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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 05/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5807/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2745/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
11 e pubblicata il 05/04/2024
Atti impositivi:
- AACC.PARZ. 730 n. 4131511687 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello
Appellato: rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate presenta appello avverso la sentenza della CGT di I grado di Catania n. 2745/11/2024, depositata il 5 aprile 2024, di accoglimento del ricorso proposto dal sig. Resistente_1 contro l'avviso di rettifica in epigrafe, con cui l'Agenzia delle Entrate, a seguito del controllo formale della dichiarazione dei redditi 2015 (mod. 730/2016), gli ha richiesto il pagamento della somma di € 1077,00 (oltre sanzioni e interessi).
Il contribuente si è costituito in appello, chiedendone il rigetto.
La causa è stata assunta in decisione nell'udienza del 12 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
I giudici di prime cure hanno accolto il ricorso del contribuente "sulla preliminare ed assorbente eccezione di intervenuta decadenza. Invero, la comunicazione di controllo formale è avvenuta in data 18.3.2019 rispetto al periodo di imposta 2015. Ne discende che è stato superato il termine di due anni entro il quale l'Ufficio avrebbe dovuto attivarsi".
L'appellante Agenzia sostiene, al contrario, che il termine in questione sarebbe meramente ordinatorio.
Va osservato, in senso contrario, che i poteri di accertamento dell'Ufficio nei casi di controllo formale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter devono essere esercitati, come recita la norma, "entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione" delle dichiarazioni da parte dei contribuenti. Ad avviso del collegio, decorso tale termine deve ritenersi consumato il potere di controllo formale, salvo quello ordinario di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, non potendosi condividere la diversa opinione circa la natura meramente ordinatoria del termine, che si fonda su quanto previsto dall'art. 28 della legge n. 449/1997, di interpretazione autentica del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis.
Infatti tale norma riferisce carattere ordinatorio al termine, ben più breve, fissato nell'art. 36 bis e nulla dice quanto all'art. 36 ter;
in base al principio generale per cui ubi lex voluit, dixit, non vi è ragione di estendere l'interpretazione autentica dell'art. 36 bis alla norma ora in esame.
Né a tal fine varrebbe invocare il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, posto che questo riguarda l'attività di riscossione e non quella di accertamento che qui viene in considerazione ed è disciplinata da fonte diversa (il D.P.R. n. 600 del 1973). Per quanto sia indubbio il principio di autonomia dei singoli periodi d'imposta, ritenere legittimo riproporre una ripresa fondata su di un medesimo argomento in più annualità successive porterebbe poi a rendere il contribuente soggetto a ripetute, annuali contestazioni per un periodo incongruamente ampio, con spese e sanzioni ripetutamente irrogate. Deve quindi ritenersi decaduto dal potere accertativo formale l'Ufficio decorso il termine previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter, dalla prima dichiarazione contenente la detrazione operata (v. C.T.P. Milano n. 3478/02/2019, depositata il 23 agosto 2019).
In relazione a quanto precede, l'appello in esame va rigettato.
Le spese possono compensarsi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia – Sezione staccata di Catania 17 - rigetta l'appello in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, il 12 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE - ESTENSORE
PP EN US
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5807/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2745/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
11 e pubblicata il 05/04/2024
Atti impositivi:
- AACC.PARZ. 730 n. 4131511687 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello
Appellato: rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate presenta appello avverso la sentenza della CGT di I grado di Catania n. 2745/11/2024, depositata il 5 aprile 2024, di accoglimento del ricorso proposto dal sig. Resistente_1 contro l'avviso di rettifica in epigrafe, con cui l'Agenzia delle Entrate, a seguito del controllo formale della dichiarazione dei redditi 2015 (mod. 730/2016), gli ha richiesto il pagamento della somma di € 1077,00 (oltre sanzioni e interessi).
Il contribuente si è costituito in appello, chiedendone il rigetto.
La causa è stata assunta in decisione nell'udienza del 12 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
I giudici di prime cure hanno accolto il ricorso del contribuente "sulla preliminare ed assorbente eccezione di intervenuta decadenza. Invero, la comunicazione di controllo formale è avvenuta in data 18.3.2019 rispetto al periodo di imposta 2015. Ne discende che è stato superato il termine di due anni entro il quale l'Ufficio avrebbe dovuto attivarsi".
L'appellante Agenzia sostiene, al contrario, che il termine in questione sarebbe meramente ordinatorio.
Va osservato, in senso contrario, che i poteri di accertamento dell'Ufficio nei casi di controllo formale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter devono essere esercitati, come recita la norma, "entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione" delle dichiarazioni da parte dei contribuenti. Ad avviso del collegio, decorso tale termine deve ritenersi consumato il potere di controllo formale, salvo quello ordinario di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, non potendosi condividere la diversa opinione circa la natura meramente ordinatoria del termine, che si fonda su quanto previsto dall'art. 28 della legge n. 449/1997, di interpretazione autentica del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis.
Infatti tale norma riferisce carattere ordinatorio al termine, ben più breve, fissato nell'art. 36 bis e nulla dice quanto all'art. 36 ter;
in base al principio generale per cui ubi lex voluit, dixit, non vi è ragione di estendere l'interpretazione autentica dell'art. 36 bis alla norma ora in esame.
Né a tal fine varrebbe invocare il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, posto che questo riguarda l'attività di riscossione e non quella di accertamento che qui viene in considerazione ed è disciplinata da fonte diversa (il D.P.R. n. 600 del 1973). Per quanto sia indubbio il principio di autonomia dei singoli periodi d'imposta, ritenere legittimo riproporre una ripresa fondata su di un medesimo argomento in più annualità successive porterebbe poi a rendere il contribuente soggetto a ripetute, annuali contestazioni per un periodo incongruamente ampio, con spese e sanzioni ripetutamente irrogate. Deve quindi ritenersi decaduto dal potere accertativo formale l'Ufficio decorso il termine previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter, dalla prima dichiarazione contenente la detrazione operata (v. C.T.P. Milano n. 3478/02/2019, depositata il 23 agosto 2019).
In relazione a quanto precede, l'appello in esame va rigettato.
Le spese possono compensarsi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia – Sezione staccata di Catania 17 - rigetta l'appello in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, il 12 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE - ESTENSORE
PP EN US