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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO
(ex artt. 74 u.c. e 47 CCII) nel procedimento iscritto al n. 51599 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno
2023, riservata per la decisione all'udienza del giorno 06/12/2024, vertente
TRA
(c.f. ), con l'Avv. Paolo Melchionna Parte_1 C.F._1 del Foro di Roma presso il cui studio in Roma al Lungotevere Flaminio n. 28 è elettivamente domiciliato
RECLAMANTE nei confronti di
Controparte_1
[...]
; Controparte_2
Controparte_3
[...]
CP_4
Controparte_5
[...]
[...] CP_4
Controparte_6
[...] CP_4
Controparte_7
RECLAMATI
OGGETTO: reclamo ex artt. 47 e ss. CCII d lgs decreto 12 gennaio 2019, n° 14 avverso il decreto di inammissibilità della domanda di concordato minore, emesso dal
1 Tribunale di Roma in data 21/08/2023, notificato dalla cancelleria in data 22/08/2023, nella procedura di concordato minore RG P.U. 218-1/2022
CONCLUSIONI:
Per il RECLAMANTE: Piaccia All'Ecc. Corte di appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ed in revoca del provvedimento impugnato:
1) accertare e dichiarare che in sede di proposta di concordato minore, nel rispetto del principio dettato dall'art. 74, comma 3, il quale dispone che: “La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma”, l'ordine dei privilegi non è inderogabile
2) accertare e dichiarare che la proposta di concordato minore formulata dall'odierno ricorrente è preferibile rispetto alla soddisfazione che i creditori otterrebbero da una liquidazione dei beni gravati da privilegio ed identificati nei redditi futuri messi a disposizione del ceto creditorio, nei limiti fissati dalla legge;
3) per effetto di quanto su esposto ed in riforma dell'impugnato provvedimento, dichiarare ammissibile la proposta di concordato minore formulata ai sensi dell'art. 74 e ss. CCII, disponendo i provvedimenti conseguenziali di cui all'art. 78 CCII. Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge.
FATTO E DIRITTO Con l'odierno reclamo, ha impugnato il decreto con il quale il Tribunale di Parte_1
Roma, in sede di vaglio preliminare ex artt. 77 e 78 comma 1 CCII ha dichiarato in limine inammissibile la proposta di apertura di concordato minore.
Sul piano della disciplina applicabile, l'art. 74 comma quarto CCII opera un generale rinvio, per il concordato minore, alle disposizioni dettate per il concordato e l'art. l'art. 47, comma quinto del CCII prevede il reclamo alla Corte di Appello avverso il decreto con il quale il Tribunale collegiale dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo all'esito del vaglio preliminare, rinviando, quanto alle disposizioni applicabili agli. 737 e 738 c.p.c.
Nel corso del procedimento di primo grado, il Tribunale aveva formulato una serie di rilievi, cui la parte replicava con una integrazione della proposta e della relazione;
in tale sede erano stati specificati i crediti aventi privilegio mobiliare e relativa natura e la proposta era stata modificata, nello specifico, garantendo una percentuale di soddisfazione maggiore ai creditori aventi privilegio mobiliare rispetto ai chirografi, nonché evidenziando la preferibilità della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, in particolare considerando l'inesistenza di beni immobili, nonché l'esiguità del valore dell'unico bene mobile registrato. Le integrazioni non erano considerate appaganti dal Tribunale che perveniva infine alla decisione impugnata.
A fondamento del provvedimento, il Tribunale ha formulato essenzialmente un unico rilievo che così sintetizzato:
“Con riferimento alla prospettata violazione della par condicio creditorum la stessa permane anche nella proposta modificata, atteso che resta riservato ai chirografi una porzione di redditi futuri che dovrebbero essere preferibilmente attribuiti ai creditori muniti di privilegio generale (la modifica della proposta si limita infatti ad incrementare dal 5 al 10 % il margine di soddisfazione dei crediti dei privilegiati). Né
2 viene fornita in sede di relazione particolareggiata una motivazione che possa superare tale limitazione in conformità al disposto di cui all'art. 75 CCII. Ha rilevato, inoltre, il Tribunale che la relazione si era limitata a riferire che:
“In ordine alla preferibilità della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria. Anche in questa sede di integrazione, si reitera che il piano formulato sia preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria, non sussistendo beni immobili la cui liquidazione potrebbe garantire maggior soddisfazione al ceto creditorio, parimenti dovendosi ritenere in ordine ai beni mobili, costituiti da un unico motoveicolo il cui valore è comunque e nettamente inferiore alla soddisfazione proposta in sede di accoro/concordato minore”.
Da tali conclusioni il Tribunale traeva la conseguenza per cui “Anche in sede di integrazione, dunque non viene considerata la natura dei crediti futuri come beni mobili
a tutti gli effetti, e non viene quindi prospettata alcuna vantaggiosità della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria in ordine ai tempi ed alle modalità di recupero dei suddetti crediti (comunque acquisibili all'attivo della procedura di liquidazione, sia pure nei limiti della loro pignorabilità, pari al solo 20%)”.
Sul contenuto della proposta, il Tribunale così ne sintetizzava i termini essenziali:
“… la complessiva debitoria ammonta ad euro 508.473,06 complessivi (con analitica indicazione dei singoli debiti, fonti ed ammontare degli stessi),
- che, quanto al patrimonio di cui poter disporre per la composizione della debitoria, oltre un esiguo ammontare di crediti per euro 259,34 dettagliatamente specificato in ricorso, non vi sono altri cespiti su cui fare riferimento, ad eccezione del reddito derivante dall'esercizio della propria professione e di un motociclo marca KIMCO del 2001 dal valore stimato di euro 1.321,00;
- che, tenuto conto del reddito medio mensile netto percepito nel triennio antecedente il ricorso (documentato dall'allegazione delle relative dichiarazioni dei redditi) potrebbe destinare alla realizzazione del piano la somma di euro 1758 mensili detratte le spese necessarie per il proprio sostentamento che il ricorrente individua in euro 800 mensili;
- che la proposta che si intende sottoporre al voto dei creditori prevede l'integrale soddisfo del compenso per l'OCC/ Gestore incaricato per l'importo di euro 5.471,70 comprensivo di IVA mediante il pagamento di 12 rate mensili di euro 455,97;
- che la proposta prevede altresì il pagamento dei agli debiti gravanti sull'istante con falcidia del 95% da pagarsi in 60 rate mensili per un totale di 437,33 euro al mese (a partire dal secondo anno, essendo il primo anno destinato al pagamento delle prededuzioni);
- che pertanto nel complesso l'istante si impegna a pagare la complessiva somma di euro 25.423,65 (in seguito aumentati ad € 47.787,76);
- che tale forma di componimento del debito, deve ritenersi maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, che prevederebbe la solo pignorabilità di un quinto del reddito da lavoro.
Con l'odierno reclamo, la parte formula varie obiezioni. Con un primo motivo, la parte lamenta la erronea applicazione, da parte del Tribunale, dell'art. 74 comma 3 CCII per avere il Tribunale ritenuto vincolante, nell'ambito di una proposta di concordato minore, il rispetto dei privilegi mobiliari, dato che la proposta si fonderebbe sui redditi futuri del debitore proponente. A fondamento dell'assunto, la parte richiama un recente decreto di questo Ufficio (decreto n. 7005/2023 del 24.07.2023 reso nel reclamo dinanzi la Corte di Appello di
Roma recante Rg n.51099/2023). La ricorrente ritiene che possa derogarsi al rispetto dell'ordine delle cause di prelazione.
3 Ritiene questo ufficio di discostarsi dal principio affermato nel precedente invocato, frutto evidentemente di una probabile svista. Se è vero che l'art. 67 co. 1 afferma che la proposta ha contenuto libero, il successivo comma 4 pone espressamente il principio secondo il quale l'ordine delle cause di prelazione va rispettato (ovviamente nei limiti della capienza). Nel caso di specie, quindi, se vi sono debiti tributari assistiti da causa di prelazione generale, essi devono essere prioritariamente soddisfatti con le giacenze sul conto corrente (sulle quali opera la causa di prelazione generale) sino (se vi è capienza) all'integrale soddisfacimento del credito.
Per le ragioni sopra dette il reclamo va respinto, avendo il rigetto della prima censura carattere assorbente.
Le spese seguono la soccombenza.
Inoltre, va dichiarata a carico del reclamante la ricorrenza delle condizioni ex art. 13 comma 1 quater DM 30.05.2002 n. 115 per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
rigetta il reclamo;
condanna il reclamante alla rifusione, in favore della parte reclamata, delle spese del procedimento che liquida in complessivi € 1.450 oltre Iva, Cpa e spese generali al 15; dichiara la ricorrenza, a carico del reclamante, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.01.2025
Il consigliere relatore
Giovanna Gianì
Il Presidente Diego Antonio Rosario Pinto
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