Articolo 1989 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1988Articolo 1982
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9 ottobre 2010
Art. 1989. Spese a carico del Ministero della difesa 1. Sono poste a carico del bilancio del Ministero della difesa, in favore dei militari residenti all'estero:
a) le spese per gli accertamenti sanitari presso le sedi delle rappresentanze italiane all'estero dei giovani che intendono rimpatriare per compiere la ferma di leva, nonche' quelle di viaggio che i giovani stessi debbono compiere, per sottoporsi agli accertamenti anzidetti, dal luogo di residenza all'estero alle sedi delle rappresentanze italiane e viceversa; tali spese sono anticipate dalle autorita' diplomatiche o consolari; b) le spese di viaggio, per una sola volta nel corso della ferma, col mezzo piu' economico, per licenza da trascorrere all'estero nel Paese di residenza; c) le spese di viaggio per il ritorno all'estero, dopo ultimati gli obblighi di leva.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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