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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/04/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 819/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 819/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avvocato Attilio Toni Parte_1 ricorrente e
in persona del suo legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dagli Controparte_1 avvocati Cristina Mazzamauro e Marco Monaco Sorge resistente
Oggetto: differenze retributive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12 ottobre 2022 parte ricorrente proponeva il ricorso all'intestato Tribunale quale Giudice del lavoro, al fine di vedere accolte le seguenti domande: “Voglia accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alle retribuzioni maturate e/o alle differenze retributive tra quanto percepito e il dovuto in relazione all'orario di 6 ore e 40 minuti giornaliere per sei giorni la settimana dal 1.4.2009 e/o al risarcimento del danno subìto pari alla misura corrispondente alle differenze retributive maturate dalla data del 1.4.2009 alla data della riammissione in servizio o dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) Voglia conseguentemente condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma Viale Europa 190, a pagare alla parte ricorrente per le causali di cui in premessa, la somma che sarà ritenuta più giusta ed equa anche in applicazione dell'art. 36
1 della Costituzione ed ex art. 1226 cc, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo;
In ipotesi: 3) Voglia accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alle retribuzioni maturate e/o alle differenze retributive tra quanto percepito e il dovuto in relazione all'orario part time al 50% dal 1.4.2009 e/o al risarcimento del danno subìto pari alla misura corrispondente alle differenze retributive maturate dalla data del 1.4.2009 alla data della riammissione in servizio o dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo;
Voglia conseguentemente condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede in Roma Viale Europa 190, a pagare alla parte ricorrente per le causali di cui in premessa, la somma che sarà ritenuta più giusta ed equa anche in applicazione dell'art. 36 della Costituzione ed ex art. 1226 cc, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo In via ulteriormente subordinata: 5) Voglia accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alle retribuzioni maturate e/o alle differenze retributive tra quanto percepito e il dovuto in relazione all'orario part time al 30% e/o al risarcimento del danno subìto pari alla misura corrispondente alle differenze retributive maturate dalla data del 1.4.2009 alla data della riammissione in servizio o dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo;
6) Voglia conseguentemente condannare la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma Viale Europa 190, Controparte_1
a pagare alla parte ricorrente per le causali di cui in premessa, la complessiva somma di € 64.808,00 al lordo delle ritenute fiscali o somma maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa anche in applicazione dell'art. 36 della Costituzione ed ex art. 1226 cc, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo”
La suddetta domanda sarebbe consequenziale alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato part time in capo a , così come riconosciuto all'interno della sentenza emessa CP_1 dal Tribunale di Lucca (sent. n. 142/2020) e confermata dalla Corte d'Appello di Firenze per i fatti di seguito esposti:
-che a seguito della sentenza, sopra richiamata, veniva accertata la violazione- da parte della società resistente del divieto di intermediazione di manodopera con conseguente costituzione del rapporto di lavoro subordinato del ricorrente a far data dal 1° aprile 2009;
- La suddetta sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Firenze, senza che venisse determinata la misura del part time;
- che nella sopra citata controversia, il ricorrente espressamente si riservava di proporre in separata sede domanda per ottenere le differenze retributive dovute dalla società resistente;
-che dette differenze consistono nel diritto del lavoratore a vedersi corrispondere le retribuzioni omesse tra
2 quanto previsto dalla contrattazione collettiva di settore in ordine all'orario di lavoro, ovvero 6 ore e 40 minuti e quanto effettivamente percepito dallo stesso nell'intervallo temporale che va dal 1° aprile 2009 fino alla data di riammissione in servizio.
Si costituiva in giudizio , la quale ha rappresentato ed eccepito la nullità del ricorso e che Controparte_1 quanto dedotto da controparte non ha trovato alcun riscontro nella documentazione prodotta.
Nel dettaglio la società rileva ed eccepisce quanto di seguito esposto:
- eccepisce la nullità del ricorso stante la genericità e l'indeterminatezza dello stesso;
-che per effetto della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca e confermata dalla Corte di Appello di
Firenze, il lavoratore è stato assunto in il 22 luglio 2020 con mansioni di Addetto Trasporti junior, CP_1 livello E, con part-time verticale al 33,08%, con un orario settimanale di 36 ore per i mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre e che, nonostante ciò, il ricorrente lamenta differenze retributive in base al livello D, livello non riconosciuto nelle citate sentenze;
- rileva che nel primo giudizio non sia stata formulata alcuna domanda in ordine all'articolazione oraria e alla sua quantificazione;
- rileva che il ricorrente non ha dedotto in maniera sufficientemente chiara e specifica l'orario di lavoro per il quale rivendica le differenze retributive asseritamente non corrisposte;
- fa presente che non vi sono richieste istruttorie sul punto, né che ciò sia rinvenibile dalla documentazione presente in atti.
Richiede, infine, il rigetto del ricorso
La causa è stata istruita documentalmente e decisa come di seguito.
***
Il ricorso è infondato
Giova, innanzitutto rappresentare che in ordine alla domanda di differenze retributive, la stessa presuppone inevitabilmente che sia dedotta e fornita la prova circa la qualità e quantità del lavoro svolto, in modo tale da poter confrontare se la retribuzione percepita sia o meno effettivamente corrispondente e sufficiente rispetto alla prestazione lavorativa resa.
Orbene, sul punto è noto che l'onere probatorio grave interamente sulla parte ricorrente.
A tal proposito si cita il seguente arresto giurisprudenziale reso dalla Corte di Cassazione Civile, Sezione
Lavoro, con ordinanza 6 aprile 2020, n. 7696 : “ in tema di differenze retributive deve essere rispettato il principio dell'onere della prova ex articolo 2697, cod. civ., secondo il quale gli elementi costitutivi dei diritti vantati devono essere allegati
e dimostrati da chi li rivendica, per cui soltanto in seguito all'esito positivo di tale prova la parte datoriale è tenuta a dimostrare il pagamento delle relative obbligazioni, altrimenti si configura un'indebita inversione”.
Innanzitutto, questo Giudicante non può fare a meno di segnalare una certa carenza deduttiva circa i presupposti della richiesta rivendicata.
3 Parte ricorrente rivendica differenze retributive sulla base di un orario osservato, prima del riconoscimento del rapporto di lavoro con la società convenuta in base a una non meglio precisata articolazione oraria, fornendo come prova soltanto le buste paga con indicazione degli emolumenti percepiti e mai in precedenza contestati;
non indica quale fosse il contratto collettivo applicato eventualmente da porre a confronto con quello di cui si chiede l'applicazione di né tale indicazione può ricavarsi dal ricorso e CP_1 dagli atti prodotti.
Pertanto, manca totalmente la prova circa gli elementi costitutivi del credito, prova che non poteva neppure essere fornita in sede di istruttoria dato che parte ricorrente non ha formulato alcun capitolo di prova sul punto.
A nulla rilevano le sentenze citate dal ricorrente, dato che le stesse si limitano ad accertare l'esistenza tra le parti di un contratto a tempo indeterminato part-time e nulla dispongono, invece, circa l'articolazione oraria osservata dal lavoratore.
Ad ogni modo, parte ricorrente, nelle deduzioni in ordine all'articolazione oraria, precedentemente osservata dallo stesso presso le società appaltatrici, prima della costituzione a tempo indeterminato con la società resistente ha riferito di aver osservato, in maniera del tutto contradditoria rispetto alla domanda proposta, orari inferiori al 50% e non ha indicato mezzi istruttori in ordine alla dimostrazione dell'orario in concreto osservato;
ha altresì indicato di aver svolto dal 2010 due ore di lavoro giornaliere.
Per i motivi sopra esposti il ricorso non può essere accolto.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza come per legge e sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso
- condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese legali, che si liquidano in complessivi € 3.562 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.
Lucca, 10 aprile 2025 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
4 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 819/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avvocato Attilio Toni Parte_1 ricorrente e
in persona del suo legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dagli Controparte_1 avvocati Cristina Mazzamauro e Marco Monaco Sorge resistente
Oggetto: differenze retributive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12 ottobre 2022 parte ricorrente proponeva il ricorso all'intestato Tribunale quale Giudice del lavoro, al fine di vedere accolte le seguenti domande: “Voglia accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alle retribuzioni maturate e/o alle differenze retributive tra quanto percepito e il dovuto in relazione all'orario di 6 ore e 40 minuti giornaliere per sei giorni la settimana dal 1.4.2009 e/o al risarcimento del danno subìto pari alla misura corrispondente alle differenze retributive maturate dalla data del 1.4.2009 alla data della riammissione in servizio o dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) Voglia conseguentemente condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma Viale Europa 190, a pagare alla parte ricorrente per le causali di cui in premessa, la somma che sarà ritenuta più giusta ed equa anche in applicazione dell'art. 36
1 della Costituzione ed ex art. 1226 cc, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo;
In ipotesi: 3) Voglia accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alle retribuzioni maturate e/o alle differenze retributive tra quanto percepito e il dovuto in relazione all'orario part time al 50% dal 1.4.2009 e/o al risarcimento del danno subìto pari alla misura corrispondente alle differenze retributive maturate dalla data del 1.4.2009 alla data della riammissione in servizio o dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo;
Voglia conseguentemente condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede in Roma Viale Europa 190, a pagare alla parte ricorrente per le causali di cui in premessa, la somma che sarà ritenuta più giusta ed equa anche in applicazione dell'art. 36 della Costituzione ed ex art. 1226 cc, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo In via ulteriormente subordinata: 5) Voglia accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alle retribuzioni maturate e/o alle differenze retributive tra quanto percepito e il dovuto in relazione all'orario part time al 30% e/o al risarcimento del danno subìto pari alla misura corrispondente alle differenze retributive maturate dalla data del 1.4.2009 alla data della riammissione in servizio o dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo;
6) Voglia conseguentemente condannare la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma Viale Europa 190, Controparte_1
a pagare alla parte ricorrente per le causali di cui in premessa, la complessiva somma di € 64.808,00 al lordo delle ritenute fiscali o somma maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa anche in applicazione dell'art. 36 della Costituzione ed ex art. 1226 cc, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo”
La suddetta domanda sarebbe consequenziale alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato part time in capo a , così come riconosciuto all'interno della sentenza emessa CP_1 dal Tribunale di Lucca (sent. n. 142/2020) e confermata dalla Corte d'Appello di Firenze per i fatti di seguito esposti:
-che a seguito della sentenza, sopra richiamata, veniva accertata la violazione- da parte della società resistente del divieto di intermediazione di manodopera con conseguente costituzione del rapporto di lavoro subordinato del ricorrente a far data dal 1° aprile 2009;
- La suddetta sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Firenze, senza che venisse determinata la misura del part time;
- che nella sopra citata controversia, il ricorrente espressamente si riservava di proporre in separata sede domanda per ottenere le differenze retributive dovute dalla società resistente;
-che dette differenze consistono nel diritto del lavoratore a vedersi corrispondere le retribuzioni omesse tra
2 quanto previsto dalla contrattazione collettiva di settore in ordine all'orario di lavoro, ovvero 6 ore e 40 minuti e quanto effettivamente percepito dallo stesso nell'intervallo temporale che va dal 1° aprile 2009 fino alla data di riammissione in servizio.
Si costituiva in giudizio , la quale ha rappresentato ed eccepito la nullità del ricorso e che Controparte_1 quanto dedotto da controparte non ha trovato alcun riscontro nella documentazione prodotta.
Nel dettaglio la società rileva ed eccepisce quanto di seguito esposto:
- eccepisce la nullità del ricorso stante la genericità e l'indeterminatezza dello stesso;
-che per effetto della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca e confermata dalla Corte di Appello di
Firenze, il lavoratore è stato assunto in il 22 luglio 2020 con mansioni di Addetto Trasporti junior, CP_1 livello E, con part-time verticale al 33,08%, con un orario settimanale di 36 ore per i mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre e che, nonostante ciò, il ricorrente lamenta differenze retributive in base al livello D, livello non riconosciuto nelle citate sentenze;
- rileva che nel primo giudizio non sia stata formulata alcuna domanda in ordine all'articolazione oraria e alla sua quantificazione;
- rileva che il ricorrente non ha dedotto in maniera sufficientemente chiara e specifica l'orario di lavoro per il quale rivendica le differenze retributive asseritamente non corrisposte;
- fa presente che non vi sono richieste istruttorie sul punto, né che ciò sia rinvenibile dalla documentazione presente in atti.
Richiede, infine, il rigetto del ricorso
La causa è stata istruita documentalmente e decisa come di seguito.
***
Il ricorso è infondato
Giova, innanzitutto rappresentare che in ordine alla domanda di differenze retributive, la stessa presuppone inevitabilmente che sia dedotta e fornita la prova circa la qualità e quantità del lavoro svolto, in modo tale da poter confrontare se la retribuzione percepita sia o meno effettivamente corrispondente e sufficiente rispetto alla prestazione lavorativa resa.
Orbene, sul punto è noto che l'onere probatorio grave interamente sulla parte ricorrente.
A tal proposito si cita il seguente arresto giurisprudenziale reso dalla Corte di Cassazione Civile, Sezione
Lavoro, con ordinanza 6 aprile 2020, n. 7696 : “ in tema di differenze retributive deve essere rispettato il principio dell'onere della prova ex articolo 2697, cod. civ., secondo il quale gli elementi costitutivi dei diritti vantati devono essere allegati
e dimostrati da chi li rivendica, per cui soltanto in seguito all'esito positivo di tale prova la parte datoriale è tenuta a dimostrare il pagamento delle relative obbligazioni, altrimenti si configura un'indebita inversione”.
Innanzitutto, questo Giudicante non può fare a meno di segnalare una certa carenza deduttiva circa i presupposti della richiesta rivendicata.
3 Parte ricorrente rivendica differenze retributive sulla base di un orario osservato, prima del riconoscimento del rapporto di lavoro con la società convenuta in base a una non meglio precisata articolazione oraria, fornendo come prova soltanto le buste paga con indicazione degli emolumenti percepiti e mai in precedenza contestati;
non indica quale fosse il contratto collettivo applicato eventualmente da porre a confronto con quello di cui si chiede l'applicazione di né tale indicazione può ricavarsi dal ricorso e CP_1 dagli atti prodotti.
Pertanto, manca totalmente la prova circa gli elementi costitutivi del credito, prova che non poteva neppure essere fornita in sede di istruttoria dato che parte ricorrente non ha formulato alcun capitolo di prova sul punto.
A nulla rilevano le sentenze citate dal ricorrente, dato che le stesse si limitano ad accertare l'esistenza tra le parti di un contratto a tempo indeterminato part-time e nulla dispongono, invece, circa l'articolazione oraria osservata dal lavoratore.
Ad ogni modo, parte ricorrente, nelle deduzioni in ordine all'articolazione oraria, precedentemente osservata dallo stesso presso le società appaltatrici, prima della costituzione a tempo indeterminato con la società resistente ha riferito di aver osservato, in maniera del tutto contradditoria rispetto alla domanda proposta, orari inferiori al 50% e non ha indicato mezzi istruttori in ordine alla dimostrazione dell'orario in concreto osservato;
ha altresì indicato di aver svolto dal 2010 due ore di lavoro giornaliere.
Per i motivi sopra esposti il ricorso non può essere accolto.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza come per legge e sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso
- condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese legali, che si liquidano in complessivi € 3.562 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.
Lucca, 10 aprile 2025 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
4 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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