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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/12/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 81/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 81/2025
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'Avv. Laura Casari ricorrente contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Michela Faustini resistente posta in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate con note depositate in data 12 novembre 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15 gennaio 2025, la parte ricorrente in epigrafe – premesso di aver contratto matrimonio con il sig. a Roverè della Luna (TN) il 5 ottobre 2013, CP_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roverè della Luna, Parte II, Per Serie C, N. 3, Anno 2013, e che dall'unione è nata a [...] la figlia minore in
1 data 22 agosto 2011 – ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo, deducendo che la prosecuzione della convivenza
è divenuta assolutamente intollerabile. In particolare, la parte ricorrente ha chiesto disporsi Per la collocazione della figlia presso la madre, il diritto di visita paterno da esercitarsi in maniera alternata rispetto alla madre, un contributo al mantenimento della minore a carico del sig. pari ad € 300,00-400,00 mensili, le spese straordinarie a carico del CP_1 resistente per l'intero, un contributo al mantenimento della moglie a carico del marito pari ad
€ 1.500,00 mensili e la percezione di ogni sussidio sociale da parte della ricorrente.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che le parti hanno iniziato una convivenza Per nel 2007 e che, a seguito della nascita della figlia , ella ha interrotto la propria attività lavorativa stagionale per dedicarsi alla cura della famiglia mentre il sig. ha CP_1 proseguito l'attività di coltivatore diretto della sua azienda agricola sita nella Piana Rotaliana.
La sig.ra ha dedotto che, in corso di matrimonio, la coppia ha venduto la casa Pt_1 coniugale, acquistata mediante finanziamento e mutuo provinciale, per stabilirsi in un immobile condotto in locazione nell'attesa di ristrutturare e trasferirsi nella mansarda ricevuta in donazione dal padre del sig. CP_1
La sig.ra ha dato atto di aver rinunciato alla propria carriera per dedicarsi alla cura Pt_1 della famiglia, di non poter più lavorare per motivi di salute, di non avere entrate proprie pur dovendo sostenere ingenti spese mediche, e di aver contribuito occasionalmente - senza retribuzione - all'attività lavorativa del marito, il quale risulta proprietario di terreni, immobili e mezzi agricoli, nonché comproprietario assieme alla moglie di un terreno acquistato nel 2020. La ricorrente ha dedotto che il sig. ha spostato denaro dal CP_1 conto corrente comune ad un altro conto personale sul quale ormai fa confluire le proprie entrate, dando atto che, a breve, il marito non la supporterà più economicamente. Ella, inoltre, ha chiesto la restituzione della somma di denaro ricevuta dal marito quale eredità personale della moglie.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte resistente contestando le deduzioni avversarie e opponendosi alle richieste articolate in ricorso.
In particolare, il sig. ha chiesto disporsi la separazione dei coniugi con addebito CP_1
Per alla moglie per violazione dei doveri coniugali, l'affidamento congiunto della figlia con collocazione prevalente presso il padre, un protocollo di visita madre-figlia da concordarsi
2 direttamente tra le stesse parti, il mantenimento ordinario della minore interamente a carico del sig. una suddivisione tra i coniugi al 50% delle spese straordinarie relative ad CP_1
Per
, la percezione dei sussidi sociali da parte del resistente, il mantenimento della proprietà dei rispettivi mezzi di locomozione, nessun assegno di mantenimento a carico del marito in favore della moglie o, in subordine, un assegno pari ad € 500,00 mensili per il periodo di un anno dall'emissione dei provvedimenti del Tribunale.
Il resistente ha rappresentato che la crisi coniugale è sorta nel 2017 a causa dei problemi di alcolismo della sig.ra della sua scarsa collaborazione alle necessità economiche Pt_1 della famiglia e delle difficoltà comunicative tra i coniugi, che lo hanno spinto a rivolgersi al
CSM di Mezzolombardo per tentare di gestire l'eccessivo carico di stress;
egli ha dedotto di aver proposto alla sig.ra un percorso di mediazione familiare che, però, è stato Pt_1 interrotto durante la pandemia e mai più ripreso a causa del rifiuto della moglie.
Egli ha rappresentato che la minore preferisce vivere con il padre in quanto, pur avendo un buon rapporto con la madre, si sente intimorita e non compresa dalla stessa.
Il sig. ha rappresentato che, dal 2011, la moglie ha rifiutato di svolgere attività CP_1 lavorativa nonostante le insistenze del marito e, dunque, ella ha sempre attinto ai risparmi del marito senza contribuire personalmente ad alimentare il conto corrente comune e a saldare parte del debito contratto dalla coppia. Il resistente ha dedotto che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la sig.ra on ha prestato attività lavorativa nella campagna del Pt_1 marito né risulta comproprietaria di alcun terreno.
All'udienza del 13 maggio 2025 le parti sono comparse personalmente.
All'esito, il Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c. con ordinanza di data 19 giugno 2025: “
1. autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per 2. affida la figlia minor (nata il [...]) in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso il padre;
3. dispone che le visite tra la madre e la figlia avvengano secondo i modi e tempi rimessi alla Per determinazione del Servizio Sociale a tal fine incaricato, prevedendosi che veda la mamma almeno due volte alla settimana;
Per
4. dispone che il padre provveda all'integrale mantenimento ordinario di;
3
5. pone le spese straordinarie di cui al protocollo del CNF a carico del genitori, nella misura del 50% ciascuno;
6. pone a carico del sig. , con decorrenza dal mese di giugno 2025, Controparte_1
l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento della moglie, la somma di euro 500,00 al mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi alla sig.ra
entro il giorno 5 di ciascun mese”. Parte_1
Con note depositate in data 12 novembre 2025, ad integrazione del foglio di conclusioni congiunte datato 23 ottobre 2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Disporre, a mezzo della emananda sentenza, la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
. Parte_1
Per 2. Disporre che la figlia minore delle parti , nata il [...] venga affidata in maniera congiunta ai genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso il padre, attualmente presso l'immobile sito in Roverè della Luna in cui ella già risiede;
3. Le visite tra madre e figlia saranno concordate direttamente tra loro, come accade ora, ed il padre favorirà il più possibile le stesse;
sulla regolamentazione delle visite e le modalità delle stesse è già intervenuto anche il Servizio Sociale, a mezza della dott.ssa
[...]
che ha già depositato la propria relazione nel fascicolo di causa in data 13 Per_2 ottobre 2025, alla quale le stesse potranno fare riferimento per qualsiasi problematicità. Per 4. Il padre provvederà al mantenimento ordinario integrale della figlia;
le parti sosterranno nella misura del 50% cadauna le spese straordinarie necessarie così come previste dal Protocollo del CNF;
5. La madre avrà diritto a percepire in via esclusiva tutti gli assegni al nucleo e sussidi sociali (ass. Unico Universale, ass. provinciali ed ogni altro eventualmente spettante); laddove essi venissero accreditati sul conto del signor in quanto residente con la CP_1 figlia minore, egli si farà cura di trasferire dette somme alla moglie, con impegno di quest'ultima di chiedere, una volta che verrà emessa la sentenza di separazione qui richiesta, che dette somme vengano accreditate sul proprio conto corrente dagli enti eroganti;
il signor si impegna sin d'ora a rinunciare al percepimento di detti assegni allorquando CP_1 potrà percepirli la signora In ogni caso il signor si obbliga a firmare Pt_1 CP_1 qualsiasi documentazione necessaria per consentire alla moglie di ricevere agevolazioni
4 Per fiscali e/o provvidenze e sussidi sociali relative alla figlia .
6. Il signor verserà CP_1 alla moglie, a titolo di contributo temporaneo al di lei mantenimento la somma di Euro
600,00 mensili per il periodo novembre 2025 – dicembre 2026 compreso, da versarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente bancario della signora con rinuncia della Pt_1 signora ad ulteriore richiesta di contributo di mantenimento a partire dal mese di Pt_1 gennaio 2027;
7. A titolo di definizione di ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio, e quindi quale definizione delle rispettive domande di natura economica formulate in atti, il signor riconosce alla moglie la somma di €. 25.000,00 (venticinquemila//00) che verrà CP_1 versata alla signora a mezzo di bonifico bancario, quanto ad €. 7.500,00 al Pt_1 momento del deposito delle presenti conclusioni congiunte, quanto ad €. 7.500,00 entro il 30 giugno 2026, ed infine, quanto ad €. 10.000,00 entro il 31 dicembre 2026; condizione per il pagamento della seconda e della terza tranches è il deposito, entro il 15 dicembre 2025, previa emissione da parte del Tribunale di Trento della sentenza di separazione, del ricorso congiunto con domanda di scioglimento del matrimonio con conferma, di entrambe le parti, delle condizioni di carattere economico sia relative alla moglie che alla figlia concordate nel presente accordo di separazione;
se la sentenza di separazione fosse pubblicata dopo il
15 dicembre 2025 le parti si impegnano a depositare ricorso congiunto, come sopra concordato, con domanda di scioglimento di matrimonio entro la settimana successiva al deposito della sentenza di separazione;
8. Il signor manterrà la proprietà dell'autovettura Golf 6 targata EK903DZ, del CP_1 ciclomotore in uso alla figlia minore telaio n. VB4D01009KBA47972 modello KSR 50, delle trattrici Landini rex 4-080 GB targato BX865X e Antonio TF7400 targato AG480G, CP_2 della motocicletta Yamaha Fazer 600 targata CJ64738 e Autovettura Opel Meriva targata
DA749NB; la sig.ra è intestataria, invece, dell'autovettura Ford C-MAX targata Pt_1
EN620YG.
9. Il signor con la firma del presente accordo, si accolla l'intero debito contratto CP_1 da coniugi sino alla data dell'estinzione del conto corrente comune presso la Cassa Val di
Non Rotaliana e Giovo, Banca di credito Cooperativo – società cooperativa, filiale di Roverè della Luna, impegnandosi ad estinguere lo stesso in via esclusiva senza nulla richiedere alla moglie;
le parti dichiarano di non avere altre posizioni debitorie personali presso nessun
5 istituto bancario, presso altri istituti di credito o società finanziarie, né presso soggetti privati;
laddove esistessero, ciascuna parte farà fronte al pagamento del proprio debito in via esclusiva senza nulla richiedere all'altro coniuge;
a sua volta la signora Pt_1 rinuncia a tutte le domande di carattere economico, ivi compresa quella di contributo di mantenimento in favore della figlia, ed alla domanda di contributo per sé, fatta eccezione per il contributo temporaneo già indicato al punto 6 del presente documento;
ciò in quanto ella sta già percependo un importo mensile per pensione di invalidità e sta lavorando saltuariamente.
10. Con la firma del presente accordo le parti rinunciano pertanto a tutte le domande reciproche formulate in atti, anche quella di addebito formulata dal signor CP_1 dichiarando di aver definito, a mezzo delle condizioni qui concordate, ogni rapporto, anche di natura patrimoniale, derivante dal loro matrimonio e di nulla più avere a pretendere l'una dall'altro e viceversa;
11. Il signor rinuncia alla richiesta di pagamento delle spese legali che sono state CP_1 liquidate a suo favore ed a carico della signora mezzo dell'Ordinanza della Corte Pt_1 di Appello dd. 16.09.2025 qui allegata e nulla potrà pretendere dalla moglie a tale titolo.
12. Le parti rilasciano reciproco consenso al rilascio del passaporto per la figlia minore per viaggi all'estero per motivi di studio e turistici;
13. Per quanto riguarda le spese legali del presente procedimento di separazione il signor sosterrà le proprie, mentre la signora è stata ammessa al patrocinio a CP_1 Pt_1 spese dello stato e le sue spese verranno liquidate a carico dell'Erario”.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle rispettive allegazioni delle parti che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con cessazione della coabitazione e con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ritiene, inoltre, il Collegio che l'intesa sia meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per la stessa pregiudizievole, ed essendo le ulteriori condizioni rimesse alla libera disponibilità delle parti.
6 Spese di lite compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni congiuntamente precisate con note depositate il 12 novembre
[...]
2025, riportate per intero in parte motiva e da aversi qui integralmente riprodotte;
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 81/2025
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'Avv. Laura Casari ricorrente contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Michela Faustini resistente posta in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate con note depositate in data 12 novembre 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15 gennaio 2025, la parte ricorrente in epigrafe – premesso di aver contratto matrimonio con il sig. a Roverè della Luna (TN) il 5 ottobre 2013, CP_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roverè della Luna, Parte II, Per Serie C, N. 3, Anno 2013, e che dall'unione è nata a [...] la figlia minore in
1 data 22 agosto 2011 – ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo, deducendo che la prosecuzione della convivenza
è divenuta assolutamente intollerabile. In particolare, la parte ricorrente ha chiesto disporsi Per la collocazione della figlia presso la madre, il diritto di visita paterno da esercitarsi in maniera alternata rispetto alla madre, un contributo al mantenimento della minore a carico del sig. pari ad € 300,00-400,00 mensili, le spese straordinarie a carico del CP_1 resistente per l'intero, un contributo al mantenimento della moglie a carico del marito pari ad
€ 1.500,00 mensili e la percezione di ogni sussidio sociale da parte della ricorrente.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che le parti hanno iniziato una convivenza Per nel 2007 e che, a seguito della nascita della figlia , ella ha interrotto la propria attività lavorativa stagionale per dedicarsi alla cura della famiglia mentre il sig. ha CP_1 proseguito l'attività di coltivatore diretto della sua azienda agricola sita nella Piana Rotaliana.
La sig.ra ha dedotto che, in corso di matrimonio, la coppia ha venduto la casa Pt_1 coniugale, acquistata mediante finanziamento e mutuo provinciale, per stabilirsi in un immobile condotto in locazione nell'attesa di ristrutturare e trasferirsi nella mansarda ricevuta in donazione dal padre del sig. CP_1
La sig.ra ha dato atto di aver rinunciato alla propria carriera per dedicarsi alla cura Pt_1 della famiglia, di non poter più lavorare per motivi di salute, di non avere entrate proprie pur dovendo sostenere ingenti spese mediche, e di aver contribuito occasionalmente - senza retribuzione - all'attività lavorativa del marito, il quale risulta proprietario di terreni, immobili e mezzi agricoli, nonché comproprietario assieme alla moglie di un terreno acquistato nel 2020. La ricorrente ha dedotto che il sig. ha spostato denaro dal CP_1 conto corrente comune ad un altro conto personale sul quale ormai fa confluire le proprie entrate, dando atto che, a breve, il marito non la supporterà più economicamente. Ella, inoltre, ha chiesto la restituzione della somma di denaro ricevuta dal marito quale eredità personale della moglie.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte resistente contestando le deduzioni avversarie e opponendosi alle richieste articolate in ricorso.
In particolare, il sig. ha chiesto disporsi la separazione dei coniugi con addebito CP_1
Per alla moglie per violazione dei doveri coniugali, l'affidamento congiunto della figlia con collocazione prevalente presso il padre, un protocollo di visita madre-figlia da concordarsi
2 direttamente tra le stesse parti, il mantenimento ordinario della minore interamente a carico del sig. una suddivisione tra i coniugi al 50% delle spese straordinarie relative ad CP_1
Per
, la percezione dei sussidi sociali da parte del resistente, il mantenimento della proprietà dei rispettivi mezzi di locomozione, nessun assegno di mantenimento a carico del marito in favore della moglie o, in subordine, un assegno pari ad € 500,00 mensili per il periodo di un anno dall'emissione dei provvedimenti del Tribunale.
Il resistente ha rappresentato che la crisi coniugale è sorta nel 2017 a causa dei problemi di alcolismo della sig.ra della sua scarsa collaborazione alle necessità economiche Pt_1 della famiglia e delle difficoltà comunicative tra i coniugi, che lo hanno spinto a rivolgersi al
CSM di Mezzolombardo per tentare di gestire l'eccessivo carico di stress;
egli ha dedotto di aver proposto alla sig.ra un percorso di mediazione familiare che, però, è stato Pt_1 interrotto durante la pandemia e mai più ripreso a causa del rifiuto della moglie.
Egli ha rappresentato che la minore preferisce vivere con il padre in quanto, pur avendo un buon rapporto con la madre, si sente intimorita e non compresa dalla stessa.
Il sig. ha rappresentato che, dal 2011, la moglie ha rifiutato di svolgere attività CP_1 lavorativa nonostante le insistenze del marito e, dunque, ella ha sempre attinto ai risparmi del marito senza contribuire personalmente ad alimentare il conto corrente comune e a saldare parte del debito contratto dalla coppia. Il resistente ha dedotto che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la sig.ra on ha prestato attività lavorativa nella campagna del Pt_1 marito né risulta comproprietaria di alcun terreno.
All'udienza del 13 maggio 2025 le parti sono comparse personalmente.
All'esito, il Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c. con ordinanza di data 19 giugno 2025: “
1. autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per 2. affida la figlia minor (nata il [...]) in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso il padre;
3. dispone che le visite tra la madre e la figlia avvengano secondo i modi e tempi rimessi alla Per determinazione del Servizio Sociale a tal fine incaricato, prevedendosi che veda la mamma almeno due volte alla settimana;
Per
4. dispone che il padre provveda all'integrale mantenimento ordinario di;
3
5. pone le spese straordinarie di cui al protocollo del CNF a carico del genitori, nella misura del 50% ciascuno;
6. pone a carico del sig. , con decorrenza dal mese di giugno 2025, Controparte_1
l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento della moglie, la somma di euro 500,00 al mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi alla sig.ra
entro il giorno 5 di ciascun mese”. Parte_1
Con note depositate in data 12 novembre 2025, ad integrazione del foglio di conclusioni congiunte datato 23 ottobre 2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Disporre, a mezzo della emananda sentenza, la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
. Parte_1
Per 2. Disporre che la figlia minore delle parti , nata il [...] venga affidata in maniera congiunta ai genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso il padre, attualmente presso l'immobile sito in Roverè della Luna in cui ella già risiede;
3. Le visite tra madre e figlia saranno concordate direttamente tra loro, come accade ora, ed il padre favorirà il più possibile le stesse;
sulla regolamentazione delle visite e le modalità delle stesse è già intervenuto anche il Servizio Sociale, a mezza della dott.ssa
[...]
che ha già depositato la propria relazione nel fascicolo di causa in data 13 Per_2 ottobre 2025, alla quale le stesse potranno fare riferimento per qualsiasi problematicità. Per 4. Il padre provvederà al mantenimento ordinario integrale della figlia;
le parti sosterranno nella misura del 50% cadauna le spese straordinarie necessarie così come previste dal Protocollo del CNF;
5. La madre avrà diritto a percepire in via esclusiva tutti gli assegni al nucleo e sussidi sociali (ass. Unico Universale, ass. provinciali ed ogni altro eventualmente spettante); laddove essi venissero accreditati sul conto del signor in quanto residente con la CP_1 figlia minore, egli si farà cura di trasferire dette somme alla moglie, con impegno di quest'ultima di chiedere, una volta che verrà emessa la sentenza di separazione qui richiesta, che dette somme vengano accreditate sul proprio conto corrente dagli enti eroganti;
il signor si impegna sin d'ora a rinunciare al percepimento di detti assegni allorquando CP_1 potrà percepirli la signora In ogni caso il signor si obbliga a firmare Pt_1 CP_1 qualsiasi documentazione necessaria per consentire alla moglie di ricevere agevolazioni
4 Per fiscali e/o provvidenze e sussidi sociali relative alla figlia .
6. Il signor verserà CP_1 alla moglie, a titolo di contributo temporaneo al di lei mantenimento la somma di Euro
600,00 mensili per il periodo novembre 2025 – dicembre 2026 compreso, da versarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente bancario della signora con rinuncia della Pt_1 signora ad ulteriore richiesta di contributo di mantenimento a partire dal mese di Pt_1 gennaio 2027;
7. A titolo di definizione di ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio, e quindi quale definizione delle rispettive domande di natura economica formulate in atti, il signor riconosce alla moglie la somma di €. 25.000,00 (venticinquemila//00) che verrà CP_1 versata alla signora a mezzo di bonifico bancario, quanto ad €. 7.500,00 al Pt_1 momento del deposito delle presenti conclusioni congiunte, quanto ad €. 7.500,00 entro il 30 giugno 2026, ed infine, quanto ad €. 10.000,00 entro il 31 dicembre 2026; condizione per il pagamento della seconda e della terza tranches è il deposito, entro il 15 dicembre 2025, previa emissione da parte del Tribunale di Trento della sentenza di separazione, del ricorso congiunto con domanda di scioglimento del matrimonio con conferma, di entrambe le parti, delle condizioni di carattere economico sia relative alla moglie che alla figlia concordate nel presente accordo di separazione;
se la sentenza di separazione fosse pubblicata dopo il
15 dicembre 2025 le parti si impegnano a depositare ricorso congiunto, come sopra concordato, con domanda di scioglimento di matrimonio entro la settimana successiva al deposito della sentenza di separazione;
8. Il signor manterrà la proprietà dell'autovettura Golf 6 targata EK903DZ, del CP_1 ciclomotore in uso alla figlia minore telaio n. VB4D01009KBA47972 modello KSR 50, delle trattrici Landini rex 4-080 GB targato BX865X e Antonio TF7400 targato AG480G, CP_2 della motocicletta Yamaha Fazer 600 targata CJ64738 e Autovettura Opel Meriva targata
DA749NB; la sig.ra è intestataria, invece, dell'autovettura Ford C-MAX targata Pt_1
EN620YG.
9. Il signor con la firma del presente accordo, si accolla l'intero debito contratto CP_1 da coniugi sino alla data dell'estinzione del conto corrente comune presso la Cassa Val di
Non Rotaliana e Giovo, Banca di credito Cooperativo – società cooperativa, filiale di Roverè della Luna, impegnandosi ad estinguere lo stesso in via esclusiva senza nulla richiedere alla moglie;
le parti dichiarano di non avere altre posizioni debitorie personali presso nessun
5 istituto bancario, presso altri istituti di credito o società finanziarie, né presso soggetti privati;
laddove esistessero, ciascuna parte farà fronte al pagamento del proprio debito in via esclusiva senza nulla richiedere all'altro coniuge;
a sua volta la signora Pt_1 rinuncia a tutte le domande di carattere economico, ivi compresa quella di contributo di mantenimento in favore della figlia, ed alla domanda di contributo per sé, fatta eccezione per il contributo temporaneo già indicato al punto 6 del presente documento;
ciò in quanto ella sta già percependo un importo mensile per pensione di invalidità e sta lavorando saltuariamente.
10. Con la firma del presente accordo le parti rinunciano pertanto a tutte le domande reciproche formulate in atti, anche quella di addebito formulata dal signor CP_1 dichiarando di aver definito, a mezzo delle condizioni qui concordate, ogni rapporto, anche di natura patrimoniale, derivante dal loro matrimonio e di nulla più avere a pretendere l'una dall'altro e viceversa;
11. Il signor rinuncia alla richiesta di pagamento delle spese legali che sono state CP_1 liquidate a suo favore ed a carico della signora mezzo dell'Ordinanza della Corte Pt_1 di Appello dd. 16.09.2025 qui allegata e nulla potrà pretendere dalla moglie a tale titolo.
12. Le parti rilasciano reciproco consenso al rilascio del passaporto per la figlia minore per viaggi all'estero per motivi di studio e turistici;
13. Per quanto riguarda le spese legali del presente procedimento di separazione il signor sosterrà le proprie, mentre la signora è stata ammessa al patrocinio a CP_1 Pt_1 spese dello stato e le sue spese verranno liquidate a carico dell'Erario”.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle rispettive allegazioni delle parti che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con cessazione della coabitazione e con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ritiene, inoltre, il Collegio che l'intesa sia meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per la stessa pregiudizievole, ed essendo le ulteriori condizioni rimesse alla libera disponibilità delle parti.
6 Spese di lite compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni congiuntamente precisate con note depositate il 12 novembre
[...]
2025, riportate per intero in parte motiva e da aversi qui integralmente riprodotte;
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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