Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 02/04/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 455 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso ex art. 451 bis.51 c.p.c. , iscritta a ruolo in data 05/02/2025,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e cf: nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. RIBOLDI MATTEO elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore , giusta procura in atti;
Con i seguenti figli:
• nata il [...] Per_1
*
Con ricorso ex art. 453 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e iscritto a ruolo il 05/02/2025, le parti sopraindicate hanno chiesto congiuntamente di accogliere le condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale come di seguito riportate:
“affidamento e diritto di visita
A) Affidamento della figlia minore in maniera congiunta ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione familiare di 26026
Pizzighettone (CR), Via Virgilio, n. 22, assegnata alla signora Per l'effetto, tutte le Pt_1
decisioni più importanti nell'interesse della minore, relative all'educazione, alla formazione
B) In considerazione di quanto sopra, anche al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro, i ricorrenti hanno concordato le seguenti modalità di visita: la figlia frequentante l'Asilo Nido IL BATUFFOLO, con sede in Pizzighettone, Persona_2
verrà prelevata nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdi, presso l'abitazione dei nonni materni (i quali la preleveranno dall'asilo nido sopra indicato alle ore 16.30) dalle ore 17:00 dal padre e rimarrà con lui fino a dopo cena (indicativamente fino alle ore 20:00); il padre si premurerà di accompagnare la figlia a casa. La minore trascorrerà con la madre tutta la giornata del Per_1
martedì e del giovedì.
La madre terrà, inoltre, sempre con lei la bambina durante la notte e la porterà a scuola al mattino all'orario di entrata.
Il padre potrà poi tenere la figlia con sé a fine settimana alterni dalle ore 17:00 del venerdì sino alle ore 20:00 della domenica sera quando la riaccompagnerà a casa dalla madre.
Entrambi i genitori, in ogni caso, in considerazione dell'età della figlia, si impegnano a interpretare orari e giorni di visita con la massima elasticità possibile, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi e soprattutto con le esigenze di benessere e serenità della bambina.
C) per quanto concerne le festività natalizie (corrispondenti al periodo di vacanze scolastiche) ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere la metà delle vacanze (quindi sette giorni anche non consecutivi) di fatto alternando ogni anno la giornata di Natale ed i giorni del 31 dicembre e 01 gennaio con ciascun genitore.
Per le festività pasquali la figlia trascorrerà la metà delle vacanze scolastiche con il padre, alternando un anno la Pasqua con la mamma e la Pasquetta con il papà e l'anno successivo viceversa.
Anche in ordine alle vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con la figlia almeno 15 giorni, Per_1
anche non consecutivi, nel mese di agosto;
detto periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 3l maggio di ogni anno tenendo conto delle esigenze lavorative dei medesimi. I genitori dovranno reciprocamente fornire l'indirizzo delle località di vacanza dove eventualmente porteranno la bambina.
In ogni caso, il padre e la madre nei giorni in cui non avranno la minore con sé potranno comunicare telefonicamente con lei nel rispetto del diritto di privacy dell'altro genitore.
Mantenimento
D) Il signor erserà alla signora titolo di contributo al mantenimento della Pt_2 Pt_1
figlia minore, la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00), da corrispondere ogni mese entro il giorno 15 (quindici), tramite bonifico bancario il cui IBAN verrà comunicato dalla madre al padre, somma rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT.
I genitori concordano, inoltre, che l'Assegno Unico Figli a Carico erogato dall'INPS, ad oggi pari ad euro 233,00 (variabile in considerazione dei valori ISEE), venga interamente percepito direttamente dalla signora nell'ammontare dovuto dal predetto Ente e il signor Pt_1
cconsente fin d'ora a tale richiesta. Pt_2
E) Tutte le spese straordinarie nell'interesse della figlia verranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori cosi come definite dal protocollo d'intesa sul regime delle spese dei figli intervenuto tra il Tribunale di Cremona e l'Ordine degli Avvocati di Cremona e sottoscritto in data
03 dicembre 2015 (Prot. Informatico n. 1425 del 14 dicembre 2015) e precisamente:
Per la salute (dovranno essere comprovate da prescrizione del medico curante e da indicazione del codice fiscale della prole sullo scontrino):
a) Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
ticket sanitari;
b) Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari quali interventi chirurgici, trattamenti di fisioterapia, erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari omeopatici.
Spese per l'istruzione:
a) Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
b) Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso sede universitaria;
Spese per la custodia di prole minorenne:
Spese che non richiedono il preventivo accordo: spese per il tempo prolungato, pre - scuola e dopo
- scuola nonché di custodia della figlia minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infredodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento:
Spese che richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze.
Dette spese dovranno essere documentate e comunicate all'altro genitore entro la fine del mese cosicché possano essere corrisposte al genitore che le anticipa con bonifico nel mese successivo.
I genitori e espressamente concordano che la spesa relativa alla mensa Pt_2 Pt_1
scolastica della figlia è da considerarsi quale spesa non compresa nell'assegno di Per_1
mantenimento e da suddividersi al 50% ciascuno.
F) Le parti presentano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresi che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
G) spese del procedimento compensate.”
Le parti hanno altresì richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate, hanno specificato le rispettive disponibilità reddituali dell'ultimo triennio, hanno rinunciato al deposito della documentazione ex art. 473 bis.12 c.p.c. e hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
*
Il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della figlia minore e delle parti e adeguato alle circostanze fattuali, come concordemente valutate dalle parti stesse. Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 473 bis.4, ult. co., c.p.c.), vista peraltro la tenera età.
Le ulteriori statuizioni e pattuizioni, anche economiche, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di Parte_2 Parte_1
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto e in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Nulla sulle spese di lite;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della sentenza.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 31/03/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato