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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/03/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 924/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale degli Alimena n. 61, presso lo studio dell'Avv. Massimo Urso che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Carmela Filice - resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni di parte ricorrente: “… 2) nel merito, preliminarmente, per le ragioni sopra
esposte, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o improcedibilità e/o
infondatezza dell'avviso di addebito;
3) in subordine, sempre nel merito, previo
accertamento che fra la società ricorrente ed la signora non è Controparte_2
intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, dichiarare l'insussistenza
dell'addebito contestato e, per l'effetto, revocare e/o annullare l'avviso di addebito n.
1 3342023000009174000, notificato a mezzo pec il 4.02.2023, dell'importo di € 50.333,78, a
titolo di contributi previdenziali DM10/V relativi al periodo 01/2017 - 02/2021 previa
nullità e/o annullamento dell'atto presupposto rappresentato dal verbale unico di
accertamento e notificazione dell' n. CS00000/2022 - Controparte_3
242 - 02 del 04.05.202022 - prot. N. 11432 e di tutti gli atti presupposti, connessi e
conseguenziali; 4) condannare l'ente resistente al pagamento delle distraende spese e
competenze difensive ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - previo … accoglimento dell'istanza ex art. 89 c.p.c. -
rigettare l'opposizione perché inammissibile, infondata, dichiarando, per l'effetto, la piena
ed integrale sussistenza dell'obbligo contributivo (comprensivo di sanzioni di legge ed
interessi di mora) per cui è causa, con condanna dell'opponente al pagamento dei dovuti
importi (come quantificati nel corpo del provvedimento opposto), maggiorati di accessori
di legge sino all'affettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze e con ogni più
ampia riserva …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio avverso l'avviso di addebito n.
CP_ 3342023000091740000, con cui l' ha chiesto il pagamento di €. 50.333,78 a titolo di contributi per la Gestione Aziende lavoratori dipendenti, periodo 2017/2021, formulando le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni e formulando le conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 13.10.2023 è stata disposta la sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
2 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
CP_ L' chiede la cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle espressioni usate dalla parte ricorrente con cui viene accusato di aver tentato di “carpire” delle somme e di aver tenuto un comportamento “scellerato”.
Tali espressioni (la parola “scellerato”, dal contesto complessivo, deve intendersi come grave poiché superficiale ed è legato principalmente alla descrizione del pregiudizio in caso di mancata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito) sono da ritenersi comunque, per quanto al limite, collegate alle esigenze difensive, sicché può
trovare applicazione il principio per cui: “In tema di espressioni offensive o sconvenienti
contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la
cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento
dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla
reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere
le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte.
Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole
(come l'avverbio "subdolamente"), che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante
nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e
professionale dell'avversario” (così, tra le altre, Cass. 26195/2011).
La parte ricorrente contesta l'illegittimità dell'avviso di addebito poiché sarebbe stato emesso prima della decisione sul ricorso amministrativo, in violazione dell'art. 24, comma
CP_ 4, D. Lgs. 46/1999, con argomentazione infondata, atteso che, come eccepito dall' il ricorso amministrativo a cui fa riferimento la parte risulta proposto avverso la diffida ad adempiere e non avverso l'atto di accertamento.
3 L'avviso di addebito opposto è conseguente a Verbale di accertamento n. CS0000/2022-
242-02 del 4.5.2022 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza ed è relativo alla posizione della lavoratrice , per la quale viene affermato lo svolgimento Controparte_2
di orario di lavoro di 32 e 40 ore settimanali invece che delle 16 ore settimanali previste nel contratto part-time di assunzione.
Dall'avviso di addebito impugnato può evincersi che la contribuzione richiesta è relativa unicamente al periodo 2017/2021 e non riguarda, dunque, l'affermato rapporto di lavoro senza contratto di assunzione per il periodo 2014/2016, oggetto di contestazione nel procedimento n. 3311/2022 R.G.A.L..
L'onere di provare la debenza delle somme oggetto dell'avviso di addebito impugnato
CP_ spettava all' [cfr. Corte Cost, ord. 111/2007: “Da un lato, non è irragionevole la scelta
del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e
l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare
CP_ unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro , è rispettosa del diritto di difesa e dei
principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere,
entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far
efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la
sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o dell'esecuzione, sia grazie alla
ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale)
assunta dalle parti nel giudizio di opposizione”, richiamata, tra le altre, da Cass. Sez. Lav.
11560/2017. Cfr. ancora Cass. Sez. Lav. 10583/2017; Cass. Sez. Lav. 19469/2018].
L' , nel caso in esame, non ha fornito la prova indicata relativa allo svolgimento di CP_1
orario maggiore da parte della lavoratrice . Controparte_2
Il Verbale dell'Ispettorato del Lavoro prodotto è generico, facendo riferimento alle dichiarazioni della IG.ra e di altri testi escussi, che non vengono indicati, né viene CP_2
indicato il contenuto delle dichiarazioni che si pongono a base dell'accertamento. 4 Tale genericità riverbera i suoi effetti anche in ordine alla prova per testi formulata dall' (l'audizione del funzionario verbalizzante, in disparte ulteriori considerazioni, CP_1
deve considerarsi relativa alla mera conferma di quanto scritto nel verbale) ed alla richiesta di acquisizione documentale che riguarda dichiarazioni incerte nel contenuto e nella
CP_ provenienza (risulta anche che l' ha chiesto in via stragiudiziale la trasmissione di tali dichiarazioni, senza esito).
Le dichiarazioni di (le uniche che possono considerarsi rese con Controparte_2
ragionevole certezza), peraltro, non potrebbero avere rilevanza decisiva, atteso che IG.ra ha agito in giudizio per differenze retributive, sicché era portatrice di interesse CP_2
CP_ diretto e personale che dovrebbe in ogni caso valutarsi, evidenziandosi peraltro che l'
non ha citato la IG.ra come teste formulando capitoli di prova testimoniale. CP_2
La prova contraria in ordine alle circostanze indicate dalla parte ricorrente e con gli stessi testi non poteva disporsi poiché chiesta dall'Istituto in subordine (nella denegata ipotesi di ammissione della prova per testi chiesta da parte ricorrente) e, comunque, senza indicazione di testi diversi.
Due dei testi indicati da parte ricorrente ( e ), peraltro, Testimone_1 Testimone_2
sono stati sentiti nel procedimento n. 3311/2022 R.G.A.L. rendendo dichiarazioni [che sono pienamente valutabili quale prova atipica (cfr. tra le altre Cass. 11555/2013)] che non hanno dato conferma all'orario maggiore di , così come le altre assunte Controparte_2
in quel procedimento.
In tale quadro di incompiutezza della prova - non superabile neppure con l'esercizio del potere di ufficio del Giudice ex art. 421, comma 2, c.p.c., che presuppone comunque la ricorrenza di una semiplena probatio rispetto ad una data situazione controversa e l'individuazione ex actis di una pista probatoria (per tutte, in merito, Cass. 26597/2020) -,
che deve riverberare i suoi effetti a svantaggio della parte resistente, che aveva l'onere
5 della prova indicato, la domanda deve accogliersi, dichiarandosi non dovuta la somma portata dall'avviso di addebito n. 3342023000091740000.
Le ragioni della decisione, basate sul margine di incertezza nella prova e su documentazione non riferibile direttamente all'ente resistente, determina la compensazione delle spese di lite nella misura di 3/4. Per il restante 1/4 le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma portata dall'avviso di addebito n. 3342023000091740000;
CP_ compensa le spese di lite nella misura di 3/4 e condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, del restante 1/4 delle spese di lite, che si liquida in €. 10,75 per esborsi ed
€. 1.160,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 24.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 924/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale degli Alimena n. 61, presso lo studio dell'Avv. Massimo Urso che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Carmela Filice - resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni di parte ricorrente: “… 2) nel merito, preliminarmente, per le ragioni sopra
esposte, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o improcedibilità e/o
infondatezza dell'avviso di addebito;
3) in subordine, sempre nel merito, previo
accertamento che fra la società ricorrente ed la signora non è Controparte_2
intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, dichiarare l'insussistenza
dell'addebito contestato e, per l'effetto, revocare e/o annullare l'avviso di addebito n.
1 3342023000009174000, notificato a mezzo pec il 4.02.2023, dell'importo di € 50.333,78, a
titolo di contributi previdenziali DM10/V relativi al periodo 01/2017 - 02/2021 previa
nullità e/o annullamento dell'atto presupposto rappresentato dal verbale unico di
accertamento e notificazione dell' n. CS00000/2022 - Controparte_3
242 - 02 del 04.05.202022 - prot. N. 11432 e di tutti gli atti presupposti, connessi e
conseguenziali; 4) condannare l'ente resistente al pagamento delle distraende spese e
competenze difensive ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - previo … accoglimento dell'istanza ex art. 89 c.p.c. -
rigettare l'opposizione perché inammissibile, infondata, dichiarando, per l'effetto, la piena
ed integrale sussistenza dell'obbligo contributivo (comprensivo di sanzioni di legge ed
interessi di mora) per cui è causa, con condanna dell'opponente al pagamento dei dovuti
importi (come quantificati nel corpo del provvedimento opposto), maggiorati di accessori
di legge sino all'affettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze e con ogni più
ampia riserva …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio avverso l'avviso di addebito n.
CP_ 3342023000091740000, con cui l' ha chiesto il pagamento di €. 50.333,78 a titolo di contributi per la Gestione Aziende lavoratori dipendenti, periodo 2017/2021, formulando le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni e formulando le conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 13.10.2023 è stata disposta la sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
2 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
CP_ L' chiede la cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle espressioni usate dalla parte ricorrente con cui viene accusato di aver tentato di “carpire” delle somme e di aver tenuto un comportamento “scellerato”.
Tali espressioni (la parola “scellerato”, dal contesto complessivo, deve intendersi come grave poiché superficiale ed è legato principalmente alla descrizione del pregiudizio in caso di mancata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito) sono da ritenersi comunque, per quanto al limite, collegate alle esigenze difensive, sicché può
trovare applicazione il principio per cui: “In tema di espressioni offensive o sconvenienti
contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la
cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento
dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla
reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere
le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte.
Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole
(come l'avverbio "subdolamente"), che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante
nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e
professionale dell'avversario” (così, tra le altre, Cass. 26195/2011).
La parte ricorrente contesta l'illegittimità dell'avviso di addebito poiché sarebbe stato emesso prima della decisione sul ricorso amministrativo, in violazione dell'art. 24, comma
CP_ 4, D. Lgs. 46/1999, con argomentazione infondata, atteso che, come eccepito dall' il ricorso amministrativo a cui fa riferimento la parte risulta proposto avverso la diffida ad adempiere e non avverso l'atto di accertamento.
3 L'avviso di addebito opposto è conseguente a Verbale di accertamento n. CS0000/2022-
242-02 del 4.5.2022 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza ed è relativo alla posizione della lavoratrice , per la quale viene affermato lo svolgimento Controparte_2
di orario di lavoro di 32 e 40 ore settimanali invece che delle 16 ore settimanali previste nel contratto part-time di assunzione.
Dall'avviso di addebito impugnato può evincersi che la contribuzione richiesta è relativa unicamente al periodo 2017/2021 e non riguarda, dunque, l'affermato rapporto di lavoro senza contratto di assunzione per il periodo 2014/2016, oggetto di contestazione nel procedimento n. 3311/2022 R.G.A.L..
L'onere di provare la debenza delle somme oggetto dell'avviso di addebito impugnato
CP_ spettava all' [cfr. Corte Cost, ord. 111/2007: “Da un lato, non è irragionevole la scelta
del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e
l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare
CP_ unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro , è rispettosa del diritto di difesa e dei
principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere,
entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far
efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la
sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o dell'esecuzione, sia grazie alla
ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale)
assunta dalle parti nel giudizio di opposizione”, richiamata, tra le altre, da Cass. Sez. Lav.
11560/2017. Cfr. ancora Cass. Sez. Lav. 10583/2017; Cass. Sez. Lav. 19469/2018].
L' , nel caso in esame, non ha fornito la prova indicata relativa allo svolgimento di CP_1
orario maggiore da parte della lavoratrice . Controparte_2
Il Verbale dell'Ispettorato del Lavoro prodotto è generico, facendo riferimento alle dichiarazioni della IG.ra e di altri testi escussi, che non vengono indicati, né viene CP_2
indicato il contenuto delle dichiarazioni che si pongono a base dell'accertamento. 4 Tale genericità riverbera i suoi effetti anche in ordine alla prova per testi formulata dall' (l'audizione del funzionario verbalizzante, in disparte ulteriori considerazioni, CP_1
deve considerarsi relativa alla mera conferma di quanto scritto nel verbale) ed alla richiesta di acquisizione documentale che riguarda dichiarazioni incerte nel contenuto e nella
CP_ provenienza (risulta anche che l' ha chiesto in via stragiudiziale la trasmissione di tali dichiarazioni, senza esito).
Le dichiarazioni di (le uniche che possono considerarsi rese con Controparte_2
ragionevole certezza), peraltro, non potrebbero avere rilevanza decisiva, atteso che IG.ra ha agito in giudizio per differenze retributive, sicché era portatrice di interesse CP_2
CP_ diretto e personale che dovrebbe in ogni caso valutarsi, evidenziandosi peraltro che l'
non ha citato la IG.ra come teste formulando capitoli di prova testimoniale. CP_2
La prova contraria in ordine alle circostanze indicate dalla parte ricorrente e con gli stessi testi non poteva disporsi poiché chiesta dall'Istituto in subordine (nella denegata ipotesi di ammissione della prova per testi chiesta da parte ricorrente) e, comunque, senza indicazione di testi diversi.
Due dei testi indicati da parte ricorrente ( e ), peraltro, Testimone_1 Testimone_2
sono stati sentiti nel procedimento n. 3311/2022 R.G.A.L. rendendo dichiarazioni [che sono pienamente valutabili quale prova atipica (cfr. tra le altre Cass. 11555/2013)] che non hanno dato conferma all'orario maggiore di , così come le altre assunte Controparte_2
in quel procedimento.
In tale quadro di incompiutezza della prova - non superabile neppure con l'esercizio del potere di ufficio del Giudice ex art. 421, comma 2, c.p.c., che presuppone comunque la ricorrenza di una semiplena probatio rispetto ad una data situazione controversa e l'individuazione ex actis di una pista probatoria (per tutte, in merito, Cass. 26597/2020) -,
che deve riverberare i suoi effetti a svantaggio della parte resistente, che aveva l'onere
5 della prova indicato, la domanda deve accogliersi, dichiarandosi non dovuta la somma portata dall'avviso di addebito n. 3342023000091740000.
Le ragioni della decisione, basate sul margine di incertezza nella prova e su documentazione non riferibile direttamente all'ente resistente, determina la compensazione delle spese di lite nella misura di 3/4. Per il restante 1/4 le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma portata dall'avviso di addebito n. 3342023000091740000;
CP_ compensa le spese di lite nella misura di 3/4 e condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, del restante 1/4 delle spese di lite, che si liquida in €. 10,75 per esborsi ed
€. 1.160,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 24.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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