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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 26/06/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.267/2021 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.123/2021 resa dal Tribunale di Caltanissetta in data
3.3.2021 e depositata il 4.3.2021, avente ad oggetto pagamento somme
vertente tra
c.f. con sede in Gela, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, difeso dall'avv. Riccardo Balsamo per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gela via Venezia 369
- appellante - contro
c.f. con sede in Caltanissetta, in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante, difeso per procura in atti dall'avv. Carlo Fiumanò ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Claudio Maggio sito in Caltanissetta corso
Vittorio Emanuele 104
- appellata -
All'udienza del 30.1.2025, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.3.2016 (r.g. n.1202/2016), Parte_2
chiedeva al Tribunale di Caltanissetta ingiungersi alla ditta
[...] [...]
il pagamento della somma di €19.018/80, oltre interessi ex D.Lgs Parte_1
n.231/2002, a saldo di quanto dovutole per la fornitura di prodotti alimentari e non, sulla base delle fatture n.1106 - 1176 – 1960 – 1986 – 2110 – 2184 – 2232 – 2323, tutte emesse nel 2015.
In accoglimento del ricorso, con decreto n.148/2016 del 22.4.2016 il Tribunale di
Caltanissetta ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre alle spese del procedimento.
Con atto di citazione dell'1.6.2016, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo, tra l'altro deducendo:
- incompetenza territoriale del Giudice adito in virtù del foro generale delle persone giuridiche convenute, per cui la competenza è del Tribunale di Gela ove ha sede l'ingiunta;
- inefficacia probatoria delle fatture nel giudizio a cognizione piena, trattandosi di documenti di formazione unilaterale;
- carenza di legittimazione passiva in capo all'opponente, non essendovi prova neppure di un rapporto contrattuale tra le parti.
Con comparsa si costituiva deducendo la competenza in capo al Tribunale CP_1
di Caltanissetta adito, a ragione che - trattandosi di diritti di obbligazione - ai sensi dell'art.20 c.p.c. è anche competente il Giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, che ai sensi dell'art.1182 c.c. coincide con quello della sede della creditrice, trattandosi di pagamento di una somma di denaro liquida nel suo ammontare.
Nel merito contestava le generiche contestazioni avversarie, prive di alcuna specificità e conducenza anche in ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva in capo all'opponente, evidenziando che nulla aveva osservato avverso la Parte_1
pregressa diffida di pagamento del 3.11.2015 con allegato estratto conto, ove peraltro si rappresentava il rapporto di fornitura in essere e i pagamenti effettuati in precedenza in conto di altre partite.
Istruita la causa con la documentazione allegata e l'assunzione delle prove orali offerte dalla creditrice opposta, con sentenza n.123/2021 il Tribunale di Caltanissetta rigettava l'opposizione al D.I., ritenendo provate le ragioni creditorie di e onerando CP_1
alla rifusione delle spese di causa. Parte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato propone appello Parte_1
deducendo l'erroneità della statuizione del primo Giudice, per i motivi appresso riassunti:
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA E/O DELLA PROVA DELLE FORNITURE DI CUI SI CHIEDE IL PAGAMENTO
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendo erroneamente provati i fatti addotti da controparte,
sebbene in spregio a quanto statuito dall'art.2697 c.c., circa le forniture delle merci asseritamente effettuate e il palese difetto della legittimazione passiva.
Le dichiarazioni del teste AUTORE nulla hanno provato perché inattendibile, infatti affermava di non poter ricordare il contenuto di ogni singola fattura emessa, per poi ricordarne, repentinamente, ogni singola merce.
Il teste (il corriere che avrebbe asseritamente effettuato la materiale consegna delle merci in fattura) ha Tes_1
affermato di non ricordare nulla riguardo alle circostanze nei capitoli di prova della memoria istruttoria dell'opposta.
Dunque, non si comprende come risulterebbe ragionevole pensare che il teste (dipendente della addetto al Tes_2 CP_1
Marketing) ricordi tutto, nonostante gli anni trascorsi, mentre il teste che ne avrebbe effettuato le consegne non Tes_1
ricordi nemmeno di averle eseguite.
Oltre a quanto sopra, vi è da aggiungere l'inidoneità delle fatture commerciali a fondare la pretesa creditoria avversata, che essendo di formazione unilaterale non possono assurgere a prova del contratto.
Infatti, secondo la Suprema Corte, le fatture commerciali hanno valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione non integrano la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito azionato (nel caso che ci occupa è
stato sempre contestato il rapporto commerciale posto a base della asserita ed inesistente fornitura di merci).
Con comparsa di risposta si costituisce l'appellata contestando CP_1
l'infondatezza del gravame per i motivi già espressi dal Tribunale.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.1.2025, le parti depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi che seguono.
Deve premettersi che il Giudice di appello, in coerenza alla giurisprudenza di legittimità
(così, Cass. sent. n.24542/2009) non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente ex art.132 co.2 n.4 c.p.c., che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito.
Riguardo il merito della pretesa creditoria azionata, nel giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo l'opposto è l'attore in senso sostanziale, ma il relativo onere probatorio va relazionato al tenore degli assunti difensivi dell'opponente, che nella specie non ha specificamente contestato tutto quanto allegato dalla creditrice nonostante CP_1
l'onere di farlo ex art.115 c.p.c.
A tal proposito, l'opponente non prende posizione in giudizio e non spiega perché non abbia contestato le richieste formulate da già nella fase pre-giudiziale e perchè non CP_1
abbia avversato la diffida scritta di pagamento del 3.11.2015, di cui vi è prova di avvenuta consegna a mezzo pec nello stesso giorno e a mezzo raccomandata ricevuta il 6.11.2015
(a cui la creditrice aveva allegato un ―estratto conto a partite aperte‖ con la descrizione delle medesime fatture di cui alla successiva ingiunzione: vedi all.3 del fascicolo del monitorio), né spiega perché avesse effettuato due bonifici da € 1.000/00 cadauno il 25 e il
27.8.2015 riportati nell'estratto conto, atteso che contraddittoriamente assume il difetto di legittimazione passiva, contestando in radice l'esistenza del rapporto commerciale.
Infatti, l'art.115 co.1 c.p.c. stabilisce che “salvi i casi previsti dalla legge, il Giudice deve
porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte
costituita”, implicando l'onere di contestazione specifica e di prendere posizione su ciascun fatto allegato, contestandolo in maniera puntuale e non generica, in coerenza al principio di leale collaborazione processuale.
Così, anche la Suprema Corte: “Nel giudizio di opposizione, il convenuto (in senso
sostanziale), ai sensi dell'art.167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale
introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art.115 c.p.c.,
a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore (sempre in
senso sostanziale) a fondamento della propria domanda;
la conseguenza è che tali fatti
debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di
costituzione e risposta [n.d.r. nel caso in esame, nell'atto di citazione in opposizione], si sia
limitata, con clausola di mero stile, a contestare <<espressamente in ogni suo punto il>
contenuto dell'atto di citazione>>, senza esprimere alcuna chiara e specifica
contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa,
contestazione relativa al materiale probatorio dei documenti dall'attore allegati alla
citazione”. (così Cass. 4/11/2021 n.31837) Il tenore delle dichiarazioni dei testi attorei conferma la sussistenza del rapporto commerciale, risultando supportato dalle altre circostanze allegate e dall'assenza di specificità delle contestazioni di parte opponente, per come sopra espresso.
Così all'udienza del 27.6.2018 il teste (dipendente : Testimone_3 CP_1
“Si è vero, confermo che la ditta presso cui lavoro intratteneva rapporti commerciali con la
società … Confermo che le fatture ed i documenti che mi sono Controparte_2
Parte stati esibiti provengono dalla CDS e sono state emessi nei confronti della . Posso
affermare che la merce indicata corrisponde a quella affidata alla ditta Elle Trasporti anche
se non posso precisarne con esattezza il numero dei prodotti..”
Nello stesso senso il teste , rappresentante della ditta Elle Trasporti Testimone_4
s.r.l. unipersonale che aveva effettuato le consegne di cui alle fatture documentate dai relativi D.D.T. (prodotte quale allegato n.2 del fascicolo del monitorio): “Non posso essere
preciso in merito ai beni consegnati e alle singole fatture che mi vengono mostrate. Non
sono in grado di rispondere Tra l'altro preciso che non fui io ad eseguire i trasporti, ma un
mio dipendente. “ ;
ADR sul cap. 6: “Io posso riferire solo in merito al trasporto. Non posso dire nulla in merito
Contr ai pagamenti, atteso che gli stessi avevano riguardo al rapporto esistente tra ed
Parte
. Io gestivo la ditta di trasporti.”
Si tratta, come piuttosto evidente, di dichiarazioni pienamente confermative della sussistenza di rapporti commerciali fra le ditte e dell'esecuzione delle forniture da parte della che ha perciò fornito ampia prova del titolo fondante il credito azionato. CP_1
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a crediti derivanti da prestazioni di servizi e/o forniture, trova applicazione, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, il principio secondo cui, nel giudizio di cognizione instaurato a seguito dell'opposizione, grava sull'opposto (creditore) l'onere di provare la fonte — negoziale o legale — del proprio diritto di credito, mentre spetta all'opponente (debitore) l'onere di allegare e dimostrare l'intervenuta estinzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, mediante l'allegazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato (v. Cass. Civ. Sez.Un. 30.10.2011 n.1353), prova che, nella specie, non è stata neppure offerta.
Di qui l'accoglimento dell'appello e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Per l'effetto, in coerenza alla corretta applicazione del principio della soccombenza,
devono porsi a carico di parte opponente le spese del giudizio di appello, che vanno liquidate secondo il D.M. n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione di valore della causa da
€ 5.201/00 ad € 26.000/00, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.267/2021, conferma la sentenza n.123/2021
resa dal Tribunale di Caltanissetta in data 3.3.2021 e depositata il 4.3.2021, appellata da
Parte_1
Condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante, che liquida in €1.984/00, oltre 15% per
[...]
rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)