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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 5012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5012 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VIII civile
R.G. 5093/2021
All'udienza collegiale del giorno 11/09/2025 ore 09:45
Presidente Dott. Franca Mangano Consigliere Relatore Dott. Caterina Garufi
Consigliere Dott. Edoardo Mancini
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. GENTILI PATRIZIA
Appellato/i
CP_1
Avv. MERCURI VERONICA
Nessuno compare alle ore 10.42
La Corte ritiene che la causa può essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La Corte dopo l'udienza, si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
All'esito la Corte pronuncia sentenza ex art 281 sexies c.p.c,. dandone lettura, che viene depositata in telematico oggi stesso ed è considerata parte integrante del presente verbale.
1 R.G. 5093/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta: Franca Mangano Presidente Caterina Garufi Consigliere est. Edoardo Mancini Giudice ausiliario all'udienza del giorno 11.9.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 5093 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente TRA (C.F. ), in persona del rappresentante legale p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Monterotondo (RM), Viale Vincenzo Federici n. 10, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Gentili che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellante E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Fonte Nuova, CP_1 C.F._1
Via F. Guicciardini n. 3, presso lo studio dell'Avv. Veronica Mercuri che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellata OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Tivoli n. 975/2021 – sfratto per morosità. CONCLUSIONI Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, CP_2
, deducendo il mancato pagamento del canone di locazione dovuto per il mese di
[...] novembre 2019 pari a euro 500,00, oltre oneri per euro 7.707,60 (di cui: oneri consortili anno 2019 pari a euro 609,70; fatture vivigas pari a euro 5.016,90; fatture Enel pari a euro 2.081,00), conveniva in giudizio la per sentir dichiarare risolto il contratto di sublocazione Parte_1 inter partes stipulato in data 25.7.2018 relativamente alla porzione dell'immobile sito in Mentana, Via Spontini n. 52, interno 1, censito in catasto al foglio 9, particella 2917, sub 505. All'esito dell'udienza celebrata in data 23.6.2021, il Tribunale di Tivoli con la sentenza n. 975/2021 accertava e dichiarava la risoluzione del contratto di sublocazione per grave inadempimento della società subconduttrice;
ordinava a il rilascio della porzione di immobile sublocata, Parte_1 fissando l'inizio dell'esecuzione in data 30.7.2021; condannava parte resistente al pagamento della complessiva somma di euro 7.597,90, di cui euro 500,00 per canone di locazione del mese di novembre e il residuo per utenze ed al pagamento delle spese di lite (euro 145,00 per esborsi, euro 1.700,00 per onorari, oltre accessori). Con appello depositato in data 13.9.2021, impugnava la decisione chiedendo: di Parte_1 sospenderne l'esecuzione “per il gravissimo danno che può derivare all'appellante dall'esecuzione del preavviso ex art. 608 c.p.c. notificato il 09.09.2021 con termine per il rilascio
2 al 19.10.2021”; in subordine, di dichiarare la nullità della sentenza per mancata lettura del dispositivo in udienza in violazione dell'art. 429 c.p.c. Con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio , eccependo l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, CP_1 chiedendone il rigetto, con vittoria di spese da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario. All'udienza del 11.11.2021, dato atto del rilascio dell'immobile oggetto di causa, la CP_3 rinviava la causa per la discussione con termine fino a 20 giorni prima per depositare note sulla persistenza di interesse alla decisione. All'udienza del 10.7.2025, in assenza delle parti, è stato disposto il rinvio della causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. Anche alla odierna udienza nessuna delle parti è comparsa sebbene ritualmente avvisata e, nella stessa sede, l'appello è deciso mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. MOTIVAZIONE Sulla scorta di quanto appena esposto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, trattandosi di giudizio introdotto (già dal primo grado) in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 del D.L. 112/08 conv. in l. 133/08, va dichiarata l'estinzione del processo. È opportuno, al riguardo, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: «A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 c.p.c., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore)» (Cass. 27/8/2003, n. 12537; v. anche Cass. 17/5/2007, n. 11434). Spese del giudizio non ripetibili.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) visti gli artt. 309 e 307 c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) spese non ripetibili. Così deciso in Roma, il 11.9.2025 La Consigliera est. Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Roberta Masi
3
Sezione VIII civile
R.G. 5093/2021
All'udienza collegiale del giorno 11/09/2025 ore 09:45
Presidente Dott. Franca Mangano Consigliere Relatore Dott. Caterina Garufi
Consigliere Dott. Edoardo Mancini
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. GENTILI PATRIZIA
Appellato/i
CP_1
Avv. MERCURI VERONICA
Nessuno compare alle ore 10.42
La Corte ritiene che la causa può essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La Corte dopo l'udienza, si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
All'esito la Corte pronuncia sentenza ex art 281 sexies c.p.c,. dandone lettura, che viene depositata in telematico oggi stesso ed è considerata parte integrante del presente verbale.
1 R.G. 5093/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta: Franca Mangano Presidente Caterina Garufi Consigliere est. Edoardo Mancini Giudice ausiliario all'udienza del giorno 11.9.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 5093 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente TRA (C.F. ), in persona del rappresentante legale p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Monterotondo (RM), Viale Vincenzo Federici n. 10, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Gentili che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellante E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Fonte Nuova, CP_1 C.F._1
Via F. Guicciardini n. 3, presso lo studio dell'Avv. Veronica Mercuri che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellata OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Tivoli n. 975/2021 – sfratto per morosità. CONCLUSIONI Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, CP_2
, deducendo il mancato pagamento del canone di locazione dovuto per il mese di
[...] novembre 2019 pari a euro 500,00, oltre oneri per euro 7.707,60 (di cui: oneri consortili anno 2019 pari a euro 609,70; fatture vivigas pari a euro 5.016,90; fatture Enel pari a euro 2.081,00), conveniva in giudizio la per sentir dichiarare risolto il contratto di sublocazione Parte_1 inter partes stipulato in data 25.7.2018 relativamente alla porzione dell'immobile sito in Mentana, Via Spontini n. 52, interno 1, censito in catasto al foglio 9, particella 2917, sub 505. All'esito dell'udienza celebrata in data 23.6.2021, il Tribunale di Tivoli con la sentenza n. 975/2021 accertava e dichiarava la risoluzione del contratto di sublocazione per grave inadempimento della società subconduttrice;
ordinava a il rilascio della porzione di immobile sublocata, Parte_1 fissando l'inizio dell'esecuzione in data 30.7.2021; condannava parte resistente al pagamento della complessiva somma di euro 7.597,90, di cui euro 500,00 per canone di locazione del mese di novembre e il residuo per utenze ed al pagamento delle spese di lite (euro 145,00 per esborsi, euro 1.700,00 per onorari, oltre accessori). Con appello depositato in data 13.9.2021, impugnava la decisione chiedendo: di Parte_1 sospenderne l'esecuzione “per il gravissimo danno che può derivare all'appellante dall'esecuzione del preavviso ex art. 608 c.p.c. notificato il 09.09.2021 con termine per il rilascio
2 al 19.10.2021”; in subordine, di dichiarare la nullità della sentenza per mancata lettura del dispositivo in udienza in violazione dell'art. 429 c.p.c. Con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio , eccependo l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, CP_1 chiedendone il rigetto, con vittoria di spese da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario. All'udienza del 11.11.2021, dato atto del rilascio dell'immobile oggetto di causa, la CP_3 rinviava la causa per la discussione con termine fino a 20 giorni prima per depositare note sulla persistenza di interesse alla decisione. All'udienza del 10.7.2025, in assenza delle parti, è stato disposto il rinvio della causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. Anche alla odierna udienza nessuna delle parti è comparsa sebbene ritualmente avvisata e, nella stessa sede, l'appello è deciso mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. MOTIVAZIONE Sulla scorta di quanto appena esposto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, trattandosi di giudizio introdotto (già dal primo grado) in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 del D.L. 112/08 conv. in l. 133/08, va dichiarata l'estinzione del processo. È opportuno, al riguardo, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: «A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 c.p.c., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore)» (Cass. 27/8/2003, n. 12537; v. anche Cass. 17/5/2007, n. 11434). Spese del giudizio non ripetibili.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) visti gli artt. 309 e 307 c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) spese non ripetibili. Così deciso in Roma, il 11.9.2025 La Consigliera est. Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Roberta Masi
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