Articolo 4 della Legge 5 dicembre 1959, n. 1077
Articolo 3Articolo 5
Versione
5 gennaio 1960
Art. 4.
Per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali avente servizio utile anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, ai servizi o periodi anteriori a tale data per i quali sia stato o sia concesso il riscatto su domanda presentata non prima della data medesima, ai fini della determinazione della pensione teorica di cui all' art. 19 della legge 11 aprile 1955, n. 379 , si attribuisce una retribuzione pensionabile annua pari a quella presa o da prendersi a base per il calcolo del relativo contributo.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1960