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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/07/2025, n. 2519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2519 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 364/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 364 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: divorzio contenzioso tra
, rappresentata e difesa dall'avv.to Orlando Maria presso cui Parte_1 elettivamente domicilia;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall' avv.to Santoro Umberto presso cui elettivamente CP_1 domicilia;
RESISTENTE nonché
Il Pubblico presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.06.2025 i procuratori delle parti hanno rappresentato che le parti hanno raggiunto l'accordo alle condizioni già richiamate in precedenza, ad eccezione del punto relativo al mantenimento dei figli, divenuti nelle more del giudizio maggiorenni. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato in data 11.01.2018, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caserta in data 22.09.2001 con la parte resistente, e dalla cui unione nascevano i figli , nato il [...], e , nato il [...]. Per_1 Per_2
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
31.10.2014 nel procedimento di separazione consensuale, RG 4543/2014, conclusosi con decreto di omologa emesso in data 28.11.2014, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, inoltre, disporsi l'affido condiviso dei figli, con collocamento privilegiato presso la madre, e regolamentarsi il relativo diritto di visita da parte del genitore non collocatario. Chiedeva, infine, versarsi a carico del resistente la somma di euro 200,00 mensili a titolo di assegno divorzile in favore di parte ricorrente e di un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli pari a euro 1.000,00 (euro 500,00 per ciascun figlio).
Si costituiva in giudizio parte resistente, non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da parte ricorrente, chiedendo disporsi l'affido condiviso dei figli con collocamento paritetico alternato e mantenimento diretto, rigettarsi la domanda di assegno divorzile di parte ricorrente, ed eventualmente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, disporsi quanto già concordato in sede di separazione consensuale.
In data 27.06.2018 le parti comparivano per la prima volta dinanzi al Tribunale ed il Presidente, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, confermava le condizioni della separazione.
Veniva nominato il G.I. al fine di esperire la relativa attività istruttoria.
A seguito delle richieste delle parti, il G.I. a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, revocava l'assegno di mantenimento in favore di parte ricorrente e rideterminava l'assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore dei minori nella misura di euro 550,00 mensili complessivi (euro 275,00 per ciascun figlio), oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie a carico del genitore non collocatario.
In data 14.10.2024, le parti raggiungevano un accordo circa i patti e le condizioni di divorzio. Tale accordo, tuttavia, non veniva recepito dal Collegio in quanto contenente la previsione del mantenimento diretto in favore del figlio minore e del figlio nel frattempo divenuto maggiorenne, ma non economicamente indipendente, senza che questi si fosse costituito in giudizio.
All'udienza celebrata in data 27.06.2025 le parti integravano l'accordo e chiedevano recepirsi l'accordo così come modificato e all'esito dell'udienza il giudice riservava la causa per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nell'anno 2014.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74 e dalla L. n. 55 del 2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa, atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
All'udienza tenutasi in modalità cartolare data 27.06.2025 del giudizio le parti raggiungevano l'accordo, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni già previste nel precedente accordo, ad eccezione del mantenimento in favore dei figli, divenuti nelle more del giudizio maggiorenni;
inoltre, preso atto del raggiungimento della maggiore età da parte del figlio , non Per_2 si considerano le statuizioni in punto di affido e diritto di visita contenute nell'accordo.
Pertanto, si recepiscono i seguenti punti:
• “il padre si obbliga al versamento dell'assegno di mantenimento nella misura di euro 500,00 complessivi come da articolo n. 2 degli accordi versandolo alla madre entro il 27 di ogni mese con rivalutazione annuale e partecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie
• Dichiarazione dei coniugi di indipendenza economica e di rinuncia reciproca all'assegno divorzile e a quello una tantum;
• L'obbligo delle parti di comunicarsi ogni cambiamento di residenza e/o domicilio, nonché il numero telefonico abituale e, quello eventuale, dei luoghi di villeggiatura.”
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Caserta in data 22.09.2001 (atto n. 117, parte II, Serie A, Ufficio I°, reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 2001);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• Recepisce gli accordi raggiunti dalle parti e che in questa sede si intendono integralmente trascritti e richiamati;
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 24.7.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 364 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: divorzio contenzioso tra
, rappresentata e difesa dall'avv.to Orlando Maria presso cui Parte_1 elettivamente domicilia;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall' avv.to Santoro Umberto presso cui elettivamente CP_1 domicilia;
RESISTENTE nonché
Il Pubblico presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.06.2025 i procuratori delle parti hanno rappresentato che le parti hanno raggiunto l'accordo alle condizioni già richiamate in precedenza, ad eccezione del punto relativo al mantenimento dei figli, divenuti nelle more del giudizio maggiorenni. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato in data 11.01.2018, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caserta in data 22.09.2001 con la parte resistente, e dalla cui unione nascevano i figli , nato il [...], e , nato il [...]. Per_1 Per_2
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
31.10.2014 nel procedimento di separazione consensuale, RG 4543/2014, conclusosi con decreto di omologa emesso in data 28.11.2014, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, inoltre, disporsi l'affido condiviso dei figli, con collocamento privilegiato presso la madre, e regolamentarsi il relativo diritto di visita da parte del genitore non collocatario. Chiedeva, infine, versarsi a carico del resistente la somma di euro 200,00 mensili a titolo di assegno divorzile in favore di parte ricorrente e di un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli pari a euro 1.000,00 (euro 500,00 per ciascun figlio).
Si costituiva in giudizio parte resistente, non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da parte ricorrente, chiedendo disporsi l'affido condiviso dei figli con collocamento paritetico alternato e mantenimento diretto, rigettarsi la domanda di assegno divorzile di parte ricorrente, ed eventualmente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, disporsi quanto già concordato in sede di separazione consensuale.
In data 27.06.2018 le parti comparivano per la prima volta dinanzi al Tribunale ed il Presidente, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, confermava le condizioni della separazione.
Veniva nominato il G.I. al fine di esperire la relativa attività istruttoria.
A seguito delle richieste delle parti, il G.I. a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, revocava l'assegno di mantenimento in favore di parte ricorrente e rideterminava l'assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore dei minori nella misura di euro 550,00 mensili complessivi (euro 275,00 per ciascun figlio), oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie a carico del genitore non collocatario.
In data 14.10.2024, le parti raggiungevano un accordo circa i patti e le condizioni di divorzio. Tale accordo, tuttavia, non veniva recepito dal Collegio in quanto contenente la previsione del mantenimento diretto in favore del figlio minore e del figlio nel frattempo divenuto maggiorenne, ma non economicamente indipendente, senza che questi si fosse costituito in giudizio.
All'udienza celebrata in data 27.06.2025 le parti integravano l'accordo e chiedevano recepirsi l'accordo così come modificato e all'esito dell'udienza il giudice riservava la causa per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nell'anno 2014.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74 e dalla L. n. 55 del 2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa, atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
All'udienza tenutasi in modalità cartolare data 27.06.2025 del giudizio le parti raggiungevano l'accordo, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni già previste nel precedente accordo, ad eccezione del mantenimento in favore dei figli, divenuti nelle more del giudizio maggiorenni;
inoltre, preso atto del raggiungimento della maggiore età da parte del figlio , non Per_2 si considerano le statuizioni in punto di affido e diritto di visita contenute nell'accordo.
Pertanto, si recepiscono i seguenti punti:
• “il padre si obbliga al versamento dell'assegno di mantenimento nella misura di euro 500,00 complessivi come da articolo n. 2 degli accordi versandolo alla madre entro il 27 di ogni mese con rivalutazione annuale e partecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie
• Dichiarazione dei coniugi di indipendenza economica e di rinuncia reciproca all'assegno divorzile e a quello una tantum;
• L'obbligo delle parti di comunicarsi ogni cambiamento di residenza e/o domicilio, nonché il numero telefonico abituale e, quello eventuale, dei luoghi di villeggiatura.”
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Caserta in data 22.09.2001 (atto n. 117, parte II, Serie A, Ufficio I°, reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 2001);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• Recepisce gli accordi raggiunti dalle parti e che in questa sede si intendono integralmente trascritti e richiamati;
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 24.7.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio