullamento Parte_1
del verbale di contestazione impugnato nonché del verbale di fermo amministrativo a esso collegato. In particolare, con un unico motivo di gravame l'appellante lamenta che il giudice di pace ha fondato il proprio convincimento sugli esiti del processo penale, non ancora concluso in via definitiva, senza condurre uno specifico e autonomo accertamento in merito al possesso di un titolo abilitativo alla guida. Secondo l'appellante la documentazione prodotta in causa - e non la patente che è stata oggetto di accertamenti in ordine alla sua falsificazione - sarebbe idonea a far ritenere che la patente di guida sia stata effettivamente conseguita.
Il ha resistito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e sostenendo nel Parte_2
merito la correttezza della decisione gravata.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 16.4.2025.
***
L'appello proposto non è fondato nel merito e va rigettato.
L'appellante, infatti, non ha assolto all'onere di provare di essere titolare di una valida patente di guida.
Preliminarmente, ai fini della valutazione delle prove offerte in primo grado, va precisato che secondo il costante orientamento della Suprema Corte, poiché nell'ordinamento processuale vigente
2 manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento prove c.d. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte nel processo penale, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie (v. Cass. n. 2947/2023).
Con specifico riferimento, peraltro, alla valutazione nel processo civile di una consulenza tecnica del Pubblico Ministero svolta nel processo penale, la Suprema Corte ha altresì affermato che “la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare” (Cass. n. 5947/2023).
Tenuto conto di tale orientamento qui condiviso, vanno considerati i seguenti elementi giudizio.
La relazione tecnica del Corpo di Polizia Locale di Venezia, valorizzata dalla sentenza penale n.
1075/2024 del Tribunale di Udine e prodotta in primo grado all'udienza del 14.7.2023, ha evidenziato che la patente di guida esaminata presentava “Difformità della tecnica di stampa del fondo di sicurezza realizzato, nel reperto, a getto d'inchiostro anziché in stampa off-set con conseguente scarsa definizione degli elementi grafici e delle microscritture di sicurezza (…);
Difformità nella tecnica di stampa dei dati personali realizzati a getto d'inchiostro anziché mediante stampa laser engraving come previsto nei riferimenti autentici;
Difformità nella stampa dell'effige del titolare impressa utilizzando 1a tecnica di stampa a getto d'inchiostro, coerente al complesso del reperto ma difforme al riferimento autentico realizzato con tecnica PCP
(Polycarbonate Colour Personalisation) (…); Imitazione dell'elemento grafico stampato in inchiostro otticamente variabile (OVD riprodotto mediante applicazione di lamina metallica, con assenza delle alternanze cromatiche al variare dell'angolo di incidenza della luce;
Difformità ovvero imitazione dell'elemento otticamente variabile LI (immagine multipla al laser) realizzato privo di variazione al cambiamento d'inclinazione del supporto.”. Pertanto, il documento
è stato ritenuto non conforme al modello coevo di patente di guida in uso in Polonia di cui costituisce contraffazione (doc. 1 resistente).
Inoltre, dalle verifiche espletate presso il Servizio Motorizzazione Civile Regionale sede di CP_1
dotato di database RESPER, è emerso che, con le generalità del titolare della patente e con numero di documento riportati sul documento, non risultava emessa alcuna patente in Polonia (doc. 5 fascicolo di primo grado resistente).
Si ritiene, quindi, di condividere le conclusioni a cui è pervenuto il Tribunale di Udine nella sentenza penale n. 1075/2024, non ravvisandosi peraltro alcun motivo per dubitare dell'attendibilità
3 dei suddetti accertamenti.
Inoltre, tali risultanze non risultano smentite dalla documentazione prodotta dall'appellante anche nel corso del giudizio di primo grado, non risultando peraltro certificata la relativa provenienza.
Attesa, dunque, la mancata prova da parte dell'appellante di un altro titolo abilitante alla guida sul territorio nazionale, va confermata la decisione del giudice di primo grado.
Al rigetto dell'appello segue la regolamentazione secondo il principio della soccombenza delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di riferimento con applicazione dei valori medi per la fase di studio e per quella introduttiva, senza riconoscimento della fase istruttoria e con riduzione del 50% rispetto ai valori medi per la fase decisionale.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17 della Legge 24.12.2012 n. 228, va dato altresì atto che sussistono inoltre i presupposti dell'obbligo per la parte appellante di versare, a titolo di contributo unificato, un ulteriore importo pari a quello già versato per l'impugnazione proposta e rigettata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni diversa e contraria deduzione, eccezione e deduzione disattesa,
1) Respinge l'appello e, pertanto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna la parte appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CNA come per legge.
3) Dà atto che l'appellante è tenuto a versare, a titolo di contributo unificato, un ulteriore importo pari a quello già versato per l'impugnazione proposta e rigettata.
Così deciso in Udine, il 5.5.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Marta Diamante
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