Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/04/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, composta dai magistrati:
dott.ssa Rossana Guzzo Presidente est.
dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in sede di rinvio, iscritta al n. 1172 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022 (che porta riunita la 1244/2022 R.G.),
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Veronica Barbera;
[...]
attore in riassunzione nel processo riunente/già appellato
CONTRO
con sede in Trapani (P. IVA ), e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F. , CP_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Sammartano;
convenuti in riassunzione (attori in riassunzione nel processo riunito), già appellanti
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.ro 973/2017 del 14 novembre 2017 il Tribunale di Trapani, in accoglimento della domanda avanzata da nei confronti di Parte_1
e della società dichiarava “la legittimità del Controparte_2 Controparte_1 recesso” esercitato dall'attore dal contratto di compravendita immobiliare stipulato in data 27.1.2009 coi convenuti e condannava questi ultimi, in solido, a restituire al la somma di euro 37.000,00, oltre interessi legali dal Pt_1
20.12.2013 al soddisfo, e a rifondergli le spese di lite.
La decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Palermo la quale, con sentenza n.ro 160/2021, rigettava l'impugnazione proposta dei due soccombenti.
Su ricorso di costoro, la Cassazione, con ordinanza n.ro 23476/2021, cassava la pronuncia di secondo grado – accogliendo il primo motivo di gravame e dichiarando assorbito il secondo - rinviando la causa a questo Ufficio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.
La causa veniva riassunta sia dal , con atto di citazione in riassunzione Pt_1
che dava vita al processo portante il n.ro 1172/2022 R.G., sia dalle controparti,
con atto di citazione in riassunzione che dava vita al processo portante il n.ro
1244/2022 R.G..
Con ordinanza del 3.3.2023 veniva disposta la riunione dei due giudizi e si procedeva all'assunzione delle prove orali riproposte dagli originari convenuti. In particolare, l'audizione dei testimoni e si svolgeva Testimone_1 Tes_2 alla udienza del 3.2.2023 mentre l'interrogatorio formale del , stante i Pt_1
problemi di salute del medesimo, veniva delegato al Tribunale di Trapani ed ivi esperito in data 28.6.2023.
La causa è stata quindi assunta in decisione il 29 ottobre 2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 3
**********************
Nel presente giudizio sono incontroverse e, comunque, documentate per tabulas,
le seguenti circostanze: i) in data 29.1.2009 le parti stipulavano un preliminare di vendita in forza del quale il si rendeva promissario acquirente di due Pt_1
immobili, uno di proprietà della e uno della meglio CP_2 Controparte_1
descritti in atti, per il prezzo complessivo di euro 100.000,00; ii) nel contratto si dava atto del versamento da parte del di euro 10.000,00 a titolo di Pt_1
caparra confirmatoria e veniva stabilita la data del 31.8.2009 come termine finale per la stipula del contratto definitivo;
iii) il 28.9.2009 il versava alle Pt_1
controparti un acconto di euro 7.000,00 e il 25.2.2010 un altro di euro 10.000,00;
iiii) i promittenti venditori, tuttavia, vendevano gli immobili a terzi, rispettivamente alle date del 27.2.2013 e del 28.10.2013, per il un prezzo complessivo, per come dichiarato nei rogiti, di euro 69.000,00.
La sentenza di primo grado, muovendo da tali dati e rimarcando come le parti avessero di fatto accettato il superamento del termine contrattualmente pattuito per la stipula del contratto definitivo, riteneva grave e irrimediabile l'inadempimento dei promittenti venditori. Valutava come nessuna causa di giustificazione di esso fosse stata provata, tenuto conto che la tesi difensiva da costoro sostenuta – secondo cui era stato a monte il a rendersi Pt_1
inottemperante alla sua obbligazione, per come conclamato da quanto addotto dal di lui figlio, il quale avrebbe comunicato verbalmente e di presenza alla di negative condizioni di salute ed economiche del genitore che CP_2 avrebbero precluso a costui la possibilità di portare a compimento l'acquisto dei due immobili – si presentava in contrasto con la documentazione versata in giudizio dal , che smentiva una condizione di difficoltà economica del Pt_1
medesimo, e non era stata comunque supportata da qualsivoglia richiesta di adempimento ovvero scrittura di recesso/risoluzione consensuale dal vincolo 4
contrattuale. Veniva, quindi, accolta la domanda del , con condanna delle Pt_1 controparti sia alla corresponsione, ai sensi dell'art.1385 cc., del doppio della caparra sia alla restituzione degli acconti, con correlato rigetto (implicito) della domanda riconvenzionale dei convenuti volta ad ottenere, previa imputazione dell'inadempimento in capo all'attore, la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno asseritamente patito, individuato nella differenza tra il prezzo di vendita degli immobili e quello stabilito nel preliminare del 29.1.2009 al netto delle somme in relazione ad esso incamerate.
La Suprema Corte ha cassato la sentenza di appello con riferimento alla statuizione con la quale erano state reputate rinunciate, in quanto non espressamente riproposte in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni, le istanze istruttorie avanzate dagli originari convenuti al fine di provare la loro tesi difensiva.
Le parti in questa fase hanno riproposto le loro difese e richieste.
Tanto premesso, valuta il Collegio che gli esiti della assunzione delle su indicate prove orali non abbia fornito alcun utile contributo alla decisione della causa e che l'appello vada disatteso, risultando sostanzialmente immune da censure il percorso argomentativo della sentenza di primo grado.
Il , in sede di interrogatorio formale, ha riferito di essere stato sottoposto Pt_1 ad una degenza in una struttura sanitaria “nel mese di agosto e fino al mese di settembre 2011” ma ha negato che la mancata stipula del contratto definitivo di compravendita fosse dipesa dalle sue condizioni di salute od economiche.
Per quanto attiene alle deposizioni testimoniali, chiamate a corroborare la veridicità dell'episodio dell'incontro tra la e il figlio del , le stesse CP_2 Pt_1
si presentano scarsamente attendibili sia avuto riguardo alla posizione dei dichiaranti sia alla genericità intrinseca delle deposizioni. 5
Sotto il primo profilo, con riferimento al , se è vero che la eccezione di Tes_1 incapacità a deporre ex art.246 c.p.c.– basata sul fatto che il predetto ha riferito di essere il legale rappresentante della oltre che socio titolare Controparte_1 della quota del 50%, seppur precisando che all'epoca dei fatti rivestiva solo la qualità di socio – va ritenuta inammissibile non essendo stata riproposta anche subito dopo l'audizione e in sede di precisazione delle conclusioni (v. Cass. S.U. sent. 9456/2023), è tuttavia innegabile che trattasi di dichiarante in alcun modo
“indifferente” all'esito del giudizio, anche in quanto convivente more uxorio “da
Tes_ parecchi anni” della . Anche il teste si presenta “contiguo” agli CP_2
appellati, in ragione di rapporti di cointeressenza economica (avendo dichiarato di essere stato “per tanti anni” in rapporto di società con la e, al CP_2
momento della deposizione, della di lei figlia).
In relazione al secondo aspetto, entrambe le deposizioni si presentano del tutto generiche nella collocazione temporale dell'episodio (che l'articolato collocava nell'ampio lasso temporale intercorrente tra “la fine del 2010 e il 2012”) e nella indicazione delle generalità della persona qualificatasi nella circostanza come figlio del , e che entrambi riferivano di avere conosciuto solo Pt_1
Tes_ nell'occasione (il aggiungendo che era stata la a illustrargli “la CP_2 vicenda”), e non del tutto collimanti (il ha dichiarato che nel frangente Tes_1 era stato appositamente chiamato dalla “per partecipare alla CP_2
Tes_ discussione per decidere il da farsi”, mentre il ha riferito che sia lui che il erano già presenti nella stanza all'arrivo dell'individuo). Tes_1
Più in generale l'episodio manifesta tratti di evidente inverosimiglianza, nella misura in cui il sedicente figlio del , presentandosi nell'ufficio Parte_1 della (nessuno dei testi ha riferito dell'accompagnamento da parte di CP_2 altri soggetti, in particolare di un “collaboratore del padre”, per come invece originariamente indicato nella comparsa di costituzione dei convenuti in primo 6
grado), esponendo uno stato di malattia del genitore non meglio precisato che avrebbe, per ciò solo, compromesso la situazione economica del medesimo rendendo impossibile, in via definitiva e non meramente temporanea,
l'adempimento dell'obbligazione contrattuale (v. sul punto le dichiarazioni del
: “.. figlio non precisò di quale malattia soffrisse il padre o Tes_1 Pt_1
perlomeno non lo ricordo, ma riferì che effettivamente per questa malattia la
situazione economica della famiglia era compromessa. Lì comunicò che non poteva più stipulare il contratto e non chiese alcun rinvio”), non avrebbe sollecitato una risoluzione consensuale dell'accordo né, comunque, affrontato la questione della ripetizione quantomeno dei non esigui acconti che erano stati già
versati.
In ogni caso, il Collegio non può non rilevare che, anche a ritenere pienamente provato l'episodio nei termini riferiti dai due testimoni, lo stesso non modificherebbe i termini giuridici della vicenda.
Infatti, premesso che neppure gli appellanti hanno dedotto che il sedicente
OD IO si fosse presentato come munito di specifici poteri rappresentativi, appare evidente che la “comunicazione”, vieppiù effettuata da un terzo, circa il venir meno della volontà del promissario acquirente di adempiere alle proprie obbligazioni non avrebbe, di per sé, integrato i connotati dell'inadempimento né giustificato il venir meno del vincolo contrattuale il quale, ai sensi dell'art.1372
c.c., “non può essere sciolto che per mutuo consenso o per le cause ammesse dalla legge.
In particolare, l'inadempimento, come causa di risoluzione di diritto del contratto, avrebbe richiesto la sua “cristallizzazione”, anche al fine di attestarne la definitività, attraverso l'invio di una formale diffida ad adempiere e ciò tenuto conto che le parti avevano già tollerato reciprocamente il mancato rispetto del termine finale contrattualmente fissato per la stipula del definitivo e che non 7
avevano provveduto a convenire per iscritto un nuovo termine cosicché la reciproca inerzia neppure era qualificabile come “ritardo” nell'adempimento.
In altre parole, solo l'inosservanza alla diffida prevista dall'art.1454 c.c., eventualmente accompagnata, secondo prassi, dalla convocazione per la stipula del rogito notarile – atto recettizio da indirizzare alla controparte contrattuale - avrebbe consentito ai promittenti acquirenti, alla scadenza del termine in essa assegnato, di sciogliersi dal vincolo contrattuale così da tornare ad essere liberi di alienare a terzi i due cespiti immobiliari.
Alla luce di quanto fin qui osservato, appare evidente l'inutilità al fine del decidere di disporre l'ordine di esibizione della cartella clinica del , per come Pt_1
reiteratamente chiesto dalle controparti allo scopo di verificare durata e gravità
dello stato di malattia del predetto.
La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere confermata, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale, dovendosi ritenere legittimo il recesso del in quanto conseguenza dell'accertata risoluzione giudiziale del contratto Pt_1
preliminare del 29.1.2009 per inadempimento dei promittenti venditori i quali, alienando i due immobili a terzi, resero impossibile l'esecuzione dell'accordo.
Le spese di lite vanno imputate alla luce dell'esito finale del giudizio, dovendosi escludere una “parcellizzazione” rapportata all'esito delle singole fasi (V. Cass.
13356/21, 23769/24, S.U. ord. 32906/22). Pertanto, poiché gli originari convenuti risultano integralmente soccombenti, gli stessi vanno condannati al pagamento delle spese del grado di appello e pure di quelle della fase di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Queste ultime si liquidano per come in dispositivo, applicando i parametri tariffari
(per il presente grado nei parametri medi, tenendo anche conto dello svolgimento della attività istruttoria). 8
In considerazione dell'epoca di presentazione dell'appello, sussistono i presupposti per provvedere ai sensi art.13 comma 1 quater D.P.R. 30.5.2002 n.
115.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
provvedendo a seguito di rinvio disposto dalla Cassazione con ordinanza n.ro
23476/2021 pubblicata il 12.4.2022;
conferma la sentenza del Tribunale di Trapani n.ro 973/2017 del 14 novembre
2017, appellata da e da Controparte_2 Controparte_1
Condanna e in solido tra loro, a rifondere Controparte_2 Controparte_1
a le spese dei precedenti due gradi del giudizio, che liquida in Parte_1
euro 1.889,00 per il giudizio di appello e in euro 3.000,00 per la fase di legittimità,
nonché quelle del presente giudizio di rinvio, che liquida in euro 9.991,00, oltre euro 545,00 per esborsi documentati, su cui rimborso spese generali ex art.2
D.M. n.55/14, CPA e IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art.13 comma 1 quater
D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere agli appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Palermo, 9.4.2025.
Il Presidente est.
Dott. Rossana Guzzo